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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. 579/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 794/2023 emessa dal Tribunale di Genova
promossa da
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Galeani, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, via dei Sette Metri n.11/E, come da procura in atti
APPELLANTE Contro
(P. IVA ), in persona del TE P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Ferrando, ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Genova, Via Roma n. 8/6, come da procura in atti
APPELLATA
Nonché contro
Controparte_2
APPELLATA NON COSTITUITA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 794/2023 resa dal Tribunale Ordinario di Genova del 28/03/2023 all'esito del Giudizio recante n. di R.G.
3818/2022 e conseguentemente in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
In via pregiudiziale e cautelare
SOSPENDERE E/O REVOCARE la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e del decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti meglio dedotti nelle premesse del presente atto, da intendersi qui integralmente trascritti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 c.p.c., sussistendo il fumus boni iuris per gli stessi nonché, in re ipsa il periculum in mora vista l'entità delle somme ingiunte e derivanti da quelle stabilite nella sentenza impugnata;
In via preliminare:
previa ammissione delle istruttorie già formulate in atti di primo grado e non ammesse dal Tribunale, previa escussione dei testimoni già indicati in atti e che saranno qui ripetuti,
ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta prescrizione degli asseriti crediti data la natura delle fatture per come in atti, oltre che il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante rispetto al rapporto di fornitura energia elettrica già dedotto dall'odierna appellata nel procedimento monitorio;
Nel merito dell'appello:
previa ammissione delle istruttorie già formulate in atti di primo grado e non ammesse dal tribunale, previa escussione dei testimoni già indicati in atti e che saranno qui ripetuti,
ACCOGLIERE l'appello proposto da Parte_1
in persona del Liquidatore SI. e, per Parte_2
l'effetto, RIFORMARE integralmente la sentenza n. 794/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Genova in persona del
Giudice Dott.ssa Chiara Russo, all'esito del giudizio di R.G. n.
3818/2022, in data 28.03.2023, depositata in cancelleria in pari data e notificata via pec allo scrivente difensore e ad in Parte_1
data 09.05.2023 per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
In accoglimento delle eccezioni sopra indicate: REVOCARE/ANNULLARE/DICHIARARE nullo il Decreto
Ingiuntivo n. 584/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 08/03/2022 e recante n. di R.G. 1713/2022 oggi opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo in fatto e in diritto e per tutti i motivi di cui narrativa.
ACCERTARE per i motivi dedotti in narrativa l'estraneità della nella vicenda per cui è causa e per l'effetto Parte_1
DICHIARARE che la stessa nulla deve alla TE
ACCERTARE E DICHIARARE che le somme ingiunte, o qualsivoglia altra somma accertata in corso di causa in favore della siano dovute esclusivamente dalla _1 CP_3
ovvero dalla sig.ra ;
[...] Controparte_2
Comunque ed in ogni caso, con vittoria di spese, spese generali ed onorari oltre I.V.A. di legge e C.P.A., per il doppio grado di giudizio.
* * *
In via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per testi già articolata nel giudizio precedente nella seconda memoria istruttoria, i cui capitoli di prova di seguito di riportano letteralmente:
1)“Vero che in data 3 novembre 2016 mediante scrittura privata autenticata, come da doc. n. 3 che si rammostra, la SI.ra in qualità di Amministratore IC della Controparte_2
concedeva in affitto alla società la Controparte_3 Parte_1
propria azienda” 2) “Vero che il canone di locazione pattuito inter partes di cui al doc. 3 che si rammostra, era da intendersi anche onnicomprensivo di spese di utenza”
3)“Vero che parte locatrice e parte affittuaria stabilivano di comune accordo di mantenere l'intestazione delle utenze attive a nome di parte locatrice ossia di che doveva Controparte_3
occuparsi anche del relativo pagamento”
4) “Vero che emetteva le fatture relative alle TE
utenze attive alla società intestataria delle stesse ossia CP_3
[...]
