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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3858/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3858/24 R.G. posta in decisione in data 29/01/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Parte_1
Ponti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Renata CP_1
Castano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Le parti, al fine di addivenire ad una chiusura bonaria della vertenza, accolgono la proposta del Tribunale di Busto Arsizio del 30.12.2024, accordandosi alle seguenti statuizioni:
➢ rinunzia alla domanda di addebito;
pagina 1 di 2 ➢ assegnazione della casa coniugale alla resistente ad eccezione del locale con ingresso indipendente menzionato nel ricorso;
➢ contributo a carico del padre al mantenimento del figlio di € 500,00= (millecinquecento euro) mensili rivalutabili annualmente con decorrenza dal corrente mese, oltre il 100% delle spese universitarie ed il 70% delle residue spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di
Appello di Milano;
➢ assegno unico alla parte resistente;
➢ contributo a carico del Sig. al mantenimento del coniuge di € 1.500,00= Pt_1
(millecinquecento euro) mensili rivalutabili annualmente con decorrenza dal corrente mese;
➢ spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è Parte_2
fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
peraltro, deve prendersi atto della rinunzia alla domanda di addebito e dell'accordo cui sono pervenute le parti, su impulso del Giudice, in ordine alle restanti questioni oggetto di controversia.
Detto accordo può trovare recepimento in quanto conforme alle condizioni reddituali delle parti.
Sussistono, pertanto, anche le condizioni per compensare integralmente tra le parti le rispettive spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
2) Prende atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra indicate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente Estensore
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3858/24 R.G. posta in decisione in data 29/01/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliato in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Parte_1
Ponti, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Renata CP_1
Castano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Le parti, al fine di addivenire ad una chiusura bonaria della vertenza, accolgono la proposta del Tribunale di Busto Arsizio del 30.12.2024, accordandosi alle seguenti statuizioni:
➢ rinunzia alla domanda di addebito;
pagina 1 di 2 ➢ assegnazione della casa coniugale alla resistente ad eccezione del locale con ingresso indipendente menzionato nel ricorso;
➢ contributo a carico del padre al mantenimento del figlio di € 500,00= (millecinquecento euro) mensili rivalutabili annualmente con decorrenza dal corrente mese, oltre il 100% delle spese universitarie ed il 70% delle residue spese straordinarie secondo il protocollo della Corte di
Appello di Milano;
➢ assegno unico alla parte resistente;
➢ contributo a carico del Sig. al mantenimento del coniuge di € 1.500,00= Pt_1
(millecinquecento euro) mensili rivalutabili annualmente con decorrenza dal corrente mese;
➢ spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è Parte_2
fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dalla resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
peraltro, deve prendersi atto della rinunzia alla domanda di addebito e dell'accordo cui sono pervenute le parti, su impulso del Giudice, in ordine alle restanti questioni oggetto di controversia.
Detto accordo può trovare recepimento in quanto conforme alle condizioni reddituali delle parti.
Sussistono, pertanto, anche le condizioni per compensare integralmente tra le parti le rispettive spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
2) Prende atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra indicate, che qui si intendono trascritte, recepite ed omologate;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 29/01/2025
Il Presidente Estensore
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