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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 18.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 841/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Luigi Vismara
contro
:
Controparte_1
Avv. Controparte_2
[...]
contumace
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2021, convenne (d'ora in CP_2 Parte_1
poi, anche solo dinanzi al Tribunale di Bologna esponendo che in data 1.1.2018 aveva Parte_1
concluso un contratto di deposito e trasporto con il vettore avente ad oggetto, tra le altre Parte_1
prestazioni, la custodia di merce presso il deposito della convenuta, sito in via Vignate (MB), Via del
Lavoro n.
9. Affermava poi che nella notte tra il 2 ed il 3 maggio 2019, a causa di un incendio divampato nello stabilimento, la propria merce, ivi custodita, veniva distrutta. Verificati i danni, essa aveva emesso una fattura per la somma complessiva di € 174.984,50, a fronte del cui pagamento Pt_1
l'aveva autorizzata ex art. 1917 c.c. ad interloquire direttamente con la propria compagnia
[...]
pagina 1 di 7 assicurativa, la quale, nonostante i solleciti, non aveva provveduto al risarcimento del danno, mai contestato dalla convenuta.
Concluse, pertanto, chiedendo l'accertamento della responsabilità di parte convenuta per il grave inadempimento in relazione all'obbligo di custodia di cui al contratto di deposito e trasporto stipulato tra le parti, nonché ai sensi degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. e, in subordine, per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. si costituì, confermò la dinamica dei fatti come riportata dall'attrice e, autorizzata, chiamò Parte_1 in causa ex art. 269 c.p.c. la propria compagnia assicurativa, (d'ora in poi Controparte_1 anche , al fine di essere manlevata da quanto dovuto all'attrice, sulla base del contratto di CP_3 assicurazione polizza n. 71 30081KX contro i rischi da incendio, con formula “All Risks”. costituendosi in giudizio eccepì l'inoperatività della polizza sulla base della Controparte_1 garanzia complementare “Ricorso Terzi” di cui alla clausola 4.9.4, in base alla quale: “L'assicurazione non comprende i danni […] a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo…” e chiese quindi il rigetto della domanda di manleva;
contestò altresì il quantum del danno.
L'adito Tribunale, con sentenza n. 810/2023, affermò che la polizza “copre con garanzia All Risks i danni al fabbricato con un massimale di € 700.000,00 ed il contenuto del fabbricato stesso con un Contr massimale di € 300.000,00. La merce di proprietà di va sicuramente ricompresa nel “contenuto” del fabbricato al momento dell'incendio e, quindi, rientra nella garanzia principale prestata da
[...] con la stipula della polizza richiamata, il riferimento alle garanzia complementare “Ricorso CP_4
Terzi” ed alla clausola di esclusione di 4.9.4 (pag. 22 delle condizioni generali di contratto) esposto da risulta inconferente, errato e contraddittorio rispetto all'interpretazione secondo buona CP_4
fede del contratto di assicurazione.
Va precisato che l'art.
4.9.4 rientra nella Sezione della polizza dedicata alle Garanzie complementari
(pag. 21/22 del contratto di polizza in atti), ben distinta dalla garanzia principale – danni da incendio ai fabbricati ed al contenuto- della predetta polizza”.
Il giudice, quindi, accolse la domanda e condannò al risarcimento dei danni subiti Parte_1 dall'attrice, liquidati in € 174.984,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e condannò
[...]
