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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/12/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 199/2025 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 199/25 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Sergio Malaspina Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Controparte_1
Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver lavorato alle dipendenze di presso l'ipermercato di Acqui Parte_1 CP_2
Terme con decorrenza 21.6.2007; che il 9.7.2024 ha ricevuto lettera di trasferimento della sede di lavoro in Brugherio (MB); di aver impugnato il trasferimento con lettera 10.7.2024; di aver rassegnato dimissioni per giusta causa in data 12.7.2024 riservandosi la proposizione di azione per risarcimento dei danni da illegittimo trasferimento;
di aver, quindi, presentato domanda di NASPI;
che l' , in CP_1
data 16.8.2024, ha accolto la domanda di NASPI;
di aver ricevuto il 23.8.2024, per mezzo di bonifico, la somma di € 445,81 relativa a NASPI per il periodo dal 20.7.2024 al 30.7.2024; che in data 1.9.2024 ha reperito nuova occupazione a tempo determinato e di avere, quindi, comunicato all' la CP_1
sospensione della NASPI;
che il ricorso al Comitato Provinciale , per il versamento del saldo CP_1
luglio 2024 e per il mese di agosto 2024, era stato rigettato sul presupposto della carenza di prova circa la volontà di agire in giudizio avverso il provvedimento illegittimo del datore di lavoro;
che il
23.1.2025 l' aveva domandato ad esso ricorrente la restituzione di quanto percepito a titolo di CP_1
NASPI; di aver effettuato la restituzione dell'importo richiesto dall' . CP_1
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento dell' e ritenendo, sulla scorta di CP_1
giurisprudenza di merito, di avere diritto alla NASPI per il periodo dal 12 luglio al 31 agosto 2024, rassegna, come da note di trattazione scritta, le seguenti conclusioni: «In via principale Previo accertamento dell'esistenza delle condizioni di legge,- accertare che il Ricorrente, ha diritto alla liquidazione dell'indennità̀ di disoccupazione richiesta N.A.s.pi in unica soluzione o a rate mensili come prevede la legge, e conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento in favore del Ricorrente della intera indennità̀ di disoccupazione richiesta dallo stesso per i mesi di luglio 2024 e agosto 2024, in misura di euro 1.409,60 e /o la maggiore e /o minore somma dovuta anche a seguito di CTU contabile e/o prevista dalla legge e /o che l'Ill.mo
Giudice dovesse ritenere congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso Con vittoria di spese competenze ed onorari, comprensivi delle spese generali ex art. 15 D.M. n. 585/94, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario».
Resiste l' che, ribadita, in forza della lettera della legge, la necessità di impugnativa del CP_1
trasferimento disposto dal datore di lavoro, e, comunque, ritenuta non dimostrata la sussistenza della giusta causa di dimissioni, così conclude: «rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto assolvendo l' da ogni domanda ex adverso dispiegata. In via subordinata condannare l' CP_1 CP_1 alla restituzione di €. 459,59 ed all'erogazione della somma di €.1378,77, l' rettifica che CP_1
l'importo Naspi eventualmente dovuto è pari ad €. 1409,6 euro lordi. Tale importo è il valore della causa Con il favore delle spese di lite».
II) L'art. 3 del D.L.gs. 22/2015, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che: “
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.
1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 2.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Non vi è mai stata contestazione da parte dell' circa il possesso in capo al ricorrente, all'epoca CP_1
della presentazione della domanda amministrativa, dei requisiti contributivi e assicurativi previsti dalla legge.
L' ritiene, in sostanza che, a fronte del trasferimento, sia esso a distanza superiore o meno di 50 CP_1
km dalla precedente sede di lavoro, è necessario, al fine di qualificare il recesso del lavoratore come sorretto da giusta causa, che sia accertata l'illegittimità del trasferimento adottato dal datore di lavoro.
La norma dianzi trascritta riconosce il diritto alla NASPI anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa. Il ricorrente ritiene sorrette da giusta causa le proprie dimissioni per il solo fatto, unica allegazione, di essere stato trasferito da Acqui Terme a Brugherio.
