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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2249/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2249/2022 R.G.
promossa da:
già (C.F. - P. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempre, rappresentata P.IVA_2
e difesa in via disgiunta e congiunta dagli Avv.ti Silvia Santi e Vittorio Gatti in forza di procura agli atti;
- Attrice -
contro
:
(P.I. ), in persona del suo legale CO P.IVA_3 rappresentante pro-tempre, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Villa in forza di procura agli atti;
- Convenuta -
e
contro
:
(C.F. , P.IVA ON P.IVA_4
), in persona del liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_5
Avv.ti Claudio Bicchierai, Simona Coppola e Pietro Ghiglino in forza di procura agli atti;
- Convenuta –
pagina 1 di 26 e
contro
:
Controparte_3
(P.I. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_6 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Nicita in forza di procura agli atti;
- Convenuta -
avente per oggetto: azione di regresso e surrogatoria.
CONCLUSIONI
Per l'attrice già e da qui in Parte_1 Parte_2 poi breviter ): T_
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa e denegato il contraddittorio su ogni eventuale deduzione, domanda, eccezione, istanza e/o produzione nuova ex adverso:
1. Accertare e dichiarare che la convenuta con Sede Legale in Zuccarello (SV), CO [...]
(C.F. e P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_3 tempore, per le ragioni tutte esposte in atti, è tenuta a rifondere all'odierna attrice la somma di € 334.436,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova – Sez. Lavoro n. 351/2015, ovvero dal 4 gennaio 2016 fino al saldo e, per l'effetto, condannare in CO persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra identificata, a pagare alla
Spett.le l'importo di € 334.436,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_2 dal 4 gennaio 2016 fino al saldo, ovvero il diverso importo che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio
2. Accertare e dichiarare, altresì, che la convenuta ON
, con Sede Legale in Arquata Scrivia (AL), Via Libarna n. 160 (C.F.
[...]
e P.IVA. ), in persona del proprio Liquidatore e legale P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentante Sig. per le ragioni tutte esposte in atti, è tenuta a Controparte_5 rifondere all'odierna attrice la somma ulteriore di € 322.361,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento effettuato dalla Spett.le Parte_2 al saldo effettivo e, per l'effetto, condannare ON
in persona del proprio Liquidatore e legale rappresentante, nonché la
[...] compagnia assicurativa Controparte_6
, con sede in IL (MI), Via Benigno Crespi, n. 23 (C.F. e P.IVA.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, P.IVA_6 pagina 2 di 26 alternativa o cumulativa fra loro, a pagare alla Spett.le Parte_2
l'importo di € 322.361,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento effettuato dalla Spett.le al saldo effettivo, ovvero il diverso Parte_2 importo che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio 3. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata al superiore punto 2, condannare la convenuta con Sede ON
Legale in Arquata Scrivia (AL), Via Libarna n. 160 (C.F. e P.IVA. P.IVA_4
), in persona del proprio Liquidatore e legale rappresentante Sig. P.IVA_5
a versare in favore della Spett.le l'importo di € Controparte_5 Parte_2
322.361,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento effettuato dalla
Spett.le al saldo effettivo, ovvero il diverso importo che risulterà Parte_2 di giustizia all'esito del presente giudizio, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., stante l'arricchimento senza causa conseguito dalla ON
in danno dalla Spett.le
[...] Parte_2
Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre agli accessori di legge.”.
Per parte convenuta CO
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile, per le ragioni indicate in narrativa e con ogni conseguente rigetto delle relative domande, la comparsa in riassunzione di
a fronte del fatto, o comunque per il motivo meglio visto, Controparte_7 che la sentenza del Tribunale di IL n. 3996/2022 non ha dichiarato lacompetenza territoriale del Tribunale di RI, così non potendo costituire provvedimento idoneo a fondare la traslatio iudicii;
- ancora in via preliminare, dichiarare improcedibili le domande avversarie per il mancato avveramento della condizione dell'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010;
- nel merito, accertare il diritto di di essere manlevata dall'attrice CO con riguardo ad ogni conseguenza pregiudizievole possa derivarle in ragione dell'accoglimento verso di essa della domanda di rivalsa dell' di cui alle CP_8 sentenze nn. 32/2015 del Tribunale di NA, Sezione Lavoro, e 351/2015 della Corte
d'Appello di Genova, Sezione Lavoro, e conseguentemente rigettare le domande formulate da nei confronti di in Controparte_9 CO
pagina 3 di 26 quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa, o comunque, in via di mero subordine, ridurre il quantum della pretesa dell'attrice alla misura massima del 33,3% dell'importo in linea capitale versato da Controparte_9 all' in esecuzione di quanto stabilito nelle sentenze n. 32/2015 del Tribunale di CP_8
NA, Sezione Lavoro, e n. 351/2015 della Corte d'Appello di Genova, Sezione
Lavoro.
Vinte le spese”.”
Per parte convenuta (da qui poi ON breviter “ ”): ON
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di RI, contrariis rejectis, respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, in particolare:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del DLGS 28/10 ovvero, in subordine, concedere termine per l'espletamento della procedura di mediazione;
Sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la formazione del giudicato ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., anche alla luce del contenuto della sentenza del Tribunale di IL n. 3996/22, in relazione alla assenza di responsabilità dell'esponente con riferimento alla domanda spiegata da , respingendo per l'effetto la domanda CP_8 promossa da ell'ambito del presente procedimento Parte_2
In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti degli artt. 2947, secondo comma cod. civ., 2054 cod. civ. e 1681 cod. civ;
nel merito: respingere la domanda sia principale che subordinata in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché nella relativa quantificazione, per le ragioni di cui in narrativa. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ed indicare testi, anche in controprova, nei termini che il Tribunale vorrà assegnare. Con vittoria di spese ed onorari.”.
Per la parte convenuta Controparte_3
(da qui in poi breviter ”):
[...] CP_3
“Rigettare tutte le domande di verso Controparte_7 [...]
, in quanto inammissibili e/o improponibili, Controparte_6 prescritte, coperte da giudicato, rese pure in difetto di legittimazione ad agire e comunque gravemente infondate in fatto e in diritto per una o più delle ragioni esposte;
pagina 4 di 26 rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta da chicchessia nel presente giudizio nei confronti di per compiuta Controparte_6 prescrizione e comunque perché parimenti infondate. All'uopo eventualmente pure dichiarando in sentenza l'estromissione della CO conchiudente dal presente giudizio, per le chiarite ragioni.
In ogni caso Con vittoria di spese legali da quantificarsi rigorosamente a carico di atteso il persistente contegno recuperatorio Controparte_7 particolarmente infondato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Parte_1 [...]
e prima ancora , ha promosso azione di rivalsa (sub Parte_2 CO0 specie di regresso e di surrogazione) nei confronti delle convenute , CO
e e ciò al fine di recuperare dalle medesime tutto quanto dalla ON CP_3 stessa versato in favore dell' , per effetto del giudicato della sentenza n. 351/2015 CP_8 emessa (anche) tra le medesime odierne parti dalla Corte di Appello di Genova (ad integrale conferma della sentenza n. 32/2015 emessa dal Tribunale di NA Sez. lavoro).
La causa è stata instaurata innanzi al Tribunale di IL, rubricata al n.R.G.
29841/2019, ove tempestivamente si sono costituite tutte le convenute, contestando nel merito ed a vario titolo le pretese attoree e, quanto alle convenute e CO
, anche sollevando in via pregiudiziale eccezione di incompetenza ON territoriale del foro adito ed eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010.
Il giudizio è stato trattato mediante la concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c. con deposito e scambio delle relative memorie.
All'esito, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione previo deposito e scambio delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza del 5.05.2022, il Tribunale di IL, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle due cave convenute (sull'assunto per cui la chiamata in giudizio di – unica idonea a creare un criterio di collegamento con il CP_3 foro milanese ex artt. 33 e 19 c.p.c. fosse a tal punto artificiosa e infondata che la si pagina 5 di 26 dovesse ritenere preordinata al solo spostamento della competenza), si è dichiarata incompetente e ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 28.07.2022, l'attrice ha riassunto il giudizio innanzi a codesto T_
Tribunale, nei confronti di tutte le parti già convenute innanzi al Tribunale di IL, che tempestivamente si sono costituite, richiamando tutte le eccezioni pregiudiziali e di merito già sollevate e, quanto alla convenuta , eccependo CO
l'inammissibilità della riassunzione operata, per omessa indicazione del giudice territorialmente competente, nella sentenza emessa dal Tribunale di IL (divenuta definitiva).
Celebrata la prima udienza, il giudice istruttore allora assegnatario della causa, ha ritenuto la causa matura per la decisione e l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.3.2024.
Nelle more, con decreto presidenziale del 21.03.2024 la causa è stata assegnata alla scrivente, che esperito invano un tentativo di conciliazione, l'ha trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co. II c.p.c. nella misura abbreviata di trenta e venti giorni.
§2. La vicenda umana e processuale che ha dato origine al presente giudizio.
Il presente processo e le domande recuperatorie qui svolte dall'attrice traggono origine da una vicenda umana e giudiziaria molto complessa, il cui sviluppo processuale
(purtroppo anche nella presente sede) è stato tutt'altro che semplice e lineare.
In ragione di ciò, si ritiene necessario riassumere brevemente i fatti storici e giudiziari che hanno preceduto (e originato) la causa in trattazione.
Con separati atti di citazione (dai quali originavano a propria volta due separati giudizi rubricati ai numeri 1576/2008 e 917/2009) e Parte_3 Parte_4 [...]
(rispettivamente madre e fratelli unilaterali del defunto Pt_5 Persona_1 nonché e (rispettivamente moglie Parte_6 Parte_7 Parte_8 separata e figli di convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Persona_1
NA, le società e per sentirle condannare in ON CO solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis a seguito del decesso del dante causa e congiunto Per_1
[...]
Infatti, in data 19 maggio 2006, durante un trasferimento all'interno della cava di proprietà e/o gestita da , impegnato in un intervento ON Persona_1
pagina 6 di 26 di manutenzione di una macchina perforatrice sul fronte di cava, si trovava unitamente a
, dipendente di , a bordo dell'autovettura Jeep Persona_2 ON
Toyota Land Cruiser di proprietà di . CO
In tale frangente, il alla guida e l' trasportato, per ragioni addebitate Per_2 Per_1 dagli attori alla mancanza di barriere protettive sul ciglio delle strade, il veicolo, persa l'aderenza alla sede stradale, si ribaltava nella scarpata sottostante alla pista, procurando purtroppo la morte ad entrambi i lavoratori.
Le due cave convenute chiamavano in manleva e garanzia, le proprie imprese di assicurazione per la responsabilità civile: e CO1 CO2
- già ed ora -, le quali si costituivano in giudizio
[...] _1 T_ contestando a vario titolo la fondatezza della domanda attorea e della domanda di manleva spiegata nei loro confronti
Nel giudizio, veniva altresì coinvolta, su chiamata di , la società Atlas ON
Copco Italia S.p.a., datrice di lavoro del de cuius la quale anch'essa si Persona_1 costituiva contestando la configurabilità di una propria responsabilità a qualunque titolo e chiamando a proprio a volta in manleva le , CO3 CP_1
e che si costituivano facendo proprie le eccezioni e difese rassegnate CP_15 dall'assicurata.
In entrambi i giudizi instaurati, ovvero il 1576/2008 e il 917/2009 interveniva altresì
l' spiegando: nel primo giudizio, un intervento ad adiuvandum delle ragioni CP_8 perorate dalla madre e dai fratelli del de cuius e nel secondo giudizio un intervento volontario con richiesta di ripetizione nei confronti delle due società convenute e in via alternativa nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici, di quanto erogato a titolo di prestazioni di Legge in favore degli eredi di ai sensi Persona_1 dell'articolo 1916 c.c. e degli articoli 10 e 11 del T.U 1124/1965.
A queste due cause civili (che nelle more venivano riunite) se ne aggiungeva una terza, rubricata all'R.G.n 122/2012, promossa innanzi al Tribunale di NA in funzione di Giudice del Lavoro dall' , il quale agiva nei confronti di per CP_8 ON sentirla condannare in via di regresso, ai sensi degli articoli 10 e 11 del TU 1124/65 al pagamento delle somme erogate in favore degli aventi diritto in relazione al decesso del lavoratore . Persona_2
Anche in questa sede processuale, nella quale veniva svolta una copiosa istruttoria testimoniale, contestava la propria responsabilità per il sinistro e ON
pagina 7 di 26 chiamava in manleva la propria compagnia , la quale si costituiva e chiedeva il CP_3 rigetto delle domande.
Nelle more, a seguito del rilievo di connessione dei giudizi pendenti di cui sopra e di attrazione ex articolo 40 c.p.c. della causa più recente assoggettata al rito del lavoro, le due cause di cognizione civile venivano assegnate al Giudice del lavoro e riunite al procedimento R.G.n 122/2012.
Le tre cause così riunite venivano quindi discusse dalle parti alle udienze del 4.2.2015 e del 13.2.2015, all'esito delle quali il Tribunale di NA – Sezione Lavoro, pronunciava la Sentenza n. 32/2015 con la quale:
• dichiarava tenute e condannava, in via tra loro solidale, e ON [...]
, al risarcimento dei danni in favore dei Sig.ri (€ 200.000,00), CP_1 Parte_3
(€ 35.000,00), (€ 35.000,00), (€ Parte_5 Parte_4 Parte_7
270.000,00) e quale genitore di (€ 270.000,00), Parte_6 Persona_3 maggiorati degli interessi legali sul capitale devalutato e annualmente rivalutato dal
19.5.2006 al saldo;
• dichiarava tenute e condannava in via tra loro solidale, e ON [...]
