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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa AN Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2225 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. PIROZZI GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_2 giusta procura in atti, dall'avv. MEI MARCO, presso il quale elettivamente domicilia RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 14/11/25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Castel Volturno (CE) in data 28/02/2013 e che dal matrimonio sono nati due figli (AN, nata il [...];
, nato il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_3
e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi e vivranno separati, fermo restando l'obbligo Parte_1 Parte_2 del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Castel Volturno (CE), alla Via Santa Maria della Civita n° 39, di proprietà del proprio genitore rimarrà assegnata alla sig.ra Persona_1
con i beni e gli arredi ivi esistenti;
Parte_1
3. Il sig. provvederà a lasciare definitivamente la casa coniugale, Parte_2 liberandola dai suoi effetti personali entro il 30/05/2025, fissando in piena autonomia il suo nuovo domicilio e la sua nuova residenza e dandone comunicazione alla coniuge;
4. Il IG. sin d'ora dichiara di essere a conoscenza della circostanza che non Pt_2 potrà in nessun modo avere accesso all'immobile sito in Castel Volturno (CE) alla Via Santa Maria Delle Civite n° 39, “Illo tempore casa coniugale” senza l'autorizzazione e con essa la presenza fisica della IG.ra , ma senza Parte_1 che ciò limiti, in alcun modo, l'esercizio del diritto di visita del padre;
5. Il sig. darà comunicazione alla coniuge di eventuali cambi di Parte_2 domicilio e/o residenza nel termine di 30 (trenta) giorni;
6. I figli minori AN e saranno affidati in maniera condivisa ad Parte_3 entrambi i genitori ed abiteranno e risiederanno con la madre in Castel Volturno (CE), alla Via Santa Maria della Civita n° 39;
7. Il sig. avrà diritto di fare visita e tenere con sé i figli AN e Parte_2 Pt_3
dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del martedì e dalle ore 14,00 del giovedì fino alle ore
[...]
08,00 del venerdì (compreso pernottamento), allorquando il padre provvederà ad accompagnare i minori presso gli istituti scolastici rispettivamente frequentati, dove la sig.ra andrà a riprenderli a sua volta, all'orario di uscita, salvo la Parte_1 possibilità di modificare il giorno prestabilito in caso di impedimento di uno dei due genitori, da preavvisare telefonicamente all'altro genitore con congruo anticipo sull'utenza mobile di riferimento, od anche diversa volontà dei ragazzi stessi. Il sig. avrà diritto di fare visita e tenere con sé i figli AN e a Parte_2 Parte_3 fine settimana alterni, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 10,00 della domenica, compreso pernottamento;
durante le festività natalizie il sig. avrà diritto Parte_2 di fare visita e tenere con sé i figli minori il 24 dicembre ovvero il 25 dicembre ed il 31 dicembre, ovvero il 01 gennaio, dalle ore 12,00 alle ore 22,00 ad anni alterni;
il sig. avrà diritto di fare visita e tenere con sé i figli minori il giorno di Pasqua, Parte_2 ovvero il giorno di Pasquetta, dalle ore 12,00 alle ore 22,00 ad anni alterni;
il sig. avrà diritto di fare visita e tenere con sé i figli minori il 06 gennaio, il 25 Parte_2 aprile, il primo maggio e l'08 dicembre, dalle ore 12,00 alle ore 22,00 ad anni alterni;
il sig. avrà diritto di fare visita e tenere con sé i figli minori il giorno del Parte_2 proprio compleanno dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e il giorno della festa del papà dalle ore 10,00 alle ore 22,00; durante le vacanze estive, il sig. avrà diritto di Parte_2 fare visita e tenere con sé i figli minori per un periodo ininterrotto di sette/dieci giorni tra la fine del mese di Agosto e l'inizio del mese di Settembre, compatibilmente con i giorni di riposo da lavoro, dandone comunicazione anticipata all'altro genitore entro il 30 Giugno di ogni anno del periodo temporale prescelto nonché della località di destinazione;
8. La sig.ra , durante le vacanze estive e in deroga al calendario di visite Parte_1 sopra articolato, avrà a sua volta diritto di tenere con sé i figli minori per un periodo ininterrotto di sette giorni durante il mese di luglio e sette giorni durante il mese di agosto, dandone comunicazione anticipata all'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno della settimana prescelta nonché della località di destinazione;
9. I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con il padre o con la madre, ad anni alterni, anche in deroga al calendario di visite sopra articolato;