a manlevare e tenere indenne da tutto quanto la stessa doveva corrispondere CP_4 Parte_1 all'attrice, compresa la rifusione delle spese di lite liquidate in € 10.000. ha proposto appello alla sentenza, affidandolo a due motivi. Parte_1
Si è costituita contestando l'appello di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
pagina 2 di 7 Preliminarmente, si dà atto dell'errore materiale che emerge dalla sentenza di primo grado. Il giudice di prime cure ha fatto riferimento, nella motivazione, alla polizza n. 18 21117YY – stipulata tra Pt_1
e in relazione al veicolo in leasing ad uso della convenuta IVECO tg. EW800ZK,
[...] CP_4
documento allegato da parte convenuta alla comparsa di costituzione di primo grado sub doc. n. 16 e citato dalla stessa nella descrizione del fatto (pag. 4), al solo fine di evidenziare il quadro generale dei rapporti contrattuali tra le parti. Ad ogni modo, non c'è dubbio sul fatto che si tratti di un mero errore materiale, dato che la convenuta (a pag. 9 della comparsa di costituzione) indica chiaramente che il rapporto oggetto di causa è quello di cui alla polizza n. 71 30081KX ed il giudice, nonostante il refuso, fa espressamente riferimento alle clausole contrattuali di quest'ultima polizza sulla quale basa la decisione.
Tanto precisato, l'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi.
I) È errata la liquidazione delle spese di giudizio da parte del giudice di primo grado, per tre ordini di ragioni. In primo luogo, la liquidazione del compenso in € 10.000 si presenta, all'interno dello scaglione di riferimento, più prossimo al minimo (€ 7.052) che al medio (€ 14.103). Sulla base dei parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014, la somma equa da liquidare corrisponde al parametro medio di € 14.103, tenendo conto della difesa svolta in primo grado e di tutte le fasi previste dall'art. 4 comma 5 del decreto. In secondo luogo, il giudice non ha tenuto conto dell'aumento del compenso del
30% previsto all'art. 4 comma 1 bis del D.M. cit. per l'utilizzo dei c.d. “collegamenti ipertestuali”, né della c.d. “soccombenza qualificata” di cui all'art. 4 comma 8 del D.M. cit., comportante un aumento del compenso fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile in caso di manifesta fondatezza delle tesi di parte vittoriosa.
Le spese di lite, dunque, sono quantificabili in € 22.960,89, in luogo del minor importo di € 10.000.
II) Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta ex art. 96 c.p.c. e, sul punto,
l'appellante richiama una sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in una causa avente ad oggetto un'identica posizione processuale tra e ove il giudice ha accolto tale CP_4 Parte_1
domanda ritenendo che la compagnia assicurativa avesse resistito con una difesa manifestamente pretestuosa.
Il primo motivo è parzialmente fondato.
Nonostante la fattispecie in decisione risulti lineare ed esente da particolari complicazioni, risolvendosi nell'interpretazione di un numero esiguo di clausole contenute nel contratto assicurativo, e dunque consista nell'esame di un'unica questione giuridica, per la qualità delle difese svolte dalla convenuta, senz'altro puntuali ed esaustive, e sulla base della corretta condotta processuale dalla stessa tenuta, è
pagina 3 di 7 insufficiente la liquidazione del compenso effettuata dal Tribunale in base al parametro vicino a minimo, mentre risulta senz'altro corretta ed equa, perché aderente alle indicate caratteristiche della difesa, la liquidazione in base al valore medio dei compensi, ossia in € 14.103, previsto nello scaglione di riferimento per il valore della causa in oggetto (da € 52.000 a € 260.000). Ai sensi dell'art. 4, comma
1, del D.M. 115/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, il giudice tiene infatti conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. […] Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Le ulteriori censure sono infondate.
La maggiorazione, prevista fino al 30%, di cui all'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 non è giustificata. Nel caso in esame, infatti, lo studio della controversia ha richiesto l'esame di un numero esiguo di documenti e, sostanzialmente, del solo contratto di polizza di cui al rapporto dedotto in causa, talché l'utilizzo dei c.d. “collegamenti ipertestuali” ha avuto una limitatissima applicazione che non giustifica la richiesta maggiorazione del compenso.
Infine, rispetto alla c.d. “soccombenza qualificata” di cui all'art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, la norma prevede la possibilità di aumentare il compenso fino ad un terzo, “quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
Tale manifesta fondatezza, tuttavia, non è rinvenibile nel caso in esame, dato che l'eccepita inoperatività della clausola “All Risks” (4.8), a fronte di una chiara formulazione letterale della pattuizione, necessitava di un'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali che superasse il senso letterale delle singole pattuizioni e ciò impedisce di ritenere manifestamente fondata la tesi sostenuta in primo grado da parte convenuta, qui appellante.
