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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 21828 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21828 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...] nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. DI GUGLIELMO ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. CP_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. DI GUGLIELMO ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/12/2024 e Parte_1 CP_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 28/05/2007;
1 - che dalla loro unione sono nati i figli (13.08.2007) e (26.08.2018); Per_1 Per_2
- che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli in data 03.04.2023 era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n. 2421/2023 del 06/04/2023 alle seguenti condizioni: a) affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso la madre;
b) assegnazione della casa coniugale alla sig.ra c) diritto/dovere di visita del genitore non collocatario;
Pt_1
d) € 450,00 a carico del padre per il mantenimento dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) AUU al 100% alla sig.ra Pt_1
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza del 06.05.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come integrate e modificate con le suddette note. Previa acquisizione del parere del parere del Pm, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo Per_1 Per_2
le modalità dell'affido condiviso, con collocamento privilegiato presso l'abitazione materna, sita in Napoli, al viale delle Metamorfosi nr. 340, per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse di entrambi i figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di
2 comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
le inclinazioni naturali e le aspirazioni della prole;
2) la casa coniugale, sita in Napoli, al viale delle Metamorfosi civico nr. 340, con tutti i beni allo stato ivi contenuti, viene assegnata alla sig.ra che Parte_1
l'abiterà unitamente ai figli minori e si specifica che per tale Per_1 Per_2
immobile, essendo alloggio popolare non viene corrisposto alcun canone di locazione;
3) il sig. corrisponderà mensilmente a titolo di contributo al CP_1
mantenimento dei due figli minori la complessiva somma di € 600,00 (seicento/00)
entro il 5 di ogni mese somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat pubblicati su gazzetta ufficiale;
4) il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno CP_1
relative ai figli secondo il Protocollo d'intesa per spese extra assegno nr.1593 del
07.03.2018 approvato dal Tribunale di Napoli e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/
specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e)
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f)
farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale,
ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)
farmaci omeopatici;
3 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
4 5) il sig. concede espressa autorizzazione acché l'assegno unico CP_1
per i figli minori, che hanno la propria residenza privilegiata con la madre, sia riscosso in maniera diretta dalla sig.ra ; Parte_1
6) il sig. compatibilmente con i propri impegni, che deriveranno CP_1
dalla futura occupazione da lavoro dipendente, e con le esigenze di studio e sport dei figli avrà la facoltà di vedere e tenere con sè due pomeriggi a settimana,
preferibilmente il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, e a fine settimana alterni, quindi il primo e il terzo fine settimana del mese, dalle ore 20:00
del venerdì sino alle ore 18:00 della domenica, nonché in altre occasioni che di volta in volta i coniugi concorderanno;
7) nel periodo estivo il padre entro il 30 giugno di ogni anno comunicherà, alla madre il periodo di vacanza di 15 giorni consecutivi che trascorrerà con i minori ad agosto, comunicando altresì recapiti e località balneari o montane dove si recherà con i figli;
in ogni caso entrambi i genitori comunicheranno reciprocamente i relativi luoghi di soggiorno;
8) il sig.
considerato che
la sig.ra è di origini albanesi CP_1 Parte_1
e può recarsi nella città natale per ricongiungersi con i propri parenti, esprime il proprio consenso al rilascio del passaporto per i figli e Per_1 Per_2
9) per ciò che concerne le vacanze natalizie e pasquali i coniugi si alterneranno, e più precisamente: Natale e vigilia di Natale, Capodanno e vigilia di Capodanno
nonché il 6 gennaio ad anni alterni con un genitore e poi con l'altro, così anche ad anni alterni la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo i figli minori e Per_1
vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le modalità dell'affido Per_2
condiviso, con collocamento privilegiato presso l'abitazione materna, sita in
Napoli, al viale delle Metamorfosi civico nr. 340”.
5 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
NAPOLI il 28/05/2007 (atto n. 39, parte I, S. sez. U, reg. Atti Matrimonio anno 2007);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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