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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/07/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1674/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 1674, promossa in grado d'appello,
da
rappresentato e difeso dall'avv.to GRASSI MANUELA MARIA ed Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
rappresentata e difeso dall'avv.to CAMPAGNOLO ROBERTO ed CP_1 elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO, 2 20122 MILANO, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Milano n. 4329/2024, R.G. n. 26501/2020, Sezione Quarta
Civile, Giudice Est. Dott. Perrotti, pubblicata in data 19 aprile 2024 e notificata data 6 maggio
2024
pagina 1 di 48 OGGETTO: successione – donazione- lesione legittima.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 24.6.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in integrale riforma della sentenza appellata [ Controparte_2 n. 4329/2024, R.G. n. 26501/2020, Sezione Quarta Civile, Giudice Est. Dott. Perrotti, pubblicata in data 19 aprile 2024], contrariis reiectis e previe le declarato-rie del caso:
Nel merito:
▪ in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare tardiva e inammissibile, e comunque rigettare, qualsiasi domanda nuova proposta dall'appellata nel presente giudizio d'appello, ivi compresa la domanda proposta CP_1 con la “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale” depositata in data 24.09.2024 per l'accertamento dell'asserita (ma contestata) “donazione indiretta da parte di in favore del figlio CP_3
relativa alla nuda proprietà degli immobili di cui all'atto “a rogito Notaio di Parte_1 Persona_1 Milano in data 06 febbraio 1995 rep. n. 182915 (registrato a Milano il 15.02.1995 al n. 063693)”;
▪ in via principale, in accoglimento dell'appello proposto dall'appellante e tenuto conto di tutte le Parte_1 sue difese ed eccezioni, rigettare tutte le domande proposte dall'appellata nei confronti del CP_1 convenuto ivi compresa la domanda proposta dall'appellata per la declaratoria di Parte_1 CP_1 nullità del contratto di “Cessione di immobili per mantenimento vitalizio” stipulato in data 30.04.2015 [Rep. 39282, Racc. 17286, Notaio ]; Per_2
▪ in subordine: (i) per la denegata ipotesi di declaratoria di nullità del contratto di “Cessione di immobili per mantenimento vitalizio” stipulato in data 30.04.2015 [Rep. 39282, Racc. 17286, Notaio ], disporre la Per_2 conversione ex art. 1424 c.c. del negozio nullo in donazione modale, ricorrendone i requisiti di sostanza e di forma;
(ii) in ogni altro caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande dell'appellata CP_1 ridurre le relative pretese, tenuto conto di tutte le domande, difese ed eccezioni dell'appellante Parte_1
▪ in via riconvenzionale, condannare l'appellata a corrispondere all'appellante per le CP_1 Parte_1 causali indicate in atti, la somma di Euro 4.781 in linea capitale, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda (30 dicembre 2020) sino al saldo effettivo.
In via istruttoria:
▪ dichiarare tardivo, inammissibile e, comunque, inutilizzabile il documento n. 1 (“Ro-gito acquisto immobiliare del 6 febbraio 1995, visure e matrici”) pro-dotto dall'appellata con la “Comparsa Parte_1 CP_1 di costituzione e risposta con appello incidentale” depositata in data 24.09.2024;
▪ rigettare tutte le istanze istruttorie dell'appellata CP_1
▪ ammettere, all'occorrenza, i capitoli di prova testimoniale formulati in primo grado dall'appellante Parte_1 al par.
2.2. della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., con i testi ivi indicati.
pagina 2 di 48 In ogni caso:
▪ ordinare al competente conservatore dei pubblici registri immobiliari di procedere con l'annotazione dell'emananda sentenza d'appello a margine della trascrizione del contratto di “Cessione di immobili per mantenimento vitalizio” stipulato in data 30.04.2015 [Rep. 39282, Racc. 17286, Notaio ] e, al Per_2 contempo, con la can-cellazione dell'annotazione della sentenza appellata [Tribunale di Milano n. 4329/2024, R.G. n. 26501/2020, Sezione Quarta Civile, Giudice Est. Dott. Perrotti, pubblicata in data 19 aprile 2024], con riferimento alle seguenti unità immobiliari: (i) Comune di SA (Catasto Fabbricati), Foglio 141, Particella 4076, Subalterni 6, 7, 8, 9 e 10; (ii) Comune di SA (Catasto Terreni), Foglio 141, Particella 4564; (iii) Comune di Milano (Catasto fabbricati), Foglio 199, Particella 35, Subalterno 35;
▪ ordinare al competente conservatore dei pubblici registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale dell'appellata con riferi-mento alle seguenti unità immobiliari: (i) Comune CP_1 di SA (Catasto Fabbricati), Foglio 141, Part. 4076, Subalterni 6, 7, 8, 9 e 10; (ii) Comune di SA (Catasto Ter-reni), Foglio 141, Particella 4564; (iii) Comune di Milano (Catasto Fabbricati), Foglio 199, Particella 35, Subalterni 35; (iv) Comune di Milano (Catasto Fabbricati), Foglio 148, Particella 192, Subalterni 13, 14 e 701 (già nn. 15 e 16);
▪ emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dall'accoglimento delle conclusioni che precedono;
▪ condannare l'attrice alla rifusione in favore del convenuto delle competenze e CP_1 Parte_1 spese di lite ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, per en-trambi i gradi di giudizio.
* * * Con la massima osservanza Milano, 13 dicembre 2024 Avv. Manuela M. Grassi Avv. Valentina Canepa Avv. Luca Traficante
PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione:
In via preliminare:
a) accerti e dichiari la Corte l'inammissibilità dell'appello proposto dal signor Parte_1 in quanto non rispettoso dei requisiti di cui all' 342 c.p.c., per le ragioni tutte esposte;
b) accerti e dichiari comunque la Corte, per i motivi tutti esposti, l'inammissibilità dell'appello proposto dal signor ai sensi dell'348-bis c.p.c., attesane Parte_1
l'improbabilità di accoglimento;
In via principale:
pagina 3 di 48 a) accerti e dichiari la Corte la tardività̀ ed inammissibilità̀ delle domande nuove presentate da con l'atto di citazione d'appello e/o il difetto di interesse in capo allo stesso Parte_1 per le ragioni esposte;
b) rigetti la Corte per le ragioni tutte esposte il gravame proposto dal signor siccome infondato in fatto e diritto, esclusa la sussistenza degli ipotizzati Parte_1 errori materiali per le ragioni tutte esposte.
In via di appello incidentale:
Accertare e dichiarare che il prezzo dell'immobile di Milano, Via Asiago n. 46, e precisamente: “appartamento al piano terzo di cinque locali, cucina e doppi servizi, con annessi due vani di cantina al piano seminterrato;
censito al NCEU alla partita 1637736, foglio 148, mappale 192, sub. 701 (ex subb. 15 e 16) via Asiago n. 46, piani 3/S1, categoria A/2, classe 8, 8 vani, mq 100” di cui al contratto di vendita a rogito Notaio di Milano in data 02 Persona_1
Novembre 1995 rep.n. 183698 (registrato a Milano il 07.11.1995 al n. 623621) è stato corrisposto direttamente da alla parte venditrice e per l'effetto, accertare e CP_3 Controparte_4 dichiarare che tale acquisto rappresenta una donazione indiretta da parte di in favore CP_3 del figlio Parte_1
Accertare e dichiarare che il prezzo dell'immobile di Milano, Via Asiago n. 46, : A.
“appartamento al piano terzo di due locali e servizi, con annesso vano cantina al piano seminterrato;
censito al NCEU alla partita 1235322, foglio 148, mappale 192, sub 14, Via Asiago
n. 46, piano 37S1, categoria A/3, classe 2, vani 2; B: “appartamento al piano terzo di tre locali e servizi, con annesso vano di cantina al piano cantinato;
censito al NCEU alla partita , P.IVA_1 foglio 148, mappale 192 sub 13, Via Asiago n. 42, piano 3/S1, categoria A/3, classe 2, vani 5,5” di cui al contratto di vendita a rogito del medesimo Notaio in data 29 Dicembre 1995 rep.n. 183918
(registrato a Milano in data 03.01.1996 al n. 426 è stato corrisposto direttamente da CP_3 alla parte venditrice e per l'effetto, accertare e dichiarare che avore del figlio Controparte_4 [...]
Pt_1
Accertare e dichiarare che il prezzo degli immobili di cui all'atto sempre a rogito Notaio di Milano in data 06 Febbraio 1995 rep.n. 182915 (registrato a Milano il Persona_1
15.02.1995 al n. 063693), con il quale la signora trasferiva al signor Controparte_4 Parte_1 la nuda proprietà dei seguenti immobili, facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Milano, Via
Asiago n. 46 e precisamente: “ due laboratori al pian terreno ed un box ad uso autorimessa al pian terreno;
censito al NCEU alla partita 1235317, foglio 148, mappale 444, sub. 1, cat. C3
(laboratorio), mq 76, sub. 2 cat. C3 (laboratorio), mq 63, sub 3, cat. C6 (box), mq 18 è stato corrisposto direttamente da alla parte venditrice e per l'effetto, CP_3 Controparte_4
pagina 4 di 48 accertare e dichiarare che tale acquisto rappresenta una donazione indiretta da parte di CP_3 in favore del figlio
[...] Parte_1
Accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio in data 12 Gennaio 2010, CP_5 rep.n. 36114 (registrato a Milano il 18.01.2010 al n. 784), qualificato come compravendita, costituisce in realtà un atto simulato, dissimulante una donazione diretta dell'immobile sopra meglio descritto, per tutte le ragioni sopra esposte e con ogni conseguenza di legge. In via gradata, accertare e dichiarare che il contratto qualificato come compravendita, costituisce in realtà un negotio mixtum cum donatione;
Accertato e dichiarato che il contratto a rogito notaio dr. di Milano in data 30 Aprile CP_5
2015 rep. n. 39282 (registrato a Monza il 30.04.2015 al n. 9905) denominato “cessione di immobili per mantenimento vitalizio”, stipulato da e configura un contratto CP_3 Parte_1 atipico di vitalizio assistenziale ovvero contratto di mantenimento e accertata e dichiarata la mancanza dell'elemento essenziale dell'aleatorietà del contratto stesso, per l'effetto,
dichiarare la nullità del contratto per mancanza dell'elemento essenziale dell'aleatorietà e, ancora, per l'effetto, dichiarare quale unico proprietario dei beni immobili “A) in CP_3 comune di Milano, Via Policarpo Petrocchi n. 19: box ad uso autorimessa privata al piano interrato privo di impianto termico, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio 199, mappale 35, subalterno
35, in Via Policarpo Petrocchi n. 19, primo piano sotterraneo, zona censuaria terza, categoria C/6, classe ottava, metri quadri 15: della , con accesso dal Viale Jonio n. 97: intero fabbricato CP_6 da cielo a terra, composto da cinque unità ad uso abitazione ed accessori disposti su tre piani fuori terra e locali ad uso deposito al piano interrato con annessa area pertinenziale destinata a giardino/cortile in proprietà esclusiva, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 141, mappale 4076, subalterni 6 in Viale Ionio n. 97, piano secondo, categoria A/7, classe prima, vani 6, subalterno 7 in Viale Ionio, piano terra, categoria A/7, classe prima, vani 5, subalterno 8 in Viale Ionio, piano terra, categoria A/7, classe prima, vani 5, subalterno 9, in Viale Ionio, piano primo, categoria A/4, classe terza, vani 2, subalterno 10 in Viale Ionio, piano primo, categoria A/7, classe prima, vani
4,5. Risultano distinti al Catasto dei terreni al foglio 141, mappale 4564, ente urbano di ha 0.05.13”, con il conseguente obbligo di restituzione degli stessi alla massa ereditaria in capo al signor
[...]
e la relativa apertura della successione legittima;
Pt_1
Sul punto, in via gradata: - Accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio CP_5 di Milano in data 30 Aprile 2015 rep. n. 39282 (registrato a Monza il 30.04.2015 al n. 9905) denominato “cessione di immobili per mantenimento” costituisce in realtà una donazione diretta degli immobili in “A) in comune di Milano, Via Policarpo Petrocchi n. 19: box ad uso pagina 5 di 48 autorimessa privata al piano interrato privo di impianto termico, censito al Catasto dei
Fabbricati al foglio 199, mappale 35, subalterno 35, in Via Policarpo Petrocchi n. 19, primo piano sotterraneo, zona censuaria terza, categoria C/6, classe ottava, metri quadri 15: B)in comune di SA (Taranto), frazione Marina di SA, Località Pineta della , con CP_6 accesso dal Viale Jonio n. 97: intero fabbricato da cielo a terra, composto da cinque unità ad uso abitazione ed accessori disposti su tre piani fuori terra e locali ad uso deposito al piano interrato con annessa area pertinenziale destinata a giardino/cortile in proprietà esclusiva, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 141, mappale 4076, subalterni 6 in Viale Ionio n. 97, piano secondo, categoria A/7, classe prima, vani 6, subalterno 7 in Viale Ionio, piano terra, categoria A/7, classe prima, vani 5, subalterno 8 in Viale Ionio, piano terra, categoria A/7, classe prima, vani 5, subalterno 9, in Viale Ionio, piano primo, categoria A/4, classe terza, vani
2, subalterno 10 in Viale Ionio, piano primo, categoria A/7, classe prima,
vani 4,5. Risultano distinti al Catasto dei terreni al foglio 141, mappale 4564, ente urbano di ha 0.05.13”, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare che la disposizione bancaria disposta in data 11.02.2013 dal signor in favore di di € 50.000 costituisce un atto simulato, dissimulante una CP_3 Parte_1 donazione diretta della somma di Euro 50.000 e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del predetto atto per mancanza della forma prescritta dal combinato disposto degli artt. 782 c.c. e 48 L. n. 89/1913 (legge Notarile), condannando il signor a restituire all'eredità del signor la somma di Euro 50.000, con Parte_1 CP_3
l'aggiunta degli accessori (rivalutazione ed interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
accertare e dichiarare che detta somma deve essere conteggiata nel calcolo dell'asse ereditario della successione del signor ai fini della valutazione della quota di legittima spettante CP_3 alla parte attrice;
accertare e dichiarare l'esatto ammontare dell'asse ereditario (composto da relictum + donatum) del defunto (come determinata a mezzo di CTU) al momento CP_3 dell'apertura della successione;
accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante alla signora e per l'effetto reintegrare, disponendo la riduzione delle donazione CP_1 lesive indicate in narrativa, la signora nella quota di legittima spettante alla CP_1 medesima, con l'aggiunta degli accessori (rivalutazione ed interessi) alle condizioni e nella misura di legge.
pagina 6 di 48 Accertare e dichiarare i signori e quali unici proprietari delle CP_3 CP_7 sostanze presenti sul conto corrente n. 1000/15100 e del deposito amministrato n. 3100/4202904 accesi presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Viale Monza 136, Milano;
Accertare e dichiarare che l'importo di € 750.000 per premi versati per la polizza vita n.
71000295616 contratta da con la Banca Intesa San Paolo, costituisce donazione in CP_3 favore di Parte_1
Accertata e dichiarata l'inefficacia dell'assegnazione del diritto di usufrutto dell'appartamento di Milano, Via Petrocchi n. 6 in favore della signora Accertare e dichiarare CP_1
l'inefficacia nei confronti della signora delle disposizioni testamentarie del signor CP_1 contenute nel testamento olografo datato 30 Aprile 2015, pubblicato in data 21 CP_3 ccardo n 54.748/7900, registrato in Milano in data 01.03.2019 nella parte in cui Controparte_8 ledono la quota di riserva spettante all'odierna appellante in via incidentale come indicato in narrativa (pari alla differenza tra la quota di legittima spettante a e quanto già CP_1 percepito dalla stessa a titolo di donazione del bene immobile sito a Milano, Via Sauli 9 e della somma di € 50.000);
Per l'effetto, disporre la reintegrazione della quota di legittima spettante alla parte attrice per un valore complessivo non inferiore ad € 424.174,50 come indicato in narrativa oltre agli interessi legali a far data dalla morte del signor o per il diverso valore che verrà determinato CP_3 nel corso del presente giudizio, da attuarsi nei modi e nei termini di cui agli articolo 553 e seguenti cc e, quindi, con la riduzione ai sensi e per l'effetto dell'art. 558 cc delle disposizioni testamentarie in favore di sino al completo soddisfacimento della quota di riserva spettante alla Parte_1 signora CP_1
Se dopo aver esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento la quota di riserva spettante alla signora non sia stata soddisfatta, accertare e dichiarare l'inefficacia CP_1 nei confronti della signora delle donazioni e delle liberalità dirette ed indirette poste CP_1 in essere dal de cujus, come meglio individuate in narrativa;
Per l'effetto, disporre la reintegrazione della quota di legittima della signora per un CP_1 valore complessivo non inferiore ad € 424.174,50 indicato in narrativa oltre interessi dalla data dell'apertura della successione, da attuarsi nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 553 e seguenti cc e quindi con la riduzione ai sensi dell'art. 559 e seg. cc delle donazioni e delle liberalità dirette e indirette cominciando da ultima e risalendo via via a quelle anteriori sino al completo soddisfacimento della quota di riserva spettante alla signora CP_1
In via istruttoria: pagina 7 di 48 si chiede che Codesta Corte voglia ordinare al signor di esibire tutta la Parte_1 documentazione bancaria ad essi riferibile, relativa al periodo antecedente, coevo e successivo alla stipula degli atti di compravendita (e, pertanto, riferibile agli anni 1994, 1995, 1996 nonché al periodo 2009, 2010 e successivamente al mese di ottobre 2015).
Si insiste affinché l'Ill.ma Corte adita voglia ordinare ex art. 210 cpc a Intesa San Paolo, filiale di Viale Monza 136, Milano di produrre tutta la documentazione inerente alla polizza vita n.
71000295616 unitamente a tutta la documentazione bancaria riferibile al conto corrente n.
1000/2011 e al deposito amministrato n. 3100/4202904 dalla data dell'apertura di tali rapporti e sino all'anno 2019.
Si chiede che venga nominato il Consulente Tecnico d'Ufficio in forza della quale:
1. vengano esaminati gli atti ed i documenti di causa, acquisite le necessarie informazioni presso le competenti sedi dell'Agenzia del Territorio, presso gli istituti bancari e le compagnie assicurative ove il de cujus accese i rapporti bancari, detenne depositi amministrati anche cointestati e stipulasse polizze assicurative sulla vita e presso ogni e qualsiasi pubblico ufficio, vengano descritti i beni compresi nell'asse ereditario di e venga determinato il CP_3 valore al momento dell'apertura della successione e la consistenza dei beni immobili, dei conti correnti e dei depositi titoli anche cointestati sempre al momento del decesso del de cujus così come anche l'entità dei premi assicurativi sulla vita versati.
2. venga calcolato l'asse ereditario tenendo in considerazione, oltre ai beni indicati nella scheda testamentaria anche tutti gli altri beni caduti in successione e tutte le liberalità effettuate in vita dal signor in favore del figlio, CP_3 Parte_1
3. venga quindi determinato il valore dell'asse ereditario secondo il calcolo di cui all'art. 556 cc e conseguentemente venga determinato il valore della quota disponibile ed il valore della quota di riserva spettante alla signora e quindi venga determinata l'entità della CP_1 riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni e liberalità tutte necessarie per reintegrare la quota di riserva spettante alla signora CP_1
Si chiede il rigetto dei capitoli di prova formulati da controparte e i testi indicati nelle proprie memorie ex art. 183, VI co. n. 1,2,3;
Nella denegata ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova formulati da controparte si chiede ammettersi a prova contraria sui medesimi capitoli i seguenti testimoni:
- sig.ra via S. A. Sauli n. 3 – 20127 Milano Parte_2
- sig. Via Leonardo da Vinci 9 - 20060 Bussero Parte_3
- avv. ANNA MONTALBETTI Via Bellerio Carlo 10 – 20161 Milano pagina 8 di 48 - sig.ra ER PE domiciliata in Milano, Via Ampere n. 87
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali al 15% dell'imponibile, con spese di
CTU a carico del signor Parte_1
Con osservanza.
Milano, 11 dicembre 2024
Avv. Roberto Campagnolo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
“1. Con atto di citazione notificato in data 14 -21.7.2020 conveniva in giudizio CP_1 [...] ed esponeva quanto segue. Pt_1
In data 18.1.2019 era deceduto coniugato in regime di comunione legale dei beni con CP_3
e con due figli, e CP_7 CP_1 Parte_1
Con testamento olografo del 30.4.2015, pubblicato in data 21.2.2019, aveva disposto dei suoi beni assegnando:
- a la quota di 1/2 della nuda proprietà di un immobile sito in Milano - via Petrocchi n. 6 Parte_1
e i soldi presenti in un deposito titoli aperto presso la banca Intesa San Paolo;
- a la quota di 1/2 dell'usufrutto dell'immobile sito in Milano - via Petrocchi n. 6, con CP_1 la precisazione che la figlia aveva già ricevuto in donazione la proprietà di un appartamento sito in
Milano - via Sauli n. 9;
- alla moglie la liquidità giacente su un conto corrente aperto presso Intesa San Paolo. CP_9
Alla data di apertura della successione il patrimonio del padre comprendeva i seguenti beni:
- la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile di via Petrocchi n. 6;
- la quota di 1/3 della liquidità giacente sul conto corrente n. 1000/2011, aperto presso la filiale di viale
Monza n. 136 di Intesa San Paolo, cointestato a e a Parte_1 CP_9
- un orologio d'oro BA ER, una catenina d'oro e la fede nuziale, dei quali si era Parte_1 impossessato arbitrariamente.
Il conto corrente e il deposito titoli in realtà erano alimentati solo dai coniugi, quindi la quota effettiva pagina 9 di 48 da ritenere caduta in successione era pari a 1/2 della giacenza e non a 1/3.
Il de cuius aveva effettuato varie donazioni, anche indirette, in favore del figlio Parte_1
Con atto del 2.11.1995 aveva venduto a un appartamento sito in Milano Controparte_4 Parte_1
- via Asiago n. 46. Il prezzo pattuito di 228.000.000 Lire era stato interamente pagato da CP_3
Con atto del 29.12.1995 aveva venduto a la nuda proprietà di altri due Controparte_4 Parte_1 appartamenti, rispettivamente ubicati in Milano - via Asiago n. 46 e via Asiago n. 42. Anche in questo caso il prezzo pattuito di 100.000.000 Lire (di cui 42.000.000 Lire per il primo immobile e 58.000.000
Lire per il secondo) era stato interamente versato da CP_3
Con atto del 12.1.2010 aveva trasferito al figlio un locale laboratorio con CP_3 Parte_1 annessi tre depositi sito in Milano - via Asiago n. 46, al prezzo dichiarato di 70.000 Euro. La vendita era simulata: non era stato pagato alcun corrispettivo e la reale volontà delle parti era di concludere una donazione.
In data 11.2.2013 aveva ricevuto dal padre l'importo di 50.000 Euro mediante incasso di Parte_1 un assegno bancario. La donazione era nulla per mancanza di forma.
Con atto del 30.4.2015, - all'epoca 84enne - aveva trasferito a la proprietà CP_3 Parte_1 di vari immobili, ubicati in Milano - via Policarpo Petrocchi n. 19 e in SA (TA) - viale Jonio n. 97, con un valore di circa 500.000 Euro, in cambio del mantenimento vitalizio. Il contratto era nullo per evidente mancanza di aleatorietà.
Da ultimo, aveva stipulato la polizza vita n. 71000295616, con unico beneficiario CP_3 [...]
versando premi per complessivi 750.000 Euro. Pt_1
Riconosceva di avere ricevuto in donazione dal padre un immobile sito in Milano - via Sauli 9.
Rilevava che l'assegnazione dell'usufrutto dell'immobile di via Petrocchi n. 6 era incompatibile con il diritto di abitazione spettante all'ex lege al coniuge, ai sensi dell'art. 540 c.c., con sua conseguente totale pretermissione.
Concludeva chiedendo (i) l'accertamento della natura di donazione indiretta delle vendite del
2.11.1995 e del 29.12.1995; (ii) l'accertamento della simulazione della vendita del 12.1.2010, dissimulante una donazione;
(iii) l'accertamento della nullità, ovvero in subordine della natura di donazione indiretta, del contratto di cessione di immobili per mantenimento vitalizio del 30.4.2015; (iv)
l'accertamento della nullità per difetto di forma della donazione pecuniaria di 50.000 Euro dell'11.2.2013; (v) l'accertamento della cointestazione in capo ai soli e CP_3 CP_9
pagina 10 di 48 del c/c n. 15100 e del deposito titoli n. 4202904; (vi) l'accertamento della natura di donazione in favore di del versamento dei premi per complessivi 750.000 Euro per la polizza vita n. Parte_1
71000295616; (vii) l'accertamento dell'inefficacia dell'assegnazione in suo favore dell'usufrutto dell'appartamento di via Petrocchi n. 6; (viii) l'accertamento della lesione della quota a lei riservata come erede necessario, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni ai fini della sua completa reintegrazione.
si costituiva con comparsa depositata in data 30.12.2020. Parte_1
Chiariva che la madre era in amministrazione di sostegno e aveva quindi accettato l'eredità con beneficio d'inventario.
La devoluzione dell'usufrutto vitalizio di via Petrocchi n. 6 non era incompatibile con il diritto di abitazione della madre (85 anni alla data di apertura della successione) e determinava solo una riduzione temporanea del suo valore.
L'orologio BA ER gli era stato regalato per i suoi 55 anni, e si trattava di una liberalità d'uso.
La catena d'oro e la fede erano stati rubati nel 2012.
Nella ricostruzione dell'asse ereditario si doveva tenero conto anche delle passività ereditarie, comprendenti le spese di pubblicazione del testamento e gli oneri per la presentazione della dichiarazione di successione, da lui interamente anticipate.
Contestava la qualificazione delle vendite del 1995 come donazioni indirette. Non vi era alcuna prova che il prezzo fosse stato pagato dal padre. Già all'epoca aveva disponibilità economiche del tutto adeguate, poiché aveva lavorato all'estero - con ottime retribuzioni - per un decennio.
In data 14.11.1996 - all'epoca 34enne e priva di entrate adeguate - aveva acquistato da CP_1 la nuda proprietà di due unità immobiliari site in Milano - via Asiago n. 46 per Controparte_4
78.000.000 Lire, con prezzo interamente pagato dal padre (doc. 12 convenuto). Questa CP_3 compravendita doveva essere qualificata come donazione indiretta. In merito alla compravendita del laboratorio, il prezzo pattuito ed effettivamente versato di 70.000 Euro era del tutto congruo, tenuto conto delle sue pessime condizioni all'epoca, e poco distante dall'effettivo valore di mercato. In subordine doveva essere qualificato come negotium mixtum cum donatione, e quindi come liberalità del de cuius solo per la differenza tra il presunto maggiore valore di mercato e il prezzo realmente corrisposto. Contestava di avere ricevuto alcuna provvista dal padre per pagare il corrispettivo di questi immobili.
Il contratto di cessione degli immobili del 30.4.2015 era valido, tenuto conto degli oneri di pagina 11 di 48 mantenimento da calcolare sulla prevedibile aspettativa di vita residua e delle effettive condizioni di salute del padre, nonché del valore degli immobili.
I premi per le polizze erano stati versati dal de cuius nel minore importo di 125.000 Euro.
Parte attrice aveva riconosciuto la donazione dell'appartamento di Milano - via Sauli n. 9 ma aveva beneficiato anche di altre liberalità in suo favore, per un totale di ulteriori 106.810 Euro
In particolare, aveva ricevuto una donazione pecuniaria di 50.000 Euro, mediante assegno del
30.12.2013.
era infine tenuta alla restituzione dell'importo di 3.021 Euro, interamente anticipato nel 2016 CP_1 dal convenuto per la sostituzione della caldaia condominiale nello stabile di via Asiago n. 46, per i subalterni n. 6 e 12, dei quali parte attrice era all'epoca nuda proprietaria.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da e, in via ri- CP_1 convenzionale, la condanna dell'attore al pagamento in suo favore di 4.781 Euro, oltre interessi.
Con ordinanza del 3.3.2022 veniva disposta un c.t.u. per la stima del valore di tutti gli immobili oggetto degli atti di disposizione impugnati dalle parti.
Esaurita l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 4.10.2023 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..”
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con sentenza n. 4329/2024 del 19.4.2024, così statuiva : “Accerta e dichiara la nullità del contratto di “cessione di immobili per mantenimento vi- talizio”, stipulato da e in data 30.4.2015, avente ad oggetto i seguenti CP_3 Parte_1 immobili:
(i) in comune di Milano - via Policarpo Petrocchi n. 19, box a uso autorimessa privata al piano interrato privo di impianto termico, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio 199, mappale 35, subalterno 35, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 8, 15 mq;
(ii) in comune di SA (Taranto), frazione Marina di SA, Località Pineta della Re-gina, con accesso da viale Jonio n. 97: intero fabbricato da cielo a terra, composto da cinque unità a uso abitazione e accessori disposti su tre piani fuori terra e locali a uso deposito al piano interrato con annessa area pertinenziale destinata a giardino/cortile in proprietà esclusiva, censiti al Catasto
Fabbricati al foglio 141, mappale 4076,
(a) subalterno 6, piano secondo, categoria A/7, classe 1, vani 6;
(b) subalterno 7, piano terra, categoria A/7, classe 1, vani 5; pagina 12 di 48 (c) subalterno 8, piano terra, categoria A/7, classe 1, vani 5;
(d) subalterno 9, piano primo, categoria A/4, classe 3, vani 2;
(e) subalterno 10, piano primo, categoria A/7, classe 1, vani 4,5;
risultano distinti al Catasto dei terreni al foglio 141, mappale 4564, ente urbano di ha 0.05.13;
e, per l'effetto, dichiara che gli immobili sopra indicati devono intendersi acquisiti alla massa ereditaria di con apertura della successione legittima sugli stessi;
CP_3
- ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari, con esonero da responsabilità, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del contratto di
“cessione di immobili per mantenimento vitalizio” del 30.4.2015, effettuata con presentazioni del
4.5.2015, registro n. 23072/16555 (Milano 1) e registro n. 7289/5595 (Taranto);
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di 4.781,00 Euro, CP_1 Parte_1 oltre interessi in misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal 30.12.2020 sino al saldo effettivo, a titolo di restituzione di importi anticipati da come meglio specificato in Parte_1 motivazione;
- respinge tutte le ulteriori domande svolte dalle parti;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi 23.000,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti;
- pone definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, con suddivisione interna del relativo onere nella misura di 1/3 a carico di e nella misura di CP_1
2/3 a carico di . Parte_1
In sostanza, il Tribunale di Milano riteneva nullo il contratto stipulato in data 30.4.2015 da CP_3
e di cessione di immobili per mantenimento vitalizio. Inquadrato detto negozio
[...] Parte_1 come contratto vitalizio assistenziale, connotato da un'intrinseca aleatorietà, legata all'incertezza della durata effettiva della vita umana, il primo giudice riteneva che, nel caso di specie, difettasse una causa concreta meritevole di tutela, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute di all'epoca CP_3 della stipulazione, dell'aspettativa di vita limitata del medesimo e del valore del mantenimento rispetto a quello del compendio immobiliare trasferito.