D'altra parte, l'appellante ha nemmeno allegato in modo compiuto ed esaustivo le ragioni che giustificherebbero l'applicazione di tale aumento nel caso concreto, nonché la manifesta fondatezza della propria tesi.
Il secondo motivo è fondato.
Sussistono i presupposti, nel caso in esame, per condannare parte appellata al pagamento di una somma ex art. 96 3° comma c.p.c. alla luce dei principi indicati da Cass. Civ. n. 18057/2016 secondo cui “In tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio
pagina 4 di 7 sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso”.
Sussiste, infatti, quantomeno la colpa grave di per la violazione del grado minimo di CP_4 diligenza che avrebbe consentito di avvertire l'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della clausola contrattuale, che l'ha portata a resistere riportandosi esclusivamente all'operatività della garanzia complementare, senza tuttavia giustificare in modo compiuto ed analitico le ragioni alla base di tale interpretazione. L'attuale appellata ha quindi insistito in un'interpretazione del contratto contraria a buona fede – come ritenuto nell'impugnata sentenza (“… risulta inconferente, errato e contraddittorio rispetto all'interpretazione secondo buona fede del contratto di assicurazione”), punto censurata dall'appellata – che, nel caso in esame, coincide con una malafede anche processuale ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La polizza 71 30081KX sottoscritta da e include una garanzia “All Risks”, come Pt_1 CP_4
chiaramente evidenziato nel frontespizio del documento ed ai sensi della clausola 4.8 del contratto, comprendente tra i beni assicurati sia il fabbricato (per un massimale di € 700.000) sia il contenuto (per un massimale di € 300.000) e, sulla base delle definizioni integranti la normativa contrattuale, di cui a pag. 3 del contratto di polizza, il “contenuto” include “l'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio –
Attrezzature – Macchinario;
Merci; Cose particolari;
Valori – Preziosi – Oggetti d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza […]
Sono assicurati i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.” Ai fini di precisare ulteriormente il contenuto della polizza in oggetto, le due parti avevano sottoscritto un'appendice in data 15.2.2019, in base alla quale “… per il contratto n. 30081KX , il contenuto è vincolato alle società…” e CP_2 CP_5
Effettuate le verifiche del caso, fu sottoscritto l'accordo in data 10.6.2021 tra e Pt_1 CP_4
già con la quale aveva sottoscritto Controparte_6 Controparte_7 Pt_1 il contratto di leasing immobiliare relativo al capannone industriale colpito dall'incendio. L'accordo escludeva la responsabilità di nella causazione dell'evento (“… Pt_1 Controparte_1
rinuncia ad eccepire e/o opporre, in qualsiasi sede, anche giudiziale, la sopravvenuta impossibilità di acclarare la causa del sinistro, da intendersi quindi pacifica tra le parti e/o la non indennizzabili del sinistro stesso per ragioni inerenti la predetta causa…”), a seguito del quale, esclusa quindi la responsabilità di avrebbe dovuto risarcire l'assicurata secondo le condizioni di Pt_1 CP_4
polizza, evitando di sollevare eccezione di inoperatività della polizza, con il solo fine di negare o pagina 5 di 7 ritardare l'indennizzo, sulla base di un'interpretazione oggettivamente inconferente e contraria a buona fede della clausola contenuta nel contratto predisposto dall'assicurazione stessa;
peraltro, nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta la chiara sentenza del Tribunale di Milano n. 6967/2022, pubblicata in data 30.8.2022 che, all'esito di una disamina molto approfondita dell'analoga fattispecie lì dedotta, ha offerto la corretta interpretazione della clausola e, ciononostante, ha Controparte_8
continuato a resistere alla domanda di manleva. Il giudice milanese, infatti, in tale sentenza – relativa, come detto, ad una causa del tutto sovrapponibile a quella qui in decisione, in quanto fra le stesse parti e relativa allo stesso contratto e allo stesso incendio divampato tra il 2 ed il 3 maggio 2019 – ha effettuato un'analisi chiara e compiuta sull'interpretazione del contratto di polizza, giustificando in modo esaustivo i motivi alla base della condanna di ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. CP_4
(“La colpa grave in capo a allora consiste nella più totale carenza dell'ordinaria Controparte_1 diligenza volta all'acquisizione della consapevolezza della infondatezza delle proprie difese, essendo sufficiente al tal fine la lettura della polizza, a fronte della quale sarebbe apparso sin dall'origine assai assurdo pretenderne l'inoperatività”) che questa Corte, in adesione alle censure dell'appellante sul punto, condivide.