10. Nei periodi di permanenza con i figli minori, ciascun genitore avrà facoltà di adottare autonomamente le decisioni in merito alle questioni di ordinaria amministrazione;
11. I coniugi adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, educazione, scelte religiose e salute, tenendo pur sempre conto delle loro capacità e inclinazioni;
12. Il sig. verserà entro il giorno dieci di ciascun mese, a mezzo bonifico unico Parte_2 alle seguenti coordinate riferibili alla sig.ra : IBAN Parte_1
[...], la somma mensile pari ad €. 350,00 a titolo di mantenimento dei figli minori AN e (€. 175,00 per ciascun figlio), Parte_3 annualmente rivalutata, anche in assenza di specifica richiesta dell'avente diritto, in base agli indici ISTAT (indice dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di operai e impiegati) pubblicati nella G. U., a partire dal decorrere di un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e così di seguito, in pari data, di anno in anno, fino a quando essi saranno divenuti maggiorenni e/o economicamente autosufficienti;
13. Il sig. lascerà in favore della IG.ra il beneficio di incasso Parte_2 Parte_1 dell'intero assegno unico previsto per i figli AN ed così come di anno Parte_3 in anno rivalutato;
14. Il sig. rimborserà il 50 % delle spese straordinarie, concordate e Parte_2 documentate, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e dunque tali intendendosi le spese mediche, quelle scolastiche e quelle ludico - ricreative, sostenute dalla sig.ra in favore dei figli minori, fino a quando essi saranno divenuti Parte_1 maggiorenni e/o economicamente autosufficienti;
15. Per tutti i beni mobili acquisiti e/o detenuti già prima del matrimonio, ognuno dei coniugi provvederà a trattenerli liberamente ed autonomamente;
16. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver provveduto, con la sottoscrizione del presente accordo di separazione, a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, ad eccezione di quanto convenuto nel presente ricorso, dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere;
17. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e concedono reciproca autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio in favore dei figli minori AN ed
. Parte_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza del 14/11/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c. Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL VOLTURNO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 14/11/25 LA PRESIDENTE dott.ssa AN Caso
1) Dott.ssa AN Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2225 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 in atti, dall'avv. PIROZZI GIUSEPPE, presso il quale elettivamente domicilia nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_2 giusta procura in atti, dall'avv. MEI MARCO, presso il quale elettivamente domicilia RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 14/11/25 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in Castel Volturno (CE) in data 28/02/2013 e che dal matrimonio sono nati due figli (AN, nata il [...];
, nato il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_3
e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi e vivranno separati, fermo restando l'obbligo Parte_1 Parte_2 del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Castel Volturno (CE), alla Via Santa Maria della Civita n° 39, di proprietà del proprio genitore rimarrà assegnata alla sig.ra Persona_1
con i beni e gli arredi ivi esistenti;
Parte_1
3. Il sig. provvederà a lasciare definitivamente la casa coniugale, Parte_2 liberandola dai suoi effetti personali entro il 30/05/2025, fissando in piena autonomia il suo nuovo domicilio e la sua nuova residenza e dandone comunicazione alla coniuge;
4. Il IG. sin d'ora dichiara di essere a conoscenza della circostanza che non Pt_2 potrà in nessun modo avere accesso all'immobile sito in Castel Volturno (CE) alla Via Santa Maria Delle Civite n° 39, “Illo tempore casa coniugale” senza l'autorizzazione e con essa la presenza fisica della IG.ra , ma senza Parte_1 che ciò limiti, in alcun modo, l'esercizio del diritto di visita del padre;
5. Il sig. darà comunicazione alla coniuge di eventuali cambi di Parte_2 domicilio e/o residenza nel termine di 30 (trenta) giorni;
6. I figli minori AN e saranno affidati in maniera condivisa ad Parte_3 entrambi i genitori ed abiteranno e risiederanno con la madre in Castel Volturno (CE), alla Via Santa Maria della Civita n° 39;
7. Il sig. avrà diritto di fare visita e tenere con sé i figli AN e Parte_2 Pt_3
dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del martedì e dalle ore 14,00 del giovedì fino alle ore
[...]
