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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/12/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di ZA - Bozen
Secondo collegio
R.G. 90/2024
La Corte D'Appello di ZA - Bozen, Secondo collegio, in persona dei magistrati:
SA RT Presidente
Tullio Joppi Consigliere relatore
Federico Paciolla Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 90/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il giorno 8 Parte_1
dicembre 1985 e ivi residente a[...], codice fiscale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Colorio C.F._1
(codice fiscale , P.E.C. e C.F._2 Email_1
telefax 0471/980426) del Foro di ZA ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il suo Studio in ZA (BZ) in via Alto
Adige n. 40, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione in prime cure dd. 28 giugno 2023
- appellante - contro nato a [...] il [...] Controparte_1
( – p.Iva ), rappresentato e difeso – C.F._3 P.IVA_1 giusta separata procura alle liti allegata al fascicolo telematico di primo grado - dall'avv. Francesco de Guelmi ( del Foro CodiceFiscale_4
di ZA con Studio in ZA vicolo della Parrocchia n.3, ove viene eletto domicilio ai fini del presente procedimento,
- appellato –
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., (C.F. e P.Iva , con sede P.IVA_2
legale in 00144 Roma (RM), Piazza G. Marconi n. 25, in persona del procuratore speciale dott. (C.F. ), CP_2 C.F._5
rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta versata nel primo grado, dall'avv. Valentina Loner del Foro di
ZA (C.F. ) – P. IVA studio LBFP Avvocati: C.F._6
), con elezione di domicilio presso lo studio legale della P.IVA_3
medesima in ZA (BZ), Via della Mostra n. 3, numero fax
0471/319899, indirizzo posta elettronica certificata all'indirizzo
Email_2
- appellata -
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 22/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore di parte appellante:
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di
ZA, adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare:
- in via principale, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti nel presente giudizio il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 430/2024 pubblicata l'8 aprile 2024, emessa nella causa civile pag. 2/36 sub R.G. n. 2099/2023 dal Tribunale di ZA, in persona del giudice unico Dott. Francesco Laus (Rep. 511/2024 dell'8 aprile 2024), notificata in data 19 aprile 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, qui ritrascritte “in via principale, nel merito, per le ragioni di fatto e diritto esplicate in narrativa e previo ogni necessario accertamento ed ogni opportuna declaratoria, i) accertare, con riguardo al contratto di mandato professionale intercorso con il Sig. Parte_1
, l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole del Dott.
[...]
e, per l'effetto, ii) dichiarare risolto il contratto di Controparte_1
mandato professionale o comunque, in subordine, dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso concordato e già pagato di Euro 1.522,56 e, sempre per l'effetto, iii) condannare il Dott. alla Controparte_1
restituzione della somma di Euro 1.522,56, oltre interessi dal dovuto al saldo e condannarlo altresì al risarcimento di tutti i danni presenti e futuri subiti o subendi dal Sig. a seguito dell'inadempimento o Parte_1
inesatto adempimento al mandato professionale de quo, di natura patrimoniale e non patrimoniale, contrattuale ed extracontrattuale, nella misura ritenuta di giustizia previa assunzione di apposita consulenza tecnica d'ufficio di natura fiscale e secondo il prudente apprezzamento del
Giudice adito;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA, CAP, spese generali e contributo unificato versato;
in via istruttoria, oltre alla sollecitazione all'assunzione di apposita consulenza tecnica d'ufficio di natura fiscale, si chiede sin d'ora l'ammissione di prova per interrogatorio formale del Dott. e prova Controparte_1
testimoniale sui fatti di cui alla narrativa, successivamente fornendo capitolazione specifica e indicando testi nei termini di cui alla memoria ex
pag. 3/36 art. 171-ter, n. 2, c.p.c.”, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di ZA per tutti i motivi esposti nell'atto di appello, con conseguente condanna degli appellati anche alla restituzione degli importi a titolo di spese di lite già corrisposti e pari ad Euro 9.795,07 per ciascuna parte;
- comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre alle spese generali come per legge, all'I.V.A. e al C.A.P. nella misura di legge e al contributo unificato versato;
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, già ritrascritte nell'atto di appello
(pp. 5-8), per tutte le ragioni ivi esposte, inclusa, ove non ritenuta superflua, la sollecitazione all'assunzione di CTU. del procuratore di parte appellata : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di ZA:
- nel merito, contrariis reiectis, richiamato tutto quanto esposto in narrativa del presente atto, rigettare integralmente tutti i motivi di appello formulati dal sig. con l'impugnazione della Parte_1
sentenza n.430/2024 emessa dal Tribunale di ZA in data 8.4.2024
[rep.511/2024], con conseguente piena conferma di ogni singolo capo della sentenza impugnata e rigetto di qualsiasi domanda proposta da
[...]
nei confronti del dott. Parte_1 Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario in tutto o in parte, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa
HDI Assicurazioni Spa in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 00187 Roma via Abruzzi 10 tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare e/o come meglio, giusta polizza assicurativa n.
pag. 4/36 821351795 di cui in atti [all.ti 24-25 fascicolo di primo grado CP_1
ed in narrativa, il dott. e pertanto condannare la stessa, Controparte_1
come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'appellante o comunque a rifondere al dott. tutte Controparte_1
le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere a
[...]
per capitale, interessi e spese legali;
Parte_1
- in via istruttoria, si eccepisce – per i motivi esposti in narrativa –
l'inammissibilità dei documenti dimessi da parte appellante sub n. 3-4-5 nel fascicolo d'appello, per tardività nella produzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 345, 3° c. cod.proc.civ.. Vengono qui richiamate tutte le opposizioni e contestazioni alle istanze istruttorie formulate in primo grado e nel presente procedimento da in particolar Parte_1
modo ci si oppone con fermezza alla richiesta C.T.U. economico-fiscale poiché avente finalità meramente esplorativa.
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge. del procuratore di parte appellata HDI Assicurazioni s.p.a.: in via principale di merito: rigettare l'appello e le domande tutte formulate dal signor per le ragioni dedotte in Parte_1
narrativa in quanto infondate in fatto e diritto;
di conseguenza, confermare sul punto le statuizioni di cui alla sentenza n. 430/2024 - R.G. 2099/2023,
Tribunale di ZA, pubblicata l'8 aprile 2024. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa riferiti ad entrambi i gradi del giudizio.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
pag. 5/36 1. In data 19 aprile 2021, il sig. appaltava Parte_1
l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica usufruendo delle agevolazioni fiscali note come “Superbonus 110%”, ai sensi dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla
L. n. 77/2020.
Al fine di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito d'imposta in luogo della diretta detrazione fiscale, in data 28 maggio 2021 il committente lo offriva alla Cassa di Risparmio di ZA, ai sensi dell'art. 121 del medesimo decreto-legge.
Successivamente, nel mese di aprile 2022, il sig. Parte_1
conferiva incarico professionale al commercialista dott. Controparte_1
per la predisposizione e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei necessari modelli di comunicazione relativi alla cessione del credito;
prestazione che il professionista espletava, percependo il corrispettivo pattuito di € 1.522,56.
Nel settembre 2022, tuttavia, l'istituto di credito cessionario evidenziava la presenza di errori ostativi nella comunicazione di cessione trasmessa, rilevando in particolare l'indicazione di un intervento non previsto (c.d. bonus facciate), l'utilizzo di codici errati per gli interventi trainanti, nonché la mancata distinzione tra i codici afferenti agli interventi per l'impianto fotovoltaico e per i sistemi di accumulo.
A fronte della richiesta di chiarimenti inoltrata dal cliente a mezzo
PEC in data 27 settembre 2022, il professionista riscontrava la missiva il giorno seguente (28 settembre), affermando testualmente: “Nel merito, evidenzio comunque che quanto segnalato si riferisce a imprecisioni formali nella compilazione del modello che non influiscono né sull'importo
pag. 6/36 né sulla spettanza delle detrazioni. Per quanto possibile rimango a disposizione per supportare la banca in quanto riterrà necessario per perfezionare la cessione”.
Con successiva PEC del 10 ottobre 2022, il dott. tornava CP_1
sulla questione, segnalando la sopravvenienza di nuove indicazioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate e offrendo il proprio supporto, pur avvertendo della imminente scadenza dei termini per le rettifiche:
“L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative sulle modalità di correzione dei modelli di cessione del credito d'imposta da detrazioni edilizie che dovessero contenere errori anche solo formali. Qualora questo possa agevolarle la procedura di cessione con la banca, sono disponibile a fornirle eventuale supporto. Le evidenzio tuttavia che le procedure di correzione sono possibili fino al 30.11.2022. La invito a farmi sapere se necessita del mio supporto con adeguato anticipo”.
Il cliente ha riscontrato tale comunicazione in pari data affermando testualmente: “Ringrazio se dovessi avere problemi la contatterò subito ma sembra che riesco comunque in qualche modo a sbloccare”.
La banca con nota del 13 dicembre 2022 opponeva definitivo diniego all'acquisto del credito, motivando il rigetto proprio in ragione dell'errata indicazione dei codici di detrazione.
2. Con atto di citazione del 28 giugno 2023, il sig. Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di ZA il dott. deducendo CP_1
l'inadempimento del professionista all'incarico conferito ed esponendo quanto segue.
L'attore circostanziava la violazione contrattuale lamentando l'erronea predisposizione dei modelli di comunicazione necessari per la pag. 7/36 cessione del credito d'imposta afferente al c.d. superbonus 110%. A riprova di tale negligenza, deduceva che la Cassa di Risparmio di ZA aveva definitivamente rigettato la domanda di cessione in data 13 dicembre 2022, motivando il diniego proprio in ragione del fatto che la documentazione caricata dal commercialista conteneva errori sostanziali nell'indicazione dei codici identificativi degli interventi agevolati.
L'esponente evidenziava altresì come, nonostante le segnalazioni pervenute dall'istituto di credito e le richieste di chiarimento inoltrate dal cliente (segnatamente con la PEC del 27 settembre 2022), il professionista, con riscontro a mezzo PEC del 28 settembre, avesse qualificato tali errori come mere “imprecisioni formali”, asseritamente prive di incidenza sull'importo e sulla spettanza delle detrazioni, inducendo così il committente a non sollecitare ulteriori interventi rettificativi.
Veniva inoltre censurata la condotta tenuta dal commercialista nella successiva comunicazione del 10 ottobre 2022: in tale sede, pur informando il cliente della possibilità di procedere a correzione entro il termine del 30 novembre, il convenuto ometteva di chiarire che gli errori commessi erano in realtà di natura sostanziale — come peraltro precisato dalla circolare n.
33/2022 dell'Agenzia delle Entrate — e necessitavano pertanto di un intervento risolutivo urgente.
Secondo l'allegazione attorea, tale contegno palesava non solo l'imperizia tecnica del commercialista, ma integrava anche la violazione dei doveri di diligenza e di informazione gravanti sul professionista ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., i quali impongono di prospettare al cliente le soluzioni praticabili e i rischi connessi, al fine di consentirgli l'adozione di scelte consapevoli.
pag. 8/36 Il mancato intervento tempestivo aveva determinato l'impossibilità di perfezionare la cessione del credito, cagionando un danno patrimoniale quantificato in euro 107.130,10 (pari al 110% della spesa agevolata di euro
97.391,00), di cui l'attore chiedeva il risarcimento, invocando in via alternativa anche la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
Concludeva insistendo affinché, accertato il grave inadempimento, venisse dichiarata la risoluzione del contratto d'opera professionale con la conseguente condanna alla restituzione del compenso versato.
3. Si costituiva in giudizio il dott. contestando CP_1
integralmente la fondatezza delle pretese avversarie e negando ogni addebito di inadempimento al mandato professionale ricevuto.
In punto di fatto, il convenuto evidenziava che, subito dopo la pubblicazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/2022, egli aveva tempestivamente informato il cliente (in data 10 ottobre 2022) della facoltà di emendare eventuali errori nei modelli di cessione entro il termine del 30 novembre, offrendo la propria piena disponibilità all'assistenza.
Rilevava tuttavia che il sig. riscontrando la nota in pari data, aveva Pt_1
dichiarato di voler risolvere autonomamente la questione con l'istituto bancario, riservandosi di ricontattare il professionista solo in caso di necessità: tale condotta, secondo la prospettazione del convenuto, aveva determinato una sostanziale interruzione del rapporto di collaborazione, esonerando il professionista da obblighi di intervento successivi.
Nel merito della responsabilità, il dott. affermava di aver CP_1
operato con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., garantendo i necessari aggiornamenti normativi. Sosteneva, nello specifico, che le irregolarità contestate (concernenti la classificazione di alcuni interventi pag. 9/36 come “trainati” anziché “trainanti” e la mancata distinzione dei codici tra fotovoltaico e accumulo) avessero natura meramente formale e non fossero idonee a incidere sulla spettanza della detrazione o sull'importo cedibile. A conforto di tale tesi richiamava i criteri dettati dalla stessa Circolare n.
