Art. 2.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133 (29) ((30)) ------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 4 dicembre 2008 (in G.U. 02/02/2009, n. 29) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall' art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 77,78 a capo, viene aumentata a euro 112,61 per i capi iscritti ai libri genealogici ed a euro 82,84 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall' art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 102,31 a capo rimane confermata a euro 102,31 per i capi non iscritti ai libri genealogici ed e' stabilita in euro 142,93 per i capi iscritti ai libri genealogici , con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008". ------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il Decreto 18 settembre 2009 (in G.U. 12/11/2009, n. 264) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall' art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 112,61 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 82,84 a capo, per i capi non iscritti, rimane confermata in € 112,61 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, mentre e' stabilita in € 84,57 a capo, per i capi non iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall' art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 142,93 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 102,31 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, e' stabilita in € 145,87 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, ed e' stabilita in € 106,22 a capo, per i capi non iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009".
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133 (29) ((30)) ------------- AGGIORNAMENTO (29)
Il Decreto 4 dicembre 2008 (in G.U. 02/02/2009, n. 29) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall' art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 77,78 a capo, viene aumentata a euro 112,61 per i capi iscritti ai libri genealogici ed a euro 82,84 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall' art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2007 in euro 102,31 a capo rimane confermata a euro 102,31 per i capi non iscritti ai libri genealogici ed e' stabilita in euro 142,93 per i capi iscritti ai libri genealogici , con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2008". ------------- AGGIORNAMENTO (30)
Il Decreto 18 settembre 2009 (in G.U. 12/11/2009, n. 264) ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 1) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall' art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 112,61 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 82,84 a capo, per i capi non iscritti, rimane confermata in € 112,61 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, mentre e' stabilita in € 84,57 a capo, per i capi non iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009";
- (con l'art. 2, comma 2) che "L'indennita' di abbattimento prevista dall' art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2008 in € 142,93 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 102,31 a capo per i capi non iscritti ai libri genealogici, e' stabilita in € 145,87 a capo, per i capi iscritti ai libri genealogici, ed e' stabilita in € 106,22 a capo, per i capi non iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 2009 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2009".