Posto che il testamento del de cuius non disponeva degli immobili oggetto del contratto dichiarato nullo del 30.4.2015, il Tribunale dichiarava aperta la successione legittima sugli stessi, con attribuzione al coniuge e a ciascuno dei due figli di quote uguali di 1/3 ciascuno.
Provvedeva, quindi, alla riunione fittizia al fine di verificare se la quota di riserva della figlia CP_1 pagina 13 di 48 pari ad un quarto, ai sensi dell'art. 542, comma 2, c.c., era stata lesa, tenuto conto dei valori dei singoli cespiti risultanti dalla ctu.
Il valore totale degli immobili alla data di apertura della successione risultava pari a 497.500 Euro.
Per quanto concerne i beni mobili, il Tribunale teneva conto dell'arredo dell'abitazione di via
Petrocchi 6, stimato in euro 350,00, e nel valore di un terzo del saldo attivo del conto corrente n.
1000/2011, aperto presso la filiale di viale Monza n. 136 di Intesa San Paolo, cointestato a CP_3
e in difetto di prova che la provvista fosse di provenienza dei soli genitori. Parte_1 CP_9
Non teneva invece conto della catenina e della fede nuziale d'oro indicati dall'attrice, rispetto alle quali non vi erano prove certe dell'esistenza nel patrimonio ereditario. Quanto all'orologio BA
ER nella disponibilità materiale del convenuto, il primo giudice affermava trattarsi di liberalità
d'uso, non essendovi prova della relativa sottrazione.
Il valore dei beni mobili veniva, pertanto, determinato nell'importo complessivo di euro 11.462,64 e quindi il valore del relictum veniva individuato in euro 508.962,64 Euro (derivante dalla seguente sommatoria: 497.500 + 11.462,64).
Le uniche passività accertate risultavano essere quelle relative alla pubblicazione del testamento, documentate da in
1.820 Euro. Parte_1
In ordine alle liberalità effettuate in vita da il Tribunale riteneva provati i seguenti atti CP_3 dispositivi:
- donazione del 22.2.1994 in favore di dell'appartamento ubicato in Milano, via Sauli CP_1
n. 9, identificato in Catasto al foglio 232, mappale 209, subalterno 31, con un valore di 168.000 Euro, alla data di apertura della successione (v. doc. 13 attore);
- donazione pecuniaria di 50.000 Euro, effettuata con assegno dell'11.2.2013, in favore di
[...]
(v. doc. 20 attore); Pt_1
- donazione pecuniaria di 50.000 Euro, effettuata con assegno del 30.12.2013, in favore di CP_1
(v. doc. 23 convenuto);
[...]
- il pagamento di premi per polizze vita per un ammontare complessivo di 750.000 da parte di CP_3
con beneficiario delle polizze
[...] Parte_1
Viceversa il primo giudice non riteneva che le parti avessero fornito prove adeguate in relazione alle altre compravendite immobiliari invocate in atti, relative alla cessione da parte di a Controparte_4
ed negli anni 1995-1996, di appartamenti siti in Milano, via Asiago 42-46, dal Pt_1 CP_1 momento che mancava la prova dell'avvenuto pagamento del relativo prezzo da parte del de cuius.
Infine il Tribunale dichiarava infondata la domanda attorea volta a dimostrare che la vendita in data
12.1.2010 del laboratorio sito in Milano, via Asiago 46, da a per il prezzo dichiarato CP_3 Parte_1
pagina 14 di 48 di euro 70.000 dissimulasse, in realtà, una donazione al figlio. Sul punto il primo giudice rilevava che la ctu aveva determinato in euro 139.000 il valore dell'immobile al tempo della cessione, con una stima che ovviamente non poteva “tenere compiutamente conto dell'effettivo stato di fatto del bene all'epoca del trasferimento, non ricostruibile con certezza a posteriori e distanza di più di dieci anni”. Inoltre all'atto di vendita erano allegate le prove dell'avvenuto effettivo pagamento del prezzo e tale evidenza non poteva dirsi adeguatamente superata dall'esistenza di vari accrediti disposti dal de cuius in favore del figlio , per un importo complessivo di 65.500 Euro, in un periodo compreso tra il 24.7.2009 e il Pt_1
23.12.2009, che potevano trovare altra adeguata causale, in particolare riferita al rimborso di spese sostenute in relazione agli immobili di SA.
Pertanto, il Tribunale stimava in euro 1.018.000,00 il donatum (168.000 + 50.000 + 50.000 +
750.000).
Tenuto conto del relictum (508.962,64 Euro), delle passività ereditarie (1.820 Euro) e del donatum
(1.018.000 Euro), l'asse ereditario risultante dalla riunione fittizia era, pertanto, determinato in euro
1.525.142,64 e la quota di 1/4 riservata a ciascun figlio doveva stimarsi pari ad euro 381.285,66.
Il primo giudice rilevava che aveva già ricevuto in donazione beni per euro 218.000 e CP_1 concorreva nella misura di un terzo, e dunque per euro 130.666,66, sui beni immobili caduti in successione per effetto della dichiarazione di nullità del contratto vitalizio assistenziale del 30.4.2015.
Inoltre l'attrice per testamento aveva ricevuto dal defunto l'usufrutto della quota di metà dell'immobile di via Petrocchi n. 6, al quale il ctu aveva attribuito il valore di euro 52.975,00. Complessivamente, pertanto, era beneficiaria di disposizioni in suo favore del valore complessivo di euro CP_1
401.641,66, superiore alla quota di riserva prevista per legge. Osservava il Tribunale che la coesistenza del diritto di abitazione del coniuge ex art. 540 c.c. sull'immobile oggetto di usufrutto riduceva il valore di quest'ultimo ma non lo azzerava, tenuto conto che la madre aveva 90 anni.
Pertanto, il primo giudice escludeva la sussistenza di una lesione della quota di legittima spettante a
CP_1
Infine la sentenza riconosceva il credito di per la restituzione dell'importo complessivo Parte_1 di euro 4.781,00, in relazione alle spese anticipate dallo stesso per la sostituzione della caldaia condominiale dello stabile di via Asiago 46, per la pubblicazione del testamento e per gli onorari notarili connessi alla presentazione della dichiarazione di successione.
Tenuto conto della prevalente soccombenza di il Tribunale compensava le spese di lite Parte_1 nella misura di metà e poneva la residua metà delle spese legali sostenute dall'attrice a carico del fratello, mentre le spese di ctu era suddivise tra le parti di modo che gravassero nella misura di un terzo a carico di e in quella di due terzi a carico di CP_1 Parte_1
pagina 15 di 48 Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi dedotti. Parte_1
Si costituiva contestando l'appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale CP_1 contro la pronuncia del Tribunale.
All'esito della prima udienza del 15.10.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza dell' 11.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 24.6.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 24.6.2025 e decisa nella camera di consiglio del 16.7.2025.
APPELLO PRINCIPALE
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui avrebbe erroneamente dichiarato la nullità del contratto di assistenza e mantenimento, stipulato tra e in data 30.4.2015. CP_3 Parte_1
L'appellante lamenta che la decisione non è condivisibile, in quanto sin dalla comparsa Parte_1 di costituzione, aveva prodotto delle tavole di mortalità ufficiali dell'Istat, riferite all'anno 2015, da cui risultava che la speranza di vita per persone di età compresa tra 80 e 84 anni era di oltre 9 anni. In particolare dalle predette tavole emergeva che, con specifico riferimento alle persone di età compresa tra
80 e 84 anni, in Italia, si registravano nel 2015 ben 68.078 casi di sopravvivenza, a fronte di soli 17.359 decessi, dati che comportavano una probabilità di sopravvivenza del 66,45%, come tale addirittura superiore rispetto all'opposta probabilità di decesso.
A detta dell'appellante, tali dati, in quanto riferiti alla popolazione ultraottantenne, tenevano già conto della normale incidenza delle patologie croniche che colpiscono gli anziani.
Per quanto concerne, poi, la mielite dorsale di cui era affetto il de cuius, l'appellante evidenzia che detta malattia -che aveva determinato l'invalidità dello stesso- durava da trent'anni e consisteva nell'incapacità di deambulare autonomamente, mentre non era tale da mettere in CP_3 imminente pericolo di vita. pagina 16 di 48 D'altra parte, prosegue l'appellante, proprio la situazione di invalidità al 100% dovuta alla
“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”, unita al fatto che la moglie era ormai da un anno, a sua volta, inabile, in quanto affetta da demenza senile, giustificava pienamente la necessità di assistenza, che è uno degli aspetti che voleva assicurarsi con CP_3 la stipula del contratto stipulato il 30.4.2015. dal 3.12.2015 fruiva anche dei permessi ex Parte_1 art. 3, legge 104/1992, per assistere il padre disabile.
L'appellante evidenzia che la Suprema Corte, del resto, ha escluso l'alea del contratto di assistenza e mantenimento vitalizio in ipotesi in cui, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale o comunque una morte imminente, condizione che non ricorreva nel caso di specie.
Quanto poi alla sproporzione rilevata dal Tribunale tra il valore dei beni trasferiti al figlio e quello delle prestazioni di assistenza al padre, l'appellante rileva che l'eventuale squilibrio tra le prestazioni sinallagmatiche non è causa di nullità, ma semmai di rescissione del contratto, nei limiti previsti dall'art. 1448, comma 4, c.c., che esclude la rescindibilità dei contratti aleatori, come il contratto di assistenza e mantenimento vitalizio. Inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente confrontato tra loro le prestazioni secondo una prospettiva ex post, confrontando il valore dei cespiti con l'assistenza concretamente resa dal figlio sino alla morte del padre, ossia per 4 anni, mentre avrebbe dovuto svolgere una valutazione ex ante, tenuto conto della prospettiva di vita di oltre 9 anni.
Peraltro, prosegue l'appellante, il valore degli immobili ceduti è stato sovrastimato dal ctu, perché il consulente d'ufficio non aveva erroneamente decurtato le spese di ristrutturazione sostenute personalmente da nel corso degli anni per euro 90.000, per cui il valore corretto degli Parte_1 immobili avrebbe dovuto essere ridotto ad euro 245.000,00.
Di conseguenza, tenuto conto dell'aspettativa di vita di circa 9 anni, l'appellante evidenzia che il controvalore del mantenimento vitalizio ammonterebbe ad euro 26.800 su base annua, sulla scorta della stima degli immobili rettificata nei termini sopradetti (Euro 245.000 su 9,123 anni = Euro 26.800), oppure ad euro 36.700 su base annua, se si tenesse ferma la stima degli immobili erroneamente operata dal CTU
(Euro 335.000 su 9,123 anni = Euro 36.700). In entrambi i casi il controvalore del mantenimento annuo sarebbe in linea col costo di mantenimento annuale di una persona anziana. Del resto, sottolinea ancora l'appellante, le spese correnti di mantenimento di di e madre di Persona_3 CP_3
ed attualmente in regime di amministrazione di sostegno è pari a circa 40.000 euro Pt_1 Controparte_1 annui.
In subordine, prosegue la difesa di nella denegata ipotesi di conferma della declaratoria Parte_1 di nullità del contratto di assistenza e mantenimento vitalizio, il Tribunale avrebbe errato nel non essersi pagina 17 di 48 pronunciato sulla domanda subordinata di conversione del contratto nullo in donazione, ai sensi dell'art. 1424 c.c., domanda formulata sin dalla comparsa di risposta di primo grado e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Secondo l'appellante, infatti, ove dovesse essere confermata la nullità del contratto di assistenza e mantenimento per difetto di alea e/o per squilibrio tra le prestazioni sinallagmatiche, ricorrerebbero i requisiti di sostanza e di forma per convertire il suddetto contratto in donazione modale a favore di ai sensi dell'art. 1424 c.c.. Infatti, il contratto di assistenza e Parte_1 mantenimento fu stipulato per atto pubblico alla presenza di due testimoni, per cui sussisterebbe la forma solenne della donazione, e, sul piano sostanziale, potrebbe ragionevolmente ritenersi che CP_3 avrebbe voluto una donazione modale degli immobili al figlio , in quanto il contratto di assistenza e Pt_1 mantenimento fu stipulato lo stesso giorno in cui il de cuius predispose il suo ultimo testamento olografo e sin dal primissimo testamento del 1986 gli immobili di SA erano oggetto di specifiche disposizioni testamentarie proprio a favore del figlio;
del resto quest'ultimo sarebbe affettivamente legato alla Pt_1 villetta di SA Marina, in quanto aveva sempre aiutato il padre -talvolta anticipando pure le relative spese- nella gestione e manutenzione della stessa, anche quando l'immobile era ancora di proprietà del genitore, che - tra l'altro - veniva accompagnato, ogni anno, da Milano a SA Marina sempre dal figlio
. L'appellante sul punto richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'originaria Pt_1 macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus.
La difesa di sottolinea che, del resto, anche la difesa avversaria aveva ritenuto che, in Parte_1 realtà, il negozio in questione dissimulava una donazione nel momento in cui aveva evidenziato che “la reale volontà del de cuius fosse quella di beneficiare il proprio figlio, con spirito di liberalità, dei beni immobili ivi indicati, conseguentemente la cessione dei detti beni previo mantenimento vitalizio dissimula una donazione in favore di (atto citazione primo grado pp. 22-23). Parte_1
Sussistono, pertanto, secondo l'appellante, tutti i presupposti per convertire l'eventuale negozio nullo in donazione modale, ex art. 1424 c.c., consolidando in tal modo la proprietà degli immobili oggetto del contratto di assistenza vitalizio in capo a e considerandoli non nel relictum, ma nel donatum. Parte_1
Ai fini della riunione fittizia, in ogni caso, assume l'appellante, si dovrebbe decurtare il valore di stima degli immobili alla data di apertura della successione dei costi di ristrutturazione sostenuti da
[...] per circa 90.000 euro e del controvalore del modus assistenziale; quest'ultimo dovrebbe Pt_1 essere determinato sulla scorta di un'apposita CTU contabile/attuariale e, in ogni caso, non potrebbe essere inferiore all'importo di Euro 120.000 indicato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
In via ulteriormente subordinata, lamenta che il primo giudice ha errato nell'aprire la Parte_1 successione legittima sugli immobili oggetto del contratto di assistenza dichiarato nullo, in quanto pagina 18 di 48 sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, posto che l'attrice non aveva formulato alcuna CP_1 domanda di petizione ereditaria ex art. 533 c.p.c., ma aveva agito unicamente in riduzione per far valere la lesione della propria legittima ai sensi degli artt. 553 e ss, peraltro includendo nel donatum gli immobili oggetto del contratto di assistenza e mantenimento, prospettazione quest'ultima incompatibile con l'apertura di una successione legittima sugli stessi, che invece presupporrebbe la loro inclusione del relictum.
Ove non si ritenesse sussistente il vizio di ultrapetizione, l'appellante sostiene che, in ogni caso, il
Tribunale avrebbe errato nel non concedere alle parti un termine ex art. 101, comma 2, c.p.c. per integrare le proprie difese e produzioni documentali proprio in merito alle modalità di regolamento di un'eventuale successione sugli immobili oggetto del contratto di assistenza e mantenimento, dichiarato nullo. Qualora il Tribunale avesse concesso detto termine, avrebbe potuto dimostrare Parte_1
l'assenza delle condizioni per l'apertura di una successione legittima sugli immobili oggetto del con- tratto di mantenimento e ciò attraverso la produzione di un pregresso testamento olografo redatto dal de cuius in data 28 dicembre 2014, prodotto unitamente all'atto di appello (doc. 1 Fasc. Parte_1
Appello). Detto testamento era quello vigente al momento della stipula del contratto di assistenza e mantenimento del 30.4.2015 e prevedeva un legato della piena proprietà della villetta di SA Marina in favore di un legato di usufrutto del box di Milano, Via Petrocchi n. 19, in favore di Parte_1 [...]
un legato di nuda proprietà del box di Milano, Via Petrocchi n. 19, in favore di Pt_1 Persona_4 figlio di e nipote del de cuius. Parte_1
L'appellante sottolinea che le suddette disposizioni contenute nel testamento del 2014 erano state superate nell'aprile 2015, non per effetto dell'ultimo testamento olografo del de cuius, predisposto contestualmente alla stipula del contratto di mantenimento -ultimo testamento che comprensibilmente nulla prevedeva sugli immobili de quibus- ma proprio per effetto del contratto di mantenimento, ragion per cui, secondo la difesa di la sopravvenuta declaratoria di nullità di quest'ultimo dovrebbe Parte_1 automaticamente comportare la riviviscenza delle disposizioni testamentarie del 2014, con conseguente preclusione di qualsivoglia successione legittima;
peraltro, osserva ancora l'appellante, nel testamento del 2015 non vi è alcuna revoca dei precedenti testamenti.
In via di estremo subordine, assume che l'apertura della successione legittima sugli Parte_1 immobili oggetto del contratto di assistenza e mantenimento sarebbe preclusa anche considerando il testamento precedente predisposto dal de cuius nel 1996, prodotto in giudizio dalla stessa CP_1
(cfr. doc. 16 Fasc. Emilia Moretti Primo Grado), che prevedeva, quanto alla villetta di SA
[...]
Marina, un legato di nuda proprietà a favore del figlio ed un legato di usufrutto alla moglie Parte_1
pagina 19 di 48 e, quanto al box di Milano, Via Petrocchi n. 19, un legato di nuda proprietà a CP_7 CP_1 ed un legato di usufrutto alla moglie
[...] CP_7
In sostanza, a detta dell'appellante, il Tribunale, in un giudizio di riduzione per lesione di legittima, era giunto addirittura a dichiarare aperta la successione legittima su taluni immobili, senza che fosse stata proposta alcuna domanda in tal senso, senza porre le parti nelle condizioni di poter dedurre e produrre su tale profilo e senza neppure preoccuparsi di verificare che fossero presenti in causa tutti i legittimi contraddittori. In tal modo il primo giudice avrebbe deciso una questione che, invece, avrebbe dovuto essere oggetto di separato giudizio, da instaurare tra tutti i coeredi e legatari e solo a seguito del passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del contratto di assistenza e mantenimento.
In via di estremo subordine, la difesa di evidenzia che il Tribunale avrebbe comunque Parte_1 errato nella parte in cui non ha incluso tra i debiti ereditari le ingenti spese di ristrutturazione della villetta di SA Marina, sostenute personalmente da per complessivi Euro 90.000; sotto Parte_1 tale profilo quest'ultimo assume che le spese di ristrutturazione sarebbero state sostenute dal medesimo nell'interesse della massa ereditaria e, come tali, avrebbero fatto sorgere un corrispondente credito di nei confronti dell'eredità, credito che avrebbe dovuto essere incluso tra le passività Parte_1 ereditarie. In ogni caso quest'ultimo ha dato atto di riservarsi di azionare in separato giudizio -contro tutti i coeredi- i propri crediti nei confronti dell'eredità, per il rimborso sia delle spese di ristrutturazione di cui sopra, sia di tutti gli oneri fiscali sostenuti, come l' IMU, dal 30.4.2015 in avanti.
Il motivo è fondato.
Ritiene la Corte che, nel caso di specie, il contratto di assistenza e mantenimento non possa dichiararsi nullo per difetto di alea.
Come noto, “nel contratto di vitalizio assistenziale, con riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea
è esclusa e il contratto deve essere dichiarato nullo soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia provocato in effetti la morte dopo breve tempo, oppure se il beneficiario aveva un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”. (così Cass. Civ, 14796/2009; Cass. n. 23895/2016).
E' stato, infatti, affermato che il contratto de quo è nullo per difetto di alea “quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 117 del 09.01.1999). In particolare, “l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per
l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi [era] possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite”. (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 19763 del 12/10/2005). pagina 20 di 48 Nel caso di specie nato il [...], alla data di stipulazione del contratto di CP_3 mantenimento, intervenuta il 30.4.2015, aveva 83 anni.
In ordine alla sua aspettativa di vita, va tenuto presente che l'Istat elabora dei dati in proposito sia con riferimento al momento della nascita, sia in relazione a un momento successivo, ossia quando il soggetto raggiunge una determinata età.
Se dunque alla nascita un uomo, in Italia, può oggi avere una aspettativa di vita di circa 81 anni, raggiunta invece l'età di 83 anni, la sua aspettativa di vita va valutata sulla scorta delle tavole di mortalità, che sono esattamente quelle prodotte dall'appellante sin dalla comparsa di costituzione in primo grado.
Dalle stesse emerge che una persona tra gli 80 e gli 84 anni, nel 2015, aveva una speranza di vita di
9,123 anni.
Per quanto concerne le sue condizioni di salute, è emerso che era affetto dal 1985 da CP_3 una patologia invalidante, la mielite dorsale, che gli aveva provocato delle difficoltà di deambulazione e per la quale era stato già nel 1985 dichiarato invalido al 100%.
La difesa di ha depositato relazione medica da cui risultano ulteriori problemi di salute: CP_1
“Nel 2000 IMA trattato con duplice BPAC, nel 2001 ictus emorragico parietale dx, nel 2005 riscontro di neuropatia sensitivo-motoria agli arti inferiori, nel 2006 impianto di P.M per insorgenza di grave aritmia;
nel 2008 ricovero in rianimazione e successivamente in chirurgia generale … insorgenza di insufficienza renale acuta…; nel 2013 nuovo ricovero in reparto riabilitativo per le perduranti difficoltà motorie” (doc. 19 fascicolo di primo grado . Parte appellata conclude, pertanto, che il de CP_1 cuius non era affetto solo da difficoltà di deambulazione, ma pure da criticità derivanti dall'ictus, da neuropatia, dall'insufficienza renale e da gravi problemi di natura cardiologica.
Tuttavia, deve rilevarsi che le patologie segnalate riguardano episodi risalenti al 2001-2008, quindi oltre otto anni prima la stipulazione del contratto di mantenimento, mentre l'ultimo ricovero del 2013 riguardava le difficoltà motorie. Il successivo ricovero del 2017 per “decubito infetto”, durante il quale era stata riscontrata “severa disfunzione sistolica ventricolare sx e insufficienza renale cronica in II stadio” è invece successivo alla stipulazione del contratto di mantenimento del 2015, per cui non se ne può tenere conto in questa sede.
Dunque non risulta, né è stato specificamente dedotto, che le patologie di cui soffriva CP_3 per natura e stadio di evoluzione, tenuto conto della letteratura scientifica di riferimento, fossero tali da determinarne un “rapido esito letale” o, comunque, fossero tali da incidere in modo significativo e certo sulla speranza di vita dello stesso, determinandone una drastica riduzione.
Pertanto, tenuto conto dell'aspettativa di vita di circa nove anni desumibile dalle tavole Istat e dell'assenza di patologie in grado di lasciar prevedere un imminente esito infausto, deve escludersi che, pagina 21 di 48 nel caso di specie, fosse a priori prevedibile la durata del contratto e che, pertanto, il contratto di mantenimento fosse nullo per difetto di alea.
Né emerge una palese sproporzione tra le prestazioni, che possa far trapelare un intento liberale del disponente.
Come noto, “l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato ed alla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni” (Cass. n. 3932 del 29.2.2016; Cass. n. 15904/2016; Cass. 19 luglio 2011 n. 15848). Va sottolineato, sotto tale profilo, che la “situazione di evidente sproporzione delle prestazioni, che potrebbe indurre ad ipotizzare l'animus donandi, deve essere valutata alla data della conclusione del contratto” (Cass. 24 giugno 2009 n. 14796).
Nel caso di specie il CTU ha stimato in euro 335.000 il valore, nel 2015, degli immobili oggetto del contratto di mantenimento. Tenuto conto della speranza di vita del de cuius in quel momento, può calcolarsi una spesa media per la sua assistenza di circa 3.100,00 euro mensili, per nove anni.
Sotto tale profilo deve tenersi presente che, se le patologie di cui era portatore non CP_3 avevano un'incidenza diretta ed immediata sulla sua aspettativa di vita, non vi è dubbio, tuttavia, che le stesse, col progredire dell'età e il loro stesso evolversi, avrebbero potuto comportare un significativo aggravio in termini di assistenza. Tale aspetto è connaturale all'aleatorietà del contratto concluso e lo differenzia dalla donazione, proprio per l'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e gli oneri di assistenza gravanti sull'obbligato, rimanendo, pertanto, in tal modo parimenti incerto “il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo” (Cass. n. 15904/2016).
Circa l'impegno di assistenza dovuto al beneficiario, la Suprema Corte ha osservato “che le necessità di assistenza di un anziano possono notoriamente assumere nel corso degli anni un notevole livello di onerosità, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dell'impegno personale del beneficiario, occorrendo prendere in considerazione ai fini della presenza dell'alea, unicamente la situazione fattuale esistente al momento della conclusione del contratto” (Cass. 25 marzo 2013 n. 7479;
Cass. 29.2.2016 n. 3932).
In proposito è stato anche evidenziato che non rilevano “le buone condizioni economiche personali del defunto e l'esistenza di un servizio sanitario ed ospedaliero gratuito” (Cass. 25 marzo 2013 n. 7479; pagina 22 di 48 Cass. 29.2.2016 n. 3932). Pertanto, nel caso di specie, non incide sulla valutazione del contratto il fatto che il de cuius avesse una abitazione propria e una pensione di circa 1.380 euro mensili, dovendosi invece aver riguardo all'impegno di assistenza e mantenimento complessivamente assunto dall'obbligato rispetto al valore, in quel momento, dei beni trasferiti, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del beneficiario e dell'imprevedibile evoluzione delle necessità di assistenza e dei bisogni di cura, con il progredire dell'età e delle patologie.
Valutati complessivamente i predetti elementi, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il trasferimento di immobili del valore complessivo di 335.000,00 euro non pare sproporzionato in relazione all'onere di assistenza e mantenimento di un uomo ultraottantenne, affetto da varie patologie, per uno spazio temporale stimabile, in quel momento, in circa nove anni.
Né emerge quella palese ed originaria sproporzione tra le prestazioni che alcune pronunce hanno ritenuto possa far presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione dissimulata (Cass. 15904/2016;
Cass. n. 7479 del 25/03/2013; Cass. 19 luglio 2011 n. 15848; Cass. 24 giugno 2009 n. 14796; Cass. n.
3932/2016).
D'altra parte è emerso che nel 2014 la moglie del de cuius si è ammalata e non è stata più in grado di prestare assistenza al marito, per cui, vista l'assenza di rapporti con la figlia è comprensibile che CP_1 abbia valutato di affidare il proprio mantenimento al figlio , a fronte del trasferimento CP_3 Pt_1
a quest'ultimo di alcuni immobili, di modo da garantirsi assistenza completa e serenità per i suoi ultimi anni.
Né rileva se, dopo la conclusione del contratto vitalizio, abbia o meno prestato Parte_1
l'assistenza prevista contrattualmente e abbia sopportato o meno delle spese per il mantenimento del padre, in quanto lo spirito liberale del disponente va valutato al momento della stipulazione della presunta donazione, mentre il comportamento successivo dell'obbligato può, al più, configurare un inadempimento da parte dello stesso agli obblighi assunti.
Esclusa una macroscopica sproporzione tra le prestazioni al momento della stipulazione del contratto, non emergono ulteriori elementi indiziari univoci, che consentano di ravvisare una donazione dissimulata.
Concludendo sul punto, la Corte ritiene che il de cuius aveva validamente concluso nel 2015 col figlio un contratto aleatorio, in cui non è ravvisabile alcuna sproporzione manifesta originaria tra le Pt_1 prestazioni dedotte in contratto, tenuto conto dell'età e delle patologie del beneficiario e del plausibile aggravio nel tempo dell'onere di assistenza posto a carico del figlio, imprevedibile da quantificare ex ante, ma potenzialmente molto oneroso.
pagina 23 di 48 Pertanto, il controvalore dei beni oggetto del contratto di mantenimento non deve essere considerato né nel relictum, né nel donatum.
Ogni altro profilo dedotto nel primo motivo di appello è, dunque, assorbito.
Col secondo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha considerato per intero i premi versati per la polizza vita “Base Sicura” di euro 750.000 come liberalità del de cuius a favore dell'appellante, senza tener conto che i premi per la relativa costituzione sono stati versati utilizzando la provvista presente sul c/c “familiare” n. 1000/2011 c/o Intesa
San Paolo, cointestato tra e l'esponente sul quale CP_3 CP_7 Parte_1 [...]
- dopo la sua esperienza lavorativa all'estero - aveva fatto confluire risparmi personali per circa Pt_1
500.000,00 euro.
Richiama il rendiconto titoli n. 891374, intestato esclusivamente a da cui risultano Parte_1 risparmi personali del medesimo per euro 496.352,50, nonché l'individuazione del conto corrente
“familiare” n. 15100, cointestato con i genitori, quale conto “c/appoggio” ossia di accredito (doc. 7 Fasc.
Moretti Primo Grado). Da detto rendiconto, pertanto, emergerebbe che i risparmi personali Pt_1 dell'appellante, pari ad Euro 496.352,50, sarebbero stati canalizzati sul conto corrente “familiare” n.
15100, cointestato con i genitori, conto successivamente rinumerato da Intesa Sanpaolo in 1000/2011 dal giugno 2014.
Secondo l'appellante, la circostanza che le comunicazioni della compagnia di assicurazione fossero formalmente intestate a nella sua qualità di contraente, non significa affatto che la CP_3 provvista per il pagamento dei premi fosse stata costituita esclusivamente da fondi propri del contraente.
Nel caso di specie dei 750.000 euro versati per i pagamenti dei premi, l'importo di euro 500.000,00 era da ricondurre a risparmi personali di mentre solo la somma di 250.000,00 era ascrivibile Parte_1
a provvista dei genitori, che erano in comunione legale. Di conseguenza, il donatum relativo a questa polizza, secondo l'appellante, deve determinarsi in euro 125.000,00, corrispondente alla metà dell'importo di euro 250.000.
In via subordinata, osserva che, anche volendo ripartire presuntivamente il saldo del Parte_1 conto corrente in parti uguali tra i tre cointestatari, ai fini del suo impiego per il pagamento dei premi della polizza, la liberalità a favore dell'appellante dovrebbe determinarsi non in 750.000 euro, ma in euro
250.000, pari ad un terzo dell'importo.
