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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3649/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.10.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Casillo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.08.1972, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gaetano Malara, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso congiunto depositato in data 18.03.2025 le parti, premesso che dalla loro relazione more uxorio erano nate le figlie (Roma, 12.04.2003) e Per_1 Per_2
(Roma, 01.07.2010), riconosciute da entrambi i genitori, e che con provvedimento emesso il 20.01.2016 e pubblicato in data 24.02.2016 il Tribunale di Roma aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di affidamento e mantenimento previamente stabilite;
in particolare le parti chiedevano la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico di Parte_1
a favore della figlia minore , nella misura di euro 200,00 oltre
[...] Per_2
rivalutazione Istat e la revoca del mantenimento disposto per la figlia , ormai Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
All'esito dell'udienza cartolare del 22.05.2025 le parti precisavano le conclusioni con note congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo, che di seguito integralmente si riportano: “- confermare l'affido condiviso della minore , la quale ha fissato la propria residenza presso la Per_2 madre, ed all'uopo fissare il mantenimento della stessa nella misura pari ad €
200,00, oltre Istat, a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra Parte_1
da corrispondere il giorno dieci di ciascun mese, a decorrere Controparte_1
dal mese di gennaio 2025; - dichiarare la ragazza economicamente Per_1
autosufficiente, per essere stata assunta a tempo indeterminato dal 07.10.2024 , e per l'effetto, modificare il provvedimento adottato con il Decreto emesso in data
29/01/2016, procedimento iscritto al numero di R.G. 8489/2015 presso il Tribunale di Roma, revocando, a far data dal mese di ottobre 2024, l'importo fissato per
l'assegno di mantenimento”.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate che appaiono conformi all'interesse della prole minorenne.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 - Accoglie la domanda e, per l'effetto dispone la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore in conformità a quanto Per_2 previsto nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma, in data 28.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3649/2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20.10.1968, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Casillo, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec:
); Email_1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19.08.1972, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gaetano Malara, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (pec:
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso congiunto depositato in data 18.03.2025 le parti, premesso che dalla loro relazione more uxorio erano nate le figlie (Roma, 12.04.2003) e Per_1 Per_2
(Roma, 01.07.2010), riconosciute da entrambi i genitori, e che con provvedimento emesso il 20.01.2016 e pubblicato in data 24.02.2016 il Tribunale di Roma aveva regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie, adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire modificare le condizioni di affidamento e mantenimento previamente stabilite;
in particolare le parti chiedevano la riduzione dell'assegno di mantenimento posto a carico di Parte_1
a favore della figlia minore , nella misura di euro 200,00 oltre
[...] Per_2
rivalutazione Istat e la revoca del mantenimento disposto per la figlia , ormai Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
All'esito dell'udienza cartolare del 22.05.2025 le parti precisavano le conclusioni con note congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le parti chiedevano, pertanto, l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso introduttivo, che di seguito integralmente si riportano: “- confermare l'affido condiviso della minore , la quale ha fissato la propria residenza presso la Per_2 madre, ed all'uopo fissare il mantenimento della stessa nella misura pari ad €
200,00, oltre Istat, a carico del Sig. ed in favore della Sig.ra Parte_1
da corrispondere il giorno dieci di ciascun mese, a decorrere Controparte_1
dal mese di gennaio 2025; - dichiarare la ragazza economicamente Per_1
autosufficiente, per essere stata assunta a tempo indeterminato dal 07.10.2024 , e per l'effetto, modificare il provvedimento adottato con il Decreto emesso in data
29/01/2016, procedimento iscritto al numero di R.G. 8489/2015 presso il Tribunale di Roma, revocando, a far data dal mese di ottobre 2024, l'importo fissato per
l'assegno di mantenimento”.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate che appaiono conformi all'interesse della prole minorenne.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 - Accoglie la domanda e, per l'effetto dispone la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore in conformità a quanto Per_2 previsto nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma, in data 28.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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