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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 309/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RIZZI FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato allegato all'atto di citazione appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. NT P.IVA_1
PORTINARI ROMOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello, appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 68/2024 pubblicata il 11 gennaio 2024 CONCLUSIONI: per parte appellante:
- Nel merito: 1) In via principale: in riforma della sentenza impugnata rigettarsi la domanda svolta da NT
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda della ricorrente, in riforma della sentenza impugnata, ridursi anche in via equitativa l'indennità di occupazione;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria voglia l'ill.mo Giudice per quanto già esposto nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, co VI, c.p.c.:
- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che a settembre 2019 gli immobili adibiti ad uso produttivo (uffici, laboratori, magazzini, studi, sala prove, garage) situati, in via Mascagni n.
12/A, vertevano in stato di abbandono dall'anno 2013;
2) Vero che a settembre 2019 l'abitazione situata a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, era abbandonata dalla morte della Sig.ra Per_1
nell'aprile del 2018;
[...]
3) Vero che a settembre 2019 il compendio immobiliare situato a AZ
NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, era inaccessibile a causa dell'alta vegetazione;
4) Vero che a settembre 2019 all'interno del compendio immobiliare situato a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, erano presenti infiltrazioni e muffe che ricoprivano ogni materiale di costruzione e di arredo arrivando dalla scala interna sino al secondo piano, giusto doc. n. 3 che si rammostra al teste;
pag. 2/16 5) Vero che a settembre 2019 all'interno del compendio immobiliare situato a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, i solai stavano cadendo a pezzi, giusto doc. n. 3 che si rammostra al teste;
6) Vero che a settembre 2019 all'interno del compendio immobiliare situato a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, erano presenti infiltrazioni dai tetti, giusti docc. n.
3-4 che si rammostrano al teste;
7) Vero che a settembre 2019 all'interno del compendio immobiliare situato a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, gli intonaci si stavano staccando dai muri, giusto doc. n. 3 che si rammostra al teste;
8) Vero che a settembre 2019 all'esterno del compendio immobiliare situato a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, erano presenti alta vegetazione, erbacce, piante morte che impedivano l'accesso, giusto docc. n. 4 che si rammostra al teste;
9) Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, esegue opere di ripristino e manutenzione del compendio immobiliare situato a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, giusti docc. nn. 3-4-5-6 che si rammostrano al teste;
10)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, rimuove le muffe presenti negli spazi interni degli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A, giusti docc. nn.
3-5 che si rammostrano al teste;
11)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, sta sostituendo la carta da parati e gli intonaci interni degli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A, giusti docc. nn.
3-5 che si rammostrano al teste;
pag. 3/16 12)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, sta ripristinando l'impianto elettrico degli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A, giusti docc. nn. 3-
5 che si rammostrano al teste;
13)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, sta mettendo in sicurezza e ripristinando i solai interni degli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A, giusti docc. nn.
3-5 che si rammostrano al teste;
14)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, negli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n.
12/A, tagliava l'erba esterna che aveva raggiunto l'altezza di 150 cm;
15)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, negli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n.
12/A, puliva il piazzale lato cimitero da erbacce e cespugli, giusti docc. nn.
4-6 che si rammostrano al teste;
16)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, negli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n.
12/A, tagliava la siepe che ricopriva il marciapiede adiacente alla strada pubblica, giusti docc. nn.
4-6 che si rammostrano al teste;
17)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, tagliava le piante che impedivano l'accesso agli immobili situati a AZ
pag. 4/16 NT (PD), via Mascagni n. 12/A ripristinando i passaggi, giusti docc. nn. 4-
6 che si rammostrano al teste;
18)Vero che da settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, ha provveduto al lavaggio e alla pulizia delle canaline di scolo degli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A, giusto doc.
n. 6 che si rammostra al teste;
19)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, ha pulito vialetto interno agli immobili situati a AZ NT
(PD), via Mascagni n. 12/A, allagato da anni, giusto doc. n. 6 che si rammostra al teste;
20)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, ha ripristinato le pompe ad immersione agli immobili situati a
AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A, giusto doc. n. 6 che si rammostra al teste;
21)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, negli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n.
12/A, ripristinava l'entrata principale dell'abitazioni, giusti docc. nn.
4-6 che si rammostrano al teste;
22)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, tappava i fori presenti sui tetti dei capannoni situati
AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A;
23)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, taglia l'erba, pota le piante, rimuove ramaglie e sporcizia dal giardino degli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n.
12/A, giusti docc. nn.
