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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 474 del R.G. 2021, promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Di Sanzo e nel cui studio in Saracena alla Via Roma, n. 92, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Mazzia e nel cui studio in Trebisacce alla Via
Cefaly n. 14, elettivamente domicilia;
- convenuto –
nonché
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Angela Tarsitano e nel cui studio in Cosenza, via
Caloprese, n.104, elettivamente domicilia;
- terzo chiamato -
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza del 20.11.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
RG 474/2021 è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore evocava in giudizio il convenuto per ottenere il risarcimento danni per infiltrazioni d'acqua subiti CP_1
concludendo di “…accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, CP_1
in persona del suo Amministratore pro tempore, nella causazione degli eventi dannosi e per l'effetto
condannare il , in persona dell'amministratore p.t., al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patrimoniali subiti e subendi dal sig. quantificati nella misura di € 22.385,20 o in quella Pt_1
maggiore o minore che risulta dal conteggio del CTU per il ripristino, nonché al risarcimento dei danni non
patrimoniali per mancata fruizione/disponibilità da liquidarsi in via equitativa tenuto conto del valore
locativo dell'immobile de quo e del periodo di indisponibilità che si protrae dal 2011 ad oggi, con gli
interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo. Con vittoria di spese
competenze onorari ed accessori come per legge da distrarre a favore del sottoscritto che dichiara di avere
anticipato”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 30.07.2021, si costituiva in giudizio Il Controparte_1
il quale preliminarmente chiedeva di esser autorizzato a chiamare il terzo
[...]
per essere dallo stesso manlevato. Nel merito, impugnava e contestava Controparte_3
l'avversa domanda chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Concesso il termine per la chiamata in causa del terzo con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 11.02.2022 si costituiva il terzo chiamato il quale preliminarmente invocava la prescrizione del diritto Controparte_4
RG 474/2021 all'indennizzo nonché la prescrizione al diritto al risarcimento del danno;
l'inoperatività
della polizza assicurativa;
nel merito contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi ed espletamento di
CTU e all'udienza del 20.11.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di repliche.
Si da atto che il presente giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^--^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
1. In via preliminare va considerato come la giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, così
suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-
sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa
(Cass. Civ., Sez. VI, n. 12002 del 28.5.2014).
Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività
giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
RG 474/2021 Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Ebbene, operato tale preliminare doveroso inquadramento, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno giudizio, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente, ai fini della decisione del presente giudizio, la circostanza che l'attore non abbia fornito adeguata prova circa il nesso di causalità tra l'evento e il danno.
2. La domanda non può essere accolta per le motivazioni di seguito indicate.
2.1 La fattispecie che ci occupa rientra nell'alveo dell'art. 2051 cc, e perché sussista responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, mentre da un lato si presuppone la mera sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il soggetto-custode e la cosa stessa tale da consentire il potere del custode di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa, dall'altro non si dispensa il danneggiato dall'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato.
Il danneggiato deve pertanto dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. E' lasciato poi a carico del custode la facoltà di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (Cass. 8005/2010; Cass. 858/2008).
2.2. Preliminarmente andrà rilevato che, nel caso di specie deve ritenersi accertata l'esistenza delle lamentate infiltrazioni, in quanto circostanza non contestata tra le parti,
RG 474/2021 nonché accertata dal CTU, geom. , nominato in corso di causa al Persona_1
fine di verificare l'effettiva sussistenza dei pregiudizi lamentati dal , le cui Parte_1
risultanze sono pienamente condivisibili essendo la conseguenza diretta di accertamenti completi, di motivazioni esenti da vizi logico-giuridici, obiettive e scientificamente valide e rispettose del principio del contraddittorio.
Accertata l'esistenza dell'evento dannoso lamentato non vi è prova del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Si osserva, infatti, che l'ausiliario del giudice ha accertato e documentato, anche mediante riproduzioni fotografiche, la presenza delle infiltrazioni di acqua all'interno dell'appartamento dell'attore, localizzate in diversi ambienti (camera da letto, disimpegno,
vano soggiorno e ripostiglio), individuando le cause delle medesime nella “vicinanza delle
strutture murarie e di fondazione al terreno di fondo o laterale”.
