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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 515/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
-SEZIONE LAVORO-
IL GIUDICE Considerato
- che la sig.ra ha chiesto di ingiungere alla in Parte_1 Parte_2 forza dell'attività lavorativa svolta alle sue dipendenze dal 28/09/2018 al 24/02/2025, il pagamento dei seguenti emolumenti:
➢ mensilità di settembre e ottobre 2023; maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024; gennaio e febbraio 2025;
➢ competenze legate alla cessazione del rapporto di lavoro + TFR;
- che la pretesa monitoria, in quanto ancorata ai dati riportati nei prospetti paga depositati da doc. 5a) a doc. 5m) risulta certa, liquida ed esigibile, per cui risultano soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 633 e ss cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- che non si riscontrano i presupponi per concedere la provvisoria esecutorietà, essendo le buste paga prive della sottoscrizione datoriale e non essendo focalizzate circostanze sintomatiche del grave pericolo a cui sarebbe esposta la soddisfazione del credito nell'attesa dello spirare del termine dilatorio.
INGIUNGE A
(CF ) di pagare Controparte_1 P.IVA_1 alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del presente decreto:
1.la somma di € 26.221,11, con rivalutazione monetaria ed interessi legali (nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di deposito del ricorso) dalle scadenze al saldo
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 400,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, contributo unificato se dovuto;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo, con diritto del ricorrente di procedere ad esecuzione forzata.
Caltanissetta, 03/04/2025
IL GIUDICE
CE OA
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
-SEZIONE LAVORO-
IL GIUDICE Considerato
- che la sig.ra ha chiesto di ingiungere alla in Parte_1 Parte_2 forza dell'attività lavorativa svolta alle sue dipendenze dal 28/09/2018 al 24/02/2025, il pagamento dei seguenti emolumenti:
➢ mensilità di settembre e ottobre 2023; maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024; gennaio e febbraio 2025;
➢ competenze legate alla cessazione del rapporto di lavoro + TFR;
- che la pretesa monitoria, in quanto ancorata ai dati riportati nei prospetti paga depositati da doc. 5a) a doc. 5m) risulta certa, liquida ed esigibile, per cui risultano soddisfatte le condizioni previste dagli artt. 633 e ss cpc per l'emissione del decreto ingiuntivo;
- che non si riscontrano i presupponi per concedere la provvisoria esecutorietà, essendo le buste paga prive della sottoscrizione datoriale e non essendo focalizzate circostanze sintomatiche del grave pericolo a cui sarebbe esposta la soddisfazione del credito nell'attesa dello spirare del termine dilatorio.
INGIUNGE A
(CF ) di pagare Controparte_1 P.IVA_1 alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del presente decreto:
1.la somma di € 26.221,11, con rivalutazione monetaria ed interessi legali (nella misura stabilita dall'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data di deposito del ricorso) dalle scadenze al saldo
2. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 400,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, contributo unificato se dovuto;
AVVERTE il debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo, con diritto del ricorrente di procedere ad esecuzione forzata.
Caltanissetta, 03/04/2025
IL GIUDICE
CE OA