, al risarcimento dei danni in favore di in proprio, in misura CP_1 Parte_6 pari a € 1.190,49, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla messa in mora al saldo;
• condannava e in solido al rimborso delle spese ON CO processuali in favore dei predetti ricorrenti;
• dichiarava tenuta e condannava a tenere indenne di quanto la CP_3 ON stessa era tenuta a pagare in forza dei punti precedenti;
• dichiarava tenuta e condannava a tenere indenne CO6 CO di quanto la stessa era tenuta a pagare ai sensi di cui ai punti precedenti;
• dichiarava tenute e condannava e in via tra loro CO CO6 solidale, al pagamento in favore dell' dell'importo di € 641.270,08 maggiorato CP_8 degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal 3.12.2014 per il valore della rendita superstiti (pari a € 434.148,37) e dalla data di erogazione per le restanti somme (acconti e ratei pari a complessivi Euro 207.121,71);
• respingeva le domande proposte nei confronti di Atlas Copco Italia;
pagina 8 di 26 • respingeva le domande proposte dall' nei confronti di e di CP_8 ON
; CP_3
• compensava integralmente le spese del giudizio tra e;
ON CP_3
• condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della CO6 società ; CO
• condannava e in solido tra loro alla rifusione delle ON CO spese di lite in favore rispettivamente della società Atlas Copco Italia e delle compagnie assicuratrici da quest'ultima chiamate in manleva;
• condannava e in solido tra loro, alla rifusione CO CO6 delle spese di lite in favore dell' ; CP_8
• compensava le spese di lite tra l e rispettivamente e . CP_8 ON CP_3
In particolare, il Tribunale di NA, in ordine alla dinamica del sinistro, riteneva accertato che lo stesso si fosse verificato per cause accidentali dovute probabilmente a un errore del , che nell'effettuare quale conducente del veicolo Jeep Toyota Per_2
Land Cruiser le operazioni di retromarcia, non si manteneva con il mezzo accostato alla parete di cava, venendo così a trovarsi sul ciglio della pista, che cedeva e provocava il ribaltamento dell'autovettura nella scarpata sottostante.
Sulla scorta di tale ricostruzione, il Tribunale: accoglieva (seppur parzialmente) le domande degli attori, accertando la responsabilità risarcitoria nei loro confronti, sia di ex art. 2049 c.c. (per il fatto dannoso del proprio dipendente ON
) sia di ex art. 1681 c.c. (quale proprietaria del mezzo sui cui Per_2 CO viaggiava, in qualità di trasportato, ; accoglieva entrambe le domande Persona_1 di manleva promosse dalle predette convenute nei confronti delle proprie rispettive compagnie, e (oggi ; declinava qualsiasi titolo di CP_3 _1 T_ responsabilità a carico di Atlas quale datrice di lavoro dell' accoglieva la Per_1 domanda di rivalsa promossa dall' ex articolo 1916 c.c. nei confronti di CP_8 [...]
e (escludendo che la domanda di manleva spiegata dalla prima CP_1 _1 verso la seconda potesse includere anche l'azione di rivalsa dell' ); rigettava CP_8 invece la domanda promossa dall' ex artt. 10 e 11 DPR 1124/65 nei confronti di CP_8
e per le somme erogate per il decesso del . ON CP_3 Per_2
La sentenza in parola (la n. 32/2015) veniva appellata, in via principale o incidentale da tutte le odierne parti, ma veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di
Genova con la sentenza n. 351/2015, che passava in giudicato.
pagina 9 di 26 Ed ecco che si giunge al presente processo, instaurato da proprio sul presupposto T_ di quanto statuito dalle menzionate pronunce e nel tentativo di recuperare quanto dalla stessa pagato all' . CP_8
Infatti, secondo l'impostazione attorea, essa ha corrisposto all' tutte le somme CP_8 riconosciutegli giudizialmente, sopportando quindi in via esclusiva tale onere, sebbene il giudicato delle sentenze citate: i) abbia espressamente statuito un'obbligazione solidale che vedeva impegnata nei confronti dell' , pro quota al 50%, anche CP_8 [...]
; ii) abbia altresì accertato una corresponsabilità risarcitoria paritaria e CP_1 solidale della società (e quindi della sua assicuratrice in via di ON CP_3 manleva) per le conseguenze derivate dal sinistro del 19.05.2006.
§3. Sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della riassunzione, per omessa indicazione giudiziale del foro territorialmente competente.
Costituendosi nel presente giudizio di riassunzione, la convenuta , con CO argomenti poi sostanzialmente condivisi nel prosieguo del processo da tutte le altre parti convenute, ha eccepito l'inammissibilità della riassunzione operata da (di cui ha T_ domandato la relativa declaratoria) per omessa indicazione nel dispositivo della sentenza con cui il Tribunale di IL ha declinato la propria competenza, del giudice territorialmente competente.
Come già sinteticamente esposto, il presente giudizio è stato incardinato da T_ innanzi al Tribunale di IL (rubricato al n. RG 29841/2019), in seno al quale la convenuta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di incompetenza CO territoriale del foro adito, individuando quello competente : i) ex art. 33 e 19 c.p.c, alternativamente, nel Foro di RI (nel cui circondario vi è la sede legale della convenuta ) e/o nel foro di NA ( nel cui circondario vi è la sede ON legale della convenuta ); ii) in via subordinata nel Foro di Bologna, CO quale domicilio del creditore ex art. 1182 c.c.,
Parimenti la convenuta , costituendosi, ha tempestivamente sollevato ON
l'eccezione di incompetenza territoriale del foro di adito, individuando quello CP_16 competente alternativamente, nel Foro di RI ex art. 19 c.p.c. (nel cui circondario essa ha la propria sede legale) e/o o nel foro di NA (ex art. 20 c.p.c. quale foro nel cui circondario si è verificato il sinistro ed in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria oggetto di giudizio).
Con la sentenza n. 3996/2022, il Tribunale di IL, ha accolto l'eccezione di propria incompetenza formulata da e , sul presupposto per CO ON
pagina 10 di 26 cui le domande promosse da verso la convenuta (le uniche, astrattamente T_ CP_3 idonee, a far sorgere un collegamento ex art. 19 c.p.c. con il foro di ) fossero CP_16 talmente “pretestuose” da non potersi applicare, nella specie, il criterio stabilito dall'art. 33 c.p.c. ai sensi del quale “le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto
o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”
Ciò posto però, il Tribunale di IL, nella predetta sentenza (mai impugnata), pur declinando la propria competenza territoriale, non ha dichiarato (come avrebbe dovuto) quale fosse il Tribunale competente a conoscere delle domande proposte da T_ omissione che, secondo quanto sostenuto da , renderebbe inapplicabile CO
l'art. 50 c.p.c. e precluderebbe la traslatio iudicii, con conseguente inammissibilità della riassunzione.
L' eccezione va disattesa.
In primo luogo, a ben vedere, come valorizzato da nelle proprie difese, sebbene T_ il Tribunale di IL si sia astenuto dal fornire espressamente l'indicazione del giudice territorialmente competente, tale indicazione può essere comunque evinta dal tenore della motivazione (a cui il dispositivo è teleologicamente correlato concorrendo come noto l'una e l'altro, alla espressione della volontà del giudice) laddove essa riporta testualmente, a pag. 2, che “la domanda non può essere accolta risultando fondata l'eccezione circa la competenza per territorio sollevata dalle convenute
[...]
” e a pag. 4 che: “queste ultime con riferimento alle domande svolte Parte_9 dall'attrice nei loro confronti hanno contestato il radicamento della competenza per territorio presso il tribunale di IL sotto tutti profili;
sotto il profilo del foro generale, del forum contractus e del forum destinatae solutionis, indicando quali competenti i fori di NA o di RI”.
In ogni caso, anche volendo accedere all'impostazione proposta dalla convenuta
[...]
“più formalistica” e volendo ritenere tale indicazione effettivamente CP_1 mancante, a parere di chi scrive, ciò non consente comunque di ritenere inammissibile la riassunzione operata da T_
La fattispecie processuale che ci occupa, senz'altro peculiare, intanto è bene premettere che non trova un preciso riscontro normativo circa gli effetti che essa produce sul presente giudizio di riassunzione.
pagina 11 di 26 Nel Codice di procedura civile non si rinviene alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità l'ipotesi in parola;
l'unica fattispecie normata è quella di cui all'art 50 c.p.c., che invero non parla di “inammissibilità” quanto piuttosto di estinzione del processo, nel caso in cui la riassunzione non avvenga nei termini di cui al co. I ovvero
“nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara
l'incompetenza del giudice adito”.
Al contrario, la Giurisprudenza di legittimità si è invece trovata a trattare la questione,
(sempre però con pronunce emesse in sede di regolamento di competenza ex art. 42
c.p.c.), giungendo a conclusioni che tuttavia, come meglio si dirà, non inducono a ritenere che il vizio contenuto nella sentenza in parola (pacificamente tale), pur non corretto nella sede che sarebbe stata propria del regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., possa per ciò solo determinare l'inammissibilità della riassunzione.
Nell'ultimo precedente che si rinviene sul tema (ripreso solo incidentalmente dalla più recente Cassazione civile, sez. Unite, Sentenza 23/02/2018 n° 4485) infatti, la
Cassazione ha statuito che: “secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il giudice - tenuto ad indicare il giudice ritenuto competente, una volta che dichiari la propria incompetenza, e ciò anche in difetto della richiesta di parte (Cass., n. 6996 del
1986; n. 9103 del 1990) - ometta di offrire detta indicazione, siffatto vizio, da un canto, non incide sulla natura della pronuncia quale sentenza sulla competenza impugnabile con il mezzo in esame (Cass., n. 23491 del 2004), dall'altro, trova il suo correttivo nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza
(Cass., n. 9515 del 1992; n. 777 del 1963)” (cit. Cass. n. 27373/2005 che riprende a propria volta i concetti già espressi in Cass. n. 23491/2004).
In sostanza quindi la Cassazione, chiamata invero a pronunciarsi in via preliminare sull'ammissibilità in siffatta ipotesi del rimedio del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ha messo in luce due punti: i) che la sentenza, pur omettendo di indicare il giudice ritenuto competente, deve ritenersi sempre avente natura di pronuncia sulla competenza impugnabile con il regolamento di cui all'art. 42 c.p.c. (e quindi non con l'appello come sostenuto dalla convenuta ); ii) che il correttivo di tale CO omessa indicazione, trovi la sua “sede naturale” in seno al procedimento di regolamento di competenza (ritenuto infatti ammissibile e sorretto da interesse ad agire della parte che lo propone con tale finalità).
Anche nella più risalente pronuncia (Cass. n. 9515/1992) si legge che “Il giudizio della
Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, non è un iudicium pagina 12 di 26 rescindens, ma dichiarativo della competenza, e pertanto l'omissione, da parte del giudice a quo, dell'indicazione del giudice territorialmente competente, trova proprio in detta sede il suo correttivo (Cass. 777/1963)”.
La Giurisprudenza di legittimità quindi, pur dando atto che l'omissione in parola trova una propria sede naturale di correzione in sede di regolamento di competenza ex art. 42
c.p.c. nulla ha detto (né avrebbe potuto dire evidentemente, essendosi pronunciata proprio in tale sede processuale) per l'ipotesi in cui tale correttivo non venga mai disposto per omessa proposizione del rimedio in parola.
Ebbene, a parere di chi scrive, nel silenzio della Legge e in difetto di elementi interpretativi sufficienti a ritenere il contrario, anche in ossequio al generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, la regola da applicare (nella misura di quanto ciò è possibile) è quella del c.d.
“consolidamento” di cui all'art. 44 c.p.c. che prevede che: “L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50 [disp. att. 125]), salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.” a ciò conseguendo che, considerato che nella presente fattispecie non ricorre alcuno dei casi di cui all'art. 28 c.p.c. e che nessuna delle parti ha promosso il regolamento di competenza ex art 42 c.p.c.; ferma la definitività della declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di IL ex art. 44 c.p.c. (questa espressa); il fatto che la sentenza difetti dell'indicazione espressa del giudice ritenuto territorialmente competente, produce quale unico effetto quello di rendere non definitiva e quindi nuovamente contestabile anche nella presente sede di riassunzione, la scelta del foro adito dalla parte riassumente;
scelta di cui però né né CO [...]
si dolgono (comprensibilmente atteso che il Foro di RI è stato CP_2 indicato da entrambe, in sede di eccezione, come foro territorialmente competente ex artt. 33, 19 e 20 c.p.c.), essendo la convenuta l'unica parte che in questa sede di CP_3 riassunzione ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Foro di RI, ritenendo competente quello di;
eccezione che tuttavia va disattesa, non solo CP_16 perché la pronuncia di incompetenza territoriale del foro di non è più CP_16 contestabile ex art 44 c.p.c., ma anche perché la competenza territoriale di questo
Tribunale (nel cui circondario e precisamente in Arquata Scrivia (AL), ha la propria sede legale ) deve ritenersi sussistente in forza del combinato disposto ON degli artt. 33 e 19 c.p.c.. pagina 13 di 26 §4. Sull'eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande attoree per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010:
Le convenute e hanno eccepito l'improcedibilità CO ON delle domande promosse dall'attrice per omesso espletamento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 D.lgs. 28/2010 e ciò sul presupposto che le stesse abbiano ad oggetto ben due rapporti assicurativi: quello esistente tra e e CO T_ quello esistente tra e . ON CP_3
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Le domande promosse dall'attrice sono fondate su titoli diversi dai contratti assicurativi cui fanno riferimento le convenute.