In via ulteriormente subordinata, anche ove si escludesse una provvista proveniente da Parte_1 il donatum non potrebbe essere superiore ad euro 375.000, tenuto conto del regime di comunione legale dei coniugi e CP_3 CP_7
pagina 24 di 48 In via di estremo subordine, nell'ipotesi in cui la Corte dovesse confermare il donatum relativo alla polizza in euro 750.000, l'appellante assume che, in tal caso, dovrebbe ritenersi che aveva CP_3 indebitamente disposto della provvista di euro 500.000, fornita da il quale, pertanto, Parte_1 vanterebbe un credito nei confronti del defunto, da classificare passività ereditaria, di cui tener conto in sede di riunione fittizia. L'appellante ha dato atto di riservarsi di agire separatamente per tale suo credito nei confronti dell'eredità.
Il motivo è parzialmente fondato.
La Corte osserva che non vi è prova che abbia contribuito ad alimentare col versamento Parte_1 dell'importo di euro 496.352,50 il conto corrente n. 15100, acceso presso Banca Intesa San Paolo e cointestato tra lui ed i genitori. La documentazione prodotta dall'appellante non conforta tale ipotesi
(docc. 6 e 7 comp. cost. primo grado).
infatti, ha prodotto un estratto del deposito titoli a lui intestato, da cui risulta che il Parte_1 medesimo, alla data del 13.7.2006, era intestatario di titoli per il controvalore di euro 496.352,50 (doc. 7 comp. cost. primo grado). Dal documento in esame emerge che, in quel momento, il conto di appoggio del deposito titoli era il conto n. 15100, cointestato tra e i suoi genitori. Tuttavia, mancano Parte_1 gli estratti conto completi di detto rapporto, da cui poter evincere che, alla scadenza, il controvalore dei titoli è stato, effettivamente, accreditato sul conto n. 15100 e che ivi sia rimasto, senza essere, ad esempio, subito prelevato dal figlio e trasferito altrove. Come noto, il conto di appoggio poteva variare nel tempo e, nel caso di specie, manca l'estratto conto che fotografa il momento dell'accredito del controvalore dei titoli di sul conto n. 15100, per cui tale fatto non è provato. Più in generale, mancando gli Parte_1 estratti conto completi di detto rapporto, non è possibile stabilire se, e in che misura, ha Parte_1 contribuito ad alimentarlo. Gli estratti conti relativi al decennio anteriore alla morte di CP_3 non documentano, del resto, alcun apporto da parte del figlio.
Anche il documento 6 prodotto con la comparsa di costituzione in primo grado, invocato dalla difesa dell'appellante, non fornisce elementi in tal senso, posto che riguarda conti esteri di e Parte_1 bonifici disposti da quest'ultimo con provenienza da detti conti, che tuttavia non è dato sapere su quale conto sono confluiti, fatta eccezione unicamente per quello di lire 25.915 del 21.11.1997, che è il solo che indica come conto di destinazione il n. 15100.
Tra l'altro la polizza assicurativa per cui è causa risulta acquistata in più tranches, dal 2012 al 2016, dunque in un'epoca molto distante dall'asserito -e non provato- versamento di su l conto Parte_1 cointestato con i genitori;
pertanto, se anche ci fosse stata la prova di un accredito, non disponendo degli estratti conto completi, non sarebbe stato, comunque, possibile stabilire se all'eventuale versamento iniziale avevano poi fatto seguito dei prelievi o dei trasferimenti ad altri conti intestati al figlio. pagina 25 di 48 ha depositato la movimentazione relativa al deposito amministrato n. 3100/1933173, CP_1 aperto presso la Banca Intesa San Paolo e collegato al c/c n. 15100 (doc. 4 allegato alla seconda memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.); detto deposito risulta cointestato a e CP_3 CP_7
ossia ai genitori di ed
[...] Pt_1 CP_1
Dagli estratti di tale deposito amministrato si evince che già alla data del 30.9.2009 i soli genitori erano titolari di titoli e fondi per euro 822.871,74. Nell'estratto conto 2/2009, al 30.9.2009, detto importo risulta investito in obbligazioni e titoli di Stato. Anche nell'estratto conto 1/2010, al 31.1.2020, si rinviene un importo di euro 828.264,63, investito in obbligazioni e titoli di Stato;
al 31.5.2010 tale importo in titoli ed obbligazioni statali si attesta ad euro 823.208,79, al 30.11.2010 ad euro 827.070,62, al 31.5.2011 ad euro 828.789,79, al 30.9.2011 ad euro 833.633,20, al 31.12.2011 ad euro 829.639,46, al 30.6.2012 ad euro 846.318,76.
Nell'estratto conto n. 4/12, al 31.12.2012, invece, si osserva che gli investimenti in obbligazioni e titoli di Stato scendono ad euro 368.217,35 e compare tra gli investimenti assicurativi l'importo di euro
500.000,00, investito nell'acquisto della polizza “Base sicura” (p. 66 doc. 4 . Al CP_1
31.12.2013 gli investimenti in detta polizza salgono a 580.000,00 euro e quelli in titoli di Stato scendono ad euro 193.665,10.
I pagamenti, relativi a detta polizza, di cui dà atto Intesa San Paolo Vita, sono i seguenti (doc. 17
: CP_1
- 15.10.2012 euro 500.000;
- 25.11.2013 euro 80.000;
- 5.1.2015 euro 120.000;
- 11.1.2016 euro 50.000.
Al 31.12.2014 il deposito amministrato n. 3100/1933173 – a seguito del trasferimento del controvalore dei titoli ivi presenti sul c/c n. 15100 – presentava un saldo pari ad € 0,00. Ad esso si sostituisce il nuovo deposito amministrato 3100/4202904, cointestato ai genitori e al figlio . Pt_1
L'investimento nella polizza assicurativa “Base Sicura” nel 2015-2016 passa dai 580.000 euro sopra indicati a 750.000 euro.
Dalla documentazione sopra illustrata non emerge, dunque, che abbia contribuito ad Parte_1 alimentare il conto corrente n. 15100 cointestato con i genitori, né che abbia fornito la provvista per l'acquisto della polizza in discussione, che invece deriva chiaramente dai risparmi di e CP_3
che già giacevano sul deposito amministrato n. 3100/1933173, che era intestato CP_7 unicamente ai genitori.
pagina 26 di 48 Poiché, tuttavia, quest'ultimo era intestato non al solo ma ad entrambi i genitori, deve CP_3 includersi nel donatum, ai fini della riunione fittizia, la metà dell'importo di 750.000,00, ossia 375.000,00 euro.
Pertanto, sul punto deve riformarsi la sentenza del Tribunale che, guardando alla persona del contraente e non anche all'effettiva provenienza della provvista sulla scorta della Controparte_3 documentazione in atti, ha considerato nel donatum l'intero importo di 700.000,00 euro, comprendendo anche la quota parte dei risparmi di titolarità della madre delle parti.
Col terzo motivo di appello si duole che il Tribunale non abbia compreso nel donatum Parte_1 alla figlia anche la donazione indiretta degli immobili censiti ai subalterni n. 6 e n. CP_1
12 dello stabile di Via Asiago n. 46, dalla medesima acquistati dalla Sig.ra in data 14 Controparte_4 novembre 1996.
Sul punto osserva che la stessa difesa di nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. aveva CP_1 espressamente riconosciuto detta donazione indiretta. Ciò risulterebbe inequivocabilmente dai commenti apposti da a margine del doc. 6 dalla medesima prodotto telematicamente con la seconda CP_1 memoria ex art. 183 cpc, nei quali la stessa aveva scritto “acquistata nuda proprietà da mio padre e rogito intestato a . CP_1
Parimenti, a p. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., anche il difensore di CP_1 aveva riconosciuto espressamente la donazione indiretta degli appartamenti di Via Asiago n. 46 sub 6 e
12, posto che - facendo riferimento agli “appartamenti di via Asiago” di cui al “Doc. 6 memoria 183, VI co. n. 2 c.p.c. sig.ra - aveva precisato che “gli immobili donati alla sig.ra sono di 2 vani Pt_1 Pt_1
e servizi”, descrizione che corrisponderebbe proprio a quella dei subalterni 6 e 12 dello stabile di Milano,
Via Asiago n. 46.
Tali dichiarazioni confessorie supererebbero, pertanto, il rilievo del Tribunale, secondo cui non vi sarebbe stata evidenza dell'avvenuto pagamento del prezzo di queste compravendite da parte del de cuius.
Peraltro, proprie dette dichiarazioni di valenza confessoria rafforzerebbero i plurimi elementi presuntivi che porterebbero a ritenere che le matrici d'assegno del de cuius, intestate alla Sig.ra CP_4
si riferiscano all'acquisto degli immobili di Milano, Via Asiago n. 46, sub 6 e 12 da parte di
[...]
Dette matrici, infatti, recavano come beneficiaria proprio e si CP_1 Controparte_4 collocavano temporalmente nel periodo 1994-1995, ossia prima della compravendita del 1996, in cui il prezzo veniva data per già corrisposto. All'epoca aveva poco più di 30 anni e un impiego CP_1 precario, essendo libera professionista nel settore pubblicitario, e non aveva una propria autonomia pagina 27 di 48 reddituale, a differenza del fratello , che lavorava già all'estero come ingegnere nucleare, con Pt_1 incarichi prestigiosi, altamente remunerativi e contratti tax free, che gli avevano consentito di accumulare ingenti risparmi.
Nel donatum a favore di deve, pertanto, secondo l'appellante, tenersi conto di questi CP_1 appartamenti di via Asiago n. 46, acquistati dalla stessa in data 14.11.1996, il cui valore secondo il ctu era da stimare in euro 230.000.
Il motivo è infondato.
Come già rilevato dal Tribunale, gli elementi forniti da per dimostrare la presunta natura Parte_1 donativa dell'atto in questione appaiono insufficienti, non essendovi prova che il pagamento del prezzo degli immobili sia effettivamente pervenuto dal de cuius.
Le invocate matrici degli assegni nulla provano in proposito e, tra l'altro, non risultano coerenti col pagamento del prezzo della compravendita per importo e data. L'atto di compravendita è infatti del
14.11.1996, mentre le matrici de quibus si collocano nel 1994-1995.
Né può riconnettersi valenza confessoria ai commenti inseriti negli atti difensivi e a margine dei documenti depositati dalla difesa di trattandosi, all'evidenza, di annotazioni interne allo CP_1 studio, di contenuto tutt'altro che univoco, che ben potevano riferirsi alla tesi difensiva avversaria.
Inoltre, all'epoca, aveva più di 30 anni e, contrariamente a quanto sostenuto CP_1 dall'appellante, ha allegato che già lavorava da tempo;
in particolare l'appellata ha dedotto come “sin dal 1990 lavorasse come production manager in agenzia internazionale di fotografi HI RA &
Associates - che poi è diventata Associates Publishing. E prima ancora, la signora aveva Pt_1 lavorato per 3 anni in quella che tutt'oggi è considerata una delle agenzie internazionali di pubblicità più grandi al mondo, ossia McCann Erickson”.
Concludendo sul punto, deve quindi ritenersi che l'appellante non ha fornito adeguata prova, come era suo onere, che l'apparente compravendita dissimulasse, in realtà, una donazione del padre a favore della sorella.
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale non ha considerato a favore di una serie di liberalità del padre, che controparte non ha mai contestato agli effetti CP_1 dell'art. 115 c.p.c..
Si tratta della somma di euro 34.757,00 (Lire 67.300.000), a titolo di pagamento delle spese di ristrutturazione e gestione dell'immobile di Milano, Via Sauli n. 9, e di quella di euro 20.141,00 (Lire
39.000.000), a titolo di pagamento delle spese di ristrutturazione degli immobili di Milano, Via Asiago
n. 46, sub nn. 6 e 12. pagina 28 di 48 L'appellante osserva che dette sue allegazioni non sono mai state specificamente contestate da controparte, con possibilità, pertanto, di applicazione dell'art. 115 cpc a fini probatori, mentre il
Tribunale sul punto aveva erroneamente escluso le donazioni in esame per difetto di prova.
Il motivo non è fondato.
Sul punto la Corte ritiene possa confermarsi la sentenza impugnata, che ha rilevato come di queste presunte donazioni non è stata fornita assolutamente alcuna prova.
Quanto alla presunta mancata contestazione da parte di delle donazioni in esame, CP_1 occorre rilevare che il principio che onera la parte ad una puntuale contestazione dei fatti dedotti dall'avversario, ex art. 115 cpc, presuppone, a monte, un'allegazione specifica, che, nel caso di specie, è totalmente mancata, avendo l'appellante nelle sue difese fatto generico riferimento a non meglio precisate spese di ristrutturazione e gestione, in alcun modo illustrate.
In proposito la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati” (Cass. n. 8900 del 3.4.2025;
Cass. n. 22055 del 22.9.2017).
Col quinto motivo di appello lamenta che nella sentenza impugnata l'immobile di Parte_1
Milano, via Sauli 9, oggetto di donazione indiretta alla sorella, sarebbe stato sottostimato.
Il CTU aveva, infatti, attribuito allo stesso il valore di 168.000 euro, quando la stessa CP_1 aveva prodotto una perizia di parte (doc. 21 che lo stimava in 200.000 euro, valore mai CP_1 contestato da Parte_1
Del resto, prosegue l'appellante, lo stesso CTU, nelle sue considerazioni, aveva argomentato che i valori €/mq andavano “da un minimo di € 1.904,76 (probabilmente piano basso da ristrutturare) a un massimo di € 3.333,33 (probabilmente piano alto ristrutturato)”. Nel caso di specie si trattava di appartamento posto all'ottavo piano ed oggetto di completa ristrutturazione ed in ottimo stato, come rilevato dallo stesso CTU, per cui il valore, in realtà, poteva arrivare anche a 220.233,11 euro. Tra l'altro il consulente del Tribunale non aveva tenuto conto dell'esistenza della cantina e del diritto al godimento perpetuo di un posto auto, pertinenze che potevano condurre ad una stima ancora più alta.
L'appellante chiede, pertanto, che l'immobile di Milano, Via Sauli n. 9, sia stimato in almeno euro
200.000, anziché in euro 168.000.
Il motivo non può essere accolto.
La Corte ritiene che debba essere tenuta ferma la stima operata dal CTU nominato dal Tribunale, fondata su criteri tecnici e valutazioni logicamente argomentate, che appaiono congrue e condivisibili.
pagina 29 di 48 Nelle sue osservazioni alla CTU il ctp di aveva evidenziato che vi era in atti una perizia Parte_1 redatta dall'agenzia immobiliare che aveva stimato in 200.000 euro l'appartamento di via CP_10
Sauli 9.
Il CTU, condivisibilmente, aveva replicato sul punto osservando che “solitamente le “perizie” redatte da agenzie immobiliari vertono ad acquisire il cliente “ingolosendolo” con possibilità di guadagni
“stellari”.
Il CTU aveva virgolettato l'espressione “perizia” riferita alla valutazione dell'agenzia immobiliare, dal momento che è noto che si tratta di valorizzazioni di massima, che non hanno lo spessore tecnico di vere e proprie perizie di stima, come quella operata, invece, dal consulente d'ufficio nella sua relazione per il Tribunale.
Il CTU, inoltre, non si arrestava a tale commento di carattere generale, ma analizzava nello specifico il valore al mq che discendeva dalla stima di e rilevava che quest'ultima perveniva a valori CP_10 completamente fuori mercato, come risultava dal seguente prospetto:
“Via Sauli 9, superficie mq 66,07
Stima € 200.000/mq 66,07 = € 3.027/mq CP_10
Stima mq CTP Attrice, verbale del 31/01/2023, € 2.386/mq
Stima mq CTP Convenuta, verbale del 31/01/2023, € 2.592/mq
Stima mq CTU, € 2.550/mq”
Effettivamente, osserva la Corte, dal prospetto che precede emerge che CTU e CTP sono pervenuti a valori intorno ai 2.400-2.500 euro al mq, mentre la valutazione di si colloca addirittura al di CP_10 sopra dei 3000 euro al mq, il che conferma lo scopo della stessa di invogliare, essenzialmente, la proprietà
a vendere, prospettando guadagni elevati, e dunque il valore non strettamente tecnico della valutazione operata.
Col sesto motivo di gravame si duole che il Tribunale ha sottostimato il legato Parte_1
d'usufrutto sulla casa familiare, attribuito per testamento a CP_1
In particolare, chiede che, pur tenendo conto del diritto di abitazione della madre gravante sul medesimo appartamento, il valore dell'usufrutto alla sorella sia determinato in euro 36.675,00, anziché nell'importo di euro 32.975,00, stabilito dal Tribunale, che è partito dal valore di euro 52.975 indicato dal CTU e ha detratto, in via equitativa, 20.000 euro, in considerazione del diritto di abitazione dell'anziana madre delle parti in causa.
Più correttamente, secondo l'appellante, dovrebbe farsi applicazione dei valori indicati in appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali, in applicazione degli artt. 46, comma 2, e pagina 30 di 48 48 dpr n. 131/1986, consentono di stimare i valori dei diritti di usufrutto e di abitazione e quindi, a contrario, anche della nuda proprietà.
Il motivo non ha pregio.
Preliminarmente deve rilevarsi che, essendo l'ipotesi del diritto di usufrutto gravato, a sua volta, dal diritto di abitazione un'ipotesi piuttosto inconsueta, è comprensibile che vi possa essere un certo margine di apprezzamento nella stima di tale diritto, ragione per cui la differenza di circa 3.700,00 euro tra la stima del Tribunale e quella dell'appellante non pare significativa.
Peraltro, le tabelle richiamate dall'appellante sono funzionali al calcolo dell'usufrutto o del diritto di abitazione rispetto alla nuda proprietà e non alla determinazione del valore dell'usufrutto gravato, a sua volta, dal diritto di abitazione, ipotesi quest'ultima, come detto, del tutto peculiare.
Ciò premesso, ritiene la Corte congrua la stima operata dal Tribunale, che, partendo dal valore dell'usufrutto di euro 52.975,00, stimato dal CTU, ha operato un abbattimento di 20.000 euro, in considerazione della coesistenza sul medesimo immobile del diritto di abitazione della moglie del de cuius.
Tenuto conto della durata vitalizia sia del diritto di abitazione sia di quello di usufrutto, correlata al fatto che la madre delle parti, alla morte del marito nel 2019, aveva già 85 anni, mentre CP_3
che è nata il [...], ne aveva 56, la riduzione del valore dell'usufrutto di 20.000 euro CP_1 appare adeguata nel caso di specie.
Pertanto, la Corte ritiene di confermare il valore di euro 32.975,00 individuato dal giudice di prime cure.
Col settimo motivo di gravame lamenta che il Tribunale erroneamente non ha Parte_1 riconosciuto gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. sulle somme in linea capitale oggetto della sua domanda riconvenzionale di euro 4.781,00, accolta dal Tribunale.
L'appellante censura il primo giudice che ha, invece, riconosciuto gli interessi nella misura legale prevista dal comma 1 dell'art. 1284 c.c., decorrenti dalla domanda, ossia dal 30.12.2020, sino al saldo effettivo. Viceversa, avrebbero dovuto trovare applicazione, nel caso di specie, gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., posto che detta disposizione si applica ai procedimenti instaurati successivamente all'11 novembre 2014, così come previsto dall'art. 17, comma 2, D. L. 12 settembre 2014 n. 132.
Il motivo è fondato.
In effetti dalla proposizione della domanda giudiziale sono dovuti gli interessi moratori per legge.
pagina 31 di 48 L'art. 1284, comma quarto, c.c. stabilisce che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In proposito la Suprema Corte ha stabilito che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione (Cass. sez. 3 - , ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Inoltre è stato affermato che “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025).
Pertanto, con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale, e quindi dal 30.12.2020, sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo oggetto della domanda riconvenzionale di che -come si vedrà oltre- deve essere, comunque, ridotto, in accoglimento del quarto Parte_1 motivo di appello incidentale proposto da CP_1
Con l'ottavo e ultimo motivo di gravame censura la decisione del Tribunale nella parte Parte_1 in cui, sotto il profilo delle spese di lite, ha posto a suo carico la somma di euro 23.000,00, oltre accessori di legge, nonché due terzi delle spese di ctu.
Chiede che sul punto la sentenza di primo grado sia riformata prevedendo la compensazione integrale delle spese, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, essendo stata sì dichiarata la nullità del contratto di assistenza e mantenimento vitalizio del 30.4.2015, ma anche rigettata la domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata da controparte.
Inoltre, l'appellante sostiene che le sue difese in punto efficacia del contratto di assistenza non erano assolutamente irragionevoli o pretestuose.
La condanna alla rifusione delle spese di lite sarebbe, secondo a difesa di Parte_1 manifestamente iniqua e ingiustamente penalizzante nei suoi confronti, essendosi il medesimo limitato a rispettare la volontà paterna, facendo affidamento sulla piena validità di un contratto stipulato per atto pubblico da un notaio. pagina 32 di 48 La Corte osserva che l'accoglimento parziale dell'appello comporta necessariamente la riforma della decisione in punto spese di lite del Tribunale, alla luce dell'esito complessivo del giudizio. Il tema sarà pertanto trattato nel paragrafo conclusivo dedicato alla regolazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
APPELLO INCIDENTALE
Col primo motivo di appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata CP_1 nella parte in cui non ha ritenuto di poter superare la presunzione di contitolarità, tra i genitori e il fratello del conto corrente n. 1000/2011 (già 1000/15100) aperto presso la filiale di viale Parte_1
Monza n. 136 di Intesa San Paolo, sul presupposto che non sarebbe possibile verificare l'effettiva alimentazione del suddetto rapporto bancario.
Osserva l'appellante incidentale che, ove il saldo attivo del conto cointestato a più persone risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di una soltanto di esse, si deve escludere che l'altro cointestatario, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo. La cointestazione del conto, infatti, determina una mera presunzione di contitolarità dello stesso, che può essere superata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie il conto corrente n. 1000/2011 (già 1000/15100) ed il deposito titoli n.
3100/4202904, accesi entrambi presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Viale Monza n. 136, risulterebbero apparentemente intestati congiuntamente ai signori e CP_3 Parte_1 CP_7
In realtà, assume l'appellante, dall'analisi della documentazione bancaria riguardante le dieci
[...] annualità precedenti all'apertura della successione del signor le somme ivi depositate CP_3 risultano di proprietà esclusiva dei coniugi e poiché tali rapporti venivano CP_3 CP_7 alimentati unicamente da questi ultimi, con proventi derivanti dai redditi percepiti nel corso della loro vita e dalle relative pensioni, conseguenti all'attività lavorativa.
In particolare, il giorno 3 di ogni mese veniva accreditata la somma di € 1.384 quale pensione di mentre fino al 2014 venivano versati i titoli scaduti, le cedole e gli interessi, di cui al CP_3 deposito amministrato intestato esclusivamente al de cuius. Non risulterebbe, invece, alcun tipo di apporto economico da parte del convenuto.
A riprova di tale assunto, richiama il testamento del defunto del 5.1.1996, in cui lo CP_1 stesso così scriveva: “I soldi e i titoli depositati sul conto corrente 15.100 dell'Istituto Bancario San
Paolo, agenzia n. 1 Viale Monza Milano intestati a , e al sottoscritto sono tutti Parte_1 Persona_5 miei e li lascio a mia moglie . Al gli è stata data la possibilità solo di operare sul conto” Persona_5 Pt_1
(doc. 16 fascicolo di primo grado). pagina 33 di 48 A detta dell'appellante incidentale, l'intestazione dei rapporti bancari anche a era stata, Parte_1 dunque, determinata semplicemente dalle necessità di gestione dei medesimi con il supporto del figlio, per le esigenze quotidiane dei genitori.
Il doc. 6 prodotto da invece, documenterebbe unicamente un versamento nel novembre Parte_1
1997 di € 13,37 (l'equivalente di lire 25.915), mentre gli ulteriori presunti trasferimenti, identificati semplicemente come “transfer etranger”, anche essi di un valore di poche decine di euro, mancherebbero di qualsivoglia riferimento al beneficiario della transazione.
Interpellata dall'appellante incidentale, la banca interessata aveva risposto di non disporre della documentazione anteriore al decennio e per tale ragione era stata proposta istanza ex art. 210 cpc al
Tribunale, affinché fosse acquisita tutta la documentazione inerenti ai rapporti bancari in oggetto.
inoltre, esclude che la cointestazione al figlio del conto dei genitori in questione CP_1 Pt_1 integrasse un atto di liberalità, difettando il relativo animus donandi in capo al padre.
Conseguentemente chiede che nella ricostruzione del relictum si tenga conto non della quota di un terzo, ma di quella di metà del conto corrente e del deposito amministrato n. 3100/4202904, accesi presso la Banca Intesa San Paolo, con il conseguente obbligo in capo a di restituire alla massa Parte_1 ereditaria l'importo di € 33.000, prelevato dal medesimo il 18.01.2019, il giorno stesso del decesso del padre.
ha, inoltre, insistito per la condanna del fratello a restituire alla massa ereditaria CP_1 Pt_1 la catenina e la fede nuziale d'oro appartenute al defunto, posto che la prova della loro esistenza era data dalle stesse affermazioni del convenuto, che si era limitato ad asserire che sarebbero state oggetto di furto nel 2012.
Inoltre, sarebbe rimasta indimostrata la tesi dell'appellante circa l'orologio BA ER, secondo cui quest'ultimo gli sarebbe stato donato dal padre per il compleanno;
chiede CP_1 che il fratello sia condannato alla restituzione del bene alla massa ereditaria o, in subordine, ne domanda l'inclusione nel donatum, contestando la decisione del Tribunale di considerarlo una liberalità d'uso.
Il valore complessivo di catenina, fede ed orologio, secondo sarebbe di circa 3.000,00 CP_1 euro.
Il motivo è parzialmente fondato.
Come già argomentato in risposta al secondo motivo di appello principale, in effetti non vi è prova che abbia alimentato il conto corrente cointestato con i genitori. La documentazione dallo Parte_1 stesso prodotta per dimostrare il versamento su detto conto di circa 500.000,00 euro è, in realtà, inidonea allo scopo, mancando gli estratti conti che dovrebbero comprovare l'effettivo versamento sul conto n.
15100 di somme provenienti dal figlio. In particolare, il doc. 7 indica semplicemente che, alla data del pagina 34 di 48 13.7.2006, il conto di appoggio del deposito titoli di era il conto cointestato con i genitori, Parte_1 ma tale indicazione poteva variare nel tempo, per cui non è noto se, effettivamente, alla relativa scadenza, il controvalore dei titoli del figlio era stato accreditato sul conto n. 15100. Inoltre, mancando gli estratti conti completi, non è noto se, accreditato un determinato importo sul conto di appoggio, questo è stato poi immediatamente prelevato e trasferito altrove. Parimenti, per quanto concerne il doc. 6 prodotto da non vi è alcuna prova che i bonifici esteri ivi indicati siano confluiti sul conto cointestato Parte_1 con i genitori, fatta eccezione per il modesto importo di circa 25.000 lire.
D'altra parte, dagli estratti conti in atti, che coprono il decennio anteriore alla morte del de cuius, non risulta che abbia alimentato il conto n. 1000/2011 (già n. 15100) e lo stesso defunto nel Parte_1 testamento del 5.1.1996 aveva dato atto che i denari ivi giacenti erano di sua titolarità e che la cointestazione del rapporto anche al figlio rispondeva, in sostanza, ad esigenze pratiche.
La Corte ritiene, pertanto, che la presunzione di contitolarità delle giacenze sul conto n. 1000/2011
(già 1000/15100), derivante dalla cointestazione, possa ritenersi, nel caso di specie, superata, con la conseguenza che l'importo di euro 33.000,00, esistente su detto conto il giorno del decesso di CP_3
deve essere ripartito, come titolarità, solo tra il medesimo e la moglie.
[...]
Pertanto la somma di pertinenza del defunto deve ritenersi pari ad euro 16.500,00. L'ultimo testamento di destinava tali giacenze alla consorte. CP_3
Quanto, infine, alla catenina d'oro e alla fede nuziale del defunto, la Corte rileva che, come osservato dal Tribunale, non vi è prova della loro esistenza nel relictum al tempo della morte del de cuius, mentre per quanto riguarda l'orologio di quest'ultimo la consegna dello stesso al figlio per il compleanno - circostanza non specificamente contestata da nella prima memoria ex art. 183 cpc e del CP_1 tutto plausibile, visti gli stretti rapporti padre-figlio- può, effettivamente, integrare una liberalità d'uso, come sostenuto dal primo giudice.
Col secondo motivo di gravame incidentale censura la sentenza impugnata che non CP_1 ha incluso nel donatum a favore di gli acquisti degli immobili siti in Via Asiago n. 46, Parte_1
Milano, sub 701, 13 e 14, mappale 444 sub 1, 2 e 3, ritenendo che non vi era alcuna evidenza dell'avvenuto pagamento del prezzo di queste compravendite da parte del de cuius.
L'appellante incidentale richiama sul punto le matrici degli assegni riportanti gli importi indicati nei rispettivi atti, nonché le somme corrisposte al notaio rogante, tutti portanti la scrittura del de cuius (doc.
11), non disconosciuta da controparte.
In particolare, si tratta dei seguenti documenti: matrice di Lire 40.000.000 del 01.02.1995 con dicitura “a ”; Controparte_4
pagina 35 di 48 matrice di Lire 90.000.000, con dicitura “ ; CP_4 matrice di Lire 15.000.000 del 19.09.1994, con dicitura nuda proprietà”, Controparte_4
matrice Lire 3.700.000 del 22.02.1994, con dicitura “Notaio”; Lire 2.568.000 del 02.11.1995 con dicitura “Notaio”,
matrice di Lire 16.002.000 del 02.11.1995, con dicitura “Notaio”,
matrice di Lire 500.000 del 02.11.1995, con dicitura “Notaio”,
matrice di Lire 800.000 del 02.11.1995, con dicitura “Notaio”.
A detta della difesa di i pagamenti in questione costituiscono donazione indiretta a CP_1 favore di degli immobili acquistati con provvista del de cuius. Parte_1
Assume l'appellante incidentale che il primo giudice ben avrebbe potuto ritenere raggiunta la prova della donazione indiretta mediante presunzioni, costituite dal fatto che all'epoca dell'acquisto degli immobili –il 1995- aveva solo 35 anni e non aveva grandi disponibilità economiche, come Parte_1 emergerebbe dall'esame degli estratti conto dal medesimo prodotti (doc. 6 allegato alla comparsa di risposta in primo grado), che mostravano un saldo modesto;
pertanto non era verosimile che egli potesse disporre della somma di denaro corrisposta al venditore. Del resto, prosegue l'appellante incidentale, a sostegno dei lauti guadagni addotti da controparte, quest'ultimo aveva depositato solo il proprio curriculum vitae.
