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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, visto l'art. 429 c.p.c., udita la discussione orale, dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 38914/2024 R.G.
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Burgada Parte_1 per mandato allegato al ricorso,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariagraziachiara Vaccaro per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e cartelle di pagamento. CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 19 marzo 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 26 ottobre 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la e Controparte_1
l' , in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti pro-tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0972024910297345000, notificatagli in data 11 ottobre 2024 per tramite dell' , con la quale è stato Controparte_2 richiesto il pagamento della somma di € 71,35 a titolo di contributi EMPAM degli anni 2010 e 2012, riferiti alle cartelle di pagamento nn.
09720110147505939 e 09720130175160663. Premessa la rateizzazione e la successiva estinzione delle obbligazioni contributive portate nelle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, parte ricorrente ha contestato, sotto plurimi angoli di visuale, la fondatezza della richiesta di pagamento, formulando le seguenti conclusioni:
“Annullare Il sollecito di pagamento n. 0972024910297345000 (doc1) notificata in data 11.10.2024 dall' per tramite dell' CP_3 [...]
, con la quale si intimava al ricorrente il Controparte_2 pagamento della somma di Euro 71,35= a titolo di contributi Pt_2 dell'anno 2010 e 2012 riferiti alle cartelle 09720110147505939 e 09720130175160663 e per effetto le sopracitate cartelle per tutti i motivi esposti in narrativa Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. All'udienza del 15 gennaio 2025, rilevato che la notifica del ricorso non si era validamente perfezionata, non essendo garantito ai convenuti il termine a difesa di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c., il decidente ne ha disposto il rinnovo, assegnando a parte ricorrente il termine perentorio di 30 giorni per provvedere.
Con memoria depositata nel fascicolo telematico si è costituita la sola , rilevando l'integrale estinzione dell'obbligazione Controparte_4 contributiva e chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere. All'udienza del 19 marzo 2025, assente il ricorrente, la CP_1 ha rappresentato che, non essendosi costituito il concessionario alla riscossione e non avendo parte ricorrente in alcun modo comprovato la rinnovazione della notifica nei confronti di quest'ultimo, il ricorso va dichiarato improcedibile;
indi, su queste conclusioni, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare e assorbente il ricorso va dichiarato improcedibile. All'udienza di comparizione delle parti del 15 gennaio 2025, infatti, rilevata la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata senza rispettare il termine a difesa stabilito in favore di parte convenuta dal quinto comma dell'art. 415 c.p.c., facendo applicazione del disposto generale di cui al primo comma dell'art. 291 c.p.c., estensivamente applicabile anche al rito del lavoro, nonché dei poteri contemplati dall'art. 421, comma 1, c.p.c., il decidente ne ha disposto la rinnovazione, assegnando a parte ricorrente il termine perentorio di 30 giorni entro cui provvedere. Non risulta dagli atti di causa che tale rinnovazione sia stata eseguita nei confronti del concessionario alla riscossione, non costituito in giudizio, dovendosi così trarre la conclusione che la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione, determini l'improcedibilità del processo per mancanza di contraddittorio, mentre solo nel caso di notificazione oltre il termine fissato, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione del giudizio, ex artt. 291, comma 3, e 307, ultimo comma, c.p.c. Com'è noto, il condivisibile indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione “la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo valore sistematico e per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale” (cfr. Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636). Sicché, in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella del presente giudizio, la Corte di legittimità, premesso che “nel rito del lavoro la pendenza del giudizio è determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda” e che “sia in applicazione analogica o estensiva dell'art. 291 c.p.c., sia, soprattutto, quale espressione dei poteri contemplati dall'art. 421, comma primo, c.p.c., non si dubita che in ogni ipotesi di irregolare instaurazione del contraddittorio, sia essa riconducibile alla nullità ovvero all'inesistenza giuridica, oppure alla mera omissione della notificazione del ricorso introduttivo, il giudice possa fissare una nuova udienza di discussione, disponendo che si proceda alla notificazione del ricorso” ha condivisibilmente tratto la conseguenza che