In particolare, il perito ha escluso la possibilità che dall'autoclave “le acque di riversamento,
potessero raggiungere od avvicinarsi direttamente all'abitazione e provocare quindi le infiltrazioni oggetto
di causa”, effettuando “una prova pratica, per verificare il percorso dell'acqua eventualmente fuoriuscita,
mediante l'apertura di rubinetto d'acqua collegato a tubazione di gomma, posizionata nel punto adiacente la
finestrella”.
Dal risultato dell'indagine è emerso che “il percorso dell'acqua, seguendo la pendenza della
pavimentazione esterna condominiale (betonelle in calcestruzzo vibrocompresso) non si è mai avvicinato
neanche al muretto del cortile dell'abitazione dell'attore, fino a defluire verso un pozzetto grigliato per la
raccolta delle acque bianche” (cfr. relazione peritale pag.9). Pertanto, il perito ha accertato che la natura
delle infiltrazioni presenti è di tipo “umidità ascendente” per risalita capillare e che “l'umidità del terreno
che risale sulle strutture, può avere origine o per effetto di acque di falda freatica che da informazioni
raccolte per la zona in cui ci troviamo ed anche per la vicinanza al mare, risulta essere abbastanza
superficiale, o anche da acque superficiali di scorrimento”. Il c.t.u. ha poi escluso che alla verificazione dei danni all'immobile di cui è causa abbiano concorso fattori legati
RG 474/2021 all'eventuale trafilazione d'acqua dalle pareti del locale cisterna, che non trovano correlazione con le infiltrazioni di umidità presenti nell'abitazione (cfr. relazione peritale pag.
14). L'ausiliario ha accertato ulteriori cause che avrebbero contribuito ad alimentare ancora di più le infiltrazioni di umidità ascendente, già presenti nell'abitazione, tra cui: “- i lavori di
manutenzione straordinaria nel 2011 volti alla sostituzione della vecchia pavimentazione in lastroni di
cemento con la nuova pavimentazione in betonella, in quanto, “il terreno dell'area condominiale, adiacente
la facciata in interesse, è rimasto esposto alle piogge del periodo invernale, con conseguente assorbimento
delle acque meteoriche…. in altro punto non lontano dell'abitazione oggetto di causa, è ripreso uno scavo
con il posizionamento di una tubazione in plastica, sul fondo della quale si nota il ristagno dell'acqua
piovana, indice della scarsa drenabilità del terreno, costituito evidentemente da materiali a granulometria
fine…un parziale abbassamento della pavimentazione del terrazzo rispetto al piano originario di costruzione
di circa 1 centimetro da cui “poteva probabilmente infilarsi dell'acqua piovana….”.
Questo Tribunale rileva, inoltre, che la domanda proposta è carente sotto il profilo assertivo, dal momento che l'attore deduce che le infiltrazioni sulla propria abitazione si sarebbero verificate a partire dal 2004 per guasto dell'impianto autoclave, circostanza che non trova riscontro probatorio. Infatti, dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte,
l'attore produce copia della delibera condominiale del 25.06.2016, in cui, tuttavia, non si fa riferimento ad un guasto dell'impianto, né tanto meno denuncia le lamentate infiltrazioni
(cfr. doc. n.2 fascicolo di parte attrice).
In conclusione, non risultando provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia, può certamente escludersi la responsabilità del , ex art. 2051 c.c., per CP_1
i danni patiti dall'attore.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
RG 474/2021 Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna , al pagamento in favore del convenuto Parte_1 [...]
, in p.l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per Controparte_1
compenso professionale oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatrio;
- Condanna , al pagamento in favore del terzo chiamato, Parte_1 [...]