5)“Vero che la ha sempre Parte_1
regolarmente provveduto al pagamento del canone di affitto del ramo d'azienda nei confronti della società Controparte_3
6)“Vero che la ha sempre potuto Parte_1
usufruire ed utilizzare la fornitura elettrica in assenza di eventuali depotenziamenti e/o distacchi dell'utenza”
7)“Vero che la ometteva di dare notizia alla Controparte_3
della causa incardinata nell'anno 2018, dinnanzi il Parte_1
Tribunale Ordinario di Roma per l'accertamento negativo del credito da ella stessa nei confronti di rubricata TE
con RG n. 39598/2018 ed assegnata al Giudice Dott. Tommaso
Martucci”;
8)“Vero che la ometteva di coinvolgere nel Controparte_3
predetto giudizio la ”; Parte_1
9)“Vero che il Tribunale Ordinario di Roma, in data 30.12.2012 definiva la causa di accertamento negativo con sentenza, omettendo la pronuncia di condanna nei confronti della
; Controparte_3
10) “Vero che in data 26 febbraio 2019 la società Parte_1
acquistava dalla predetta azienda
[...] Controparte_3
come da atto di cessione che si rammostra doc. 4”;
11) “Vero che in data 5 giugno 2019 la società Parte_1
procedeva all'attivazione di una nuova fornitura
[...]
di energia elettrica a proprio nome come da doc. 5 che si rammostra”;
12) “Vero che la ha sempre ottemperato con Parte_1
precisione alle proprie obbligazioni nei confronti di _1
;
[...]
13) “Vero che le fatture per cui oggi è causa anche se emesse nel periodo 2017/2018 si riferiscono a consumi e/o conguagli relativi a periodi precedenti”;
14) “Vero che la rilevava delle problematiche Controparte_3
circa la registrazione dei consumi e dei flussi di energia quando era titolare dell'utenza”;
15) “Vero che vi è una netta discrepanza tra gli importi delle fatturazioni predisposte da nei confronti della TE
rispetto a quelle predisposte nei confronti della Controparte_3
”; Parte_1
16) “Vero che nel giudizio di accertamento negativo del credito innanzi al Tribunale Ordinario di Roma rubricato con RG n.
39598/2018 veniva eseguita CTU, ed il consulente tecnico incaricato ometteva di recarsi in loco per verificare il regolare funzionamento dei contatori”;
17) “Vero che la CTU disposta ed eseguita nell'ambito dell'azione di accertamento negativo del credito di cui sopra, veniva eseguita dal CTU Dott. che effettuava Per_1
l'elaborazione esclusivamente sulla base dei documenti forniti da;
TE
18) “Vero che in data 05.01.2021 il sig. Parte_2
presso la Legione Carabinieri Lazio Stazione Frascati, come da doc. 8 che si rammostra, presentava denuncia querela nei confronti dei sig.ri e Controparte_4 Controparte_5
per aver gli stessi sottratto illecitamente e Controparte_6
senza alcun permesso e sottacendolo a chi di dovere la fornitura di energia elettrica, del gas ed acqua al fine di trarne profitto”.
Si indica quale testimone:
- residente in [...]
Sciesa, n.22”.
Per l'appellata TE
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma adita, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso e meglio viste, come segue provvedere:
Nel merito:
I. rigettare l'avverso appello in quanto nullo e/o inammissibile e/o improcedibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provata, integralmente confermando la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame;
II. in ogni caso, respingere le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
III. in via di mero subordine, accertare e dichiarare in ogni caso tenuta e, quindi, condannare in persona del legale CP_7
rappresentante pro tempore, e la SI.ra , in Controparte_2
solido tra loro ovvero come meglio visto e ritenuto, a pagare in favore di a titolo di corrispettivo e/o TE
indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., le forniture di energia elettrica eseguite dalla stessa _1
in favore di e/o nel periodo
[...] Parte_1 Controparte_3
oggetto delle fatture azionate in via monitoria;
e tanto, per l'importo capitale di € 67.045,69, ovvero per quella diversa somma, meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Giudicante, se del caso anche a mezzo di eligenda CTU, oltre interessi moratori al tasso convenzionale meglio specificato nel provvedimento monitorio prodotto in atti, maturati e maturandi sulla fattura azionata dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo”.