33/2022, la quale qualifica come sostanziali i soli errori incidenti su elementi essenziali, quali la percentuale di detrazione o i massimali di spesa, qui rimasti invariati.
La difesa contestava altresì l'esistenza del danno e il nesso causale, osservando come il mancato perfezionamento della cessione del credito d'imposta non avesse pregiudicato il diritto del contribuente alla detrazione, la quale rimaneva utilizzabile in dichiarazione diretta o cedibile ad altri soggetti.
In tale contesto, il convenuto eccepiva il concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., imputando all'attore una grave negligenza per non essersi attivato, nonostante le istruzioni ricevute, al fine di evitare o limitare il pregiudizio.
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, il convenuto ne eccepiva la totale infondatezza e l'assenza di supporto probatorio, opponendosi alla richiesta di CTU attorea, qualificata come inammissibilmente esplorativa.
Evidenziava inoltre come, dalla documentazione successiva, i crediti risultassero ancora in fase di accettazione per le annualità residue, circostanza tale da smentire la perdita totale prospettata da controparte.
In via preliminare, infine, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per essere manlevato in denegata ipotesi di soccombenza.
pag. 10/36 4. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la compagnia HDI Assicurazioni s.p.a., la quale dava atto della sussistenza della copertura assicurativa per la responsabilità professionale del dott.
operante nei limiti delle condizioni di polizza. CP_1
Nel merito, la terza chiamata aderiva integralmente alle difese ed eccezioni sollevate dal proprio assicurato, concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate.
In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della pretesa risarcitoria, instava affinché l'obbligo di manleva fosse circoscritto alla sola quota di responsabilità concretamente accertata in capo al professionista e comunque contenuto entro i massimali contrattualmente previsti.
5. All'udienza del 28 marzo 2024, il Tribunale si riservava sulle istanze istruttorie formulate dalle parti. Sciogliendo la riserva con ordinanza del 31 marzo 2024, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione sulla base della sola documentazione in atti e, senza dar luogo ad ulteriore attività istruttoria, fissava l'udienza dell'8 aprile 2024 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Alla precisata udienza, le parti comparse rassegnavano le proprie conclusioni e procedevano alla discussione orale;
all'esito, il Tribunale definiva il giudizio dando lettura della sentenza n. 430 (pubblicata in pari data), con la quale rigettava integralmente le domande attoree.
Conseguentemente, in applicazione del principio della soccombenza, condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore sia del convenuto che della terza chiamata.
pag. 11/36 6. Il Giudice di prime cure rigettava la domanda proposta dall'attore, ritenendola infondata sulla base delle seguenti motivazioni.
Il Tribunale osservava, in primo luogo, che l'offerta del professionista di sanare gli errori della pratica di cessione del credito fiscale, successiva alla segnalazione delle criticità da parte della banca, aveva interrotto il nesso causale tra l'inadempimento addebitatogli e il danno lamentato dal cliente.
Evidenziava, al riguardo, che il commercialista aveva informato il cliente, a mezzo PEC del 10 ottobre 2022, della possibilità di correggere gli errori nei modelli di cessione entro il termine del 30 novembre, offrendo assistenza e indicando le modalità operative previste dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate. Il conseguente rifiuto opposto dall'attore, che aveva dichiarato di volersi occupare autonomamente della problematica, veniva ritenuto l'unico fattore determinante nel cagionare il danno, escludendo la responsabilità del professionista.
Il Tribunale escludeva altresì che potesse ravvisarsi una violazione dell'obbligo di diligenza professionale nell'esecuzione iniziale dell'incarico, poiché il convenuto aveva eseguito la prestazione, anche trasmettendo preventivamente la documentazione alla banca per verifica, senza ricevere rilievi immediati.
Il mancato perfezionamento della cessione era dovuto al rifiuto dell'attore di avvalersi della successiva proposta di rettifica, formulata tempestivamente dopo la pubblicazione della circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate. Tale rifiuto, secondo il Giudice, escludeva in radice ogni responsabilità del professionista per il mancato acquisto del credito da parte della banca.
pag. 12/36 Quanto al profilo risarcitorio, il Tribunale giudicava la richiesta di
CTU per la quantificazione del danno come meramente esplorativa e, pertanto, inammissibile. Rilevava che l'attore non aveva assolto all'onere della prova, non avendo fornito né elementi concreti, né idonea documentazione per dimostrare l'effettiva entità del pregiudizio subito o, in particolare, l'impossibilità di utilizzare la detrazione in sede di dichiarazione fiscale o di cederla ad altri intermediari.
In applicazione del criterio della soccombenza, il Giudice condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore sia del convenuto che della terza chiamata in causa. A tal riguardo, il Tribunale ha ribadito il principio secondo cui il rimborso spetta anche al terzo chiamato in garanzia (la compagnia assicuratrice) allorché la chiamata si sia resa necessaria in ragione della domanda attorea poi risultata infondata.
7. Avverso tale pronuncia ha interposto appello il sig. Parte_1
soccombente nel giudizio di primo grado, con atto di citazione
[...]
notificato in data 20 maggio 2024. A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto sei motivi di impugnazione.
Si sono ritualmente costituiti in questo grado di giudizio l'appellato dott. e la terza chiamata, HDI Assicurazioni S.p.A., i quali Controparte_1
hanno contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata quindi rimessa in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, all'udienza del 22 ottobre 2025.
8. Il primo motivo di gravame è rubricato: “Appello dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 281-sexies c.p.c. – nullità
pag. 13/36 della sentenza per violazione del diritto di difesa in riferimento all'art. 24
Cost.”.
L'appellante censura la sentenza di prime cure assumendo che il
Tribunale abbia compromesso il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della
Costituzione.
La doglianza riguarda pretesi vizi della fase decisoria, poiché il
Giudice di prime cure, dopo essersi riservato sulle istanze istruttorie, ha fissato con ordinanza emessa fuori udienza, la discussione orale della causa con un preavviso di soli sei giorni, omettendo di concedere alle parti il previsto termine per la precisazione delle conclusioni mediante note scritte, in violazione dell'art. 189 c.p.c. e in contrasto con i principi di garanzia introdotti dalla riforma Cartabia.
Secondo l'appellante, la disposizione dell'art. 281-sexies c.p.c., pur permettendo la decisione immediata all'esito della discussione, deve essere interpretata in maniera compatibile con il pieno esercizio del contraddittorio, imponendo al giudice di concedere, su istanza di parte, un previo rinvio per poter rassegnare le proprie conclusioni.
Il quadro normativo generale (artt. 189 e 275-bis c.p.c.), a suo avviso, prevede la fissazione di termini perentori antecedenti all'udienza per il deposito delle note di precisazione e delle comparse conclusionali, al fine di garantire l'effettività delle difese.
Nel caso di specie, l'ordine di discussione orale della causa è stato disposto fuori udienza senza la contestuale fissazione di tali termini, integrando una grave violazione delle garanzie processuali e dei principi di correttezza procedimentale.
pag. 14/36 L'appellante precisa che tale irregolarità non determina la rimessione della causa al primo grado, ma impone a questa Corte d'Appello di esercitare la propria cognizione e di pronunciarsi nel merito delle domande, in ragione della compromissione del diritto inviolabile di difesa.
9. Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Occorre muovere dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce esclusivamente l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.
Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo senza prospettare, altresì, le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione effettiva del diritto di difesa o altro specifico pregiudizio per la decisione di merito. (cfr. C. n. 26419/2020 e n.
26831/2014).
Nella specie, la doglianza sollevata dall'appellante non è supportata dalla necessaria specificità.
Risulta infatti accertato che l'attore non ha Parte_1
eccepito alcunché in primo grado;
all'udienza celebrata l'8 aprile 2024,
l'appellante ha aderito senza nulla opporre all'invito del Giudicante sia di precisare le proprie conclusioni – senza richiedere alcun rinvio per espletare l'incombente – sia di procedere senza soluzione di continuità alla discussione orale della causa.
Egli non ha provato il pregiudizio nel presente grado di giudizio: non ha, infatti, in alcun modo sostanziato in che cosa concretamente sia pag. 15/36 consistito il pregiudizio che l'asserito scorretto andamento processuale avrebbe arrecato al suo diritto di difesa. In particolare, l'appellante non precisa quali attività difensive egli avrebbe espletato se il Tribunale avesse disgiunto l'adempimento relativo alla precisazione orale delle conclusioni dalla successiva discussione, fissando la stessa in una seconda udienza.
Men che meno l'appellante specifica quale incidenza causale tale attività, da lui in alcun modo indicata, avrebbe avuto sull'esito della decisione risultata per lui totalmente sfavorevole.
In sintesi, la doglianza va disattesa e il motivo dichiarato inammissibile poiché la lesione del diritto di difesa è stata meramente enunciata ma in nessun modo sostanziata o correlata all'esito del giudizio di merito.
10. Il secondo motivo d'appello è rubricato “Appello dell'impugnata sentenza nella parte (capo n. 2, p. 4) in cui il Tribunale di ZA ha statuito in merito alla pretesa infondatezza della domanda per interruzione del nesso causale tra condotta e danno”.
La censura investe la statuizione del Tribunale, secondo cui la risposta del Sig. alla PEC del 10 ottobre 2022 – nella Parte_1
quale manifestava l'intenzione di voler “sbloccare” autonomamente l'impedimento alla cessione del credito alla banca – avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta negligente del Dott. e il danno CP_1
lamentato.
La censura si fonda sull'assunto che la dichiarazione del cliente non costituisce un'interruzione del nesso eziologico, poiché essa fu indotta e viziata dalle informazioni fuorvianti fornite dal commercialista stesso.
pag. 16/36 Il dott. pur avendo comunicato la possibilità di correggere CP_1
i modelli di cessione del credito entro il termine del 30 novembre 2022, avrebbe commesso gravi omissioni informative e travisamenti della realtà fattuale e normativa. Egli, infatti, non ha chiarito che la mancata correzione degli errori avrebbe comportato l'impossibilità di perfezionare la cessione del credito, con la conseguente perdita del beneficio fiscale.
Inoltre, sia nella PEC del 28 settembre, sia in quella del 10 ottobre, il professionista ha continuato a qualificare i propri errori come mere
“imprecisioni formali”, lasciando erroneamente intendere che tali vizi non avessero alcuna incidenza sull'importo o sulla spettanza delle detrazioni. In realtà, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/2022, già pubblicata il 6 ottobre, qualificava in modo inequivocabile tali vizi come errori sostanziali, idonei ad incidere su elementi essenziali della cessione del credito fiscale.
Questa condotta omissiva integrava una grave violazione degli obblighi informativi e di diligenza qualificata, imposti dall'art. 1176, comma 2, c.c.. Il commercialista, in esecuzione del mandato e in aderenza alla circolare sopravvenuta, avrebbe dovuto agire con la massima trasparenza: informare il cliente dell'erroneità delle indicazioni precedentemente fornite;
precisare che gli errori erano sostanziali e non formali, conformemente alla nuova circolare;
avvertire che la mancata correzione entro il termine di legge avrebbe precluso definitivamente il godimento delle detrazioni;
chiarire che la correzione degli errori rientrava nel mandato originario, non costituendo un'attività ulteriore.
L'omissione di tali informazioni essenziali avrebbe ingenerato nel cliente un legittimo affidamento sulla regolarità della pratica e sulla pag. 17/36 possibilità di risolvere la questione senza un imminente pregiudizio, escludendo ogni interruzione del nesso causale.
Gli errori di compilazione erano pacifici e provati. La responsabilità del commercialista era, pertanto, evidente anche alla luce del principio secondo cui il professionista risponde anche per colpa lieve e deve provare di aver adempiuto con diligenza l'incarico affidatogli.
Alla luce di quanto esposto, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza gravata, venisse accertato l'inadempimento professionale ed il nesso causale tra la condotta omissiva del commercialista e il danno da lui subito, oltre alle conseguenti statuizioni risarcitorie.
11. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato “Appello dell'impugnata sentenza nella parte (capo n. 2, pp. 4-5) in cui il Tribunale di ZA ha statuito in merito alla pretesa infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento”.
La censura investe la decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, motivando tale rigetto con l'affermazione che il dott. avrebbe CP_1
“realizzato con scrupolo la prestazione affidatagli, pur nelle incertezze di una normativa nuova e complessa”.
Ad avviso dell'appellante, tale conclusione è da ritenersi erronea, inconferente e manifestamente contraddittoria, alla luce sia delle risultanze documentali sia delle condotte negligenti accertate in primo grado.
Il fondamento della richiesta di risoluzione risiede nell'accertata erronea compilazione dei modelli di cessione del credito trasmessi all'Agenzia delle Entrate.
pag. 18/36 Si ribadisce che gli errori commessi non erano meri vizi formali – come erroneamente supposto dal professionista – ma, come desumibile dalla circolare n. 33/2022 dell'Agenzia delle Entrate, costituivano errori di natura sostanziale. Tali vizi erano di per sé idonei a precludere la cessione del credito e non erano sanabili senza un intervento tempestivo e qualificato da parte del professionista stesso.
L'errata esecuzione della prestazione di compilazione, unita alla trasgressione degli obblighi informativi – già dettagliatamente precisati nel precedente motivo di impugnazione – integrano, secondo l'appellante, una grave violazione del nucleo fondamentale della prestazione oggetto dell'obbligazione contrattuale, configurando una palese violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Il descritto grave inadempimento aveva reso l'attività svolta dal professionista inutile per il cliente, in quanto ha compromesso irrimediabilmente il risultato perseguito, ossia il perfezionamento della cessione del credito e il godimento del beneficio fiscale.
La successiva e tardiva disponibilità del dott. ad “agevolare CP_1
la procedura” non poteva in alcun modo valere a sanare la violazione contrattuale originaria, essendo intervenuta senza il necessario e doveroso chiarimento sulla natura sostanziale degli errori e senza l'indicazione della perentorietà del termine per la sanatoria.
Sulla base di tali elementi di fatto e di diritto, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venga pronunciata la risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento del dott.
CP_1
pag. 19/36 Conseguentemente, ha chiesto la condanna del professionista alla restituzione del compenso percepito (€ 1.522,56), oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza della sua condotta negligente, come peraltro già preteso con il secondo motivo di impugnazione.
12. Stante la loro stretta interdipendenza logica e fattuale, il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione meritano di essere trattati congiuntamente.
Le censure che sostanziano entrambi i mezzi d'appello ruotano, infatti, attorno al medesimo addebito di grave inadempimento contrattuale mosso al professionista, sotto il duplice profilo dell'erronea compilazione dei modelli di cessione del credito e della violazione degli obblighi informativi.
In particolare, a fronte dell'inadempimento degli obblighi informativi, si sostiene che la successiva reazione del cliente, indotta proprio da quel difetto informativo, non possa valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta negligente del professionista e il danno lamentato, come sostenuto dal Tribunale. Al contrario, la gravità di quell'inadempimento comporta proprio la dimostrazione che la decisione autonoma del cliente è stata la diretta conseguenza della condotta omissiva del professionista.
Per tali ragioni, l'analisi dell'esatto adempimento della prestazione professionale in tutti i suoi profili è l'elemento dirimente e pregiudiziale per la valutazione della fondatezza tanto della domanda di risoluzione contrattuale quanto della domanda di risarcimento del danno.
13. Per quanto di ragione il terzo motivo è fondato per le seguenti considerazioni.
pag. 20/36 14. In punto di diritto, va premesso che l'obbligazione assunta dal commercialista incaricato nella specie della gestione della cessione dei crediti fiscali non può ritenersi circoscritta alla mera compilazione materiale ed alla trasmissione telematica della modulistica.
In conformità all'orientamento della S.C. (cfr. C. n. 1228/2003), il professionista è tenuto a una prestazione che impone il compimento anche di tutte le attività preparatorie, accessorie e successive funzionali ad assicurare il conseguimento dello scopo pratico perseguito dal cliente.
15. Nel caso di specie, il risultato atteso non era la mera compilazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello, bensì la cessione del credito alla banca, risultato frustrato ab origine dall'erronea indicazione dei codici tributari, circostanza pacifica e non contestata.
Tale errore, lungi dall'essere una mera irregolarità formale, integrava un vizio sostanziale ed impediente, idoneo a precludere il perfezionamento della cessione del credito, sanabile unicamente attraverso specifiche procedure tecniche come desumibile dalla circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 33/2022 che in pratica comportavano il rifacimento della prestazione affidata al professionista per la parte erroneamente espletata.
16. L'istruttoria documentale ha evidenziato una grave carenza nella condotta comunicativa del professionista e dunque l'inadempimento degli obblighi informativi accessori alla prestazione da lui assunta contrattualmente ed inesattamente resa.
Il professionista, a fronte del blocco della pratica comunicato dall'istituto di credito cessionario, ha qualificato gli errori commessi come imprecisioni formali, ponendo tale qualificazione in diretta correlazione pag. 21/36 con la non incidenza degli stessi sulla spettanza del beneficio fiscale e sul suo ammontare.
Tale condotta comunicativa ha generato un equivoco determinante: scindendo la sostanziale conservazione del diritto alla detrazione (non compromessa) dalla sua concreta cedibilità all'istituto di credito
(compromessa), il professionista ha creato nel cliente una falsa percezione di sicurezza.
Di contro il dovere di protezione della posizione del proprio cliente e di diligenza qualificata (art. 1176, co. 2, c.c.) imponeva al commercialista, specie a seguito della pubblicazione della circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 33/2022, di spiegare con chiarezza quanto segue.
L'errore del commercialista era sostanziale nel senso che, anche se non pregiudicava il beneficio fiscale, ne precludeva la cessione alla banca, per la quale egli era stato specificamente incaricato con il contratto d'opera professionale. La sanatoria dell'errore da lui commesso richiedeva competenze tecniche specifiche vale a dire il rifacimento della procedura di compilazione e trasmissione telematica. L'inerzia o l'errata gestione della pratica da parte del cliente entro il termine di legge del 30 novembre 2022 avrebbe comportato la perdita della possibilità, quanto meno temporanea, di cedere il credito e dunque l'inutilità delle prestazioni sino a quel momento rese dal professionista.
Non vi è prova in atti che siano stati illustrati al cliente tali tecnicismi, essenziali per una consapevole valutazione del rischio connesso al rifiuto di accettare l'offerta del professionista di procedere alla sanatoria dei propri errori.
pag. 22/36 17. Non è condivisibile la tesi del Tribunale, secondo il quale la risposta del cliente alla PEC del 10 ottobre 2022 (“Ringrazio se dovessi avere problemi la contatterò subito ma sembra che riesco comunque in qualche modo a sbloccare”) vale ad interrompere il nesso causale tra la condotta del professionista e la perdita della possibilità di cedere il credito fiscale (e non già del beneficio fiscale).
Più esattamente il rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offerta dal debitore non rileva sotto il profilo causale ma semmai attinge l'elemento della colpevolezza del contraente inadempiente, come chiaramente si desume da C. n. 2853/2005: “La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. Ne consegue che non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione”.
Affinché nella specie il rifiuto dell'intervento riparatore del professionista potesse esonerarlo da responsabilità sarebbe stato necessario dimostrare che il cliente era stato posto nella condizione di rifiutare la sanatoria prospettatagli con una volontà piena e consapevole dei rischi assunti.
pag. 23/36 18. Nel caso in esame, invece, la scelta del cliente di rifiutare l'intervento del commercialista e di procedere autonomamente risulta viziata in radice dall'informazione fuorviante ricevuta.
Questi, rassicurato sulla natura “formale” del vizio, si è consapevolmente assunto il rischio di gestire un mero intoppo burocratico che in alcun modo avrebbe precluso il suo diritto al credito fiscale. Non si è invece mai assunto consapevolmente il rischio di gestire un errore sostanziale che impediva la cessione del credito fiscale alla banca, risolvibile esclusivamente con procedure telematiche complesse che implicavano, nella sostanza, il rifacimento della prestazione affidata al professionista.
Il commercialista, depotenziando l'allarme sulla portata della situazione venutasi a creare in seguito alla comunicazione della banca che la cessione del credito non veniva accettata dall'amministrazione fiscale, non ha fornito al cliente gli strumenti necessari per comprendere l'indispensabilità del suo intervento tecnico riparatore che, peraltro, trattandosi della sanatoria di errori da lui stesso commessi rientrava tra le prestazioni accessorie dovute in forza dell'obbligazione contrattualmente assunta.
19. Deriva che l'eventuale inerzia del cliente fino alla scadenza del termine di legge per la sanatoria, ovvero l'infruttuoso tentativo di risoluzione autonoma del problema, costituiscono comportamenti eziologicamente riconducibili in via diretta alle informazioni fuorvianti del professionista che hanno disorientato il cliente.
In altri termini, se il cliente ha “rifiutato” l'aiuto del tecnico, lo ha fatto sulla base di una omessa informazione da parte del tecnico stesso del pag. 24/36 rimedio in concreto attivabile per sanare la sua prestazione imperita il cui fine non era quello di procurare al cliente un beneficio fiscale ma quello diverso di consentirne la cessione alla banca.
Non può, pertanto, invocarsi l'esimente del rifiuto della prestazione quando tale rifiuto è conseguenza diretta della violazione del dovere di informazione e protezione gravante sul debitore.
20. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi accertato il grave inadempimento del professionista, consistito sia nell'imperita esecuzione della prestazione principale, sia nella violazione degli obblighi accessori di informazione corretta e trasparente che di fatto hanno reso del tutto inutile il suo operato dal momento che la cessione del credito non è andata a buon fine.
21. Poiché tale inadempimento riguarda il nucleo centrale delle prestazioni assunte dal professionista con l'obbligazione, la violazione contrattuale deve ritenersi senz'altro grave (art. 1455 c.c.) e va pertanto accolta la domanda di risoluzione (art. 1453 c.c.) avanzata dal cliente.
Di conseguenza, in ragione della caducazione del titolo contrattuale, il professionista va condannato alla restituzione del compenso ricevuto maggiorato degli interessi legali nella misura stabilita dall'art. 1284, 4 c.,
c.c. (sull'applicazione dei c.d. superinteressi alle obbligazioni restitutorie cfr. C. n. 7677/2025).
22. Venendo all'esame della domanda risarcitoria, il cui rigetto è oggetto specifico del secondo motivo di gravame, si impongono le seguenti considerazioni in punto di diritto.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'attore ha formulato richiesta di condanna del professionista “al risarcimento di tutti i danni
pag. 25/36 presenti e futuri subiti e subendi” (cfr. conclusioni in primo grado, ribadite in appello).
Tale ampia formulazione non integra una mera domanda di condanna generica, bensì postula l'accertamento concreto di tutti gli elementi costitutivi dell'attuale diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ivi compreso dunque il danno-conseguenza risarcibile come derivazione causale del danno-evento.
Come noto, infatti, il giudizio risarcitorio impone la verifica di una duplice causalità. È necessaria dapprima la dimostrazione del nesso tra la condotta inadempiente e l'evento di danno (nella specie, la lesione dell'interesse del cliente alla cessione del credito, frustrata dall'errore professionale); tale nesso attiene alla sussistenza della fattispecie lesiva
(c.d. causalità materiale). È altresì indispensabile, ai sensi dell'art. 1223
c.c., l'accertamento del nesso tra l'evento lesivo e le pregiudizievoli conseguenze patrimoniali che ne rappresentano la derivazione diretta ed immediata (c.d. causalità giuridica).
Poiché dunque l'azione risarcitoria mira alla riparazione del danno, non è sufficiente accertare l'inadempimento in sé – pur sussistente e grave, come sopra argomentato – ma è onere del danneggiato allegare e provare le specifiche voci di danno e la loro derivazione causale dall'evento lesivo.
In difetto di prova del concreto pregiudizio economico quale danno- conseguenza in consecuzione causale rispetto al danno-evento, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, mancando parte degli elementi costitutivi essenziali della fattispecie.
23. Ciò posto, si osserva che nell'atto di citazione in primo grado l'attore ha sostanziato la pretesa deducendo testualmente: “L'erronea
pag. 26/36 presentazione dei modelli ha determinato il rifiuto della Cassa di
Risparmio di ZA ad accettare la cessione del credito e così la perdita dei relativi benefici fiscali quantomeno per la prima annualità e verosimilmente anche le successive, in caso di perdurare del rifiuto del commercialista di provvedere alla correzione. In tale ottica, appare evidente il collegamento eziologico tra ogni danno che il sig.
[...]
ha patito e/o dovrà patire a causa della mancata accettazione Parte_1
della cessione del credito e il suo comportamento gravemente negligente, posto in essere in violazione del mandato professionale ricevuto. Si precisa che l'accertamento del quantum del danno effettivo totale, che risulta provato nell'an a seguito del rifiuto della Cassa di Risparmio di procedere alla cessione, con ogni conseguenza in termini di credito di imposta, potrà essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del presente procedimento, che si ritiene opportuno sollecitare sin d'ora” (cfr. pagine
14 e 15 dell'atto cit.).
24. Il tema della prova del danno-conseguenza e quello della causalità giuridica si intrecciano, nei termini in cui sono stati prospettati dall'attore, odierno appellato, con il quarto motivo d'impugnazione, rubricato: “Appello dell'impugnata sentenza nella parte (capo n. 2, p. 5) in cui il Tribunale di ZA ha considerato esplorativa la richiesta di
CTU”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l'istanza di ammissione di CTU qualificandola come esplorativa e contesta il rilievo del primo giudice secondo cui l'attore avrebbe omesso di documentare la propria situazione reddituale per dimostrare l'impossibilità
pag. 27/36 della detrazione diretta del credito fiscale, del quale è mancata la cessione alla banca.
