Articolo 192 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 191Articolo 193
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14 maggio 1978
Art. 192.

Ai sensi dell'articolo 14, punto 6, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , l'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, e' stabilito per l'anno finanziario 1978, in L. 100.000.000.000 ed e' iscritto al capitolo n. 1578 dello stato di previsione della sanita' per il medesimo anno finanziario.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978