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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/12/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 2994/2025
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 2994/2025 RG, assegnata con provvedimento del 24.11.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
19.11.2025, promossa
Da
- Arch. (CF ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Polistena, Via Scultore M.lo Parlato, n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Manfrida (pec
– tel./fax per l'invio delle comunicazioni di legge Email_1
0966/932181 –) e presso di questi elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
CONTRO
- – in p.l.r.p.t., con sede in Roma – Eur, Controparte_1
Via Ciro il Grande;
- – in p.l.r.p.t., con sede in Via D. Romeo, Controparte_1
Reggio Calabria.
- – in p.l.r.p.t., Centro Operativo di Controparte_1
Polistena, con sede in Via Catena, Polistena;
- resistente -
1 AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO dell'Accertamento Contributivo del 24.3.2024, notificato il 12 aprile 2024, con il quale l' CP_1 ha richiesto al ricorrente il pagamento della somma di euro 8.160,80 (di cui euro 4.792,80 per contributi ed euro 3.368,00 per sanzioni) a titolo di contributi per iscrizione d'ufficio Gestione
Separata, anno 2017, per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto dell'istituto ad esigerne il pagamento.
IL G.O.P. rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente proponeva opposizione all'Accertamento Contributivo del 24.3.2024, notificato il 12 aprile 2024, con il quale l' aveva richiesto al ricorrente il CP_1 pagamento della somma di euro 8.160,80 (di cui euro 4.792,80 per contributi ed euro 3.368,00 per sanzioni) a titolo di contributi per iscrizione d'ufficio Gestione Separata, anno 2017, per intervenuta decadenza e/o prescrizione. CP_ Deduceva che in data il 12.4.2024 l' gli aveva notificato un accertamento datato 28.3.2024 di mancato versamento di contributi previdenziali, richiedendo il pagamento della somma complessiva di euro 8.160,80 a titolo di contributi per iscrizione Gestione Separata, relativamente a “ reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni “, sul presupposto della mancata sottoposizione a contribuzione obbligatoria in favore di altri enti o casse previdenziali e sulla base delle risultanze della dichiarazione Irpef periodo di imposta anno 2017.
Avverso tale accertamento in data 28.5.2024 il contribuente proponeva ricorso amministrativo, respinto con deliberazione del Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione Speciale dei
Lavoratori Autonomi di cui all' art. 2, comma 26, legge 335/1995, comunicata con raccomandata n. 665136097171 in data 27.2.2025.
Sosteneva che l'atto era affetto da nullità insanabile ed illegittimamente emesso, considerato che si fondava su circostanze di fatto non corrispondenti a realtà, con la conseguenza che la richiesta infondata ed arbitraria doveva essere revocata e/o annullata.
2 Eccepiva in via preliminare ed assorbente la decadenza dalla pretesa avversa e comunque la prescrizione della medesima.
Specificava che quale dipendente di amministrazione pubblica era stato collocato in quiescenza con decorrenza 31.8.2019 e che l'accertamento in oggetto era afferente a contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata, relativi allo svolgimento di prestazione occasionale di lavoro autonomo espletata in data anteriore al 1.1.2017.
Deduceva di aver provveduto alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2018, periodo di imposta
2017, e risultando il dies a quo il 3.7.2018, il termine di prescrizione quinquennale si era perfezionato il 4.7.2023 cioè, in data antecedente alla comunicazione dell'atto impugnato avvenuta il 12.4. 2024.
Nel merito evidenziava che l'atto impugnato era illegittimo, errato, infondato e carente dei presupposti di legge in quanto i contributi previdenziali asseritamente dovuti per lavoro autonomo, erano caratterizzati da saltuarietà ed occasionalità, mentre i presupposti per l'iscrizione alla gestione separata erano l'esercizio abituale – ancorché non esclusivo – di attività di lavoro autonomo, precisando che aveva svolto soltanto una prestazione in favore del Comune di Maropati
e che non poteva essere ritenuta prestazione abituale una prestazione sporadica, isolata e non reiterata. CP_ Subordinatamente, contestava la violazione da parte dell' della determinazione del carico contributivo, dovendo scorporare dal reddito imponibile di euro 19.970,00 l'importo esente dalla valutazione di euro 5.000,00 nonché dell'irrogazione della sanzione calcolata sulla pretesa scorretta.
Riteneva, altresì, che essendo la gestione separata una gestione previdenziale obbligatoria a cui erano tenuti ad iscriversi i lavoratori autonomi privi di altra cassa professionale di appartenenza, i contributi previsti erano dovuti con aliquote differenziate, a seconda che il lavoratore occasionale fosse privo o meno di altra tutela previdenziale obbligatoria.
Concludeva chiedendo:
“dichiarare la nullità dell'atto impugnato e per l'effetto pronunciarne la revoca poiché privo di effetti giuridici per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto dell'istituto resistente a esigere il pagamento dei contributi pretesi.