08,00 del venerdì (compreso pernottamento), allorquando il padre provvederà ad accompagnare i minori presso gli istituti scolastici rispettivamente frequentati, dove la sig.ra andrà a riprenderli a sua volta, all'orario di uscita, salvo la Parte_1 possibilità di modificare il giorno prestabilito in caso di impedimento di uno dei due genitori, da preavvisare telefonicamente all'altro genitore con congruo anticipo sull'utenza mobile di riferimento, od anche diversa volontà dei ragazzi stessi. Il sig. avrà diritto di fare visita e tenere con sé i figli AN e a Parte_2 Parte_3 fine settimana alterni, dalle ore 14,00 del sabato alle ore 10,00 della domenica, compreso pernottamento;
durante le festività natalizie il sig. avrà diritto Parte_2 di fare visita e tenere con sé i figli minori il 24 dicembre ovvero il 25 dicembre ed il 31 dicembre, ovvero il 01 gennaio, dalle ore 12,00 alle ore 22,00 ad anni alterni;
il sig. avrà diritto di fare visita e tenere con sé i figli minori il giorno di Pasqua, Parte_2 ovvero il giorno di Pasquetta, dalle ore 12,00 alle ore 22,00 ad anni alterni;
il sig. avrà diritto di fare visita e tenere con sé i figli minori il 06 gennaio, il 25 Parte_2 aprile, il primo maggio e l'08 dicembre, dalle ore 12,00 alle ore 22,00 ad anni alterni;
il sig. avrà diritto di fare visita e tenere con sé i figli minori il giorno del Parte_2 proprio compleanno dalle ore 10,00 alle ore 22,00 e il giorno della festa del papà dalle ore 10,00 alle ore 22,00; durante le vacanze estive, il sig. avrà diritto di Parte_2 fare visita e tenere con sé i figli minori per un periodo ininterrotto di sette/dieci giorni tra la fine del mese di Agosto e l'inizio del mese di Settembre, compatibilmente con i giorni di riposo da lavoro, dandone comunicazione anticipata all'altro genitore entro il 30 Giugno di ogni anno del periodo temporale prescelto nonché della località di destinazione;
8. La sig.ra , durante le vacanze estive e in deroga al calendario di visite Parte_1 sopra articolato, avrà a sua volta diritto di tenere con sé i figli minori per un periodo ininterrotto di sette giorni durante il mese di luglio e sette giorni durante il mese di agosto, dandone comunicazione anticipata all'altro genitore entro il 30 giugno di ogni anno della settimana prescelta nonché della località di destinazione;
9. I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno con il padre o con la madre, ad anni alterni, anche in deroga al calendario di visite sopra articolato;
10. Nei periodi di permanenza con i figli minori, ciascun genitore avrà facoltà di adottare autonomamente le decisioni in merito alle questioni di ordinaria amministrazione;
11. I coniugi adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, relative all'istruzione, educazione, scelte religiose e salute, tenendo pur sempre conto delle loro capacità e inclinazioni;
12. Il sig. verserà entro il giorno dieci di ciascun mese, a mezzo bonifico unico Parte_2 alle seguenti coordinate riferibili alla sig.ra : IBAN Parte_1
[...], la somma mensile pari ad €. 350,00 a titolo di mantenimento dei figli minori AN e (€. 175,00 per ciascun figlio), Parte_3 annualmente rivalutata, anche in assenza di specifica richiesta dell'avente diritto, in base agli indici ISTAT (indice dei prezzi dei beni di consumo per le famiglie di operai e impiegati) pubblicati nella G. U., a partire dal decorrere di un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e così di seguito, in pari data, di anno in anno, fino a quando essi saranno divenuti maggiorenni e/o economicamente autosufficienti;
13. Il sig. lascerà in favore della IG.ra il beneficio di incasso Parte_2 Parte_1 dell'intero assegno unico previsto per i figli AN ed così come di anno Parte_3 in anno rivalutato;
14. Il sig. rimborserà il 50 % delle spese straordinarie, concordate e Parte_2 documentate, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 e dunque tali intendendosi le spese mediche, quelle scolastiche e quelle ludico - ricreative, sostenute dalla sig.ra in favore dei figli minori, fino a quando essi saranno divenuti Parte_1 maggiorenni e/o economicamente autosufficienti;
15. Per tutti i beni mobili acquisiti e/o detenuti già prima del matrimonio, ognuno dei coniugi provvederà a trattenerli liberamente ed autonomamente;
16. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver provveduto, con la sottoscrizione del presente accordo di separazione, a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, ad eccezione di quanto convenuto nel presente ricorso, dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere;
17. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e concedono reciproca autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio in favore dei figli minori AN ed
. Parte_3
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza del 14/11/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c. Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASTEL VOLTURNO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte I, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 14/11/25 LA PRESIDENTE dott.ssa AN Caso