Infatti, come si evince chiaramente dall'atto di citazione introduttivo, ha agito T_ nel presente giudizio: i) nei confronti di in via di regresso ex art. 1299 CO
c.c. sul presupposto della sussistenza di una solidarietà passiva accertata giudizialmente ed in via definitiva dalla sentenza n. 32/2015 emessa dal Tribunale di NA e confermata dalla Corte d'Appello di Genova;
ii) nei confronti di in ON via di regresso ex art 1299 c.c. e/o in via di surrogazione ex artt. 1203 n. 3 e 1916 c.c.
e/o in via subordinata, ex art. 2041 c.c. sull'assunto per cui (anche) la stessa è stata ritenuta dalla sentenza n. 32/2015 civilmente responsabile ex art 2049 c.c. del sinistro in cui ha preso la vita;
iii) nei confronti della convenuta in via di Persona_1 CP_3 regresso ex art. 1299 c.c. e/o in via di rivalsa ex art. 141 D.lgs 209/2005 (per la somma pro quota spettante alla sua assicurata ). ON
Pertanto, considerate le suddette cause petendi (cui solo si deve guardare ai presenti fini attesa l'irrilevanza degli eventuali temi decisori introdotti in forza di eccezione o di chiamata di terzo), trattasi pacificamente di domande di regresso e/o di surrogazione e/o di ingiustificato arricchimento, che non attengono alla materia dei “contratti assicurativi” cui fa riferimento l'art. 5 co. I del D.lgs. 28/2010, norma che, oltretutto, introducendo una condizione di procedibilità della domanda giudiziale in qualche modo
“limitativa” dell'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., deve necessariamente essere di stretta interpretazione.
§5. Sulla domanda di regresso promossa nei confronti di . CO
In prima battuta, come su sinteticamente esposto, l'attrice ha promosso nei confronti della convenuta un'azione di regresso ex art. 1299 c.c. e ciò sulla scorta CO dei seguenti presupposti: i) che nel giudizio rubricato al n.RG 917/09 promosso dalla moglie separata e dai figli di l era intervenuta con atto di Persona_1 CP_8 pagina 14 di 26 intervento volontario spiegando domanda di rivalsa ex art. 1916 c.c. nei confronti di e della CO (oggi per il recupero degli CO _1 T_ indennizzi versati agli attori;
ii) che il Tribunale di NA con sentenza n. 32/2015 aveva ritenuto tale domanda fondata sul presupposto della ritenuta responsabilità risarcitoria diretta delle due convenute ( ex art. 1681 c.c. in qualità di CO proprietaria dell'autovettura su cui viaggiava il defunto in qualità di trasportato e _1 ex art. 141 D.lgs 209/2005 quale impresa di assicurazione della responsabilità
[...] civile del veicolo) che erano dunque state condannate entrambe, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' : sia dell'importo di € 641.270,08 oltre interessi, sia CP_8 delle spese di lite liquidate in € 21.000,00; iii) che la Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 351/2015 aveva confermato le suddette statuizioni aggiungendo unicamente l'ulteriore capo di condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio;
iv) che in ottemperanza a tali statuizioni giudiziali, divenute definitive, su richiesta dell'assicuratore sociale, gli aveva versato i seguenti importi: a) € T_
641.270,00 a titolo di capitale;
€ 3.452,00 a titolo di interessi legali;
€ 21.000,00 a titolo di onorari liquidati in primo grado;
€ 3.150,00 a titolo di rimborso forfettario, così per un totale di € 668.872,00; v) che trattandosi, per espressa statuizione giudiziale passata in giudicato, di un'obbligazione di pagamento posta solidalmente a carico sia di
[...]
sia di avendo quest'ultima pagato per l'intero, essa ha diritto di CP_1 T_ ripetere dalla coobbligata, la quota di sua spettanza del 50% ex art. 2055 co. III c.c., ammontante ad € 334.436,00.
La convenuta costituendosi, ha eccepito l'infondatezza della domanda CO avversaria e ciò su un duplice presupposto: i) l'operatività della polizza globale auto aziendali n. 220000101/09 stipulata da impresa Cerruti S.p.a, già ritenuta operativa dalla sentenza n. 32/2015 con riguardo alle richieste risarcitorie formulate dagli eredi del defunto rispetto alle quali è stata accolta la domanda di manleva proposta dalla Per_1 deducente nei confronti di (oggi ; ii) il conseguente diritto, di _1 T_
, in virtù della medesima polizza n. 220000101/09, a vedersi manlevata CO da anche per ciò che attiene il credito fatto valere in via rivalsa dall' con T_ CP_8 conseguente estinzione per confusione ex art. 1253 c.c. del credito fatto valere dall'attrice nella presente sede, atteso che è al contempo creditrice della T_ convenuta in via di regresso ex art. 1299 c.c. e debitrice della stessa in via di manleva.
La domanda attorea è meritevole di essere accolta.
Costituisce fatto pacifico che la sentenza n. 32/2015 emessa dal Tribunale di NA ed integralmente confermata in sede di gravame, accogliendo la domanda di rivalsa pagina 15 di 26 proposta dall' ex art. 1916 c.c., abbia dichiarato le convenute e CP_8 CO
solidalmente tenute (la prima ex art. 1681 c.c. e la seconda ex art. 141 CP_16 CP_15
D.lgs 209/2005) a rifondere all' quanto versato agli eredi dell a titolo di CP_8 Per_1 rendita (oltre alle spese legali); così come parimenti pacifico (oltre che provato dall'atto di quietanza prodotto al doc. 4 bis) è il fatto che l'attrice si sia fatta integralmente carico di tale pagamento per la somma complessiva di € 668.872,00..
Trattasi dunque di un'obbligazione solidale ex art. 2055 c.c. accertata con sentenza passata in giudicato, rispetto alla quale, con riguardo alla regolazione dei rapporti interni tra le due condebitrici, operano sicuramente le norme invocate dall'attrice di cui agli artt. 1299 c.c. e 2055 co. III c.c., le cui ragioni sono fondate, contrariamente alle eccezioni sollevate dalla convenuta che invece vanno disattese.
È senz'altro vero, come quest'ultima ha sostenuto, che la sentenza n. 32/2015 emessa dal Tribunale di NA nulla ha statuito in ordine al diritto di manleva fatto valere in via di eccezione in questa sede.
Come chiaramente si evince dalla motivazione del provvedimento, il Tribunale ha ritenuto che la domanda di manleva svolta da nei confronti di CO _1 potesse essere intesa solo in relazione alla pretesa di essere tenuta indenne dalle
[...] richieste risarcitorie svolte dagli eredi dell non avendo la parte, né all'esito Per_1 dell'intervento volontario dell né nella successiva memoria di cui all'art. 183 co. CP_8
VI n. 1 c.p.c., formulato alcuna domanda di garanzia che facesse un preciso riferimento al credito azionato dall' in via di rivalsa (domanda che quandanche formulata in CP_8 sede di prima memoria sarebbe stata comunque tardiva, aggiunge la sentenza).
Da questo punto di vista quindi, gli argomenti spesi dalla convenuta sono condivisibili laddove essa ha sostenuto che non vi fosse alcun giudicato sul diritto di manleva fatto valere in via di eccezione nel presente giudizio.
Infatti come anche recentissimamente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità:
“quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa ( e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda: cfr.
Cass., 2/4/2002, n. 4628; Cass., 10/9/1999, n. 9619 ) deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale. Ne consegue che, stante la
pagina 16 di 26 menzionata facoltà di scelta, nel separato giudizio come nella specie successivamente proposto non è opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia ( v. Cass., 16/5/2006, n. 11356; Cass., 30/5/2002, n.
7917; Cass., 9/10/1998, n. 10029; Cass., 22/3/1995, n. 3260. Cfr. altresì, da ultimo
Cass., 17/3/2015, n. 5264 ), giacché trattandosi di diritti eterodeterminati ( per
l'individuazione dei quali è cioè necessario fare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che identificano diverse causae petendi ), non può ritenersi che all'intero rapporto giuridico, ivi comprese le questioni di cui il primo giudice non abbia avuto bisogno di occuparsi per pervenire all'emessa pronunzia, il giudicato si estenda in virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto ed il deducibile ( v. Cass., 16/5/2006, n.
11356 ), in quanto il giudicato non si forma (anche) sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto (v. Cass.,
10/10/2007, n. 21266).” (v. Cass. n. 11887 del 06/05/2025).
Ciò posto, però, come tempestivamente eccepito dall'attrice, il diritto di CO ad essere tenuta indenne da rispetto al credito fatto valere nei suoi confronti T_ dall' in via di rivalsa ex art. 1916 c.c., è irrimediabilmente prescritto ai sensi CP_8 dell'art 2952 co. II c.c.
Infatti, come statuito dalla Giurisprudenza di legittimità “in materia di assicurazione della responsabilità civile, per effetto della specifica disciplina dell'art. 2952, co. 4, c.c.,
l'avvenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato attraverso il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno proposto dal terzo, determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell'assicurato) fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo, essendo irrilevante, ai fini dell'operatività della predetta sospensione, la mancata riproposizione, in grado di appello, da parte dell'assicurato della domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore nel giudizio di danno introdotto dal terzo, in quanto la sorte della sospensione è legata esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo.” (v. Cass. n. 17543 del 2018).
Pertanto, pur dovendo ritenere che il decorso della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo stipulato dall'impresa Cerruti S.p.A 220000101/09 sia rimasto sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha reso liquido ed esigibile, oltre al credito degli attori danneggiati, anche il credito azionato in via di rivalsa dall' ; in ogni caso, pur assumendo questo come dies a CP_8
pagina 17 di 26 quo del computo, il diritto di ad essere garantita e manlevata dalla CO
CO di quanto dovuto all' è ampiamente prescritto, a ciò conseguendo che CP_8 essa non possa più farlo valere, né in via di azione (come avrebbe potuto e dovuto fare all'indomani del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che la dichiarava solidalmente responsabile nei confronti dell' ) né in via d'eccezione, CP_8 come fatto nel presente giudizio con la comparsa del 20.12.2019.
Non condivisibile deve poi ritenersi l'assunto speso in punto di prescrizione da
[...]
, secondo cui nel caso che ci occupa non opererebbe il termine biennale ex art. CP_1
2952 co. II c.c. ma bensì quello decennale di cui all'art. 2953 c.c.
Sul punto, valga rilevare che il diritto di cui si discorre è quello di garanzia derivante dal contratto di assicurazione n. 220000101/09 con preciso riguardo alla domanda di rivalsa proposta ex art. 1916 c.c. dall' ; diritto rispetto al quale (come d'altra parte CP_8 sostenuto dalla stessa per resistere all'exceptio iudicati avversaria) non CO
è intervenuta alcuna pronuncia di condanna né si è formato alcun giudicato, a ciò conseguendo che il termine sia rimasto quello biennale di cui all'art. 2952 co. II c.c. sebbene la sua decorrenza sia rimasta sospesa ai sensi del co. IV sino al passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova.
Per tutti i motivi esposti, essendo prescritto il diritto di ad essere CO manlevata da rispetto alle pretese fatte valere dall' nei suoi confronti;
T_ CP_8 essendo pacifico rispetto ad esse, che la sentenza n. 32/2015 le abbia poste definitivamente a carico solidale di e di ed essendo altresì T_ CO provato e incontestato che la prima abbia adempiuto all'obbligazione di pagamento per l'intero; la domanda di regresso promossa dalla medesima ex art. 1299 c.c. può senz'altro essere accolta.
§6. Sulle azioni recuperatorie promosse nei confronti di ON
.
[...]
L'attrice nel presente giudizio ha agito anche nei confronti della convenuta
[...]
, promuovendo: i) in via principale, l'azione di regresso ex art. 1299 c.c., CP_2 sul presupposto per cui anche , sia stata dichiarata solidalmente ON responsabile ex art. 2049 c.c. per i danni conseguenti al decesso di e Persona_1 quindi anche quelli patrimoniali versati agli eredi dall' e poi integralmente CP_8 rimborsati all'ente da ii) in via principale e alternativa l'azione di surroga di cui T_ all'art. 1203 n. 3 c.c. e all'art. 1916 c.c.; iii) in via subordinata l'azione di ingiustificato arricchimento di cui ex art. 2041 c.c.
pagina 18 di 26 La convenuta costituendosi, a sostegno della ritenuta infondatezza delle domande avversarie ha dedotto: i) che sulla questione della responsabilità di ON per le somme dovute all' in via di rivalsa si è formato giudicato, atteso che la CP_8 domanda è stata esaminata dal Tribunale di NA e risolta negativamente con rigetto della stessa, nella sentenza n. 32/2015; ii) che il diritto fatto valere dell'attrice deve in ogni caso ritenersi prescritto ex art. 2497 co. II c.c. e in via alternativa ex art. 2951 c.c.;
iii) subordinatamente che, laddove accertata in questa sede una qualche responsabilità solidale della convenuta, essa si aggiungerebbe a quella di altre due co-responsabili in via diretta e solidale, ovvero ex 1681 c.c. e ex art. 141 D.lgs. CO T_
209/2005 con tutto quel che ne consegue sulla quantificazione della quota pretesa dall'attrice in via di regresso, che non può essere del 50%; iv) che sia infondata anche la domanda attorea promossa in via subordinata ex art. 2041 c.c., atteso che trattasi di rimedio esperibile in via residuale ed escluso laddove siano astrattamente esercitabili azioni tipiche (indipendentemente dalla previsione in ordine all'esito del loro esperimento).
Sulla scorta dei seguenti argomenti la convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie e in via subordinata, ha promosso domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice , per essere garantita dalla stessa, in caso di CP_3 propria condanna.
6.1. Con riguardo alla prima delle azioni fatte valere dall'attrice, ovvero quella di regresso ex art. 1299 c.c., la domanda è infondata.