L'appellante definisce tale rilievo inconferente, sostenendo che non gravasse sull'attore l'onere di provare tale circostanza negativa, ma semmai sulla controparte la prova della capienza fiscale. A supporto, ha prodotto in questa sede una dichiarazione del proprio studio professionale attestante l'assenza di detrazioni fiscali sull'immobile.
L'appellante sostiene, inoltre, che la richiesta d'indagine peritale non mirasse a ricercare elementi di prova non forniti, ma a valutare tecnicamente dati già acquisiti (spesa agevolata di € 97.391,00 e danno potenziale di € 107.130,10), da leggersi congiuntamente alle sopravvenienze fattuali, quali il rifiuto di crediti evidenziato dalla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e la stipula di un nuovo contratto di cessione.
25. Le doglianze non sono condivisibili.
Occorre ribadire che l'inadempimento del commercialista ha prodotto, quale effetto immediato, l'impedimento alla cessione del credito
(danno-evento). Tuttavia, la dimostrazione che tale impedimento si sia tradotto in una perdita economica definitiva (la perdita del beneficio fiscale in sé) richiede la prova sia della lesione patrimoniale in sé, sia del nesso di causalità giuridica, onere che grava ineludibilmente sull'attore.
Non è infatti automatico che la mancata cessione comporti la perdita del valore patrimoniale rappresentato dal credito fiscale, il quale ben potrebbe rimanere nella disponibilità del contribuente per la detrazione diretta o essere oggetto di successive cessioni a terzi.
pag. 28/36 26. Del tutto correttamente il Tribunale ha, quindi, osservato che l'effettiva perdita del beneficio dipendeva dall'assenza di capienza fiscale in capo al cliente, condizione necessaria per rendere il credito
“inutilizzabile” una volta fallita la cessione.
Non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui la prova dell'incapienza costituirebbe una prova negativa non esigibile;
al contrario, la dimostrazione della propria situazione reddituale e fiscale è un fatto positivo, documentabile attraverso le dichiarazioni dei redditi, ed è elemento decisivo per poter affermare che, la fallita cessione, ha vanificato in tutto o anche solo in pare il credito fiscale.
Quanto alla dichiarazione dello studio professionale prodotta solo in appello, essa è anzitutto inammissibile in quanto tardiva ex art. 345 c.p.c., non sussistendo ragioni che dimostrino l'impossibilità assoluta di comprovare già in primo grado la situazione reddituale dell'attore.
Anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità, il documento appare irrilevante ai fini probatori: una mera attestazione di parte privata non possiede l'efficacia dimostrativa di una dichiarazione fiscale ufficiale o di un accertamento condotto su affidabili evidenze probatorie che era onere dell'attore fornire, e non è pertanto idonea a provare l'incapienza fiscale soggettiva che avrebbe impedito la detrazione diretta.
27. Ancor più dirimente appare la contraddittorietà intrinseca delle allegazioni in punto di danno avanzate nel presente giudizio di secondo grado dall'appellante.
pag. 29/36 L'attore, in primo grado, ha lamentato genericamente la perdita del beneficio fiscale, ma in appello fa espresso riferimento alla stipula di un nuovo contratto di cessione del credito.
Tale circostanza smentisce logicamente la tesi della perdita totale del beneficio fiscale posta a fondamento della domanda risarcitoria integrale.
Se il credito è stato oggetto di un nuovo contratto di cessione (o di un tentativo di ricollocazione), significa che esso non è andato definitivamente perduto. Ne consegue che il danno risarcibile non poteva essere quantificato nell'intero importo del beneficio fiscale, bensì, eventualmente, nel pregiudizio differenziale (minor realizzo rispetto alla prima cessione).
Tuttavia – si ribadisce - sullo specifico profilo dell'esistenza effettiva della perdita patrimoniale ed eventualmente sulla misura della stessa che sia in connessione causale con la mancata cessione del credito alla banca, le allegazioni in primo grado sono rimaste del tutto generiche e prive di alcun tipo di supporto probatorio, non avendo l'attore fornito elementi certi sui termini economici del pregiudizio in rapporto all'impossibilità della detrazione diretta del credito ovvero di una nuova cessione.
28. Alla luce di tale inconsistente quadro probatorio, il giudizio di inammissibilità della CTU espresso dal Tribunale deve essere confermato.
In premessa si trascrive il seguente passaggio testuale tratto dalla motivazione di C. 8398/2025: “Se è vero, infatti, che in "tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica
d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente"", ciò può accadere "quando essa verta su elementi già allegati dalla parte", i quali
"soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n.
pag. 30/36 13736, Rv. 658504-01; Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2015, n. 1190, Rv.
633974-01), giacché, anche quando la consulenza "può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova" di diritti, resta pur sempre "necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti" (Cass. Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n. 24620,
Rv. 600467-01).
Ne consegue, pertanto, che, avendo la consulenza "la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze", il suddetto mezzo di indagine "non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass. Sez. 6-1, ord. 15 dicembre 2017, n. 30218, Rv. 647288-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-
Lav., ord. 12 aprile 2019, n. 10373, Rv. 653459-01).”
Nel caso di specie, manca del tutto persino l'allegazione dei fatti principali costitutivi del danno-conseguenza in rapporto di causalità giuridica con il danno-evento. Non è stata, infatti, provata l'impossibilità causalmente derivata dalla mancata cessione del credito alla banca di utilizzare il beneficio fiscale in detrazione diretta (incapienza), né è stata fornita la prova che fosse possibile una nuova cessione ed eventualmente i relativi termini economici per calcolare un eventuale danno differenziale.
La richiesta di CTU si palesa dunque meramente esplorativa, in quanto finalizzata non a quantificare un danno già delimitato e provato nella sua esistenza effettiva, ma a ricercare ex novo se un danno si sia pag. 31/36 prodotto e in quale misura, supplendo all'inerzia allegatoria e probatoria della parte.
Tale conclusione è rafforzata dal principio per cui “in materia di esame contabile, il consulente può acquisire documenti diretti a provare i fatti principali solo con il consenso delle parti” (C. n. 5370/2023), consenso che nella specie manca, stante la ferma opposizione degli appellati all'espletamento dell'indagine contabile.
29. Conclusivamente, la richiesta di CTU risulta inammissibile poiché priva dei necessari presupposti fattuali su cui operare la valutazione tecnica.
Le carenze allegatorie e probatorie dell'appellante in ordine all'effettiva perdita economica subita o all'impossibilità di recuperare, anche parzialmente, il beneficio fiscale, rendono l'indagine peritale uno strumento non consentito di ricerca della prova.
Per completezza va, infine, osservato che ai fini dell'accertamento del danno risarcibile non è concludente nemmeno la prova orale offerta dall'attore (la relativa capitolazione è trascritta da pagina 5 a pagina 8 dell'atto di citazione in appello) che nessuna indicazione fornisce in ordine agli elementi necessari a stabilire se e quale perdita economica sia causalmente derivata dalla mancata cessione del credito fiscale alla banca.
Il quarto motivo di appello va pertanto respinto.
30. Dal rigetto del motivo sull'ammissibilità della CTU e dalla confermata assenza di prova in ordine al nesso di causalità giuridica e all'effettiva consistenza del danno-conseguenza asseritamente subito dall'attore, discende, quale necessario effetto, il rigetto della domanda pag. 32/36 risarcitoria, in questa sede reiterata con il secondo motivo d'impugnazione, il quale va dunque disatteso.
31. In sintesi, dunque, all'esito del giudizio di appello le domande attoree trovano accoglimento limitatamente alla richiesta risolutoria del contratto e restitutoria del compenso pagato al professionista, mentre rimane confermato il rigetto della richiesta risarcitoria per mancata dimostrazione del danno.
32. Anche nella presente sede il professionista appellato ha ribadito la domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia assicuratrice per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande contro di lui promosse dal cliente.
Sennonché, per le ragioni sin qui spiegate, la domanda attorea è fondata e trova accoglimento unicamente in ordine al riconoscimento del credito restitutorio spettante al cliente in esito alla risoluzione del contratto d'opera professionale.
Rispetto a tale debito del professionista non trova applicazione la garanzia assicurativa che infatti copre soltanto i debiti risarcitori dell'assicurato.
Deriva che sul punto la domanda di garanzia è infondata e in quanto tale va disattesa.
33. L'esame congiunto del quinto e del sesto motivo di impugnazione, relativi alla statuizione del Tribunale sulle spese processuali del primo grado, deve tenere conto dell'intervenuta riforma della sentenza gravata e il conseguente accoglimento, sebbene parziale, delle domande formulate dall'attore.
pag. 33/36 34. In relazione al rapporto processuale intercorrente tra l'attore e il convenuto, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico di quest'ultimo.
La liquidazione per entrambi i gradi di giudizio è disposta nel dispositivo secondo i parametri medi previsti per le cause di valore sino a €
5.200,00 (decisum). Per il giudizio di primo grado è dimezzato il compenso della fase istruttoria. Per il giudizio di appello, si esclude il compenso per la fase di trattazione e istruttoria, in quanto non è stata svolta alcuna attività a ciò deputata, essendosi l'unica udienza tenuta unicamente per il rinvio alla decisione.
35. Per quanto attiene le spese sostenute dall'assicurazione, in conformità con la pronuncia di primo grado, queste devono essere poste a carico dell'attore.
La chiamata in garanzia del convenuto è stata infatti giustificata dalla domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei suoi confronti, rivelatasi peraltro infondata.
In merito alla relativa liquidazione, si conferma la correttezza della decisione di primo grado, censurata dall'appellante con il quinto motivo per asserita mancata indicazione delle singole voci e fasi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità invocata dallo stesso appellante (segnatamente, C. n. 23919/2020) chiarisce che il giudice, nel pronunciare la condanna alle spese, ha l'onere di distinguere tra spese vive e onorari, ma non è tenuto a specificare analiticamente le singole fasi processuali, dal momento che ciò non preclude di ricostruire i dati assunti alla base del calcolo e di verificarne l'esattezza.
pag. 34/36 Per la liquidazione delle spese del presente grado di appello, si assume a riferimento la nota spese depositata dalla società appellata, che ha indicato un valore della controversia sino a € 52.000,00.
Si ritiene congrua l'applicazione dei valori minimi, atteso che la domanda risarcitoria e di riflesso quella di garanzia non hanno richiesto un elevato impegno difensivo.
Anche in questa sede, non può essere riconosciuta la fase di trattazione/istruttoria, né è dovuto l'aumento previsto per la pluralità di parti, considerata l'assenza di contestazione in merito alla sussistenza della copertura assicurativa e, dunque, l'assenza di un aggravamento della complessità della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di ZA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e HDI Assicurazioni s.p.a.
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 430/2024 d.d. 08.04.2024 del Tribunale di ZA così provvede: in parziale accoglimento dell'appello
1. dichiara risolto per grave inadempimento il contratto di prestazione d'opera professionale oggetto di causa e per l'effetto condanna
[...]
a restituire a l'importo di € 1.522,56 CP_1 Parte_1
oltre agli interessi di cui all'art. 1284, 4 c., c.c. dalla data della domanda al saldo;
2. respinge la domanda risarcitoria da proposta Parte_1
nei confronti di Controparte_1
pag. 35/36 3. dichiara assorbita la domanda di garanzia da proposta Controparte_1
nei confronti di HDI Assicurazioni s.p.a.;
4. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 2.127,00 oltre C.U.,
IVA e CAP e, per il presente grado, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 1.923,00 oltre C.U., IVA e CAP;
5. condanna a rifondere a HDI Assicurazioni Parte_1
s.p.a. le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado, come nella sentenza gravata e, per il presente grado, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 6.946,00 oltre IVA e CAP;
5. ordina a di restituire a Controparte_1 Parte_1
quanto eventualmente ricevuto a titolo di rimborso delle spese legali in adempimento della sentenza di primo grado, oltre agli interessi di cui all'art. 1284, 1 c., c.c dalla data del pagamento al saldo.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in ZA, lì 26.11.2025.
Il Presidente Dott. SA RT
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
pag. 36/36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di ZA - Bozen
Secondo collegio
R.G. 90/2024
La Corte D'Appello di ZA - Bozen, Secondo collegio, in persona dei magistrati:
SA RT Presidente
Tullio Joppi Consigliere relatore
Federico Paciolla Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 90/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il giorno 8 Parte_1
dicembre 1985 e ivi residente a[...], codice fiscale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Colorio C.F._1
(codice fiscale , P.E.C. e C.F._2 Email_1
telefax 0471/980426) del Foro di ZA ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso il suo Studio in ZA (BZ) in via Alto
Adige n. 40, come da procura alle liti in calce all'atto di citazione in prime cure dd. 28 giugno 2023
- appellante - contro nato a [...] il [...] Controparte_1
( – p.Iva ), rappresentato e difeso – C.F._3 P.IVA_1 giusta separata procura alle liti allegata al fascicolo telematico di primo grado - dall'avv. Francesco de Guelmi ( del Foro CodiceFiscale_4
di ZA con Studio in ZA vicolo della Parrocchia n.3, ove viene eletto domicilio ai fini del presente procedimento,
- appellato –
HDI ASSICURAZIONI S.P.A., (C.F. e P.Iva , con sede P.IVA_2
legale in 00144 Roma (RM), Piazza G. Marconi n. 25, in persona del procuratore speciale dott. (C.F. ), CP_2 C.F._5
rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta versata nel primo grado, dall'avv. Valentina Loner del Foro di
ZA (C.F. ) – P. IVA studio LBFP Avvocati: C.F._6
), con elezione di domicilio presso lo studio legale della P.IVA_3
medesima in ZA (BZ), Via della Mostra n. 3, numero fax
0471/319899, indirizzo posta elettronica certificata all'indirizzo
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- appellata -
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 22/10/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del procuratore di parte appellante:
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di
ZA, adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare:
- in via principale, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti nel presente giudizio il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 430/2024 pubblicata l'8 aprile 2024, emessa nella causa civile pag. 2/36 sub R.G. n. 2099/2023 dal Tribunale di ZA, in persona del giudice unico Dott. Francesco Laus (Rep. 511/2024 dell'8 aprile 2024), notificata in data 19 aprile 2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, qui ritrascritte “in via principale, nel merito, per le ragioni di fatto e diritto esplicate in narrativa e previo ogni necessario accertamento ed ogni opportuna declaratoria, i) accertare, con riguardo al contratto di mandato professionale intercorso con il Sig. Parte_1
, l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole del Dott.
[...]
e, per l'effetto, ii) dichiarare risolto il contratto di Controparte_1
mandato professionale o comunque, in subordine, dichiarare non dovuto ex art. 1460 c.c. il compenso concordato e già pagato di Euro 1.522,56 e, sempre per l'effetto, iii) condannare il Dott. alla Controparte_1
restituzione della somma di Euro 1.522,56, oltre interessi dal dovuto al saldo e condannarlo altresì al risarcimento di tutti i danni presenti e futuri subiti o subendi dal Sig. a seguito dell'inadempimento o Parte_1
inesatto adempimento al mandato professionale de quo, di natura patrimoniale e non patrimoniale, contrattuale ed extracontrattuale, nella misura ritenuta di giustizia previa assunzione di apposita consulenza tecnica d'ufficio di natura fiscale e secondo il prudente apprezzamento del
Giudice adito;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA, CAP, spese generali e contributo unificato versato;
in via istruttoria, oltre alla sollecitazione all'assunzione di apposita consulenza tecnica d'ufficio di natura fiscale, si chiede sin d'ora l'ammissione di prova per interrogatorio formale del Dott. e prova Controparte_1
testimoniale sui fatti di cui alla narrativa, successivamente fornendo capitolazione specifica e indicando testi nei termini di cui alla memoria ex
pag. 3/36 art. 171-ter, n. 2, c.p.c.”, disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di ZA per tutti i motivi esposti nell'atto di appello, con conseguente condanna degli appellati anche alla restituzione degli importi a titolo di spese di lite già corrisposti e pari ad Euro 9.795,07 per ciascuna parte;
- comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre alle spese generali come per legge, all'I.V.A. e al C.A.P. nella misura di legge e al contributo unificato versato;
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, già ritrascritte nell'atto di appello
(pp. 5-8), per tutte le ragioni ivi esposte, inclusa, ove non ritenuta superflua, la sollecitazione all'assunzione di CTU. del procuratore di parte appellata : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di ZA:
- nel merito, contrariis reiectis, richiamato tutto quanto esposto in narrativa del presente atto, rigettare integralmente tutti i motivi di appello formulati dal sig. con l'impugnazione della Parte_1
sentenza n.430/2024 emessa dal Tribunale di ZA in data 8.4.2024
[rep.511/2024], con conseguente piena conferma di ogni singolo capo della sentenza impugnata e rigetto di qualsiasi domanda proposta da
[...]
nei confronti del dott. Parte_1 Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario in tutto o in parte, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa
HDI Assicurazioni Spa in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 00187 Roma via Abruzzi 10 tenuta a garantire, tenere indenne, manlevare e/o come meglio, giusta polizza assicurativa n.
pag. 4/36 821351795 di cui in atti [all.ti 24-25 fascicolo di primo grado CP_1
ed in narrativa, il dott. e pertanto condannare la stessa, Controparte_1
come sopra, a corrispondere direttamente tutte le somme che risulteranno dovute all'appellante o comunque a rifondere al dott. tutte Controparte_1
le somme che eventualmente lo stesso sarà tenuto a corrispondere a
[...]
per capitale, interessi e spese legali;
Parte_1
- in via istruttoria, si eccepisce – per i motivi esposti in narrativa –
l'inammissibilità dei documenti dimessi da parte appellante sub n. 3-4-5 nel fascicolo d'appello, per tardività nella produzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 345, 3° c. cod.proc.civ.. Vengono qui richiamate tutte le opposizioni e contestazioni alle istanze istruttorie formulate in primo grado e nel presente procedimento da in particolar Parte_1
modo ci si oppone con fermezza alla richiesta C.T.U. economico-fiscale poiché avente finalità meramente esplorativa.
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente procedimento, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge. del procuratore di parte appellata HDI Assicurazioni s.p.a.: in via principale di merito: rigettare l'appello e le domande tutte formulate dal signor per le ragioni dedotte in Parte_1
narrativa in quanto infondate in fatto e diritto;
di conseguenza, confermare sul punto le statuizioni di cui alla sentenza n. 430/2024 - R.G. 2099/2023,
Tribunale di ZA, pubblicata l'8 aprile 2024. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa riferiti ad entrambi i gradi del giudizio.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
pag. 5/36 1. In data 19 aprile 2021, il sig. appaltava Parte_1
l'esecuzione di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica usufruendo delle agevolazioni fiscali note come “Superbonus 110%”, ai sensi dell'art. 119 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla
L. n. 77/2020.
Al fine di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito d'imposta in luogo della diretta detrazione fiscale, in data 28 maggio 2021 il committente lo offriva alla Cassa di Risparmio di ZA, ai sensi dell'art. 121 del medesimo decreto-legge.
Successivamente, nel mese di aprile 2022, il sig. Parte_1
conferiva incarico professionale al commercialista dott. Controparte_1
per la predisposizione e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei necessari modelli di comunicazione relativi alla cessione del credito;
prestazione che il professionista espletava, percependo il corrispettivo pattuito di € 1.522,56.
Nel settembre 2022, tuttavia, l'istituto di credito cessionario evidenziava la presenza di errori ostativi nella comunicazione di cessione trasmessa, rilevando in particolare l'indicazione di un intervento non previsto (c.d. bonus facciate), l'utilizzo di codici errati per gli interventi trainanti, nonché la mancata distinzione tra i codici afferenti agli interventi per l'impianto fotovoltaico e per i sistemi di accumulo.
A fronte della richiesta di chiarimenti inoltrata dal cliente a mezzo
PEC in data 27 settembre 2022, il professionista riscontrava la missiva il giorno seguente (28 settembre), affermando testualmente: “Nel merito, evidenzio comunque che quanto segnalato si riferisce a imprecisioni formali nella compilazione del modello che non influiscono né sull'importo
pag. 6/36 né sulla spettanza delle detrazioni. Per quanto possibile rimango a disposizione per supportare la banca in quanto riterrà necessario per perfezionare la cessione”.
Con successiva PEC del 10 ottobre 2022, il dott. tornava CP_1
sulla questione, segnalando la sopravvenienza di nuove indicazioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate e offrendo il proprio supporto, pur avvertendo della imminente scadenza dei termini per le rettifiche:
“L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative sulle modalità di correzione dei modelli di cessione del credito d'imposta da detrazioni edilizie che dovessero contenere errori anche solo formali. Qualora questo possa agevolarle la procedura di cessione con la banca, sono disponibile a fornirle eventuale supporto. Le evidenzio tuttavia che le procedure di correzione sono possibili fino al 30.11.2022. La invito a farmi sapere se necessita del mio supporto con adeguato anticipo”.
Il cliente ha riscontrato tale comunicazione in pari data affermando testualmente: “Ringrazio se dovessi avere problemi la contatterò subito ma sembra che riesco comunque in qualche modo a sbloccare”.
La banca con nota del 13 dicembre 2022 opponeva definitivo diniego all'acquisto del credito, motivando il rigetto proprio in ragione dell'errata indicazione dei codici di detrazione.
2. Con atto di citazione del 28 giugno 2023, il sig. Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di ZA il dott. deducendo CP_1
l'inadempimento del professionista all'incarico conferito ed esponendo quanto segue.
L'attore circostanziava la violazione contrattuale lamentando l'erronea predisposizione dei modelli di comunicazione necessari per la pag. 7/36 cessione del credito d'imposta afferente al c.d. superbonus 110%. A riprova di tale negligenza, deduceva che la Cassa di Risparmio di ZA aveva definitivamente rigettato la domanda di cessione in data 13 dicembre 2022, motivando il diniego proprio in ragione del fatto che la documentazione caricata dal commercialista conteneva errori sostanziali nell'indicazione dei codici identificativi degli interventi agevolati.
L'esponente evidenziava altresì come, nonostante le segnalazioni pervenute dall'istituto di credito e le richieste di chiarimento inoltrate dal cliente (segnatamente con la PEC del 27 settembre 2022), il professionista, con riscontro a mezzo PEC del 28 settembre, avesse qualificato tali errori come mere “imprecisioni formali”, asseritamente prive di incidenza sull'importo e sulla spettanza delle detrazioni, inducendo così il committente a non sollecitare ulteriori interventi rettificativi.
Veniva inoltre censurata la condotta tenuta dal commercialista nella successiva comunicazione del 10 ottobre 2022: in tale sede, pur informando il cliente della possibilità di procedere a correzione entro il termine del 30 novembre, il convenuto ometteva di chiarire che gli errori commessi erano in realtà di natura sostanziale — come peraltro precisato dalla circolare n.
33/2022 dell'Agenzia delle Entrate — e necessitavano pertanto di un intervento risolutivo urgente.
Secondo l'allegazione attorea, tale contegno palesava non solo l'imperizia tecnica del commercialista, ma integrava anche la violazione dei doveri di diligenza e di informazione gravanti sul professionista ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., i quali impongono di prospettare al cliente le soluzioni praticabili e i rischi connessi, al fine di consentirgli l'adozione di scelte consapevoli.
pag. 8/36 Il mancato intervento tempestivo aveva determinato l'impossibilità di perfezionare la cessione del credito, cagionando un danno patrimoniale quantificato in euro 107.130,10 (pari al 110% della spesa agevolata di euro
97.391,00), di cui l'attore chiedeva il risarcimento, invocando in via alternativa anche la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c..
Concludeva insistendo affinché, accertato il grave inadempimento, venisse dichiarata la risoluzione del contratto d'opera professionale con la conseguente condanna alla restituzione del compenso versato.
3. Si costituiva in giudizio il dott. contestando CP_1
integralmente la fondatezza delle pretese avversarie e negando ogni addebito di inadempimento al mandato professionale ricevuto.
In punto di fatto, il convenuto evidenziava che, subito dopo la pubblicazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/2022, egli aveva tempestivamente informato il cliente (in data 10 ottobre 2022) della facoltà di emendare eventuali errori nei modelli di cessione entro il termine del 30 novembre, offrendo la propria piena disponibilità all'assistenza.
Rilevava tuttavia che il sig. riscontrando la nota in pari data, aveva Pt_1
dichiarato di voler risolvere autonomamente la questione con l'istituto bancario, riservandosi di ricontattare il professionista solo in caso di necessità: tale condotta, secondo la prospettazione del convenuto, aveva determinato una sostanziale interruzione del rapporto di collaborazione, esonerando il professionista da obblighi di intervento successivi.
Nel merito della responsabilità, il dott. affermava di aver CP_1
operato con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., garantendo i necessari aggiornamenti normativi. Sosteneva, nello specifico, che le irregolarità contestate (concernenti la classificazione di alcuni interventi pag. 9/36 come “trainati” anziché “trainanti” e la mancata distinzione dei codici tra fotovoltaico e accumulo) avessero natura meramente formale e non fossero idonee a incidere sulla spettanza della detrazione o sull'importo cedibile. A conforto di tale tesi richiamava i criteri dettati dalla stessa Circolare n.
33/2022, la quale qualifica come sostanziali i soli errori incidenti su elementi essenziali, quali la percentuale di detrazione o i massimali di spesa, qui rimasti invariati.
La difesa contestava altresì l'esistenza del danno e il nesso causale, osservando come il mancato perfezionamento della cessione del credito d'imposta non avesse pregiudicato il diritto del contribuente alla detrazione, la quale rimaneva utilizzabile in dichiarazione diretta o cedibile ad altri soggetti.
In tale contesto, il convenuto eccepiva il concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., imputando all'attore una grave negligenza per non essersi attivato, nonostante le istruzioni ricevute, al fine di evitare o limitare il pregiudizio.
In ordine al quantum della pretesa risarcitoria, il convenuto ne eccepiva la totale infondatezza e l'assenza di supporto probatorio, opponendosi alla richiesta di CTU attorea, qualificata come inammissibilmente esplorativa.
Evidenziava inoltre come, dalla documentazione successiva, i crediti risultassero ancora in fase di accettazione per le annualità residue, circostanza tale da smentire la perdita totale prospettata da controparte.
In via preliminare, infine, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice per essere manlevato in denegata ipotesi di soccombenza.
pag. 10/36 4. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la compagnia HDI Assicurazioni s.p.a., la quale dava atto della sussistenza della copertura assicurativa per la responsabilità professionale del dott.
operante nei limiti delle condizioni di polizza. CP_1
Nel merito, la terza chiamata aderiva integralmente alle difese ed eccezioni sollevate dal proprio assicurato, concludendo per il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate.
In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento della pretesa risarcitoria, instava affinché l'obbligo di manleva fosse circoscritto alla sola quota di responsabilità concretamente accertata in capo al professionista e comunque contenuto entro i massimali contrattualmente previsti.
5. All'udienza del 28 marzo 2024, il Tribunale si riservava sulle istanze istruttorie formulate dalle parti. Sciogliendo la riserva con ordinanza del 31 marzo 2024, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione sulla base della sola documentazione in atti e, senza dar luogo ad ulteriore attività istruttoria, fissava l'udienza dell'8 aprile 2024 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Alla precisata udienza, le parti comparse rassegnavano le proprie conclusioni e procedevano alla discussione orale;
all'esito, il Tribunale definiva il giudizio dando lettura della sentenza n. 430 (pubblicata in pari data), con la quale rigettava integralmente le domande attoree.
Conseguentemente, in applicazione del principio della soccombenza, condannava l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore sia del convenuto che della terza chiamata.
pag. 11/36 6. Il Giudice di prime cure rigettava la domanda proposta dall'attore, ritenendola infondata sulla base delle seguenti motivazioni.
Il Tribunale osservava, in primo luogo, che l'offerta del professionista di sanare gli errori della pratica di cessione del credito fiscale, successiva alla segnalazione delle criticità da parte della banca, aveva interrotto il nesso causale tra l'inadempimento addebitatogli e il danno lamentato dal cliente.
Evidenziava, al riguardo, che il commercialista aveva informato il cliente, a mezzo PEC del 10 ottobre 2022, della possibilità di correggere gli errori nei modelli di cessione entro il termine del 30 novembre, offrendo assistenza e indicando le modalità operative previste dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate. Il conseguente rifiuto opposto dall'attore, che aveva dichiarato di volersi occupare autonomamente della problematica, veniva ritenuto l'unico fattore determinante nel cagionare il danno, escludendo la responsabilità del professionista.
Il Tribunale escludeva altresì che potesse ravvisarsi una violazione dell'obbligo di diligenza professionale nell'esecuzione iniziale dell'incarico, poiché il convenuto aveva eseguito la prestazione, anche trasmettendo preventivamente la documentazione alla banca per verifica, senza ricevere rilievi immediati.
Il mancato perfezionamento della cessione era dovuto al rifiuto dell'attore di avvalersi della successiva proposta di rettifica, formulata tempestivamente dopo la pubblicazione della circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate. Tale rifiuto, secondo il Giudice, escludeva in radice ogni responsabilità del professionista per il mancato acquisto del credito da parte della banca.
pag. 12/36 Quanto al profilo risarcitorio, il Tribunale giudicava la richiesta di
CTU per la quantificazione del danno come meramente esplorativa e, pertanto, inammissibile. Rilevava che l'attore non aveva assolto all'onere della prova, non avendo fornito né elementi concreti, né idonea documentazione per dimostrare l'effettiva entità del pregiudizio subito o, in particolare, l'impossibilità di utilizzare la detrazione in sede di dichiarazione fiscale o di cederla ad altri intermediari.
In applicazione del criterio della soccombenza, il Giudice condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore sia del convenuto che della terza chiamata in causa. A tal riguardo, il Tribunale ha ribadito il principio secondo cui il rimborso spetta anche al terzo chiamato in garanzia (la compagnia assicuratrice) allorché la chiamata si sia resa necessaria in ragione della domanda attorea poi risultata infondata.
7. Avverso tale pronuncia ha interposto appello il sig. Parte_1
soccombente nel giudizio di primo grado, con atto di citazione
[...]
notificato in data 20 maggio 2024. A fondamento del gravame, l'appellante ha dedotto sei motivi di impugnazione.
Si sono ritualmente costituiti in questo grado di giudizio l'appellato dott. e la terza chiamata, HDI Assicurazioni S.p.A., i quali Controparte_1
hanno contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata quindi rimessa in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti, all'udienza del 22 ottobre 2025.
8. Il primo motivo di gravame è rubricato: “Appello dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 281-sexies c.p.c. – nullità
pag. 13/36 della sentenza per violazione del diritto di difesa in riferimento all'art. 24
Cost.”.
L'appellante censura la sentenza di prime cure assumendo che il
Tribunale abbia compromesso il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della
Costituzione.
La doglianza riguarda pretesi vizi della fase decisoria, poiché il
Giudice di prime cure, dopo essersi riservato sulle istanze istruttorie, ha fissato con ordinanza emessa fuori udienza, la discussione orale della causa con un preavviso di soli sei giorni, omettendo di concedere alle parti il previsto termine per la precisazione delle conclusioni mediante note scritte, in violazione dell'art. 189 c.p.c. e in contrasto con i principi di garanzia introdotti dalla riforma Cartabia.
Secondo l'appellante, la disposizione dell'art. 281-sexies c.p.c., pur permettendo la decisione immediata all'esito della discussione, deve essere interpretata in maniera compatibile con il pieno esercizio del contraddittorio, imponendo al giudice di concedere, su istanza di parte, un previo rinvio per poter rassegnare le proprie conclusioni.
Il quadro normativo generale (artt. 189 e 275-bis c.p.c.), a suo avviso, prevede la fissazione di termini perentori antecedenti all'udienza per il deposito delle note di precisazione e delle comparse conclusionali, al fine di garantire l'effettività delle difese.
Nel caso di specie, l'ordine di discussione orale della causa è stato disposto fuori udienza senza la contestuale fissazione di tali termini, integrando una grave violazione delle garanzie processuali e dei principi di correttezza procedimentale.
pag. 14/36 L'appellante precisa che tale irregolarità non determina la rimessione della causa al primo grado, ma impone a questa Corte d'Appello di esercitare la propria cognizione e di pronunciarsi nel merito delle domande, in ragione della compromissione del diritto inviolabile di difesa.
9. Il motivo è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
Occorre muovere dal consolidato orientamento di legittimità secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce esclusivamente l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione.
Ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo senza prospettare, altresì, le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione effettiva del diritto di difesa o altro specifico pregiudizio per la decisione di merito. (cfr. C. n. 26419/2020 e n.
26831/2014).
Nella specie, la doglianza sollevata dall'appellante non è supportata dalla necessaria specificità.
Risulta infatti accertato che l'attore non ha Parte_1
eccepito alcunché in primo grado;
all'udienza celebrata l'8 aprile 2024,
l'appellante ha aderito senza nulla opporre all'invito del Giudicante sia di precisare le proprie conclusioni – senza richiedere alcun rinvio per espletare l'incombente – sia di procedere senza soluzione di continuità alla discussione orale della causa.
Egli non ha provato il pregiudizio nel presente grado di giudizio: non ha, infatti, in alcun modo sostanziato in che cosa concretamente sia pag. 15/36 consistito il pregiudizio che l'asserito scorretto andamento processuale avrebbe arrecato al suo diritto di difesa. In particolare, l'appellante non precisa quali attività difensive egli avrebbe espletato se il Tribunale avesse disgiunto l'adempimento relativo alla precisazione orale delle conclusioni dalla successiva discussione, fissando la stessa in una seconda udienza.
Men che meno l'appellante specifica quale incidenza causale tale attività, da lui in alcun modo indicata, avrebbe avuto sull'esito della decisione risultata per lui totalmente sfavorevole.
In sintesi, la doglianza va disattesa e il motivo dichiarato inammissibile poiché la lesione del diritto di difesa è stata meramente enunciata ma in nessun modo sostanziata o correlata all'esito del giudizio di merito.
10. Il secondo motivo d'appello è rubricato “Appello dell'impugnata sentenza nella parte (capo n. 2, p. 4) in cui il Tribunale di ZA ha statuito in merito alla pretesa infondatezza della domanda per interruzione del nesso causale tra condotta e danno”.
La censura investe la statuizione del Tribunale, secondo cui la risposta del Sig. alla PEC del 10 ottobre 2022 – nella Parte_1
quale manifestava l'intenzione di voler “sbloccare” autonomamente l'impedimento alla cessione del credito alla banca – avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta negligente del Dott. e il danno CP_1
lamentato.
La censura si fonda sull'assunto che la dichiarazione del cliente non costituisce un'interruzione del nesso eziologico, poiché essa fu indotta e viziata dalle informazioni fuorvianti fornite dal commercialista stesso.
pag. 16/36 Il dott. pur avendo comunicato la possibilità di correggere CP_1
i modelli di cessione del credito entro il termine del 30 novembre 2022, avrebbe commesso gravi omissioni informative e travisamenti della realtà fattuale e normativa. Egli, infatti, non ha chiarito che la mancata correzione degli errori avrebbe comportato l'impossibilità di perfezionare la cessione del credito, con la conseguente perdita del beneficio fiscale.
Inoltre, sia nella PEC del 28 settembre, sia in quella del 10 ottobre, il professionista ha continuato a qualificare i propri errori come mere
“imprecisioni formali”, lasciando erroneamente intendere che tali vizi non avessero alcuna incidenza sull'importo o sulla spettanza delle detrazioni. In realtà, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 33/2022, già pubblicata il 6 ottobre, qualificava in modo inequivocabile tali vizi come errori sostanziali, idonei ad incidere su elementi essenziali della cessione del credito fiscale.
Questa condotta omissiva integrava una grave violazione degli obblighi informativi e di diligenza qualificata, imposti dall'art. 1176, comma 2, c.c.. Il commercialista, in esecuzione del mandato e in aderenza alla circolare sopravvenuta, avrebbe dovuto agire con la massima trasparenza: informare il cliente dell'erroneità delle indicazioni precedentemente fornite;
precisare che gli errori erano sostanziali e non formali, conformemente alla nuova circolare;
avvertire che la mancata correzione entro il termine di legge avrebbe precluso definitivamente il godimento delle detrazioni;
chiarire che la correzione degli errori rientrava nel mandato originario, non costituendo un'attività ulteriore.
L'omissione di tali informazioni essenziali avrebbe ingenerato nel cliente un legittimo affidamento sulla regolarità della pratica e sulla pag. 17/36 possibilità di risolvere la questione senza un imminente pregiudizio, escludendo ogni interruzione del nesso causale.
Gli errori di compilazione erano pacifici e provati. La responsabilità del commercialista era, pertanto, evidente anche alla luce del principio secondo cui il professionista risponde anche per colpa lieve e deve provare di aver adempiuto con diligenza l'incarico affidatogli.
Alla luce di quanto esposto, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza gravata, venisse accertato l'inadempimento professionale ed il nesso causale tra la condotta omissiva del commercialista e il danno da lui subito, oltre alle conseguenti statuizioni risarcitorie.
11. Il terzo motivo d'impugnazione è rubricato “Appello dell'impugnata sentenza nella parte (capo n. 2, pp. 4-5) in cui il Tribunale di ZA ha statuito in merito alla pretesa infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento”.
La censura investe la decisione del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale, motivando tale rigetto con l'affermazione che il dott. avrebbe CP_1
“realizzato con scrupolo la prestazione affidatagli, pur nelle incertezze di una normativa nuova e complessa”.
Ad avviso dell'appellante, tale conclusione è da ritenersi erronea, inconferente e manifestamente contraddittoria, alla luce sia delle risultanze documentali sia delle condotte negligenti accertate in primo grado.