Tuttavia, non allega, e tanto meno si offre di provare, quale sia la distanza che quotidianamente avrebbe dovuto percorrere per recarsi nella nuova sede di lavoro;
quali i tempi di percorrenza, in auto o con mezzi pubblici, per coprire predetta distanza;
l'ammontare della retribuzione percepita e, contestualmente, i costi stimabili per la percorrenza in auto o con mezzi pubblici, del tragitto per giungere nel nuovo posto di lavoro (al fine di valutare se, dedotti i costi per il viaggio, residui per il lavoratore il minimo sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.); l'eventualità, dati i tempi di percorrenza, di dover reperire un alloggio in Brugherio;
le eventuali esigenze di carattere familiare conseguenti alla presenza o meno di nucleo familiare con o senza figli.
Detti elementi, il cui onere di allegazione e prova era certamente a carico del ricorrente in virtù del principio della domanda, paiono indispensabili per valutare se e quanto possa considerarsi disagevole, se non praticamente impossibile, sia sotto il profilo dell'impegno temporale, sia sotto il profilo dell'onere economico, sia sotto il profilo delle esigenze di carattere familiare, lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la nuova sede di lavoro.
In presenza della dimostrazione di tali allegazioni, potrà essere consentito al giudice di valutare se, nel caso di specie, siano o meno da considerarsi sorrette da giusta causa le dimissioni rassegnate dal lavoratore, perché non conseguenti a libera scelta del lavoratore medesimo, ma ad un comportamento altrui, del datore di lavoro, di portata tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
E ciò anche a prescindere dall'eventuale illegittimità del trasferimento, secondo quanto prescritto dall'art. 2103, ottavo comma, c.c.
In presenza di giusta causa di dimissioni è allora certamente sussistente il diritto alla percezione della
NASPI, come previsto espressamente dall'art. 3 D.Lgs. cit.
Nulla di tutto ciò.
Il ricorrente si è limitato a citare e riportare i passi di alcune sentenze di merito, ma non ha allegato,
e tanto meno provato, la sussistenza di quegli elementi, peraltro valorizzati, perché allegati e provati dal lavoratore, dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza 2.10.2023, n. 258, in presenza dei quali le dimissioni possono ritenersi sorrette da giusta causa, senza necessità di accertamento della violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2013, ottavo comma, c.c.
La domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.
III) Si stima equa, stante la natura della causa, la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Alessandria, 11 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
EF RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ad esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 199/25 R.G.L. promossa da:
rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Sergio Malaspina Parte_1
ricorrente c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Controparte_1
Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver lavorato alle dipendenze di presso l'ipermercato di Acqui Parte_1 CP_2
Terme con decorrenza 21.6.2007; che il 9.7.2024 ha ricevuto lettera di trasferimento della sede di lavoro in Brugherio (MB); di aver impugnato il trasferimento con lettera 10.7.2024; di aver rassegnato dimissioni per giusta causa in data 12.7.2024 riservandosi la proposizione di azione per risarcimento dei danni da illegittimo trasferimento;
di aver, quindi, presentato domanda di NASPI;
che l' , in CP_1
data 16.8.2024, ha accolto la domanda di NASPI;
di aver ricevuto il 23.8.2024, per mezzo di bonifico, la somma di € 445,81 relativa a NASPI per il periodo dal 20.7.2024 al 30.7.2024; che in data 1.9.2024 ha reperito nuova occupazione a tempo determinato e di avere, quindi, comunicato all' la CP_1
sospensione della NASPI;
che il ricorso al Comitato Provinciale , per il versamento del saldo CP_1
luglio 2024 e per il mese di agosto 2024, era stato rigettato sul presupposto della carenza di prova circa la volontà di agire in giudizio avverso il provvedimento illegittimo del datore di lavoro;
che il
23.1.2025 l' aveva domandato ad esso ricorrente la restituzione di quanto percepito a titolo di CP_1
NASPI; di aver effettuato la restituzione dell'importo richiesto dall' . CP_1
Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento dell' e ritenendo, sulla scorta di CP_1
giurisprudenza di merito, di avere diritto alla NASPI per il periodo dal 12 luglio al 31 agosto 2024, rassegna, come da note di trattazione scritta, le seguenti conclusioni: «In via principale Previo accertamento dell'esistenza delle condizioni di legge,- accertare che il Ricorrente, ha diritto alla liquidazione dell'indennità̀ di disoccupazione richiesta N.A.s.pi in unica soluzione o a rate mensili come prevede la legge, e conseguentemente condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento in favore del Ricorrente della intera indennità̀ di disoccupazione richiesta dallo stesso per i mesi di luglio 2024 e agosto 2024, in misura di euro 1.409,60 e /o la maggiore e /o minore somma dovuta anche a seguito di CTU contabile e/o prevista dalla legge e /o che l'Ill.mo
Giudice dovesse ritenere congrua, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso Con vittoria di spese competenze ed onorari, comprensivi delle spese generali ex art. 15 D.M. n. 585/94, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario».