Presupposto del regresso è infatti l'esistenza di un rapporto di solidarietà passiva, ma nel caso di specie, la sentenza n. 32/2015 emessa dal Tribunale di NA, non ha accertato nessuna solidarietà passiva tra e con riguardo al CO ON risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle rendite riconosciute ai congiunti dell (moglie separata e figli) dall . Per_1 CP_8
Infatti, come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza emessa dal
Tribunale di NA, l' in quella sede agì per ripetere le somme erogate a titolo di CP_8 rendita ai superstiti di nei soli confronti di e Persona_1 CO _1
(oggi omettendo invece di azionare il medesimo diritto nei confronti di
[...] T_
, contro la quale agì promuovendo la diversa azione di rivalsa prevista ON dagli artt. 10 e 11 DPR 1124/1965, per la diversa posizione di Persona_2 dipendente di , anch'egli deceduto nell'occorso del 19.05.2006 ON
(domanda che peraltro fu rigettata dal Tribunale, sul presupposto dell'omessa prova di violazioni degli obblighi di sicurezza causalmente rilevanti nella dinamica del sinistro). pagina 19 di 26 A ciò si aggiunga che l'attrice ha agito in via di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti di un soggetto giuridico, , che la sentenza n. 32/2015 ha ritenuto ON responsabile solo in via indiretta dell'occorso che ci occupa (ex art. 2049 c.c. nella qualità di datrice di lavoro del che lo ha colposamente provocato) con la Per_2 conseguenza che non può trovare applicazione nei suoi confronti la norma di cui all'art. 2055 co. II c.p.c., che presuppone, per espressa previsione di legge, un addebito di colpa.
Infatti, come stabilito da Giurisprudenza di legittimità sul punto: “Dal tenore letterale dell'art. 2055 cc. si desume che il regresso tra responsabili in solido del fatto illecito presuppone che ciascuno di essi abbia nell'evento una parte di colpa: ciò si evince tanto dall'incipit dell'art. 2055, comma 1 ("se il fatto dannoso è imputabile a più persone") sia dal contenuto precettivo del comma 2, che prevede il diritto al regresso tra condebitori nella misura della gravità della rispettiva "colpa" e delle conseguenze che ne sono derivate. Benchè la norma non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e responsabili colpevoli è pacificamente riconosciuto che il responsabile per fatto altrui (mediato o indiretto) ove abbia risarcito il danno potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato dell'illecito per l'intera somma pagata, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire tra i coobligati l'onere del risarcimento in proporzione della rispettiva colpa e della entità della conseguenze che ne sono derivate. Nell'arresto di Cass. nr. 17763/2005 si è osservato trattarsi di un'applicazione del principio, dettato in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1298 c.c., comma 1, secondo cui quando l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei debitori l'intero peso del debito sarà posto a suo carico.” Cit. Cass. n. 24567/2016 ma si veda anche Cass. n. 24802/2008:
“nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'onere di ciascun obbligato, nei rapporti interni, è proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, comporta, con riguardo alla obbligazione risarcitoria, per i danni conseguenti ad incidente stradale, del conducente, nonchè del proprietario del veicolo e del datore di lavoro del conducente, che questi ultimi due, solidalmente responsabili con il primo, a norma rispettivamente, dell'art. 2054 c.c., comma 3, e art. 2049 c.c., mentre non possono ripartire tra ciascuno di essi ed il conducente - dipendente il cennato onere
(ricollegabile solo alla condotta colposa di questo) - e di conseguenza sono privi di regresso l'uno contro l'altro, possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione di rivalsa contro il conducente - dipendente, autore del fatto dannoso, per l'intera somma pagata al terzo danneggiato. (Cass. 12 febbraio 1982 n. 856, 5 settembre 2005
n. 17763).
pagina 20 di 26 Nel caso che ci occupa, la sentenza emessa dal Tribunale di NA ha accertato
(facendo proprie le conclusioni cui si è addivenuti anche in seno al procedimento penale apertosi per i fatti di causa) che il sinistro del 19.05.2006 si verificò per “cause accidentali dovute ad un errore del ” dipendente di , che al Per_2 ON momento del sinistro conduceva l'autovettura Jepp sulla quale si trovava a bordo, in qualità di trasportato, Persona_1
Costui, infatti, pur essendo esperto dei luoghi e pur utilizzando abitualmente il mezzo in questione per gli spostamenti in cava, procedendo in retromarcia su una pista di collegamento ivi presente, sebbene la larghezza della stessa glielo consentisse, invece di mantenersi con il mezzo accostato alla parete di monte, procedette pericolosamente sul ciglio della strada, che improvvisamente cedette sotto il peso delle ruote, facendo ribaltare il mezzo giù dalla scarpata.
Proprio sul presupposto dell'accertata responsabilità del dipendente nella Per_2 causazione del sinistro mortale, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità oggettiva della datrice di lavoro ex art. 2049 c.c. ON
Alla luce di ciò, questo Tribunale, facendo proprio il citato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è esclusa l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge e quindi in base ad un criterio di imputazione legale ed oggettiva, risultano per definizione estranei alla produzione dell'evento di danno, la domanda promossa nei confronti della convenuta ex art. 2055 c.c. va rigettata.
6.2. Parimenti deve ritenersi non meritevole di accoglimento l'azione promossa dall'attrice in via di surrogazione ex art. 1916 c.c.
Decisiva ai fini del rigetto, si rivela la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta . ON
L'azione di surrogazione (la quale a differenza di quella di regresso ex art. 1299 c.c. non ha ad oggetto un diritto nuovo, ma bensì lo stesso diritto di cui era titolare l'accipiens) è soggetta ai medesimi termini prescrizionali previsti dalla legge in relazione al credito originario;
quindi, sia che si attribuisca la qualità di accipiens in capo all (che a CP_8 propria volta avrebbe avuto titolo per agire in via di surrogazione ex art. 1916 c.c.) sia che si attribuisca tale qualità direttamente ai terzi danneggiati, trattandosi di danno derivato da responsabilità extra-contrattuale, troverebbe in entrambi casi applicazione il termine di prescrizione di cinque anni (art. 2947, comma 1, c.c.).
pagina 21 di 26 Inoltre, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato (omicidio colposo e/o lesioni personali colpose), ma il giudizio penale non sia stato promosso, trova applicazione l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, comma 3, c.c.) anche all'azione di risarcimento e conseguentemente, all'azione di surrogazione, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto.
Ebbene, sulla scorta di tali assunti e venendo al caso che ci occupa, anche ritenendo che il fatto commesso dal , (purtroppo anche lui deceduto nel sinistro) integri gli Per_2 estremi del delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e che ciò comporti l'applicazione all'azione di risarcimento del danno (e quindi anche all'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c.) del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947 co. III c.p.c.; tale termine, da individuarsi in anni sei ex artt. 589 e 157 c.p. nella versione pro tempore vigente, decorrente dalla data del fatto, ovvero il 19.05.2006; quando il 17 T_ febbraio 2016 ha corrisposto le somme all' ed ha contestualmente manifestato ai CP_8 terzi (asseriti) responsabili civili la propria intenzione di recuperare quanto versato, era già abbondantemente spirato.
6.3. Priva di fondamento è anche l'azione di surrogazione promossa ex art. 1203 n. 3 c.c.
Tale ipotesi di surrogazione presuppone infatti che il solvens sia tenuto "con altri"
(l'archetipo di tale ipotesi è la solidarietà) o "per altri" (l'archetipo è la garanzia), ma l'attrice per i motivi esposti al paragrafo 6.1, non era obbligata “con” T_ [...]
; né "per" , non sussistendo tra le parti alcun rapporto di CP_2 ON garanzia.
6.4. Parimenti infondata è l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. promossa in via subordinata.
Sul punto è assorbente rilevare come ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione del diritto, come avvenuto nel caso di specie con riguardo all'azione promossa ex art. 1916 c.c. (si v. in argomento Cass. Sez Un. 33954/2023).
Concludendo, per i motivi esposti, tutte le domanda promosse dall'attrice, a vario titolo, nei confronti di devono essere rigettate e ciò rende superflua la ON
pagina 22 di 26 pronuncia in ordine alla domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti della propria compagnia , che deve intendersi assorbita. CP_3
§7. Sulle azioni recuperatorie promosse nei confronti di . CP_3
L'attrice ha convenuto in giudizio anche , nella sua qualità di compagnia CP_3 assicuratrice della responsabilità civile di , promuovendo nei ON confronti della stessa due azioni: i) quella di regresso ex art. 1299 c.c., sul presupposto che trattasi di co-debitrice solidale rispetto alla prestazione risarcitoria sorta dal sinistro del 19.05.2006 (anche quella corrisposta ai congiunti dall' e poi integralmente CP_8 rifusa dall'attrice); ii) quella di rivalsa prevista dall'art. 141 co. IV del D.lgs. 209/2005.
7.1. Con riguardo all'azione promossa ex art. 1299 c.c., valgono ai fini del suo rigetto le stesse argomentazioni spese nel paragrafo 6.1.
L'accertata insussistenza di un rapporto di solidarietà passiva in capo all'assicurata
[...]
oltre che di un diritto di regresso dell'attrice ex art. 2055 co. II c.c. CP_2 spendibile nei confronti della stessa, non può che comportare l'automatico rigetto anche della domanda promossa nei confronti della sua compagnia assicuratrice.
7.2. Con riguardo invece all'azione promossa ex art. 141 co. IV D.lgs. 209/2005, ai fini del suo rigetto è sufficiente ricordare il noto principio affermato dalla Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n. 35318 (emessa in un momento di molto successivo a quello in cui sono state pronunciate le sentenze n. 32/2015 del Tribunale di NA e 351/2015 della Corte d'Appello di Genova) secondo cui: “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile".
Sulla scorta di tale principio, atteso che nel caso che ci occupa, il sinistro nel quale ha trovato la morte (anche) non ha visto coinvolto nessun altro veicolo se Persona_1 non quello di proprietà di sul quale egli era trasportato, l'azione di CO rivalsa promossa ex art. 141 co. IV D.lgs. 209/2005 è inammissibile.
§ 8. Conclusioni e spese di lite.
Per tutte le ragioni esposte, l'unica domanda attorea meritevole di accoglimento è quella promossa nei confronti della convenuta , che per l'effetto deve essere CO dichiara tenuta e condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 334.436,00.
pagina 23 di 26 Su tale somma sono dovuti anche agli interessi, al tasso legale, maturati e maturandi dalla data della costituzione in mora avvenuta con la notifica dell'atto di citazione
(perfezionatasi in data 11.06.2019) sino al saldo.
Trattandosi di un'obbligazione di valuta, non può essere, invece, riconosciuta la rivalutazione monetaria, non avendo la parte attrice espressamente richiesto il risarcimento del maggior danno, derivante dall'indisponibilità del denaro (Vedasi, da ultimo, Cass. 5965/2022 “Il creditore di una obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria deve domandare il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e non può limitarsi a chiedere la condanna del debitore al pagamento di capitale e rivalutazione, non essendo questa ultima conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta”.
Tutte le ulteriori domande promosse dall'attrice, per le esposte motivazioni, andranno invece rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate come seguono:
- a carico della parte convenuta ed in favore dell'attrice, liquidate CO secondo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 per tutte le fasi processuali svolte, tenuto conto del valore del decisum, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase di trattazione (non essendo stata espletata istruttoria) e così per un totale di Euro 17.252,00 oltre agli esborsi per € 1.713,00 ed oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- a carico della parte attrice in favore di ciascuna delle convenute e ON
, liquidate secondo i medesimi criteri di cui sopra e così per un totale di Euro CP_3
17.252,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- integralmente compensate per ciò che attiene il rapporto processuale tra
[...]
e instauratosi a fronte della domanda di manleva promossa dalla CP_2 CP_3 prima nei confronti della seconda.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunziando:
pagina 24 di 26 1) Rigetta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del presente giudizio di riassunzione;
2) Rigetta l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande attoree per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n.
28/2010;
3) Accoglie la domanda promossa dall'attrice nei confronti della convenuta
[...] per il titolo di cui alla parte motiva e per l'effetto, dichiara CO tenuta e condanna quest'ultima a corrispondere ad Parte_1 la somma di € 334.436,00, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso di legge, dall'11.06.2019 e sino al saldo;
4) Rigetta tutte le domande promosse dall'attrice nei confronti delle convenute
[...]
e ON [...]
; Controparte_3
5) Dichiara tenuta e condanna a corrispondere in favore CO di le spese processuali, liquidate in Euro Parte_1
17.252,00, oltre agli esborsi per € 1.713,00 ed oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) Dichiara tenuta e condanna a corrispondere in Parte_1 favore di e ON [...]
Controparte_3
le spese processuali, liquidate, per ciascuna parte, in Euro 17.252,00
[...] oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) Dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto processuale tra
[...]
e ON [...]
; Controparte_3
Così deciso in RI, l'8.07.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 25 di 26 pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2249/2022 R.G.
promossa da:
già (C.F. - P. Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempre, rappresentata P.IVA_2
e difesa in via disgiunta e congiunta dagli Avv.ti Silvia Santi e Vittorio Gatti in forza di procura agli atti;
- Attrice -
contro
:
(P.I. ), in persona del suo legale CO P.IVA_3 rappresentante pro-tempre, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Villa in forza di procura agli atti;
- Convenuta -
e
contro
:
(C.F. , P.IVA ON P.IVA_4
), in persona del liquidatore pro-tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_5
Avv.ti Claudio Bicchierai, Simona Coppola e Pietro Ghiglino in forza di procura agli atti;
- Convenuta –
pagina 1 di 26 e
contro
:
Controparte_3
(P.I. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_6 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Nicita in forza di procura agli atti;
- Convenuta -
avente per oggetto: azione di regresso e surrogatoria.
