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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Bologna in composizione collegiale
Nelle persone dei magistrati
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere istr.
Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
nella causa n. 239/2025 R.G. promossa da Avv. Sgarzi Simone Parte_1
contro
Avv. Pittone Marzia CP_1 nonché contro contumace CP_2 sulle conclusioni delle parti come da note scritte depositate per l'udienza del 14.10.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. visti gli artt. 351 e 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
E' appellata la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia resa ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1285 pubblicata il 24.12.2024 con la quale, previo rigetto della domanda dell'attore nei confronti di CP_1
pagina 1 di 4 di risoluzione di due contratti di appalto per la ristrutturazione di due bagni nella Parte_1 propria abitazione ma accertati i vizi e difetti delle opere, ne riconosceva fondata la domanda risarcitoria con conseguente condanna dell'impresa convenuta al pagamento di somma pari alla spesa necessaria per la eliminazione dei vizi secondo gli accertamenti espletati nel procedimento di ATP svolto ante causam.
Veniva per contro rigettata la domanda di manleva svolta, previa autorizzazione alla chiamata del terzo, dall'impresa nei confronti di quale titolare della omonima impresa individuale ed CP_2 esecutore effettivo della ristrutturazione dei due bagni, rimasto contumace in primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'impresa appella la sentenza Parte_1 esclusivamente nella parte relativa al rigetto della domanda di manleva nei confronti del terzo.
L'appello è stato ritualmente notificato al terzo a mezzo PEC in data 5.2.2025. CP_2
L'esplicita limitazione dell'appello alla statuizione di rigetto della domanda di manleva comporta, ex
329 c.p.c., che quanto altro statuito dal primo giudice ai capi 1) 2) 4) 5) e 6) è passato in giudicato per acquiescenza.
In particolare, non è stato svolto appello avverso la statuizione del primo giudice in ordine alle spese del procedimento di ATP e del grado di giudizio, d'altronde logicamente parzialmente compensate, nella misura del 50% ciascuno, tra l'attore committente e la convenuta appaltatrice, in ragione della reciproca soccombenza.
Limitatamente al motivo svolto, l'appello è fondato.
Il primo giudice ha rigettato la manleva svolta dall'impresa nei confronti del terzo rimasto CP_2 contumace, affermando che non vi fosse la prova che il terzo avesse preso parte alla esecuzione dei lavori.
L'argomento è errato e smentito dalla documentazione agli atti di causa.
pagina 2 di 4 Infatti, la partecipazione del terzo quale esecutore dei lavori è documentalmente provata dalla emissione nei confronti della sub-committente delle fatture n. 26/2021 e n. Parte_1
37/2021 che recano specifica causale di “ristrutturazione completa bagno … cliente: …” CP_1 recanti date (12 e 15.11.2021) e importi (€ 2.800,00 ciascuna) compatibili con i lavori eseguiti (docc. 9
e 10 prodotti da nel procedimento per ATP n. 3157/2022); era inoltre prodotto in primo Parte_1 grado (doc. 4 allegato al ricorso introduttivo) questionario di valutazione del lavoro presso il committente recante la data del 12.11.2021 e sottoscritto dal terzo;
inoltre in sede di ATP, il CP_2 consulente, come rilevato dal giudice in sentenza, ha attribuito le cause dei vizi e difetti accertati “a sostanziale imperizia dell'esecutore dei lavori intervenuto in sito per conto della resistente”.
Ciò detto, fermo restando che nei confronti del committente, che non ha rapporti con i subappaltatori, unico responsabile dei vizi e difetti dell'opera appaltata è l'appaltatore, quest'ultimo ha senz'altro la facoltà, nella fattispecie esercitata, di chiamare in causa a garanzia il sub-appaltatore in virtù del rapporto di sub-appalto chiedendo di essere manlevato di quanto eventualmente tenuto a pagare al committente.
Nella fattispecie, in difetto di ulteriori elementi di giudizio non forniti dal terzo chiamato neppure costituito, va quindi accolta la domanda di manleva svolta da nei confronti di Parte_1
, e in parte qua parzialmente riformata la sentenza gravata, con condanna di CP_2 Pt_2
a manlevare e tenere indenne dalla condanna di cui al capo 1) del dispositivo
[...] Parte_1 della sentenza appellata.
Non ripetibili le spese di espressamente convenuto in appello quale litisconsorte CP_1 necessario e costituito senza svolgere alcuna opposizione al gravame né autonomo appello.
Le spese del grado di appello nel rapporto fra l'appellante e il terzo chiamato seguono interamente la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri e parametri ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo agli importi minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 5.200 a € 26.000) con esclusione della fase istruttoria, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2 con atto di citazione notificato in data 5.2.2025, nella contumacia di così provvede: CP_2
pagina 3 di 4 ACCOGLIE l'appello e per l'effetto in riforma parziale della sentenza resa dal tribunale di Reggio
Emilia n. 1285 del 24.12.2024 così provvede:
ACCOGLIE la domanda di manleva svolta da nei confronti del terzo chiamato Parte_1 contumace e per l'effetto DICHIARA TENUTO e CONDANNA a CP_2 CP_2 tenere indenne dalla condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 10.960,00 oltre iva di legge, nonché rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat dal
20.6.2023 ad 24.12.2024, ed interessi legali sull'importo rivalutato anno per anno dalla domanda
(7.11.2023) all'effettivo soddisfo;
CONDANNA al rimborso in favore dell'appellante delle spese CP_2 Parte_3 del presente grado di giudizio che liquida in € 1.984,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte in data 14.10.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
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