Rilevante sarebbe poi la mail del 30.03.2014, inviata da alla sorella ove si parla degli Pt_1 CP_1 accordi presi dal de cuius con la signora e delle spese sostenute da per gli immobili CP_4 CP_3 trasferiti in favore del figlio (doc. 5 mem. 183 n 2 . CP_1
Pertanto, assume l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provate le donazioni indirette in esame sulla scorta di una pluralità di elementi: la mancanza di capacità reddituale di la Parte_1 mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo da parte di quest'ultimo, la prova del versamento del prezzo da parte del padre -logicamente desunta dalle allegazioni fornite da CP_3 CP_1
e dalle prove documentali- lo stretto legame di parentela esistente tra padre e figlio, il forte attaccamento del genitore nei confronti del figlio maschio, le plurime donazioni al figlio– accertate anche dal Tribunale
– ricevute nel corso degli anni da parte del padre CP_3
Inoltre, l'appellante incidentale dichiara di essere venuta a conoscenza di altra donazione indiretta a favore del figlio , che sarebbe l'atto in data 6 febbraio 1995, a rogito Notaio Pt_1 Persona_1 di Milano rep.n. 182915 (registrato a Milano il 15.02.1995 al n. 063693), con cui la signora CP_4 trasferiva a la nuda proprietà dei seguenti immobili (due laboratori e un box), facenti
[...] Parte_1 parte del fabbricato sito nel Comune di Milano, Via Asiago n. 46, e precisamente: “due laboratori al pian terreno ed un box ad uso autorimessa al pian terreno;
censito al NCEU alla partita 1235317, foglio pagina 36 di 48 148, mappale 444, sub. 1, cat. C3 (laboratorio), mq 76, sub. 2 cat. C3 (laboratorio), mq 63, sub 3, cat.
C6 (box), mq 18” (doc. 1 fascicolo appello). Le parti dichiaravano nel rogito che il corrispettivo della vendita, di complessivi Lire 300.000.000, era stato pagato in data anteriore alla stipula dello stesso. In realtà, assume l'appellante, il prezzo veniva corrisposto direttamente dal signor come CP_3 peraltro testimoniano le matrici di Lire 15.000.000 del 19.9.1994, con dicitura “ nuda Controparte_4 proprietà” e di Lire 40.000.000 del 1.2.1995, con dicitura ”. Controparte_4
evidenzia che non vi sarebbero preclusioni in sede di appello nel far valere tale CP_1 ulteriore donazione indiretta a favore di controparte. ha, invece, eccepito la novità e la Parte_1 conseguente inammissibilità delle nuove allegazioni e della documentazione a supporto delle stesse, prodotta, per la prima volta, nel presente giudizio di appello.
Preliminarmente la Corte rileva l'inammissibilità dell'ampliamento del thema decidendum ad una presunta nuova donazione, quella che sarebbe avvenuta il 6.2.1995, in quanto non risultante dalla documentazione già in atti, avendo prodotto, per la prima volta, nel presente grado il CP_1 documento comprovante tale atto dispositivo.
E' noto, infatti, che “nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"” (Cass. n. 26858 del 29.11.2013; Cass. n. 20138 del 13.7.2023).
La Suprema Corte ammette, pertanto, che nel giudizio di appello si pervenga ad una diversa ricostruzione dei beni oggetto della riunione fittizia, con possibilità di individuare altri beni incidenti sul relictum o sul donatum, ma solo a condizione che ciò avvenga sulla scorta di documentazione ritualmente acquisita nei limiti delle preclusioni istruttorie. Nel caso di specie, invece, l'ulteriore asserita donazione risulta da un atto prodotto, per la prima volta, nel presente grado di giudizio, quindi è inammissibile la relativa allegazione.
Per quanto concerne, invece, gli acquisti degli immobili siti in Via Asiago n. 46, Milano, già dedotti in primo grado, la Corte ritiene il motivo privo di fondamento, rilevando che gli elementi probatori offerti sono insufficienti per la dimostrazione della presunta natura donativa degli atti in questione.
Si tratta dell'atto di compravendita del 2.11.1995, avente ad oggetto la piena proprietà di un appartamento di cinque locali al terzo piano, al prezzo di lire 228.000.000, e dell'atto di compravendita del 29.12.1995, avente ad oggetto la nuda proprietà di due appartamenti al piano terzo, rispettivamente di 2 e 5,5 vani, al prezzo di lire 100.000.000. Nei rogiti gli importi venivano dati per pagati in data antecedente la stipula dell'atto. pagina 37 di 48 Osserva la Corte che le matrici degli assegni non sono idonee a comprovare il pagamento da parte del de cuius del prezzo delle compravendite sopra riportate: non è noto né l'effettiva uscita di denaro dai conti di per tutti gli importi indicati nelle matrici, né che detti eventuali pagamenti fossero CP_3 stati fatti per gli acquisti del figlio in discussione;
tra l'altro gli importi indicati nelle matrici non Pt_1 corrispondono al prezzo delle compravendite, mentre le date non sono univoche, dal momento che in alcuni casi risalgono addirittura a diversi mesi prima dei rogiti in esame.
Anche la mail di cui al doc. 5 di non appare significativa, trattandosi di una CP_1 corrispondenza tra fratelli, da cui non è dato evincere che il padre avrebbe acquistato con denaro proprio gli immobili oggetto dei rogiti in esame.
Per quanto riguarda la capacità reddituale all'epoca di che nel 1995 aveva già 36 anni, lo Parte_1 stesso ha specificamente dedotto le attività lavorative a suo tempo svolte, in forza dell'elevato titolo di studio conseguito -laurea in ingegneria aerospaziale- e delle esperienze di lavoro intraprese all'estero e comprovate dai conti intestati al medesimo presso banche straniere (doc. 6 . Parte_1
Gli ulteriori elementi indiziari invocati da -ossia il favor del padre per il figlio maschio, CP_1 destinatario di varie donazioni accertate anche nel presente giudizio - non appaiono decisivi per la prova dell'asserita natura donativa degli acquisti in esame.
L'onere della prova circa il fatto che gli atti in questione fossero donazioni indirette degli immobili a favore del figlio gravava evidentemente su e non è stato assolto. CP_1
Infine, il pagamento da parte del de cuius delle spese notarili degli atti di compravendita del 1994 e
1995 di entrambi i figli, risultanti dalle matrici recanti la generica causale “notaio”, appare inquadrabile tra le liberalità d'uso, come statuito dal Tribunale.
Col terzo motivo di appello incidentale censura la decisione del Tribunale nella parte CP_1 in cui erroneamente non avrebbe accolto la domanda di accertamento della natura simulata della compravendita del 12.1.2010, con la quale il de cuius aveva trasferito al figlio il laboratorio Pt_1 sito in Milano, via Asiago 46.
A detta dell'appellante incidentale, l'effettiva intenzione del disponente non era quella di concludere un contrato di vendita col figlio bensì di beneficiare lo stesso con una liberalità diretta Parte_1 avente ad oggetto la porzione immobiliare in discussione.
La natura simulata della vendita, in particolare, secondo potrebbe desumersi dai CP_1 seguenti elementi:
pagina 38 di 48 - la sproporzione tra valori reali e valori dichiarati dei trasferimenti, evidenziata anche dal CTU, che ha determinato il valore del laboratorio, al 12.01.2010, in € 139.000, quindi ben superiore al prezzo indicato in atti;
- la mancanza di tracciabilità dei pagamenti, posto che nel rogito si dava atto che i pagamenti erano stati effettuati in data anteriore al 4.7.2006, data dopo la quale è, invece, obbligatorio, citare espressamente il metodo di pagamento utilizzato riportandone gli estremi;
non sarebbe credibile che in epoca di oltre tre mesi anteriori al trasferimento, il figlio avesse pagato più della metà del prezzo della futura vendita;
peraltro dubita anche dell'effettivo incasso degli assegni bancari esplicitati CP_1 in atti, tenuto conto dei giroconti risultanti dall'esame degli estratti conto per un totale di euro 70.500,00, di cui € 5.000 nel mese di ottobre 2009, € 32.000 nel mese di novembre 2009 ed € 33.500 nel mese di dicembre 2009; il Tribunale erroneamente avrebbe imputato detto importo trasferito dal de cuius al figlio a possibili rimborsi relativi a spese sostenute da per gli immobili di SA, ipotesi che non Parte_1 trova riscontro documentale e sarebbe sconfessata dalle stesse difese avversarie, secondo le quali
[...] aveva ricevuto un rimborso spese per SA solo di euro 3.223,50, relativo alla fattura dell'ing. Pt_1
, intestata a (doc. 8 mem. 183 n. 2 cpc;
Per_6 CP_3 Parte_1
-la capacità reddituale dell'acquirente che, al momento della conclusione dei presunti Parte_1 contratti di vendita, aveva l'età di 36 anni (nel 1995) e di 51 anni (nel 2010) e di certo non poteva disporre delle disponibilità necessarie a far fronte agli acquisti di beni immobili, senza far ricorso a finanziamenti bancari;
-riferisce Emilia Moretti- nel 1995 era stato appena assunto, mentre nel 2010 svolgeva Pt_1 attività come impiegato;
l'appellante incidentale insiste affinché la Corte ordini a controparte di esibire tutta la documentazione bancaria relativa al periodo antecedente, coevo e successivo agli atti di vendita in discussione, con particolare riferimento agli anni 1994, 1995 e 1996, 2009, 2010 e successivamente al mese di aprile 2015, per quanto riguarda il contratto di mantenimento del 30 aprile 2015;
- il grado di stretta parentela tra alienante e acquirente;
- la presenza dei testimoni all'atto notarile, che prima della riforma del 2005, a detta dell'appellante, era sempre rinunciata per i casi di vendita, salvo che la stessa dissimulasse appunto una donazione;
- il testamento di del 5.01.1996, con il quale venivano lasciati gli immobili in esame al CP_3 figlio , che dimostra la volontà del de cuius, sin da allora, di beneficiare il figlio di tali cespiti per spirito Pt_1 di liberalità.
evidenzia, inoltre, che il Tribunale, del tutto contraddittoriamente, avrebbe dapprima CP_1 ritenuto la CTU completa e coerente, per poi affermare che il valore di 139.000,00 euro dell'immobile al momento della cessione non poteva tenere compiutamente conto dell'effettivo stato di fatto del bene all'epoca del trasferimento, non ricostruibile con certezza a posteriori e distanza di più di dieci anni.
pagina 39 di 48 L'appellante incidentale, in via subordinata, conclude sul punto chiedendo che la Corte accerti, quantomeno, la sussistenza di un “negotium mixtum cum donationae” per la differenza tra il prezzo pagato e il valore reale del bene al momento dell'avvenuto trasferimento;
conseguentemente richiede almeno l'accertamento della natura di donazione indiretta della somma di € 69.000,00 (€ 139.000 quale valore in CTU - € 70.000) eseguita dal signor in favore del figlio . CP_3 Pt_1
Il motivo è parzialmente fondato.
Nell'allegato D dell'atto di compravendita in questione vi sono due assegni bancari a firma di Parte_1
e con beneficiario l'uno di euro 40.000,00 datato 25.11.2009 e l'altro di euro 30.000 datato CP_3
2.1.2010; l'allegato è sottoscritto dalle parti, dal notaio e dai testimoni.
L'effettivo pagamento di detti assegni da parte di è comprovato dagli estratti conto del conto Parte_1
n. 1000/15100 -cointestato a genitori e figlio- prodotti dalla difesa di sub B, con la terza CP_1 memoria ex art. 183 c.p.c.; dagli stessi si evince l'accredito sul conto in esame delle somme recate dai due assegni bancari in discussione.
La prova del pagamento da parte di è, pertanto, documentale. Parte_1
Circa i giroconti che vedono trasferiti da padre e figlio, tra ottobre e dicembre 2009, complessivamente
70.500,00 euro, deve rilevarsi che si tratta importi variabili, versati nell'arco di alcuni mesi, che non è dato collegare in modo univoco all'atto di compravendita in esame, ben potendo essere riferiti ad altra causa.
Plausibile, in particolare, appare l'allegazione di secondo cui tali versamenti riguardavano le Parte_1 spese fatti per gli immobili di SA, che il figlio anticipava e che poi il padre gli rimborsava.
E' emerso, infatti, che gestiva questi immobili per conto del padre. Il doc. 18 di Parte_1 Parte_1 prodotto in primo grado con la comparsa di costituzione, riporta varie istruzioni di al figlio CP_3 relativamente alla gestione degli immobili di SA. A riprova dell'anticipazione di spese per detti appartamenti da parte di quest'ultimo ha dedotto, ad esempio, di aver anticipato l'onorario Parte_1 dell'ing. del 17.7.2009 di euro 3.223,20 (doc. 15 , cui aveva fatto seguito il rimborso da Per_6 Parte_1 parte del padre di 3.200,00 euro in data 24.7.2009 (doc. 14 primo grado). CP_1
Appare, pertanto, verosimile che gli importi trasferiti da a nell'autunno 2009 CP_3 Parte_1 riguardavano spese relative agli immobili di SA, gestiti per suo conto dal figlio, o comunque non vi è prova univoca del loro collegamento alla compravendita in esame.
Viceversa, la Corte rileva che dalla CTU svolta in primo grado è emerso, effettivamente, che il valore del laboratorio, all'epoca della vendita al figlio, era di 139.000,00 euro, sostanzialmente il doppio del prezzo di euro 70.000.000, pagato da al padre. Parte_1
Sotto tale profilo si ritiene che gli indizi forniti dalla difesa di uniti all'evidente sproporzione CP_1 del prezzo pattuito dalle parti consentano di ritenere ravvisabile, nel caso di specie, un negozio misto di vendita e donazione e dunque una liberalità indiretta a favore del figlio, quantificabile in 69.000 euro.
pagina 40 di 48 E' noto, infatti, che “nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta”. In particolare è stato precisato che “la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un "negotium mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto” (Cass. n. 7681 del
19.3.2019; Cass. n. 10614 del 23.5.2016; Cass. n. 23297 del 3.11.2009; Cass. n. 19601 del 29.9.2004).
Applicando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che, se è documentale il pagamento del prezzo di 70.000.000 euro da parte di è emerso, tuttavia, che il valore effettivo del laboratorio, Parte_1 all'epoca, era circa il doppio e che tale sproporzione fosse stata voluta da a favore del figlio CP_3
può desumersi da una pluralità di elementi indiziari. In particolare, indizi della volontà liberale del padre Pt_1 rispetto a tale sproporzione del prezzo, sono lo stretto rapporto di parentela tra le parti;
l'indubbio favor dimostrato da per il figlio anche tramite altri atti dispositivi, come l'intestazione della CP_3 Pt_1 polizza assicurativa Base Sicura e i testamenti via via redatti nel tempo, sino all'ultimo; la previsione nel testamento del 5.01.1996 della destinazione a del presente laboratorio e dunque dell'attribuzione a Pt_1 quest'ultimo dell'immobile in esame senza corrispettivo;
nonché la presenza di due testimoni all'atto di compravendita, circostanza quest'ultima sovente valorizzata dalla giurisprudenza come indice della sussistenza di una donazione dissimulata (Corte d'Appello Roma n. 4198/2025; Corte d'Appello Genova n.
650/2025; Corte d'Appello Genova n. 935/2025; Tribunale Rovigo n. 532/2025).
Dalle considerazioni che precedono discende che l'importo di euro 69.000,00 dovrà essere considerato nel donatum, ai fini della riunione fittizia.
Col quarto motivo di appello incidentale contesta la decisione del primo giudice nella CP_1 parte in cui, con riferimento alla sostituzione della caldaia condominiale, l'ha condannata a restituire al fratello la somma di euro 3.021,00, oltre interessi dalla domanda, relativamente alla quota di spettanza riferita ai subalterni 6 e 12 dell'immobile in via Asiago n. 46, Milano, senza tenere conto che, in realtà, di tali beni l'odierna appellata era, all'epoca, semplicemente nuda proprietaria.
pagina 41 di 48 evidenzia che, in base all'art. 1004 c.c., tali spese sono a carico dell'usufruttuario e CP_1 conseguentemente controparte avrebbe dovuto chiederne la restituzione a che era Controparte_4 ancora vivente al momento del pagamento delle spese in oggetto.
Il motivo è fondato.
L'art. 1004 c.c. prevede, al primo comma, che sono a carico dell'usufruttuario “le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa”.
L'art. 1005 c.c. dispone, invece, che sono a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie, considerando come tali – con elencazione ritenuta dalla giurisprudenza di carattere non tassativo –
“quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta”.
Dalle disposizioni in esame si evince che all'usufruttuario spetta l'uso e il godimento della cosa e che, pertanto, si deve a lui lasciare la responsabilità e l'onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento del bene;
diversamente, sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa.
La Suprema Corte ha stabilito in proposito che “Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzata non già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà” (Cass. Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 22797 del 12/09/2019).
Ciò premesso, deve rilevarsi che la giurisprudenza di merito, in relazione alla sostituzione della caldaia, si è espressa nel senso che tale spesa incombe sull'usufruttuario.
Così il Tribunale di Roma: “Ai fini della ripartizione delle spese condominiali tra nudo proprietario
e usufruttuario, occorre riferirsi al criterio della natura delle opere da realizzare. L'usufruttuario, avendo l'uso e il godimento della cosa, sarà responsabile per tutto ciò che attiene alla conservazione e al godimento della cosa stessa sotto il profilo materiale e della sua attitudine produttiva, mentre saranno riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la pagina 42 di 48 destinazione della cosa. Pertanto, spese come quelle di rifacimento della caldaia, di assicurazione del fabbricato, di manutenzione del tetto, non assumono quel carattere di straordinarietà come sopra delineato, ma piuttosto vanno fatte rientrare nell'alveo delle spese relative all'amministrazione e alla conservazione del bene in quanto idonee a preservarne l'attitudine produttiva, con conseguente attribuibilità dei relativi oneri all'usufruttuario” (Tribunale civile di Roma, sez. V, sentenza del 4 novembre 2004, n. 29809).
La Corte ritiene condivisibile detto orientamento, in quanto la caldaia è funzionale al godimento della cosa e la sua sostituzione non è assimilabile ad un'opera strutturale, come gli interventi volti ad assicurare la stabilità di muri maestri e delle volte o il rinnovamento del tetto.
Pertanto, la spesa in discussione non può essere posta a carico di all'epoca mera nuda CP_1 proprietaria degli immobili in esame.
La domanda riconvenzionale di contro la sorella deve, dunque, essere ridotta da Parte_1 CP_1 euro 4.781,00 ad euro 1.760,00, importo quest'ultimo comprensivo di euro 606,00 per la pubblicazione del testamento, di euro 326,00 per il rimborso pro quota degli onorari notarili relativi alla presentazione della dichiarazione di successione e di euro 828,00, pari al rimborso pro quota dell'imposta di successione, con esclusione invece della somma di euro 3.021,00, relativa alla sostituzione della caldaia.
Col quinto motivo di appello incidentale contesta la decisione del Tribunale nella CP_1 parte in cui, ai fini del calcolo della quota di riserva, ha tenuto conto dell'usufrutto alla stessa attribuito dal testatore sull'immobile di via Petrocchi n. 6, che in realtà è già gravato del diritto di abitazione del coniuge del defunto.
assume che, mentre il diritto di proprietà può essere scisso in nuda proprietà ed CP_1 usufrutto, quest'ultimo non potrebbe essere compatibile col diritto di abitazione di altri, né potrebbe ipotizzarsi che il diritto di usufrutto sorga nel momento in cui decede il titolare del diritto di abitazione.
Pertanto, secondo l'appellante incidentale, ai fini del calcolo della quota riservata ad CP_1 non si potrebbe tener conto del valore dell'usufrutto in discussione.
Il motivo non è fondato.
nata nel maggio del 1962, alla morte del padre nel 2019 aveva 56 anni, mentre la CP_1 madre ne aveva 85. Trattandosi di diritti di godimento del medesimo immobile, ma la cui durata è commisurata alla vita del titolare, la significativa differenza di età tra le due signore e l'età avanzata del coniuge del defunto consentono di attribuire un valore all'usufrutto assegnato dal padre alla figlia CP_1 sia pure con congruo abbattimento derivante dalla coesistenza del diritto di abitazione della madre. In
pagina 43 di 48 ordine alla valorizzazione di tale diritto si rinvia a quanto esposto in risposta al sesto motivo di appello principale.
RIUNIONE FITTIZIA
In esito all'esame dei singoli motivi di appello, principale ed incidentale, occorre procedere alla riunione fittizia, al fine di verificare la sussistenza o meno della lesione della quota di legittima di CP_1
dalla medesima lamentata.
[...]
Il relictum comprende:
- la quota di metà della piena proprietà dell'appartamento di Milano, via Petrocchi n. 6, stimato dal ctu in euro 81.500,00, alla data di apertura della successione;
- la quota di metà della liquidità giacente sul conto corrente n. 1000/2011 (già 1000/15100), aperto presso la filiale di viale Monza n. 136 di Intesa San Paolo, cointestato a CP_3 [...]
e pari ad euro 16.500,00; Pt_1 CP_9
- gli arredi presenti nell'abitazione di via Petrocchi n. 6, aventi un valore complessivo di euro
350,00.
Il valore complessivo del relictum è dunque pari ad euro 98.350,00.
Le uniche passività sono quelle relative alla pubblicazione del testamento, pari ad euro
1.820 Euro.
Il donatum comprende invece i seguenti atti:
a) donazione del 22.2.1994 in favore di dell'appartamento ubicato in Milano, via CP_1
Sauli n. 9, identificato in Catasto al foglio 232, mappale 209, subalterno 31, con un valore di
168.000 Euro alla data di apertura della successione (v. doc. 13 attore);
b) donazione pecuniaria di 50.000 Euro, effettuata con assegno dell'11.2.2013, in favore di
[...]
(v. doc. 20 attore); Pt_1
c) donazione pecuniaria di 50.000 Euro, effettuata con assegno del 30.12.2013, in favore di
(v. doc. 23 convenuto); CP_1
d) negozio misto con donazione relativo al laboratorio sito in Milano, via Asiago 46, venduto da a il 12.1.2020, per il quale entra nel donatum l'importo di euro CP_3 Parte_1
69.000;
e) la metà dei premi della polizza di 750.000,00 euro accesa da a favore del figlio CP_3
e quindi l'importo di euro 375.000,00. Pt_1
Pertanto, complessivamente, il donatum è pari ad euro 712.000,00.
pagina 44 di 48 Tenuto conto degli importi sopra indicati del relictum pari ad euro 98.350,00, delle passività ereditarie pari ad euro
1.820 Euro e del donatum pari ad euro 712.000,00, l'asse ereditario all'esito della riunione fittizia risulta di complessivi euro 808.530,00.
Ai sensi dell'art. 542 c.c., la quota riservata per legge alla figlia è pari ad un quarto CP_1 ossia ad euro 202.132,50.
ha già ricevuto per donazione l'appartamento di via Sauli del valore di CP_1
168.000,00 euro, la donazione in denaro di 50.000,00 euro, l'usufrutto della quota di metà dell'appartamento di Milano via Petrocchi n. 6, gravato dal diritto di abitazione della madre, stimabile in euro 32.975,00, dunque complessivamente euro 250.975,00.
Pertanto, non è ravvisabile alcuna lesione della quota di legittima di e la CP_1 relativa domanda di reintegrazione deve essere rigettata.
TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI
Come richiesto dalla difesa di visto l'esito del presente giudizio, deve essere Parte_1 ordinato al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di procedere con l'annotazione della sentenza d'appello a margine della trascrizione del contratto di assistenza e mantenimento del 30.4.2015 e alla cancellazione dell'annotazione della sentenza di primo grado riformata sulle singole unità immobiliari oggetto di detto contratto, nonché alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di in relazione a tutti CP_1 gli immobili interessati dalla stessa.
Deve, inoltre, essere ordinata la cancellazione della domanda giudiziale con riferimento a tutti gli immobili in relazione ai quali sono state rigettate le domande proposte dalle parti.
SPESE DI LITE
L'accoglimento parziale degli appelli principale e incidentale comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese pagina 45 di 48 processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Osserva la Corte che l'esito finale del giudizio vede sostanzialmente vittorioso, Parte_1 posto che non è stata ravvisata la lamentata lesione della quota di riserva della sorella CP_1
Tuttavia, l'accoglimento di talune domande di quest'ultima giustifica la compensazione
[...] delle spese di lite nella misura di un quarto.
deve, pertanto, essere condannata a pagare a i residui tre quarti CP_1 Parte_1 delle spese di lite sopportate da quest'ultimo.
Il medesimo criterio può essere utilizzato per la ripartizione delle spese di ctu tra le parti: un quarto a carico di e tre quarti a carico di Parte_1 CP_1
Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, il valore della lite, l'effettiva attività difensiva svolta e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate, per il primo grado, nella somma di euro 22.457,00 (di cui euro 3.544,00 per studio, euro 2.338,00 per fase introduttiva, euro 10.411,00 per fase di trattazione, euro 6.164,00 per fase decisionale), oltre il
15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
per il presente grado di appello si liquidano in euro 14.239,00 (di cui euro 4.389,00 per studio, euro 2.552,00 per fase introduttiva, euro 7.298,00 per fase decisionale), oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente.
Tre quarti di detti importi devono, pertanto, porsi a carico di parte appellata, a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4329/2024, Sezione Quarta Civile, pubblicata in data 19 aprile 2024 e notificata il 6 maggio 2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in riforma parziale della sentenza di primo grado, così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento della nullità del contratto di “cessione di immobili per mantenimento vitalizio”, stipulato da e in data CP_3 Parte_1
30.4.2015, avente ad oggetto i seguenti immobili:
pagina 46 di 48 (i) in comune di Milano - via Policarpo Petrocchi n. 19, box a uso autorimessa privata al piano interrato privo di impianto termico, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio
199, mappale 35, subalterno 35, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 8, 15 mq;
(ii) in comune di SA (Taranto), frazione Marina di SA, Località Pineta della Re- gina, con accesso da viale Jonio n. 97: intero fabbricato da cielo a terra, composto da cinque unità a uso abitazione e accessori disposti su tre piani fuori terra e locali a uso deposito al piano interrato con annessa area pertinenziale destinata a giardino/cortile in proprietà esclusiva, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 141, mappale 4076,
(a) subalterno 6, piano secondo, categoria A/7, classe 1, vani 6;
(b) subalterno 7, piano terra, categoria A/7, classe 1, vani 5;
(c) subalterno 8, piano terra, categoria A/7, classe 1, vani 5;
(d) subalterno 9, piano primo, categoria A/4, classe 3, vani 2;
(e) subalterno 10, piano primo, categoria A/7, classe 1, vani 4,5; che risultano distinti al Catasto dei terreni al foglio 141, mappale 4564, ente urbano di ha 0.05.13;
2. ordina al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari, con esonero di responsabilità al riguardo, al passaggio in giudicato della sentenza, di procedere all'annotazione della presente sentenza d'appello a margine della trascrizione del contratto di assistenza e mantenimento del 30.4.2015 e alla cancellazione dell'annotazione della sentenza di primo grado riformata sulle singole unità immobiliari oggetto di detto contratto, nonché alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di in relazione a tutti gli immobili interessati dalla stessa;
CP_1
3. accerta che le giacenze sul conto corrente n. 1000/2011, già 1000/15100, sono di proprietà del defunto nella misura di metà e quindi per euro 16.500,00; CP_3
4. accerta che i premi versati per la polizza vita n. 71000295616, contratta da CP_3 con Banca Intesa San Paolo, costituiscono liberalità disposta da
[...] CP_3 in favore di per l'importo di 375.000,00 euro;
Parte_1
5. accerta che l'atto a rogito Notaio in data 12 Gennaio 2010, rep. n. 36114 CP_5
(registrato a Milano il 18.01.2010 al n. 784), avente ad oggetto un laboratorio sito in
Milano, via Asiago n. 46, per un prezzo dichiarato di 70.000 Euro, qualificato dalle parti come compravendita, costituisce un negotio mixtum cum donatione di a CP_3 favore di e quindi liberalità indiretta a favore di quest'ultimo per la somma Parte_1 di 69.000 euro;
pagina 47 di 48 6. accerta che il diritto di usufrutto dell'appartamento di Milano, Via Petrocchi n.
6 - gravato dal diritto di abitazione a favore di da Controparte_11 CP_3 ad con il testamento olografo datato 30.4.2015, pubblicato in data CP_1
21.2.2019, ha un valore di euro 32.975,00;
7. condanna al pagamento in favore di dell'importo di CP_1 Parte_1
1.760,00 Euro, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, a titolo di restituzione di importi anticipati da come meglio specificato in motivazione;
Parte_1
8. rigetta ogni altra domanda;
9. al passaggio in giudicato della presente sentenza, ordina al Conservatore dei Registri
Immobiliari, con esonero di responsabilità al riguardo, la cancellazione della domanda giudiziale con riferimento a tutti gli immobili in relazione ai quali sono state rigettate le domande proposte dalle parti;
10. compensate le spese di lite nella misura di un quarto, condanna a pagare CP_1
a a titolo di rimborso dei residui tre quarti delle spese di lite di primo Parte_1 grado, la somma di euro 16.842,75, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
11. compensate le spese di lite nella misura di un quarto, condanna a pagare CP_1
a a titolo di rimborso dei residui tre quarti delle spese di lite del grado di Parte_1 appello, la somma di euro 10.679,25, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
12. pone le spese di ctu a carico di nella misura di tre quarti e di CP_1 Parte_1 nella misura di un quarto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Carlo Maddaloni
pagina 48 di 48
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 1674, promossa in grado d'appello,
da
rappresentato e difeso dall'avv.to GRASSI MANUELA MARIA ed Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 15 20121 MILANO, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
rappresentata e difeso dall'avv.to CAMPAGNOLO ROBERTO ed CP_1 elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO, 2 20122 MILANO, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza del Tribunale di Milano n. 4329/2024, R.G. n. 26501/2020, Sezione Quarta
Civile, Giudice Est. Dott. Perrotti, pubblicata in data 19 aprile 2024 e notificata data 6 maggio
2024
pagina 1 di 48 OGGETTO: successione – donazione- lesione legittima.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 24.6.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in integrale riforma della sentenza appellata [ Controparte_2 n. 4329/2024, R.G. n. 26501/2020, Sezione Quarta Civile, Giudice Est. Dott. Perrotti, pubblicata in data 19 aprile 2024], contrariis reiectis e previe le declarato-rie del caso:
Nel merito:
▪ in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare tardiva e inammissibile, e comunque rigettare, qualsiasi domanda nuova proposta dall'appellata nel presente giudizio d'appello, ivi compresa la domanda proposta CP_1 con la “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale” depositata in data 24.09.2024 per l'accertamento dell'asserita (ma contestata) “donazione indiretta da parte di in favore del figlio CP_3
relativa alla nuda proprietà degli immobili di cui all'atto “a rogito Notaio di Parte_1 Persona_1 Milano in data 06 febbraio 1995 rep. n. 182915 (registrato a Milano il 15.02.1995 al n. 063693)”;
▪ in via principale, in accoglimento dell'appello proposto dall'appellante e tenuto conto di tutte le Parte_1 sue difese ed eccezioni, rigettare tutte le domande proposte dall'appellata nei confronti del CP_1 convenuto ivi compresa la domanda proposta dall'appellata per la declaratoria di Parte_1 CP_1 nullità del contratto di “Cessione di immobili per mantenimento vitalizio” stipulato in data 30.04.2015 [Rep. 39282, Racc. 17286, Notaio ]; Per_2
▪ in subordine: (i) per la denegata ipotesi di declaratoria di nullità del contratto di “Cessione di immobili per mantenimento vitalizio” stipulato in data 30.04.2015 [Rep. 39282, Racc. 17286, Notaio ], disporre la Per_2 conversione ex art. 1424 c.c. del negozio nullo in donazione modale, ricorrendone i requisiti di sostanza e di forma;
(ii) in ogni altro caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande dell'appellata CP_1 ridurre le relative pretese, tenuto conto di tutte le domande, difese ed eccezioni dell'appellante Parte_1
▪ in via riconvenzionale, condannare l'appellata a corrispondere all'appellante per le CP_1 Parte_1 causali indicate in atti, la somma di Euro 4.781 in linea capitale, o la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda (30 dicembre 2020) sino al saldo effettivo.
