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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2863/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2863/2022 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. GHIZZI Parte_1 C.F._1
ELISA;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. RUOCCO Controparte_1 C.F._2
MARIANGELA e dall'avv. FRANCIA CECILIA;
RESISTENTE
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ordinando agli
Uffici di Stato Civile del Comune competente di procedere con le trascrizioni e le annotazioni di Legge;
2) Confermare l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con permanenza presso il padre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale con pernottamento nelle settimane in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre, e due giorni infrasettimanali con pernottamento nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre;
In subordine, laddove la S.V. intendesse confermare una permanenza paritaria presso ciascun genitore, sia prevista la permanenza con alternanza secondo le seguenti modalità: nei giorni di lunedi e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdi, sabato e domenica con la madre, e viceversa la settimana successiva;
Sia previsto che i figli trascorrano con ciascun genitore due settimane anche non continuative durante il periodo estivo previo accordo tra i genitori in ordine ai giorni di permanenza, da assumersi entro il 31 maggio di ogni anno;
Quanto alle festività natalizie,
i minori resteranno con ciascun genitore, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il criterio dell'alternanza annuale. Quanto alle festività Pasquali, i genitori suddivideranno i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico in modo da trascorrere consecutivamente ciascuno la metà del periodo con i figli. Ciascun genitore avrà la possibilità di parlare con i figli in occasione della permanenza presso l'altro genitore, tramite videochiamata tutti i giorni ad un orario prestabilito e concordato;
In occasione delle vacanze con i figli, i genitori avranno cura di informarsi reciprocamente sul luogo di villeggiatura e sull'ubicazione della struttura ricettiva, almeno 10 gg prima della partenza.
3) Sia posto a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 nella misura di € 500,00 mensili (250,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondi gli indici Istat.
Nella denegata ipotesi in cui la S.V. opti per una riconferma del collocamento prevalente, sia comunque previsto un contributo per il mantenimento dei figli, a carico del padre, nella misura di € 250,00 mensili (125,00 per ciascun figlio) o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;
Sia in ogni caso previsto che il resistente, in caso di missioni all'estero che lo tengano per mesi lontano da casa e non gli consentano di rispettare i giorni di permanenza dei minori presso di sé, si prenda carico delle spese per il baby sitting che si rendono necessarie per la madre, alla quale viene demandata integralmente la gestione dei figli, con evidenti impatti a livello organizzativo ed economico.
pagina 2 di 10 Sia prevista la suddivisione al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova. Nella denegata ipotesi di riconferma di un collocamento paritario vengano ricomprese tra le spese da dividere al
50% tra i genitori senza preventivo accordo, le spese per la mensa scolastica e per l'abbigliamento dei figli;
In ogni caso con percezione dell'assegno unico al 50% da parte di ciascun genitore e deduzioni per i figli a carico parimenti divise;
- Darsi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e non avranno diritto all'assegno divorzile;
- Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio”
Per parte resistente: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a
RO (BA), il 19/09/2010, ordinando agli Ufficiali Competenti di provvedere alle relative annotazioni e trascrizioni.
2) Al fine di garantire una stabilità emotiva dei minori, nonché garantire agli stessi di poter mantenere le loro abitudini ormai consolidate sin dal tempo della separazione dei genitori, e in considerazione di quanto dichiarato da stesso, disporre un affido CP_2 condiviso dei minori, con collocamento paritario degli stessi presso la residenza di ciascun genitore di durata settimanale e in specie dal giovedì dall'uscita di scuola al giovedì successivo sempre all'uscita da scuola, con previsione del diritto dell'altro di far visita alla prole anche quotidianamente, previo accordo con l'altro genitore, nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative dei minori.
3) Stante la paritetica permanenza dei minori presso ciascun genitore e la sostanziale equivalenza dei redditi delle parti disporsi che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nel periodo di relativa allocazione. Disporre che nel caso in cui sia impiegato in missione sul territorio estero con durata pari o superiore a CP_1 sei mesi, questo corrisponda alla SI.ra , durante l'intero periodo di assenza Pt_1 dall'Italia, l'importo mensile di 280,00 euro per ciascun figlio, quale contributo al mantenimento dei minori.
In via subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Collegio adito ritenesse opportuno disporre che i minori vengano collocati in maniera prevalente con la madre, con diritto di visita del padre come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Mantova, disporre che il sia obbligato a corrispondere alla la somma CP_1 Pt_1 mensile di euro 150 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento degli stessi.
4) Disporre che le spese straordinarie siano divise tra i genitori nella misura del 50% cadauno secondo il protocollo in uso in codesto Tribunale.
5) Rigettare la richiesta di controparte di prevedere in capo al un obbligo di CP_1 mantenimento dei figli minori, nella misura di 250,00 mensili (125,00 per ciascun figlio) anche in caso di collocamento paritario, richiesta peraltro già rigettata in fase
Presidenziale, laddove lo stesso Dott. aveva previsto un mantenimento diretto sulla Pt_2 base del collocamento paritario disposto. pagina 3 di 10 6) Rigettare la richiesta di controparte di onerare il padre, qualora impegnato in missioni all'estero, delle spese per il babysitting dal momento che in sua assenza la madre può comunque contare sul supporto dei nonni paterni come già avvenuti nel periodo di assenza del padre realizzatosi nel corso del presente giudizio.