Il fondamento della richiesta di risoluzione risiede nell'accertata erronea compilazione dei modelli di cessione del credito trasmessi all'Agenzia delle Entrate.
pag. 18/36 Si ribadisce che gli errori commessi non erano meri vizi formali – come erroneamente supposto dal professionista – ma, come desumibile dalla circolare n. 33/2022 dell'Agenzia delle Entrate, costituivano errori di natura sostanziale. Tali vizi erano di per sé idonei a precludere la cessione del credito e non erano sanabili senza un intervento tempestivo e qualificato da parte del professionista stesso.
L'errata esecuzione della prestazione di compilazione, unita alla trasgressione degli obblighi informativi – già dettagliatamente precisati nel precedente motivo di impugnazione – integrano, secondo l'appellante, una grave violazione del nucleo fondamentale della prestazione oggetto dell'obbligazione contrattuale, configurando una palese violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c.
Il descritto grave inadempimento aveva reso l'attività svolta dal professionista inutile per il cliente, in quanto ha compromesso irrimediabilmente il risultato perseguito, ossia il perfezionamento della cessione del credito e il godimento del beneficio fiscale.
La successiva e tardiva disponibilità del dott. ad “agevolare CP_1
la procedura” non poteva in alcun modo valere a sanare la violazione contrattuale originaria, essendo intervenuta senza il necessario e doveroso chiarimento sulla natura sostanziale degli errori e senza l'indicazione della perentorietà del termine per la sanatoria.
Sulla base di tali elementi di fatto e di diritto, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, venga pronunciata la risoluzione del contratto d'opera professionale per grave inadempimento del dott.
CP_1
pag. 19/36 Conseguentemente, ha chiesto la condanna del professionista alla restituzione del compenso percepito (€ 1.522,56), oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza della sua condotta negligente, come peraltro già preteso con il secondo motivo di impugnazione.
12. Stante la loro stretta interdipendenza logica e fattuale, il secondo ed il terzo motivo d'impugnazione meritano di essere trattati congiuntamente.
Le censure che sostanziano entrambi i mezzi d'appello ruotano, infatti, attorno al medesimo addebito di grave inadempimento contrattuale mosso al professionista, sotto il duplice profilo dell'erronea compilazione dei modelli di cessione del credito e della violazione degli obblighi informativi.
In particolare, a fronte dell'inadempimento degli obblighi informativi, si sostiene che la successiva reazione del cliente, indotta proprio da quel difetto informativo, non possa valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta negligente del professionista e il danno lamentato, come sostenuto dal Tribunale. Al contrario, la gravità di quell'inadempimento comporta proprio la dimostrazione che la decisione autonoma del cliente è stata la diretta conseguenza della condotta omissiva del professionista.
Per tali ragioni, l'analisi dell'esatto adempimento della prestazione professionale in tutti i suoi profili è l'elemento dirimente e pregiudiziale per la valutazione della fondatezza tanto della domanda di risoluzione contrattuale quanto della domanda di risarcimento del danno.
13. Per quanto di ragione il terzo motivo è fondato per le seguenti considerazioni.
pag. 20/36 14. In punto di diritto, va premesso che l'obbligazione assunta dal commercialista incaricato nella specie della gestione della cessione dei crediti fiscali non può ritenersi circoscritta alla mera compilazione materiale ed alla trasmissione telematica della modulistica.
In conformità all'orientamento della S.C. (cfr. C. n. 1228/2003), il professionista è tenuto a una prestazione che impone il compimento anche di tutte le attività preparatorie, accessorie e successive funzionali ad assicurare il conseguimento dello scopo pratico perseguito dal cliente.
15. Nel caso di specie, il risultato atteso non era la mera compilazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del modello, bensì la cessione del credito alla banca, risultato frustrato ab origine dall'erronea indicazione dei codici tributari, circostanza pacifica e non contestata.
Tale errore, lungi dall'essere una mera irregolarità formale, integrava un vizio sostanziale ed impediente, idoneo a precludere il perfezionamento della cessione del credito, sanabile unicamente attraverso specifiche procedure tecniche come desumibile dalla circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 33/2022 che in pratica comportavano il rifacimento della prestazione affidata al professionista per la parte erroneamente espletata.
16. L'istruttoria documentale ha evidenziato una grave carenza nella condotta comunicativa del professionista e dunque l'inadempimento degli obblighi informativi accessori alla prestazione da lui assunta contrattualmente ed inesattamente resa.
Il professionista, a fronte del blocco della pratica comunicato dall'istituto di credito cessionario, ha qualificato gli errori commessi come imprecisioni formali, ponendo tale qualificazione in diretta correlazione pag. 21/36 con la non incidenza degli stessi sulla spettanza del beneficio fiscale e sul suo ammontare.
Tale condotta comunicativa ha generato un equivoco determinante: scindendo la sostanziale conservazione del diritto alla detrazione (non compromessa) dalla sua concreta cedibilità all'istituto di credito
(compromessa), il professionista ha creato nel cliente una falsa percezione di sicurezza.
Di contro il dovere di protezione della posizione del proprio cliente e di diligenza qualificata (art. 1176, co. 2, c.c.) imponeva al commercialista, specie a seguito della pubblicazione della circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 33/2022, di spiegare con chiarezza quanto segue.
L'errore del commercialista era sostanziale nel senso che, anche se non pregiudicava il beneficio fiscale, ne precludeva la cessione alla banca, per la quale egli era stato specificamente incaricato con il contratto d'opera professionale. La sanatoria dell'errore da lui commesso richiedeva competenze tecniche specifiche vale a dire il rifacimento della procedura di compilazione e trasmissione telematica. L'inerzia o l'errata gestione della pratica da parte del cliente entro il termine di legge del 30 novembre 2022 avrebbe comportato la perdita della possibilità, quanto meno temporanea, di cedere il credito e dunque l'inutilità delle prestazioni sino a quel momento rese dal professionista.
Non vi è prova in atti che siano stati illustrati al cliente tali tecnicismi, essenziali per una consapevole valutazione del rischio connesso al rifiuto di accettare l'offerta del professionista di procedere alla sanatoria dei propri errori.
pag. 22/36 17. Non è condivisibile la tesi del Tribunale, secondo il quale la risposta del cliente alla PEC del 10 ottobre 2022 (“Ringrazio se dovessi avere problemi la contatterò subito ma sembra che riesco comunque in qualche modo a sbloccare”) vale ad interrompere il nesso causale tra la condotta del professionista e la perdita della possibilità di cedere il credito fiscale (e non già del beneficio fiscale).
Più esattamente il rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offerta dal debitore non rileva sotto il profilo causale ma semmai attinge l'elemento della colpevolezza del contraente inadempiente, come chiaramente si desume da C. n. 2853/2005: “La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili. Ne consegue che non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione”.
Affinché nella specie il rifiuto dell'intervento riparatore del professionista potesse esonerarlo da responsabilità sarebbe stato necessario dimostrare che il cliente era stato posto nella condizione di rifiutare la sanatoria prospettatagli con una volontà piena e consapevole dei rischi assunti.
pag. 23/36 18. Nel caso in esame, invece, la scelta del cliente di rifiutare l'intervento del commercialista e di procedere autonomamente risulta viziata in radice dall'informazione fuorviante ricevuta.
Questi, rassicurato sulla natura “formale” del vizio, si è consapevolmente assunto il rischio di gestire un mero intoppo burocratico che in alcun modo avrebbe precluso il suo diritto al credito fiscale. Non si è invece mai assunto consapevolmente il rischio di gestire un errore sostanziale che impediva la cessione del credito fiscale alla banca, risolvibile esclusivamente con procedure telematiche complesse che implicavano, nella sostanza, il rifacimento della prestazione affidata al professionista.
Il commercialista, depotenziando l'allarme sulla portata della situazione venutasi a creare in seguito alla comunicazione della banca che la cessione del credito non veniva accettata dall'amministrazione fiscale, non ha fornito al cliente gli strumenti necessari per comprendere l'indispensabilità del suo intervento tecnico riparatore che, peraltro, trattandosi della sanatoria di errori da lui stesso commessi rientrava tra le prestazioni accessorie dovute in forza dell'obbligazione contrattualmente assunta.
19. Deriva che l'eventuale inerzia del cliente fino alla scadenza del termine di legge per la sanatoria, ovvero l'infruttuoso tentativo di risoluzione autonoma del problema, costituiscono comportamenti eziologicamente riconducibili in via diretta alle informazioni fuorvianti del professionista che hanno disorientato il cliente.
In altri termini, se il cliente ha “rifiutato” l'aiuto del tecnico, lo ha fatto sulla base di una omessa informazione da parte del tecnico stesso del pag. 24/36 rimedio in concreto attivabile per sanare la sua prestazione imperita il cui fine non era quello di procurare al cliente un beneficio fiscale ma quello diverso di consentirne la cessione alla banca.
Non può, pertanto, invocarsi l'esimente del rifiuto della prestazione quando tale rifiuto è conseguenza diretta della violazione del dovere di informazione e protezione gravante sul debitore.
20. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi accertato il grave inadempimento del professionista, consistito sia nell'imperita esecuzione della prestazione principale, sia nella violazione degli obblighi accessori di informazione corretta e trasparente che di fatto hanno reso del tutto inutile il suo operato dal momento che la cessione del credito non è andata a buon fine.
21. Poiché tale inadempimento riguarda il nucleo centrale delle prestazioni assunte dal professionista con l'obbligazione, la violazione contrattuale deve ritenersi senz'altro grave (art. 1455 c.c.) e va pertanto accolta la domanda di risoluzione (art. 1453 c.c.) avanzata dal cliente.
Di conseguenza, in ragione della caducazione del titolo contrattuale, il professionista va condannato alla restituzione del compenso ricevuto maggiorato degli interessi legali nella misura stabilita dall'art. 1284, 4 c.,
c.c. (sull'applicazione dei c.d. superinteressi alle obbligazioni restitutorie cfr. C. n. 7677/2025).
22. Venendo all'esame della domanda risarcitoria, il cui rigetto è oggetto specifico del secondo motivo di gravame, si impongono le seguenti considerazioni in punto di diritto.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'attore ha formulato richiesta di condanna del professionista “al risarcimento di tutti i danni
pag. 25/36 presenti e futuri subiti e subendi” (cfr. conclusioni in primo grado, ribadite in appello).
Tale ampia formulazione non integra una mera domanda di condanna generica, bensì postula l'accertamento concreto di tutti gli elementi costitutivi dell'attuale diritto al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ivi compreso dunque il danno-conseguenza risarcibile come derivazione causale del danno-evento.
Come noto, infatti, il giudizio risarcitorio impone la verifica di una duplice causalità. È necessaria dapprima la dimostrazione del nesso tra la condotta inadempiente e l'evento di danno (nella specie, la lesione dell'interesse del cliente alla cessione del credito, frustrata dall'errore professionale); tale nesso attiene alla sussistenza della fattispecie lesiva
(c.d. causalità materiale). È altresì indispensabile, ai sensi dell'art. 1223
c.c., l'accertamento del nesso tra l'evento lesivo e le pregiudizievoli conseguenze patrimoniali che ne rappresentano la derivazione diretta ed immediata (c.d. causalità giuridica).
Poiché dunque l'azione risarcitoria mira alla riparazione del danno, non è sufficiente accertare l'inadempimento in sé – pur sussistente e grave, come sopra argomentato – ma è onere del danneggiato allegare e provare le specifiche voci di danno e la loro derivazione causale dall'evento lesivo.
In difetto di prova del concreto pregiudizio economico quale danno- conseguenza in consecuzione causale rispetto al danno-evento, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, mancando parte degli elementi costitutivi essenziali della fattispecie.
23. Ciò posto, si osserva che nell'atto di citazione in primo grado l'attore ha sostanziato la pretesa deducendo testualmente: “L'erronea
pag. 26/36 presentazione dei modelli ha determinato il rifiuto della Cassa di
Risparmio di ZA ad accettare la cessione del credito e così la perdita dei relativi benefici fiscali quantomeno per la prima annualità e verosimilmente anche le successive, in caso di perdurare del rifiuto del commercialista di provvedere alla correzione. In tale ottica, appare evidente il collegamento eziologico tra ogni danno che il sig.
[...]
ha patito e/o dovrà patire a causa della mancata accettazione Parte_1
della cessione del credito e il suo comportamento gravemente negligente, posto in essere in violazione del mandato professionale ricevuto. Si precisa che l'accertamento del quantum del danno effettivo totale, che risulta provato nell'an a seguito del rifiuto della Cassa di Risparmio di procedere alla cessione, con ogni conseguenza in termini di credito di imposta, potrà essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del presente procedimento, che si ritiene opportuno sollecitare sin d'ora” (cfr. pagine
14 e 15 dell'atto cit.).