Si deve quindi condannare parte appellante ex art. 96 c.p.c. al pagamento a favore di parte appellata della somma che si ritiene ragionevole ed equo liquidare in € 7.051,50, tenuto conto della condotta ed utilizzando quale parametro quello delle spese di lite, anche in quota, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 26435/2020 e 17902/2019).
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura, al tasso di difficoltà della stessa, al valore
(decisum) nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte, tenuto conto della ridotta attività istruttoria, ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Si dà atto che l'appellante non ha depositato la nota spese, avendo in data 17.1.2025 depositato su
Consolle un atto indicato come “nota spese” che, in realtà, è la comparsa conclusionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza emessa Parte_1
dal Tribunale di Bologna n. 810/2023 ed a parziale riforma della stessa:
pagina 6 di 7 - condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali di primo grado che liquida in € 14.103 (anziché in € 10.000) per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- condanna a corrispondere in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
7.051,50 a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente grado che liquida in € 4.888 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 6.5.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza, tenutasi con modalità cartolare in data 18.2.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 841/2023 promossa da:
Parte_1
Avv. Luigi Vismara
contro
:
Controparte_1
Avv. Controparte_2
[...]
contumace
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato nell'anno 2021, convenne (d'ora in CP_2 Parte_1
poi, anche solo dinanzi al Tribunale di Bologna esponendo che in data 1.1.2018 aveva Parte_1
concluso un contratto di deposito e trasporto con il vettore avente ad oggetto, tra le altre Parte_1
prestazioni, la custodia di merce presso il deposito della convenuta, sito in via Vignate (MB), Via del
Lavoro n.
9. Affermava poi che nella notte tra il 2 ed il 3 maggio 2019, a causa di un incendio divampato nello stabilimento, la propria merce, ivi custodita, veniva distrutta. Verificati i danni, essa aveva emesso una fattura per la somma complessiva di € 174.984,50, a fronte del cui pagamento Pt_1
l'aveva autorizzata ex art. 1917 c.c. ad interloquire direttamente con la propria compagnia
[...]
pagina 1 di 7 assicurativa, la quale, nonostante i solleciti, non aveva provveduto al risarcimento del danno, mai contestato dalla convenuta.
Concluse, pertanto, chiedendo l'accertamento della responsabilità di parte convenuta per il grave inadempimento in relazione all'obbligo di custodia di cui al contratto di deposito e trasporto stipulato tra le parti, nonché ai sensi degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c. e, in subordine, per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. si costituì, confermò la dinamica dei fatti come riportata dall'attrice e, autorizzata, chiamò Parte_1 in causa ex art. 269 c.p.c. la propria compagnia assicurativa, (d'ora in poi Controparte_1 anche , al fine di essere manlevata da quanto dovuto all'attrice, sulla base del contratto di CP_3 assicurazione polizza n. 71 30081KX contro i rischi da incendio, con formula “All Risks”. costituendosi in giudizio eccepì l'inoperatività della polizza sulla base della Controparte_1 garanzia complementare “Ricorso Terzi” di cui alla clausola 4.9.4, in base alla quale: “L'assicurazione non comprende i danni […] a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo…” e chiese quindi il rigetto della domanda di manleva;
contestò altresì il quantum del danno.