Nelle denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione, accertata e dichiarata la non tenutezza
e l'esclusione dell'imponibilità della prestazione occasionale da cui si origina la pretesa contributiva per i motivi di cui alla prefata narrativa, pronunciare l'illegittimità dell'atto e per
l'effetto dichiararne la nullità e/o o la revoca.
Condannare l'Istituto al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ed antistatario.
3 - Contumacia CP_1
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia dell non costituita nonostante CP_1 regolarmente citata in data 6.10.2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass.
Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass.
Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.), e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- Principi generali
Per la definizione della controversia è utile delineare il relativo contesto normativo.
La gestione separata presso è stata istituita con legge 335/95, all'art. 2, comma 26. CP_1
La norma prevedeva: “a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 …".
In particolare, l'obbligo di iscrizione non dipendeva dalla specifica attività esercitata ma esclusivamente dal reddito tratto dal lavoro autonomo svolto che poteva essere di due categorie:
4 a) reddito derivante dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, di arti e professioni (art.
49, comma 1 T.U. imposte redditi, oggi art. 53); b) reddito tratto dall'ufficio di amministratore e sindaco di società, nonché dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 49, comma 2 T.U. imposte redditi).
Successivamente, l'art. 18, comma 12, d. l. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, chiariva che
“l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che CP_1 svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. ..”.
In ordine alla problematica dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata dei professionisti CP_1 non aventi un obbligo di versamento dei contributi soggettivi obbligatori con la propria Cassa di
Previdenza, ma solamente un obbligo al versamento del contributo integrativo, in quanto già iscritti ad altra posizione previdenziale, la Corte di Cassazione con le sentenze nn. 30344/17 e 30345/17 del 18.12.2017, ha ricostruito la normativa vigente affermando che con la gestione separata, il legislatore aveva inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte perché, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (Cass.
S.U. n. 3240 del 2010).
L'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria quando l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo subordinato all'iscrizione ad un albo non sia soggetta a un versamento contributivo suscettibile di costituire in capo al lavoratore una correlata posizione previdenziale.
Nel caso di ingegneri e architetti, l'iscrizione a è preclusa a coloro che siano iscritti CP_2 ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ed il contributo integrativo è l'unico loro richiesto in ragione dell'iscrizione all'albo e non all'ente previdenziale.
Pertanto, il versamento del contributo integrativo non è utile alla costituzione di una posizione previdenziale, e comunque mai potrebbe erogare prestazioni a soggetti diversi dai propri CP_2 iscritti (cfr. Cass. sez. lav. 23687 del 2015).
Peraltro, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata, non comporta rischio di duplicazione di contribuzione, perché il contributo integrativo dovuto a , è ripetibile nei CP_2
5 confronti del beneficiario della prestazione professionale ed è, dunque, posto a carico di persona diversa dal professionista (C. Cost. 132 del 1984).
Tale interpretazione veniva ribadita con la sentenza del n. 2282/2018 con la quale la Suprema
Corte precisava che, poiché l'iscrizione a era preclusa agli ingegneri e agli architetti CP_2 che erano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, costoro non erano tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto e versato alla indipendentemente Pt_2 dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. Il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione a , non generava la costituzione di alcuna posizione previdenziale a CP_2 beneficio del professionista (la cassa di previdenza erogava le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti e chi era iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non poteva esserlo).
Per tale motivo, si deve necessariamente concludere che il suo versamento non poteva esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata . CP_1
La regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima era che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe era prevista una tutela assicurativa, doveva corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni.
Inoltre, il versamento del contributo integrativo all' , di fatto, non soddisfa quella CP_2 ratio che è alla base della contribuzione obbligatoria presso la Gestione separata, in quanto lo stesso risponde a finalità differenti e non ha alcuna valenza dal punto di vista previdenziale, risultando essere soltanto un contributo a titolo di solidarietà verso i colleghi assicurati presso la e non comportando alcuna valutazione del periodo ai fini pensionistici, atteso che non ha Pt_2 natura previdenziale ed è svincolata dal reddito e non concorre alla determinazione e misura della pensione.
Ciò trova riscontro nel “principio di universalizzazione della copertura assicurativa” desumibile dagli artt. 35 e 38 Cost., in ragione del quale ad ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, deve necessariamente collegarsi un'effettiva tutela previdenziale.
Questo fondamento escluderebbe la rilevanza ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata, del versamento della mera contribuzione integrativa, la quale non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte.
La disposizione di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), la quale, nell'interpretare la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 cit., prevedeva, quindi,
l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata per i soggetti che esercitavano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n.
6 917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1, l'esercizio della quale non era subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non era soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che fosse suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
- Nel merito
Ciò posto, si ritiene che il credito dell' sia pienamente legittimo traendo fondamento nel CP_1
CP_ provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per l'anno 2017, emesso il
28.3.2024 e comunicato con raccomandata n. 664948519549 il 12.4.2024.