4-6 che si rammostrano al teste;
pag. 5/16 24)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, provvede al taglio dell'erba e delle piante sulla strada bianca
Via Monte Santo laterale agli immobili situati a AZ NT (PD), via
Mascagni n. 12/A, giusto doc. n. 6 che si rammostra al teste;
si indicano come testimoni i Sigg. , Testimone_1 Testimone_2
- disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione fotografica che il CT ha dichiarato di aver allegato alla perizia depositata nell'esecuzione immobiliare R.G. 934/13 del Tribunale di Padova, che la difesa avversaria non ha depositato sebbene risulti citata nella perizia come allegato 20, in subordine si chiede l'acquisizione della perizia di stima con i relativi allegati dal fascicolo dell'esecuzione immobiliare.; per parte appellata:
- in via preliminare, rigettare, ove riproposta, l'istanza di sospensione, ex adverso avanzata, dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza n. 68/2024 emessa dal Tribunale di Padova in data 8 Gennaio 2024 e pubblicata in data
11 Gennaio 2024 nell'ambito del procedimento n. 5785/21 non sussistendo nel caso di specie, per le ragioni esposte in narrativa, i presupposti in fatto ed in diritto richiesti dall' art. 283 cpc;
- nel merito, respingere integralmente- anche ai sensi e per gli effetti dell' art.348 bis cpc- tutte le domande proposte sia in via principale che subordinata da perché inammissibili e comunque Parte_1
assolutamente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l' effetto confermare integralmente la sentenza n. 68/2024 emessa dal Tribunale di Padova in data 8 Gennaio 2024 e pubblicata in data
11 Gennaio 2024 nell'ambito del procedimento n.5785/21.
pag. 6/16 - In via istruttoria ci si oppone all' ammissione delle istanze istruttorie formulate da nel presente grado di appello, e cioè alla Parte_1
ammissione delle prove per testi ex adverso capitolate ed alla richiesta di esibizione ex art. 210 cpc, per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e compensi di lite di primo e secondo grado, oltre rimborso forfettario al 15% , Iva e CPA come per legge.
Ragioni della Decisione
§1.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 15 settembre 2021, agiva in giudizio quale aggiudicataria di quota indivisa di NT
2/9 del complesso immobiliare sito nel Comune di AZ NT, sito in via Pietro Mascagni n. 12/A, composto in parte da una abitazione di 445,45 mq ed in parte da locali ad uso uffici per 597 mq, oltre a circostante parco e adiacenti appezzamenti di terreno.
In qualità di comproprietaria, DI ES conveniva in giudizio
[...]
, comproprietaria per quota di 2/9 del medesimo immobile, Pt_1
chiedendone la condanna alla corresponsione della somma mensile di
€1.238,08, corrispondente ai 2/9 del canone di locazione del complesso immobiliare de quo ai prezzi di mercato.
Esponeva l'attrice di avere diritto alla corresponsione della propria quota parte di frutti civili, in quanto dal 4 settembre 2019 aveva Parte_1
trasferito la propria residenza nel complesso immobiliare de quo e ne aveva acquisito il godimento esclusivo, senza alcun previo accordo con gli altri compartecipanti alla comunione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
pag. 7/16 La convenuta contestava di avere impedito il godimento ai comproprietari ed in particolare a DI ES, allegando che quest'ultima si fosse sempre disinteressata degli immobili - che si trovavano in stato di abbandono -, e non avesse mai manifestato l'intento di concederli in locazione a terzi.
Contestava, inoltre, che dal mero fatto dell'occupazione potesse derivare per la comproprietaria un danno in re ipsa, non avendo quest'ultima CP_2
manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta né l'intenzione di locarlo. Anzi, affermava che la propria presenza Parte_1
nell'immobile sarebbe stata funzionale alla sua migliore conservazione.
La convenuta eccepiva infine l'indeterminatezza della domanda, in quanto l'occupazione era limitata alla sola abitazione – di 387 mq – mentre il complesso immobiliare, come risulta dalla perizia di stima del CT arch del 8 maggio 2015 (doc.2 attice), si componeva anche di uffici, Per_2
ubicati sotto l'abitazione per 321 mq, oltre a magazzini, laboratori e capannoni, in tesi liberi ed autonomamente locabili.
§2.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova ha accolto la domanda proposta da ritenendo che il trasferimento della CP_1
residenza presso l'immobile in comunione denotasse la volontà di escludere dal godimento del bene gli altri contitolari, considerati anche i mezzi di tutela del domicilio esperibili anche nei confronti dei comproprietari sia in sede penale (ex art. 614 c.p.), sia in sede civile (ad esempio con l'esperimento di azioni possessorie).
In primo grado è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio ai fini di determinare il valore locatizio dell'immobile. Il CT ha preso in considerazione tutte le circostanze di rilievo – di segno sia positivo che pag. 8/16 negativo - fra cui da un lato “le specifiche caratteristiche degli immobili, la cui considerevole superficie è difficilmente richiesta dal mercato, la condizione degli impianti, la condizione di promiscuità tra la parte abitativa e la parte artigianale, gli ingressi e i passaggi tra un laboratorio e l'altro, le condizioni di manutenzione generali e la necessità di urgenti lavori straordinari per problematiche legate ad infiltrazioni che compromettono
l'utilizzo dei locali”. D'altro lato, il CT ha valorizzato “la consistenza specifica dell'immobile, di ampie dimensioni e di buone finiture, caratterizzato da una buona posizione e da un buon stato manutentivo quanto alla parte abitativa”. Il giardino, pur ampio, è in stato di parziale abbandono e parte dello stesso è adibito a piazzale di area di manovra.
