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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 12/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2674/2024 R.G. promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
rappresentati e difesi dall' avv. BIGI STEFANO , elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l' udienza del 04.06.2025,
pagina 1 di 5 l'avv. BIGI STEFANO , per la parte ricorrente, conclude come segue: “(…) si richiede
l'accoglimento del ricorso (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente depositato, Parte_1
ed altri tre esponevano che “ (…) I ricorrenti sono proprietari dell'immobile
[...]
sito in Viale dei Tigli n.9 piano II, Sestino (AR), identificato al Catasto Urbano foglio
59, Numero 505, Sub. 6 cat. A/2, classe 2, 7,5 vani (all.1) in virtù della successione del sig. , nato in [...] il [...] ed ivi deceduto il 12.08.1991 Parte_3
(all.2) e della successione della sig.ra , nata il [...] a [...]_1
(RN), deceduta il 03/03/2022 (all.3) e come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che si allega (all.4). Tale immobile veniva consegnato dalla sig.ra al sig. in data 17 Parte_1 Controparte_1
Dicembre 2023 perché lo stesso necessitava di un appartamento in quanto assunto per un periodo di prova dall'azienda PEBO S.p.A., con sede in Località Piego – Frazione
Monterone, 52038 Sestino (AR). L'accordo tra le parti consisteva nel fatto che il sig.
una volta superato il periodo di prova, avrebbe stipulato un regolare CP_1
contratto di locazione con canone di 320,00 euro mensili. Il sig. per quanto CP_1
risulta ai proprietari, non ha superato il periodo di prova e dal mese di Febbraio 2024 ha perso il lavoro, continuando però ad occupare l'immobile senza titolo e senza voler stipulare con i ricorrenti un regolare contratto di locazione. Gli inviti formulati per vie brevi con cui la sig.ra chiedeva di formalizzare il rapporto non Parte_1
sortivano un effetto ed il sig. continuava ad occupare l'immobile, senza CP_1
corrispondere alcunché, sino al mese di Agosto 2024. Da quanto risulta ai proprietari dal mese di Agosto il sig. si trasferiva ma lasciava all'interno CP_1
dell'appartamento qualche mobile e alcuni effetti personali. Nonostante i numerosi inviti effettuati dai proprietari gli stessi che volevano rientrare nel possesso dell'immobile non più occupato il sig. si rendeva irreperibile e non dava CP_1
pagina 2 di 5 alcun riscontro alle legittime richieste dei ricorrenti. Questi si rivolgevano pertanto all'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo, procedura di mediazione n.252/2024 depositata in data 31/08/2024, ed il tentativo dava esito negativo (all.5). Come si evince dal verbale infatti “il Mediatore verifica in via preliminare la regolarità della convocazione della parte convenuta, rilevando che la relativa notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. all'esito delle operazioni eseguite dall'UNEP di Pesaro.
Rilevato quindi che a causa della mancata partecipazione al procedimento del convenuto, non è stato possibile esperire la mediazione, Il Mediatore dichiara il tentativo di conciliazione concluso con esito negativo.” Con il presente atto i ricorrenti richiedono pertanto di poter rientrare nel possesso dell'immobile di loro proprietà, occupato senza titolo dal sig. , soggetto che da Controparte_1
tempo ha lasciato l'appartamento senza liberarlo dei suoi mobili e dei suoi effetti personali e senza riconsegnare le chiavi ai proprietari. Si segnala inoltre che i proprietari hanno l'urgenza di essere reintegrati nel possesso dell'immobile in quanto a breve andranno eseguiti dei lavori di straordinaria manutenzione nel tetto condominiale
e l'appartamento de quo è l'unico che vi consente l'accesso (…)”. Tutto ciò premesso chiedevano al Tribunale di Arezzo “(…) previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, contrariis reiectis - Accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1
(C.F. ) nato il [...] a [...]
[...] C.F._1
residente in [...] sta occupando
l'immobile di proprietà dei ricorrenti e sito in Viale dei Tigli n.9 piano II, Sestino (AR), identificato al Catasto Urbano foglio 59, Numero 505, Sub. 6 cat. A/2, classe 2, 7,5 vani senza aver alcun titolo e per l'effetto - Ordinare il rilascio dello stesso in favore dei proprietari Il tutto con vittoria delle spese di lite (…)”.
Il Giudice, all' esito della udienza cartolare del 04.06.2025, sulle conclusive richieste del procuratore della parte ricorrente in epigrafe riportate, previa dichiarazione di contumacia del resistente, tratteneva la causa in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
pagina 3 di 5 *********
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
E' bene, preliminarmente, evidenziare che, dalla documentazione allegata al ricorso, sembra sussistere la legittimazione ad agire dei ricorrenti.
