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3 febbraio 1994
3 febbraio 1994
Art. 1. 1. L' articolo 942 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 942. (Terreni abbandonati dalle acque correnti). - I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi degli atti legislativi qui trascritti.
"Art. 942. (Terreni abbandonati dalle acque correnti). - I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto.
Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.
Quanto stabilito al primo comma vale anche per i terreni abbandonati dal mare, dai laghi, dalle lagune e dagli stagni appartenenti al demanio pubblico".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi degli atti legislativi qui trascritti.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 08/07/1998 n° 6627Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004 · 0.6807002
Giurisprudenza • 24
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2023, n. 4140Provvedimento: […] Questo, ritirandosi, aveva lasciato delle zone accessionali assegnate alle singole particelle rivierasche, in ragione di un acquisto a titolo originario: l'alluvione impropria, secondo la formulazione dell'art. 942 c.c. ante riforma dell'art. 1 della legge n. 37 del 1994, applicabile ratione temporis alla fattispecie, atteso che la disciplina di cui all'art. 1 della l. n. 37 del 1994, recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche” che esclude la sdemanializzazione dei terreni comunque abbandonati dalle acque correnti, è priva di efficacia retroattiva (Cassazione civile, sez. un., 13.06.2017, n. 14645). […]Leggi di più...
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