TRIB
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/11/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1669 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA G.PPE MAZZINI 9 BELMONTE
MEZZAGNO presso lo studio dell'avv. Antonino Migliore, che la rappresenta e difende con l'avv. FERRARO ELISABETTA, per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CONROTTO EMILIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000106007 prot.
5502.15/04/2022.0055196 notificata il 10/05/2022. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
15/05/2025 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/06/2022 parte ricorrente indicata in epigrafe propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000106007 prot. 5502.15/04/2022.0055196 notificata il 10/05/2022. CP_1
Eccepisce la prescrizione dell'azione per tardiva notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione e, in via gradata, la mancata applicazione del cumulo giuridico con altre due ordinanze ingiunzioni notificate in pari data e, ulteriormente in subordine, la sproporzionalità della sanzione, contestando la validità e legittimità dell'atto opposto di cui chiede l'annullamento.
L' si è costituito in giudizio provando la regolarità e tempestività della CP_1
notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza-ingiunzione, consegnato il 06/06/2017, ed eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, di cui chiede il rigetto.
Nel corso del procedimento l' ha provveduto a rideterminare l'importo CP_1
della sanzione irrogata, prima, in € 10.000,00 e, successivamente, in data
12/02/2024, in € 2.505,00, disponendo, “in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 1.252,50, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Parte opponente non ha provveduto al pagamento, ha rinunciato all'eccezione di prescrizione e ha insistito per l'annullamento dell'atto impugnato con condanna dell' al pagamento delle spese di lite per avere provveduto alla CP_1
2 rideterminazione della sanzione dopo la notifica del ricorso.
L'opposizione non merita accoglimento.
Il decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 103 del 4 maggio 2023, all'articolo 23, ha introdotto alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro 10.000
a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L' correttamente, dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge – CP_1
successiva al deposito della opposizione in esame - ha provveduto a rideterminare la sanzione, dando la possibilità all'opponente di estinguere il giudizio con il pagamento in misura ridotta di € 1.252,50, oltre spese.
Per quanto sopra, nessun rilievo assumono le contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla sproporzionalità delle sanzioni e alla tardiva rideterminazione.
Di qui il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione impugnata per l'importo rideterminato in € 2.505,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; conferma l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000106007 notificata il 10/05/2022, riferita all'atto di accertamento prot. 5502.15/04/2022.0055196, per CP_1
l'importo rideterminato in € 2.505,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 12/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
4
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1669 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA G.PPE MAZZINI 9 BELMONTE
MEZZAGNO presso lo studio dell'avv. Antonino Migliore, che la rappresenta e difende con l'avv. FERRARO ELISABETTA, per procura in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CONROTTO EMILIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione all'Ordinanza Ingiunzione n. OI-000106007 prot.
5502.15/04/2022.0055196 notificata il 10/05/2022. CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
15/05/2025 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/06/2022 parte ricorrente indicata in epigrafe propone opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-
000106007 prot. 5502.15/04/2022.0055196 notificata il 10/05/2022. CP_1
Eccepisce la prescrizione dell'azione per tardiva notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione e, in via gradata, la mancata applicazione del cumulo giuridico con altre due ordinanze ingiunzioni notificate in pari data e, ulteriormente in subordine, la sproporzionalità della sanzione, contestando la validità e legittimità dell'atto opposto di cui chiede l'annullamento.
L' si è costituito in giudizio provando la regolarità e tempestività della CP_1
notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza-ingiunzione, consegnato il 06/06/2017, ed eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, di cui chiede il rigetto.
Nel corso del procedimento l' ha provveduto a rideterminare l'importo CP_1
della sanzione irrogata, prima, in € 10.000,00 e, successivamente, in data
12/02/2024, in € 2.505,00, disponendo, “in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che il procedimento sanzionatorio potrà essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta di euro 1.252,50, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo”.
Parte opponente non ha provveduto al pagamento, ha rinunciato all'eccezione di prescrizione e ha insistito per l'annullamento dell'atto impugnato con condanna dell' al pagamento delle spese di lite per avere provveduto alla CP_1
2 rideterminazione della sanzione dopo la notifica del ricorso.
L'opposizione non merita accoglimento.
Il decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 103 del 4 maggio 2023, all'articolo 23, ha introdotto alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo
2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui, sostituendo le parole: «da euro 10.000
a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
L' correttamente, dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge – CP_1
successiva al deposito della opposizione in esame - ha provveduto a rideterminare la sanzione, dando la possibilità all'opponente di estinguere il giudizio con il pagamento in misura ridotta di € 1.252,50, oltre spese.
Per quanto sopra, nessun rilievo assumono le contestazioni sollevate da parte opponente in ordine alla sproporzionalità delle sanzioni e alla tardiva rideterminazione.
Di qui il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione impugnata per l'importo rideterminato in € 2.505,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione; conferma l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000106007 notificata il 10/05/2022, riferita all'atto di accertamento prot. 5502.15/04/2022.0055196, per CP_1
l'importo rideterminato in € 2.505,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre spese;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese il 12/11/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
4