“essendo l'ordine di rinnovazione rimasto del tutto ineseguito, il processo non poteva proseguire per mancanza di contraddittorio (la sentenza di merito, eventualmente emanata, sarebbe stata affetta da nullità), a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli art. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma, c.p.c.” (cfr. Cass., sez. lav., n. 7360 del 30 maggio 2001 e Cass., sez. 1, n. 23587 del 3 novembre 2006) Detto principio è stato successivamente ribadito dalla Corte regolatrice, sul presupposto che “deve ritenersi applicabile anche nel rito del lavoro l'art. 291 c.p.c., che espressamente qualifica come perentorio il termine assegnato dal giudice per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio”, con la conseguenza che “correttamente la Corte territoriale, preso atto che parte ricorrente non aveva provveduto a rinotificare nel termine assegnato il ricorso, ha accolto l'eccezione di estinzione proposta dall' ai sensi dell'art. 307 c.p.c.” (cfr. Cass., sez. CP_3 lav., n. 11168 del 4 luglio 2012). Posto che non sono stati forniti argomenti per discostarsi dall'univoco indirizzo interpretativo avallato dal giudice di legittimità, in definitiva, non emergendo che il ricorrente abbia svolto una qualsivoglia attività per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo, la quale in base agli atti di causa risulta radicalmente omessa nei confronti di una delle parti, non resta che dichiarare improcedibile il ricorso.
3. La natura processuale della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, avendo peraltro l'ente impositore confermato l'assenza di crediti contributivi in capo all'opponente.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso. Nulla a provvedere sulle spese di lite. Roma, 19 marzo 2025. Il giudice Cesare Russo
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, visto l'art. 429 c.p.c., udita la discussione orale, dà lettura della seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 38914/2024 R.G.
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Burgada Parte_1 per mandato allegato al ricorso,
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariagraziachiara Vaccaro per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e cartelle di pagamento. CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 19 marzo 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 26 ottobre 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la e Controparte_1
l' , in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti pro-tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0972024910297345000, notificatagli in data 11 ottobre 2024 per tramite dell' , con la quale è stato Controparte_2 richiesto il pagamento della somma di € 71,35 a titolo di contributi EMPAM degli anni 2010 e 2012, riferiti alle cartelle di pagamento nn.
09720110147505939 e 09720130175160663. Premessa la rateizzazione e la successiva estinzione delle obbligazioni contributive portate nelle cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata, parte ricorrente ha contestato, sotto plurimi angoli di visuale, la fondatezza della richiesta di pagamento, formulando le seguenti conclusioni:
“Annullare Il sollecito di pagamento n. 0972024910297345000 (doc1) notificata in data 11.10.2024 dall' per tramite dell' CP_3 [...]
, con la quale si intimava al ricorrente il Controparte_2 pagamento della somma di Euro 71,35= a titolo di contributi Pt_2 dell'anno 2010 e 2012 riferiti alle cartelle 09720110147505939 e 09720130175160663 e per effetto le sopracitate cartelle per tutti i motivi esposti in narrativa Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”. All'udienza del 15 gennaio 2025, rilevato che la notifica del ricorso non si era validamente perfezionata, non essendo garantito ai convenuti il termine a difesa di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c., il decidente ne ha disposto il rinnovo, assegnando a parte ricorrente il termine perentorio di 30 giorni per provvedere.
