Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/05/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 471/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 471/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 14.5.2025, e vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. PIETRO LUIGI SANTORO (C.F.: ), giusta procura C.F._2
in atti, elettivamente domiciliata in Potenza al viale G. Marconi n. 263 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e ivi residente alla c.da Bucaletto - Palazzo Caritas n. 22, cittadino italiano, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti GUGLIELMO
BINETTI (C.F.: e (C.F.: C.F._4 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza al C.F._5
Piazzale Michetti n. 2 presso lo studio dell'Avv. Guglielmo Binetti, pec:
Email_2 Email_3
-RESISTENTE-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 20.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., la ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la casa familiare era sita in Potenza alla via dei Garofani n. 19 presso un immobile condotto in locazione e che il marito, «[…] subito dopo il matrimonio, aveva rivelato un atteggiamento, nei confronti della moglie, inosservante, in particolare dei doveri di reciproca assistenza e di collaborazione nell'interesse della famiglia […]», ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge e adottarsi ogni altro conseguente provvedimento in ordine agli aspetti patrimoniali conseguenti alla crisi del rapporto coniugale, nonché -poi- pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 14.5.2025, il resistente si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data 12.4.2025, nella quale ha rappresentato che «i coniugi avevano vissuto, fin da subito, una vita matrimoniale contraddistinta da incomprensioni ed incompatibilità, le quali avevano comportato l'inevitabile allontanamento spirituale e fisico tra i due» e che «la presunta inosservanza dei doveri di reciproca assistenza e di collaborazione nell'interesse della famiglia […]», determinante la crisi del rapporto coniugale a detta della ricorrente, era tutt'al più conseguenza della precaria situazione lavorativa in cui versava da mesi, che
«[…] aveva contribuito a scurire ed amareggiare l'animo del resistente, sia come singolo sia nella coppia», e «della cui portata la ricorrente […] si era solo in parte, e per un periodo di tempo relativamente limitato, fatta carico».
Il resistente non si è opposto alla domanda di separazione e ha chiesto, «una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg
e in data 06-09-2024 trascritto nel registro Parte_1 Controparte_1
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dello stato civile del Comune POTENZA ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni».
III All'udienza del 14.5.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto accordo di separazione personale, che hanno sottoposto all'attenzione del Giudicante. Talché, sentiti i coniugi, fallito il tentativo di riconciliazione ed esaminato l'accordo, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
IV Orbene, i coniugi, dalla cui unione non sono nati figli, hanno chiesto la decisione della causa di separazione personale alle seguenti condizioni:
«1) i coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente previa dichiarazione di separazione personale consensuale emessa dal Giudice con relativo ordine all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Potenza di annotazione nel relativo Registro di matrimonio, previo adempimento di invio da parte della cancelleria competente;
2) la casa coniugale sita in Potenza alla via Dei Garofani n. 19, in locazione, resta nel possesso della sig.ra la quale provvederà al pagamento del relativo Parte_1 canone mensile sino alla fine del rapporto locativo con il proprietario dell'immobile, secondo la volontà di continuare il rapporto di locazione da parte della sig.ra
medesima;
Pt_1
3) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
4) autorizzare il sig. a ritirare i propri effetti personali nonché i mobili CP_1 presenti presso l'abitazione sita in Potenza alla via dei Garofani n. 19;
5) i coniugi si danno reciproca autorizzazione all'espatrio;
6) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898;
7) emesso il decreto di omologa avente ad oggetto la presente separazione, fissare sin da ora udienza di comparizione delle parti ai fini della pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg e Parte_1
in data 06-09-2024 trascritto nel registro dello stato civile del Controparte_1
3 R.G.N. 471/2025
Comune POTENZA ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni, ovvero provvedere nel modo che riterrà di legge»
V Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, posto che dall'unione coniugale non è nata prole, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che conseguentemente possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
La presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sarà trasmessa dalla
Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa separativa n. 417 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._3
matrimonio concordatario in Potenza il 6.9.2024;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Potenza di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui
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agli artt. 14 e 69, D.P.R. n. 396/2000 (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2024, atto N. 65, P. II, S. A);
3) prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni concordate tra i coniugi riportate in motivazione;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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