In via istruttoria:
▪ dichiarare tardivo, inammissibile e, comunque, inutilizzabile il documento n. 1 (“Ro-gito acquisto immobiliare del 6 febbraio 1995, visure e matrici”) pro-dotto dall'appellata con la “Comparsa Parte_1 CP_1 di costituzione e risposta con appello incidentale” depositata in data 24.09.2024;
▪ rigettare tutte le istanze istruttorie dell'appellata CP_1
▪ ammettere, all'occorrenza, i capitoli di prova testimoniale formulati in primo grado dall'appellante Parte_1 al par.
2.2. della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., con i testi ivi indicati.
pagina 2 di 48 In ogni caso:
▪ ordinare al competente conservatore dei pubblici registri immobiliari di procedere con l'annotazione dell'emananda sentenza d'appello a margine della trascrizione del contratto di “Cessione di immobili per mantenimento vitalizio” stipulato in data 30.04.2015 [Rep. 39282, Racc. 17286, Notaio ] e, al Per_2 contempo, con la can-cellazione dell'annotazione della sentenza appellata [Tribunale di Milano n. 4329/2024, R.G. n. 26501/2020, Sezione Quarta Civile, Giudice Est. Dott. Perrotti, pubblicata in data 19 aprile 2024], con riferimento alle seguenti unità immobiliari: (i) Comune di SA (Catasto Fabbricati), Foglio 141, Particella 4076, Subalterni 6, 7, 8, 9 e 10; (ii) Comune di SA (Catasto Terreni), Foglio 141, Particella 4564; (iii) Comune di Milano (Catasto fabbricati), Foglio 199, Particella 35, Subalterno 35;
▪ ordinare al competente conservatore dei pubblici registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale dell'appellata con riferi-mento alle seguenti unità immobiliari: (i) Comune CP_1 di SA (Catasto Fabbricati), Foglio 141, Part. 4076, Subalterni 6, 7, 8, 9 e 10; (ii) Comune di SA (Catasto Ter-reni), Foglio 141, Particella 4564; (iii) Comune di Milano (Catasto Fabbricati), Foglio 199, Particella 35, Subalterni 35; (iv) Comune di Milano (Catasto Fabbricati), Foglio 148, Particella 192, Subalterni 13, 14 e 701 (già nn. 15 e 16);
▪ emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dall'accoglimento delle conclusioni che precedono;
▪ condannare l'attrice alla rifusione in favore del convenuto delle competenze e CP_1 Parte_1 spese di lite ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre gli accessori di legge, ivi compreso il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, per en-trambi i gradi di giudizio.
* * * Con la massima osservanza Milano, 13 dicembre 2024 Avv. Manuela M. Grassi Avv. Valentina Canepa Avv. Luca Traficante
PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, azione, eccezione e conclusione:
In via preliminare:
a) accerti e dichiari la Corte l'inammissibilità dell'appello proposto dal signor Parte_1 in quanto non rispettoso dei requisiti di cui all' 342 c.p.c., per le ragioni tutte esposte;
b) accerti e dichiari comunque la Corte, per i motivi tutti esposti, l'inammissibilità dell'appello proposto dal signor ai sensi dell'348-bis c.p.c., attesane Parte_1
l'improbabilità di accoglimento;
In via principale:
pagina 3 di 48 a) accerti e dichiari la Corte la tardività̀ ed inammissibilità̀ delle domande nuove presentate da con l'atto di citazione d'appello e/o il difetto di interesse in capo allo stesso Parte_1 per le ragioni esposte;
b) rigetti la Corte per le ragioni tutte esposte il gravame proposto dal signor siccome infondato in fatto e diritto, esclusa la sussistenza degli ipotizzati Parte_1 errori materiali per le ragioni tutte esposte.
In via di appello incidentale:
Accertare e dichiarare che il prezzo dell'immobile di Milano, Via Asiago n. 46, e precisamente: “appartamento al piano terzo di cinque locali, cucina e doppi servizi, con annessi due vani di cantina al piano seminterrato;
censito al NCEU alla partita 1637736, foglio 148, mappale 192, sub. 701 (ex subb. 15 e 16) via Asiago n. 46, piani 3/S1, categoria A/2, classe 8, 8 vani, mq 100” di cui al contratto di vendita a rogito Notaio di Milano in data 02 Persona_1
Novembre 1995 rep.n. 183698 (registrato a Milano il 07.11.1995 al n. 623621) è stato corrisposto direttamente da alla parte venditrice e per l'effetto, accertare e CP_3 Controparte_4 dichiarare che tale acquisto rappresenta una donazione indiretta da parte di in favore CP_3 del figlio Parte_1
Accertare e dichiarare che il prezzo dell'immobile di Milano, Via Asiago n. 46, : A.
“appartamento al piano terzo di due locali e servizi, con annesso vano cantina al piano seminterrato;
censito al NCEU alla partita 1235322, foglio 148, mappale 192, sub 14, Via Asiago
n. 46, piano 37S1, categoria A/3, classe 2, vani 2; B: “appartamento al piano terzo di tre locali e servizi, con annesso vano di cantina al piano cantinato;
censito al NCEU alla partita , P.IVA_1 foglio 148, mappale 192 sub 13, Via Asiago n. 42, piano 3/S1, categoria A/3, classe 2, vani 5,5” di cui al contratto di vendita a rogito del medesimo Notaio in data 29 Dicembre 1995 rep.n. 183918
(registrato a Milano in data 03.01.1996 al n. 426 è stato corrisposto direttamente da CP_3 alla parte venditrice e per l'effetto, accertare e dichiarare che avore del figlio Controparte_4 [...]
Pt_1
Accertare e dichiarare che il prezzo degli immobili di cui all'atto sempre a rogito Notaio di Milano in data 06 Febbraio 1995 rep.n. 182915 (registrato a Milano il Persona_1
15.02.1995 al n. 063693), con il quale la signora trasferiva al signor Controparte_4 Parte_1 la nuda proprietà dei seguenti immobili, facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Milano, Via
Asiago n. 46 e precisamente: “ due laboratori al pian terreno ed un box ad uso autorimessa al pian terreno;
censito al NCEU alla partita 1235317, foglio 148, mappale 444, sub. 1, cat. C3
(laboratorio), mq 76, sub. 2 cat. C3 (laboratorio), mq 63, sub 3, cat. C6 (box), mq 18 è stato corrisposto direttamente da alla parte venditrice e per l'effetto, CP_3 Controparte_4
pagina 4 di 48 accertare e dichiarare che tale acquisto rappresenta una donazione indiretta da parte di CP_3 in favore del figlio
[...] Parte_1
Accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio in data 12 Gennaio 2010, CP_5 rep.n. 36114 (registrato a Milano il 18.01.2010 al n. 784), qualificato come compravendita, costituisce in realtà un atto simulato, dissimulante una donazione diretta dell'immobile sopra meglio descritto, per tutte le ragioni sopra esposte e con ogni conseguenza di legge. In via gradata, accertare e dichiarare che il contratto qualificato come compravendita, costituisce in realtà un negotio mixtum cum donatione;
Accertato e dichiarato che il contratto a rogito notaio dr. di Milano in data 30 Aprile CP_5
2015 rep. n. 39282 (registrato a Monza il 30.04.2015 al n. 9905) denominato “cessione di immobili per mantenimento vitalizio”, stipulato da e configura un contratto CP_3 Parte_1 atipico di vitalizio assistenziale ovvero contratto di mantenimento e accertata e dichiarata la mancanza dell'elemento essenziale dell'aleatorietà del contratto stesso, per l'effetto,
dichiarare la nullità del contratto per mancanza dell'elemento essenziale dell'aleatorietà e, ancora, per l'effetto, dichiarare quale unico proprietario dei beni immobili “A) in CP_3 comune di Milano, Via Policarpo Petrocchi n. 19: box ad uso autorimessa privata al piano interrato privo di impianto termico, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio 199, mappale 35, subalterno
35, in Via Policarpo Petrocchi n. 19, primo piano sotterraneo, zona censuaria terza, categoria C/6, classe ottava, metri quadri 15: della , con accesso dal Viale Jonio n. 97: intero fabbricato CP_6 da cielo a terra, composto da cinque unità ad uso abitazione ed accessori disposti su tre piani fuori terra e locali ad uso deposito al piano interrato con annessa area pertinenziale destinata a giardino/cortile in proprietà esclusiva, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 141, mappale 4076, subalterni 6 in Viale Ionio n. 97, piano secondo, categoria A/7, classe prima, vani 6, subalterno 7 in Viale Ionio, piano terra, categoria A/7, classe prima, vani 5, subalterno 8 in Viale Ionio, piano terra, categoria A/7, classe prima, vani 5, subalterno 9, in Viale Ionio, piano primo, categoria A/4, classe terza, vani 2, subalterno 10 in Viale Ionio, piano primo, categoria A/7, classe prima, vani
4,5. Risultano distinti al Catasto dei terreni al foglio 141, mappale 4564, ente urbano di ha 0.05.13”, con il conseguente obbligo di restituzione degli stessi alla massa ereditaria in capo al signor
[...]
e la relativa apertura della successione legittima;
Pt_1
Sul punto, in via gradata: - Accertare e dichiarare che l'atto a rogito Notaio CP_5 di Milano in data 30 Aprile 2015 rep. n. 39282 (registrato a Monza il 30.04.2015 al n. 9905) denominato “cessione di immobili per mantenimento” costituisce in realtà una donazione diretta degli immobili in “A) in comune di Milano, Via Policarpo Petrocchi n. 19: box ad uso pagina 5 di 48 autorimessa privata al piano interrato privo di impianto termico, censito al Catasto dei
Fabbricati al foglio 199, mappale 35, subalterno 35, in Via Policarpo Petrocchi n. 19, primo piano sotterraneo, zona censuaria terza, categoria C/6, classe ottava, metri quadri 15: B)in comune di SA (Taranto), frazione Marina di SA, Località Pineta della , con CP_6 accesso dal Viale Jonio n. 97: intero fabbricato da cielo a terra, composto da cinque unità ad uso abitazione ed accessori disposti su tre piani fuori terra e locali ad uso deposito al piano interrato con annessa area pertinenziale destinata a giardino/cortile in proprietà esclusiva, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 141, mappale 4076, subalterni 6 in Viale Ionio n. 97, piano secondo, categoria A/7, classe prima, vani 6, subalterno 7 in Viale Ionio, piano terra, categoria A/7, classe prima, vani 5, subalterno 8 in Viale Ionio, piano terra, categoria A/7, classe prima, vani 5, subalterno 9, in Viale Ionio, piano primo, categoria A/4, classe terza, vani
2, subalterno 10 in Viale Ionio, piano primo, categoria A/7, classe prima,
vani 4,5. Risultano distinti al Catasto dei terreni al foglio 141, mappale 4564, ente urbano di ha 0.05.13”, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare che la disposizione bancaria disposta in data 11.02.2013 dal signor in favore di di € 50.000 costituisce un atto simulato, dissimulante una CP_3 Parte_1 donazione diretta della somma di Euro 50.000 e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del predetto atto per mancanza della forma prescritta dal combinato disposto degli artt. 782 c.c. e 48 L. n. 89/1913 (legge Notarile), condannando il signor a restituire all'eredità del signor la somma di Euro 50.000, con Parte_1 CP_3
l'aggiunta degli accessori (rivalutazione ed interessi) alle condizioni e nella misura di legge;
accertare e dichiarare che detta somma deve essere conteggiata nel calcolo dell'asse ereditario della successione del signor ai fini della valutazione della quota di legittima spettante CP_3 alla parte attrice;
accertare e dichiarare l'esatto ammontare dell'asse ereditario (composto da relictum + donatum) del defunto (come determinata a mezzo di CTU) al momento CP_3 dell'apertura della successione;
accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima spettante alla signora e per l'effetto reintegrare, disponendo la riduzione delle donazione CP_1 lesive indicate in narrativa, la signora nella quota di legittima spettante alla CP_1 medesima, con l'aggiunta degli accessori (rivalutazione ed interessi) alle condizioni e nella misura di legge.
pagina 6 di 48 Accertare e dichiarare i signori e quali unici proprietari delle CP_3 CP_7 sostanze presenti sul conto corrente n. 1000/15100 e del deposito amministrato n. 3100/4202904 accesi presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Viale Monza 136, Milano;
Accertare e dichiarare che l'importo di € 750.000 per premi versati per la polizza vita n.
71000295616 contratta da con la Banca Intesa San Paolo, costituisce donazione in CP_3 favore di Parte_1
Accertata e dichiarata l'inefficacia dell'assegnazione del diritto di usufrutto dell'appartamento di Milano, Via Petrocchi n. 6 in favore della signora Accertare e dichiarare CP_1
l'inefficacia nei confronti della signora delle disposizioni testamentarie del signor CP_1 contenute nel testamento olografo datato 30 Aprile 2015, pubblicato in data 21 CP_3 ccardo n 54.748/7900, registrato in Milano in data 01.03.2019 nella parte in cui Controparte_8 ledono la quota di riserva spettante all'odierna appellante in via incidentale come indicato in narrativa (pari alla differenza tra la quota di legittima spettante a e quanto già CP_1 percepito dalla stessa a titolo di donazione del bene immobile sito a Milano, Via Sauli 9 e della somma di € 50.000);
Per l'effetto, disporre la reintegrazione della quota di legittima spettante alla parte attrice per un valore complessivo non inferiore ad € 424.174,50 come indicato in narrativa oltre agli interessi legali a far data dalla morte del signor o per il diverso valore che verrà determinato CP_3 nel corso del presente giudizio, da attuarsi nei modi e nei termini di cui agli articolo 553 e seguenti cc e, quindi, con la riduzione ai sensi e per l'effetto dell'art. 558 cc delle disposizioni testamentarie in favore di sino al completo soddisfacimento della quota di riserva spettante alla Parte_1 signora CP_1
Se dopo aver esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento la quota di riserva spettante alla signora non sia stata soddisfatta, accertare e dichiarare l'inefficacia CP_1 nei confronti della signora delle donazioni e delle liberalità dirette ed indirette poste CP_1 in essere dal de cujus, come meglio individuate in narrativa;
Per l'effetto, disporre la reintegrazione della quota di legittima della signora per un CP_1 valore complessivo non inferiore ad € 424.174,50 indicato in narrativa oltre interessi dalla data dell'apertura della successione, da attuarsi nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 553 e seguenti cc e quindi con la riduzione ai sensi dell'art. 559 e seg. cc delle donazioni e delle liberalità dirette e indirette cominciando da ultima e risalendo via via a quelle anteriori sino al completo soddisfacimento della quota di riserva spettante alla signora CP_1
In via istruttoria: pagina 7 di 48 si chiede che Codesta Corte voglia ordinare al signor di esibire tutta la Parte_1 documentazione bancaria ad essi riferibile, relativa al periodo antecedente, coevo e successivo alla stipula degli atti di compravendita (e, pertanto, riferibile agli anni 1994, 1995, 1996 nonché al periodo 2009, 2010 e successivamente al mese di ottobre 2015).
Si insiste affinché l'Ill.ma Corte adita voglia ordinare ex art. 210 cpc a Intesa San Paolo, filiale di Viale Monza 136, Milano di produrre tutta la documentazione inerente alla polizza vita n.
71000295616 unitamente a tutta la documentazione bancaria riferibile al conto corrente n.
1000/2011 e al deposito amministrato n. 3100/4202904 dalla data dell'apertura di tali rapporti e sino all'anno 2019.
Si chiede che venga nominato il Consulente Tecnico d'Ufficio in forza della quale:
1. vengano esaminati gli atti ed i documenti di causa, acquisite le necessarie informazioni presso le competenti sedi dell'Agenzia del Territorio, presso gli istituti bancari e le compagnie assicurative ove il de cujus accese i rapporti bancari, detenne depositi amministrati anche cointestati e stipulasse polizze assicurative sulla vita e presso ogni e qualsiasi pubblico ufficio, vengano descritti i beni compresi nell'asse ereditario di e venga determinato il CP_3 valore al momento dell'apertura della successione e la consistenza dei beni immobili, dei conti correnti e dei depositi titoli anche cointestati sempre al momento del decesso del de cujus così come anche l'entità dei premi assicurativi sulla vita versati.
2. venga calcolato l'asse ereditario tenendo in considerazione, oltre ai beni indicati nella scheda testamentaria anche tutti gli altri beni caduti in successione e tutte le liberalità effettuate in vita dal signor in favore del figlio, CP_3 Parte_1
3. venga quindi determinato il valore dell'asse ereditario secondo il calcolo di cui all'art. 556 cc e conseguentemente venga determinato il valore della quota disponibile ed il valore della quota di riserva spettante alla signora e quindi venga determinata l'entità della CP_1 riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni e liberalità tutte necessarie per reintegrare la quota di riserva spettante alla signora CP_1
Si chiede il rigetto dei capitoli di prova formulati da controparte e i testi indicati nelle proprie memorie ex art. 183, VI co. n. 1,2,3;
Nella denegata ipotesi di accoglimento dei capitoli di prova formulati da controparte si chiede ammettersi a prova contraria sui medesimi capitoli i seguenti testimoni:
- sig.ra via S. A. Sauli n. 3 – 20127 Milano Parte_2
- sig. Via Leonardo da Vinci 9 - 20060 Bussero Parte_3
- avv. ANNA MONTALBETTI Via Bellerio Carlo 10 – 20161 Milano pagina 8 di 48 - sig.ra ER PE domiciliata in Milano, Via Ampere n. 87
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali al 15% dell'imponibile, con spese di
CTU a carico del signor Parte_1
Con osservanza.
Milano, 11 dicembre 2024
Avv. Roberto Campagnolo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla sentenza impugnata emerge quanto segue.
“1. Con atto di citazione notificato in data 14 -21.7.2020 conveniva in giudizio CP_1 [...] ed esponeva quanto segue. Pt_1
In data 18.1.2019 era deceduto coniugato in regime di comunione legale dei beni con CP_3
e con due figli, e CP_7 CP_1 Parte_1
Con testamento olografo del 30.4.2015, pubblicato in data 21.2.2019, aveva disposto dei suoi beni assegnando:
- a la quota di 1/2 della nuda proprietà di un immobile sito in Milano - via Petrocchi n. 6 Parte_1
e i soldi presenti in un deposito titoli aperto presso la banca Intesa San Paolo;
- a la quota di 1/2 dell'usufrutto dell'immobile sito in Milano - via Petrocchi n. 6, con CP_1 la precisazione che la figlia aveva già ricevuto in donazione la proprietà di un appartamento sito in
Milano - via Sauli n. 9;
- alla moglie la liquidità giacente su un conto corrente aperto presso Intesa San Paolo. CP_9
Alla data di apertura della successione il patrimonio del padre comprendeva i seguenti beni:
- la quota di 1/2 della proprietà dell'immobile di via Petrocchi n. 6;
- la quota di 1/3 della liquidità giacente sul conto corrente n. 1000/2011, aperto presso la filiale di viale
Monza n. 136 di Intesa San Paolo, cointestato a e a Parte_1 CP_9
- un orologio d'oro BA ER, una catenina d'oro e la fede nuziale, dei quali si era Parte_1 impossessato arbitrariamente.
Il conto corrente e il deposito titoli in realtà erano alimentati solo dai coniugi, quindi la quota effettiva pagina 9 di 48 da ritenere caduta in successione era pari a 1/2 della giacenza e non a 1/3.
Il de cuius aveva effettuato varie donazioni, anche indirette, in favore del figlio Parte_1
Con atto del 2.11.1995 aveva venduto a un appartamento sito in Milano Controparte_4 Parte_1
- via Asiago n. 46. Il prezzo pattuito di 228.000.000 Lire era stato interamente pagato da CP_3
Con atto del 29.12.1995 aveva venduto a la nuda proprietà di altri due Controparte_4 Parte_1 appartamenti, rispettivamente ubicati in Milano - via Asiago n. 46 e via Asiago n. 42. Anche in questo caso il prezzo pattuito di 100.000.000 Lire (di cui 42.000.000 Lire per il primo immobile e 58.000.000
Lire per il secondo) era stato interamente versato da CP_3
Con atto del 12.1.2010 aveva trasferito al figlio un locale laboratorio con CP_3 Parte_1 annessi tre depositi sito in Milano - via Asiago n. 46, al prezzo dichiarato di 70.000 Euro. La vendita era simulata: non era stato pagato alcun corrispettivo e la reale volontà delle parti era di concludere una donazione.
In data 11.2.2013 aveva ricevuto dal padre l'importo di 50.000 Euro mediante incasso di Parte_1 un assegno bancario. La donazione era nulla per mancanza di forma.
Con atto del 30.4.2015, - all'epoca 84enne - aveva trasferito a la proprietà CP_3 Parte_1 di vari immobili, ubicati in Milano - via Policarpo Petrocchi n. 19 e in SA (TA) - viale Jonio n. 97, con un valore di circa 500.000 Euro, in cambio del mantenimento vitalizio. Il contratto era nullo per evidente mancanza di aleatorietà.
Da ultimo, aveva stipulato la polizza vita n. 71000295616, con unico beneficiario CP_3 [...]
versando premi per complessivi 750.000 Euro. Pt_1
Riconosceva di avere ricevuto in donazione dal padre un immobile sito in Milano - via Sauli 9.
Rilevava che l'assegnazione dell'usufrutto dell'immobile di via Petrocchi n. 6 era incompatibile con il diritto di abitazione spettante all'ex lege al coniuge, ai sensi dell'art. 540 c.c., con sua conseguente totale pretermissione.
Concludeva chiedendo (i) l'accertamento della natura di donazione indiretta delle vendite del
2.11.1995 e del 29.12.1995; (ii) l'accertamento della simulazione della vendita del 12.1.2010, dissimulante una donazione;
(iii) l'accertamento della nullità, ovvero in subordine della natura di donazione indiretta, del contratto di cessione di immobili per mantenimento vitalizio del 30.4.2015; (iv)
l'accertamento della nullità per difetto di forma della donazione pecuniaria di 50.000 Euro dell'11.2.2013; (v) l'accertamento della cointestazione in capo ai soli e CP_3 CP_9
pagina 10 di 48 del c/c n. 15100 e del deposito titoli n. 4202904; (vi) l'accertamento della natura di donazione in favore di del versamento dei premi per complessivi 750.000 Euro per la polizza vita n. Parte_1
71000295616; (vii) l'accertamento dell'inefficacia dell'assegnazione in suo favore dell'usufrutto dell'appartamento di via Petrocchi n. 6; (viii) l'accertamento della lesione della quota a lei riservata come erede necessario, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni ai fini della sua completa reintegrazione.
si costituiva con comparsa depositata in data 30.12.2020. Parte_1
Chiariva che la madre era in amministrazione di sostegno e aveva quindi accettato l'eredità con beneficio d'inventario.
La devoluzione dell'usufrutto vitalizio di via Petrocchi n. 6 non era incompatibile con il diritto di abitazione della madre (85 anni alla data di apertura della successione) e determinava solo una riduzione temporanea del suo valore.
L'orologio BA ER gli era stato regalato per i suoi 55 anni, e si trattava di una liberalità d'uso.
La catena d'oro e la fede erano stati rubati nel 2012.
Nella ricostruzione dell'asse ereditario si doveva tenero conto anche delle passività ereditarie, comprendenti le spese di pubblicazione del testamento e gli oneri per la presentazione della dichiarazione di successione, da lui interamente anticipate.
Contestava la qualificazione delle vendite del 1995 come donazioni indirette. Non vi era alcuna prova che il prezzo fosse stato pagato dal padre. Già all'epoca aveva disponibilità economiche del tutto adeguate, poiché aveva lavorato all'estero - con ottime retribuzioni - per un decennio.
In data 14.11.1996 - all'epoca 34enne e priva di entrate adeguate - aveva acquistato da CP_1 la nuda proprietà di due unità immobiliari site in Milano - via Asiago n. 46 per Controparte_4
78.000.000 Lire, con prezzo interamente pagato dal padre (doc. 12 convenuto). Questa CP_3 compravendita doveva essere qualificata come donazione indiretta. In merito alla compravendita del laboratorio, il prezzo pattuito ed effettivamente versato di 70.000 Euro era del tutto congruo, tenuto conto delle sue pessime condizioni all'epoca, e poco distante dall'effettivo valore di mercato. In subordine doveva essere qualificato come negotium mixtum cum donatione, e quindi come liberalità del de cuius solo per la differenza tra il presunto maggiore valore di mercato e il prezzo realmente corrisposto. Contestava di avere ricevuto alcuna provvista dal padre per pagare il corrispettivo di questi immobili.
Il contratto di cessione degli immobili del 30.4.2015 era valido, tenuto conto degli oneri di pagina 11 di 48 mantenimento da calcolare sulla prevedibile aspettativa di vita residua e delle effettive condizioni di salute del padre, nonché del valore degli immobili.
I premi per le polizze erano stati versati dal de cuius nel minore importo di 125.000 Euro.
Parte attrice aveva riconosciuto la donazione dell'appartamento di Milano - via Sauli n. 9 ma aveva beneficiato anche di altre liberalità in suo favore, per un totale di ulteriori 106.810 Euro
In particolare, aveva ricevuto una donazione pecuniaria di 50.000 Euro, mediante assegno del
30.12.2013.
era infine tenuta alla restituzione dell'importo di 3.021 Euro, interamente anticipato nel 2016 CP_1 dal convenuto per la sostituzione della caldaia condominiale nello stabile di via Asiago n. 46, per i subalterni n. 6 e 12, dei quali parte attrice era all'epoca nuda proprietaria.
Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte da e, in via ri- CP_1 convenzionale, la condanna dell'attore al pagamento in suo favore di 4.781 Euro, oltre interessi.
Con ordinanza del 3.3.2022 veniva disposta un c.t.u. per la stima del valore di tutti gli immobili oggetto degli atti di disposizione impugnati dalle parti.
Esaurita l'istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 4.10.2023 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..”
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, con sentenza n. 4329/2024 del 19.4.2024, così statuiva : “Accerta e dichiara la nullità del contratto di “cessione di immobili per mantenimento vi- talizio”, stipulato da e in data 30.4.2015, avente ad oggetto i seguenti CP_3 Parte_1 immobili:
(i) in comune di Milano - via Policarpo Petrocchi n. 19, box a uso autorimessa privata al piano interrato privo di impianto termico, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio 199, mappale 35, subalterno 35, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 8, 15 mq;
(ii) in comune di SA (Taranto), frazione Marina di SA, Località Pineta della Re-gina, con accesso da viale Jonio n. 97: intero fabbricato da cielo a terra, composto da cinque unità a uso abitazione e accessori disposti su tre piani fuori terra e locali a uso deposito al piano interrato con annessa area pertinenziale destinata a giardino/cortile in proprietà esclusiva, censiti al Catasto
Fabbricati al foglio 141, mappale 4076,
(a) subalterno 6, piano secondo, categoria A/7, classe 1, vani 6;
(b) subalterno 7, piano terra, categoria A/7, classe 1, vani 5; pagina 12 di 48 (c) subalterno 8, piano terra, categoria A/7, classe 1, vani 5;
(d) subalterno 9, piano primo, categoria A/4, classe 3, vani 2;
(e) subalterno 10, piano primo, categoria A/7, classe 1, vani 4,5;
risultano distinti al Catasto dei terreni al foglio 141, mappale 4564, ente urbano di ha 0.05.13;
e, per l'effetto, dichiara che gli immobili sopra indicati devono intendersi acquisiti alla massa ereditaria di con apertura della successione legittima sugli stessi;
CP_3
- ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari, con esonero da responsabilità, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione del contratto di
“cessione di immobili per mantenimento vitalizio” del 30.4.2015, effettuata con presentazioni del
4.5.2015, registro n. 23072/16555 (Milano 1) e registro n. 7289/5595 (Taranto);
- condanna al pagamento in favore di dell'importo di 4.781,00 Euro, CP_1 Parte_1 oltre interessi in misura legale ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dal 30.12.2020 sino al saldo effettivo, a titolo di restituzione di importi anticipati da come meglio specificato in Parte_1 motivazione;
- respinge tutte le ulteriori domande svolte dalle parti;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidate in Parte_1 CP_1 complessivi 23.000,00 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti;
- pone definitivamente a carico delle parti le spese di c.t.u., come già liquidate in corso di causa, con suddivisione interna del relativo onere nella misura di 1/3 a carico di e nella misura di CP_1
2/3 a carico di . Parte_1
In sostanza, il Tribunale di Milano riteneva nullo il contratto stipulato in data 30.4.2015 da CP_3
e di cessione di immobili per mantenimento vitalizio. Inquadrato detto negozio
[...] Parte_1 come contratto vitalizio assistenziale, connotato da un'intrinseca aleatorietà, legata all'incertezza della durata effettiva della vita umana, il primo giudice riteneva che, nel caso di specie, difettasse una causa concreta meritevole di tutela, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute di all'epoca CP_3 della stipulazione, dell'aspettativa di vita limitata del medesimo e del valore del mantenimento rispetto a quello del compendio immobiliare trasferito.