in p.l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per Controparte_2
compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Castrovillari, 29.03.2025
Il GOP
dott.ssa Avolio Vanessa
RG 474/2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 474 del R.G. 2021, promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Di Sanzo e nel cui studio in Saracena alla Via Roma, n. 92, elettivamente domicilia;
- attore -
contro
(C.F. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Mazzia e nel cui studio in Trebisacce alla Via
Cefaly n. 14, elettivamente domicilia;
- convenuto –
nonché
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Angela Tarsitano e nel cui studio in Cosenza, via
Caloprese, n.104, elettivamente domicilia;
- terzo chiamato -
Conclusioni e discussioni: come da verbale d'udienza del 20.11.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non
RG 474/2021 è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui
all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della
causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno attore evocava in giudizio il convenuto per ottenere il risarcimento danni per infiltrazioni d'acqua subiti CP_1
concludendo di “…accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto, CP_1
in persona del suo Amministratore pro tempore, nella causazione degli eventi dannosi e per l'effetto
condannare il , in persona dell'amministratore p.t., al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni patrimoniali subiti e subendi dal sig. quantificati nella misura di € 22.385,20 o in quella Pt_1
maggiore o minore che risulta dal conteggio del CTU per il ripristino, nonché al risarcimento dei danni non
patrimoniali per mancata fruizione/disponibilità da liquidarsi in via equitativa tenuto conto del valore
locativo dell'immobile de quo e del periodo di indisponibilità che si protrae dal 2011 ad oggi, con gli
interessi e la rivalutazione monetaria dal giorno della domanda sino al soddisfo. Con vittoria di spese
competenze onorari ed accessori come per legge da distrarre a favore del sottoscritto che dichiara di avere
anticipato”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 30.07.2021, si costituiva in giudizio Il Controparte_1
il quale preliminarmente chiedeva di esser autorizzato a chiamare il terzo
[...]
per essere dallo stesso manlevato. Nel merito, impugnava e contestava Controparte_3
l'avversa domanda chiedendone l'integrale rigetto con il favore delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Concesso il termine per la chiamata in causa del terzo con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 11.02.2022 si costituiva il terzo chiamato il quale preliminarmente invocava la prescrizione del diritto Controparte_4
RG 474/2021 all'indennizzo nonché la prescrizione al diritto al risarcimento del danno;
l'inoperatività
della polizza assicurativa;
nel merito contestava in fatto ed in diritto la domanda attorea chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e prova testi ed espletamento di
CTU e all'udienza del 20.11.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di repliche.
Si da atto che il presente giudicante è intervenuto nella fase decisoria.
-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^--^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-^-
1. In via preliminare va considerato come la giurisprudenza di legittimità e di merito abbiano recepito il principio, di elaborazione dottrinaria, della “ragione più liquida”, così
suggerendo un nuovo approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-
sistematica, consentendo di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all'art. 276 c.p.c., a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, “gradatamente” dapprima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa
(Cass. Civ., Sez. VI, n. 12002 del 28.5.2014).
Tale approccio risulta pienamente in linea con le conclamate esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività
giurisdizionale, intesa come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
RG 474/2021 Detto altrimenti, in ragione del principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Ebbene, operato tale preliminare doveroso inquadramento, venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierno giudizio, ritiene questo Tribunale che costituisca profilo assorbente e dirimente, ai fini della decisione del presente giudizio, la circostanza che l'attore non abbia fornito adeguata prova circa il nesso di causalità tra l'evento e il danno.
2. La domanda non può essere accolta per le motivazioni di seguito indicate.
2.1 La fattispecie che ci occupa rientra nell'alveo dell'art. 2051 cc, e perché sussista responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, mentre da un lato si presuppone la mera sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra il soggetto-custode e la cosa stessa tale da consentire il potere del custode di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa stessa, dall'altro non si dispensa il danneggiato dall'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato.
Il danneggiato deve pertanto dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. E' lasciato poi a carico del custode la facoltà di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (Cass. 8005/2010; Cass. 858/2008).
2.2. Preliminarmente andrà rilevato che, nel caso di specie deve ritenersi accertata l'esistenza delle lamentate infiltrazioni, in quanto circostanza non contestata tra le parti,
RG 474/2021 nonché accertata dal CTU, geom. , nominato in corso di causa al Persona_1
fine di verificare l'effettiva sussistenza dei pregiudizi lamentati dal , le cui Parte_1
risultanze sono pienamente condivisibili essendo la conseguenza diretta di accertamenti completi, di motivazioni esenti da vizi logico-giuridici, obiettive e scientificamente valide e rispettose del principio del contraddittorio.