7) Disporre che l'assegno unico o altra forma di contribuzione alla famiglia venga diviso nella misura del 50% cadauno come per legge.
8) Prevedere che durante le festività natalizie, pasquali ed estive verrà rispetterà la calendarizzazione così come in uso in codesto Tribunale che qui si abbia per integralmente trascritta e che le parti dovranno concordare entro il 30 maggio relativamente alle vacanze estive ed entro 30 giorni prima della data di cadenza della festività pasquale. Con particolare previsione per il periodo delle vacanze estive che il periodo di permanenza dei figli con ogni genitore potrà essere anche di 4 settimane consecutive stante l'abitudine ormai consolidata negli anni dei minori di recarsi per un mese intero a casa dei nonni paterni in Puglia.
9) Nelle condizioni di separazione era previsto in capo al l'obbligo di CP_1 corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per i figli minori. I figli, come risultato nel corso del presente giudizio e confermato sia dalle parti che dai testi sentiti, sono da sempre stati collocati, sin dalla separazione, con tempi paritetici presso ciascun genitore. Per l'effetto si chiede, dunque, che l'Ill.mo Collegio dichiari il – già a far data dal deposito del ricorso per divorzio giudiziale – CP_1 decaduto dall'obbligo di versare a favore della il contributo al mantenimento dei Pt_1 figli per le ragioni di cui sopra.
10) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che rinunciano ad ogni reciproco obbligo economico.
11) Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del SI.
a fronte del mancato raggiungimento di accordo più volte proposto da Controparte_1 parte resistente, nonché delle svariate proposte che quest'ultima è stata costretta ad avanzare e rimodulare sempre nell'interesse del benessere della prole a seguito dei continui cambi lavorativi di parte ricorrente, ed al comportamento ostativo mantenuto nel corso dell'intero giudizio da controparte.”
Per il P.M.: “Si chiede la conferma dei provvedimenti provvisori.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto con parte resistente allegando: che dal matrimonio sono nati il figlio
, il 10.04.2013, e la figlia il 22.06.2020; che i coniugi vivono separati dalla CP_2 Per_1 comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione consensuale concluso con decreto di omologazione n. 1367/2021 del Tribunale di Mantova del 20.12.2021; che la convivenza non è mai più ripresa e non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale. pagina 4 di 10 La ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie.
2. Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo una differente regolamentazione dei rapporti.
3. Sono stati assunti dal Presidente del Tribunale i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza, con conferma dell'affido condiviso dei minori, con residenza anagrafica presso la madre, e previsione di un collocamento paritetico degli stessi presso i genitori a settimane alterne, da domenica a domenica, oltre alla regolamentazione della permanenza dei minori presso ciascun genitore nei periodi festivi e alla previsione del mantenimento diretto dei minori da parte di ciascun genitore, con spese straordinarie ripartite al 50% tra le parti.
4. All'esito della successiva fase contenziosa, terminata l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
5. Sullo scioglimento del matrimonio
6. Sulla scorta delle concordi allegazioni delle parti, nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta, deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi vivono separati quantomeno dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa, senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
7. Nella fattispecie, ricorrono pertanto i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale.
8. Sull'affidamento e sul collocamento dei minori
9. Nulla quaestio sull'affidamento condiviso dei minori, dal momento che entrambi i genitori hanno formulato domanda in tal senso e che non sono emersi elementi per ritenere che tale regime sia pregiudizievole per i figli o inidoneo a tutelarne massimamente gli interessi in funzione di una crescita sana ed equilibrata.
10. Quanto al collocamento e al diritto di visita dei minori, il Collegio ritiene che debba essere confermata l'attuale organizzazione dei rapporti, che prevede che i minori mantengano la propria residenza anagrafica presso la madre, ma siano di fatto collocati in modo paritetico presso entrambi i genitori, rimanendo per una intera settimana, dalla domenica alla successiva domenica, con ciascuno di essi.
11. L'attuale organizzazione appare infatti la più idonea a tutelare il diritto dei minori alla bigenitorialità e in nessun modo appare pregiudizievole per i minori, che ormai da anni –
pagina 5 di 10 salvi alcuni mesi in cui il padre si è recato in missione all'estero – hanno sviluppato una certa consuetudine nell'attuale organizzazione dei rapporti.
12. Lo stesso figlio minore , che ha oggi quasi 12 anni, sentito all'udienza del CP_2
9.07.2024 in presenza della specialista dott.ssa all'uopo Persona_2 nominata, ha riferito di trovarsi del tutto a proprio agio nella presente organizzazione.
Il minore ha infatti dichiarato testualmente: “Durante la scuola, stiamo una settimana intera con la mamma e una col papà, questa organizzazione mi piace, così non mi sposto con i libri. Anche a da quello che si vede gli piace così. Se potessi esprimere un Per_1 desiderio vorrei che rimanesse tutto così.” (cfr. verbale udienza cit.).
Il minore ha anche dichiarato di avere un'ottima relazione con entrambi i genitori, pur riferendo qualche attrito col nuovo compagno della madre, con dichiarazioni che, tenuto conto dell'età del minore, sono state ritenute sia dalla giudice relatrice che dalla CTU coerenti e chiare.
13. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, salvo che nei periodi in cui il padre è stato in missione all'estero, egli si è sempre dimostrato in grado di gestire autonomamente i minori, al più ricorrendo alla rete familiare e parentale di supporto, rappresentando un punto di riferimento stabile e costante, come confermato anche dalle prove testimoniali assunte.
In particolare, la teste madre del ricorrente, ha confermato che fin dalla Testimone_1 separazione i genitori hanno sempre tenuto i minori a settimane alterne (cfr. verbale udienza 15.05.2024) e anche l'ulteriore teste madre di un amico e Testimone_2 compagno di scuola del minore , ha confermato, per quanto la stessa fosse in grado CP_2 di conoscere, come entrambi i genitori si siano sempre alternativamente occupati di accompagnare i minori a scuola e alle varie attività sportive, in proprio o delegando a tal fine i nonni (cfr. verbale udienza cit.), mostrandosi entrambi presenti e partecipi alla vita dei figli.
14. Alla luce di tutto quanto esposto, l'attuale organizzazione dei rapporti, da un lato, appare idonea a garantire una certa stabilità della permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore, senza costringere e a continui passaggi da un'abitazione CP_2 Per_1 all'altra; d'altro lato, appare idonea a garantire rapporti equilibrati e continuativi tra genitori e figli.
15. Tale organizzazione, infine, appare preferibile rispetto a quella, che pure prevedrebbe tempi di permanenza sostanzialmente paritetici presso ciascun genitore, proposta in via subordinata dalla madre, che imporrebbe ai minori continui spostamenti da un'abitazione all'altra, intaccando ingiustificatamente un equilibrio ormai stabilizzato da anni nelle abitudini di vita dei figli.
16. Quanto all'organizzazione delle visite durante le festività ed i periodi di vacanza scolastica, tenendo conto delle domande rispettivamente formulate dalle parti, devono adottarsi le condizioni meglio indicate in dispositivo. pagina 6 di 10 17. Sul mantenimento dei minori da parte dei genitori
18. Anche con riferimento al mantenimento ordinario e straordinario dei minori, il
Tribunale ritiene possano confermarsi le statuizioni in essere, assunte in sede presidenziale.
19. A fronte dei tempi di permanenza del tutto equi dei minori presso ciascun genitore, con conseguenti pari oneri di mantenimento diretto gravanti su di essi nei periodi di rispettiva permanenza dei figli, le condizioni economiche delle parti non appaiono tanto squilibrate da giustificare la richiesta della ricorrente di prevedere, in ogni caso, un assegno di mantenimento ordinario a carico del resistente.
20. Analizzando le condizioni economico-reddituali delle parti per come emergono dalla documentazione prodotta, infatti, emerge quanto segue.
21. Parte ricorrente, impiegata come guardia giurata, ha allegato di percepire redditi per circa 1.000,00 Euro mensili e ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
CU 2024 (redditi 2023): redditi da lavoro dipendente pari ad Euro 16.400,00, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.271,00 circa;
CU 2023 (redditi 2022): redditi da lavoro dipendente pari ad Euro 13.756,00, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.015,00 circa;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 14.083,00, oltre Euro 1.249,00 a titolo di bonus, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.241,00 circa;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 13.587, oltre Euro 479,00 a titolo di bonus, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.046,00 circa;
730/2020 (redditi 2019): reddito imponibile di Euro 14.114,00, oltre Euro 960,00 a titolo di bonus, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.147,00 circa.
Ha inoltre prodotto buste paga relative all'anno 2022 e all'anno 2023 che recano redditi sostanzialmente in linea con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi predette.
Dall'estratto del conto corrente intestato alla sola ricorrente e prodotto pure in CP_3 atti, risulta che i redditi mensili della parte nel corso del 2024 siano ulteriormente pagina 7 di 10 aumentati, avendo ella percepito tra il gennaio e il marzo 2024 emolumenti medi per la propria attività lavorativa di Euro 1.444,00 mensili.
La ricorrente infine ha allegato di sostenere una rata di mutuo di Euro 238,00 circa (doc.6 fascicolo ricorrente).
22. Quanto al resistente, militare di professione, egli ha dichiarato in sede di memoria di costituzione di percepire una retribuzione di circa 1.750,00 Euro mensili.
Ha prodotto documentazione da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2022 (redditi 2021): reddito da lavoro dipendente pari a Euro 45.861,00, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di
Euro 2.716,00 circa;
CU 2021 (redditi 2020): reddito da lavoro dipendente pari a Euro 29.334,00, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di
Euro 2.007,00 circa;
CU 2020 (redditi 2019): reddito da lavoro pari a Euro 33.520,00, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di
Euro 2.127,00 circa.
Ha inoltre prodotto buste page relativa ai mesi di ottobre 2022 e novembre 2022, pari a circa 1.650,00 Euro mensili medi netti, oltre a buste paga relative al periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 da cui emergono entrate medie nette di 3.888,00, comprensive tuttavia delle ingenti indennità per la missione svolta all'estero nel periodo.
Lo stipendio tabellare ordinario che emerge dalla predetta documentazione, al netto delle indennità limitate al periodo di tempo che il resistente ha trascorso, eccezionalmente, in missione all'estero, risulta dunque in linea con le dichiarazioni fiscali in atti, considerate le ritenute per cessione del quinto che risultano dalle predette buste paga.
