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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/02/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9614/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9614/2020
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a VIA P. VERRI 3 95123 CATANIA, presso lo studio dell'avvocato
DANILE ROSARIA ROSSELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_2 C.F._3
CONVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 2/09/2020, ha esposto che con sentenza n. Parte_1
559/2017 il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione personale dalla moglie
[...]
ponendo a proprio carico un assegno mensile di mantenimento per il figlio CP_1 Pt_2
pari ad euro 500,00 da versare alla madre convivente, oltre il 50% delle spese straordinarie,
[...]
e ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il periodo prescritto dalla legge, nonché la revoca del contributo di mantenimento per il figlio Pt_2
ormai maggiorenne a modifica della predetta sentenza, in quanto quest'ultimo avrebbe già
[...]
svolto attività lavorativa alle dipendenze di due società; in subordine, il ricorrente ha chiesto di ridurre l'assegno di mantenimento posto a proprio carico in favore del figlio maggiorenne, tenendo conto delle attuali condizioni economiche dell'obbligato, con previsione di versamento diretto al beneficiario.
Notificato ritualmente il ricorso, i convenuti hanno omesso di costituirsi.
All'udienza presidenziale del 3/02/2021 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione,
stante la mancata comparizione della parte convenuta.
Assegnati i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è
stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia sullo status richiesta dal ricorrente.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle altre parti, in quanto CP_1
e hanno omesso di costituirsi nonostante la rituale notifica del ricorso.
[...] Parte_2
2 Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970, va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Catania n. 559/2017, depositata il 3/02/2017,
passata in giudicato) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è
stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Quanto alla domanda inerente al mantenimento del figlio maggiorenne, si osserva quanto segue.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti
del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante,
Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di auto-responsabilità, il diritto del figlio non può
configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il
conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere
mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì
trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in
considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa
3 ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro (...). Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto
ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di
proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il
periodo di formazione ed acquisizione di competenze” (così, Cass. civ., sez. I, 14.08.2020, n.
17183).
Di recente, la Corte di legittimità ha ribadito che grava sul figlio maggiorenne ovvero sul genitore con questi convivente l'onere di provare la condizione di non autosufficienza (Cass. 13.10.2021 n.
27904; Cass. 29.12.2020 n. 29779) e tale orientamento risulta coerente con la configurazione della condizione di non autosufficienza economica quale fatto costitutivo della domanda.
E' stato in particolare osservato, con riferimento all'onere probatorio gravante sul soggetto richiedente, che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori
soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove
agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato
effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare
un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso
ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa
consona alle proprie ambizioni”(Cass. civ. n. 8049/2022).
Nel caso di specie, nella contumacia della controparte e del figlio maggiorenne convenuto in giudizio anche in proprio, risulta provato documentalmente che già al momento del deposito del ricorso il figlio era assunto a tempo determinato dall'azienda NC TI di Parte_2
NC Nunzio (cfr. all. 3) e successivamente, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.,
4 parte ricorrente ha documentato l'assunzione del figlio maggiorenne nel 2021 con contratto a tempo determinato per la società DB Autoservice S.r.l.
Giova osservare che il ricorrente ha chiesto già con l'atto introduttivo del giudizio la revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne , previsto dalla sentenza di separazione n. Parte_2
559/2017 del Tribunale di Catania.
Tale domanda è ammissibile in costanza di giudizio di divorzio secondo la giurisprudenza della
Corte di Cassazione che ha ritenuto l'opportunità del "simultaneus processus" innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali connesse, atteso che il regime statuito con la sentenza di separazione importa il permanere dei relativi obblighi a contenuto economico fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di divorzio (Cass. civ. n.
28990/2008; Cass. civ. n. 27205/2019).
Alla luce della documentazione prodotta in atti va disposta la revoca dell'obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne con decorrenza dal deposito del ricorso, atteso che risulta l'inserimento di nel mondo del lavoro con assunzione a tempo determinato come da Unilav in atti e Parte_2
tenuto conto che l'avente diritto – omettendo di costituirsi – non ha fornito elementi di segno contrario né ha dato prova dello svolgimento di una attività formativa idonea al permanere dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore.