Peraltro, a fronte di tale atto, veniva proposto in data 28.5.2024 ricorso amministrativo che veniva respinto con deliberazione del Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione Speciale dei
Lavoratori Autonomi di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995, comunicata il 27.2.2025, in quanto ritenuto infondato.
Nel merito della questione appare evidente che l'iscrizione dall'Albo degli Ingegneri costituisca prova dell'abitualità nell'esercizio della professione, unitamente alla partita Iva attiva, ancorché si tratti di attività non esclusiva.
Difatti, parte ricorrente aveva dichiarato redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni per il suddetto anno 2017 (v. all. 7 “quadro LM” dichiarazione redditi anno 2018 per anno d'imposta 2017), oltre che avere partita IVA attiva indicata nelle fatture allegate in atti (v. all. 5), per cui in assenza del versamento del contributo soggettivo
(pensionistico) alla Cassa professionale di appartenenza, sorge legittimamente l'obbligo contributivo alla gestione separata.
Il libero professionista, quindi, era tenuto al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente a redditi professionali non soggetti a contribuzione previdenziale soggettiva obbligatoria presso la propria cassa di categoria.
La sola iscrizione all'Albo di categoria non comportava l'esclusione dell'obbligo contributivo nella
Gestione Separata e laddove in base ai regolamenti o Statuti, non era obbligatorio il versamento del contributo soggettivo e lo stesso non veniva versato, suppliva l'iscrizione alla gestione separata.
Invero, l'iscrizione all' era preclusa agli ingegneri e agli architetti che iscritti ad altre CP_2 forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (L. n. 1046 del 1971, art. 2 la cui disposizione è stata reiterata dalla L.
n. 6 del 1981, art. 21, comma 5, e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto , CP_2 approvato giusta le disposizioni del D.Lgs. n. 509 del 1994).
7 In buona sostanza, relativamente alle categorie degli ingegneri e degli architetti, titolari di rapporto di impiego, era preclusa l'iscrizione alla cassa previdenziale categoriale, ma non il versamento del contributo integrativo.
Il pagamento del solo contributo integrativo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, come nel nostro caso (v. all.
5 - fatture n. 1 del 3.2.2015 e n. 2 del 13.4.2016), non esonerava il contribuente dagli obblighi d'iscrizione e contribuzione presso la Gestione Separata
. CP_1
In definitiva i liberi professionisti che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente ed attività libero-professionale, sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata per l'attività libero-professionale ed a versare alla stessa, sui proventi derivanti CP_1 dall'attività libero-professionale, la contribuzione, anche se versano sugli stessi proventi il contributo integrativo alla cassa di previdenza categoriale di appartenenza (cfr. Cass.
18.12.2017 n. 30345 e 30344; Cass. 14.12.2018 n.32508; Cass.14.1.2021 n. 544).
L'obbligo di iscrizione, inoltre, vi sarebbe non soltanto nei casi di esercizio per professione abituale dell'attività di lavoro autonomo (conformemente al disposto testuale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995) ma, con decorrenza dal 1 gennaio 2004, anche nei casi di esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale, allorché il reddito annuo da essa derivante superi l'importo di euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Tale obbligo graverebbe non solo sui soggetti che, in ragione dell'attività esercitata, non devono iscriversi ad un albo professionale, ma anche su quelli che, pur dovendo iscriversi ad un albo, non hanno il contestuale obbligo (o, come nel caso dei professionisti titolari di rapporto di pubblico impiego, subiscono persino il divieto) di iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento, sempre che, naturalmente, l'attività sia esercitata in via abituale o, se occasionale, abbia prodotto un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00
Nel caso specifico, dagli atti di causa risulta che il ricorrente per l'anno d'imposta 2017 abbia prodotto reddito da lavoro autonomo e/o occasionale superiore ad euro 5.000,00 ed avesse partita Iva attiva (v. “quadro LM” dichiarazione redditi anno 2018 per anno d'imposta 2017 e fatture n. 1 del 3.2.2015 dell'importo di euro 20.802,76 e n. 2 del 13.4.2016 dell'importo di euro
13.664,90 incassate poi nel 2017), per cui la sua attività può essere qualificata come “abituale” anche se avesse svolto un solo incarico, non fosse continuata nel tempo e i compensi erano occasionali.
Per tutto quanto suesposto, si ritiene sussistere in capo a parte ricorrente l'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata, ai sensi dell'art. 2, L. 335/1995.
8 - Prescrizione
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente deve affermarsi che la prescrizione dei CP_ contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il versamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass. 19.4.2021, n. 10273 - Cass. 30.6.2020 n. 13049 - Cass.