CONCLUSIONI
Per l'attrice già e da qui in Parte_1 Parte_2 poi breviter ): T_
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa e denegato il contraddittorio su ogni eventuale deduzione, domanda, eccezione, istanza e/o produzione nuova ex adverso:
1. Accertare e dichiarare che la convenuta con Sede Legale in Zuccarello (SV), CO [...]
(C.F. e P.IVA. ), in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_3 tempore, per le ragioni tutte esposte in atti, è tenuta a rifondere all'odierna attrice la somma di € 334.436,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Genova – Sez. Lavoro n. 351/2015, ovvero dal 4 gennaio 2016 fino al saldo e, per l'effetto, condannare in CO persona del legale rappresentante pro tempore, come sopra identificata, a pagare alla
Spett.le l'importo di € 334.436,00 oltre interessi e rivalutazione Parte_2 dal 4 gennaio 2016 fino al saldo, ovvero il diverso importo che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio
2. Accertare e dichiarare, altresì, che la convenuta ON
, con Sede Legale in Arquata Scrivia (AL), Via Libarna n. 160 (C.F.
[...]
e P.IVA. ), in persona del proprio Liquidatore e legale P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentante Sig. per le ragioni tutte esposte in atti, è tenuta a Controparte_5 rifondere all'odierna attrice la somma ulteriore di € 322.361,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento effettuato dalla Spett.le Parte_2 al saldo effettivo e, per l'effetto, condannare ON
in persona del proprio Liquidatore e legale rappresentante, nonché la
[...] compagnia assicurativa Controparte_6
, con sede in IL (MI), Via Benigno Crespi, n. 23 (C.F. e P.IVA.
[...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, in via solidale, P.IVA_6 pagina 2 di 26 alternativa o cumulativa fra loro, a pagare alla Spett.le Parte_2
l'importo di € 322.361,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento effettuato dalla Spett.le al saldo effettivo, ovvero il diverso Parte_2 importo che risulterà di giustizia all'esito del presente giudizio 3. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata al superiore punto 2, condannare la convenuta con Sede ON
Legale in Arquata Scrivia (AL), Via Libarna n. 160 (C.F. e P.IVA. P.IVA_4
), in persona del proprio Liquidatore e legale rappresentante Sig. P.IVA_5
a versare in favore della Spett.le l'importo di € Controparte_5 Parte_2
322.361,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento effettuato dalla
Spett.le al saldo effettivo, ovvero il diverso importo che risulterà Parte_2 di giustizia all'esito del presente giudizio, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., stante l'arricchimento senza causa conseguito dalla ON
in danno dalla Spett.le
[...] Parte_2
Con vittoria di spese, competenze e onorari oltre agli accessori di legge.”.
Per parte convenuta CO
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni incombente del caso e pronuncia meglio vista:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile, per le ragioni indicate in narrativa e con ogni conseguente rigetto delle relative domande, la comparsa in riassunzione di
a fronte del fatto, o comunque per il motivo meglio visto, Controparte_7 che la sentenza del Tribunale di IL n. 3996/2022 non ha dichiarato lacompetenza territoriale del Tribunale di RI, così non potendo costituire provvedimento idoneo a fondare la traslatio iudicii;
- ancora in via preliminare, dichiarare improcedibili le domande avversarie per il mancato avveramento della condizione dell'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010;
- nel merito, accertare il diritto di di essere manlevata dall'attrice CO con riguardo ad ogni conseguenza pregiudizievole possa derivarle in ragione dell'accoglimento verso di essa della domanda di rivalsa dell' di cui alle CP_8 sentenze nn. 32/2015 del Tribunale di NA, Sezione Lavoro, e 351/2015 della Corte
d'Appello di Genova, Sezione Lavoro, e conseguentemente rigettare le domande formulate da nei confronti di in Controparte_9 CO
pagina 3 di 26 quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa, o comunque, in via di mero subordine, ridurre il quantum della pretesa dell'attrice alla misura massima del 33,3% dell'importo in linea capitale versato da Controparte_9 all' in esecuzione di quanto stabilito nelle sentenze n. 32/2015 del Tribunale di CP_8
NA, Sezione Lavoro, e n. 351/2015 della Corte d'Appello di Genova, Sezione
Lavoro.
Vinte le spese”.”
Per parte convenuta (da qui poi ON breviter “ ”): ON
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di RI, contrariis rejectis, respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, in particolare:
In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del DLGS 28/10 ovvero, in subordine, concedere termine per l'espletamento della procedura di mediazione;
Sempre in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la formazione del giudicato ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., anche alla luce del contenuto della sentenza del Tribunale di IL n. 3996/22, in relazione alla assenza di responsabilità dell'esponente con riferimento alla domanda spiegata da , respingendo per l'effetto la domanda CP_8 promossa da ell'ambito del presente procedimento Parte_2
In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti degli artt. 2947, secondo comma cod. civ., 2054 cod. civ. e 1681 cod. civ;
nel merito: respingere la domanda sia principale che subordinata in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché nella relativa quantificazione, per le ragioni di cui in narrativa. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre ed indicare testi, anche in controprova, nei termini che il Tribunale vorrà assegnare. Con vittoria di spese ed onorari.”.
Per la parte convenuta Controparte_3
(da qui in poi breviter ”):
[...] CP_3
“Rigettare tutte le domande di verso Controparte_7 [...]
, in quanto inammissibili e/o improponibili, Controparte_6 prescritte, coperte da giudicato, rese pure in difetto di legittimazione ad agire e comunque gravemente infondate in fatto e in diritto per una o più delle ragioni esposte;
pagina 4 di 26 rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta da chicchessia nel presente giudizio nei confronti di per compiuta Controparte_6 prescrizione e comunque perché parimenti infondate. All'uopo eventualmente pure dichiarando in sentenza l'estromissione della CO conchiudente dal presente giudizio, per le chiarite ragioni.
In ogni caso Con vittoria di spese legali da quantificarsi rigorosamente a carico di atteso il persistente contegno recuperatorio Controparte_7 particolarmente infondato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (già Parte_1 [...]
e prima ancora , ha promosso azione di rivalsa (sub Parte_2 CO0 specie di regresso e di surrogazione) nei confronti delle convenute , CO
e e ciò al fine di recuperare dalle medesime tutto quanto dalla ON CP_3 stessa versato in favore dell' , per effetto del giudicato della sentenza n. 351/2015 CP_8 emessa (anche) tra le medesime odierne parti dalla Corte di Appello di Genova (ad integrale conferma della sentenza n. 32/2015 emessa dal Tribunale di NA Sez. lavoro).
La causa è stata instaurata innanzi al Tribunale di IL, rubricata al n.R.G.
29841/2019, ove tempestivamente si sono costituite tutte le convenute, contestando nel merito ed a vario titolo le pretese attoree e, quanto alle convenute e CO
, anche sollevando in via pregiudiziale eccezione di incompetenza ON territoriale del foro adito ed eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ex D.lgs. 28/2010.
Il giudizio è stato trattato mediante la concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c. con deposito e scambio delle relative memorie.
All'esito, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi trattenuta in decisione previo deposito e scambio delle memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza del 5.05.2022, il Tribunale di IL, ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle due cave convenute (sull'assunto per cui la chiamata in giudizio di – unica idonea a creare un criterio di collegamento con il CP_3 foro milanese ex artt. 33 e 19 c.p.c. fosse a tal punto artificiosa e infondata che la si pagina 5 di 26 dovesse ritenere preordinata al solo spostamento della competenza), si è dichiarata incompetente e ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 28.07.2022, l'attrice ha riassunto il giudizio innanzi a codesto T_
Tribunale, nei confronti di tutte le parti già convenute innanzi al Tribunale di IL, che tempestivamente si sono costituite, richiamando tutte le eccezioni pregiudiziali e di merito già sollevate e, quanto alla convenuta , eccependo CO
l'inammissibilità della riassunzione operata, per omessa indicazione del giudice territorialmente competente, nella sentenza emessa dal Tribunale di IL (divenuta definitiva).
Celebrata la prima udienza, il giudice istruttore allora assegnatario della causa, ha ritenuto la causa matura per la decisione e l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.3.2024.
Nelle more, con decreto presidenziale del 21.03.2024 la causa è stata assegnata alla scrivente, che esperito invano un tentativo di conciliazione, l'ha trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co. II c.p.c. nella misura abbreviata di trenta e venti giorni.
§2. La vicenda umana e processuale che ha dato origine al presente giudizio.
Il presente processo e le domande recuperatorie qui svolte dall'attrice traggono origine da una vicenda umana e giudiziaria molto complessa, il cui sviluppo processuale
(purtroppo anche nella presente sede) è stato tutt'altro che semplice e lineare.
In ragione di ciò, si ritiene necessario riassumere brevemente i fatti storici e giudiziari che hanno preceduto (e originato) la causa in trattazione.
Con separati atti di citazione (dai quali originavano a propria volta due separati giudizi rubricati ai numeri 1576/2008 e 917/2009) e Parte_3 Parte_4 [...]
(rispettivamente madre e fratelli unilaterali del defunto Pt_5 Persona_1 nonché e (rispettivamente moglie Parte_6 Parte_7 Parte_8 separata e figli di convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Persona_1
NA, le società e per sentirle condannare in ON CO solido fra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditatis a seguito del decesso del dante causa e congiunto Per_1
[...]
Infatti, in data 19 maggio 2006, durante un trasferimento all'interno della cava di proprietà e/o gestita da , impegnato in un intervento ON Persona_1
pagina 6 di 26 di manutenzione di una macchina perforatrice sul fronte di cava, si trovava unitamente a
, dipendente di , a bordo dell'autovettura Jeep Persona_2 ON
Toyota Land Cruiser di proprietà di . CO
In tale frangente, il alla guida e l' trasportato, per ragioni addebitate Per_2 Per_1 dagli attori alla mancanza di barriere protettive sul ciglio delle strade, il veicolo, persa l'aderenza alla sede stradale, si ribaltava nella scarpata sottostante alla pista, procurando purtroppo la morte ad entrambi i lavoratori.
Le due cave convenute chiamavano in manleva e garanzia, le proprie imprese di assicurazione per la responsabilità civile: e CO1 CO2
- già ed ora -, le quali si costituivano in giudizio
[...] _1 T_ contestando a vario titolo la fondatezza della domanda attorea e della domanda di manleva spiegata nei loro confronti
Nel giudizio, veniva altresì coinvolta, su chiamata di , la società Atlas ON
Copco Italia S.p.a., datrice di lavoro del de cuius la quale anch'essa si Persona_1 costituiva contestando la configurabilità di una propria responsabilità a qualunque titolo e chiamando a proprio a volta in manleva le , CO3 CP_1
e che si costituivano facendo proprie le eccezioni e difese rassegnate CP_15 dall'assicurata.
In entrambi i giudizi instaurati, ovvero il 1576/2008 e il 917/2009 interveniva altresì
l' spiegando: nel primo giudizio, un intervento ad adiuvandum delle ragioni CP_8 perorate dalla madre e dai fratelli del de cuius e nel secondo giudizio un intervento volontario con richiesta di ripetizione nei confronti delle due società convenute e in via alternativa nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici, di quanto erogato a titolo di prestazioni di Legge in favore degli eredi di ai sensi Persona_1 dell'articolo 1916 c.c. e degli articoli 10 e 11 del T.U 1124/1965.
A queste due cause civili (che nelle more venivano riunite) se ne aggiungeva una terza, rubricata all'R.G.n 122/2012, promossa innanzi al Tribunale di NA in funzione di Giudice del Lavoro dall' , il quale agiva nei confronti di per CP_8 ON sentirla condannare in via di regresso, ai sensi degli articoli 10 e 11 del TU 1124/65 al pagamento delle somme erogate in favore degli aventi diritto in relazione al decesso del lavoratore . Persona_2
Anche in questa sede processuale, nella quale veniva svolta una copiosa istruttoria testimoniale, contestava la propria responsabilità per il sinistro e ON
pagina 7 di 26 chiamava in manleva la propria compagnia , la quale si costituiva e chiedeva il CP_3 rigetto delle domande.
Nelle more, a seguito del rilievo di connessione dei giudizi pendenti di cui sopra e di attrazione ex articolo 40 c.p.c. della causa più recente assoggettata al rito del lavoro, le due cause di cognizione civile venivano assegnate al Giudice del lavoro e riunite al procedimento R.G.n 122/2012.
Le tre cause così riunite venivano quindi discusse dalle parti alle udienze del 4.2.2015 e del 13.2.2015, all'esito delle quali il Tribunale di NA – Sezione Lavoro, pronunciava la Sentenza n. 32/2015 con la quale:
• dichiarava tenute e condannava, in via tra loro solidale, e ON [...]
, al risarcimento dei danni in favore dei Sig.ri (€ 200.000,00), CP_1 Parte_3
(€ 35.000,00), (€ 35.000,00), (€ Parte_5 Parte_4 Parte_7
270.000,00) e quale genitore di (€ 270.000,00), Parte_6 Persona_3 maggiorati degli interessi legali sul capitale devalutato e annualmente rivalutato dal
19.5.2006 al saldo;
• dichiarava tenute e condannava in via tra loro solidale, e ON [...]