24. Il tema della prova del danno-conseguenza e quello della causalità giuridica si intrecciano, nei termini in cui sono stati prospettati dall'attore, odierno appellato, con il quarto motivo d'impugnazione, rubricato: “Appello dell'impugnata sentenza nella parte (capo n. 2, p. 5) in cui il Tribunale di ZA ha considerato esplorativa la richiesta di
CTU”.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto l'istanza di ammissione di CTU qualificandola come esplorativa e contesta il rilievo del primo giudice secondo cui l'attore avrebbe omesso di documentare la propria situazione reddituale per dimostrare l'impossibilità
pag. 27/36 della detrazione diretta del credito fiscale, del quale è mancata la cessione alla banca.
L'appellante definisce tale rilievo inconferente, sostenendo che non gravasse sull'attore l'onere di provare tale circostanza negativa, ma semmai sulla controparte la prova della capienza fiscale. A supporto, ha prodotto in questa sede una dichiarazione del proprio studio professionale attestante l'assenza di detrazioni fiscali sull'immobile.
L'appellante sostiene, inoltre, che la richiesta d'indagine peritale non mirasse a ricercare elementi di prova non forniti, ma a valutare tecnicamente dati già acquisiti (spesa agevolata di € 97.391,00 e danno potenziale di € 107.130,10), da leggersi congiuntamente alle sopravvenienze fattuali, quali il rifiuto di crediti evidenziato dalla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate e la stipula di un nuovo contratto di cessione.
25. Le doglianze non sono condivisibili.
Occorre ribadire che l'inadempimento del commercialista ha prodotto, quale effetto immediato, l'impedimento alla cessione del credito
(danno-evento). Tuttavia, la dimostrazione che tale impedimento si sia tradotto in una perdita economica definitiva (la perdita del beneficio fiscale in sé) richiede la prova sia della lesione patrimoniale in sé, sia del nesso di causalità giuridica, onere che grava ineludibilmente sull'attore.
Non è infatti automatico che la mancata cessione comporti la perdita del valore patrimoniale rappresentato dal credito fiscale, il quale ben potrebbe rimanere nella disponibilità del contribuente per la detrazione diretta o essere oggetto di successive cessioni a terzi.
pag. 28/36 26. Del tutto correttamente il Tribunale ha, quindi, osservato che l'effettiva perdita del beneficio dipendeva dall'assenza di capienza fiscale in capo al cliente, condizione necessaria per rendere il credito
“inutilizzabile” una volta fallita la cessione.
Non è condivisibile la tesi dell'appellante secondo cui la prova dell'incapienza costituirebbe una prova negativa non esigibile;
al contrario, la dimostrazione della propria situazione reddituale e fiscale è un fatto positivo, documentabile attraverso le dichiarazioni dei redditi, ed è elemento decisivo per poter affermare che, la fallita cessione, ha vanificato in tutto o anche solo in pare il credito fiscale.
Quanto alla dichiarazione dello studio professionale prodotta solo in appello, essa è anzitutto inammissibile in quanto tardiva ex art. 345 c.p.c., non sussistendo ragioni che dimostrino l'impossibilità assoluta di comprovare già in primo grado la situazione reddituale dell'attore.
Anche a voler prescindere dal profilo di inammissibilità, il documento appare irrilevante ai fini probatori: una mera attestazione di parte privata non possiede l'efficacia dimostrativa di una dichiarazione fiscale ufficiale o di un accertamento condotto su affidabili evidenze probatorie che era onere dell'attore fornire, e non è pertanto idonea a provare l'incapienza fiscale soggettiva che avrebbe impedito la detrazione diretta.
27. Ancor più dirimente appare la contraddittorietà intrinseca delle allegazioni in punto di danno avanzate nel presente giudizio di secondo grado dall'appellante.
pag. 29/36 L'attore, in primo grado, ha lamentato genericamente la perdita del beneficio fiscale, ma in appello fa espresso riferimento alla stipula di un nuovo contratto di cessione del credito.
Tale circostanza smentisce logicamente la tesi della perdita totale del beneficio fiscale posta a fondamento della domanda risarcitoria integrale.
Se il credito è stato oggetto di un nuovo contratto di cessione (o di un tentativo di ricollocazione), significa che esso non è andato definitivamente perduto. Ne consegue che il danno risarcibile non poteva essere quantificato nell'intero importo del beneficio fiscale, bensì, eventualmente, nel pregiudizio differenziale (minor realizzo rispetto alla prima cessione).
Tuttavia – si ribadisce - sullo specifico profilo dell'esistenza effettiva della perdita patrimoniale ed eventualmente sulla misura della stessa che sia in connessione causale con la mancata cessione del credito alla banca, le allegazioni in primo grado sono rimaste del tutto generiche e prive di alcun tipo di supporto probatorio, non avendo l'attore fornito elementi certi sui termini economici del pregiudizio in rapporto all'impossibilità della detrazione diretta del credito ovvero di una nuova cessione.
28. Alla luce di tale inconsistente quadro probatorio, il giudizio di inammissibilità della CTU espresso dal Tribunale deve essere confermato.
In premessa si trascrive il seguente passaggio testuale tratto dalla motivazione di C. 8398/2025: “Se è vero, infatti, che in "tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica
d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente"", ciò può accadere "quando essa verta su elementi già allegati dalla parte", i quali
"soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone" (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n.
pag. 30/36 13736, Rv. 658504-01; Cass. Sez. 2, sent. 22 gennaio 2015, n. 1190, Rv.
633974-01), giacché, anche quando la consulenza "può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova" di diritti, resta pur sempre "necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti" (Cass. Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n. 24620,
Rv. 600467-01).
Ne consegue, pertanto, che, avendo la consulenza "la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze", il suddetto mezzo di indagine "non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass. Sez. 6-1, ord. 15 dicembre 2017, n. 30218, Rv. 647288-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-
Lav., ord. 12 aprile 2019, n. 10373, Rv. 653459-01).”
Nel caso di specie, manca del tutto persino l'allegazione dei fatti principali costitutivi del danno-conseguenza in rapporto di causalità giuridica con il danno-evento. Non è stata, infatti, provata l'impossibilità causalmente derivata dalla mancata cessione del credito alla banca di utilizzare il beneficio fiscale in detrazione diretta (incapienza), né è stata fornita la prova che fosse possibile una nuova cessione ed eventualmente i relativi termini economici per calcolare un eventuale danno differenziale.
La richiesta di CTU si palesa dunque meramente esplorativa, in quanto finalizzata non a quantificare un danno già delimitato e provato nella sua esistenza effettiva, ma a ricercare ex novo se un danno si sia pag. 31/36 prodotto e in quale misura, supplendo all'inerzia allegatoria e probatoria della parte.
Tale conclusione è rafforzata dal principio per cui “in materia di esame contabile, il consulente può acquisire documenti diretti a provare i fatti principali solo con il consenso delle parti” (C. n. 5370/2023), consenso che nella specie manca, stante la ferma opposizione degli appellati all'espletamento dell'indagine contabile.
29. Conclusivamente, la richiesta di CTU risulta inammissibile poiché priva dei necessari presupposti fattuali su cui operare la valutazione tecnica.
Le carenze allegatorie e probatorie dell'appellante in ordine all'effettiva perdita economica subita o all'impossibilità di recuperare, anche parzialmente, il beneficio fiscale, rendono l'indagine peritale uno strumento non consentito di ricerca della prova.
Per completezza va, infine, osservato che ai fini dell'accertamento del danno risarcibile non è concludente nemmeno la prova orale offerta dall'attore (la relativa capitolazione è trascritta da pagina 5 a pagina 8 dell'atto di citazione in appello) che nessuna indicazione fornisce in ordine agli elementi necessari a stabilire se e quale perdita economica sia causalmente derivata dalla mancata cessione del credito fiscale alla banca.
Il quarto motivo di appello va pertanto respinto.
30. Dal rigetto del motivo sull'ammissibilità della CTU e dalla confermata assenza di prova in ordine al nesso di causalità giuridica e all'effettiva consistenza del danno-conseguenza asseritamente subito dall'attore, discende, quale necessario effetto, il rigetto della domanda pag. 32/36 risarcitoria, in questa sede reiterata con il secondo motivo d'impugnazione, il quale va dunque disatteso.
31. In sintesi, dunque, all'esito del giudizio di appello le domande attoree trovano accoglimento limitatamente alla richiesta risolutoria del contratto e restitutoria del compenso pagato al professionista, mentre rimane confermato il rigetto della richiesta risarcitoria per mancata dimostrazione del danno.
32. Anche nella presente sede il professionista appellato ha ribadito la domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia assicuratrice per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande contro di lui promosse dal cliente.
Sennonché, per le ragioni sin qui spiegate, la domanda attorea è fondata e trova accoglimento unicamente in ordine al riconoscimento del credito restitutorio spettante al cliente in esito alla risoluzione del contratto d'opera professionale.
Rispetto a tale debito del professionista non trova applicazione la garanzia assicurativa che infatti copre soltanto i debiti risarcitori dell'assicurato.
Deriva che sul punto la domanda di garanzia è infondata e in quanto tale va disattesa.
33. L'esame congiunto del quinto e del sesto motivo di impugnazione, relativi alla statuizione del Tribunale sulle spese processuali del primo grado, deve tenere conto dell'intervenuta riforma della sentenza gravata e il conseguente accoglimento, sebbene parziale, delle domande formulate dall'attore.
pag. 33/36 34. In relazione al rapporto processuale intercorrente tra l'attore e il convenuto, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico di quest'ultimo.
La liquidazione per entrambi i gradi di giudizio è disposta nel dispositivo secondo i parametri medi previsti per le cause di valore sino a €
5.200,00 (decisum). Per il giudizio di primo grado è dimezzato il compenso della fase istruttoria. Per il giudizio di appello, si esclude il compenso per la fase di trattazione e istruttoria, in quanto non è stata svolta alcuna attività a ciò deputata, essendosi l'unica udienza tenuta unicamente per il rinvio alla decisione.
35. Per quanto attiene le spese sostenute dall'assicurazione, in conformità con la pronuncia di primo grado, queste devono essere poste a carico dell'attore.
La chiamata in garanzia del convenuto è stata infatti giustificata dalla domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei suoi confronti, rivelatasi peraltro infondata.
In merito alla relativa liquidazione, si conferma la correttezza della decisione di primo grado, censurata dall'appellante con il quinto motivo per asserita mancata indicazione delle singole voci e fasi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità invocata dallo stesso appellante (segnatamente, C. n. 23919/2020) chiarisce che il giudice, nel pronunciare la condanna alle spese, ha l'onere di distinguere tra spese vive e onorari, ma non è tenuto a specificare analiticamente le singole fasi processuali, dal momento che ciò non preclude di ricostruire i dati assunti alla base del calcolo e di verificarne l'esattezza.
pag. 34/36 Per la liquidazione delle spese del presente grado di appello, si assume a riferimento la nota spese depositata dalla società appellata, che ha indicato un valore della controversia sino a € 52.000,00.
Si ritiene congrua l'applicazione dei valori minimi, atteso che la domanda risarcitoria e di riflesso quella di garanzia non hanno richiesto un elevato impegno difensivo.
Anche in questa sede, non può essere riconosciuta la fase di trattazione/istruttoria, né è dovuto l'aumento previsto per la pluralità di parti, considerata l'assenza di contestazione in merito alla sussistenza della copertura assicurativa e, dunque, l'assenza di un aggravamento della complessità della lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di ZA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e HDI Assicurazioni s.p.a.
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 430/2024 d.d. 08.04.2024 del Tribunale di ZA così provvede: in parziale accoglimento dell'appello
1. dichiara risolto per grave inadempimento il contratto di prestazione d'opera professionale oggetto di causa e per l'effetto condanna
[...]
a restituire a l'importo di € 1.522,56 CP_1 Parte_1
oltre agli interessi di cui all'art. 1284, 4 c., c.c. dalla data della domanda al saldo;
2. respinge la domanda risarcitoria da proposta Parte_1
nei confronti di Controparte_1
pag. 35/36 3. dichiara assorbita la domanda di garanzia da proposta Controparte_1
nei confronti di HDI Assicurazioni s.p.a.;
4. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 2.127,00 oltre C.U.,
IVA e CAP e, per il presente grado, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 1.923,00 oltre C.U., IVA e CAP;
5. condanna a rifondere a HDI Assicurazioni Parte_1
s.p.a. le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado, come nella sentenza gravata e, per il presente grado, nel loro intero ammontare, nell'importo complessivo di € 6.946,00 oltre IVA e CAP;
5. ordina a di restituire a Controparte_1 Parte_1
quanto eventualmente ricevuto a titolo di rimborso delle spese legali in adempimento della sentenza di primo grado, oltre agli interessi di cui all'art. 1284, 1 c., c.c dalla data del pagamento al saldo.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Così deciso in ZA, lì 26.11.2025.
Il Presidente Dott. SA RT
Il Consigliere estensore Dott. Tullio Joppi
Il Funzionario Giudiziario
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