A seguito dell'udienza del 6.2.2025 ha così TE
concluso :
“Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma adita, ogni contraria istanza reietta e disattesa, previe le declaratorie del caso e meglio viste, come segue provvedere:
Nel merito: I.rigettare l'avverso appello in quanto inammissibile e/o nullo e/o improcedibile e/o infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, integralmente confermando la sentenza di primo grado oggetto del presente gravame;
II.in ogni caso, respingere le domande tutte ex adverso formulate in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
III.in via di mero subordine, accertare e dichiarare in ogni caso tenuta e, quindi, condannare in persona del legale CP_7
rappresentante pro tempore, e la SI.ra , in Controparte_2
solido tra loro ovvero come meglio visto e ritenuto, a pagare in favore di a titolo di corrispettivo e/o TE
indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., le forniture di energia elettrica eseguite dalla stessa _1
in favore di e/o nel periodo
[...] Parte_1 Controparte_3
oggetto delle fatture azionate in via monitoria;
e tanto, per l'importo capitale di € 67.045,69, ovvero per quella diversa somma, meglio vista e ritenuta dall'Ill.mo Giudicante, se del caso anche a mezzo di eligenda CTU, oltre interessi moratori al tasso convenzionale meglio specificato nel provvedimento monitorio prodotto in atti, maturati e maturandi sulla fattura azionata dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
conveniva in giudizio e Parte_1 TE
, in qualità di Amministratore IC della Controparte_2 al fine di sentir revocare, annullare o dichiarare Controparte_3
nullo l'opposto decreto ingiuntivo n. 584/2022 con cui il
Tribunale di Genova aveva ingiunto alla stessa, in solido con
, il pagamento della somma di euro Controparte_2
67.048,89, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002, a saldo di fatture insolute per la fornitura di energia elettrica.
Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Pt_1
chiedeva in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata dei terzi e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti.
Esponeva, infatti, di aver stipulato in data 3.11.2016 un contratto di affitto d'azienda con la in persona Controparte_3
dell'Amministratore IC , la quale, su Controparte_2
accordo delle parti, rimaneva intestataria delle utenze e onerata del pagamento delle rispettive fatture;
di aver regolarmente pagato il canone di affitto comprensivo delle spese relative all'energia elettrica;
di aver acquistato, in data 26.2.2019,
l'azienda suddetta e di aver prontamente proceduto, il 5.6.2019, all'attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica con la società opposta _1
Pertanto, rilevava che le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, sebbene emesse nel periodo 2017/2018, si riferivano a consumi relativi a periodi precedenti e quindi non erano imputabili a;
e che, successivamente ad sopralluogo svolto Pt_1
(dal dott. ), l'istante apprendeva come Persona_2 CP_4
e si fossero
[...] Controparte_5 Controparte_6
appropriati illegittimamente, mediante allaccio interno, dell'energia a fornitura dei locali concessi in locazione prima alla e succesivamente della Controparte_3 Parte_1
Dunque, chiedeva la condanna della ovvero di Controparte_3
e dei sig.ri Controparte_2 Controparte_4 CP_5
e al pagamento delle somme
[...] Controparte_6
ingiunte stante la sua estraneità alla causa.
Si costituiva la quale chiedeva nel merito il TE
rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e non provata. In via subordinata, instava per la condanna della e di , in solido tra loro, al Parte_1 Controparte_2
pagamento della somma pari ad euro 67.045,69, o quella meglio ritenuta, a titolo di corrispettivo e/o indennizzo ex art. 2041 c.c..
L'opposta rappresentava di aver sottoscritto con la società un contratto di fornitura di energia elettrica nel CP_3
febbraio 2015 e di essere creditrice della somma ingiunta stante le fatture insolute, credito confermato dalla perizia svolta all'interno del procedimento instaurato dalla dinnanzi CP_3
al Tribunale di Roma;
rilevava l'irrilevanza dell'accordo intercorso tra la e la stante l'operatività dell'art. Pt_1 CP_3
2560 comma 2 c.c. in base al quale l'affittuario risponde, in solido con il concedente, dei debiti dell'azienda che risultino dai libri contabili, con la conseguente imputabilità dei pagamenti anche alla . Pt_1
rimaneva contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Genova negava l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi e, con sentenza n. 794/2023, così statuiva: “respinge l'opposizione e condanna l'opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15
% per spese generali”.
In particolare, il Tribunale osservava che nel contratto di affitto di azienda non si rileva alcun patto sulla base del quale la si impegna a rispondere dei consumi di energia CP_3
fatturati all'affittuaria e relativi al periodo del medesimo affitto d'azienda.