Il CT è pervenuto alla seguente valutazione circa il valore locativo dell'immobile:
- abitazione e garage mq 500 (arr.) x € 2,50/mq = € 1.250,00 quota 2/9
= arr. € 277,77
- zona uffici (superficie indicata in citazione) mq 597,00 x € 2,00/mq =
€1.194,00 – quota 2/9 = € 265,00
- laboratori/magazzini/studi/uffici (superficie complessiva come richiesto dal quesito) mq 3.000,00 circa x € 2,00/mq = € 6.000,00 quota 2/9 = €
1.333,00 arr.
Il primo giudice ha ritenuto di quantificare l'indennità di occupazione in rapporto al valore locativo corrispondente all'intero compendio, quindi per
€7.250,00, inclusi beni non menzionati nell'atto di citazione, ed ha condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di Parte_1
€1.600 mensili dalla data dell'inizio dell'occupazione (4 settembre 2019) fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ad interessi legali dal 4
pag. 9/16 settembre 2019 fino alla domanda e ad interessi di cui all'art.1284, comma 4, dalla data della domanda al saldo.
Ha posto a carico di parte convenuta le spese di CT e l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice.
§3.
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo Parte_1
appello, affidato a due motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che l'occupazione dell'immobile da parte dell'appellante abbia trasceso i limiti di cui all'art.1102 c.c. e la ha condannata a corrispondere una indennità di occupazione a CP_1
2.2 Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia accolto la domanda risarcitoria quantificando l'indennità di occupazione secondo il valore locatizio del compendio, pur se non locabile. In subordine, si duole che il risarcimento sia parametrato al valore locatizio dell'intero compendio, e non della sola porzione occupata, ad uso residenziale.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 10/16 §4.
4.1 Col primo motivo si contesta la decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto spettante a una indennità di occupazione. CP_1
Parte appellante afferma che il trasferimento della propria residenza nell'immobile adibito ad abitazione non costituisca manifestazione della volontà di escludere gli altri comproprietari da tale immobile né tantomeno della volontà di escluderli da tutti gli altri beni del compendio, costituito da undici fabbricati e tre terreni.
Inoltre, contesta che abbia diritto alla propria quota di frutti CP_1
civili, non avendo mai manifestato l'intento di usufruire direttamente di alcun immobile del compendio né di concederlo in locazione a terzi e non avendo mai assolto all'obbligo di contribuire alla manutenzione.
Il primo motivo è fondato. ha ottenuto il trasferimento della quota indivisa di 2/9 del CP_1
compendio immobiliare quale aggiudicataria nell'ambito di procedimento di esecuzione immobiliare, con decreto di trasferimento del 26 giugno 2018, divenuto definitivo il 21 febbraio 2019.
Con raccomandata del 11 settembre 2020, ricevuta da il 17 Parte_1
settembre (doc.3), ha diffidato la comproprietaria a CP_1
corrisponderle quota pari a 2/9 del Canone di Locazione quantificato in
€1.902,82, a far data dall'intervenuto trasferimento della residenza presso l'immobile, avvenuta il 4 settembre 2019 (doc.6).
L'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari non potendosi ravvisare la sussistenza di alcun danno in re ipsa . pag. 11/16 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.33645 del 15 novembre 2022 ha posto fine ad un contrasto, in giurisprudenza, riguardo alla risarcibilità del danno in re ipsa da occupazione sine titulo di immobili, disattendendo l'orientamento secondo cui la lesione del diritto di proprietà costituirebbe un “danno in re ipsa”. La Corte ha chiarito che fatto costitutivo della tutela risarcitoria è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, sia esso nella forma del godimento diretto ovvero nella forma indiretta e che pertanto, ai fini di ottenere il risarcimento richiesto, il proprietario è tenuto ad allegare la concreta possibilità di godimento perduta
(quanto al danno emergente) e lo specifico pregiudizio subito (quanto al lucro cessante) e non può limitarsi alla mera allegazione dell'intervenuta occupazione.
Tali principi, pur elaborati per le ipotesi di occupazione sine titulo sono applicabili anche nei casi in cui il bene sia occupato da uno dei comproprietari pro quota e tale occupazione impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso.
“In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102
c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti”
L'occupante è tenuto al pagamento della quota di frutti civili solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera pag. 12/16 diretta, anche tramite uso turnario, o indiretta, senza nulla ottenere.
(Cassazione n. 10264 del 18/04/2023 conf. Cass. 18458/2022, Cass.
n.20394/2013, Cass. n.7881/2021).
nella citata diffida del 11 settembre 2020, non ha chiesto di CP_1
godere in modo turnario o diretto del bene. Non ha, nemmeno, proposto di dare in locazione, in tutto o in parte, i beni di cui al complesso immobiliare de quo e si è limitata a richiedere il pagamento di una somma mensile parametrata sulla base del valore locatizio del bene. ha espressamente chiarito, nelle proprie difese, di non avere mai CP_1
espresso l'intenzione di concedere in locazione il bene e di essersi limitata a chiedere a parte convenuta il riconoscimento dei frutti civili.
A fronte di quanto sopra, la mera circostanza che abbia Parte_1
stabilito la propria residenza nell'abitazione non è ragione sufficiente per porre a carico della stessa una responsabilità risarcitoria nei confronti degli altri comproprietari.
La sentenza appellata deve in conclusione venire integralmente riformata in quanto il diritto dei comproprietari ad ottenere il pagamento dei frutti civili del bene presuppone, oltre all'uso dello stesso da parte di uno dei comproprietari, anche la “esclusione” dal pari uso del bene. Esclusione che, a propria volta, presuppone una richiesta di utilizzare il bene, direttamente o indirettamente, alla quale venga opposto un rifiuto da parte del comproprietario occupante.
Nel caso di specie, ad abundantiam, risulta dalla perizia disposta in primo grado che per nessuno degli immobili è rilasciato certificato di agibilità e che, mentre l'abitazione è in buono stato e pertanto apporta a una Parte_1
utilità anche di natura patrimoniale, gli immobili ad uso diverso dall'abitativo pag. 13/16 sono in carente stato di manutenzione e non sono utilizzati e, in parte, abusivi ed assoggettati ad ordine di demolizione per violazione della fascia di rispetto cimiteriale, per cui richiederebbero impegnative opere di manutenzione prima di poterli dare in locazione, opere che pacificamente non ha CP_1
eseguito e non ha espresso l'intenzione di eseguire.
In conclusione, il primo motivo merita accoglimento e deve riformarsi la sentenza, rigettando la domanda proposta da nei confronti di Parte_2
. Parte_1
4.2 Il secondo motivo, attinente alla quantificazione dell'indennità di occupazione, rimane assorbito.
Per completezza, è condivisibile anche il motivo svolto da parte appellante in via subordinata, ove ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha utilizzato il sostantivo “immobile” al singolare quando in realtà si sta trattando di undici fabbricati e tre terreni ed ha chiesto di ridurre il dovuto alla somma di €277,00 mensili pari ai frutti del solo immobile ad uso residenziale, da lei pacificamente occupato. La somma di €1.600,00 mensili è stata erroneamente assunta dal giudice di primo grado come valore locatizio mensile degli immobili oggetto del procedimento, mentre è comprensivo anche del valore locatizio di immobili diversi da quelli oggetto di domanda:
a) abitazione e garage mq 500 (arr.) x € 2,50/mq = € 1.250,00 quota 2/9
- € 277,77
b) zona uffici come indicata in citazione di mq 597,00 x €2,00/mq =
€1.194,00 – quota 2/9 = €265,00
c) laboratori/magazzini/studi/uffici/garage per complessivi mq 3000
(che sommano la porzione ad uffici di cui in citazione di mq 597 e pag. 14/16 ulteriori immobili per mq 2542) x € 2,00/mq = € 6.000,00 quota 2/9 =
€1.333,00
L'indennità – ove ritenuta dovuta - avrebbe potuto al più quantificarsi in
€542,77 mensili e non €1.333,00 mensili.
§5.
Al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi definitivamente soccombente, abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.n. n.13356/2021,
n.6369/2013).
Parte appellata deve pertanto venire condannata a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, incluse le spese di CT.
Le spese vengono quantificate con riferimento allo scaglione tabellare di valore indeterminabile, complessità media – ritenuto non congruo il riferimento allo scaglione fino a €52.000 adottato dal primo giudice - in quanto i frutti civili sono richiesti per un periodo di tempo non predeterminabile a priori e potenzialmente indefinito. Vengono adottati i valori medi in rapporto alle attività effettivamente esperite (in primo grado fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, nel presente grado sole fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Anche i costi della consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado sono da porsi a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2024 nei Parte_1
pag. 15/16 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di NT
Padova n.68/2024 del 11 gennaio 2024 così provvede, in riforma della sentenza di primo grado:
I. Rigetta le domande proposte da nei confronti di NT
; Parte_1
II. condanna al pagamento, in favore di NT Parte_1
delle spese del primo grado del giudizio, che liquida per compensi, per il primo grado in €10.860,00 e per il grado di appello in €8.470,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in primo grado a carico di NT
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data
9/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 309/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RIZZI FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da mandato allegato all'atto di citazione appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. NT P.IVA_1
PORTINARI ROMOLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello, appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 68/2024 pubblicata il 11 gennaio 2024 CONCLUSIONI: per parte appellante:
- Nel merito: 1) In via principale: in riforma della sentenza impugnata rigettarsi la domanda svolta da NT
2) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accolta la domanda della ricorrente, in riforma della sentenza impugnata, ridursi anche in via equitativa l'indennità di occupazione;
con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria voglia l'ill.mo Giudice per quanto già esposto nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, co VI, c.p.c.:
- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che a settembre 2019 gli immobili adibiti ad uso produttivo (uffici, laboratori, magazzini, studi, sala prove, garage) situati, in via Mascagni n.