18.7.2019 n. 19403), in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
Vige, dunque, il principio nuovamente affermato dalla Corte di Cassazione che in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, per cui, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
La dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza non è presupposto del credito contributivo, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Vale perciò la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
L'obbligo contributivo, legato alla produzione dei redditi, sorge, dunque, indipendentemente dal momento della dichiarazione dei redditi ovvero da quello di un eventuale accertamento tributario.
Per cui, tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, in assenza di dichiarazione, si può determinare una difficoltà di mero fatto circa la conoscibilità della situazione reddituale del contribuente e del relativo onere contributivo e non una “impossibilità giuridica” che impedisca all'Ente di far valere il diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Allo stesso modo, nessun impedimento giuridico all'esercizio di tale diritto può derivare dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata.
Si può, dunque, affermare che è un orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello di far coincidere il dies a quo della prescrizione dell'obbligo contributivo inerente alla Gestione separata, con il termine ultimo per il versamento del saldo, che è fissato generalmente al 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi in quanto
9 corrispondente a quello nel quale si versa il saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione presentata l'anno precedente.
Alla luce di ciò, ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per le scadenze fiscali per il saldo 2017, va individuato ordinariamente nella scadenza previsto per il versamento e coincidente con il termine per il saldo delle relative imposte, come previsto dal decreto collegato alla Legge di Bilancio, che vede passare la scadenza dal
16.6.2018 al 30.6.2018, che slitta al 2 luglio 2018 essendo il 30.6.2014 un sabato.
Pertanto, il termine di prescrizionale quinquennale ex L. n. 335/95 sarebbe dovuto scadere il
3.7.2023.
Per di più, ai fini della richiesta di accertamento della prescrizione dei crediti, occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021).
Tale normativa emergenziale aveva disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l' di procedere con la notificazione di atti della riscossione, per il CP_3 corrispondente periodo doveva intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare riscontro nel casi di specie.
Sul punto, la Suprema Corte, con Sentenza n. 960/2025, ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art.
67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto Controparte_4 interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non
10 soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 226/2025 del 9.4.2025 ha specificato che “… La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione”.
Conseguentemente, dalla data di decorrenza della prescrizione (3.7.2018) con nuova scadenza al 3.7.2023, alla data di comunicazione del provvedimento di iscrizione del ricorrente alla CP_ gestione separata (12 aprile 2024), tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione (542 giorni), emerge per tabulas che non era decorso il termine di prescrizionale CP_ quinquennale dei crediti contributivi ex L. n. 335/95, scadente il 26.12.2024.
Allo stesso modo, applicando invece ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del d.l. n. 183/2020, i termini prescrizionali normativamente sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per complessi 311 giorni, dalla data di decorrenza della prescrizione (3.7.2018), alla data di notifica del provvedimento di iscrizione del ricorrente CP_ alla gestione separata (12 aprile 2024), emerge per tabulas che ugualmente non era decorso il termine di prescrizionale quinquennale, scadente il 9.5.2024,
Ne deriva il rigetto dell'opposizione avverso l'Accertamento Contributivo del 24.3.2024, comunicato il 12 aprile 2024, con il quale l' aveva richiesto il pagamento di contributi CP_1 previdenziali IVS per iscrizione d'ufficio Gestione Separata, anno d'imposta 2017.
- Le spese di lite CP_ Le spese di lite, vista la mancata costituzione dell' vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
11 CP_ 1. dichiara la contumacia dell'
2. dichiara legittima l'iscrizione alla gestione separata dell' , anno d'imposta 2017; CP_1
3. rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara dovuti da parte del ricorrente i contributi previdenziali per iscrizione d'ufficio Gestione Separata anno 2017; CP_1
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 17.12.2025
IL G.O.P.
Dott. Giovanni Rocco Vadalà
12
TRIBUNALE DI PALMI
Settore lavoro
SENTENZA ex art. 429 cpc emessa a seguito deposito note scritte in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 art. 127 ter cpc
nella persona del G.O.P., dott. Giovanni Rocco Vadalà, nella causa iscritta al n. 2994/2025 RG, assegnata con provvedimento del 24.11.2025 a seguito d'udienza a trattazione scritta del
19.11.2025, promossa
Da
- Arch. (CF ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Polistena, Via Scultore M.lo Parlato, n. 7, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Manfrida (pec
– tel./fax per l'invio delle comunicazioni di legge Email_1
0966/932181 –) e presso di questi elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
CONTRO
- – in p.l.r.p.t., con sede in Roma – Eur, Controparte_1
Via Ciro il Grande;
- – in p.l.r.p.t., con sede in Via D. Romeo, Controparte_1
Reggio Calabria.