Resiste l' che, ribadita, in forza della lettera della legge, la necessità di impugnativa del CP_1
trasferimento disposto dal datore di lavoro, e, comunque, ritenuta non dimostrata la sussistenza della giusta causa di dimissioni, così conclude: «rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto assolvendo l' da ogni domanda ex adverso dispiegata. In via subordinata condannare l' CP_1 CP_1 alla restituzione di €. 459,59 ed all'erogazione della somma di €.1378,77, l' rettifica che CP_1
l'importo Naspi eventualmente dovuto è pari ad €. 1409,6 euro lordi. Tale importo è il valore della causa Con il favore delle spese di lite».
II) L'art. 3 del D.L.gs. 22/2015, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevedeva che: “
1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art.
1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. 2.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Non vi è mai stata contestazione da parte dell' circa il possesso in capo al ricorrente, all'epoca CP_1
della presentazione della domanda amministrativa, dei requisiti contributivi e assicurativi previsti dalla legge.
L' ritiene, in sostanza che, a fronte del trasferimento, sia esso a distanza superiore o meno di 50 CP_1
km dalla precedente sede di lavoro, è necessario, al fine di qualificare il recesso del lavoratore come sorretto da giusta causa, che sia accertata l'illegittimità del trasferimento adottato dal datore di lavoro.
La norma dianzi trascritta riconosce il diritto alla NASPI anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa. Il ricorrente ritiene sorrette da giusta causa le proprie dimissioni per il solo fatto, unica allegazione, di essere stato trasferito da Acqui Terme a Brugherio.
Tuttavia, non allega, e tanto meno si offre di provare, quale sia la distanza che quotidianamente avrebbe dovuto percorrere per recarsi nella nuova sede di lavoro;
quali i tempi di percorrenza, in auto o con mezzi pubblici, per coprire predetta distanza;
l'ammontare della retribuzione percepita e, contestualmente, i costi stimabili per la percorrenza in auto o con mezzi pubblici, del tragitto per giungere nel nuovo posto di lavoro (al fine di valutare se, dedotti i costi per il viaggio, residui per il lavoratore il minimo sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.); l'eventualità, dati i tempi di percorrenza, di dover reperire un alloggio in Brugherio;
le eventuali esigenze di carattere familiare conseguenti alla presenza o meno di nucleo familiare con o senza figli.
Detti elementi, il cui onere di allegazione e prova era certamente a carico del ricorrente in virtù del principio della domanda, paiono indispensabili per valutare se e quanto possa considerarsi disagevole, se non praticamente impossibile, sia sotto il profilo dell'impegno temporale, sia sotto il profilo dell'onere economico, sia sotto il profilo delle esigenze di carattere familiare, lo svolgimento dell'attività lavorativa presso la nuova sede di lavoro.
In presenza della dimostrazione di tali allegazioni, potrà essere consentito al giudice di valutare se, nel caso di specie, siano o meno da considerarsi sorrette da giusta causa le dimissioni rassegnate dal lavoratore, perché non conseguenti a libera scelta del lavoratore medesimo, ma ad un comportamento altrui, del datore di lavoro, di portata tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
E ciò anche a prescindere dall'eventuale illegittimità del trasferimento, secondo quanto prescritto dall'art. 2103, ottavo comma, c.c.
In presenza di giusta causa di dimissioni è allora certamente sussistente il diritto alla percezione della
NASPI, come previsto espressamente dall'art. 3 D.Lgs. cit.
Nulla di tutto ciò.
Il ricorrente si è limitato a citare e riportare i passi di alcune sentenze di merito, ma non ha allegato,
e tanto meno provato, la sussistenza di quegli elementi, peraltro valorizzati, perché allegati e provati dal lavoratore, dalla Corte d'Appello di Firenze nella sentenza 2.10.2023, n. 258, in presenza dei quali le dimissioni possono ritenersi sorrette da giusta causa, senza necessità di accertamento della violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2013, ottavo comma, c.c.
La domanda non può, pertanto, trovare accoglimento.
III) Si stima equa, stante la natura della causa, la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali.
Alessandria, 11 dicembre 2025.
Il giudice del lavoro
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