Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01569/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2025, proposto da
HM DE AB OU AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Cazzetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Sanctis 73;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Ravenna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per
-l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione presentata in data 22.01.2025 nell'ambito della procedura di cui al Decreto Flussi 2023/2025 n. RA5609362233 - P-RA/L/Q/2024/100385;
-l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo per la Pubblica Amministrazione intimata di provvedere in relazione alla medesima istanza tramite l'adozione di un provvedimento espresso;
-la condanna della Pubblica Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. LE AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 31 e 117 CPA, depositato in data 9.7.2025, HM DE AB OU AL ha esposto quanto segue:
-in data 18.3.2024 il legale rappresentante della Eagle Service S.r.l. presentava un’istanza di nulla osta per lavoro subordinato in favore del ricorrente, nell’ambito della procedura di cui al Decreto Flussi 2023/2025;
-in data 12.6.2024, la Prefettura di Ravenna rilasciava il nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro subordinato, inviandolo alla competente rappresentanza diplomatico-consolare e in data 24.9.2024 il ricorrente otteneva il rilascio del corrispondente visto di ingresso dall’Ambasciata italiana a Il Cairo, facendo ingresso in Italia in data 17.1.2025;
-in data 22.1.2025, entro il termine legalmente previsto di otto giorni, tale ingresso era comunicato alla Prefettura di Ravenna tramite PEC avente ad oggetto “ Comunicazione ingresso lavoratore e istanza di convocazione - Procedura n. P-RA/L/Q/2024/100385 - Eagle Service srl/MALEK HM DE AB OU ”, con allegata la copia del Passaporto del lavoratore, recante il Visto di ingresso e il timbro apposto in frontiera; contestualmente, era formulata richiesta di fissazione di un appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno e il ritiro del Mod. 209 per la richiesta di permesso di soggiorno;
-nonostante il lasso di tempo trascorso dalla istanza di convocazione (oltre cinque mesi), l’Amministrazione non ha ancora fissato un appuntamento, rimanendo silente.
Tanto premesso, il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 co. 1 L. 241/90, 42 co. 4 D.L. 73/2022, 3 e 97 Cost., 22 co. 6 D. Lgs. 286/1998 e 35 d.P.R. 394/1999 ”, chiedendo di accertare e dichiarare l’illegittimità̀ del silenzio serbato dall’Amministrazione intimata, accertare e dichiarare il conseguente obbligo della stessa di provvedere sulla predetta istanza tramite l’adozione di un provvedimento espresso, con conseguente ordine di provvedere, disponendo la nomina di un Commissario ad acta , per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito.
Per resistere al ricorso, con atto meramente formale si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
A fronte della richiesta avanzata dalla parte ricorrente non risulta, infatti, che l’Amministrazione abbia provveduto alla conclusione del procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, né emergono specifiche giustificazioni idonee a giustificare l’arresto procedimentale ovvero il ritardo nell’adozione del provvedimento finale.
Il ricorso ex artt. 31 e 117 CPA deve, quindi, essere accolto, risultando accertato l’illegittimo silenzio perdurante da parte dell’Amministrazione resistente, la quale dovrà concludere il procedimento con un provvedimento espresso, previo il compimento degli atti previsti dalla normativa vigente applicabile al caso di cui si discute, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente decisione.
Quanto alla richiesta di nomina, fin da subito, del Commissario ad acta, si rileva che essa potrà essere disposta in caso di perdurante inadempimento al predetto obbligo di conclusione del procedimento;
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, accerta l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente e ordina alla medesima di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, come da motivazione, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente decisione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA CA, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LE AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AL | PA CA |
IL SEGRETARIO