- – in p.l.r.p.t., Centro Operativo di Controparte_1
Polistena, con sede in Via Catena, Polistena;
- resistente -
1 AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO dell'Accertamento Contributivo del 24.3.2024, notificato il 12 aprile 2024, con il quale l' CP_1 ha richiesto al ricorrente il pagamento della somma di euro 8.160,80 (di cui euro 4.792,80 per contributi ed euro 3.368,00 per sanzioni) a titolo di contributi per iscrizione d'ufficio Gestione
Separata, anno 2017, per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto dell'istituto ad esigerne il pagamento.
IL G.O.P. rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite a cura della Cancelleria, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con l'atto introduttivo parte ricorrente proponeva opposizione all'Accertamento Contributivo del 24.3.2024, notificato il 12 aprile 2024, con il quale l' aveva richiesto al ricorrente il CP_1 pagamento della somma di euro 8.160,80 (di cui euro 4.792,80 per contributi ed euro 3.368,00 per sanzioni) a titolo di contributi per iscrizione d'ufficio Gestione Separata, anno 2017, per intervenuta decadenza e/o prescrizione. CP_ Deduceva che in data il 12.4.2024 l' gli aveva notificato un accertamento datato 28.3.2024 di mancato versamento di contributi previdenziali, richiedendo il pagamento della somma complessiva di euro 8.160,80 a titolo di contributi per iscrizione Gestione Separata, relativamente a “ reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni “, sul presupposto della mancata sottoposizione a contribuzione obbligatoria in favore di altri enti o casse previdenziali e sulla base delle risultanze della dichiarazione Irpef periodo di imposta anno 2017.
Avverso tale accertamento in data 28.5.2024 il contribuente proponeva ricorso amministrativo, respinto con deliberazione del Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione Speciale dei
Lavoratori Autonomi di cui all' art. 2, comma 26, legge 335/1995, comunicata con raccomandata n. 665136097171 in data 27.2.2025.
Sosteneva che l'atto era affetto da nullità insanabile ed illegittimamente emesso, considerato che si fondava su circostanze di fatto non corrispondenti a realtà, con la conseguenza che la richiesta infondata ed arbitraria doveva essere revocata e/o annullata.
2 Eccepiva in via preliminare ed assorbente la decadenza dalla pretesa avversa e comunque la prescrizione della medesima.
Specificava che quale dipendente di amministrazione pubblica era stato collocato in quiescenza con decorrenza 31.8.2019 e che l'accertamento in oggetto era afferente a contributi previdenziali dovuti alla Gestione Separata, relativi allo svolgimento di prestazione occasionale di lavoro autonomo espletata in data anteriore al 1.1.2017.
Deduceva di aver provveduto alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2018, periodo di imposta
2017, e risultando il dies a quo il 3.7.2018, il termine di prescrizione quinquennale si era perfezionato il 4.7.2023 cioè, in data antecedente alla comunicazione dell'atto impugnato avvenuta il 12.4. 2024.
Nel merito evidenziava che l'atto impugnato era illegittimo, errato, infondato e carente dei presupposti di legge in quanto i contributi previdenziali asseritamente dovuti per lavoro autonomo, erano caratterizzati da saltuarietà ed occasionalità, mentre i presupposti per l'iscrizione alla gestione separata erano l'esercizio abituale – ancorché non esclusivo – di attività di lavoro autonomo, precisando che aveva svolto soltanto una prestazione in favore del Comune di Maropati
e che non poteva essere ritenuta prestazione abituale una prestazione sporadica, isolata e non reiterata. CP_ Subordinatamente, contestava la violazione da parte dell' della determinazione del carico contributivo, dovendo scorporare dal reddito imponibile di euro 19.970,00 l'importo esente dalla valutazione di euro 5.000,00 nonché dell'irrogazione della sanzione calcolata sulla pretesa scorretta.
Riteneva, altresì, che essendo la gestione separata una gestione previdenziale obbligatoria a cui erano tenuti ad iscriversi i lavoratori autonomi privi di altra cassa professionale di appartenenza, i contributi previsti erano dovuti con aliquote differenziate, a seconda che il lavoratore occasionale fosse privo o meno di altra tutela previdenziale obbligatoria.
Concludeva chiedendo:
“dichiarare la nullità dell'atto impugnato e per l'effetto pronunciarne la revoca poiché privo di effetti giuridici per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto dell'istituto resistente a esigere il pagamento dei contributi pretesi.
Nelle denegata ipotesi di rigetto della superiore eccezione, accertata e dichiarata la non tenutezza
e l'esclusione dell'imponibilità della prestazione occasionale da cui si origina la pretesa contributiva per i motivi di cui alla prefata narrativa, pronunciare l'illegittimità dell'atto e per
l'effetto dichiararne la nullità e/o o la revoca.
Condannare l'Istituto al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito ed antistatario.
3 - Contumacia CP_1
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia dell non costituita nonostante CP_1 regolarmente citata in data 6.10.2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Per il consolidato “principio della ragione più liquida” - secondo cui la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio (Cass. Civ., SS.UU., n. 9936/2014. Cfr. Cass.
