Sentenza 18 gennaio 1980
Massime • 1
Il rapporto, fra l'impugnazione incidentale e la principale, che giustifica la proposizione tardiva della prima non deriva dalle modalita con cui questa e formulata, bensi dalle relazioni - di identita o di connessione - esistente fra gli oggetti specifici dei due gravami, ossia tra i capi della pronunzia impugnata. La ratio che presiede all'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva consiste nella protezione dell'interesse della parte, gia acquiescente, contro cui e rivolta l'impugnazione principale o che e chiamata a integrare il contraddittorio ex art 331 cod proc civ, alla completezza della materia del contendere nell'ulteriore grado del giudizio, quando detto interesse nasca dall'impugnazione principale. Pertanto, solo il comune fondamento giuridico, oggettivo e concreto, tra i vari capi o punti della lite e della relativa pronuncia e non la modalita dell'impugnazione, giustifica la tardivita dell'impugnazione incidentale, restando al riguardo del tutto irrilevante la indicazione di questa come subordinata o condizionata all'accoglimento del gravame principale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/1980, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 1980 |
Testo completo
Il rapporto, fra l'impugnazione incidentale e la principale, che giustifica la proposizione tardiva della prima non deriva dalle modalita con cui questa e formulata, bensi dalle relazioni - di identita o di connessione - esistente fra gli oggetti specifici dei due gravami, ossia tra i capi della pronunzia impugnata. La ratio che presiede all'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva consiste nella protezione dell'interesse della parte, gia acquiescente, contro cui e rivolta l'impugnazione principale o che e chiamata a integrare il contraddittorio ex art 331 cod proc civ, alla completezza della materia del contendere nell'ulteriore grado del giudizio, quando detto interesse nasca dall'impugnazione principale. Pertanto, solo il comune fondamento giuridico, oggettivo e concreto, tra i vari capi o punti della lite e della relativa pronuncia e non la modalita dell'impugnazione, giustifica la tardivita dell'impugnazione incidentale, restando al riguardo del tutto irrilevante la indicazione di questa come subordinata o condizionata all'accoglimento del gravame principale.*