L'adito Tribunale, con sentenza n. 810/2023, affermò che la polizza “copre con garanzia All Risks i danni al fabbricato con un massimale di € 700.000,00 ed il contenuto del fabbricato stesso con un Contr massimale di € 300.000,00. La merce di proprietà di va sicuramente ricompresa nel “contenuto” del fabbricato al momento dell'incendio e, quindi, rientra nella garanzia principale prestata da
[...] con la stipula della polizza richiamata, il riferimento alle garanzia complementare “Ricorso CP_4
Terzi” ed alla clausola di esclusione di 4.9.4 (pag. 22 delle condizioni generali di contratto) esposto da risulta inconferente, errato e contraddittorio rispetto all'interpretazione secondo buona CP_4
fede del contratto di assicurazione.
Va precisato che l'art.
4.9.4 rientra nella Sezione della polizza dedicata alle Garanzie complementari
(pag. 21/22 del contratto di polizza in atti), ben distinta dalla garanzia principale – danni da incendio ai fabbricati ed al contenuto- della predetta polizza”.
Il giudice, quindi, accolse la domanda e condannò al risarcimento dei danni subiti Parte_1 dall'attrice, liquidati in € 174.984,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e condannò
[...]
a manlevare e tenere indenne da tutto quanto la stessa doveva corrispondere CP_4 Parte_1 all'attrice, compresa la rifusione delle spese di lite liquidate in € 10.000. ha proposto appello alla sentenza, affidandolo a due motivi. Parte_1
Si è costituita contestando l'appello di cui ha chiesto il rigetto. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la Corte ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
pagina 2 di 7 Preliminarmente, si dà atto dell'errore materiale che emerge dalla sentenza di primo grado. Il giudice di prime cure ha fatto riferimento, nella motivazione, alla polizza n. 18 21117YY – stipulata tra Pt_1
e in relazione al veicolo in leasing ad uso della convenuta IVECO tg. EW800ZK,
[...] CP_4
documento allegato da parte convenuta alla comparsa di costituzione di primo grado sub doc. n. 16 e citato dalla stessa nella descrizione del fatto (pag. 4), al solo fine di evidenziare il quadro generale dei rapporti contrattuali tra le parti. Ad ogni modo, non c'è dubbio sul fatto che si tratti di un mero errore materiale, dato che la convenuta (a pag. 9 della comparsa di costituzione) indica chiaramente che il rapporto oggetto di causa è quello di cui alla polizza n. 71 30081KX ed il giudice, nonostante il refuso, fa espressamente riferimento alle clausole contrattuali di quest'ultima polizza sulla quale basa la decisione.
Tanto precisato, l'appello censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi.
I) È errata la liquidazione delle spese di giudizio da parte del giudice di primo grado, per tre ordini di ragioni. In primo luogo, la liquidazione del compenso in € 10.000 si presenta, all'interno dello scaglione di riferimento, più prossimo al minimo (€ 7.052) che al medio (€ 14.103). Sulla base dei parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014, la somma equa da liquidare corrisponde al parametro medio di € 14.103, tenendo conto della difesa svolta in primo grado e di tutte le fasi previste dall'art. 4 comma 5 del decreto. In secondo luogo, il giudice non ha tenuto conto dell'aumento del compenso del
30% previsto all'art. 4 comma 1 bis del D.M. cit. per l'utilizzo dei c.d. “collegamenti ipertestuali”, né della c.d. “soccombenza qualificata” di cui all'art. 4 comma 8 del D.M. cit., comportante un aumento del compenso fino ad un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile in caso di manifesta fondatezza delle tesi di parte vittoriosa.
Le spese di lite, dunque, sono quantificabili in € 22.960,89, in luogo del minor importo di € 10.000.
II) Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta ex art. 96 c.p.c. e, sul punto,
l'appellante richiama una sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in una causa avente ad oggetto un'identica posizione processuale tra e ove il giudice ha accolto tale CP_4 Parte_1
domanda ritenendo che la compagnia assicurativa avesse resistito con una difesa manifestamente pretestuosa.