Civ., SS.UU., nn. 26242-3/2014) – è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover esaminare previamente le altre questioni, anche se preliminari (Cass. Civ., n. 987/2018. Cfr. Cass.
Civ., nn. 23531/2016; 2853/2017 e 2909/2017).
Si precisa che a seguito della modifica apportata dalla legge n. 69/2009, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132 c.p.c.), e la motivazione consiste, come previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c., nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
Per cui il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc. non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
- Principi generali
Per la definizione della controversia è utile delineare il relativo contesto normativo.
La gestione separata presso è stata istituita con legge 335/95, all'art. 2, comma 26. CP_1
La norma prevedeva: “a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale CP_1 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 …".
In particolare, l'obbligo di iscrizione non dipendeva dalla specifica attività esercitata ma esclusivamente dal reddito tratto dal lavoro autonomo svolto che poteva essere di due categorie:
4 a) reddito derivante dall'esercizio abituale, anche se non esclusivo, di arti e professioni (art.
49, comma 1 T.U. imposte redditi, oggi art. 53); b) reddito tratto dall'ufficio di amministratore e sindaco di società, nonché dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 49, comma 2 T.U. imposte redditi).
Successivamente, l'art. 18, comma 12, d. l. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, chiariva che
“l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che CP_1 svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. ..”.
In ordine alla problematica dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata dei professionisti CP_1 non aventi un obbligo di versamento dei contributi soggettivi obbligatori con la propria Cassa di
Previdenza, ma solamente un obbligo al versamento del contributo integrativo, in quanto già iscritti ad altra posizione previdenziale, la Corte di Cassazione con le sentenze nn. 30344/17 e 30345/17 del 18.12.2017, ha ricostruito la normativa vigente affermando che con la gestione separata, il legislatore aveva inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte perché, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (Cass.
S.U. n. 3240 del 2010).
L'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria quando l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo subordinato all'iscrizione ad un albo non sia soggetta a un versamento contributivo suscettibile di costituire in capo al lavoratore una correlata posizione previdenziale.
Nel caso di ingegneri e architetti, l'iscrizione a è preclusa a coloro che siano iscritti CP_2 ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ed il contributo integrativo è l'unico loro richiesto in ragione dell'iscrizione all'albo e non all'ente previdenziale.
Pertanto, il versamento del contributo integrativo non è utile alla costituzione di una posizione previdenziale, e comunque mai potrebbe erogare prestazioni a soggetti diversi dai propri CP_2 iscritti (cfr. Cass. sez. lav. 23687 del 2015).
Peraltro, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata, non comporta rischio di duplicazione di contribuzione, perché il contributo integrativo dovuto a , è ripetibile nei CP_2
5 confronti del beneficiario della prestazione professionale ed è, dunque, posto a carico di persona diversa dal professionista (C. Cost. 132 del 1984).
Tale interpretazione veniva ribadita con la sentenza del n. 2282/2018 con la quale la Suprema
Corte precisava che, poiché l'iscrizione a era preclusa agli ingegneri e agli architetti CP_2 che erano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, costoro non erano tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto e versato alla indipendentemente Pt_2 dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. Il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione a , non generava la costituzione di alcuna posizione previdenziale a CP_2 beneficio del professionista (la cassa di previdenza erogava le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti e chi era iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non poteva esserlo).
Per tale motivo, si deve necessariamente concludere che il suo versamento non poteva esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata . CP_1
La regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima era che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe era prevista una tutela assicurativa, doveva corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni.
Inoltre, il versamento del contributo integrativo all' , di fatto, non soddisfa quella CP_2 ratio che è alla base della contribuzione obbligatoria presso la Gestione separata, in quanto lo stesso risponde a finalità differenti e non ha alcuna valenza dal punto di vista previdenziale, risultando essere soltanto un contributo a titolo di solidarietà verso i colleghi assicurati presso la e non comportando alcuna valutazione del periodo ai fini pensionistici, atteso che non ha Pt_2 natura previdenziale ed è svincolata dal reddito e non concorre alla determinazione e misura della pensione.
Ciò trova riscontro nel “principio di universalizzazione della copertura assicurativa” desumibile dagli artt. 35 e 38 Cost., in ragione del quale ad ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, deve necessariamente collegarsi un'effettiva tutela previdenziale.
Questo fondamento escluderebbe la rilevanza ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata, del versamento della mera contribuzione integrativa, la quale non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte.
La disposizione di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), la quale, nell'interpretare la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 cit., prevedeva, quindi,
l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata per i soggetti che esercitavano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n.
6 917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1, l'esercizio della quale non era subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non era soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che fosse suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.
- Nel merito
Ciò posto, si ritiene che il credito dell' sia pienamente legittimo traendo fondamento nel CP_1
CP_ provvedimento d'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per l'anno 2017, emesso il
28.3.2024 e comunicato con raccomandata n. 664948519549 il 12.4.2024.
Peraltro, a fronte di tale atto, veniva proposto in data 28.5.2024 ricorso amministrativo che veniva respinto con deliberazione del Comitato Amministratore del Fondo per la Gestione Speciale dei
Lavoratori Autonomi di cui all'art. 2, comma 26, legge 335/1995, comunicata il 27.2.2025, in quanto ritenuto infondato.
Nel merito della questione appare evidente che l'iscrizione dall'Albo degli Ingegneri costituisca prova dell'abitualità nell'esercizio della professione, unitamente alla partita Iva attiva, ancorché si tratti di attività non esclusiva.
Difatti, parte ricorrente aveva dichiarato redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti e professioni per il suddetto anno 2017 (v. all. 7 “quadro LM” dichiarazione redditi anno 2018 per anno d'imposta 2017), oltre che avere partita IVA attiva indicata nelle fatture allegate in atti (v. all. 5), per cui in assenza del versamento del contributo soggettivo
(pensionistico) alla Cassa professionale di appartenenza, sorge legittimamente l'obbligo contributivo alla gestione separata.
Il libero professionista, quindi, era tenuto al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente a redditi professionali non soggetti a contribuzione previdenziale soggettiva obbligatoria presso la propria cassa di categoria.
La sola iscrizione all'Albo di categoria non comportava l'esclusione dell'obbligo contributivo nella
Gestione Separata e laddove in base ai regolamenti o Statuti, non era obbligatorio il versamento del contributo soggettivo e lo stesso non veniva versato, suppliva l'iscrizione alla gestione separata.
Invero, l'iscrizione all' era preclusa agli ingegneri e agli architetti che iscritti ad altre CP_2 forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (L. n. 1046 del 1971, art. 2 la cui disposizione è stata reiterata dalla L.
n. 6 del 1981, art. 21, comma 5, e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto , CP_2 approvato giusta le disposizioni del D.Lgs. n. 509 del 1994).
7 In buona sostanza, relativamente alle categorie degli ingegneri e degli architetti, titolari di rapporto di impiego, era preclusa l'iscrizione alla cassa previdenziale categoriale, ma non il versamento del contributo integrativo.
Il pagamento del solo contributo integrativo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, come nel nostro caso (v. all.
5 - fatture n. 1 del 3.2.2015 e n. 2 del 13.4.2016), non esonerava il contribuente dagli obblighi d'iscrizione e contribuzione presso la Gestione Separata
. CP_1
In definitiva i liberi professionisti che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente ed attività libero-professionale, sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata per l'attività libero-professionale ed a versare alla stessa, sui proventi derivanti CP_1 dall'attività libero-professionale, la contribuzione, anche se versano sugli stessi proventi il contributo integrativo alla cassa di previdenza categoriale di appartenenza (cfr. Cass.
18.12.2017 n. 30345 e 30344; Cass. 14.12.2018 n.32508; Cass.14.1.2021 n. 544).
L'obbligo di iscrizione, inoltre, vi sarebbe non soltanto nei casi di esercizio per professione abituale dell'attività di lavoro autonomo (conformemente al disposto testuale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995) ma, con decorrenza dal 1 gennaio 2004, anche nei casi di esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale, allorché il reddito annuo da essa derivante superi l'importo di euro 5.000,00, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Tale obbligo graverebbe non solo sui soggetti che, in ragione dell'attività esercitata, non devono iscriversi ad un albo professionale, ma anche su quelli che, pur dovendo iscriversi ad un albo, non hanno il contestuale obbligo (o, come nel caso dei professionisti titolari di rapporto di pubblico impiego, subiscono persino il divieto) di iscriversi alla cassa previdenziale di riferimento, sempre che, naturalmente, l'attività sia esercitata in via abituale o, se occasionale, abbia prodotto un reddito annuo superiore ad euro 5.000,00
Nel caso specifico, dagli atti di causa risulta che il ricorrente per l'anno d'imposta 2017 abbia prodotto reddito da lavoro autonomo e/o occasionale superiore ad euro 5.000,00 ed avesse partita Iva attiva (v. “quadro LM” dichiarazione redditi anno 2018 per anno d'imposta 2017 e fatture n. 1 del 3.2.2015 dell'importo di euro 20.802,76 e n. 2 del 13.4.2016 dell'importo di euro
13.664,90 incassate poi nel 2017), per cui la sua attività può essere qualificata come “abituale” anche se avesse svolto un solo incarico, non fosse continuata nel tempo e i compensi erano occasionali.
Per tutto quanto suesposto, si ritiene sussistere in capo a parte ricorrente l'obbligo d'iscrizione alla Gestione Separata, ai sensi dell'art. 2, L. 335/1995.