12/A, vertevano in stato di abbandono dall'anno 2013;
2) Vero che a settembre 2019 l'abitazione situata a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, era abbandonata dalla morte della Sig.ra Per_1
nell'aprile del 2018;
[...]
3) Vero che a settembre 2019 il compendio immobiliare situato a AZ
NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, era inaccessibile a causa dell'alta vegetazione;
4) Vero che a settembre 2019 all'interno del compendio immobiliare situato a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, erano presenti infiltrazioni e muffe che ricoprivano ogni materiale di costruzione e di arredo arrivando dalla scala interna sino al secondo piano, giusto doc. n. 3 che si rammostra al teste;
pag. 2/16 5) Vero che a settembre 2019 all'interno del compendio immobiliare situato a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, i solai stavano cadendo a pezzi, giusto doc. n. 3 che si rammostra al teste;
6) Vero che a settembre 2019 all'interno del compendio immobiliare situato a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, erano presenti infiltrazioni dai tetti, giusti docc. n.
3-4 che si rammostrano al teste;
7) Vero che a settembre 2019 all'interno del compendio immobiliare situato a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, gli intonaci si stavano staccando dai muri, giusto doc. n. 3 che si rammostra al teste;
8) Vero che a settembre 2019 all'esterno del compendio immobiliare situato a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, erano presenti alta vegetazione, erbacce, piante morte che impedivano l'accesso, giusto docc. n. 4 che si rammostra al teste;
9) Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, esegue opere di ripristino e manutenzione del compendio immobiliare situato a AZ NT (PD), in via Mascagni n. 12/A, giusti docc. nn. 3-4-5-6 che si rammostrano al teste;
10)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, rimuove le muffe presenti negli spazi interni degli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A, giusti docc. nn.
3-5 che si rammostrano al teste;
11)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, sta sostituendo la carta da parati e gli intonaci interni degli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A, giusti docc. nn.
3-5 che si rammostrano al teste;
pag. 3/16 12)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, sta ripristinando l'impianto elettrico degli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A, giusti docc. nn. 3-
5 che si rammostrano al teste;
13)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, sta mettendo in sicurezza e ripristinando i solai interni degli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A, giusti docc. nn.
3-5 che si rammostrano al teste;
14)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, negli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n.
12/A, tagliava l'erba esterna che aveva raggiunto l'altezza di 150 cm;
15)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, negli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n.
12/A, puliva il piazzale lato cimitero da erbacce e cespugli, giusti docc. nn.
4-6 che si rammostrano al teste;
16)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, negli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n.
12/A, tagliava la siepe che ricopriva il marciapiede adiacente alla strada pubblica, giusti docc. nn.
4-6 che si rammostrano al teste;
17)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, tagliava le piante che impedivano l'accesso agli immobili situati a AZ
pag. 4/16 NT (PD), via Mascagni n. 12/A ripristinando i passaggi, giusti docc. nn. 4-
6 che si rammostrano al teste;
18)Vero che da settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, ha provveduto al lavaggio e alla pulizia delle canaline di scolo degli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A, giusto doc.
n. 6 che si rammostra al teste;
19)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, ha pulito vialetto interno agli immobili situati a AZ NT
(PD), via Mascagni n. 12/A, allagato da anni, giusto doc. n. 6 che si rammostra al teste;
20)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, ha ripristinato le pompe ad immersione agli immobili situati a
AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A, giusto doc. n. 6 che si rammostra al teste;
21)Vero che a settembre 2019 , con l'aiuto dei propri Parte_1
familiari, negli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n.
12/A, ripristinava l'entrata principale dell'abitazioni, giusti docc. nn.
4-6 che si rammostrano al teste;
22)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, tappava i fori presenti sui tetti dei capannoni situati
AZ NT (PD), via Mascagni n. 12/A;
23)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, taglia l'erba, pota le piante, rimuove ramaglie e sporcizia dal giardino degli immobili situati a AZ NT (PD), via Mascagni n.
12/A, giusti docc. nn.