Il primo motivo è parzialmente fondato.
Nonostante la fattispecie in decisione risulti lineare ed esente da particolari complicazioni, risolvendosi nell'interpretazione di un numero esiguo di clausole contenute nel contratto assicurativo, e dunque consista nell'esame di un'unica questione giuridica, per la qualità delle difese svolte dalla convenuta, senz'altro puntuali ed esaustive, e sulla base della corretta condotta processuale dalla stessa tenuta, è
pagina 3 di 7 insufficiente la liquidazione del compenso effettuata dal Tribunale in base al parametro vicino a minimo, mentre risulta senz'altro corretta ed equa, perché aderente alle indicate caratteristiche della difesa, la liquidazione in base al valore medio dei compensi, ossia in € 14.103, previsto nello scaglione di riferimento per il valore della causa in oggetto (da € 52.000 a € 260.000). Ai sensi dell'art. 4, comma
1, del D.M. 115/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, il giudice tiene infatti conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. […] Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
Le ulteriori censure sono infondate.
La maggiorazione, prevista fino al 30%, di cui all'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014 non è giustificata. Nel caso in esame, infatti, lo studio della controversia ha richiesto l'esame di un numero esiguo di documenti e, sostanzialmente, del solo contratto di polizza di cui al rapporto dedotto in causa, talché l'utilizzo dei c.d. “collegamenti ipertestuali” ha avuto una limitatissima applicazione che non giustifica la richiesta maggiorazione del compenso.
Infine, rispetto alla c.d. “soccombenza qualificata” di cui all'art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, la norma prevede la possibilità di aumentare il compenso fino ad un terzo, “quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.
Tale manifesta fondatezza, tuttavia, non è rinvenibile nel caso in esame, dato che l'eccepita inoperatività della clausola “All Risks” (4.8), a fronte di una chiara formulazione letterale della pattuizione, necessitava di un'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali che superasse il senso letterale delle singole pattuizioni e ciò impedisce di ritenere manifestamente fondata la tesi sostenuta in primo grado da parte convenuta, qui appellante.
D'altra parte, l'appellante ha nemmeno allegato in modo compiuto ed esaustivo le ragioni che giustificherebbero l'applicazione di tale aumento nel caso concreto, nonché la manifesta fondatezza della propria tesi.
Il secondo motivo è fondato.
Sussistono i presupposti, nel caso in esame, per condannare parte appellata al pagamento di una somma ex art. 96 3° comma c.p.c. alla luce dei principi indicati da Cass. Civ. n. 18057/2016 secondo cui “In tema di spese giudiziali, va condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio
pagina 4 di 7 sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso”.
Sussiste, infatti, quantomeno la colpa grave di per la violazione del grado minimo di CP_4 diligenza che avrebbe consentito di avvertire l'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della clausola contrattuale, che l'ha portata a resistere riportandosi esclusivamente all'operatività della garanzia complementare, senza tuttavia giustificare in modo compiuto ed analitico le ragioni alla base di tale interpretazione. L'attuale appellata ha quindi insistito in un'interpretazione del contratto contraria a buona fede – come ritenuto nell'impugnata sentenza (“… risulta inconferente, errato e contraddittorio rispetto all'interpretazione secondo buona fede del contratto di assicurazione”), punto censurata dall'appellata – che, nel caso in esame, coincide con una malafede anche processuale ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La polizza 71 30081KX sottoscritta da e include una garanzia “All Risks”, come Pt_1 CP_4
chiaramente evidenziato nel frontespizio del documento ed ai sensi della clausola 4.8 del contratto, comprendente tra i beni assicurati sia il fabbricato (per un massimale di € 700.000) sia il contenuto (per un massimale di € 300.000) e, sulla base delle definizioni integranti la normativa contrattuale, di cui a pag. 3 del contratto di polizza, il “contenuto” include “l'insieme delle cose (Arredamento d'ufficio –
Attrezzature – Macchinario;