In ogni caso, l'esistenza di una simile pattuizione non sarebbe opponibile ad che è terza rispetto all'accordo medesimo. _1
Infatti, l'acquisto del ramo di azienda è avvenuto nel febbraio
2019 e comprando l'azienda si è assunta anche i debiti Pt_1
dell'azienda medesima anteriori alla cessione ai sensi dell'art. 2558 c.c. il quale statuisce che il cessionario risponde dei debiti indipendentemente dal fatto che questi risultino dai libri contabili obbligatori, inserendosi la responsabilità nell'ambito della più generale sorte del contratto.
Pertanto, secondo il primo Giudice, andava dichiarata la legittimazione passiva di in quanto cessionaria Pt_1
dell'azienda.
Con riguardo alla chiamata dei terzi in causa, non è stata autorizzata in quanto parte opponente non ha precisato la domanda che intende proporre nei loro confronti. In ogni caso,
l'argomento fa riferimento al fatto che il consumo rilevato sarebbe imputabile ad un soggetto diverso dalla società attrice. Tuttavia, il venditore non è responsabile della rilevazione dei dati di consumo, che spetta al distributore, del quale l'attore non ha chiesto la chiamata in causa. E l'unica eccezione che può essere proposta nei confronti del venditore, che non è stata sollevata nel caso di specie, è quella relativa alla difformità tra dati di consumo contenuti nelle fatture emesse dal distributore nei confronti del venditore, e quelli contenuti nelle fatture emesse dal venditore verso il cliente.
Circa l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, il
Tribunale osservava che il legislatore, con la legge 205/2017 ha previsto che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescriva in due anni, limitandone però l'ambito di applicazione alle sole fatture a conguaglio con scadenza successiva al 1.3.2018 e riferite a consumi anteriori ai due anni.
Nel caso di specie, le uniche due bollette emesse successivamente al 1.3.2018 con importi a debito per il cliente sono quella del 10.4.2018 e quella del 9.3.2018, nessuna delle quali riporta importi a conguaglio relativi a consumi anteriori a due anni. Pertanto, le fatture in questione non rientrano nell'ambito operativo della norma.
Infine, il Tribunale rilevava che parte opponente ha effettuato la citazione diretta dell'altra ingiunta, , e che Controparte_2
tale chiamata in giudizio è inammissibile in quanto la Corte di
Cassazione ha statuito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo non può citarlo per la prima udienza, ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi in mancanza una decadenza rilevabile d'ufficio insuscettibile di sanatoria anche per effetto della costituzione del terzo.
2.- Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1
, affidando il gravame ai seguenti motivi:
[...]
2.1- In via preliminare: istanza ex art. 283 - erronea applicazione dell'art. 116 c.p.c. – sull'omessa valutazione da parte del giudice di prime cure della carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante.
Con il primo motivo l'appellante allega che la negata istruttoria avrebbe potuto sicuramente indurre il Giudice a ritenere Pt_1
priva della necessaria legittimazione passiva a subire gli
[...]
effetti dell'ingiunzione, essendo l'accordo tra e Pt_1 CP_3
solo verbale.
Infatti, se il Giudice avesse acconsentito ad assumere le dichiarazioni del testimone indicato si sarebbe raggiunta la prova che a dover pagare quanto ingiunto alla odierna appellante era la in quanto le utenze erano rimaste intestate alla CP_3
quest'ultima.
Ciò si evincerebbe dal fatto che il contratto di affitto di ramo di azienda veniva sottoscritto in data 3.11.2016 e l'appellante stipulava un contratto di fornitura di energia elettrica con _1
solo il 5.6.2019.
2.2- Sulla negata chiamata in causa del terzo - violazione dell'art. 106 c.p.c.. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice, in violazione del diritto di difesa e dell'art. 106 c.p.c., avrebbe erroneamente ritenuto di non autorizzare l'odierna appellante a chiamare in causa i SIg.ri CP_4
Infatti, a seguito di un sopralluogo svolto a cura del Dott.
sarebbero risultati presenti da diverso tempo dei Persona_2
contatori interni non rientranti all'interno del complesso immobiliare concesso in locazione.
avrebbe così appreso che i signori e Parte_1 CP_4 CP_5
si appropriavano illegittimamente - mediante Controparte_6
un allaccio interno- dell'energia a fornitura dei locali concessi in locazione prima alla e successivamente della Controparte_3
Parte_1
Pertanto, sarebbe fondata la necessità di far intervenire nel giudizio i signori quali soggetti legittimati assieme CP_4
alla a corrispondere eventuali somme dovute ad CP_3
_1
2.3- Sulla intervenuta prescrizione.