Il resistente ha infatti dichiarato di essere gravato da cessione del quinto dello stipendio, con ritenute che, alla luce delle buste paga in atti, ammontano a circa 470,00 Euro mensili.
Inoltre, egli risulta gravato da una rata di mutuo a tasso variabile che, all'udienza del
9.02.2023, ha dichiarato ammontare ad Euro 915,00 e che risultava, nei primi mesi del
2024, pari ad Euro 1.100,00 mensili circa.
23. Le condizioni economico-reddituali tra le parti, dunque, devono considerarsi equiparabili, alla luce della ricostruzione operata sulla base della documentazione in atti, giustificando la conferma del mantenimento diretto dei minori da parte di ciascun genitore pagina 8 di 10 nei rispettivi tempi di permanenza e il riparto al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
24. A fronte di specifica domanda del resistente, va precisato che la revoca dell'obbligo di corrispondere il mantenimento per i figli minori previsto in sede di separazione deve considerarsi operante dall'emissione dell'ordinanza presidenziale con cui è stato disposto il collocamento paritetico dei figli ed il loro mantenimento diretto, dunque a decorrere dal mese di maggio 2023.
25. D'altro canto, appare congruo accogliere la domanda formulata dallo stesso resistente per cui, solo per i mesi in cui egli si troverà in missione all'estero, non potendo dunque provvedere al mantenimento diretto dei minori e percependo redditi più elevati di quelli ordinari, egli debba corrispondere alla ricorrente la somma mensile di Euro 280,00 Euro per il mantenimento ordinario di ciascun figlio (per un totale di 560,00 Euro mensili), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, dalla data della presente pronuncia.
26. Infine, appare opportuno precisare, per evitare future controversie tra i genitori in merito, che nei periodi in cui il ricorrente sarà in missione all'estero, le spese di baby sitter che si renderanno necessarie per la gestione dei minori, la cui organizzazione ricadrà in via esclusiva sulla madre, dovranno essere de plano ripartite al 50% tra i genitori solo nel caso in cui, a fronte delle necessità organizzative materne, i nonni (materni o paterni) non si rendano disponibili all'accudimento dei minori.
27. Sulle spese
28. Considerata la natura necessaria del presente procedimento e gli interessi giuridici coinvolti, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e Parte_1
a RO (BA) il 19/09/2010 (atto trascritto nei registri di Stato Controparte_1
Civile del Comune di Cassano delle Murge al n. 11, p.
2. S. C, anno 2010);
2) dispone l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, CP_2 Persona_3 con residenza anagrafica presso la madre e con collocamento paritario presso la residenza di ciascun genitore di durata settimanale, dalla domenica alla domenica, con orario di consegna alle ore 10.00, salvo diverso accordo tra le parti sia circa il giorno sia circa l'orario della consegna dei minori.
I minori trascorrano inoltre, con ciascun genitore, tre settimane anche continuative durante il periodo estivo, previo accordo tra i genitori in ordine ai giorni di permanenza, da assumersi entro il 31 maggio di ogni anno;
quanto alle festività natalizie, i minori resteranno con ciascun genitore, alternativamente, la settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
quanto alle festività Pasquali, i genitori pagina 9 di 10 suddivideranno i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico in modo da trascorrere consecutivamente ciascuno la metà del periodo con i figli.
Ciascun genitore avrà la possibilità di parlare con i figli in occasione della permanenza presso l'altro genitore, tramite chiamata o videochiamata, tutti i giorni ad un orario prestabilito e concordato.
In occasione delle vacanze con i figli, i genitori avranno cura di informarsi reciprocamente sul luogo di villeggiatura e sull'ubicazione della struttura ricettiva, almeno sette giorni prima della partenza;
3) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli nel periodo di permanenza presso di sé, con conseguente revoca dell'obbligo, gravante sul resistente, di corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli previsto in sede di separazione a far data dal mese di maggio 2023;
4) dispone che, nel caso in cui il resistente sia impiegato in Controparte_1 missione sul territorio estero, egli corrisponda alla ricorrente , Parte_1 durante l'intero periodo di assenza dall'Italia, l'importo mensile di 280,00 Euro per ciascun figlio, quale contributo al mantenimento dei minori, con bonifico da effettuarsi entro il giorno 10 di ciascun mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie siano divise tra i genitori nella misura del 50% cadauno secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Mantova, precisando che nei periodi in cui il ricorrente sarà in missione all'estero, le spese di baby sitter che si renderanno necessarie per la gestione dei minori dovranno essere de plano ripartite al 50% tra i genitori solo nel caso in cui, a fronte delle necessità organizzative materne, i nonni
(materni o paterni) non si rendano disponibili all'accudimento dei figli minori;
5) compensa integralmente le spese di lite.
6) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Cassano delle Murge (BA) di provvedere alle annotazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
20/02/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2863/2022 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. GHIZZI Parte_1 C.F._1
ELISA;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. RUOCCO Controparte_1 C.F._2
MARIANGELA e dall'avv. FRANCIA CECILIA;
RESISTENTE
Oggetto: scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio, ordinando agli
Uffici di Stato Civile del Comune competente di procedere con le trascrizioni e le annotazioni di Legge;
2) Confermare l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre con permanenza presso il padre a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, oltre ad un giorno infrasettimanale con pernottamento nelle settimane in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre, e due giorni infrasettimanali con pernottamento nelle settimane in cui i figli trascorreranno il fine settimana con la madre;
In subordine, laddove la S.V. intendesse confermare una permanenza paritaria presso ciascun genitore, sia prevista la permanenza con alternanza secondo le seguenti modalità: nei giorni di lunedi e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdi, sabato e domenica con la madre, e viceversa la settimana successiva;
Sia previsto che i figli trascorrano con ciascun genitore due settimane anche non continuative durante il periodo estivo previo accordo tra i genitori in ordine ai giorni di permanenza, da assumersi entro il 31 maggio di ogni anno;
Quanto alle festività natalizie,
i minori resteranno con ciascun genitore, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con il criterio dell'alternanza annuale. Quanto alle festività Pasquali, i genitori suddivideranno i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico in modo da trascorrere consecutivamente ciascuno la metà del periodo con i figli. Ciascun genitore avrà la possibilità di parlare con i figli in occasione della permanenza presso l'altro genitore, tramite videochiamata tutti i giorni ad un orario prestabilito e concordato;
In occasione delle vacanze con i figli, i genitori avranno cura di informarsi reciprocamente sul luogo di villeggiatura e sull'ubicazione della struttura ricettiva, almeno 10 gg prima della partenza.
3) Sia posto a carico del SI. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1 nella misura di € 500,00 mensili (250,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondi gli indici Istat.
Nella denegata ipotesi in cui la S.V. opti per una riconferma del collocamento prevalente, sia comunque previsto un contributo per il mantenimento dei figli, a carico del padre, nella misura di € 250,00 mensili (125,00 per ciascun figlio) o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;
Sia in ogni caso previsto che il resistente, in caso di missioni all'estero che lo tengano per mesi lontano da casa e non gli consentano di rispettare i giorni di permanenza dei minori presso di sé, si prenda carico delle spese per il baby sitting che si rendono necessarie per la madre, alla quale viene demandata integralmente la gestione dei figli, con evidenti impatti a livello organizzativo ed economico.
pagina 2 di 10 Sia prevista la suddivisione al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova. Nella denegata ipotesi di riconferma di un collocamento paritario vengano ricomprese tra le spese da dividere al
50% tra i genitori senza preventivo accordo, le spese per la mensa scolastica e per l'abbigliamento dei figli;
In ogni caso con percezione dell'assegno unico al 50% da parte di ciascun genitore e deduzioni per i figli a carico parimenti divise;
- Darsi atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e non avranno diritto all'assegno divorzile;
- Con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio”
Per parte resistente: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a
RO (BA), il 19/09/2010, ordinando agli Ufficiali Competenti di provvedere alle relative annotazioni e trascrizioni.
2) Al fine di garantire una stabilità emotiva dei minori, nonché garantire agli stessi di poter mantenere le loro abitudini ormai consolidate sin dal tempo della separazione dei genitori, e in considerazione di quanto dichiarato da stesso, disporre un affido CP_2 condiviso dei minori, con collocamento paritario degli stessi presso la residenza di ciascun genitore di durata settimanale e in specie dal giovedì dall'uscita di scuola al giovedì successivo sempre all'uscita da scuola, con previsione del diritto dell'altro di far visita alla prole anche quotidianamente, previo accordo con l'altro genitore, nel rispetto delle esigenze scolastiche e ricreative dei minori.
3) Stante la paritetica permanenza dei minori presso ciascun genitore e la sostanziale equivalenza dei redditi delle parti disporsi che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli nel periodo di relativa allocazione. Disporre che nel caso in cui sia impiegato in missione sul territorio estero con durata pari o superiore a CP_1 sei mesi, questo corrisponda alla SI.ra , durante l'intero periodo di assenza Pt_1 dall'Italia, l'importo mensile di 280,00 euro per ciascun figlio, quale contributo al mantenimento dei minori.
In via subordinata, nella malaugurata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Collegio adito ritenesse opportuno disporre che i minori vengano collocati in maniera prevalente con la madre, con diritto di visita del padre come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Mantova, disporre che il sia obbligato a corrispondere alla la somma CP_1 Pt_1 mensile di euro 150 per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento degli stessi.
4) Disporre che le spese straordinarie siano divise tra i genitori nella misura del 50% cadauno secondo il protocollo in uso in codesto Tribunale.
5) Rigettare la richiesta di controparte di prevedere in capo al un obbligo di CP_1 mantenimento dei figli minori, nella misura di 250,00 mensili (125,00 per ciascun figlio) anche in caso di collocamento paritario, richiesta peraltro già rigettata in fase
Presidenziale, laddove lo stesso Dott. aveva previsto un mantenimento diretto sulla Pt_2 base del collocamento paritario disposto. pagina 3 di 10 6) Rigettare la richiesta di controparte di onerare il padre, qualora impegnato in missioni all'estero, delle spese per il babysitting dal momento che in sua assenza la madre può comunque contare sul supporto dei nonni paterni come già avvenuti nel periodo di assenza del padre realizzatosi nel corso del presente giudizio.
7) Disporre che l'assegno unico o altra forma di contribuzione alla famiglia venga diviso nella misura del 50% cadauno come per legge.
