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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/12/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 422/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] l'[...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Capua
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/05/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/06/2018 in EN
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 80 part II serie A anno 2018) e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati, in domicilio diverso da quello che era la loro casa coniugale;
2. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, di essere economicamente autosufficienti e rinunziano a chiedersi assegni di mantenimento e divorzili;
3. I coniugi non hanno beni immobili e/o mobili ricadenti nella comunione di beni;
4. tutti i beni comuni sono stati equamente divisi.
Con sentenza n. 95/2025 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle medesime predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 28/06/2018 in EN (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 80 part
II serie A anno 2018) e che dall'unione non sono nati figli, che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 95/2025 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o dei figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 28/06/2018 in Parte_1 Parte_2
EN (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 80 part II serie A anno 2018), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, di essere economicamente autosufficienti e rinunziano a chiedersi assegni di mantenimento e divorzili;
2. I coniugi non hanno beni immobili e/o mobili ricadenti nella comunione di beni;
3. tutti i beni comuni sono stati equamente divisi.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] l'[...] – c.f. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Capua
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/05/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/06/2018 in EN
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 80 part II serie A anno 2018) e che dall'unione non sono nati figli, hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati, in domicilio diverso da quello che era la loro casa coniugale;
2. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, di essere economicamente autosufficienti e rinunziano a chiedersi assegni di mantenimento e divorzili;
3. I coniugi non hanno beni immobili e/o mobili ricadenti nella comunione di beni;
4. tutti i beni comuni sono stati equamente divisi.
Con sentenza n. 95/2025 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle medesime predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 28/06/2018 in EN (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 80 part
II serie A anno 2018) e che dall'unione non sono nati figli, che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 95/2025 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o dei figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 28/06/2018 in Parte_1 Parte_2
EN (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 80 part II serie A anno 2018), alle seguenti condizioni:
1. I coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, di essere economicamente autosufficienti e rinunziano a chiedersi assegni di mantenimento e divorzili;
2. I coniugi non hanno beni immobili e/o mobili ricadenti nella comunione di beni;
3. tutti i beni comuni sono stati equamente divisi.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola