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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7419 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi , all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4500 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to FERRANTIN MONICA , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato ,
resistente
Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il giorno 7.2.2025 e regolarmente notificato, , premesso di Parte_1
avere esperito la procedura amministrativa a seguito di revisione e di avere ottenuto con omologa il riconoscimento di assegno di invalidità ex art.13 legge 118/71, a decorrere dalla revisione CP_ dell'8.1.24, lamenta che l' non ha provveduto al pagamento;
deposita documentazione;
chiede quindi al Tribunale di dichiarare il suo diritto a detta prestazione previdenziale e di condannare CP_ l' convenuto a corrispondere i ratei maturati a far tempo da tale data, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
1 CP_
L' si è costituito, eccependo il superamento dei limiti di reddito ed evidenziando che parte ricorrente ha fruito dal 2018 di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento pur non avendone diritto;
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda merita accoglimento.
L'art.13 legge 118/71 (Assegno mensile) prevede: “ - 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa CP_ e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
CP_
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga CP_ meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' .
Parte ricorrente ha fornito prova dell'avvenuto accertamento del requisito sanitario, come da CP_ omologa in data 5.9.2024, seguita dalla comunicazione all' dei requisiti socio-economici in data
3.10.2024 (v. in atti).
CP_ Il possesso del requisito economico è stato comunicato all' con il mod. AP70 , da cui si evince che la ricorrente dichiara di non possedere redditi personali (v. in atti).
La stessa deposita altresì modello 730 riferito ai redditi del 2024 e i verbali sanitari da cui si evince che ha fruito di indennità di accompagnamento fino al 2020 e di pensione di inabilità fino alla revisione dell'8.1.2024; da tale data, a seguito di omologa, le è stato riconosciuto l'assegno ex art.13
L.118/71.
2 CP_ L'eccezione dell' appare infondata;
l'ente ha fornito prova del pagamento della pensione solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024 e la circostanza appare confermata dal 730 depositato dalla ricorrente.
Non vi sono pertanto redditi incompatibili con la prestazione riconosciuta.
La prestazione in conclusione deve essere liquidata;
per ciò che concerne i ratei maturati, parte ricorrente ha già sottratto quelli che si sarebbero sovrapposti ai ratei di pensione (v. note conclusive).
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
- dichiara il diritto di a percepire l'assegno di invalidità ex art.13 L.118/71 a Parte_1
decorrere dalla revisione dell'8.1.2024 , oltre interessi come per legge, e per l'effetto condanna CP_ CP_ l' ad erogare la relativa prestazione;
condanna l' a pagare la somma di E. 3.335,97 a titolo di ratei maturati al 31.1.2025, oltre interessi come per legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre 15%, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 24.6.2025
IL GIUDICE
Dott. S.Rossi
3
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi , all'esito di trattazione ex art.127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4500 /2025 R.G. promossa
Da
, rappresentata e difesa dall'avv.to FERRANTIN MONICA , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato ,
resistente
Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il giorno 7.2.2025 e regolarmente notificato, , premesso di Parte_1
avere esperito la procedura amministrativa a seguito di revisione e di avere ottenuto con omologa il riconoscimento di assegno di invalidità ex art.13 legge 118/71, a decorrere dalla revisione CP_ dell'8.1.24, lamenta che l' non ha provveduto al pagamento;
deposita documentazione;
chiede quindi al Tribunale di dichiarare il suo diritto a detta prestazione previdenziale e di condannare CP_ l' convenuto a corrispondere i ratei maturati a far tempo da tale data, oltre accessori e rifusione delle spese di giudizio.
1 CP_
L' si è costituito, eccependo il superamento dei limiti di reddito ed evidenziando che parte ricorrente ha fruito dal 2018 di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento pur non avendone diritto;
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della domanda.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda merita accoglimento.
L'art.13 legge 118/71 (Assegno mensile) prevede: “ - 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa CP_ e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
CP_
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga CP_ meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' .
Parte ricorrente ha fornito prova dell'avvenuto accertamento del requisito sanitario, come da CP_ omologa in data 5.9.2024, seguita dalla comunicazione all' dei requisiti socio-economici in data
3.10.2024 (v. in atti).
CP_ Il possesso del requisito economico è stato comunicato all' con il mod. AP70 , da cui si evince che la ricorrente dichiara di non possedere redditi personali (v. in atti).
La stessa deposita altresì modello 730 riferito ai redditi del 2024 e i verbali sanitari da cui si evince che ha fruito di indennità di accompagnamento fino al 2020 e di pensione di inabilità fino alla revisione dell'8.1.2024; da tale data, a seguito di omologa, le è stato riconosciuto l'assegno ex art.13
L.118/71.
2 CP_ L'eccezione dell' appare infondata;
l'ente ha fornito prova del pagamento della pensione solo per i mesi di gennaio e febbraio 2024 e la circostanza appare confermata dal 730 depositato dalla ricorrente.
Non vi sono pertanto redditi incompatibili con la prestazione riconosciuta.
La prestazione in conclusione deve essere liquidata;
per ciò che concerne i ratei maturati, parte ricorrente ha già sottratto quelli che si sarebbero sovrapposti ai ratei di pensione (v. note conclusive).
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
- dichiara il diritto di a percepire l'assegno di invalidità ex art.13 L.118/71 a Parte_1
decorrere dalla revisione dell'8.1.2024 , oltre interessi come per legge, e per l'effetto condanna CP_ CP_ l' ad erogare la relativa prestazione;
condanna l' a pagare la somma di E. 3.335,97 a titolo di ratei maturati al 31.1.2025, oltre interessi come per legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.695,50 per compensi, oltre 15%, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 24.6.2025
IL GIUDICE
Dott. S.Rossi
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