, al risarcimento dei danni in favore di in proprio, in misura CP_1 Parte_6 pari a € 1.190,49, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla messa in mora al saldo;
• condannava e in solido al rimborso delle spese ON CO processuali in favore dei predetti ricorrenti;
• dichiarava tenuta e condannava a tenere indenne di quanto la CP_3 ON stessa era tenuta a pagare in forza dei punti precedenti;
• dichiarava tenuta e condannava a tenere indenne CO6 CO di quanto la stessa era tenuta a pagare ai sensi di cui ai punti precedenti;
• dichiarava tenute e condannava e in via tra loro CO CO6 solidale, al pagamento in favore dell' dell'importo di € 641.270,08 maggiorato CP_8 degli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal 3.12.2014 per il valore della rendita superstiti (pari a € 434.148,37) e dalla data di erogazione per le restanti somme (acconti e ratei pari a complessivi Euro 207.121,71);
• respingeva le domande proposte nei confronti di Atlas Copco Italia;
pagina 8 di 26 • respingeva le domande proposte dall' nei confronti di e di CP_8 ON
; CP_3
• compensava integralmente le spese del giudizio tra e;
ON CP_3
• condannava alla rifusione delle spese di lite in favore della CO6 società ; CO
• condannava e in solido tra loro alla rifusione delle ON CO spese di lite in favore rispettivamente della società Atlas Copco Italia e delle compagnie assicuratrici da quest'ultima chiamate in manleva;
• condannava e in solido tra loro, alla rifusione CO CO6 delle spese di lite in favore dell' ; CP_8
• compensava le spese di lite tra l e rispettivamente e . CP_8 ON CP_3
In particolare, il Tribunale di NA, in ordine alla dinamica del sinistro, riteneva accertato che lo stesso si fosse verificato per cause accidentali dovute probabilmente a un errore del , che nell'effettuare quale conducente del veicolo Jeep Toyota Per_2
Land Cruiser le operazioni di retromarcia, non si manteneva con il mezzo accostato alla parete di cava, venendo così a trovarsi sul ciglio della pista, che cedeva e provocava il ribaltamento dell'autovettura nella scarpata sottostante.
Sulla scorta di tale ricostruzione, il Tribunale: accoglieva (seppur parzialmente) le domande degli attori, accertando la responsabilità risarcitoria nei loro confronti, sia di ex art. 2049 c.c. (per il fatto dannoso del proprio dipendente ON
) sia di ex art. 1681 c.c. (quale proprietaria del mezzo sui cui Per_2 CO viaggiava, in qualità di trasportato, ; accoglieva entrambe le domande Persona_1 di manleva promosse dalle predette convenute nei confronti delle proprie rispettive compagnie, e (oggi ; declinava qualsiasi titolo di CP_3 _1 T_ responsabilità a carico di Atlas quale datrice di lavoro dell' accoglieva la Per_1 domanda di rivalsa promossa dall' ex articolo 1916 c.c. nei confronti di CP_8 [...]
e (escludendo che la domanda di manleva spiegata dalla prima CP_1 _1 verso la seconda potesse includere anche l'azione di rivalsa dell' ); rigettava CP_8 invece la domanda promossa dall' ex artt. 10 e 11 DPR 1124/65 nei confronti di CP_8
e per le somme erogate per il decesso del . ON CP_3 Per_2
La sentenza in parola (la n. 32/2015) veniva appellata, in via principale o incidentale da tutte le odierne parti, ma veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di
Genova con la sentenza n. 351/2015, che passava in giudicato.
pagina 9 di 26 Ed ecco che si giunge al presente processo, instaurato da proprio sul presupposto T_ di quanto statuito dalle menzionate pronunce e nel tentativo di recuperare quanto dalla stessa pagato all' . CP_8
Infatti, secondo l'impostazione attorea, essa ha corrisposto all' tutte le somme CP_8 riconosciutegli giudizialmente, sopportando quindi in via esclusiva tale onere, sebbene il giudicato delle sentenze citate: i) abbia espressamente statuito un'obbligazione solidale che vedeva impegnata nei confronti dell' , pro quota al 50%, anche CP_8 [...]
; ii) abbia altresì accertato una corresponsabilità risarcitoria paritaria e CP_1 solidale della società (e quindi della sua assicuratrice in via di ON CP_3 manleva) per le conseguenze derivate dal sinistro del 19.05.2006.
§3. Sull'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della riassunzione, per omessa indicazione giudiziale del foro territorialmente competente.
Costituendosi nel presente giudizio di riassunzione, la convenuta , con CO argomenti poi sostanzialmente condivisi nel prosieguo del processo da tutte le altre parti convenute, ha eccepito l'inammissibilità della riassunzione operata da (di cui ha T_ domandato la relativa declaratoria) per omessa indicazione nel dispositivo della sentenza con cui il Tribunale di IL ha declinato la propria competenza, del giudice territorialmente competente.
Come già sinteticamente esposto, il presente giudizio è stato incardinato da T_ innanzi al Tribunale di IL (rubricato al n. RG 29841/2019), in seno al quale la convenuta ha tempestivamente sollevato l'eccezione di incompetenza CO territoriale del foro adito, individuando quello competente : i) ex art. 33 e 19 c.p.c, alternativamente, nel Foro di RI (nel cui circondario vi è la sede legale della convenuta ) e/o nel foro di NA ( nel cui circondario vi è la sede ON legale della convenuta ); ii) in via subordinata nel Foro di Bologna, CO quale domicilio del creditore ex art. 1182 c.c.,
Parimenti la convenuta , costituendosi, ha tempestivamente sollevato ON
l'eccezione di incompetenza territoriale del foro di adito, individuando quello CP_16 competente alternativamente, nel Foro di RI ex art. 19 c.p.c. (nel cui circondario essa ha la propria sede legale) e/o o nel foro di NA (ex art. 20 c.p.c. quale foro nel cui circondario si è verificato il sinistro ed in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria oggetto di giudizio).
Con la sentenza n. 3996/2022, il Tribunale di IL, ha accolto l'eccezione di propria incompetenza formulata da e , sul presupposto per CO ON
pagina 10 di 26 cui le domande promosse da verso la convenuta (le uniche, astrattamente T_ CP_3 idonee, a far sorgere un collegamento ex art. 19 c.p.c. con il foro di ) fossero CP_16 talmente “pretestuose” da non potersi applicare, nella specie, il criterio stabilito dall'art. 33 c.p.c. ai sensi del quale “le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto
o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo”
Ciò posto però, il Tribunale di IL, nella predetta sentenza (mai impugnata), pur declinando la propria competenza territoriale, non ha dichiarato (come avrebbe dovuto) quale fosse il Tribunale competente a conoscere delle domande proposte da T_ omissione che, secondo quanto sostenuto da , renderebbe inapplicabile CO
l'art. 50 c.p.c. e precluderebbe la traslatio iudicii, con conseguente inammissibilità della riassunzione.
L' eccezione va disattesa.
In primo luogo, a ben vedere, come valorizzato da nelle proprie difese, sebbene T_ il Tribunale di IL si sia astenuto dal fornire espressamente l'indicazione del giudice territorialmente competente, tale indicazione può essere comunque evinta dal tenore della motivazione (a cui il dispositivo è teleologicamente correlato concorrendo come noto l'una e l'altro, alla espressione della volontà del giudice) laddove essa riporta testualmente, a pag. 2, che “la domanda non può essere accolta risultando fondata l'eccezione circa la competenza per territorio sollevata dalle convenute
[...]
” e a pag. 4 che: “queste ultime con riferimento alle domande svolte Parte_9 dall'attrice nei loro confronti hanno contestato il radicamento della competenza per territorio presso il tribunale di IL sotto tutti profili;
sotto il profilo del foro generale, del forum contractus e del forum destinatae solutionis, indicando quali competenti i fori di NA o di RI”.
In ogni caso, anche volendo accedere all'impostazione proposta dalla convenuta
[...]
“più formalistica” e volendo ritenere tale indicazione effettivamente CP_1 mancante, a parere di chi scrive, ciò non consente comunque di ritenere inammissibile la riassunzione operata da T_
La fattispecie processuale che ci occupa, senz'altro peculiare, intanto è bene premettere che non trova un preciso riscontro normativo circa gli effetti che essa produce sul presente giudizio di riassunzione.
pagina 11 di 26 Nel Codice di procedura civile non si rinviene alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità l'ipotesi in parola;
l'unica fattispecie normata è quella di cui all'art 50 c.p.c., che invero non parla di “inammissibilità” quanto piuttosto di estinzione del processo, nel caso in cui la riassunzione non avvenga nei termini di cui al co. I ovvero
“nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara
l'incompetenza del giudice adito”.
Al contrario, la Giurisprudenza di legittimità si è invece trovata a trattare la questione,
(sempre però con pronunce emesse in sede di regolamento di competenza ex art. 42
c.p.c.), giungendo a conclusioni che tuttavia, come meglio si dirà, non inducono a ritenere che il vizio contenuto nella sentenza in parola (pacificamente tale), pur non corretto nella sede che sarebbe stata propria del regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., possa per ciò solo determinare l'inammissibilità della riassunzione.
Nell'ultimo precedente che si rinviene sul tema (ripreso solo incidentalmente dalla più recente Cassazione civile, sez. Unite, Sentenza 23/02/2018 n° 4485) infatti, la
Cassazione ha statuito che: “secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il giudice - tenuto ad indicare il giudice ritenuto competente, una volta che dichiari la propria incompetenza, e ciò anche in difetto della richiesta di parte (Cass., n. 6996 del
1986; n. 9103 del 1990) - ometta di offrire detta indicazione, siffatto vizio, da un canto, non incide sulla natura della pronuncia quale sentenza sulla competenza impugnabile con il mezzo in esame (Cass., n. 23491 del 2004), dall'altro, trova il suo correttivo nella sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza
(Cass., n. 9515 del 1992; n. 777 del 1963)” (cit. Cass. n. 27373/2005 che riprende a propria volta i concetti già espressi in Cass. n. 23491/2004).
In sostanza quindi la Cassazione, chiamata invero a pronunciarsi in via preliminare sull'ammissibilità in siffatta ipotesi del rimedio del regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ha messo in luce due punti: i) che la sentenza, pur omettendo di indicare il giudice ritenuto competente, deve ritenersi sempre avente natura di pronuncia sulla competenza impugnabile con il regolamento di cui all'art. 42 c.p.c. (e quindi non con l'appello come sostenuto dalla convenuta ); ii) che il correttivo di tale CO omessa indicazione, trovi la sua “sede naturale” in seno al procedimento di regolamento di competenza (ritenuto infatti ammissibile e sorretto da interesse ad agire della parte che lo propone con tale finalità).
Anche nella più risalente pronuncia (Cass. n. 9515/1992) si legge che “Il giudizio della
Corte di Cassazione, in sede di regolamento di competenza, non è un iudicium pagina 12 di 26 rescindens, ma dichiarativo della competenza, e pertanto l'omissione, da parte del giudice a quo, dell'indicazione del giudice territorialmente competente, trova proprio in detta sede il suo correttivo (Cass. 777/1963)”.
La Giurisprudenza di legittimità quindi, pur dando atto che l'omissione in parola trova una propria sede naturale di correzione in sede di regolamento di competenza ex art. 42
c.p.c. nulla ha detto (né avrebbe potuto dire evidentemente, essendosi pronunciata proprio in tale sede processuale) per l'ipotesi in cui tale correttivo non venga mai disposto per omessa proposizione del rimedio in parola.
Ebbene, a parere di chi scrive, nel silenzio della Legge e in difetto di elementi interpretativi sufficienti a ritenere il contrario, anche in ossequio al generale principio di conservazione degli effetti degli atti giudiziari e di ragionevole durata dei processi, la regola da applicare (nella misura di quanto ciò è possibile) è quella del c.d.
“consolidamento” di cui all'art. 44 c.p.c. che prevede che: “L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50 [disp. att. 125]), salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.” a ciò conseguendo che, considerato che nella presente fattispecie non ricorre alcuno dei casi di cui all'art. 28 c.p.c. e che nessuna delle parti ha promosso il regolamento di competenza ex art 42 c.p.c.; ferma la definitività della declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di IL ex art. 44 c.p.c. (questa espressa); il fatto che la sentenza difetti dell'indicazione espressa del giudice ritenuto territorialmente competente, produce quale unico effetto quello di rendere non definitiva e quindi nuovamente contestabile anche nella presente sede di riassunzione, la scelta del foro adito dalla parte riassumente;
scelta di cui però né né CO [...]
si dolgono (comprensibilmente atteso che il Foro di RI è stato CP_2 indicato da entrambe, in sede di eccezione, come foro territorialmente competente ex artt. 33, 19 e 20 c.p.c.), essendo la convenuta l'unica parte che in questa sede di CP_3 riassunzione ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale del Foro di RI, ritenendo competente quello di;
eccezione che tuttavia va disattesa, non solo CP_16 perché la pronuncia di incompetenza territoriale del foro di non è più CP_16 contestabile ex art 44 c.p.c., ma anche perché la competenza territoriale di questo
Tribunale (nel cui circondario e precisamente in Arquata Scrivia (AL), ha la propria sede legale ) deve ritenersi sussistente in forza del combinato disposto ON degli artt. 33 e 19 c.p.c.. pagina 13 di 26 §4. Sull'eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande attoree per omesso esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 28/2010:
Le convenute e hanno eccepito l'improcedibilità CO ON delle domande promosse dall'attrice per omesso espletamento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 D.lgs. 28/2010 e ciò sul presupposto che le stesse abbiano ad oggetto ben due rapporti assicurativi: quello esistente tra e e CO T_ quello esistente tra e . ON CP_3
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Le domande promosse dall'attrice sono fondate su titoli diversi dai contratti assicurativi cui fanno riferimento le convenute.