Posto che il testamento del de cuius non disponeva degli immobili oggetto del contratto dichiarato nullo del 30.4.2015, il Tribunale dichiarava aperta la successione legittima sugli stessi, con attribuzione al coniuge e a ciascuno dei due figli di quote uguali di 1/3 ciascuno.
Provvedeva, quindi, alla riunione fittizia al fine di verificare se la quota di riserva della figlia CP_1 pagina 13 di 48 pari ad un quarto, ai sensi dell'art. 542, comma 2, c.c., era stata lesa, tenuto conto dei valori dei singoli cespiti risultanti dalla ctu.
Il valore totale degli immobili alla data di apertura della successione risultava pari a 497.500 Euro.
Per quanto concerne i beni mobili, il Tribunale teneva conto dell'arredo dell'abitazione di via
Petrocchi 6, stimato in euro 350,00, e nel valore di un terzo del saldo attivo del conto corrente n.
1000/2011, aperto presso la filiale di viale Monza n. 136 di Intesa San Paolo, cointestato a CP_3
e in difetto di prova che la provvista fosse di provenienza dei soli genitori. Parte_1 CP_9
Non teneva invece conto della catenina e della fede nuziale d'oro indicati dall'attrice, rispetto alle quali non vi erano prove certe dell'esistenza nel patrimonio ereditario. Quanto all'orologio BA
ER nella disponibilità materiale del convenuto, il primo giudice affermava trattarsi di liberalità
d'uso, non essendovi prova della relativa sottrazione.
Il valore dei beni mobili veniva, pertanto, determinato nell'importo complessivo di euro 11.462,64 e quindi il valore del relictum veniva individuato in euro 508.962,64 Euro (derivante dalla seguente sommatoria: 497.500 + 11.462,64).
Le uniche passività accertate risultavano essere quelle relative alla pubblicazione del testamento, documentate da in
1.820 Euro. Parte_1
In ordine alle liberalità effettuate in vita da il Tribunale riteneva provati i seguenti atti CP_3 dispositivi:
- donazione del 22.2.1994 in favore di dell'appartamento ubicato in Milano, via Sauli CP_1
n. 9, identificato in Catasto al foglio 232, mappale 209, subalterno 31, con un valore di 168.000 Euro, alla data di apertura della successione (v. doc. 13 attore);
- donazione pecuniaria di 50.000 Euro, effettuata con assegno dell'11.2.2013, in favore di
[...]
(v. doc. 20 attore); Pt_1
- donazione pecuniaria di 50.000 Euro, effettuata con assegno del 30.12.2013, in favore di CP_1
(v. doc. 23 convenuto);
[...]
- il pagamento di premi per polizze vita per un ammontare complessivo di 750.000 da parte di CP_3
con beneficiario delle polizze
[...] Parte_1
Viceversa il primo giudice non riteneva che le parti avessero fornito prove adeguate in relazione alle altre compravendite immobiliari invocate in atti, relative alla cessione da parte di a Controparte_4
ed negli anni 1995-1996, di appartamenti siti in Milano, via Asiago 42-46, dal Pt_1 CP_1 momento che mancava la prova dell'avvenuto pagamento del relativo prezzo da parte del de cuius.
Infine il Tribunale dichiarava infondata la domanda attorea volta a dimostrare che la vendita in data
12.1.2010 del laboratorio sito in Milano, via Asiago 46, da a per il prezzo dichiarato CP_3 Parte_1
pagina 14 di 48 di euro 70.000 dissimulasse, in realtà, una donazione al figlio. Sul punto il primo giudice rilevava che la ctu aveva determinato in euro 139.000 il valore dell'immobile al tempo della cessione, con una stima che ovviamente non poteva “tenere compiutamente conto dell'effettivo stato di fatto del bene all'epoca del trasferimento, non ricostruibile con certezza a posteriori e distanza di più di dieci anni”. Inoltre all'atto di vendita erano allegate le prove dell'avvenuto effettivo pagamento del prezzo e tale evidenza non poteva dirsi adeguatamente superata dall'esistenza di vari accrediti disposti dal de cuius in favore del figlio , per un importo complessivo di 65.500 Euro, in un periodo compreso tra il 24.7.2009 e il Pt_1
23.12.2009, che potevano trovare altra adeguata causale, in particolare riferita al rimborso di spese sostenute in relazione agli immobili di SA.
Pertanto, il Tribunale stimava in euro 1.018.000,00 il donatum (168.000 + 50.000 + 50.000 +
750.000).
Tenuto conto del relictum (508.962,64 Euro), delle passività ereditarie (1.820 Euro) e del donatum
(1.018.000 Euro), l'asse ereditario risultante dalla riunione fittizia era, pertanto, determinato in euro
1.525.142,64 e la quota di 1/4 riservata a ciascun figlio doveva stimarsi pari ad euro 381.285,66.
Il primo giudice rilevava che aveva già ricevuto in donazione beni per euro 218.000 e CP_1 concorreva nella misura di un terzo, e dunque per euro 130.666,66, sui beni immobili caduti in successione per effetto della dichiarazione di nullità del contratto vitalizio assistenziale del 30.4.2015.
Inoltre l'attrice per testamento aveva ricevuto dal defunto l'usufrutto della quota di metà dell'immobile di via Petrocchi n. 6, al quale il ctu aveva attribuito il valore di euro 52.975,00. Complessivamente, pertanto, era beneficiaria di disposizioni in suo favore del valore complessivo di euro CP_1
401.641,66, superiore alla quota di riserva prevista per legge. Osservava il Tribunale che la coesistenza del diritto di abitazione del coniuge ex art. 540 c.c. sull'immobile oggetto di usufrutto riduceva il valore di quest'ultimo ma non lo azzerava, tenuto conto che la madre aveva 90 anni.
Pertanto, il primo giudice escludeva la sussistenza di una lesione della quota di legittima spettante a
CP_1
Infine la sentenza riconosceva il credito di per la restituzione dell'importo complessivo Parte_1 di euro 4.781,00, in relazione alle spese anticipate dallo stesso per la sostituzione della caldaia condominiale dello stabile di via Asiago 46, per la pubblicazione del testamento e per gli onorari notarili connessi alla presentazione della dichiarazione di successione.
Tenuto conto della prevalente soccombenza di il Tribunale compensava le spese di lite Parte_1 nella misura di metà e poneva la residua metà delle spese legali sostenute dall'attrice a carico del fratello, mentre le spese di ctu era suddivise tra le parti di modo che gravassero nella misura di un terzo a carico di e in quella di due terzi a carico di CP_1 Parte_1
pagina 15 di 48 Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi dedotti. Parte_1
Si costituiva contestando l'appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale CP_1 contro la pronuncia del Tribunale.
All'esito della prima udienza del 15.10.2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza dell' 11.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 24.6.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 24.6.2025 e decisa nella camera di consiglio del 16.7.2025.
APPELLO PRINCIPALE
Col primo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui avrebbe erroneamente dichiarato la nullità del contratto di assistenza e mantenimento, stipulato tra e in data 30.4.2015. CP_3 Parte_1
L'appellante lamenta che la decisione non è condivisibile, in quanto sin dalla comparsa Parte_1 di costituzione, aveva prodotto delle tavole di mortalità ufficiali dell'Istat, riferite all'anno 2015, da cui risultava che la speranza di vita per persone di età compresa tra 80 e 84 anni era di oltre 9 anni. In particolare dalle predette tavole emergeva che, con specifico riferimento alle persone di età compresa tra
80 e 84 anni, in Italia, si registravano nel 2015 ben 68.078 casi di sopravvivenza, a fronte di soli 17.359 decessi, dati che comportavano una probabilità di sopravvivenza del 66,45%, come tale addirittura superiore rispetto all'opposta probabilità di decesso.
A detta dell'appellante, tali dati, in quanto riferiti alla popolazione ultraottantenne, tenevano già conto della normale incidenza delle patologie croniche che colpiscono gli anziani.
Per quanto concerne, poi, la mielite dorsale di cui era affetto il de cuius, l'appellante evidenzia che detta malattia -che aveva determinato l'invalidità dello stesso- durava da trent'anni e consisteva nell'incapacità di deambulare autonomamente, mentre non era tale da mettere in CP_3 imminente pericolo di vita. pagina 16 di 48 D'altra parte, prosegue l'appellante, proprio la situazione di invalidità al 100% dovuta alla
“impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”, unita al fatto che la moglie era ormai da un anno, a sua volta, inabile, in quanto affetta da demenza senile, giustificava pienamente la necessità di assistenza, che è uno degli aspetti che voleva assicurarsi con CP_3 la stipula del contratto stipulato il 30.4.2015. dal 3.12.2015 fruiva anche dei permessi ex Parte_1 art. 3, legge 104/1992, per assistere il padre disabile.
L'appellante evidenzia che la Suprema Corte, del resto, ha escluso l'alea del contratto di assistenza e mantenimento vitalizio in ipotesi in cui, al momento della conclusione, il beneficiario stesso fosse affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale o comunque una morte imminente, condizione che non ricorreva nel caso di specie.
Quanto poi alla sproporzione rilevata dal Tribunale tra il valore dei beni trasferiti al figlio e quello delle prestazioni di assistenza al padre, l'appellante rileva che l'eventuale squilibrio tra le prestazioni sinallagmatiche non è causa di nullità, ma semmai di rescissione del contratto, nei limiti previsti dall'art. 1448, comma 4, c.c., che esclude la rescindibilità dei contratti aleatori, come il contratto di assistenza e mantenimento vitalizio. Inoltre, il primo giudice avrebbe erroneamente confrontato tra loro le prestazioni secondo una prospettiva ex post, confrontando il valore dei cespiti con l'assistenza concretamente resa dal figlio sino alla morte del padre, ossia per 4 anni, mentre avrebbe dovuto svolgere una valutazione ex ante, tenuto conto della prospettiva di vita di oltre 9 anni.
Peraltro, prosegue l'appellante, il valore degli immobili ceduti è stato sovrastimato dal ctu, perché il consulente d'ufficio non aveva erroneamente decurtato le spese di ristrutturazione sostenute personalmente da nel corso degli anni per euro 90.000, per cui il valore corretto degli Parte_1 immobili avrebbe dovuto essere ridotto ad euro 245.000,00.
Di conseguenza, tenuto conto dell'aspettativa di vita di circa 9 anni, l'appellante evidenzia che il controvalore del mantenimento vitalizio ammonterebbe ad euro 26.800 su base annua, sulla scorta della stima degli immobili rettificata nei termini sopradetti (Euro 245.000 su 9,123 anni = Euro 26.800), oppure ad euro 36.700 su base annua, se si tenesse ferma la stima degli immobili erroneamente operata dal CTU
(Euro 335.000 su 9,123 anni = Euro 36.700). In entrambi i casi il controvalore del mantenimento annuo sarebbe in linea col costo di mantenimento annuale di una persona anziana. Del resto, sottolinea ancora l'appellante, le spese correnti di mantenimento di di e madre di Persona_3 CP_3
ed attualmente in regime di amministrazione di sostegno è pari a circa 40.000 euro Pt_1 Controparte_1 annui.
In subordine, prosegue la difesa di nella denegata ipotesi di conferma della declaratoria Parte_1 di nullità del contratto di assistenza e mantenimento vitalizio, il Tribunale avrebbe errato nel non essersi pagina 17 di 48 pronunciato sulla domanda subordinata di conversione del contratto nullo in donazione, ai sensi dell'art. 1424 c.c., domanda formulata sin dalla comparsa di risposta di primo grado e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Secondo l'appellante, infatti, ove dovesse essere confermata la nullità del contratto di assistenza e mantenimento per difetto di alea e/o per squilibrio tra le prestazioni sinallagmatiche, ricorrerebbero i requisiti di sostanza e di forma per convertire il suddetto contratto in donazione modale a favore di ai sensi dell'art. 1424 c.c.. Infatti, il contratto di assistenza e Parte_1 mantenimento fu stipulato per atto pubblico alla presenza di due testimoni, per cui sussisterebbe la forma solenne della donazione, e, sul piano sostanziale, potrebbe ragionevolmente ritenersi che CP_3 avrebbe voluto una donazione modale degli immobili al figlio , in quanto il contratto di assistenza e Pt_1 mantenimento fu stipulato lo stesso giorno in cui il de cuius predispose il suo ultimo testamento olografo e sin dal primissimo testamento del 1986 gli immobili di SA erano oggetto di specifiche disposizioni testamentarie proprio a favore del figlio;
del resto quest'ultimo sarebbe affettivamente legato alla Pt_1 villetta di SA Marina, in quanto aveva sempre aiutato il padre -talvolta anticipando pure le relative spese- nella gestione e manutenzione della stessa, anche quando l'immobile era ancora di proprietà del genitore, che - tra l'altro - veniva accompagnato, ogni anno, da Milano a SA Marina sempre dal figlio
. L'appellante sul punto richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'originaria Pt_1 macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da modus.
La difesa di sottolinea che, del resto, anche la difesa avversaria aveva ritenuto che, in Parte_1 realtà, il negozio in questione dissimulava una donazione nel momento in cui aveva evidenziato che “la reale volontà del de cuius fosse quella di beneficiare il proprio figlio, con spirito di liberalità, dei beni immobili ivi indicati, conseguentemente la cessione dei detti beni previo mantenimento vitalizio dissimula una donazione in favore di (atto citazione primo grado pp. 22-23). Parte_1
Sussistono, pertanto, secondo l'appellante, tutti i presupposti per convertire l'eventuale negozio nullo in donazione modale, ex art. 1424 c.c., consolidando in tal modo la proprietà degli immobili oggetto del contratto di assistenza vitalizio in capo a e considerandoli non nel relictum, ma nel donatum. Parte_1
Ai fini della riunione fittizia, in ogni caso, assume l'appellante, si dovrebbe decurtare il valore di stima degli immobili alla data di apertura della successione dei costi di ristrutturazione sostenuti da
[...] per circa 90.000 euro e del controvalore del modus assistenziale; quest'ultimo dovrebbe Pt_1 essere determinato sulla scorta di un'apposita CTU contabile/attuariale e, in ogni caso, non potrebbe essere inferiore all'importo di Euro 120.000 indicato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
In via ulteriormente subordinata, lamenta che il primo giudice ha errato nell'aprire la Parte_1 successione legittima sugli immobili oggetto del contratto di assistenza dichiarato nullo, in quanto pagina 18 di 48 sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, posto che l'attrice non aveva formulato alcuna CP_1 domanda di petizione ereditaria ex art. 533 c.p.c., ma aveva agito unicamente in riduzione per far valere la lesione della propria legittima ai sensi degli artt. 553 e ss, peraltro includendo nel donatum gli immobili oggetto del contratto di assistenza e mantenimento, prospettazione quest'ultima incompatibile con l'apertura di una successione legittima sugli stessi, che invece presupporrebbe la loro inclusione del relictum.
Ove non si ritenesse sussistente il vizio di ultrapetizione, l'appellante sostiene che, in ogni caso, il
Tribunale avrebbe errato nel non concedere alle parti un termine ex art. 101, comma 2, c.p.c. per integrare le proprie difese e produzioni documentali proprio in merito alle modalità di regolamento di un'eventuale successione sugli immobili oggetto del contratto di assistenza e mantenimento, dichiarato nullo. Qualora il Tribunale avesse concesso detto termine, avrebbe potuto dimostrare Parte_1
l'assenza delle condizioni per l'apertura di una successione legittima sugli immobili oggetto del con- tratto di mantenimento e ciò attraverso la produzione di un pregresso testamento olografo redatto dal de cuius in data 28 dicembre 2014, prodotto unitamente all'atto di appello (doc. 1 Fasc. Parte_1
Appello). Detto testamento era quello vigente al momento della stipula del contratto di assistenza e mantenimento del 30.4.2015 e prevedeva un legato della piena proprietà della villetta di SA Marina in favore di un legato di usufrutto del box di Milano, Via Petrocchi n. 19, in favore di Parte_1 [...]
un legato di nuda proprietà del box di Milano, Via Petrocchi n. 19, in favore di Pt_1 Persona_4 figlio di e nipote del de cuius. Parte_1
L'appellante sottolinea che le suddette disposizioni contenute nel testamento del 2014 erano state superate nell'aprile 2015, non per effetto dell'ultimo testamento olografo del de cuius, predisposto contestualmente alla stipula del contratto di mantenimento -ultimo testamento che comprensibilmente nulla prevedeva sugli immobili de quibus- ma proprio per effetto del contratto di mantenimento, ragion per cui, secondo la difesa di la sopravvenuta declaratoria di nullità di quest'ultimo dovrebbe Parte_1 automaticamente comportare la riviviscenza delle disposizioni testamentarie del 2014, con conseguente preclusione di qualsivoglia successione legittima;
peraltro, osserva ancora l'appellante, nel testamento del 2015 non vi è alcuna revoca dei precedenti testamenti.
In via di estremo subordine, assume che l'apertura della successione legittima sugli Parte_1 immobili oggetto del contratto di assistenza e mantenimento sarebbe preclusa anche considerando il testamento precedente predisposto dal de cuius nel 1996, prodotto in giudizio dalla stessa CP_1
(cfr. doc. 16 Fasc. Emilia Moretti Primo Grado), che prevedeva, quanto alla villetta di SA
[...]
Marina, un legato di nuda proprietà a favore del figlio ed un legato di usufrutto alla moglie Parte_1
pagina 19 di 48 e, quanto al box di Milano, Via Petrocchi n. 19, un legato di nuda proprietà a CP_7 CP_1 ed un legato di usufrutto alla moglie
[...] CP_7
In sostanza, a detta dell'appellante, il Tribunale, in un giudizio di riduzione per lesione di legittima, era giunto addirittura a dichiarare aperta la successione legittima su taluni immobili, senza che fosse stata proposta alcuna domanda in tal senso, senza porre le parti nelle condizioni di poter dedurre e produrre su tale profilo e senza neppure preoccuparsi di verificare che fossero presenti in causa tutti i legittimi contraddittori. In tal modo il primo giudice avrebbe deciso una questione che, invece, avrebbe dovuto essere oggetto di separato giudizio, da instaurare tra tutti i coeredi e legatari e solo a seguito del passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del contratto di assistenza e mantenimento.
In via di estremo subordine, la difesa di evidenzia che il Tribunale avrebbe comunque Parte_1 errato nella parte in cui non ha incluso tra i debiti ereditari le ingenti spese di ristrutturazione della villetta di SA Marina, sostenute personalmente da per complessivi Euro 90.000; sotto Parte_1 tale profilo quest'ultimo assume che le spese di ristrutturazione sarebbero state sostenute dal medesimo nell'interesse della massa ereditaria e, come tali, avrebbero fatto sorgere un corrispondente credito di nei confronti dell'eredità, credito che avrebbe dovuto essere incluso tra le passività Parte_1 ereditarie. In ogni caso quest'ultimo ha dato atto di riservarsi di azionare in separato giudizio -contro tutti i coeredi- i propri crediti nei confronti dell'eredità, per il rimborso sia delle spese di ristrutturazione di cui sopra, sia di tutti gli oneri fiscali sostenuti, come l' IMU, dal 30.4.2015 in avanti.
Il motivo è fondato.
Ritiene la Corte che, nel caso di specie, il contratto di assistenza e mantenimento non possa dichiararsi nullo per difetto di alea.
Come noto, “nel contratto di vitalizio assistenziale, con riferimento all'età e allo stato di salute, l'alea
è esclusa e il contratto deve essere dichiarato nullo soltanto se, al momento della conclusione, il beneficiario era affetto da malattia che, per natura e gravità, rendeva estremamente probabile un rapido esito letale, e che ne abbia provocato in effetti la morte dopo breve tempo, oppure se il beneficiario aveva un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile”. (così Cass. Civ, 14796/2009; Cass. n. 23895/2016).
E' stato, infatti, affermato che il contratto de quo è nullo per difetto di alea “quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o per età” (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 117 del 09.01.1999). In particolare, “l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per
l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi [era] possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite”. (Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 19763 del 12/10/2005). pagina 20 di 48 Nel caso di specie nato il [...], alla data di stipulazione del contratto di CP_3 mantenimento, intervenuta il 30.4.2015, aveva 83 anni.
In ordine alla sua aspettativa di vita, va tenuto presente che l'Istat elabora dei dati in proposito sia con riferimento al momento della nascita, sia in relazione a un momento successivo, ossia quando il soggetto raggiunge una determinata età.
Se dunque alla nascita un uomo, in Italia, può oggi avere una aspettativa di vita di circa 81 anni, raggiunta invece l'età di 83 anni, la sua aspettativa di vita va valutata sulla scorta delle tavole di mortalità, che sono esattamente quelle prodotte dall'appellante sin dalla comparsa di costituzione in primo grado.
Dalle stesse emerge che una persona tra gli 80 e gli 84 anni, nel 2015, aveva una speranza di vita di
9,123 anni.
Per quanto concerne le sue condizioni di salute, è emerso che era affetto dal 1985 da CP_3 una patologia invalidante, la mielite dorsale, che gli aveva provocato delle difficoltà di deambulazione e per la quale era stato già nel 1985 dichiarato invalido al 100%.
La difesa di ha depositato relazione medica da cui risultano ulteriori problemi di salute: CP_1
“Nel 2000 IMA trattato con duplice BPAC, nel 2001 ictus emorragico parietale dx, nel 2005 riscontro di neuropatia sensitivo-motoria agli arti inferiori, nel 2006 impianto di P.M per insorgenza di grave aritmia;
nel 2008 ricovero in rianimazione e successivamente in chirurgia generale … insorgenza di insufficienza renale acuta…; nel 2013 nuovo ricovero in reparto riabilitativo per le perduranti difficoltà motorie” (doc. 19 fascicolo di primo grado . Parte appellata conclude, pertanto, che il de CP_1 cuius non era affetto solo da difficoltà di deambulazione, ma pure da criticità derivanti dall'ictus, da neuropatia, dall'insufficienza renale e da gravi problemi di natura cardiologica.
Tuttavia, deve rilevarsi che le patologie segnalate riguardano episodi risalenti al 2001-2008, quindi oltre otto anni prima la stipulazione del contratto di mantenimento, mentre l'ultimo ricovero del 2013 riguardava le difficoltà motorie. Il successivo ricovero del 2017 per “decubito infetto”, durante il quale era stata riscontrata “severa disfunzione sistolica ventricolare sx e insufficienza renale cronica in II stadio” è invece successivo alla stipulazione del contratto di mantenimento del 2015, per cui non se ne può tenere conto in questa sede.
Dunque non risulta, né è stato specificamente dedotto, che le patologie di cui soffriva CP_3 per natura e stadio di evoluzione, tenuto conto della letteratura scientifica di riferimento, fossero tali da determinarne un “rapido esito letale” o, comunque, fossero tali da incidere in modo significativo e certo sulla speranza di vita dello stesso, determinandone una drastica riduzione.
Pertanto, tenuto conto dell'aspettativa di vita di circa nove anni desumibile dalle tavole Istat e dell'assenza di patologie in grado di lasciar prevedere un imminente esito infausto, deve escludersi che, pagina 21 di 48 nel caso di specie, fosse a priori prevedibile la durata del contratto e che, pertanto, il contratto di mantenimento fosse nullo per difetto di alea.
Né emerge una palese sproporzione tra le prestazioni, che possa far trapelare un intento liberale del disponente.
Come noto, “l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato ed alla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni” (Cass. n. 3932 del 29.2.2016; Cass. n. 15904/2016; Cass. 19 luglio 2011 n. 15848). Va sottolineato, sotto tale profilo, che la “situazione di evidente sproporzione delle prestazioni, che potrebbe indurre ad ipotizzare l'animus donandi, deve essere valutata alla data della conclusione del contratto” (Cass. 24 giugno 2009 n. 14796).
Nel caso di specie il CTU ha stimato in euro 335.000 il valore, nel 2015, degli immobili oggetto del contratto di mantenimento. Tenuto conto della speranza di vita del de cuius in quel momento, può calcolarsi una spesa media per la sua assistenza di circa 3.100,00 euro mensili, per nove anni.
Sotto tale profilo deve tenersi presente che, se le patologie di cui era portatore non CP_3 avevano un'incidenza diretta ed immediata sulla sua aspettativa di vita, non vi è dubbio, tuttavia, che le stesse, col progredire dell'età e il loro stesso evolversi, avrebbero potuto comportare un significativo aggravio in termini di assistenza. Tale aspetto è connaturale all'aleatorietà del contratto concluso e lo differenzia dalla donazione, proprio per l'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e gli oneri di assistenza gravanti sull'obbligato, rimanendo, pertanto, in tal modo parimenti incerto “il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo” (Cass. n. 15904/2016).
Circa l'impegno di assistenza dovuto al beneficiario, la Suprema Corte ha osservato “che le necessità di assistenza di un anziano possono notoriamente assumere nel corso degli anni un notevole livello di onerosità, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dell'impegno personale del beneficiario, occorrendo prendere in considerazione ai fini della presenza dell'alea, unicamente la situazione fattuale esistente al momento della conclusione del contratto” (Cass. 25 marzo 2013 n. 7479;
Cass. 29.2.2016 n. 3932).
In proposito è stato anche evidenziato che non rilevano “le buone condizioni economiche personali del defunto e l'esistenza di un servizio sanitario ed ospedaliero gratuito” (Cass. 25 marzo 2013 n. 7479; pagina 22 di 48 Cass. 29.2.2016 n. 3932). Pertanto, nel caso di specie, non incide sulla valutazione del contratto il fatto che il de cuius avesse una abitazione propria e una pensione di circa 1.380 euro mensili, dovendosi invece aver riguardo all'impegno di assistenza e mantenimento complessivamente assunto dall'obbligato rispetto al valore, in quel momento, dei beni trasferiti, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del beneficiario e dell'imprevedibile evoluzione delle necessità di assistenza e dei bisogni di cura, con il progredire dell'età e delle patologie.
Valutati complessivamente i predetti elementi, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il trasferimento di immobili del valore complessivo di 335.000,00 euro non pare sproporzionato in relazione all'onere di assistenza e mantenimento di un uomo ultraottantenne, affetto da varie patologie, per uno spazio temporale stimabile, in quel momento, in circa nove anni.
Né emerge quella palese ed originaria sproporzione tra le prestazioni che alcune pronunce hanno ritenuto possa far presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione dissimulata (Cass. 15904/2016;
Cass. n. 7479 del 25/03/2013; Cass. 19 luglio 2011 n. 15848; Cass. 24 giugno 2009 n. 14796; Cass. n.
3932/2016).
D'altra parte è emerso che nel 2014 la moglie del de cuius si è ammalata e non è stata più in grado di prestare assistenza al marito, per cui, vista l'assenza di rapporti con la figlia è comprensibile che CP_1 abbia valutato di affidare il proprio mantenimento al figlio , a fronte del trasferimento CP_3 Pt_1
a quest'ultimo di alcuni immobili, di modo da garantirsi assistenza completa e serenità per i suoi ultimi anni.
Né rileva se, dopo la conclusione del contratto vitalizio, abbia o meno prestato Parte_1
l'assistenza prevista contrattualmente e abbia sopportato o meno delle spese per il mantenimento del padre, in quanto lo spirito liberale del disponente va valutato al momento della stipulazione della presunta donazione, mentre il comportamento successivo dell'obbligato può, al più, configurare un inadempimento da parte dello stesso agli obblighi assunti.
Esclusa una macroscopica sproporzione tra le prestazioni al momento della stipulazione del contratto, non emergono ulteriori elementi indiziari univoci, che consentano di ravvisare una donazione dissimulata.
Concludendo sul punto, la Corte ritiene che il de cuius aveva validamente concluso nel 2015 col figlio un contratto aleatorio, in cui non è ravvisabile alcuna sproporzione manifesta originaria tra le Pt_1 prestazioni dedotte in contratto, tenuto conto dell'età e delle patologie del beneficiario e del plausibile aggravio nel tempo dell'onere di assistenza posto a carico del figlio, imprevedibile da quantificare ex ante, ma potenzialmente molto oneroso.
pagina 23 di 48 Pertanto, il controvalore dei beni oggetto del contratto di mantenimento non deve essere considerato né nel relictum, né nel donatum.
Ogni altro profilo dedotto nel primo motivo di appello è, dunque, assorbito.
Col secondo motivo di gravame lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella Parte_1 parte in cui ha considerato per intero i premi versati per la polizza vita “Base Sicura” di euro 750.000 come liberalità del de cuius a favore dell'appellante, senza tener conto che i premi per la relativa costituzione sono stati versati utilizzando la provvista presente sul c/c “familiare” n. 1000/2011 c/o Intesa
San Paolo, cointestato tra e l'esponente sul quale CP_3 CP_7 Parte_1 [...]
- dopo la sua esperienza lavorativa all'estero - aveva fatto confluire risparmi personali per circa Pt_1
500.000,00 euro.
Richiama il rendiconto titoli n. 891374, intestato esclusivamente a da cui risultano Parte_1 risparmi personali del medesimo per euro 496.352,50, nonché l'individuazione del conto corrente
“familiare” n. 15100, cointestato con i genitori, quale conto “c/appoggio” ossia di accredito (doc. 7 Fasc.
Moretti Primo Grado). Da detto rendiconto, pertanto, emergerebbe che i risparmi personali Pt_1 dell'appellante, pari ad Euro 496.352,50, sarebbero stati canalizzati sul conto corrente “familiare” n.
15100, cointestato con i genitori, conto successivamente rinumerato da Intesa Sanpaolo in 1000/2011 dal giugno 2014.
Secondo l'appellante, la circostanza che le comunicazioni della compagnia di assicurazione fossero formalmente intestate a nella sua qualità di contraente, non significa affatto che la CP_3 provvista per il pagamento dei premi fosse stata costituita esclusivamente da fondi propri del contraente.
Nel caso di specie dei 750.000 euro versati per i pagamenti dei premi, l'importo di euro 500.000,00 era da ricondurre a risparmi personali di mentre solo la somma di 250.000,00 era ascrivibile Parte_1
a provvista dei genitori, che erano in comunione legale. Di conseguenza, il donatum relativo a questa polizza, secondo l'appellante, deve determinarsi in euro 125.000,00, corrispondente alla metà dell'importo di euro 250.000.