Con il terzo motivo lamenta che il giudice di prime cure Pt_1
avrebbe trascurato che le fatture prodotte da controparte in fase monitoria, intestate alla non sarebbero state mai CP_3
recapitate alla , la quale ne avrebbe avuto piena contezza Pt_1
solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo.
Inoltre, non avrebbe fornito la prova di messa in mora in _1
capo alla o di un qualsiasi atto interruttivo della Pt_1
prescrizione, non essendo stata coinvolta nel giudizio Parte_1 di accertamento negativo del credito promosso dalla CP_3
nei confronti di innanzi il Tribunale di Roma. _1
2.4- Sulla erronea qualificazione della posizione della sig.ra
: violazione dell'art. 102 cpc. Controparte_2
Ad avviso dell'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente inquadrato la posizione giuridica della SI nella CP_2
sua qualità di socio unico di oltre che liquidatore Controparte_3
della stessa.
La obbligata in solido con l'odierna appellante al CP_2
pagamento della somma così come riportata decreto ingiuntivo, sarebbe parte sostanziale del procedimento monitorio e, quindi, della successiva fase a cognizione piena in quanto litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c..
Pertanto, la avrebbe correttamente provveduto a Parte_1
citarla in giudizio unitamente alla odierna appellata essendo la stessa litisconsorte nel giudizio di opposizione per effetto dell'ingiunzione emessa anche ai suoi danni, mentre il Tribunale avrebbe errato nel qualificarla quale “terzo”.
3.- si costituiva in giudizio chiedendo in via TE
preliminare di sentir revocare l'avverso appello in quanto nullo e/o inammissibile e/o improcedibile e/o infondato in fatto ed in diritto.
Con riguardo al preteso accordo tra e Controparte_3 Parte_1
osserva che a prescindere dall'effettiva gestione _1
dell'azienda , sussiste la legittimazione passiva Controparte_8
dell'appellante in ordine ai crediti azionati da in via _1 monitoria in quanto cessionaria della stessa azienda e, dunque, effettiva debitrice non solo dal punto di vista sostanziale ma anche in forza di specifiche disposizione di legge.
Quanto alle contestazioni circa i consumi oggetto delle fatture azionate in via monitoria, richiama le conclusioni del CTU _1
Dott. nella causa di accertamento negativo del credito Per_1
promossa da nei confronti di l Tribunale CP_3 CP_9
di Roma, che ha accertato un corretto addebito dei prelievi di
Energia, e un corretto addebito dei kwh effettivamente prelevati ai prezzi contrattualizzati come riportati in fattura, giungendo all'importo complessivo di € 67.045,69.
Infine, contesta l'avversa eccezione di prescrizione _1
biennale ex L. 205/17 del credito azionato in via monitoria in quanto:
- le fatture azionate sono state emesse dal 10/4/2017 al
10/4/2018;
- in data 25/5/2018 ha notificato ad atto di CP_3 _1
citazione per tentare di conseguire – infruttuosamente –
l'accertamento negativo del credito oggetto delle fatture;
- detto atto, al pari di tutti i successivi atti, ha determinato l'interruzione di qualsivoglia termine prescrizionale;
- lo stesso dicasi per l'azione monitoria opposta, promossa da in data 26/2/2022, dunque poco tempo dopo la sentenza _1
emessa dal Tribunale di Roma in data 30/12/2021.
4.- Questa Corte, in esito all'udienza a trattazione scritta del
9.11.2023, con ordinanza del 10.11.2023 rilevato che non risultava costituita e che la notifica alla Controparte_2
stessa dell'atto d'appello non risultava correttamente effettuata, ne disponeva la rinnovazione nel rispetto dei termini di legge e rinviava all'udienza del 14.3.2024.
Nessuna delle parti, tuttavia, provvedeva a notificare l'atto di appello a , Amministratore unico di Controparte_2
Controparte_3
5. La Corte dopo aver trattenuto la causa a decisione, con ordinanza in data 18.12.2024, rimetteva la causa in istruttoria assegnando alle parti un termine ex art. 101 c.p.c. al fine di porre all'attenzione delle stesse, la questione dell'inammissibilità dell'appello di non essendo stato notificato, da alcuna Parte_1
delle parti, a il predetto appello neppure Controparte_2
in seguito all'ordine di questa Corte, reso con ordinanza in data
10.11.2023, valutandosi la sussistenza di un litisconsorzio necessario anche processuale ex art. 331 c.p.c con riguardo al rapporto di solidarietà tra e ( Parte_1 Controparte_2
Amministratore IC di ), potendo “ Controparte_3
configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario.