Merci; Cose particolari;
Valori – Preziosi – Oggetti d'Arte) adibite all'attività dichiarata, che si trovano all'interno del fabbricato indicato sulla Scheda di Polizza […]
Sono assicurati i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.” Ai fini di precisare ulteriormente il contenuto della polizza in oggetto, le due parti avevano sottoscritto un'appendice in data 15.2.2019, in base alla quale “… per il contratto n. 30081KX , il contenuto è vincolato alle società…” e CP_2 CP_5
Effettuate le verifiche del caso, fu sottoscritto l'accordo in data 10.6.2021 tra e Pt_1 CP_4
già con la quale aveva sottoscritto Controparte_6 Controparte_7 Pt_1 il contratto di leasing immobiliare relativo al capannone industriale colpito dall'incendio. L'accordo escludeva la responsabilità di nella causazione dell'evento (“… Pt_1 Controparte_1
rinuncia ad eccepire e/o opporre, in qualsiasi sede, anche giudiziale, la sopravvenuta impossibilità di acclarare la causa del sinistro, da intendersi quindi pacifica tra le parti e/o la non indennizzabili del sinistro stesso per ragioni inerenti la predetta causa…”), a seguito del quale, esclusa quindi la responsabilità di avrebbe dovuto risarcire l'assicurata secondo le condizioni di Pt_1 CP_4
polizza, evitando di sollevare eccezione di inoperatività della polizza, con il solo fine di negare o pagina 5 di 7 ritardare l'indennizzo, sulla base di un'interpretazione oggettivamente inconferente e contraria a buona fede della clausola contenuta nel contratto predisposto dall'assicurazione stessa;
peraltro, nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta la chiara sentenza del Tribunale di Milano n. 6967/2022, pubblicata in data 30.8.2022 che, all'esito di una disamina molto approfondita dell'analoga fattispecie lì dedotta, ha offerto la corretta interpretazione della clausola e, ciononostante, ha Controparte_8
continuato a resistere alla domanda di manleva. Il giudice milanese, infatti, in tale sentenza – relativa, come detto, ad una causa del tutto sovrapponibile a quella qui in decisione, in quanto fra le stesse parti e relativa allo stesso contratto e allo stesso incendio divampato tra il 2 ed il 3 maggio 2019 – ha effettuato un'analisi chiara e compiuta sull'interpretazione del contratto di polizza, giustificando in modo esaustivo i motivi alla base della condanna di ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. CP_4
(“La colpa grave in capo a allora consiste nella più totale carenza dell'ordinaria Controparte_1 diligenza volta all'acquisizione della consapevolezza della infondatezza delle proprie difese, essendo sufficiente al tal fine la lettura della polizza, a fronte della quale sarebbe apparso sin dall'origine assai assurdo pretenderne l'inoperatività”) che questa Corte, in adesione alle censure dell'appellante sul punto, condivide.
Si deve quindi condannare parte appellante ex art. 96 c.p.c. al pagamento a favore di parte appellata della somma che si ritiene ragionevole ed equo liquidare in € 7.051,50, tenuto conto della condotta ed utilizzando quale parametro quello delle spese di lite, anche in quota, come suggerito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 26435/2020 e 17902/2019).
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura, al tasso di difficoltà della stessa, al valore
(decisum) nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte, tenuto conto della ridotta attività istruttoria, ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Si dà atto che l'appellante non ha depositato la nota spese, avendo in data 17.1.2025 depositato su
Consolle un atto indicato come “nota spese” che, in realtà, è la comparsa conclusionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza emessa Parte_1
dal Tribunale di Bologna n. 810/2023 ed a parziale riforma della stessa:
pagina 6 di 7 - condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali di primo grado che liquida in € 14.103 (anziché in € 10.000) per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- condanna a corrispondere in favore di la somma di € Controparte_1 Parte_1
7.051,50 a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del presente grado che liquida in € 4.888 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 6.5.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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