8 - Prescrizione
Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente deve affermarsi che la prescrizione dei CP_ contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il versamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass. 19.4.2021, n. 10273 - Cass. 30.6.2020 n. 13049 - Cass.
18.7.2019 n. 19403), in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.
Vige, dunque, il principio nuovamente affermato dalla Corte di Cassazione che in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, per cui, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
La dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza non è presupposto del credito contributivo, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.
Vale perciò la regola, fissata dall'art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
L'obbligo contributivo, legato alla produzione dei redditi, sorge, dunque, indipendentemente dal momento della dichiarazione dei redditi ovvero da quello di un eventuale accertamento tributario.
Per cui, tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, in assenza di dichiarazione, si può determinare una difficoltà di mero fatto circa la conoscibilità della situazione reddituale del contribuente e del relativo onere contributivo e non una “impossibilità giuridica” che impedisca all'Ente di far valere il diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Allo stesso modo, nessun impedimento giuridico all'esercizio di tale diritto può derivare dalla mancata iscrizione del professionista alla gestione separata.
Si può, dunque, affermare che è un orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello di far coincidere il dies a quo della prescrizione dell'obbligo contributivo inerente alla Gestione separata, con il termine ultimo per il versamento del saldo, che è fissato generalmente al 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi in quanto
9 corrispondente a quello nel quale si versa il saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione presentata l'anno precedente.
Alla luce di ciò, ne consegue che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per le scadenze fiscali per il saldo 2017, va individuato ordinariamente nella scadenza previsto per il versamento e coincidente con il termine per il saldo delle relative imposte, come previsto dal decreto collegato alla Legge di Bilancio, che vede passare la scadenza dal
16.6.2018 al 30.6.2018, che slitta al 2 luglio 2018 essendo il 30.6.2014 un sabato.
Pertanto, il termine di prescrizionale quinquennale ex L. n. 335/95 sarebbe dovuto scadere il
3.7.2023.
Per di più, ai fini della richiesta di accertamento della prescrizione dei crediti, occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione (ben 542 giorni) disposta dalla legislazione legata all'emergenza COVID 19 (dal D.L. 18/2020 Cura Italia che sospendeva i termini di notifica delle cartelle e di prescrizione dall'8.3.2020 al Decreto Sostegni Bis ex D.L. 73/2021 al 31.8.2021).
Tale normativa emergenziale aveva disposto il blocco della notificazione degli atti di riscossione esattoriale con le conseguenze che essendo venuta meno per espressa previsione legislativa la possibilità per l' di procedere con la notificazione di atti della riscossione, per il CP_3 corrispondente periodo doveva intendersi sospeso il decorso prescrizionale costituendo la prescrizione una sanzione per l'inattività colpevole dell'agente della riscossione che non può trovare riscontro nel casi di specie.
Sul punto, la Suprema Corte, con Sentenza n. 960/2025, ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art.
67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto Controparte_4 interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non
10 soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La stessa Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 226/2025 del 9.4.2025 ha specificato che “… La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021, con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione”.
Conseguentemente, dalla data di decorrenza della prescrizione (3.7.2018) con nuova scadenza al 3.7.2023, alla data di comunicazione del provvedimento di iscrizione del ricorrente alla CP_ gestione separata (12 aprile 2024), tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione (542 giorni), emerge per tabulas che non era decorso il termine di prescrizionale CP_ quinquennale dei crediti contributivi ex L. n. 335/95, scadente il 26.12.2024.
Allo stesso modo, applicando invece ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 18/2020 e s.m.i, e dell'articolo 11 del d.l. n. 183/2020, i termini prescrizionali normativamente sospesi per il periodo dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per complessi 311 giorni, dalla data di decorrenza della prescrizione (3.7.2018), alla data di notifica del provvedimento di iscrizione del ricorrente CP_ alla gestione separata (12 aprile 2024), emerge per tabulas che ugualmente non era decorso il termine di prescrizionale quinquennale, scadente il 9.5.2024,
Ne deriva il rigetto dell'opposizione avverso l'Accertamento Contributivo del 24.3.2024, comunicato il 12 aprile 2024, con il quale l' aveva richiesto il pagamento di contributi CP_1 previdenziali IVS per iscrizione d'ufficio Gestione Separata, anno d'imposta 2017.
- Le spese di lite CP_ Le spese di lite, vista la mancata costituzione dell' vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Ogni diversa domanda, eccezione, istanza e difesa disattesa, così provvede:
11 CP_ 1. dichiara la contumacia dell'
2. dichiara legittima l'iscrizione alla gestione separata dell' , anno d'imposta 2017; CP_1
3. rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara dovuti da parte del ricorrente i contributi previdenziali per iscrizione d'ufficio Gestione Separata anno 2017; CP_1
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5. manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti costituite.
Palmi, 17.12.2025
IL G.O.P.
Dott. Giovanni Rocco Vadalà
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