Tanto premesso, occorre, ora, rilevare che appare verosimile quanto riportato in ricorso, ossia che il resistente ha continuato ad occupare l'immobile per cui è causa senza titolo e senza voler stipulare con i ricorrenti un regolare contratto di locazione. Ciò in considerazione del comportamento del resistente il quale, benché regolarmente convocato, non solo non è comparso dinanzi all'Organismo di Mediazione (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), ma è rimasto anche contumace nel presente procedimento, senza addurre alcuna giustificazione a sostegno di detto comportamento omissivo.
Appare, dunque, verosimile che il resistente da tempo ha lasciato l'appartamento senza liberarlo dei suoi mobili e dei suoi effetti personali e senza riconsegnare le chiavi ai proprietari.
Non resta, pertanto, che dichiarare che Controparte_1
occupa sine titulo l'immobile di proprietà dei ricorrenti - sito in Viale dei Tigli n.9 piano II, Sestino (AR), identificato al Catasto Urbano foglio 59, Numero 505, Sub. 6 cat.
A/2, classe 2, 7,5 vani- e, per l'effetto, ordinare al resistente il rilascio dello stesso in favore dei proprietari libero e sgombro di persone e cose.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da d.m. n. 37/2018, nonché del valore effettivo della controversia e dei limiti in cui la domanda è stata accolta, nonché dell'impegno profuso nella difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia del resistente:
pagina 4 di 5 1. dichiara che occupa sine titulo Controparte_1
l'immobile di proprietà dei ricorrenti, sito in Viale dei Tigli n.9 piano II, Sestino
(AR), identificato al Catasto Urbano foglio 59, Numero 505, Sub. 6 cat. A/2, classe 2, 7,5 vani;
2. per l'effetto, ordina al resistente il rilascio dello stesso in favore dei proprietari libero e sgombro di persone e cose;
3. condanna a rimborsare alla parte Controparte_1
ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese, € 2.400,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 12/06/2025 il Giudice
Dott.ssa Carmela Labella
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dr.ssa Carmela Labella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2674/2024 R.G. promossa da:
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
rappresentati e difesi dall' avv. BIGI STEFANO , elettivamente domiciliati presso il suo studio, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l' udienza del 04.06.2025,
pagina 1 di 5 l'avv. BIGI STEFANO , per la parte ricorrente, conclude come segue: “(…) si richiede
l'accoglimento del ricorso (…)”;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente depositato, Parte_1
ed altri tre esponevano che “ (…) I ricorrenti sono proprietari dell'immobile
[...]
sito in Viale dei Tigli n.9 piano II, Sestino (AR), identificato al Catasto Urbano foglio
59, Numero 505, Sub. 6 cat. A/2, classe 2, 7,5 vani (all.1) in virtù della successione del sig. , nato in [...] il [...] ed ivi deceduto il 12.08.1991 Parte_3
(all.2) e della successione della sig.ra , nata il [...] a [...]_1
(RN), deceduta il 03/03/2022 (all.3) e come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che si allega (all.4). Tale immobile veniva consegnato dalla sig.ra al sig. in data 17 Parte_1 Controparte_1
Dicembre 2023 perché lo stesso necessitava di un appartamento in quanto assunto per un periodo di prova dall'azienda PEBO S.p.A., con sede in Località Piego – Frazione
Monterone, 52038 Sestino (AR). L'accordo tra le parti consisteva nel fatto che il sig.
una volta superato il periodo di prova, avrebbe stipulato un regolare CP_1
contratto di locazione con canone di 320,00 euro mensili. Il sig. per quanto CP_1
risulta ai proprietari, non ha superato il periodo di prova e dal mese di Febbraio 2024 ha perso il lavoro, continuando però ad occupare l'immobile senza titolo e senza voler stipulare con i ricorrenti un regolare contratto di locazione. Gli inviti formulati per vie brevi con cui la sig.ra chiedeva di formalizzare il rapporto non Parte_1
sortivano un effetto ed il sig. continuava ad occupare l'immobile, senza CP_1
corrispondere alcunché, sino al mese di Agosto 2024. Da quanto risulta ai proprietari dal mese di Agosto il sig. si trasferiva ma lasciava all'interno CP_1
dell'appartamento qualche mobile e alcuni effetti personali. Nonostante i numerosi inviti effettuati dai proprietari gli stessi che volevano rientrare nel possesso dell'immobile non più occupato il sig. si rendeva irreperibile e non dava CP_1
pagina 2 di 5 alcun riscontro alle legittime richieste dei ricorrenti. Questi si rivolgevano pertanto all'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo, procedura di mediazione n.252/2024 depositata in data 31/08/2024, ed il tentativo dava esito negativo (all.5). Come si evince dal verbale infatti “il Mediatore verifica in via preliminare la regolarità della convocazione della parte convenuta, rilevando che la relativa notifica si è perfezionata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. all'esito delle operazioni eseguite dall'UNEP di Pesaro.