4-6 che si rammostrano al teste;
pag. 5/16 24)Vero che da settembre 2019 sino ad oggi , con l'aiuto dei Parte_1
propri familiari, provvede al taglio dell'erba e delle piante sulla strada bianca
Via Monte Santo laterale agli immobili situati a AZ NT (PD), via
Mascagni n. 12/A, giusto doc. n. 6 che si rammostra al teste;
si indicano come testimoni i Sigg. , Testimone_1 Testimone_2
- disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione della documentazione fotografica che il CT ha dichiarato di aver allegato alla perizia depositata nell'esecuzione immobiliare R.G. 934/13 del Tribunale di Padova, che la difesa avversaria non ha depositato sebbene risulti citata nella perizia come allegato 20, in subordine si chiede l'acquisizione della perizia di stima con i relativi allegati dal fascicolo dell'esecuzione immobiliare.; per parte appellata:
- in via preliminare, rigettare, ove riproposta, l'istanza di sospensione, ex adverso avanzata, dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza n. 68/2024 emessa dal Tribunale di Padova in data 8 Gennaio 2024 e pubblicata in data
11 Gennaio 2024 nell'ambito del procedimento n. 5785/21 non sussistendo nel caso di specie, per le ragioni esposte in narrativa, i presupposti in fatto ed in diritto richiesti dall' art. 283 cpc;
- nel merito, respingere integralmente- anche ai sensi e per gli effetti dell' art.348 bis cpc- tutte le domande proposte sia in via principale che subordinata da perché inammissibili e comunque Parte_1
assolutamente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa e per l' effetto confermare integralmente la sentenza n. 68/2024 emessa dal Tribunale di Padova in data 8 Gennaio 2024 e pubblicata in data
11 Gennaio 2024 nell'ambito del procedimento n.5785/21.
pag. 6/16 - In via istruttoria ci si oppone all' ammissione delle istanze istruttorie formulate da nel presente grado di appello, e cioè alla Parte_1
ammissione delle prove per testi ex adverso capitolate ed alla richiesta di esibizione ex art. 210 cpc, per tutti i motivi esposti in atti.
Con vittoria di spese e compensi di lite di primo e secondo grado, oltre rimborso forfettario al 15% , Iva e CPA come per legge.
Ragioni della Decisione
§1.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 15 settembre 2021, agiva in giudizio quale aggiudicataria di quota indivisa di NT
2/9 del complesso immobiliare sito nel Comune di AZ NT, sito in via Pietro Mascagni n. 12/A, composto in parte da una abitazione di 445,45 mq ed in parte da locali ad uso uffici per 597 mq, oltre a circostante parco e adiacenti appezzamenti di terreno.
In qualità di comproprietaria, DI ES conveniva in giudizio
[...]
, comproprietaria per quota di 2/9 del medesimo immobile, Pt_1
chiedendone la condanna alla corresponsione della somma mensile di
€1.238,08, corrispondente ai 2/9 del canone di locazione del complesso immobiliare de quo ai prezzi di mercato.
Esponeva l'attrice di avere diritto alla corresponsione della propria quota parte di frutti civili, in quanto dal 4 settembre 2019 aveva Parte_1
trasferito la propria residenza nel complesso immobiliare de quo e ne aveva acquisito il godimento esclusivo, senza alcun previo accordo con gli altri compartecipanti alla comunione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
pag. 7/16 La convenuta contestava di avere impedito il godimento ai comproprietari ed in particolare a DI ES, allegando che quest'ultima si fosse sempre disinteressata degli immobili - che si trovavano in stato di abbandono -, e non avesse mai manifestato l'intento di concederli in locazione a terzi.
Contestava, inoltre, che dal mero fatto dell'occupazione potesse derivare per la comproprietaria un danno in re ipsa, non avendo quest'ultima CP_2
manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta né l'intenzione di locarlo. Anzi, affermava che la propria presenza Parte_1
nell'immobile sarebbe stata funzionale alla sua migliore conservazione.
La convenuta eccepiva infine l'indeterminatezza della domanda, in quanto l'occupazione era limitata alla sola abitazione – di 387 mq – mentre il complesso immobiliare, come risulta dalla perizia di stima del CT arch del 8 maggio 2015 (doc.2 attice), si componeva anche di uffici, Per_2
ubicati sotto l'abitazione per 321 mq, oltre a magazzini, laboratori e capannoni, in tesi liberi ed autonomamente locabili.
§2.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova ha accolto la domanda proposta da ritenendo che il trasferimento della CP_1
residenza presso l'immobile in comunione denotasse la volontà di escludere dal godimento del bene gli altri contitolari, considerati anche i mezzi di tutela del domicilio esperibili anche nei confronti dei comproprietari sia in sede penale (ex art. 614 c.p.), sia in sede civile (ad esempio con l'esperimento di azioni possessorie).
In primo grado è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio ai fini di determinare il valore locatizio dell'immobile. Il CT ha preso in considerazione tutte le circostanze di rilievo – di segno sia positivo che pag. 8/16 negativo - fra cui da un lato “le specifiche caratteristiche degli immobili, la cui considerevole superficie è difficilmente richiesta dal mercato, la condizione degli impianti, la condizione di promiscuità tra la parte abitativa e la parte artigianale, gli ingressi e i passaggi tra un laboratorio e l'altro, le condizioni di manutenzione generali e la necessità di urgenti lavori straordinari per problematiche legate ad infiltrazioni che compromettono
l'utilizzo dei locali”. D'altro lato, il CT ha valorizzato “la consistenza specifica dell'immobile, di ampie dimensioni e di buone finiture, caratterizzato da una buona posizione e da un buon stato manutentivo quanto alla parte abitativa”. Il giardino, pur ampio, è in stato di parziale abbandono e parte dello stesso è adibito a piazzale di area di manovra.