Stante la mancata costituzione delle parti convenute e l'esito del giudizio, le spese devono essere dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9614/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
5 DICHIARA la contumacia di e;
Controparte_1 Parte_2
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 24/09/1987, trascritto nei registri del Comune di Catania al Controparte_1
n. 1402, parte II, serie A, anno 1987;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
REVOCA con decorrenza dal deposito del ricorso l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili posto a carico di nei confronti di per Parte_1 Controparte_1
il mantenimento del figlio maggiorenne;
Parte_2
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso a Catania il giorno 20/12/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9614/2020
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a VIA P. VERRI 3 95123 CATANIA, presso lo studio dell'avvocato
DANILE ROSARIA ROSSELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
C.F._2
, nato il [...] a [...], C.F. Parte_2 C.F._3
CONVENUTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 2/09/2020, ha esposto che con sentenza n. Parte_1
559/2017 il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione personale dalla moglie
[...]
ponendo a proprio carico un assegno mensile di mantenimento per il figlio CP_1 Pt_2
pari ad euro 500,00 da versare alla madre convivente, oltre il 50% delle spese straordinarie,
[...]
e ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il periodo prescritto dalla legge, nonché la revoca del contributo di mantenimento per il figlio Pt_2
ormai maggiorenne a modifica della predetta sentenza, in quanto quest'ultimo avrebbe già
[...]
svolto attività lavorativa alle dipendenze di due società; in subordine, il ricorrente ha chiesto di ridurre l'assegno di mantenimento posto a proprio carico in favore del figlio maggiorenne, tenendo conto delle attuali condizioni economiche dell'obbligato, con previsione di versamento diretto al beneficiario.
Notificato ritualmente il ricorso, i convenuti hanno omesso di costituirsi.
All'udienza presidenziale del 3/02/2021 non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione,
stante la mancata comparizione della parte convenuta.
Assegnati i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è
stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto alla pronuncia sullo status richiesta dal ricorrente.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia delle altre parti, in quanto CP_1
e hanno omesso di costituirsi nonostante la rituale notifica del ricorso.
[...] Parte_2
2 Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n.
898/1970, va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi
(sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Catania n. 559/2017, depositata il 3/02/2017,
passata in giudicato) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è
stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Quanto alla domanda inerente al mantenimento del figlio maggiorenne, si osserva quanto segue.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni “si giustifica nei limiti
del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante,
Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di auto-responsabilità, il diritto del figlio non può
configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il
conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere
mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì
trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in
considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa
3 ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro (...). Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto
ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di
proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il
periodo di formazione ed acquisizione di competenze” (così, Cass. civ., sez. I, 14.08.2020, n.
17183).
Di recente, la Corte di legittimità ha ribadito che grava sul figlio maggiorenne ovvero sul genitore con questi convivente l'onere di provare la condizione di non autosufficienza (Cass. 13.10.2021 n.
27904; Cass. 29.12.2020 n. 29779) e tale orientamento risulta coerente con la configurazione della condizione di non autosufficienza economica quale fatto costitutivo della domanda.
E' stato in particolare osservato, con riferimento all'onere probatorio gravante sul soggetto richiedente, che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori
soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove
agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato
effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare
un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso
ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa
consona alle proprie ambizioni”(Cass. civ. n. 8049/2022).
Nel caso di specie, nella contumacia della controparte e del figlio maggiorenne convenuto in giudizio anche in proprio, risulta provato documentalmente che già al momento del deposito del ricorso il figlio era assunto a tempo determinato dall'azienda NC TI di Parte_2
NC Nunzio (cfr. all. 3) e successivamente, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.,
4 parte ricorrente ha documentato l'assunzione del figlio maggiorenne nel 2021 con contratto a tempo determinato per la società DB Autoservice S.r.l.
Giova osservare che il ricorrente ha chiesto già con l'atto introduttivo del giudizio la revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne , previsto dalla sentenza di separazione n. Parte_2
559/2017 del Tribunale di Catania.
Tale domanda è ammissibile in costanza di giudizio di divorzio secondo la giurisprudenza della
Corte di Cassazione che ha ritenuto l'opportunità del "simultaneus processus" innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali connesse, atteso che il regime statuito con la sentenza di separazione importa il permanere dei relativi obblighi a contenuto economico fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di divorzio (Cass. civ. n.
28990/2008; Cass. civ. n. 27205/2019).
Alla luce della documentazione prodotta in atti va disposta la revoca dell'obbligo di mantenimento per il figlio maggiorenne con decorrenza dal deposito del ricorso, atteso che risulta l'inserimento di nel mondo del lavoro con assunzione a tempo determinato come da Unilav in atti e Parte_2
tenuto conto che l'avente diritto – omettendo di costituirsi – non ha fornito elementi di segno contrario né ha dato prova dello svolgimento di una attività formativa idonea al permanere dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore.
Stante la mancata costituzione delle parti convenute e l'esito del giudizio, le spese devono essere dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9614/2020 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
5 DICHIARA la contumacia di e;
Controparte_1 Parte_2
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 24/09/1987, trascritto nei registri del Comune di Catania al Controparte_1
n. 1402, parte II, serie A, anno 1987;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza;
REVOCA con decorrenza dal deposito del ricorso l'obbligo di versare un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili posto a carico di nei confronti di per Parte_1 Controparte_1
il mantenimento del figlio maggiorenne;
Parte_2
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso a Catania il giorno 20/12/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
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