Con memoria depositata nel fascicolo telematico si è costituita la sola , rilevando l'integrale estinzione dell'obbligazione Controparte_4 contributiva e chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere. All'udienza del 19 marzo 2025, assente il ricorrente, la CP_1 ha rappresentato che, non essendosi costituito il concessionario alla riscossione e non avendo parte ricorrente in alcun modo comprovato la rinnovazione della notifica nei confronti di quest'ultimo, il ricorso va dichiarato improcedibile;
indi, su queste conclusioni, la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, in via preliminare e assorbente il ricorso va dichiarato improcedibile. All'udienza di comparizione delle parti del 15 gennaio 2025, infatti, rilevata la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata senza rispettare il termine a difesa stabilito in favore di parte convenuta dal quinto comma dell'art. 415 c.p.c., facendo applicazione del disposto generale di cui al primo comma dell'art. 291 c.p.c., estensivamente applicabile anche al rito del lavoro, nonché dei poteri contemplati dall'art. 421, comma 1, c.p.c., il decidente ne ha disposto la rinnovazione, assegnando a parte ricorrente il termine perentorio di 30 giorni entro cui provvedere. Non risulta dagli atti di causa che tale rinnovazione sia stata eseguita nei confronti del concessionario alla riscossione, non costituito in giudizio, dovendosi così trarre la conclusione che la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione, determini l'improcedibilità del processo per mancanza di contraddittorio, mentre solo nel caso di notificazione oltre il termine fissato, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione del giudizio, ex artt. 291, comma 3, e 307, ultimo comma, c.p.c. Com'è noto, il condivisibile indirizzo ermeneutico della Corte di Cassazione “la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo impone all'interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza concettuale, ma anche, e soprattutto, per il suo valore sistematico e per il suo impatto operativo sulla realizzazione di detto obiettivo costituzionale” (cfr. Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007 n. 4636). Sicché, in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella del presente giudizio, la Corte di legittimità, premesso che “nel rito del lavoro la pendenza del giudizio è determinata dal deposito di un valido ricorso, mentre la notificazione attiene al diverso piano dell'instaurazione del contraddittorio, la cui mancanza impedisce che si possa decidere sul merito della domanda” e che “sia in applicazione analogica o estensiva dell'art. 291 c.p.c., sia, soprattutto, quale espressione dei poteri contemplati dall'art. 421, comma primo, c.p.c., non si dubita che in ogni ipotesi di irregolare instaurazione del contraddittorio, sia essa riconducibile alla nullità ovvero all'inesistenza giuridica, oppure alla mera omissione della notificazione del ricorso introduttivo, il giudice possa fissare una nuova udienza di discussione, disponendo che si proceda alla notificazione del ricorso” ha condivisibilmente tratto la conseguenza che
“essendo l'ordine di rinnovazione rimasto del tutto ineseguito, il processo non poteva proseguire per mancanza di contraddittorio (la sentenza di merito, eventualmente emanata, sarebbe stata affetta da nullità), a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli art. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma, c.p.c.” (cfr. Cass., sez. lav., n. 7360 del 30 maggio 2001 e Cass., sez. 1, n. 23587 del 3 novembre 2006) Detto principio è stato successivamente ribadito dalla Corte regolatrice, sul presupposto che “deve ritenersi applicabile anche nel rito del lavoro l'art. 291 c.p.c., che espressamente qualifica come perentorio il termine assegnato dal giudice per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio”, con la conseguenza che “correttamente la Corte territoriale, preso atto che parte ricorrente non aveva provveduto a rinotificare nel termine assegnato il ricorso, ha accolto l'eccezione di estinzione proposta dall' ai sensi dell'art. 307 c.p.c.” (cfr. Cass., sez. CP_3 lav., n. 11168 del 4 luglio 2012). Posto che non sono stati forniti argomenti per discostarsi dall'univoco indirizzo interpretativo avallato dal giudice di legittimità, in definitiva, non emergendo che il ricorrente abbia svolto una qualsivoglia attività per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo, la quale in base agli atti di causa risulta radicalmente omessa nei confronti di una delle parti, non resta che dichiarare improcedibile il ricorso.
3. La natura processuale della decisione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite, avendo peraltro l'ente impositore confermato l'assenza di crediti contributivi in capo all'opponente.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso. Nulla a provvedere sulle spese di lite. Roma, 19 marzo 2025. Il giudice Cesare Russo