Art. 6.
Il coltivatore ha diritto di ritirare gratuitamente dal posto di consegna delle barbabietole, restando a suo carico le spese di facchinaggio e di trasporto dallo zuccherificio al suddetto posto di consegna, quintali 55 di polpe fresche per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnate.
Al coltivatore, che dichiari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di rinunciare al diritto di ritirare le polpe fresche, spetta un compenso di lire 20,90 per quintale netto di barbabietole consegnate.
Agli zuccherifici dotati di impianti speciali per la pressatura delle polpe, anziche' polpe fresche nella misura indicata al primo comma del presente articolo, e' consentito consegnare un quantitativo di polpe pressate proporzionalmente inferiore in rapporto alla maggiore sostanza secca contenuta oltre il 6 per cento.
Il coltivatore ha l'obbligo di ritirare le polpe fresche, ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazioni delle barbabietole.
Qualora lo zuccherificio si trovasse nella impossibilita' di consegnare al coltivatore, in tutto o in parte, il quantitativo di polpe fresche spettantegli gratuitamente, la societa' saccarifera interessata deve, a sua scelta:
a) o rilasciargli un buono per il ritiro del quantitativo di polpe fresche non consegnate, valevole per un altro giorno che non cada oltre la fine della lavorazione delle barbabietole;
b) o consegnargli un quantitativo di polpe insilate uguale al 30 per cento delle polpe fresche non ritirate, quantitative che il coltivatore e' tenuto a prelevare entro 45 giorni dalla, fine della lavorazione delle barbabietole;
c) o corrispondergli un compenso per ogni quintale di polpe fresche non messo a sua disposizione, nella misura di lire 50 al quintale;
d) e consegnargli chilogrammi 88 di polpe secche (sacco escluso) per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnati.
Le polpe, sia fresche che insilate o essiccate, consegnate dagli zuccherifici ai coltivatori in misura superiore al quantitativo dovuto a titolo gratuito, debbono intendersi permutate con le barbabietole, per un importo equivalente. A tal uopo il prezzo, delle polpe viene determinato, riferirlo ai polpe fresche, in ragione di lire 50 al quintale.
Il coltivatore ha diritto di ritirare gratuitamente dal posto di consegna delle barbabietole, restando a suo carico le spese di facchinaggio e di trasporto dallo zuccherificio al suddetto posto di consegna, quintali 55 di polpe fresche per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnate.
Al coltivatore, che dichiari entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di rinunciare al diritto di ritirare le polpe fresche, spetta un compenso di lire 20,90 per quintale netto di barbabietole consegnate.
Agli zuccherifici dotati di impianti speciali per la pressatura delle polpe, anziche' polpe fresche nella misura indicata al primo comma del presente articolo, e' consentito consegnare un quantitativo di polpe pressate proporzionalmente inferiore in rapporto alla maggiore sostanza secca contenuta oltre il 6 per cento.
Il coltivatore ha l'obbligo di ritirare le polpe fresche, ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazioni delle barbabietole.
Qualora lo zuccherificio si trovasse nella impossibilita' di consegnare al coltivatore, in tutto o in parte, il quantitativo di polpe fresche spettantegli gratuitamente, la societa' saccarifera interessata deve, a sua scelta:
a) o rilasciargli un buono per il ritiro del quantitativo di polpe fresche non consegnate, valevole per un altro giorno che non cada oltre la fine della lavorazione delle barbabietole;
b) o consegnargli un quantitativo di polpe insilate uguale al 30 per cento delle polpe fresche non ritirate, quantitative che il coltivatore e' tenuto a prelevare entro 45 giorni dalla, fine della lavorazione delle barbabietole;
c) o corrispondergli un compenso per ogni quintale di polpe fresche non messo a sua disposizione, nella misura di lire 50 al quintale;
d) e consegnargli chilogrammi 88 di polpe secche (sacco escluso) per ogni 100 quintali, in peso netto, di barbabietole consegnati.
Le polpe, sia fresche che insilate o essiccate, consegnate dagli zuccherifici ai coltivatori in misura superiore al quantitativo dovuto a titolo gratuito, debbono intendersi permutate con le barbabietole, per un importo equivalente. A tal uopo il prezzo, delle polpe viene determinato, riferirlo ai polpe fresche, in ragione di lire 50 al quintale.