Infatti, come si evince chiaramente dall'atto di citazione introduttivo, ha agito T_ nel presente giudizio: i) nei confronti di in via di regresso ex art. 1299 CO
c.c. sul presupposto della sussistenza di una solidarietà passiva accertata giudizialmente ed in via definitiva dalla sentenza n. 32/2015 emessa dal Tribunale di NA e confermata dalla Corte d'Appello di Genova;
ii) nei confronti di in ON via di regresso ex art 1299 c.c. e/o in via di surrogazione ex artt. 1203 n. 3 e 1916 c.c.
e/o in via subordinata, ex art. 2041 c.c. sull'assunto per cui (anche) la stessa è stata ritenuta dalla sentenza n. 32/2015 civilmente responsabile ex art 2049 c.c. del sinistro in cui ha preso la vita;
iii) nei confronti della convenuta in via di Persona_1 CP_3 regresso ex art. 1299 c.c. e/o in via di rivalsa ex art. 141 D.lgs 209/2005 (per la somma pro quota spettante alla sua assicurata ). ON
Pertanto, considerate le suddette cause petendi (cui solo si deve guardare ai presenti fini attesa l'irrilevanza degli eventuali temi decisori introdotti in forza di eccezione o di chiamata di terzo), trattasi pacificamente di domande di regresso e/o di surrogazione e/o di ingiustificato arricchimento, che non attengono alla materia dei “contratti assicurativi” cui fa riferimento l'art. 5 co. I del D.lgs. 28/2010, norma che, oltretutto, introducendo una condizione di procedibilità della domanda giudiziale in qualche modo
“limitativa” dell'esercizio di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., deve necessariamente essere di stretta interpretazione.
§5. Sulla domanda di regresso promossa nei confronti di . CO
In prima battuta, come su sinteticamente esposto, l'attrice ha promosso nei confronti della convenuta un'azione di regresso ex art. 1299 c.c. e ciò sulla scorta CO dei seguenti presupposti: i) che nel giudizio rubricato al n.RG 917/09 promosso dalla moglie separata e dai figli di l era intervenuta con atto di Persona_1 CP_8 pagina 14 di 26 intervento volontario spiegando domanda di rivalsa ex art. 1916 c.c. nei confronti di e della CO (oggi per il recupero degli CO _1 T_ indennizzi versati agli attori;
ii) che il Tribunale di NA con sentenza n. 32/2015 aveva ritenuto tale domanda fondata sul presupposto della ritenuta responsabilità risarcitoria diretta delle due convenute ( ex art. 1681 c.c. in qualità di CO proprietaria dell'autovettura su cui viaggiava il defunto in qualità di trasportato e _1 ex art. 141 D.lgs 209/2005 quale impresa di assicurazione della responsabilità
[...] civile del veicolo) che erano dunque state condannate entrambe, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' : sia dell'importo di € 641.270,08 oltre interessi, sia CP_8 delle spese di lite liquidate in € 21.000,00; iii) che la Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 351/2015 aveva confermato le suddette statuizioni aggiungendo unicamente l'ulteriore capo di condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio;
iv) che in ottemperanza a tali statuizioni giudiziali, divenute definitive, su richiesta dell'assicuratore sociale, gli aveva versato i seguenti importi: a) € T_
641.270,00 a titolo di capitale;
€ 3.452,00 a titolo di interessi legali;
€ 21.000,00 a titolo di onorari liquidati in primo grado;
€ 3.150,00 a titolo di rimborso forfettario, così per un totale di € 668.872,00; v) che trattandosi, per espressa statuizione giudiziale passata in giudicato, di un'obbligazione di pagamento posta solidalmente a carico sia di
[...]
sia di avendo quest'ultima pagato per l'intero, essa ha diritto di CP_1 T_ ripetere dalla coobbligata, la quota di sua spettanza del 50% ex art. 2055 co. III c.c., ammontante ad € 334.436,00.
La convenuta costituendosi, ha eccepito l'infondatezza della domanda CO avversaria e ciò su un duplice presupposto: i) l'operatività della polizza globale auto aziendali n. 220000101/09 stipulata da impresa Cerruti S.p.a, già ritenuta operativa dalla sentenza n. 32/2015 con riguardo alle richieste risarcitorie formulate dagli eredi del defunto rispetto alle quali è stata accolta la domanda di manleva proposta dalla Per_1 deducente nei confronti di (oggi ; ii) il conseguente diritto, di _1 T_
, in virtù della medesima polizza n. 220000101/09, a vedersi manlevata CO da anche per ciò che attiene il credito fatto valere in via rivalsa dall' con T_ CP_8 conseguente estinzione per confusione ex art. 1253 c.c. del credito fatto valere dall'attrice nella presente sede, atteso che è al contempo creditrice della T_ convenuta in via di regresso ex art. 1299 c.c. e debitrice della stessa in via di manleva.
La domanda attorea è meritevole di essere accolta.
Costituisce fatto pacifico che la sentenza n. 32/2015 emessa dal Tribunale di NA ed integralmente confermata in sede di gravame, accogliendo la domanda di rivalsa pagina 15 di 26 proposta dall' ex art. 1916 c.c., abbia dichiarato le convenute e CP_8 CO
solidalmente tenute (la prima ex art. 1681 c.c. e la seconda ex art. 141 CP_16 CP_15
D.lgs 209/2005) a rifondere all' quanto versato agli eredi dell a titolo di CP_8 Per_1 rendita (oltre alle spese legali); così come parimenti pacifico (oltre che provato dall'atto di quietanza prodotto al doc. 4 bis) è il fatto che l'attrice si sia fatta integralmente carico di tale pagamento per la somma complessiva di € 668.872,00..
Trattasi dunque di un'obbligazione solidale ex art. 2055 c.c. accertata con sentenza passata in giudicato, rispetto alla quale, con riguardo alla regolazione dei rapporti interni tra le due condebitrici, operano sicuramente le norme invocate dall'attrice di cui agli artt. 1299 c.c. e 2055 co. III c.c., le cui ragioni sono fondate, contrariamente alle eccezioni sollevate dalla convenuta che invece vanno disattese.
È senz'altro vero, come quest'ultima ha sostenuto, che la sentenza n. 32/2015 emessa dal Tribunale di NA nulla ha statuito in ordine al diritto di manleva fatto valere in via di eccezione in questa sede.
Come chiaramente si evince dalla motivazione del provvedimento, il Tribunale ha ritenuto che la domanda di manleva svolta da nei confronti di CO _1 potesse essere intesa solo in relazione alla pretesa di essere tenuta indenne dalle
[...] richieste risarcitorie svolte dagli eredi dell non avendo la parte, né all'esito Per_1 dell'intervento volontario dell né nella successiva memoria di cui all'art. 183 co. CP_8
VI n. 1 c.p.c., formulato alcuna domanda di garanzia che facesse un preciso riferimento al credito azionato dall' in via di rivalsa (domanda che quandanche formulata in CP_8 sede di prima memoria sarebbe stata comunque tardiva, aggiunge la sentenza).
Da questo punto di vista quindi, gli argomenti spesi dalla convenuta sono condivisibili laddove essa ha sostenuto che non vi fosse alcun giudicato sul diritto di manleva fatto valere in via di eccezione nel presente giudizio.
Infatti come anche recentissimamente ribadito dalla Giurisprudenza di legittimità:
“quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa ( e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda: cfr.
Cass., 2/4/2002, n. 4628; Cass., 10/9/1999, n. 9619 ) deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale. Ne consegue che, stante la
pagina 16 di 26 menzionata facoltà di scelta, nel separato giudizio come nella specie successivamente proposto non è opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia ( v. Cass., 16/5/2006, n. 11356; Cass., 30/5/2002, n.
7917; Cass., 9/10/1998, n. 10029; Cass., 22/3/1995, n. 3260. Cfr. altresì, da ultimo
Cass., 17/3/2015, n. 5264 ), giacché trattandosi di diritti eterodeterminati ( per
l'individuazione dei quali è cioè necessario fare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che identificano diverse causae petendi ), non può ritenersi che all'intero rapporto giuridico, ivi comprese le questioni di cui il primo giudice non abbia avuto bisogno di occuparsi per pervenire all'emessa pronunzia, il giudicato si estenda in virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto ed il deducibile ( v. Cass., 16/5/2006, n.
11356 ), in quanto il giudicato non si forma (anche) sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto (v. Cass.,
10/10/2007, n. 21266).” (v. Cass. n. 11887 del 06/05/2025).
Ciò posto, però, come tempestivamente eccepito dall'attrice, il diritto di CO ad essere tenuta indenne da rispetto al credito fatto valere nei suoi confronti T_ dall' in via di rivalsa ex art. 1916 c.c., è irrimediabilmente prescritto ai sensi CP_8 dell'art 2952 co. II c.c.
Infatti, come statuito dalla Giurisprudenza di legittimità “in materia di assicurazione della responsabilità civile, per effetto della specifica disciplina dell'art. 2952, co. 4, c.c.,
l'avvenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato attraverso il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno proposto dal terzo, determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell'assicurato) fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo, essendo irrilevante, ai fini dell'operatività della predetta sospensione, la mancata riproposizione, in grado di appello, da parte dell'assicurato della domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore nel giudizio di danno introdotto dal terzo, in quanto la sorte della sospensione è legata esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo.” (v. Cass. n. 17543 del 2018).
Pertanto, pur dovendo ritenere che il decorso della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo stipulato dall'impresa Cerruti S.p.A 220000101/09 sia rimasto sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Genova che ha reso liquido ed esigibile, oltre al credito degli attori danneggiati, anche il credito azionato in via di rivalsa dall' ; in ogni caso, pur assumendo questo come dies a CP_8
pagina 17 di 26 quo del computo, il diritto di ad essere garantita e manlevata dalla CO
CO di quanto dovuto all' è ampiamente prescritto, a ciò conseguendo che CP_8 essa non possa più farlo valere, né in via di azione (come avrebbe potuto e dovuto fare all'indomani del passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado che la dichiarava solidalmente responsabile nei confronti dell' ) né in via d'eccezione, CP_8 come fatto nel presente giudizio con la comparsa del 20.12.2019.
Non condivisibile deve poi ritenersi l'assunto speso in punto di prescrizione da
[...]
, secondo cui nel caso che ci occupa non opererebbe il termine biennale ex art. CP_1
2952 co. II c.c. ma bensì quello decennale di cui all'art. 2953 c.c.
Sul punto, valga rilevare che il diritto di cui si discorre è quello di garanzia derivante dal contratto di assicurazione n. 220000101/09 con preciso riguardo alla domanda di rivalsa proposta ex art. 1916 c.c. dall' ; diritto rispetto al quale (come d'altra parte CP_8 sostenuto dalla stessa per resistere all'exceptio iudicati avversaria) non CO
è intervenuta alcuna pronuncia di condanna né si è formato alcun giudicato, a ciò conseguendo che il termine sia rimasto quello biennale di cui all'art. 2952 co. II c.c. sebbene la sua decorrenza sia rimasta sospesa ai sensi del co. IV sino al passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova.
Per tutti i motivi esposti, essendo prescritto il diritto di ad essere CO manlevata da rispetto alle pretese fatte valere dall' nei suoi confronti;
T_ CP_8 essendo pacifico rispetto ad esse, che la sentenza n. 32/2015 le abbia poste definitivamente a carico solidale di e di ed essendo altresì T_ CO provato e incontestato che la prima abbia adempiuto all'obbligazione di pagamento per l'intero; la domanda di regresso promossa dalla medesima ex art. 1299 c.c. può senz'altro essere accolta.
§6. Sulle azioni recuperatorie promosse nei confronti di ON
.
[...]
L'attrice nel presente giudizio ha agito anche nei confronti della convenuta
[...]
, promuovendo: i) in via principale, l'azione di regresso ex art. 1299 c.c., CP_2 sul presupposto per cui anche , sia stata dichiarata solidalmente ON responsabile ex art. 2049 c.c. per i danni conseguenti al decesso di e Persona_1 quindi anche quelli patrimoniali versati agli eredi dall' e poi integralmente CP_8 rimborsati all'ente da ii) in via principale e alternativa l'azione di surroga di cui T_ all'art. 1203 n. 3 c.c. e all'art. 1916 c.c.; iii) in via subordinata l'azione di ingiustificato arricchimento di cui ex art. 2041 c.c.
pagina 18 di 26 La convenuta costituendosi, a sostegno della ritenuta infondatezza delle domande avversarie ha dedotto: i) che sulla questione della responsabilità di ON per le somme dovute all' in via di rivalsa si è formato giudicato, atteso che la CP_8 domanda è stata esaminata dal Tribunale di NA e risolta negativamente con rigetto della stessa, nella sentenza n. 32/2015; ii) che il diritto fatto valere dell'attrice deve in ogni caso ritenersi prescritto ex art. 2497 co. II c.c. e in via alternativa ex art. 2951 c.c.;
iii) subordinatamente che, laddove accertata in questa sede una qualche responsabilità solidale della convenuta, essa si aggiungerebbe a quella di altre due co-responsabili in via diretta e solidale, ovvero ex 1681 c.c. e ex art. 141 D.lgs. CO T_
209/2005 con tutto quel che ne consegue sulla quantificazione della quota pretesa dall'attrice in via di regresso, che non può essere del 50%; iv) che sia infondata anche la domanda attorea promossa in via subordinata ex art. 2041 c.c., atteso che trattasi di rimedio esperibile in via residuale ed escluso laddove siano astrattamente esercitabili azioni tipiche (indipendentemente dalla previsione in ordine all'esito del loro esperimento).
Sulla scorta dei seguenti argomenti la convenuta ha chiesto il rigetto di tutte le domande avversarie e in via subordinata, ha promosso domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice , per essere garantita dalla stessa, in caso di CP_3 propria condanna.