8) Prevedere che durante le festività natalizie, pasquali ed estive verrà rispetterà la calendarizzazione così come in uso in codesto Tribunale che qui si abbia per integralmente trascritta e che le parti dovranno concordare entro il 30 maggio relativamente alle vacanze estive ed entro 30 giorni prima della data di cadenza della festività pasquale. Con particolare previsione per il periodo delle vacanze estive che il periodo di permanenza dei figli con ogni genitore potrà essere anche di 4 settimane consecutive stante l'abitudine ormai consolidata negli anni dei minori di recarsi per un mese intero a casa dei nonni paterni in Puglia.
9) Nelle condizioni di separazione era previsto in capo al l'obbligo di CP_1 corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per i figli minori. I figli, come risultato nel corso del presente giudizio e confermato sia dalle parti che dai testi sentiti, sono da sempre stati collocati, sin dalla separazione, con tempi paritetici presso ciascun genitore. Per l'effetto si chiede, dunque, che l'Ill.mo Collegio dichiari il – già a far data dal deposito del ricorso per divorzio giudiziale – CP_1 decaduto dall'obbligo di versare a favore della il contributo al mantenimento dei Pt_1 figli per le ragioni di cui sopra.
10) Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che rinunciano ad ogni reciproco obbligo economico.
11) Con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del SI.
a fronte del mancato raggiungimento di accordo più volte proposto da Controparte_1 parte resistente, nonché delle svariate proposte che quest'ultima è stata costretta ad avanzare e rimodulare sempre nell'interesse del benessere della prole a seguito dei continui cambi lavorativi di parte ricorrente, ed al comportamento ostativo mantenuto nel corso dell'intero giudizio da controparte.”
Per il P.M.: “Si chiede la conferma dei provvedimenti provvisori.”
Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto con parte resistente allegando: che dal matrimonio sono nati il figlio
, il 10.04.2013, e la figlia il 22.06.2020; che i coniugi vivono separati dalla CP_2 Per_1 comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione consensuale concluso con decreto di omologazione n. 1367/2021 del Tribunale di Mantova del 20.12.2021; che la convivenza non è mai più ripresa e non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale. pagina 4 di 10 La ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie.
2. Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo una differente regolamentazione dei rapporti.
3. Sono stati assunti dal Presidente del Tribunale i provvedimenti provvisori e urgenti di propria competenza, con conferma dell'affido condiviso dei minori, con residenza anagrafica presso la madre, e previsione di un collocamento paritetico degli stessi presso i genitori a settimane alterne, da domenica a domenica, oltre alla regolamentazione della permanenza dei minori presso ciascun genitore nei periodi festivi e alla previsione del mantenimento diretto dei minori da parte di ciascun genitore, con spese straordinarie ripartite al 50% tra le parti.
4. All'esito della successiva fase contenziosa, terminata l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni indicate in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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5. Sullo scioglimento del matrimonio
6. Sulla scorta delle concordi allegazioni delle parti, nonché di ciò che emerge dalla documentazione prodotta, deve ritenersi senz'altro provato che i coniugi vivono separati quantomeno dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con decreto di omologa, senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea.
7. Nella fattispecie, ricorrono pertanto i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertata l'impossibilità irreversibile della ricostruzione spirituale e materiale della comunione matrimoniale.
8. Sull'affidamento e sul collocamento dei minori
9. Nulla quaestio sull'affidamento condiviso dei minori, dal momento che entrambi i genitori hanno formulato domanda in tal senso e che non sono emersi elementi per ritenere che tale regime sia pregiudizievole per i figli o inidoneo a tutelarne massimamente gli interessi in funzione di una crescita sana ed equilibrata.
10. Quanto al collocamento e al diritto di visita dei minori, il Collegio ritiene che debba essere confermata l'attuale organizzazione dei rapporti, che prevede che i minori mantengano la propria residenza anagrafica presso la madre, ma siano di fatto collocati in modo paritetico presso entrambi i genitori, rimanendo per una intera settimana, dalla domenica alla successiva domenica, con ciascuno di essi.
11. L'attuale organizzazione appare infatti la più idonea a tutelare il diritto dei minori alla bigenitorialità e in nessun modo appare pregiudizievole per i minori, che ormai da anni –
pagina 5 di 10 salvi alcuni mesi in cui il padre si è recato in missione all'estero – hanno sviluppato una certa consuetudine nell'attuale organizzazione dei rapporti.
12. Lo stesso figlio minore , che ha oggi quasi 12 anni, sentito all'udienza del CP_2
9.07.2024 in presenza della specialista dott.ssa all'uopo Persona_2 nominata, ha riferito di trovarsi del tutto a proprio agio nella presente organizzazione.
Il minore ha infatti dichiarato testualmente: “Durante la scuola, stiamo una settimana intera con la mamma e una col papà, questa organizzazione mi piace, così non mi sposto con i libri. Anche a da quello che si vede gli piace così. Se potessi esprimere un Per_1 desiderio vorrei che rimanesse tutto così.” (cfr. verbale udienza cit.).
Il minore ha anche dichiarato di avere un'ottima relazione con entrambi i genitori, pur riferendo qualche attrito col nuovo compagno della madre, con dichiarazioni che, tenuto conto dell'età del minore, sono state ritenute sia dalla giudice relatrice che dalla CTU coerenti e chiare.
13. Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, salvo che nei periodi in cui il padre è stato in missione all'estero, egli si è sempre dimostrato in grado di gestire autonomamente i minori, al più ricorrendo alla rete familiare e parentale di supporto, rappresentando un punto di riferimento stabile e costante, come confermato anche dalle prove testimoniali assunte.
In particolare, la teste madre del ricorrente, ha confermato che fin dalla Testimone_1 separazione i genitori hanno sempre tenuto i minori a settimane alterne (cfr. verbale udienza 15.05.2024) e anche l'ulteriore teste madre di un amico e Testimone_2 compagno di scuola del minore , ha confermato, per quanto la stessa fosse in grado CP_2 di conoscere, come entrambi i genitori si siano sempre alternativamente occupati di accompagnare i minori a scuola e alle varie attività sportive, in proprio o delegando a tal fine i nonni (cfr. verbale udienza cit.), mostrandosi entrambi presenti e partecipi alla vita dei figli.
14. Alla luce di tutto quanto esposto, l'attuale organizzazione dei rapporti, da un lato, appare idonea a garantire una certa stabilità della permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore, senza costringere e a continui passaggi da un'abitazione CP_2 Per_1 all'altra; d'altro lato, appare idonea a garantire rapporti equilibrati e continuativi tra genitori e figli.
15. Tale organizzazione, infine, appare preferibile rispetto a quella, che pure prevedrebbe tempi di permanenza sostanzialmente paritetici presso ciascun genitore, proposta in via subordinata dalla madre, che imporrebbe ai minori continui spostamenti da un'abitazione all'altra, intaccando ingiustificatamente un equilibrio ormai stabilizzato da anni nelle abitudini di vita dei figli.
16. Quanto all'organizzazione delle visite durante le festività ed i periodi di vacanza scolastica, tenendo conto delle domande rispettivamente formulate dalle parti, devono adottarsi le condizioni meglio indicate in dispositivo. pagina 6 di 10 17. Sul mantenimento dei minori da parte dei genitori
18. Anche con riferimento al mantenimento ordinario e straordinario dei minori, il
Tribunale ritiene possano confermarsi le statuizioni in essere, assunte in sede presidenziale.
19. A fronte dei tempi di permanenza del tutto equi dei minori presso ciascun genitore, con conseguenti pari oneri di mantenimento diretto gravanti su di essi nei periodi di rispettiva permanenza dei figli, le condizioni economiche delle parti non appaiono tanto squilibrate da giustificare la richiesta della ricorrente di prevedere, in ogni caso, un assegno di mantenimento ordinario a carico del resistente.
20. Analizzando le condizioni economico-reddituali delle parti per come emergono dalla documentazione prodotta, infatti, emerge quanto segue.
21. Parte ricorrente, impiegata come guardia giurata, ha allegato di percepire redditi per circa 1.000,00 Euro mensili e ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
CU 2024 (redditi 2023): redditi da lavoro dipendente pari ad Euro 16.400,00, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.271,00 circa;
CU 2023 (redditi 2022): redditi da lavoro dipendente pari ad Euro 13.756,00, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.015,00 circa;
730/2022 (redditi 2021): reddito imponibile di Euro 14.083,00, oltre Euro 1.249,00 a titolo di bonus, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.241,00 circa;
730/2021 (redditi 2020): reddito imponibile di Euro 13.587, oltre Euro 479,00 a titolo di bonus, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.046,00 circa;
730/2020 (redditi 2019): reddito imponibile di Euro 14.114,00, oltre Euro 960,00 a titolo di bonus, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di Euro 1.147,00 circa.
Ha inoltre prodotto buste paga relative all'anno 2022 e all'anno 2023 che recano redditi sostanzialmente in linea con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi predette.
Dall'estratto del conto corrente intestato alla sola ricorrente e prodotto pure in CP_3 atti, risulta che i redditi mensili della parte nel corso del 2024 siano ulteriormente pagina 7 di 10 aumentati, avendo ella percepito tra il gennaio e il marzo 2024 emolumenti medi per la propria attività lavorativa di Euro 1.444,00 mensili.
La ricorrente infine ha allegato di sostenere una rata di mutuo di Euro 238,00 circa (doc.6 fascicolo ricorrente).
22. Quanto al resistente, militare di professione, egli ha dichiarato in sede di memoria di costituzione di percepire una retribuzione di circa 1.750,00 Euro mensili.
Ha prodotto documentazione da cui emergono i seguenti redditi:
CU 2022 (redditi 2021): reddito da lavoro dipendente pari a Euro 45.861,00, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di
Euro 2.716,00 circa;
CU 2021 (redditi 2020): reddito da lavoro dipendente pari a Euro 29.334,00, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di
Euro 2.007,00 circa;
CU 2020 (redditi 2019): reddito da lavoro pari a Euro 33.520,00, corrispondenti a un reddito mensile netto (calcolato sottraendo ai redditi da lavoro le ritenute Irpef, oltre ad eventuali addizionali comunali e regionali, e dividendo il risultato per dodici mensilità) di
Euro 2.127,00 circa.
Ha inoltre prodotto buste page relativa ai mesi di ottobre 2022 e novembre 2022, pari a circa 1.650,00 Euro mensili medi netti, oltre a buste paga relative al periodo da gennaio 2024 a maggio 2024 da cui emergono entrate medie nette di 3.888,00, comprensive tuttavia delle ingenti indennità per la missione svolta all'estero nel periodo.