La causa veniva all'uopo rinviata all'udienza del 6.2.2025, in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito di detta udienza solo parte ha TE
depositato note scritte ( benchè al difensore di fosse stata Pt_1
ritualmente comunicata dalla Cancelleria l'ordinanza del
18.12.24 e la data dell'udienza suddetta). ha quindi chiesto preliminarmente la TE
declaratoria dell'inammissibilità/nullità/improcedibilità dell'appello, come meglio specificato in epigrafe .
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
6. Tanto premesso questa Corte ritiene l'impugnazione inammissibile.
Infatti l'appello di non è stato notificato, da alcuna Parte_1
delle parti, a Amministratore unico di Controparte_2
neppure in seguito all'ordine, reso con ordinanza Controparte_3
in data 10.11.2023.
Si ritiene la sussistenza di un litisconsorzio necessario ( v. anche in tal senso quanto affermato dall'appellante pag. 13 atto d'appello prima riga) anche processuale ex art. 331 c.p.c con riguardo al rapporto di solidarietà ( v. le conclusioni dell'appellata in comparsa cost. appello) tra e Parte_1
( Amministratore IC di Controparte_2 [...]
) , potendo “ configurarsi una situazione di TE0
inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro” ( v. Cass. 2018 n.20860).
Nel caso che ci occupa, dalle stesse allegazioni dell'appellante svolte nel corpo dell'atto d'appello, risulta che le posizioni dei coobbligati e (Amministratore Parte_1 Controparte_2
IC di ) evidenziano obiettiva TE0 interrelazione in ragione della loro subordinazione anche sotto il profilo del diritto sostanziale, di talchè la responsabilità dell'uno presuppone la responsabilità dell'altro. Ciò alla luce del dettato dell'art. 2558 c.c. e dei principi espressi dalla Corte di
Cassazione secondo cui “ La cessione da parte del locatore del contratto di locazione aziendale, inserita in una complessiva cessione di azienda (o di ramo di azienda), non comporta la scissione del contratto di locazione o di affitto in due sub- rapporti distinti, ciascuno dei quali con un titolare dello "status" di locatore, bensì il pieno subingresso del cessionario nelle stesse posizioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al cedente, purché collegate all'esercizio dell'impresa” ( v. Cass. sentenza n.
2961 /2013; conf. Cass. n. 840 del 23/01/2012).
L'appello è quindi inammissibile .
La Corte di Cassazione ha infatti costantemente affermato che
“Il termine assegnato ex art. 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione (nella specie in appello) è perentorio e il mancato rispetto di esso, da rilevarsi d'ufficio indipendentemente dalle eccezioni o difese della controparte e non sanabile neppure dalla tardiva costituzione di quest'ultima, non può essere prorogato” ( v. Cass.
n. 4861 del 07/03/2006; conf. Cass. n. 17416 del 23/07/2010;
Cass. n. 31316 del 04/12/2018).
Nel caso di specie è la stessa difesa dell'appellante ad aver indicato la sussistenza di un litisconsorzio necessario ( v. pag. 13 atto d'appello prima riga), a cui consegue con riguardo al rapporto di solidarietà suindicato. l'applicabilità del disposto dell'art art. 331 c.p.c Tale art. 331 c.p.c. prevede al secondo comma che
“L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato”, come è avvenuto nel caso in esame.
Le spese del presente grado del giudizio devono quindi esser poste a carico dell'appellante soccombente, che si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 147/2022, valori medi, ad eccezione della fase istruttoria e/o trattazione per cui si è applicato il valore minimo ( non essendosi svolta istruttoria), avuto altresì riguardo al valore della causa ( euro 67.048,89 oltre interessi) scaglione di riferimento € 52.001 a € 260.000.
Deve darsi atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia)
- che l'appello è stato dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro
[...]
tempore, avverso la sentenza n. 794/2023 del Tribunale di
Genova ;
- Condanna a rifondere Parte_1
all'appellata le spese di lite del presente TE
grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro €
12.154,00 oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge;
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Genova,7.02.2025 Il Presidente est.
Dott. Rossella Atzeni