6.1. Con riguardo alla prima delle azioni fatte valere dall'attrice, ovvero quella di regresso ex art. 1299 c.c., la domanda è infondata.
Presupposto del regresso è infatti l'esistenza di un rapporto di solidarietà passiva, ma nel caso di specie, la sentenza n. 32/2015 emessa dal Tribunale di NA, non ha accertato nessuna solidarietà passiva tra e con riguardo al CO ON risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle rendite riconosciute ai congiunti dell (moglie separata e figli) dall . Per_1 CP_8
Infatti, come si evince chiaramente dalla motivazione della sentenza emessa dal
Tribunale di NA, l' in quella sede agì per ripetere le somme erogate a titolo di CP_8 rendita ai superstiti di nei soli confronti di e Persona_1 CO _1
(oggi omettendo invece di azionare il medesimo diritto nei confronti di
[...] T_
, contro la quale agì promuovendo la diversa azione di rivalsa prevista ON dagli artt. 10 e 11 DPR 1124/1965, per la diversa posizione di Persona_2 dipendente di , anch'egli deceduto nell'occorso del 19.05.2006 ON
(domanda che peraltro fu rigettata dal Tribunale, sul presupposto dell'omessa prova di violazioni degli obblighi di sicurezza causalmente rilevanti nella dinamica del sinistro). pagina 19 di 26 A ciò si aggiunga che l'attrice ha agito in via di regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti di un soggetto giuridico, , che la sentenza n. 32/2015 ha ritenuto ON responsabile solo in via indiretta dell'occorso che ci occupa (ex art. 2049 c.c. nella qualità di datrice di lavoro del che lo ha colposamente provocato) con la Per_2 conseguenza che non può trovare applicazione nei suoi confronti la norma di cui all'art. 2055 co. II c.p.c., che presuppone, per espressa previsione di legge, un addebito di colpa.
Infatti, come stabilito da Giurisprudenza di legittimità sul punto: “Dal tenore letterale dell'art. 2055 cc. si desume che il regresso tra responsabili in solido del fatto illecito presuppone che ciascuno di essi abbia nell'evento una parte di colpa: ciò si evince tanto dall'incipit dell'art. 2055, comma 1 ("se il fatto dannoso è imputabile a più persone") sia dal contenuto precettivo del comma 2, che prevede il diritto al regresso tra condebitori nella misura della gravità della rispettiva "colpa" e delle conseguenze che ne sono derivate. Benchè la norma non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e responsabili colpevoli è pacificamente riconosciuto che il responsabile per fatto altrui (mediato o indiretto) ove abbia risarcito il danno potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato dell'illecito per l'intera somma pagata, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire tra i coobligati l'onere del risarcimento in proporzione della rispettiva colpa e della entità della conseguenze che ne sono derivate. Nell'arresto di Cass. nr. 17763/2005 si è osservato trattarsi di un'applicazione del principio, dettato in generale per le obbligazioni solidali dall'art. 1298 c.c., comma 1, secondo cui quando l'obbligazione sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno dei debitori l'intero peso del debito sarà posto a suo carico.” Cit. Cass. n. 24567/2016 ma si veda anche Cass. n. 24802/2008:
“nell'obbligazione solidale da fatto illecito, l'onere di ciascun obbligato, nei rapporti interni, è proporzionato alla relativa colpa ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate, comporta, con riguardo alla obbligazione risarcitoria, per i danni conseguenti ad incidente stradale, del conducente, nonchè del proprietario del veicolo e del datore di lavoro del conducente, che questi ultimi due, solidalmente responsabili con il primo, a norma rispettivamente, dell'art. 2054 c.c., comma 3, e art. 2049 c.c., mentre non possono ripartire tra ciascuno di essi ed il conducente - dipendente il cennato onere
(ricollegabile solo alla condotta colposa di questo) - e di conseguenza sono privi di regresso l'uno contro l'altro, possono esperire, nello stesso od in separato giudizio, azione di rivalsa contro il conducente - dipendente, autore del fatto dannoso, per l'intera somma pagata al terzo danneggiato. (Cass. 12 febbraio 1982 n. 856, 5 settembre 2005
n. 17763).
pagina 20 di 26 Nel caso che ci occupa, la sentenza emessa dal Tribunale di NA ha accertato
(facendo proprie le conclusioni cui si è addivenuti anche in seno al procedimento penale apertosi per i fatti di causa) che il sinistro del 19.05.2006 si verificò per “cause accidentali dovute ad un errore del ” dipendente di , che al Per_2 ON momento del sinistro conduceva l'autovettura Jepp sulla quale si trovava a bordo, in qualità di trasportato, Persona_1
Costui, infatti, pur essendo esperto dei luoghi e pur utilizzando abitualmente il mezzo in questione per gli spostamenti in cava, procedendo in retromarcia su una pista di collegamento ivi presente, sebbene la larghezza della stessa glielo consentisse, invece di mantenersi con il mezzo accostato alla parete di monte, procedette pericolosamente sul ciglio della strada, che improvvisamente cedette sotto il peso delle ruote, facendo ribaltare il mezzo giù dalla scarpata.
Proprio sul presupposto dell'accertata responsabilità del dipendente nella Per_2 causazione del sinistro mortale, il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità oggettiva della datrice di lavoro ex art. 2049 c.c. ON
Alla luce di ciò, questo Tribunale, facendo proprio il citato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è esclusa l'azione di regresso nei confronti di coloro che, essendo tenuti a rispondere del fatto altrui in virtù di specifiche disposizioni di legge e quindi in base ad un criterio di imputazione legale ed oggettiva, risultano per definizione estranei alla produzione dell'evento di danno, la domanda promossa nei confronti della convenuta ex art. 2055 c.c. va rigettata.
6.2. Parimenti deve ritenersi non meritevole di accoglimento l'azione promossa dall'attrice in via di surrogazione ex art. 1916 c.c.
Decisiva ai fini del rigetto, si rivela la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta . ON
L'azione di surrogazione (la quale a differenza di quella di regresso ex art. 1299 c.c. non ha ad oggetto un diritto nuovo, ma bensì lo stesso diritto di cui era titolare l'accipiens) è soggetta ai medesimi termini prescrizionali previsti dalla legge in relazione al credito originario;
quindi, sia che si attribuisca la qualità di accipiens in capo all (che a CP_8 propria volta avrebbe avuto titolo per agire in via di surrogazione ex art. 1916 c.c.) sia che si attribuisca tale qualità direttamente ai terzi danneggiati, trattandosi di danno derivato da responsabilità extra-contrattuale, troverebbe in entrambi casi applicazione il termine di prescrizione di cinque anni (art. 2947, comma 1, c.c.).
pagina 21 di 26 Inoltre, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato (omicidio colposo e/o lesioni personali colpose), ma il giudizio penale non sia stato promosso, trova applicazione l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, comma 3, c.c.) anche all'azione di risarcimento e conseguentemente, all'azione di surrogazione, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto.
Ebbene, sulla scorta di tali assunti e venendo al caso che ci occupa, anche ritenendo che il fatto commesso dal , (purtroppo anche lui deceduto nel sinistro) integri gli Per_2 estremi del delitto di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e che ciò comporti l'applicazione all'azione di risarcimento del danno (e quindi anche all'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c.) del termine prescrizionale più lungo di cui all'art. 2947 co. III c.p.c.; tale termine, da individuarsi in anni sei ex artt. 589 e 157 c.p. nella versione pro tempore vigente, decorrente dalla data del fatto, ovvero il 19.05.2006; quando il 17 T_ febbraio 2016 ha corrisposto le somme all' ed ha contestualmente manifestato ai CP_8 terzi (asseriti) responsabili civili la propria intenzione di recuperare quanto versato, era già abbondantemente spirato.
6.3. Priva di fondamento è anche l'azione di surrogazione promossa ex art. 1203 n. 3 c.c.
Tale ipotesi di surrogazione presuppone infatti che il solvens sia tenuto "con altri"
(l'archetipo di tale ipotesi è la solidarietà) o "per altri" (l'archetipo è la garanzia), ma l'attrice per i motivi esposti al paragrafo 6.1, non era obbligata “con” T_ [...]
; né "per" , non sussistendo tra le parti alcun rapporto di CP_2 ON garanzia.
6.4. Parimenti infondata è l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. promossa in via subordinata.
Sul punto è assorbente rilevare come ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento è proponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione del diritto, come avvenuto nel caso di specie con riguardo all'azione promossa ex art. 1916 c.c. (si v. in argomento Cass. Sez Un. 33954/2023).
Concludendo, per i motivi esposti, tutte le domanda promosse dall'attrice, a vario titolo, nei confronti di devono essere rigettate e ciò rende superflua la ON
pagina 22 di 26 pronuncia in ordine alla domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti della propria compagnia , che deve intendersi assorbita. CP_3
§7. Sulle azioni recuperatorie promosse nei confronti di . CP_3
L'attrice ha convenuto in giudizio anche , nella sua qualità di compagnia CP_3 assicuratrice della responsabilità civile di , promuovendo nei ON confronti della stessa due azioni: i) quella di regresso ex art. 1299 c.c., sul presupposto che trattasi di co-debitrice solidale rispetto alla prestazione risarcitoria sorta dal sinistro del 19.05.2006 (anche quella corrisposta ai congiunti dall' e poi integralmente CP_8 rifusa dall'attrice); ii) quella di rivalsa prevista dall'art. 141 co. IV del D.lgs. 209/2005.
7.1. Con riguardo all'azione promossa ex art. 1299 c.c., valgono ai fini del suo rigetto le stesse argomentazioni spese nel paragrafo 6.1.
L'accertata insussistenza di un rapporto di solidarietà passiva in capo all'assicurata
[...]
oltre che di un diritto di regresso dell'attrice ex art. 2055 co. II c.c. CP_2 spendibile nei confronti della stessa, non può che comportare l'automatico rigetto anche della domanda promossa nei confronti della sua compagnia assicuratrice.
7.2. Con riguardo invece all'azione promossa ex art. 141 co. IV D.lgs. 209/2005, ai fini del suo rigetto è sufficiente ricordare il noto principio affermato dalla Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n. 35318 (emessa in un momento di molto successivo a quello in cui sono state pronunciate le sentenze n. 32/2015 del Tribunale di NA e 351/2015 della Corte d'Appello di Genova) secondo cui: “la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile".
Sulla scorta di tale principio, atteso che nel caso che ci occupa, il sinistro nel quale ha trovato la morte (anche) non ha visto coinvolto nessun altro veicolo se Persona_1 non quello di proprietà di sul quale egli era trasportato, l'azione di CO rivalsa promossa ex art. 141 co. IV D.lgs. 209/2005 è inammissibile.
§ 8. Conclusioni e spese di lite.
Per tutte le ragioni esposte, l'unica domanda attorea meritevole di accoglimento è quella promossa nei confronti della convenuta , che per l'effetto deve essere CO dichiara tenuta e condannata a corrispondere all'attrice la somma di € 334.436,00.
pagina 23 di 26 Su tale somma sono dovuti anche agli interessi, al tasso legale, maturati e maturandi dalla data della costituzione in mora avvenuta con la notifica dell'atto di citazione
(perfezionatasi in data 11.06.2019) sino al saldo.
Trattandosi di un'obbligazione di valuta, non può essere, invece, riconosciuta la rivalutazione monetaria, non avendo la parte attrice espressamente richiesto il risarcimento del maggior danno, derivante dall'indisponibilità del denaro (Vedasi, da ultimo, Cass. 5965/2022 “Il creditore di una obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria deve domandare il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e non può limitarsi a chiedere la condanna del debitore al pagamento di capitale e rivalutazione, non essendo questa ultima conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta”.
Tutte le ulteriori domande promosse dall'attrice, per le esposte motivazioni, andranno invece rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono regolate come seguono:
- a carico della parte convenuta ed in favore dell'attrice, liquidate CO secondo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 per tutte le fasi processuali svolte, tenuto conto del valore del decisum, parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase di trattazione (non essendo stata espletata istruttoria) e così per un totale di Euro 17.252,00 oltre agli esborsi per € 1.713,00 ed oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- a carico della parte attrice in favore di ciascuna delle convenute e ON
, liquidate secondo i medesimi criteri di cui sopra e così per un totale di Euro CP_3
17.252,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- integralmente compensate per ciò che attiene il rapporto processuale tra
[...]
e instauratosi a fronte della domanda di manleva promossa dalla CP_2 CP_3 prima nei confronti della seconda.
P.Q.M.
Il Tribunale di RI, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunziando:
pagina 24 di 26 1) Rigetta l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del presente giudizio di riassunzione;
2) Rigetta l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità delle domande attoree per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.lgs. n.
28/2010;
3) Accoglie la domanda promossa dall'attrice nei confronti della convenuta
[...] per il titolo di cui alla parte motiva e per l'effetto, dichiara CO tenuta e condanna quest'ultima a corrispondere ad Parte_1 la somma di € 334.436,00, oltre agli interessi maturati e maturandi al tasso di legge, dall'11.06.2019 e sino al saldo;
4) Rigetta tutte le domande promosse dall'attrice nei confronti delle convenute
[...]
e ON [...]
; Controparte_3
5) Dichiara tenuta e condanna a corrispondere in favore CO di le spese processuali, liquidate in Euro Parte_1
17.252,00, oltre agli esborsi per € 1.713,00 ed oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
6) Dichiara tenuta e condanna a corrispondere in Parte_1 favore di e ON [...]
Controparte_3
le spese processuali, liquidate, per ciascuna parte, in Euro 17.252,00
[...] oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
7) Dichiara integralmente compensate le spese di lite nel rapporto processuale tra
[...]
e ON [...]
; Controparte_3
Così deciso in RI, l'8.07.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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