In via subordinata, osserva che, anche volendo ripartire presuntivamente il saldo del Parte_1 conto corrente in parti uguali tra i tre cointestatari, ai fini del suo impiego per il pagamento dei premi della polizza, la liberalità a favore dell'appellante dovrebbe determinarsi non in 750.000 euro, ma in euro
250.000, pari ad un terzo dell'importo.
In via ulteriormente subordinata, anche ove si escludesse una provvista proveniente da Parte_1 il donatum non potrebbe essere superiore ad euro 375.000, tenuto conto del regime di comunione legale dei coniugi e CP_3 CP_7
pagina 24 di 48 In via di estremo subordine, nell'ipotesi in cui la Corte dovesse confermare il donatum relativo alla polizza in euro 750.000, l'appellante assume che, in tal caso, dovrebbe ritenersi che aveva CP_3 indebitamente disposto della provvista di euro 500.000, fornita da il quale, pertanto, Parte_1 vanterebbe un credito nei confronti del defunto, da classificare passività ereditaria, di cui tener conto in sede di riunione fittizia. L'appellante ha dato atto di riservarsi di agire separatamente per tale suo credito nei confronti dell'eredità.
Il motivo è parzialmente fondato.
La Corte osserva che non vi è prova che abbia contribuito ad alimentare col versamento Parte_1 dell'importo di euro 496.352,50 il conto corrente n. 15100, acceso presso Banca Intesa San Paolo e cointestato tra lui ed i genitori. La documentazione prodotta dall'appellante non conforta tale ipotesi
(docc. 6 e 7 comp. cost. primo grado).
infatti, ha prodotto un estratto del deposito titoli a lui intestato, da cui risulta che il Parte_1 medesimo, alla data del 13.7.2006, era intestatario di titoli per il controvalore di euro 496.352,50 (doc. 7 comp. cost. primo grado). Dal documento in esame emerge che, in quel momento, il conto di appoggio del deposito titoli era il conto n. 15100, cointestato tra e i suoi genitori. Tuttavia, mancano Parte_1 gli estratti conto completi di detto rapporto, da cui poter evincere che, alla scadenza, il controvalore dei titoli è stato, effettivamente, accreditato sul conto n. 15100 e che ivi sia rimasto, senza essere, ad esempio, subito prelevato dal figlio e trasferito altrove. Come noto, il conto di appoggio poteva variare nel tempo e, nel caso di specie, manca l'estratto conto che fotografa il momento dell'accredito del controvalore dei titoli di sul conto n. 15100, per cui tale fatto non è provato. Più in generale, mancando gli Parte_1 estratti conto completi di detto rapporto, non è possibile stabilire se, e in che misura, ha Parte_1 contribuito ad alimentarlo. Gli estratti conti relativi al decennio anteriore alla morte di CP_3 non documentano, del resto, alcun apporto da parte del figlio.
Anche il documento 6 prodotto con la comparsa di costituzione in primo grado, invocato dalla difesa dell'appellante, non fornisce elementi in tal senso, posto che riguarda conti esteri di e Parte_1 bonifici disposti da quest'ultimo con provenienza da detti conti, che tuttavia non è dato sapere su quale conto sono confluiti, fatta eccezione unicamente per quello di lire 25.915 del 21.11.1997, che è il solo che indica come conto di destinazione il n. 15100.
Tra l'altro la polizza assicurativa per cui è causa risulta acquistata in più tranches, dal 2012 al 2016, dunque in un'epoca molto distante dall'asserito -e non provato- versamento di su l conto Parte_1 cointestato con i genitori;
pertanto, se anche ci fosse stata la prova di un accredito, non disponendo degli estratti conto completi, non sarebbe stato, comunque, possibile stabilire se all'eventuale versamento iniziale avevano poi fatto seguito dei prelievi o dei trasferimenti ad altri conti intestati al figlio. pagina 25 di 48 ha depositato la movimentazione relativa al deposito amministrato n. 3100/1933173, CP_1 aperto presso la Banca Intesa San Paolo e collegato al c/c n. 15100 (doc. 4 allegato alla seconda memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.); detto deposito risulta cointestato a e CP_3 CP_7
ossia ai genitori di ed
[...] Pt_1 CP_1
Dagli estratti di tale deposito amministrato si evince che già alla data del 30.9.2009 i soli genitori erano titolari di titoli e fondi per euro 822.871,74. Nell'estratto conto 2/2009, al 30.9.2009, detto importo risulta investito in obbligazioni e titoli di Stato. Anche nell'estratto conto 1/2010, al 31.1.2020, si rinviene un importo di euro 828.264,63, investito in obbligazioni e titoli di Stato;
al 31.5.2010 tale importo in titoli ed obbligazioni statali si attesta ad euro 823.208,79, al 30.11.2010 ad euro 827.070,62, al 31.5.2011 ad euro 828.789,79, al 30.9.2011 ad euro 833.633,20, al 31.12.2011 ad euro 829.639,46, al 30.6.2012 ad euro 846.318,76.
Nell'estratto conto n. 4/12, al 31.12.2012, invece, si osserva che gli investimenti in obbligazioni e titoli di Stato scendono ad euro 368.217,35 e compare tra gli investimenti assicurativi l'importo di euro
500.000,00, investito nell'acquisto della polizza “Base sicura” (p. 66 doc. 4 . Al CP_1
31.12.2013 gli investimenti in detta polizza salgono a 580.000,00 euro e quelli in titoli di Stato scendono ad euro 193.665,10.
I pagamenti, relativi a detta polizza, di cui dà atto Intesa San Paolo Vita, sono i seguenti (doc. 17
: CP_1
- 15.10.2012 euro 500.000;
- 25.11.2013 euro 80.000;
- 5.1.2015 euro 120.000;
- 11.1.2016 euro 50.000.
Al 31.12.2014 il deposito amministrato n. 3100/1933173 – a seguito del trasferimento del controvalore dei titoli ivi presenti sul c/c n. 15100 – presentava un saldo pari ad € 0,00. Ad esso si sostituisce il nuovo deposito amministrato 3100/4202904, cointestato ai genitori e al figlio . Pt_1
L'investimento nella polizza assicurativa “Base Sicura” nel 2015-2016 passa dai 580.000 euro sopra indicati a 750.000 euro.
Dalla documentazione sopra illustrata non emerge, dunque, che abbia contribuito ad Parte_1 alimentare il conto corrente n. 15100 cointestato con i genitori, né che abbia fornito la provvista per l'acquisto della polizza in discussione, che invece deriva chiaramente dai risparmi di e CP_3
che già giacevano sul deposito amministrato n. 3100/1933173, che era intestato CP_7 unicamente ai genitori.
pagina 26 di 48 Poiché, tuttavia, quest'ultimo era intestato non al solo ma ad entrambi i genitori, deve CP_3 includersi nel donatum, ai fini della riunione fittizia, la metà dell'importo di 750.000,00, ossia 375.000,00 euro.
Pertanto, sul punto deve riformarsi la sentenza del Tribunale che, guardando alla persona del contraente e non anche all'effettiva provenienza della provvista sulla scorta della Controparte_3 documentazione in atti, ha considerato nel donatum l'intero importo di 700.000,00 euro, comprendendo anche la quota parte dei risparmi di titolarità della madre delle parti.
Col terzo motivo di appello si duole che il Tribunale non abbia compreso nel donatum Parte_1 alla figlia anche la donazione indiretta degli immobili censiti ai subalterni n. 6 e n. CP_1
12 dello stabile di Via Asiago n. 46, dalla medesima acquistati dalla Sig.ra in data 14 Controparte_4 novembre 1996.
Sul punto osserva che la stessa difesa di nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. aveva CP_1 espressamente riconosciuto detta donazione indiretta. Ciò risulterebbe inequivocabilmente dai commenti apposti da a margine del doc. 6 dalla medesima prodotto telematicamente con la seconda CP_1 memoria ex art. 183 cpc, nei quali la stessa aveva scritto “acquistata nuda proprietà da mio padre e rogito intestato a . CP_1
Parimenti, a p. 5 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., anche il difensore di CP_1 aveva riconosciuto espressamente la donazione indiretta degli appartamenti di Via Asiago n. 46 sub 6 e
12, posto che - facendo riferimento agli “appartamenti di via Asiago” di cui al “Doc. 6 memoria 183, VI co. n. 2 c.p.c. sig.ra - aveva precisato che “gli immobili donati alla sig.ra sono di 2 vani Pt_1 Pt_1
e servizi”, descrizione che corrisponderebbe proprio a quella dei subalterni 6 e 12 dello stabile di Milano,
Via Asiago n. 46.
Tali dichiarazioni confessorie supererebbero, pertanto, il rilievo del Tribunale, secondo cui non vi sarebbe stata evidenza dell'avvenuto pagamento del prezzo di queste compravendite da parte del de cuius.
Peraltro, proprie dette dichiarazioni di valenza confessoria rafforzerebbero i plurimi elementi presuntivi che porterebbero a ritenere che le matrici d'assegno del de cuius, intestate alla Sig.ra CP_4
si riferiscano all'acquisto degli immobili di Milano, Via Asiago n. 46, sub 6 e 12 da parte di
[...]
Dette matrici, infatti, recavano come beneficiaria proprio e si CP_1 Controparte_4 collocavano temporalmente nel periodo 1994-1995, ossia prima della compravendita del 1996, in cui il prezzo veniva data per già corrisposto. All'epoca aveva poco più di 30 anni e un impiego CP_1 precario, essendo libera professionista nel settore pubblicitario, e non aveva una propria autonomia pagina 27 di 48 reddituale, a differenza del fratello , che lavorava già all'estero come ingegnere nucleare, con Pt_1 incarichi prestigiosi, altamente remunerativi e contratti tax free, che gli avevano consentito di accumulare ingenti risparmi.
Nel donatum a favore di deve, pertanto, secondo l'appellante, tenersi conto di questi CP_1 appartamenti di via Asiago n. 46, acquistati dalla stessa in data 14.11.1996, il cui valore secondo il ctu era da stimare in euro 230.000.
Il motivo è infondato.
Come già rilevato dal Tribunale, gli elementi forniti da per dimostrare la presunta natura Parte_1 donativa dell'atto in questione appaiono insufficienti, non essendovi prova che il pagamento del prezzo degli immobili sia effettivamente pervenuto dal de cuius.
Le invocate matrici degli assegni nulla provano in proposito e, tra l'altro, non risultano coerenti col pagamento del prezzo della compravendita per importo e data. L'atto di compravendita è infatti del
14.11.1996, mentre le matrici de quibus si collocano nel 1994-1995.
Né può riconnettersi valenza confessoria ai commenti inseriti negli atti difensivi e a margine dei documenti depositati dalla difesa di trattandosi, all'evidenza, di annotazioni interne allo CP_1 studio, di contenuto tutt'altro che univoco, che ben potevano riferirsi alla tesi difensiva avversaria.
Inoltre, all'epoca, aveva più di 30 anni e, contrariamente a quanto sostenuto CP_1 dall'appellante, ha allegato che già lavorava da tempo;
in particolare l'appellata ha dedotto come “sin dal 1990 lavorasse come production manager in agenzia internazionale di fotografi HI RA &
Associates - che poi è diventata Associates Publishing. E prima ancora, la signora aveva Pt_1 lavorato per 3 anni in quella che tutt'oggi è considerata una delle agenzie internazionali di pubblicità più grandi al mondo, ossia McCann Erickson”.
Concludendo sul punto, deve quindi ritenersi che l'appellante non ha fornito adeguata prova, come era suo onere, che l'apparente compravendita dissimulasse, in realtà, una donazione del padre a favore della sorella.
Col quarto motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale non ha considerato a favore di una serie di liberalità del padre, che controparte non ha mai contestato agli effetti CP_1 dell'art. 115 c.p.c..
Si tratta della somma di euro 34.757,00 (Lire 67.300.000), a titolo di pagamento delle spese di ristrutturazione e gestione dell'immobile di Milano, Via Sauli n. 9, e di quella di euro 20.141,00 (Lire
39.000.000), a titolo di pagamento delle spese di ristrutturazione degli immobili di Milano, Via Asiago
n. 46, sub nn. 6 e 12. pagina 28 di 48 L'appellante osserva che dette sue allegazioni non sono mai state specificamente contestate da controparte, con possibilità, pertanto, di applicazione dell'art. 115 cpc a fini probatori, mentre il
Tribunale sul punto aveva erroneamente escluso le donazioni in esame per difetto di prova.
Il motivo non è fondato.
Sul punto la Corte ritiene possa confermarsi la sentenza impugnata, che ha rilevato come di queste presunte donazioni non è stata fornita assolutamente alcuna prova.
Quanto alla presunta mancata contestazione da parte di delle donazioni in esame, CP_1 occorre rilevare che il principio che onera la parte ad una puntuale contestazione dei fatti dedotti dall'avversario, ex art. 115 cpc, presuppone, a monte, un'allegazione specifica, che, nel caso di specie, è totalmente mancata, avendo l'appellante nelle sue difese fatto generico riferimento a non meglio precisate spese di ristrutturazione e gestione, in alcun modo illustrate.
In proposito la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati” (Cass. n. 8900 del 3.4.2025;
Cass. n. 22055 del 22.9.2017).
Col quinto motivo di appello lamenta che nella sentenza impugnata l'immobile di Parte_1
Milano, via Sauli 9, oggetto di donazione indiretta alla sorella, sarebbe stato sottostimato.
Il CTU aveva, infatti, attribuito allo stesso il valore di 168.000 euro, quando la stessa CP_1 aveva prodotto una perizia di parte (doc. 21 che lo stimava in 200.000 euro, valore mai CP_1 contestato da Parte_1
Del resto, prosegue l'appellante, lo stesso CTU, nelle sue considerazioni, aveva argomentato che i valori €/mq andavano “da un minimo di € 1.904,76 (probabilmente piano basso da ristrutturare) a un massimo di € 3.333,33 (probabilmente piano alto ristrutturato)”. Nel caso di specie si trattava di appartamento posto all'ottavo piano ed oggetto di completa ristrutturazione ed in ottimo stato, come rilevato dallo stesso CTU, per cui il valore, in realtà, poteva arrivare anche a 220.233,11 euro. Tra l'altro il consulente del Tribunale non aveva tenuto conto dell'esistenza della cantina e del diritto al godimento perpetuo di un posto auto, pertinenze che potevano condurre ad una stima ancora più alta.
L'appellante chiede, pertanto, che l'immobile di Milano, Via Sauli n. 9, sia stimato in almeno euro
200.000, anziché in euro 168.000.
Il motivo non può essere accolto.
La Corte ritiene che debba essere tenuta ferma la stima operata dal CTU nominato dal Tribunale, fondata su criteri tecnici e valutazioni logicamente argomentate, che appaiono congrue e condivisibili.
pagina 29 di 48 Nelle sue osservazioni alla CTU il ctp di aveva evidenziato che vi era in atti una perizia Parte_1 redatta dall'agenzia immobiliare che aveva stimato in 200.000 euro l'appartamento di via CP_10
Sauli 9.
Il CTU, condivisibilmente, aveva replicato sul punto osservando che “solitamente le “perizie” redatte da agenzie immobiliari vertono ad acquisire il cliente “ingolosendolo” con possibilità di guadagni
“stellari”.
Il CTU aveva virgolettato l'espressione “perizia” riferita alla valutazione dell'agenzia immobiliare, dal momento che è noto che si tratta di valorizzazioni di massima, che non hanno lo spessore tecnico di vere e proprie perizie di stima, come quella operata, invece, dal consulente d'ufficio nella sua relazione per il Tribunale.
Il CTU, inoltre, non si arrestava a tale commento di carattere generale, ma analizzava nello specifico il valore al mq che discendeva dalla stima di e rilevava che quest'ultima perveniva a valori CP_10 completamente fuori mercato, come risultava dal seguente prospetto:
“Via Sauli 9, superficie mq 66,07
Stima € 200.000/mq 66,07 = € 3.027/mq CP_10
Stima mq CTP Attrice, verbale del 31/01/2023, € 2.386/mq
Stima mq CTP Convenuta, verbale del 31/01/2023, € 2.592/mq
Stima mq CTU, € 2.550/mq”
Effettivamente, osserva la Corte, dal prospetto che precede emerge che CTU e CTP sono pervenuti a valori intorno ai 2.400-2.500 euro al mq, mentre la valutazione di si colloca addirittura al di CP_10 sopra dei 3000 euro al mq, il che conferma lo scopo della stessa di invogliare, essenzialmente, la proprietà
a vendere, prospettando guadagni elevati, e dunque il valore non strettamente tecnico della valutazione operata.
Col sesto motivo di gravame si duole che il Tribunale ha sottostimato il legato Parte_1
d'usufrutto sulla casa familiare, attribuito per testamento a CP_1
In particolare, chiede che, pur tenendo conto del diritto di abitazione della madre gravante sul medesimo appartamento, il valore dell'usufrutto alla sorella sia determinato in euro 36.675,00, anziché nell'importo di euro 32.975,00, stabilito dal Tribunale, che è partito dal valore di euro 52.975 indicato dal CTU e ha detratto, in via equitativa, 20.000 euro, in considerazione del diritto di abitazione dell'anziana madre delle parti in causa.
Più correttamente, secondo l'appellante, dovrebbe farsi applicazione dei valori indicati in appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali, in applicazione degli artt. 46, comma 2, e pagina 30 di 48 48 dpr n. 131/1986, consentono di stimare i valori dei diritti di usufrutto e di abitazione e quindi, a contrario, anche della nuda proprietà.
Il motivo non ha pregio.
Preliminarmente deve rilevarsi che, essendo l'ipotesi del diritto di usufrutto gravato, a sua volta, dal diritto di abitazione un'ipotesi piuttosto inconsueta, è comprensibile che vi possa essere un certo margine di apprezzamento nella stima di tale diritto, ragione per cui la differenza di circa 3.700,00 euro tra la stima del Tribunale e quella dell'appellante non pare significativa.
Peraltro, le tabelle richiamate dall'appellante sono funzionali al calcolo dell'usufrutto o del diritto di abitazione rispetto alla nuda proprietà e non alla determinazione del valore dell'usufrutto gravato, a sua volta, dal diritto di abitazione, ipotesi quest'ultima, come detto, del tutto peculiare.
Ciò premesso, ritiene la Corte congrua la stima operata dal Tribunale, che, partendo dal valore dell'usufrutto di euro 52.975,00, stimato dal CTU, ha operato un abbattimento di 20.000 euro, in considerazione della coesistenza sul medesimo immobile del diritto di abitazione della moglie del de cuius.
Tenuto conto della durata vitalizia sia del diritto di abitazione sia di quello di usufrutto, correlata al fatto che la madre delle parti, alla morte del marito nel 2019, aveva già 85 anni, mentre CP_3
che è nata il [...], ne aveva 56, la riduzione del valore dell'usufrutto di 20.000 euro CP_1 appare adeguata nel caso di specie.
Pertanto, la Corte ritiene di confermare il valore di euro 32.975,00 individuato dal giudice di prime cure.
Col settimo motivo di gravame lamenta che il Tribunale erroneamente non ha Parte_1 riconosciuto gli interessi ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. sulle somme in linea capitale oggetto della sua domanda riconvenzionale di euro 4.781,00, accolta dal Tribunale.
L'appellante censura il primo giudice che ha, invece, riconosciuto gli interessi nella misura legale prevista dal comma 1 dell'art. 1284 c.c., decorrenti dalla domanda, ossia dal 30.12.2020, sino al saldo effettivo. Viceversa, avrebbero dovuto trovare applicazione, nel caso di specie, gli interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., posto che detta disposizione si applica ai procedimenti instaurati successivamente all'11 novembre 2014, così come previsto dall'art. 17, comma 2, D. L. 12 settembre 2014 n. 132.
Il motivo è fondato.
In effetti dalla proposizione della domanda giudiziale sono dovuti gli interessi moratori per legge.
pagina 31 di 48 L'art. 1284, comma quarto, c.c. stabilisce che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In proposito la Suprema Corte ha stabilito che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione (Cass. sez. 3 - , ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Inoltre è stato affermato che “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3499 del 11/02/2025).
Pertanto, con decorrenza dalla proposizione della domanda giudiziale, e quindi dal 30.12.2020, sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sull'importo oggetto della domanda riconvenzionale di che -come si vedrà oltre- deve essere, comunque, ridotto, in accoglimento del quarto Parte_1 motivo di appello incidentale proposto da CP_1
Con l'ottavo e ultimo motivo di gravame censura la decisione del Tribunale nella parte Parte_1 in cui, sotto il profilo delle spese di lite, ha posto a suo carico la somma di euro 23.000,00, oltre accessori di legge, nonché due terzi delle spese di ctu.
Chiede che sul punto la sentenza di primo grado sia riformata prevedendo la compensazione integrale delle spese, tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, essendo stata sì dichiarata la nullità del contratto di assistenza e mantenimento vitalizio del 30.4.2015, ma anche rigettata la domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata da controparte.
Inoltre, l'appellante sostiene che le sue difese in punto efficacia del contratto di assistenza non erano assolutamente irragionevoli o pretestuose.
La condanna alla rifusione delle spese di lite sarebbe, secondo a difesa di Parte_1 manifestamente iniqua e ingiustamente penalizzante nei suoi confronti, essendosi il medesimo limitato a rispettare la volontà paterna, facendo affidamento sulla piena validità di un contratto stipulato per atto pubblico da un notaio. pagina 32 di 48 La Corte osserva che l'accoglimento parziale dell'appello comporta necessariamente la riforma della decisione in punto spese di lite del Tribunale, alla luce dell'esito complessivo del giudizio. Il tema sarà pertanto trattato nel paragrafo conclusivo dedicato alla regolazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
APPELLO INCIDENTALE
Col primo motivo di appello incidentale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata CP_1 nella parte in cui non ha ritenuto di poter superare la presunzione di contitolarità, tra i genitori e il fratello del conto corrente n. 1000/2011 (già 1000/15100) aperto presso la filiale di viale Parte_1
Monza n. 136 di Intesa San Paolo, sul presupposto che non sarebbe possibile verificare l'effettiva alimentazione del suddetto rapporto bancario.
Osserva l'appellante incidentale che, ove il saldo attivo del conto cointestato a più persone risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di una soltanto di esse, si deve escludere che l'altro cointestatario, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo. La cointestazione del conto, infatti, determina una mera presunzione di contitolarità dello stesso, che può essere superata anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
Nel caso di specie il conto corrente n. 1000/2011 (già 1000/15100) ed il deposito titoli n.
3100/4202904, accesi entrambi presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Viale Monza n. 136, risulterebbero apparentemente intestati congiuntamente ai signori e CP_3 Parte_1 CP_7
In realtà, assume l'appellante, dall'analisi della documentazione bancaria riguardante le dieci
[...] annualità precedenti all'apertura della successione del signor le somme ivi depositate CP_3 risultano di proprietà esclusiva dei coniugi e poiché tali rapporti venivano CP_3 CP_7 alimentati unicamente da questi ultimi, con proventi derivanti dai redditi percepiti nel corso della loro vita e dalle relative pensioni, conseguenti all'attività lavorativa.
In particolare, il giorno 3 di ogni mese veniva accreditata la somma di € 1.384 quale pensione di mentre fino al 2014 venivano versati i titoli scaduti, le cedole e gli interessi, di cui al CP_3 deposito amministrato intestato esclusivamente al de cuius. Non risulterebbe, invece, alcun tipo di apporto economico da parte del convenuto.
A riprova di tale assunto, richiama il testamento del defunto del 5.1.1996, in cui lo CP_1 stesso così scriveva: “I soldi e i titoli depositati sul conto corrente 15.100 dell'Istituto Bancario San
Paolo, agenzia n. 1 Viale Monza Milano intestati a , e al sottoscritto sono tutti Parte_1 Persona_5 miei e li lascio a mia moglie . Al gli è stata data la possibilità solo di operare sul conto” Persona_5 Pt_1
(doc. 16 fascicolo di primo grado). pagina 33 di 48 A detta dell'appellante incidentale, l'intestazione dei rapporti bancari anche a era stata, Parte_1 dunque, determinata semplicemente dalle necessità di gestione dei medesimi con il supporto del figlio, per le esigenze quotidiane dei genitori.
Il doc. 6 prodotto da invece, documenterebbe unicamente un versamento nel novembre Parte_1
1997 di € 13,37 (l'equivalente di lire 25.915), mentre gli ulteriori presunti trasferimenti, identificati semplicemente come “transfer etranger”, anche essi di un valore di poche decine di euro, mancherebbero di qualsivoglia riferimento al beneficiario della transazione.
Interpellata dall'appellante incidentale, la banca interessata aveva risposto di non disporre della documentazione anteriore al decennio e per tale ragione era stata proposta istanza ex art. 210 cpc al
Tribunale, affinché fosse acquisita tutta la documentazione inerenti ai rapporti bancari in oggetto.
inoltre, esclude che la cointestazione al figlio del conto dei genitori in questione CP_1 Pt_1 integrasse un atto di liberalità, difettando il relativo animus donandi in capo al padre.
Conseguentemente chiede che nella ricostruzione del relictum si tenga conto non della quota di un terzo, ma di quella di metà del conto corrente e del deposito amministrato n. 3100/4202904, accesi presso la Banca Intesa San Paolo, con il conseguente obbligo in capo a di restituire alla massa Parte_1 ereditaria l'importo di € 33.000, prelevato dal medesimo il 18.01.2019, il giorno stesso del decesso del padre.
ha, inoltre, insistito per la condanna del fratello a restituire alla massa ereditaria CP_1 Pt_1 la catenina e la fede nuziale d'oro appartenute al defunto, posto che la prova della loro esistenza era data dalle stesse affermazioni del convenuto, che si era limitato ad asserire che sarebbero state oggetto di furto nel 2012.
Inoltre, sarebbe rimasta indimostrata la tesi dell'appellante circa l'orologio BA ER, secondo cui quest'ultimo gli sarebbe stato donato dal padre per il compleanno;
chiede CP_1 che il fratello sia condannato alla restituzione del bene alla massa ereditaria o, in subordine, ne domanda l'inclusione nel donatum, contestando la decisione del Tribunale di considerarlo una liberalità d'uso.
Il valore complessivo di catenina, fede ed orologio, secondo sarebbe di circa 3.000,00 CP_1 euro.
Il motivo è parzialmente fondato.
Come già argomentato in risposta al secondo motivo di appello principale, in effetti non vi è prova che abbia alimentato il conto corrente cointestato con i genitori. La documentazione dallo Parte_1 stesso prodotta per dimostrare il versamento su detto conto di circa 500.000,00 euro è, in realtà, inidonea allo scopo, mancando gli estratti conti che dovrebbero comprovare l'effettivo versamento sul conto n.
15100 di somme provenienti dal figlio. In particolare, il doc. 7 indica semplicemente che, alla data del pagina 34 di 48 13.7.2006, il conto di appoggio del deposito titoli di era il conto cointestato con i genitori, Parte_1 ma tale indicazione poteva variare nel tempo, per cui non è noto se, effettivamente, alla relativa scadenza, il controvalore dei titoli del figlio era stato accreditato sul conto n. 15100. Inoltre, mancando gli estratti conti completi, non è noto se, accreditato un determinato importo sul conto di appoggio, questo è stato poi immediatamente prelevato e trasferito altrove. Parimenti, per quanto concerne il doc. 6 prodotto da non vi è alcuna prova che i bonifici esteri ivi indicati siano confluiti sul conto cointestato Parte_1 con i genitori, fatta eccezione per il modesto importo di circa 25.000 lire.
D'altra parte, dagli estratti conti in atti, che coprono il decennio anteriore alla morte del de cuius, non risulta che abbia alimentato il conto n. 1000/2011 (già n. 15100) e lo stesso defunto nel Parte_1 testamento del 5.1.1996 aveva dato atto che i denari ivi giacenti erano di sua titolarità e che la cointestazione del rapporto anche al figlio rispondeva, in sostanza, ad esigenze pratiche.
La Corte ritiene, pertanto, che la presunzione di contitolarità delle giacenze sul conto n. 1000/2011
(già 1000/15100), derivante dalla cointestazione, possa ritenersi, nel caso di specie, superata, con la conseguenza che l'importo di euro 33.000,00, esistente su detto conto il giorno del decesso di CP_3
deve essere ripartito, come titolarità, solo tra il medesimo e la moglie.
[...]
Pertanto la somma di pertinenza del defunto deve ritenersi pari ad euro 16.500,00. L'ultimo testamento di destinava tali giacenze alla consorte. CP_3
Quanto, infine, alla catenina d'oro e alla fede nuziale del defunto, la Corte rileva che, come osservato dal Tribunale, non vi è prova della loro esistenza nel relictum al tempo della morte del de cuius, mentre per quanto riguarda l'orologio di quest'ultimo la consegna dello stesso al figlio per il compleanno - circostanza non specificamente contestata da nella prima memoria ex art. 183 cpc e del CP_1 tutto plausibile, visti gli stretti rapporti padre-figlio- può, effettivamente, integrare una liberalità d'uso, come sostenuto dal primo giudice.
Col secondo motivo di gravame incidentale censura la sentenza impugnata che non CP_1 ha incluso nel donatum a favore di gli acquisti degli immobili siti in Via Asiago n. 46, Parte_1
Milano, sub 701, 13 e 14, mappale 444 sub 1, 2 e 3, ritenendo che non vi era alcuna evidenza dell'avvenuto pagamento del prezzo di queste compravendite da parte del de cuius.
L'appellante incidentale richiama sul punto le matrici degli assegni riportanti gli importi indicati nei rispettivi atti, nonché le somme corrisposte al notaio rogante, tutti portanti la scrittura del de cuius (doc.
11), non disconosciuta da controparte.
In particolare, si tratta dei seguenti documenti: matrice di Lire 40.000.000 del 01.02.1995 con dicitura “a ”; Controparte_4
pagina 35 di 48 matrice di Lire 90.000.000, con dicitura “ ; CP_4 matrice di Lire 15.000.000 del 19.09.1994, con dicitura nuda proprietà”, Controparte_4
matrice Lire 3.700.000 del 22.02.1994, con dicitura “Notaio”; Lire 2.568.000 del 02.11.1995 con dicitura “Notaio”,
matrice di Lire 16.002.000 del 02.11.1995, con dicitura “Notaio”,
matrice di Lire 500.000 del 02.11.1995, con dicitura “Notaio”,
matrice di Lire 800.000 del 02.11.1995, con dicitura “Notaio”.