Lo stipendio tabellare ordinario che emerge dalla predetta documentazione, al netto delle indennità limitate al periodo di tempo che il resistente ha trascorso, eccezionalmente, in missione all'estero, risulta dunque in linea con le dichiarazioni fiscali in atti, considerate le ritenute per cessione del quinto che risultano dalle predette buste paga.
Il resistente ha infatti dichiarato di essere gravato da cessione del quinto dello stipendio, con ritenute che, alla luce delle buste paga in atti, ammontano a circa 470,00 Euro mensili.
Inoltre, egli risulta gravato da una rata di mutuo a tasso variabile che, all'udienza del
9.02.2023, ha dichiarato ammontare ad Euro 915,00 e che risultava, nei primi mesi del
2024, pari ad Euro 1.100,00 mensili circa.
23. Le condizioni economico-reddituali tra le parti, dunque, devono considerarsi equiparabili, alla luce della ricostruzione operata sulla base della documentazione in atti, giustificando la conferma del mantenimento diretto dei minori da parte di ciascun genitore pagina 8 di 10 nei rispettivi tempi di permanenza e il riparto al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova.
24. A fronte di specifica domanda del resistente, va precisato che la revoca dell'obbligo di corrispondere il mantenimento per i figli minori previsto in sede di separazione deve considerarsi operante dall'emissione dell'ordinanza presidenziale con cui è stato disposto il collocamento paritetico dei figli ed il loro mantenimento diretto, dunque a decorrere dal mese di maggio 2023.
25. D'altro canto, appare congruo accogliere la domanda formulata dallo stesso resistente per cui, solo per i mesi in cui egli si troverà in missione all'estero, non potendo dunque provvedere al mantenimento diretto dei minori e percependo redditi più elevati di quelli ordinari, egli debba corrispondere alla ricorrente la somma mensile di Euro 280,00 Euro per il mantenimento ordinario di ciascun figlio (per un totale di 560,00 Euro mensili), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, dalla data della presente pronuncia.
26. Infine, appare opportuno precisare, per evitare future controversie tra i genitori in merito, che nei periodi in cui il ricorrente sarà in missione all'estero, le spese di baby sitter che si renderanno necessarie per la gestione dei minori, la cui organizzazione ricadrà in via esclusiva sulla madre, dovranno essere de plano ripartite al 50% tra i genitori solo nel caso in cui, a fronte delle necessità organizzative materne, i nonni (materni o paterni) non si rendano disponibili all'accudimento dei minori.
27. Sulle spese
28. Considerata la natura necessaria del presente procedimento e gli interessi giuridici coinvolti, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e Parte_1
a RO (BA) il 19/09/2010 (atto trascritto nei registri di Stato Controparte_1
Civile del Comune di Cassano delle Murge al n. 11, p.
2. S. C, anno 2010);
2) dispone l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, CP_2 Persona_3 con residenza anagrafica presso la madre e con collocamento paritario presso la residenza di ciascun genitore di durata settimanale, dalla domenica alla domenica, con orario di consegna alle ore 10.00, salvo diverso accordo tra le parti sia circa il giorno sia circa l'orario della consegna dei minori.
I minori trascorrano inoltre, con ciascun genitore, tre settimane anche continuative durante il periodo estivo, previo accordo tra i genitori in ordine ai giorni di permanenza, da assumersi entro il 31 maggio di ogni anno;
quanto alle festività natalizie, i minori resteranno con ciascun genitore, alternativamente, la settimana dal 23 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
quanto alle festività Pasquali, i genitori pagina 9 di 10 suddivideranno i giorni di vacanza previsti dal calendario scolastico in modo da trascorrere consecutivamente ciascuno la metà del periodo con i figli.
Ciascun genitore avrà la possibilità di parlare con i figli in occasione della permanenza presso l'altro genitore, tramite chiamata o videochiamata, tutti i giorni ad un orario prestabilito e concordato.
In occasione delle vacanze con i figli, i genitori avranno cura di informarsi reciprocamente sul luogo di villeggiatura e sull'ubicazione della struttura ricettiva, almeno sette giorni prima della partenza;
3) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli nel periodo di permanenza presso di sé, con conseguente revoca dell'obbligo, gravante sul resistente, di corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli previsto in sede di separazione a far data dal mese di maggio 2023;
4) dispone che, nel caso in cui il resistente sia impiegato in Controparte_1 missione sul territorio estero, egli corrisponda alla ricorrente , Parte_1 durante l'intero periodo di assenza dall'Italia, l'importo mensile di 280,00 Euro per ciascun figlio, quale contributo al mantenimento dei minori, con bonifico da effettuarsi entro il giorno 10 di ciascun mese e con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie siano divise tra i genitori nella misura del 50% cadauno secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Mantova, precisando che nei periodi in cui il ricorrente sarà in missione all'estero, le spese di baby sitter che si renderanno necessarie per la gestione dei minori dovranno essere de plano ripartite al 50% tra i genitori solo nel caso in cui, a fronte delle necessità organizzative materne, i nonni
(materni o paterni) non si rendano disponibili all'accudimento dei figli minori;
5) compensa integralmente le spese di lite.
6) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Cassano delle Murge (BA) di provvedere alle annotazioni di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, il
20/02/2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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