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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4862/2024 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1033/2023 TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli avvocati Germana Pagano e Simona Pagano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Scafati (SA), alla via Della Resistenza, III trav. n.3 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avvocati Oliviero Raffaele Zullo e Alessandro Panariello Enrico Marul- li, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Castellammare di Stabia alla via Denza n. 23 OPPOSTA
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclu- sioni chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 1033/23 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1033/2023 con il quale l'intestato tribunale le ha ingiunto di pagare in favore di l'importo di euro Controparte_2
34.663,62 con gli interessi al tasso ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 e spese di lite, deducendo in via preliminare la inammissibilità e/o improcedibilità della doman- da proposta per mancato esperimento della negoziazione assistita e nel merito la inesistenza del credito. Nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda e ha chiesto Controparte_2 rigettare l'opposizione in quanto inammissibile oltreché infondata in fatto e dirit- to.
1 All'udienza del 18.2.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo stragiudiziale della controversia e alla successiva udienza del 16 settembre 2025, hanno rassegnato le proprie conclusioni chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere e di revocare il decreto ingiuntivo n. 1033/23 2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazio- ne della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più conte- stazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
2.1. Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della lite: accordo che costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il raggiunto accordo tra le parti comporta la compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istan- za, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. revoca il decreto ingiuntivo n. 1033/2023; C. compensa tra le parti le spese di lite. Torre Annunziata, 23 settembre 2025
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo
2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1
e difesa dagli avvocati Germana Pagano e Simona Pagano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Scafati (SA), alla via Della Resistenza, III trav. n.3 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avvocati Oliviero Raffaele Zullo e Alessandro Panariello Enrico Marul- li, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Castellammare di Stabia alla via Denza n. 23 OPPOSTA
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclu- sioni chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 1033/23 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1033/2023 con il quale l'intestato tribunale le ha ingiunto di pagare in favore di l'importo di euro Controparte_2
34.663,62 con gli interessi al tasso ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/2002 e spese di lite, deducendo in via preliminare la inammissibilità e/o improcedibilità della doman- da proposta per mancato esperimento della negoziazione assistita e nel merito la inesistenza del credito. Nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda e ha chiesto Controparte_2 rigettare l'opposizione in quanto inammissibile oltreché infondata in fatto e dirit- to.
1 All'udienza del 18.2.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo stragiudiziale della controversia e alla successiva udienza del 16 settembre 2025, hanno rassegnato le proprie conclusioni chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere e di revocare il decreto ingiuntivo n. 1033/23 2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazio- ne della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n. 14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più conte- stazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
2.1. Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno raggiunto un accordo per la definizione della lite: accordo che costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve pertanto essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il raggiunto accordo tra le parti comporta la compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando ogni altra istan- za, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere;
B. revoca il decreto ingiuntivo n. 1033/2023; C. compensa tra le parti le spese di lite. Torre Annunziata, 23 settembre 2025
Il giudice monocratico dott. ssa Cristina Longo
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