Rilevato quindi che a causa della mancata partecipazione al procedimento del convenuto, non è stato possibile esperire la mediazione, Il Mediatore dichiara il tentativo di conciliazione concluso con esito negativo.” Con il presente atto i ricorrenti richiedono pertanto di poter rientrare nel possesso dell'immobile di loro proprietà, occupato senza titolo dal sig. , soggetto che da Controparte_1
tempo ha lasciato l'appartamento senza liberarlo dei suoi mobili e dei suoi effetti personali e senza riconsegnare le chiavi ai proprietari. Si segnala inoltre che i proprietari hanno l'urgenza di essere reintegrati nel possesso dell'immobile in quanto a breve andranno eseguiti dei lavori di straordinaria manutenzione nel tetto condominiale
e l'appartamento de quo è l'unico che vi consente l'accesso (…)”. Tutto ciò premesso chiedevano al Tribunale di Arezzo “(…) previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, contrariis reiectis - Accertare e dichiarare che il sig. Controparte_1
(C.F. ) nato il [...] a [...]
[...] C.F._1
residente in [...] sta occupando
l'immobile di proprietà dei ricorrenti e sito in Viale dei Tigli n.9 piano II, Sestino (AR), identificato al Catasto Urbano foglio 59, Numero 505, Sub. 6 cat. A/2, classe 2, 7,5 vani senza aver alcun titolo e per l'effetto - Ordinare il rilascio dello stesso in favore dei proprietari Il tutto con vittoria delle spese di lite (…)”.
Il Giudice, all' esito della udienza cartolare del 04.06.2025, sulle conclusive richieste del procuratore della parte ricorrente in epigrafe riportate, previa dichiarazione di contumacia del resistente, tratteneva la causa in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
pagina 3 di 5 *********
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
E' bene, preliminarmente, evidenziare che, dalla documentazione allegata al ricorso, sembra sussistere la legittimazione ad agire dei ricorrenti.
Tanto premesso, occorre, ora, rilevare che appare verosimile quanto riportato in ricorso, ossia che il resistente ha continuato ad occupare l'immobile per cui è causa senza titolo e senza voler stipulare con i ricorrenti un regolare contratto di locazione. Ciò in considerazione del comportamento del resistente il quale, benché regolarmente convocato, non solo non è comparso dinanzi all'Organismo di Mediazione (cfr. doc. 5 allegato al ricorso), ma è rimasto anche contumace nel presente procedimento, senza addurre alcuna giustificazione a sostegno di detto comportamento omissivo.
Appare, dunque, verosimile che il resistente da tempo ha lasciato l'appartamento senza liberarlo dei suoi mobili e dei suoi effetti personali e senza riconsegnare le chiavi ai proprietari.
Non resta, pertanto, che dichiarare che Controparte_1
occupa sine titulo l'immobile di proprietà dei ricorrenti - sito in Viale dei Tigli n.9 piano II, Sestino (AR), identificato al Catasto Urbano foglio 59, Numero 505, Sub. 6 cat.
A/2, classe 2, 7,5 vani- e, per l'effetto, ordinare al resistente il rilascio dello stesso in favore dei proprietari libero e sgombro di persone e cose.
Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da d.m. n. 37/2018, nonché del valore effettivo della controversia e dei limiti in cui la domanda è stata accolta, nonché dell'impegno profuso nella difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, nella contumacia del resistente:
pagina 4 di 5 1. dichiara che occupa sine titulo Controparte_1
l'immobile di proprietà dei ricorrenti, sito in Viale dei Tigli n.9 piano II, Sestino
(AR), identificato al Catasto Urbano foglio 59, Numero 505, Sub. 6 cat. A/2, classe 2, 7,5 vani;
2. per l'effetto, ordina al resistente il rilascio dello stesso in favore dei proprietari libero e sgombro di persone e cose;
3. condanna a rimborsare alla parte Controparte_1
ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese, € 2.400,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese Generali, IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 12/06/2025 il Giudice
Dott.ssa Carmela Labella
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