Il CT è pervenuto alla seguente valutazione circa il valore locativo dell'immobile:
- abitazione e garage mq 500 (arr.) x € 2,50/mq = € 1.250,00 quota 2/9
= arr. € 277,77
- zona uffici (superficie indicata in citazione) mq 597,00 x € 2,00/mq =
€1.194,00 – quota 2/9 = € 265,00
- laboratori/magazzini/studi/uffici (superficie complessiva come richiesto dal quesito) mq 3.000,00 circa x € 2,00/mq = € 6.000,00 quota 2/9 = €
1.333,00 arr.
Il primo giudice ha ritenuto di quantificare l'indennità di occupazione in rapporto al valore locativo corrispondente all'intero compendio, quindi per
€7.250,00, inclusi beni non menzionati nell'atto di citazione, ed ha condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di Parte_1
€1.600 mensili dalla data dell'inizio dell'occupazione (4 settembre 2019) fino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ad interessi legali dal 4
pag. 9/16 settembre 2019 fino alla domanda e ad interessi di cui all'art.1284, comma 4, dalla data della domanda al saldo.
Ha posto a carico di parte convenuta le spese di CT e l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice.
§3.
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo Parte_1
appello, affidato a due motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo si contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto che l'occupazione dell'immobile da parte dell'appellante abbia trasceso i limiti di cui all'art.1102 c.c. e la ha condannata a corrispondere una indennità di occupazione a CP_1
2.2 Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia accolto la domanda risarcitoria quantificando l'indennità di occupazione secondo il valore locatizio del compendio, pur se non locabile. In subordine, si duole che il risarcimento sia parametrato al valore locatizio dell'intero compendio, e non della sola porzione occupata, ad uso residenziale.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 10/16 §4.
4.1 Col primo motivo si contesta la decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto spettante a una indennità di occupazione. CP_1
Parte appellante afferma che il trasferimento della propria residenza nell'immobile adibito ad abitazione non costituisca manifestazione della volontà di escludere gli altri comproprietari da tale immobile né tantomeno della volontà di escluderli da tutti gli altri beni del compendio, costituito da undici fabbricati e tre terreni.
Inoltre, contesta che abbia diritto alla propria quota di frutti CP_1
civili, non avendo mai manifestato l'intento di usufruire direttamente di alcun immobile del compendio né di concederlo in locazione a terzi e non avendo mai assolto all'obbligo di contribuire alla manutenzione.
Il primo motivo è fondato. ha ottenuto il trasferimento della quota indivisa di 2/9 del CP_1
compendio immobiliare quale aggiudicataria nell'ambito di procedimento di esecuzione immobiliare, con decreto di trasferimento del 26 giugno 2018, divenuto definitivo il 21 febbraio 2019.
Con raccomandata del 11 settembre 2020, ricevuta da il 17 Parte_1
settembre (doc.3), ha diffidato la comproprietaria a CP_1
corrisponderle quota pari a 2/9 del Canone di Locazione quantificato in
€1.902,82, a far data dall'intervenuto trasferimento della residenza presso l'immobile, avvenuta il 4 settembre 2019 (doc.6).
L'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari non potendosi ravvisare la sussistenza di alcun danno in re ipsa . pag. 11/16 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.33645 del 15 novembre 2022 ha posto fine ad un contrasto, in giurisprudenza, riguardo alla risarcibilità del danno in re ipsa da occupazione sine titulo di immobili, disattendendo l'orientamento secondo cui la lesione del diritto di proprietà costituirebbe un “danno in re ipsa”. La Corte ha chiarito che fatto costitutivo della tutela risarcitoria è la perdita della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, sia esso nella forma del godimento diretto ovvero nella forma indiretta e che pertanto, ai fini di ottenere il risarcimento richiesto, il proprietario è tenuto ad allegare la concreta possibilità di godimento perduta
(quanto al danno emergente) e lo specifico pregiudizio subito (quanto al lucro cessante) e non può limitarsi alla mera allegazione dell'intervenuta occupazione.
Tali principi, pur elaborati per le ipotesi di occupazione sine titulo sono applicabili anche nei casi in cui il bene sia occupato da uno dei comproprietari pro quota e tale occupazione impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso.
“In materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102
c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti”
L'occupante è tenuto al pagamento della quota di frutti civili solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera pag. 12/16 diretta, anche tramite uso turnario, o indiretta, senza nulla ottenere.