A detta della difesa di i pagamenti in questione costituiscono donazione indiretta a CP_1 favore di degli immobili acquistati con provvista del de cuius. Parte_1
Assume l'appellante incidentale che il primo giudice ben avrebbe potuto ritenere raggiunta la prova della donazione indiretta mediante presunzioni, costituite dal fatto che all'epoca dell'acquisto degli immobili –il 1995- aveva solo 35 anni e non aveva grandi disponibilità economiche, come Parte_1 emergerebbe dall'esame degli estratti conto dal medesimo prodotti (doc. 6 allegato alla comparsa di risposta in primo grado), che mostravano un saldo modesto;
pertanto non era verosimile che egli potesse disporre della somma di denaro corrisposta al venditore. Del resto, prosegue l'appellante incidentale, a sostegno dei lauti guadagni addotti da controparte, quest'ultimo aveva depositato solo il proprio curriculum vitae.
Rilevante sarebbe poi la mail del 30.03.2014, inviata da alla sorella ove si parla degli Pt_1 CP_1 accordi presi dal de cuius con la signora e delle spese sostenute da per gli immobili CP_4 CP_3 trasferiti in favore del figlio (doc. 5 mem. 183 n 2 . CP_1
Pertanto, assume l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere provate le donazioni indirette in esame sulla scorta di una pluralità di elementi: la mancanza di capacità reddituale di la Parte_1 mancata prova dell'effettivo pagamento del prezzo da parte di quest'ultimo, la prova del versamento del prezzo da parte del padre -logicamente desunta dalle allegazioni fornite da CP_3 CP_1
e dalle prove documentali- lo stretto legame di parentela esistente tra padre e figlio, il forte attaccamento del genitore nei confronti del figlio maschio, le plurime donazioni al figlio– accertate anche dal Tribunale
– ricevute nel corso degli anni da parte del padre CP_3
Inoltre, l'appellante incidentale dichiara di essere venuta a conoscenza di altra donazione indiretta a favore del figlio , che sarebbe l'atto in data 6 febbraio 1995, a rogito Notaio Pt_1 Persona_1 di Milano rep.n. 182915 (registrato a Milano il 15.02.1995 al n. 063693), con cui la signora CP_4 trasferiva a la nuda proprietà dei seguenti immobili (due laboratori e un box), facenti
[...] Parte_1 parte del fabbricato sito nel Comune di Milano, Via Asiago n. 46, e precisamente: “due laboratori al pian terreno ed un box ad uso autorimessa al pian terreno;
censito al NCEU alla partita 1235317, foglio pagina 36 di 48 148, mappale 444, sub. 1, cat. C3 (laboratorio), mq 76, sub. 2 cat. C3 (laboratorio), mq 63, sub 3, cat.
C6 (box), mq 18” (doc. 1 fascicolo appello). Le parti dichiaravano nel rogito che il corrispettivo della vendita, di complessivi Lire 300.000.000, era stato pagato in data anteriore alla stipula dello stesso. In realtà, assume l'appellante, il prezzo veniva corrisposto direttamente dal signor come CP_3 peraltro testimoniano le matrici di Lire 15.000.000 del 19.9.1994, con dicitura “ nuda Controparte_4 proprietà” e di Lire 40.000.000 del 1.2.1995, con dicitura ”. Controparte_4
evidenzia che non vi sarebbero preclusioni in sede di appello nel far valere tale CP_1 ulteriore donazione indiretta a favore di controparte. ha, invece, eccepito la novità e la Parte_1 conseguente inammissibilità delle nuove allegazioni e della documentazione a supporto delle stesse, prodotta, per la prima volta, nel presente giudizio di appello.
Preliminarmente la Corte rileva l'inammissibilità dell'ampliamento del thema decidendum ad una presunta nuova donazione, quella che sarebbe avvenuta il 6.2.1995, in quanto non risultante dalla documentazione già in atti, avendo prodotto, per la prima volta, nel presente grado il CP_1 documento comprovante tale atto dispositivo.
E' noto, infatti, che “nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati "ex actis"” (Cass. n. 26858 del 29.11.2013; Cass. n. 20138 del 13.7.2023).
La Suprema Corte ammette, pertanto, che nel giudizio di appello si pervenga ad una diversa ricostruzione dei beni oggetto della riunione fittizia, con possibilità di individuare altri beni incidenti sul relictum o sul donatum, ma solo a condizione che ciò avvenga sulla scorta di documentazione ritualmente acquisita nei limiti delle preclusioni istruttorie. Nel caso di specie, invece, l'ulteriore asserita donazione risulta da un atto prodotto, per la prima volta, nel presente grado di giudizio, quindi è inammissibile la relativa allegazione.
Per quanto concerne, invece, gli acquisti degli immobili siti in Via Asiago n. 46, Milano, già dedotti in primo grado, la Corte ritiene il motivo privo di fondamento, rilevando che gli elementi probatori offerti sono insufficienti per la dimostrazione della presunta natura donativa degli atti in questione.
Si tratta dell'atto di compravendita del 2.11.1995, avente ad oggetto la piena proprietà di un appartamento di cinque locali al terzo piano, al prezzo di lire 228.000.000, e dell'atto di compravendita del 29.12.1995, avente ad oggetto la nuda proprietà di due appartamenti al piano terzo, rispettivamente di 2 e 5,5 vani, al prezzo di lire 100.000.000. Nei rogiti gli importi venivano dati per pagati in data antecedente la stipula dell'atto. pagina 37 di 48 Osserva la Corte che le matrici degli assegni non sono idonee a comprovare il pagamento da parte del de cuius del prezzo delle compravendite sopra riportate: non è noto né l'effettiva uscita di denaro dai conti di per tutti gli importi indicati nelle matrici, né che detti eventuali pagamenti fossero CP_3 stati fatti per gli acquisti del figlio in discussione;
tra l'altro gli importi indicati nelle matrici non Pt_1 corrispondono al prezzo delle compravendite, mentre le date non sono univoche, dal momento che in alcuni casi risalgono addirittura a diversi mesi prima dei rogiti in esame.
Anche la mail di cui al doc. 5 di non appare significativa, trattandosi di una CP_1 corrispondenza tra fratelli, da cui non è dato evincere che il padre avrebbe acquistato con denaro proprio gli immobili oggetto dei rogiti in esame.
Per quanto riguarda la capacità reddituale all'epoca di che nel 1995 aveva già 36 anni, lo Parte_1 stesso ha specificamente dedotto le attività lavorative a suo tempo svolte, in forza dell'elevato titolo di studio conseguito -laurea in ingegneria aerospaziale- e delle esperienze di lavoro intraprese all'estero e comprovate dai conti intestati al medesimo presso banche straniere (doc. 6 . Parte_1
Gli ulteriori elementi indiziari invocati da -ossia il favor del padre per il figlio maschio, CP_1 destinatario di varie donazioni accertate anche nel presente giudizio - non appaiono decisivi per la prova dell'asserita natura donativa degli acquisti in esame.
L'onere della prova circa il fatto che gli atti in questione fossero donazioni indirette degli immobili a favore del figlio gravava evidentemente su e non è stato assolto. CP_1
Infine, il pagamento da parte del de cuius delle spese notarili degli atti di compravendita del 1994 e
1995 di entrambi i figli, risultanti dalle matrici recanti la generica causale “notaio”, appare inquadrabile tra le liberalità d'uso, come statuito dal Tribunale.
Col terzo motivo di appello incidentale censura la decisione del Tribunale nella parte CP_1 in cui erroneamente non avrebbe accolto la domanda di accertamento della natura simulata della compravendita del 12.1.2010, con la quale il de cuius aveva trasferito al figlio il laboratorio Pt_1 sito in Milano, via Asiago 46.
A detta dell'appellante incidentale, l'effettiva intenzione del disponente non era quella di concludere un contrato di vendita col figlio bensì di beneficiare lo stesso con una liberalità diretta Parte_1 avente ad oggetto la porzione immobiliare in discussione.
La natura simulata della vendita, in particolare, secondo potrebbe desumersi dai CP_1 seguenti elementi:
pagina 38 di 48 - la sproporzione tra valori reali e valori dichiarati dei trasferimenti, evidenziata anche dal CTU, che ha determinato il valore del laboratorio, al 12.01.2010, in € 139.000, quindi ben superiore al prezzo indicato in atti;
- la mancanza di tracciabilità dei pagamenti, posto che nel rogito si dava atto che i pagamenti erano stati effettuati in data anteriore al 4.7.2006, data dopo la quale è, invece, obbligatorio, citare espressamente il metodo di pagamento utilizzato riportandone gli estremi;
non sarebbe credibile che in epoca di oltre tre mesi anteriori al trasferimento, il figlio avesse pagato più della metà del prezzo della futura vendita;
peraltro dubita anche dell'effettivo incasso degli assegni bancari esplicitati CP_1 in atti, tenuto conto dei giroconti risultanti dall'esame degli estratti conto per un totale di euro 70.500,00, di cui € 5.000 nel mese di ottobre 2009, € 32.000 nel mese di novembre 2009 ed € 33.500 nel mese di dicembre 2009; il Tribunale erroneamente avrebbe imputato detto importo trasferito dal de cuius al figlio a possibili rimborsi relativi a spese sostenute da per gli immobili di SA, ipotesi che non Parte_1 trova riscontro documentale e sarebbe sconfessata dalle stesse difese avversarie, secondo le quali
[...] aveva ricevuto un rimborso spese per SA solo di euro 3.223,50, relativo alla fattura dell'ing. Pt_1
, intestata a (doc. 8 mem. 183 n. 2 cpc;
Per_6 CP_3 Parte_1
-la capacità reddituale dell'acquirente che, al momento della conclusione dei presunti Parte_1 contratti di vendita, aveva l'età di 36 anni (nel 1995) e di 51 anni (nel 2010) e di certo non poteva disporre delle disponibilità necessarie a far fronte agli acquisti di beni immobili, senza far ricorso a finanziamenti bancari;
-riferisce Emilia Moretti- nel 1995 era stato appena assunto, mentre nel 2010 svolgeva Pt_1 attività come impiegato;
l'appellante incidentale insiste affinché la Corte ordini a controparte di esibire tutta la documentazione bancaria relativa al periodo antecedente, coevo e successivo agli atti di vendita in discussione, con particolare riferimento agli anni 1994, 1995 e 1996, 2009, 2010 e successivamente al mese di aprile 2015, per quanto riguarda il contratto di mantenimento del 30 aprile 2015;
- il grado di stretta parentela tra alienante e acquirente;
- la presenza dei testimoni all'atto notarile, che prima della riforma del 2005, a detta dell'appellante, era sempre rinunciata per i casi di vendita, salvo che la stessa dissimulasse appunto una donazione;
- il testamento di del 5.01.1996, con il quale venivano lasciati gli immobili in esame al CP_3 figlio , che dimostra la volontà del de cuius, sin da allora, di beneficiare il figlio di tali cespiti per spirito Pt_1 di liberalità.
evidenzia, inoltre, che il Tribunale, del tutto contraddittoriamente, avrebbe dapprima CP_1 ritenuto la CTU completa e coerente, per poi affermare che il valore di 139.000,00 euro dell'immobile al momento della cessione non poteva tenere compiutamente conto dell'effettivo stato di fatto del bene all'epoca del trasferimento, non ricostruibile con certezza a posteriori e distanza di più di dieci anni.
pagina 39 di 48 L'appellante incidentale, in via subordinata, conclude sul punto chiedendo che la Corte accerti, quantomeno, la sussistenza di un “negotium mixtum cum donationae” per la differenza tra il prezzo pagato e il valore reale del bene al momento dell'avvenuto trasferimento;
conseguentemente richiede almeno l'accertamento della natura di donazione indiretta della somma di € 69.000,00 (€ 139.000 quale valore in CTU - € 70.000) eseguita dal signor in favore del figlio . CP_3 Pt_1
Il motivo è parzialmente fondato.
Nell'allegato D dell'atto di compravendita in questione vi sono due assegni bancari a firma di Parte_1
e con beneficiario l'uno di euro 40.000,00 datato 25.11.2009 e l'altro di euro 30.000 datato CP_3
2.1.2010; l'allegato è sottoscritto dalle parti, dal notaio e dai testimoni.
L'effettivo pagamento di detti assegni da parte di è comprovato dagli estratti conto del conto Parte_1
n. 1000/15100 -cointestato a genitori e figlio- prodotti dalla difesa di sub B, con la terza CP_1 memoria ex art. 183 c.p.c.; dagli stessi si evince l'accredito sul conto in esame delle somme recate dai due assegni bancari in discussione.
La prova del pagamento da parte di è, pertanto, documentale. Parte_1
Circa i giroconti che vedono trasferiti da padre e figlio, tra ottobre e dicembre 2009, complessivamente
70.500,00 euro, deve rilevarsi che si tratta importi variabili, versati nell'arco di alcuni mesi, che non è dato collegare in modo univoco all'atto di compravendita in esame, ben potendo essere riferiti ad altra causa.
Plausibile, in particolare, appare l'allegazione di secondo cui tali versamenti riguardavano le Parte_1 spese fatti per gli immobili di SA, che il figlio anticipava e che poi il padre gli rimborsava.
E' emerso, infatti, che gestiva questi immobili per conto del padre. Il doc. 18 di Parte_1 Parte_1 prodotto in primo grado con la comparsa di costituzione, riporta varie istruzioni di al figlio CP_3 relativamente alla gestione degli immobili di SA. A riprova dell'anticipazione di spese per detti appartamenti da parte di quest'ultimo ha dedotto, ad esempio, di aver anticipato l'onorario Parte_1 dell'ing. del 17.7.2009 di euro 3.223,20 (doc. 15 , cui aveva fatto seguito il rimborso da Per_6 Parte_1 parte del padre di 3.200,00 euro in data 24.7.2009 (doc. 14 primo grado). CP_1
Appare, pertanto, verosimile che gli importi trasferiti da a nell'autunno 2009 CP_3 Parte_1 riguardavano spese relative agli immobili di SA, gestiti per suo conto dal figlio, o comunque non vi è prova univoca del loro collegamento alla compravendita in esame.
Viceversa, la Corte rileva che dalla CTU svolta in primo grado è emerso, effettivamente, che il valore del laboratorio, all'epoca della vendita al figlio, era di 139.000,00 euro, sostanzialmente il doppio del prezzo di euro 70.000.000, pagato da al padre. Parte_1
Sotto tale profilo si ritiene che gli indizi forniti dalla difesa di uniti all'evidente sproporzione CP_1 del prezzo pattuito dalle parti consentano di ritenere ravvisabile, nel caso di specie, un negozio misto di vendita e donazione e dunque una liberalità indiretta a favore del figlio, quantificabile in 69.000 euro.
pagina 40 di 48 E' noto, infatti, che “nel cosiddetto "negotium mixtun cum donatione", la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato dai contraenti ha la finalità di raggiungere, per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò realizzando il negozio posto in essere una fattispecie di donazione indiretta”. In particolare è stato precisato che “la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un "negotium mixtum cum donatione", occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto” (Cass. n. 7681 del
19.3.2019; Cass. n. 10614 del 23.5.2016; Cass. n. 23297 del 3.11.2009; Cass. n. 19601 del 29.9.2004).
Applicando i predetti principi al caso di specie, deve rilevarsi che, se è documentale il pagamento del prezzo di 70.000.000 euro da parte di è emerso, tuttavia, che il valore effettivo del laboratorio, Parte_1 all'epoca, era circa il doppio e che tale sproporzione fosse stata voluta da a favore del figlio CP_3
può desumersi da una pluralità di elementi indiziari. In particolare, indizi della volontà liberale del padre Pt_1 rispetto a tale sproporzione del prezzo, sono lo stretto rapporto di parentela tra le parti;
l'indubbio favor dimostrato da per il figlio anche tramite altri atti dispositivi, come l'intestazione della CP_3 Pt_1 polizza assicurativa Base Sicura e i testamenti via via redatti nel tempo, sino all'ultimo; la previsione nel testamento del 5.01.1996 della destinazione a del presente laboratorio e dunque dell'attribuzione a Pt_1 quest'ultimo dell'immobile in esame senza corrispettivo;
nonché la presenza di due testimoni all'atto di compravendita, circostanza quest'ultima sovente valorizzata dalla giurisprudenza come indice della sussistenza di una donazione dissimulata (Corte d'Appello Roma n. 4198/2025; Corte d'Appello Genova n.
650/2025; Corte d'Appello Genova n. 935/2025; Tribunale Rovigo n. 532/2025).
Dalle considerazioni che precedono discende che l'importo di euro 69.000,00 dovrà essere considerato nel donatum, ai fini della riunione fittizia.
Col quarto motivo di appello incidentale contesta la decisione del primo giudice nella CP_1 parte in cui, con riferimento alla sostituzione della caldaia condominiale, l'ha condannata a restituire al fratello la somma di euro 3.021,00, oltre interessi dalla domanda, relativamente alla quota di spettanza riferita ai subalterni 6 e 12 dell'immobile in via Asiago n. 46, Milano, senza tenere conto che, in realtà, di tali beni l'odierna appellata era, all'epoca, semplicemente nuda proprietaria.
pagina 41 di 48 evidenzia che, in base all'art. 1004 c.c., tali spese sono a carico dell'usufruttuario e CP_1 conseguentemente controparte avrebbe dovuto chiederne la restituzione a che era Controparte_4 ancora vivente al momento del pagamento delle spese in oggetto.
Il motivo è fondato.
L'art. 1004 c.c. prevede, al primo comma, che sono a carico dell'usufruttuario “le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa”.
L'art. 1005 c.c. dispone, invece, che sono a carico del nudo proprietario le riparazioni straordinarie, considerando come tali – con elencazione ritenuta dalla giurisprudenza di carattere non tassativo –
“quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta”.
Dalle disposizioni in esame si evince che all'usufruttuario spetta l'uso e il godimento della cosa e che, pertanto, si deve a lui lasciare la responsabilità e l'onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento del bene;
diversamente, sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa.
La Suprema Corte ha stabilito in proposito che “Ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzata non già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà” (Cass. Cass.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 22797 del 12/09/2019).
Ciò premesso, deve rilevarsi che la giurisprudenza di merito, in relazione alla sostituzione della caldaia, si è espressa nel senso che tale spesa incombe sull'usufruttuario.
Così il Tribunale di Roma: “Ai fini della ripartizione delle spese condominiali tra nudo proprietario
e usufruttuario, occorre riferirsi al criterio della natura delle opere da realizzare. L'usufruttuario, avendo l'uso e il godimento della cosa, sarà responsabile per tutto ciò che attiene alla conservazione e al godimento della cosa stessa sotto il profilo materiale e della sua attitudine produttiva, mentre saranno riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la pagina 42 di 48 destinazione della cosa. Pertanto, spese come quelle di rifacimento della caldaia, di assicurazione del fabbricato, di manutenzione del tetto, non assumono quel carattere di straordinarietà come sopra delineato, ma piuttosto vanno fatte rientrare nell'alveo delle spese relative all'amministrazione e alla conservazione del bene in quanto idonee a preservarne l'attitudine produttiva, con conseguente attribuibilità dei relativi oneri all'usufruttuario” (Tribunale civile di Roma, sez. V, sentenza del 4 novembre 2004, n. 29809).
La Corte ritiene condivisibile detto orientamento, in quanto la caldaia è funzionale al godimento della cosa e la sua sostituzione non è assimilabile ad un'opera strutturale, come gli interventi volti ad assicurare la stabilità di muri maestri e delle volte o il rinnovamento del tetto.
Pertanto, la spesa in discussione non può essere posta a carico di all'epoca mera nuda CP_1 proprietaria degli immobili in esame.
La domanda riconvenzionale di contro la sorella deve, dunque, essere ridotta da Parte_1 CP_1 euro 4.781,00 ad euro 1.760,00, importo quest'ultimo comprensivo di euro 606,00 per la pubblicazione del testamento, di euro 326,00 per il rimborso pro quota degli onorari notarili relativi alla presentazione della dichiarazione di successione e di euro 828,00, pari al rimborso pro quota dell'imposta di successione, con esclusione invece della somma di euro 3.021,00, relativa alla sostituzione della caldaia.
Col quinto motivo di appello incidentale contesta la decisione del Tribunale nella CP_1 parte in cui, ai fini del calcolo della quota di riserva, ha tenuto conto dell'usufrutto alla stessa attribuito dal testatore sull'immobile di via Petrocchi n. 6, che in realtà è già gravato del diritto di abitazione del coniuge del defunto.
assume che, mentre il diritto di proprietà può essere scisso in nuda proprietà ed CP_1 usufrutto, quest'ultimo non potrebbe essere compatibile col diritto di abitazione di altri, né potrebbe ipotizzarsi che il diritto di usufrutto sorga nel momento in cui decede il titolare del diritto di abitazione.
Pertanto, secondo l'appellante incidentale, ai fini del calcolo della quota riservata ad CP_1 non si potrebbe tener conto del valore dell'usufrutto in discussione.
Il motivo non è fondato.
nata nel maggio del 1962, alla morte del padre nel 2019 aveva 56 anni, mentre la CP_1 madre ne aveva 85. Trattandosi di diritti di godimento del medesimo immobile, ma la cui durata è commisurata alla vita del titolare, la significativa differenza di età tra le due signore e l'età avanzata del coniuge del defunto consentono di attribuire un valore all'usufrutto assegnato dal padre alla figlia CP_1 sia pure con congruo abbattimento derivante dalla coesistenza del diritto di abitazione della madre. In
pagina 43 di 48 ordine alla valorizzazione di tale diritto si rinvia a quanto esposto in risposta al sesto motivo di appello principale.
RIUNIONE FITTIZIA
In esito all'esame dei singoli motivi di appello, principale ed incidentale, occorre procedere alla riunione fittizia, al fine di verificare la sussistenza o meno della lesione della quota di legittima di CP_1
dalla medesima lamentata.
[...]
Il relictum comprende:
- la quota di metà della piena proprietà dell'appartamento di Milano, via Petrocchi n. 6, stimato dal ctu in euro 81.500,00, alla data di apertura della successione;
- la quota di metà della liquidità giacente sul conto corrente n. 1000/2011 (già 1000/15100), aperto presso la filiale di viale Monza n. 136 di Intesa San Paolo, cointestato a CP_3 [...]
e pari ad euro 16.500,00; Pt_1 CP_9
- gli arredi presenti nell'abitazione di via Petrocchi n. 6, aventi un valore complessivo di euro
350,00.
Il valore complessivo del relictum è dunque pari ad euro 98.350,00.
Le uniche passività sono quelle relative alla pubblicazione del testamento, pari ad euro
1.820 Euro.
Il donatum comprende invece i seguenti atti:
a) donazione del 22.2.1994 in favore di dell'appartamento ubicato in Milano, via CP_1
Sauli n. 9, identificato in Catasto al foglio 232, mappale 209, subalterno 31, con un valore di
168.000 Euro alla data di apertura della successione (v. doc. 13 attore);
b) donazione pecuniaria di 50.000 Euro, effettuata con assegno dell'11.2.2013, in favore di
[...]
(v. doc. 20 attore); Pt_1
c) donazione pecuniaria di 50.000 Euro, effettuata con assegno del 30.12.2013, in favore di
(v. doc. 23 convenuto); CP_1
d) negozio misto con donazione relativo al laboratorio sito in Milano, via Asiago 46, venduto da a il 12.1.2020, per il quale entra nel donatum l'importo di euro CP_3 Parte_1
69.000;
e) la metà dei premi della polizza di 750.000,00 euro accesa da a favore del figlio CP_3
e quindi l'importo di euro 375.000,00. Pt_1
Pertanto, complessivamente, il donatum è pari ad euro 712.000,00.
pagina 44 di 48 Tenuto conto degli importi sopra indicati del relictum pari ad euro 98.350,00, delle passività ereditarie pari ad euro
1.820 Euro e del donatum pari ad euro 712.000,00, l'asse ereditario all'esito della riunione fittizia risulta di complessivi euro 808.530,00.
Ai sensi dell'art. 542 c.c., la quota riservata per legge alla figlia è pari ad un quarto CP_1 ossia ad euro 202.132,50.
ha già ricevuto per donazione l'appartamento di via Sauli del valore di CP_1
168.000,00 euro, la donazione in denaro di 50.000,00 euro, l'usufrutto della quota di metà dell'appartamento di Milano via Petrocchi n. 6, gravato dal diritto di abitazione della madre, stimabile in euro 32.975,00, dunque complessivamente euro 250.975,00.
Pertanto, non è ravvisabile alcuna lesione della quota di legittima di e la CP_1 relativa domanda di reintegrazione deve essere rigettata.
TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI
Come richiesto dalla difesa di visto l'esito del presente giudizio, deve essere Parte_1 ordinato al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari di procedere con l'annotazione della sentenza d'appello a margine della trascrizione del contratto di assistenza e mantenimento del 30.4.2015 e alla cancellazione dell'annotazione della sentenza di primo grado riformata sulle singole unità immobiliari oggetto di detto contratto, nonché alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di in relazione a tutti CP_1 gli immobili interessati dalla stessa.
Deve, inoltre, essere ordinata la cancellazione della domanda giudiziale con riferimento a tutti gli immobili in relazione ai quali sono state rigettate le domande proposte dalle parti.
SPESE DI LITE
L'accoglimento parziale degli appelli principale e incidentale comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello
“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche
d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese pagina 45 di 48 processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Osserva la Corte che l'esito finale del giudizio vede sostanzialmente vittorioso, Parte_1 posto che non è stata ravvisata la lamentata lesione della quota di riserva della sorella CP_1
Tuttavia, l'accoglimento di talune domande di quest'ultima giustifica la compensazione
[...] delle spese di lite nella misura di un quarto.
deve, pertanto, essere condannata a pagare a i residui tre quarti CP_1 Parte_1 delle spese di lite sopportate da quest'ultimo.
Il medesimo criterio può essere utilizzato per la ripartizione delle spese di ctu tra le parti: un quarto a carico di e tre quarti a carico di Parte_1 CP_1
Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, il valore della lite, l'effettiva attività difensiva svolta e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da parte appellante sono liquidate, per il primo grado, nella somma di euro 22.457,00 (di cui euro 3.544,00 per studio, euro 2.338,00 per fase introduttiva, euro 10.411,00 per fase di trattazione, euro 6.164,00 per fase decisionale), oltre il
15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
per il presente grado di appello si liquidano in euro 14.239,00 (di cui euro 4.389,00 per studio, euro 2.552,00 per fase introduttiva, euro 7.298,00 per fase decisionale), oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, escludendosi la voce relativa alla fase istruttoria, in quanto assente.
Tre quarti di detti importi devono, pertanto, porsi a carico di parte appellata, a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4329/2024, Sezione Quarta Civile, pubblicata in data 19 aprile 2024 e notificata il 6 maggio 2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in riforma parziale della sentenza di primo grado, così provvede:
1. rigetta la domanda di accertamento della nullità del contratto di “cessione di immobili per mantenimento vitalizio”, stipulato da e in data CP_3 Parte_1
30.4.2015, avente ad oggetto i seguenti immobili:
pagina 46 di 48 (i) in comune di Milano - via Policarpo Petrocchi n. 19, box a uso autorimessa privata al piano interrato privo di impianto termico, censito al Catasto dei Fabbricati al foglio
199, mappale 35, subalterno 35, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 8, 15 mq;
(ii) in comune di SA (Taranto), frazione Marina di SA, Località Pineta della Re- gina, con accesso da viale Jonio n. 97: intero fabbricato da cielo a terra, composto da cinque unità a uso abitazione e accessori disposti su tre piani fuori terra e locali a uso deposito al piano interrato con annessa area pertinenziale destinata a giardino/cortile in proprietà esclusiva, censiti al Catasto Fabbricati al foglio 141, mappale 4076,
(a) subalterno 6, piano secondo, categoria A/7, classe 1, vani 6;
(b) subalterno 7, piano terra, categoria A/7, classe 1, vani 5;
(c) subalterno 8, piano terra, categoria A/7, classe 1, vani 5;
(d) subalterno 9, piano primo, categoria A/4, classe 3, vani 2;
(e) subalterno 10, piano primo, categoria A/7, classe 1, vani 4,5; che risultano distinti al Catasto dei terreni al foglio 141, mappale 4564, ente urbano di ha 0.05.13;
2. ordina al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari, con esonero di responsabilità al riguardo, al passaggio in giudicato della sentenza, di procedere all'annotazione della presente sentenza d'appello a margine della trascrizione del contratto di assistenza e mantenimento del 30.4.2015 e alla cancellazione dell'annotazione della sentenza di primo grado riformata sulle singole unità immobiliari oggetto di detto contratto, nonché alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di in relazione a tutti gli immobili interessati dalla stessa;
CP_1
3. accerta che le giacenze sul conto corrente n. 1000/2011, già 1000/15100, sono di proprietà del defunto nella misura di metà e quindi per euro 16.500,00; CP_3
4. accerta che i premi versati per la polizza vita n. 71000295616, contratta da CP_3 con Banca Intesa San Paolo, costituiscono liberalità disposta da
[...] CP_3 in favore di per l'importo di 375.000,00 euro;
Parte_1
5. accerta che l'atto a rogito Notaio in data 12 Gennaio 2010, rep. n. 36114 CP_5
(registrato a Milano il 18.01.2010 al n. 784), avente ad oggetto un laboratorio sito in
Milano, via Asiago n. 46, per un prezzo dichiarato di 70.000 Euro, qualificato dalle parti come compravendita, costituisce un negotio mixtum cum donatione di a CP_3 favore di e quindi liberalità indiretta a favore di quest'ultimo per la somma Parte_1 di 69.000 euro;
pagina 47 di 48 6. accerta che il diritto di usufrutto dell'appartamento di Milano, Via Petrocchi n.
6 - gravato dal diritto di abitazione a favore di da Controparte_11 CP_3 ad con il testamento olografo datato 30.4.2015, pubblicato in data CP_1
21.2.2019, ha un valore di euro 32.975,00;
7. condanna al pagamento in favore di dell'importo di CP_1 Parte_1
1.760,00 Euro, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., decorrenti dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo, a titolo di restituzione di importi anticipati da come meglio specificato in motivazione;
Parte_1
8. rigetta ogni altra domanda;
9. al passaggio in giudicato della presente sentenza, ordina al Conservatore dei Registri
Immobiliari, con esonero di responsabilità al riguardo, la cancellazione della domanda giudiziale con riferimento a tutti gli immobili in relazione ai quali sono state rigettate le domande proposte dalle parti;
10. compensate le spese di lite nella misura di un quarto, condanna a pagare CP_1
a a titolo di rimborso dei residui tre quarti delle spese di lite di primo Parte_1 grado, la somma di euro 16.842,75, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
11. compensate le spese di lite nella misura di un quarto, condanna a pagare CP_1
a a titolo di rimborso dei residui tre quarti delle spese di lite del grado di Parte_1 appello, la somma di euro 10.679,25, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
12. pone le spese di ctu a carico di nella misura di tre quarti e di CP_1 Parte_1 nella misura di un quarto.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Carlo Maddaloni
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