Accertata l'esistenza dell'evento dannoso lamentato non vi è prova del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Si osserva, infatti, che l'ausiliario del giudice ha accertato e documentato, anche mediante riproduzioni fotografiche, la presenza delle infiltrazioni di acqua all'interno dell'appartamento dell'attore, localizzate in diversi ambienti (camera da letto, disimpegno,
vano soggiorno e ripostiglio), individuando le cause delle medesime nella “vicinanza delle
strutture murarie e di fondazione al terreno di fondo o laterale”.
In particolare, il perito ha escluso la possibilità che dall'autoclave “le acque di riversamento,
potessero raggiungere od avvicinarsi direttamente all'abitazione e provocare quindi le infiltrazioni oggetto
di causa”, effettuando “una prova pratica, per verificare il percorso dell'acqua eventualmente fuoriuscita,
mediante l'apertura di rubinetto d'acqua collegato a tubazione di gomma, posizionata nel punto adiacente la
finestrella”.
Dal risultato dell'indagine è emerso che “il percorso dell'acqua, seguendo la pendenza della
pavimentazione esterna condominiale (betonelle in calcestruzzo vibrocompresso) non si è mai avvicinato
neanche al muretto del cortile dell'abitazione dell'attore, fino a defluire verso un pozzetto grigliato per la
raccolta delle acque bianche” (cfr. relazione peritale pag.9). Pertanto, il perito ha accertato che la natura
delle infiltrazioni presenti è di tipo “umidità ascendente” per risalita capillare e che “l'umidità del terreno
che risale sulle strutture, può avere origine o per effetto di acque di falda freatica che da informazioni
raccolte per la zona in cui ci troviamo ed anche per la vicinanza al mare, risulta essere abbastanza
superficiale, o anche da acque superficiali di scorrimento”. Il c.t.u. ha poi escluso che alla verificazione dei danni all'immobile di cui è causa abbiano concorso fattori legati
RG 474/2021 all'eventuale trafilazione d'acqua dalle pareti del locale cisterna, che non trovano correlazione con le infiltrazioni di umidità presenti nell'abitazione (cfr. relazione peritale pag.
14). L'ausiliario ha accertato ulteriori cause che avrebbero contribuito ad alimentare ancora di più le infiltrazioni di umidità ascendente, già presenti nell'abitazione, tra cui: “- i lavori di
manutenzione straordinaria nel 2011 volti alla sostituzione della vecchia pavimentazione in lastroni di
cemento con la nuova pavimentazione in betonella, in quanto, “il terreno dell'area condominiale, adiacente
la facciata in interesse, è rimasto esposto alle piogge del periodo invernale, con conseguente assorbimento
delle acque meteoriche…. in altro punto non lontano dell'abitazione oggetto di causa, è ripreso uno scavo
con il posizionamento di una tubazione in plastica, sul fondo della quale si nota il ristagno dell'acqua
piovana, indice della scarsa drenabilità del terreno, costituito evidentemente da materiali a granulometria
fine…un parziale abbassamento della pavimentazione del terrazzo rispetto al piano originario di costruzione
di circa 1 centimetro da cui “poteva probabilmente infilarsi dell'acqua piovana….”.
Questo Tribunale rileva, inoltre, che la domanda proposta è carente sotto il profilo assertivo, dal momento che l'attore deduce che le infiltrazioni sulla propria abitazione si sarebbero verificate a partire dal 2004 per guasto dell'impianto autoclave, circostanza che non trova riscontro probatorio. Infatti, dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte,
l'attore produce copia della delibera condominiale del 25.06.2016, in cui, tuttavia, non si fa riferimento ad un guasto dell'impianto, né tanto meno denuncia le lamentate infiltrazioni
(cfr. doc. n.2 fascicolo di parte attrice).
In conclusione, non risultando provato il nesso di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia, può certamente escludersi la responsabilità del , ex art. 2051 c.c., per CP_1
i danni patiti dall'attore.
Ogni altra questione resta assorbita dalla decisione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
RG 474/2021 Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna , al pagamento in favore del convenuto Parte_1 [...]
, in p.l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per Controparte_1
compenso professionale oltre accessori come per legge e se dovuti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatrio;
- Condanna , al pagamento in favore del terzo chiamato, Parte_1 [...]
in p.l.r.p.t., delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per Controparte_2
compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
- Pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con Parte_1
separato decreto.
Così deciso in Castrovillari, 29.03.2025
Il GOP
dott.ssa Avolio Vanessa
RG 474/2021