(Cassazione n. 10264 del 18/04/2023 conf. Cass. 18458/2022, Cass.
n.20394/2013, Cass. n.7881/2021).
nella citata diffida del 11 settembre 2020, non ha chiesto di CP_1
godere in modo turnario o diretto del bene. Non ha, nemmeno, proposto di dare in locazione, in tutto o in parte, i beni di cui al complesso immobiliare de quo e si è limitata a richiedere il pagamento di una somma mensile parametrata sulla base del valore locatizio del bene. ha espressamente chiarito, nelle proprie difese, di non avere mai CP_1
espresso l'intenzione di concedere in locazione il bene e di essersi limitata a chiedere a parte convenuta il riconoscimento dei frutti civili.
A fronte di quanto sopra, la mera circostanza che abbia Parte_1
stabilito la propria residenza nell'abitazione non è ragione sufficiente per porre a carico della stessa una responsabilità risarcitoria nei confronti degli altri comproprietari.
La sentenza appellata deve in conclusione venire integralmente riformata in quanto il diritto dei comproprietari ad ottenere il pagamento dei frutti civili del bene presuppone, oltre all'uso dello stesso da parte di uno dei comproprietari, anche la “esclusione” dal pari uso del bene. Esclusione che, a propria volta, presuppone una richiesta di utilizzare il bene, direttamente o indirettamente, alla quale venga opposto un rifiuto da parte del comproprietario occupante.
Nel caso di specie, ad abundantiam, risulta dalla perizia disposta in primo grado che per nessuno degli immobili è rilasciato certificato di agibilità e che, mentre l'abitazione è in buono stato e pertanto apporta a una Parte_1
utilità anche di natura patrimoniale, gli immobili ad uso diverso dall'abitativo pag. 13/16 sono in carente stato di manutenzione e non sono utilizzati e, in parte, abusivi ed assoggettati ad ordine di demolizione per violazione della fascia di rispetto cimiteriale, per cui richiederebbero impegnative opere di manutenzione prima di poterli dare in locazione, opere che pacificamente non ha CP_1
eseguito e non ha espresso l'intenzione di eseguire.
In conclusione, il primo motivo merita accoglimento e deve riformarsi la sentenza, rigettando la domanda proposta da nei confronti di Parte_2
. Parte_1
4.2 Il secondo motivo, attinente alla quantificazione dell'indennità di occupazione, rimane assorbito.
Per completezza, è condivisibile anche il motivo svolto da parte appellante in via subordinata, ove ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui ha utilizzato il sostantivo “immobile” al singolare quando in realtà si sta trattando di undici fabbricati e tre terreni ed ha chiesto di ridurre il dovuto alla somma di €277,00 mensili pari ai frutti del solo immobile ad uso residenziale, da lei pacificamente occupato. La somma di €1.600,00 mensili è stata erroneamente assunta dal giudice di primo grado come valore locatizio mensile degli immobili oggetto del procedimento, mentre è comprensivo anche del valore locatizio di immobili diversi da quelli oggetto di domanda:
a) abitazione e garage mq 500 (arr.) x € 2,50/mq = € 1.250,00 quota 2/9
- € 277,77
b) zona uffici come indicata in citazione di mq 597,00 x €2,00/mq =
€1.194,00 – quota 2/9 = €265,00
c) laboratori/magazzini/studi/uffici/garage per complessivi mq 3000
(che sommano la porzione ad uffici di cui in citazione di mq 597 e pag. 14/16 ulteriori immobili per mq 2542) x € 2,00/mq = € 6.000,00 quota 2/9 =
€1.333,00
L'indennità – ove ritenuta dovuta - avrebbe potuto al più quantificarsi in
€542,77 mensili e non €1.333,00 mensili.
§5.
Al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi definitivamente soccombente, abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.n. n.13356/2021,
n.6369/2013).
Parte appellata deve pertanto venire condannata a rifondere le spese del doppio grado di giudizio, incluse le spese di CT.
Le spese vengono quantificate con riferimento allo scaglione tabellare di valore indeterminabile, complessità media – ritenuto non congruo il riferimento allo scaglione fino a €52.000 adottato dal primo giudice - in quanto i frutti civili sono richiesti per un periodo di tempo non predeterminabile a priori e potenzialmente indefinito. Vengono adottati i valori medi in rapporto alle attività effettivamente esperite (in primo grado fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, nel presente grado sole fasi di studio, introduttiva e decisionale).
Anche i costi della consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado sono da porsi a carico di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 19 febbraio 2024 nei Parte_1
pag. 15/16 confronti di avverso la sentenza del Tribunale di NT
Padova n.68/2024 del 11 gennaio 2024 così provvede, in riforma della sentenza di primo grado:
I. Rigetta le domande proposte da nei confronti di NT
; Parte_1
II. condanna al pagamento, in favore di NT Parte_1
delle spese del primo grado del giudizio, che liquida per compensi, per il primo grado in €10.860,00 e per il grado di appello in €8.470,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in primo grado a carico di NT
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data
9/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
pag. 16/16