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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
CO EF CELESTE, RE
CIVARDI EF PIO MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2720/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP301413832377 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4652/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, viene impugnato l'avviso di liquidazione n. TP3/01413832377, emesso nei confronti della ricorrente in solido con altri 26 soggetti, con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 12.516,28 a titolo di imposta sulle successioni e donazioni, oltre sanzioni e 8,75 euro a titolo di spese di notifica.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Agenzia delle Entrate.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che sia fondata l'eccezione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere sollevata dall'Amministrazione resistente, la quale evdenzia che l'imposta è stata pagata in toto da altro coobbligato, anche per la pozione di debito, pari a otto euro, imputabile alla ricorrente.
La particolarità della questione di fatto e l'esiguità dell'importo specificamente richiesto alla ricorrente dall'Amministrazione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate
Il relatore Il Presidente
TE ZZ AS TT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
CO EF CELESTE, RE
CIVARDI EF PIO MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2720/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TP301413832377 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4652/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, viene impugnato l'avviso di liquidazione n. TP3/01413832377, emesso nei confronti della ricorrente in solido con altri 26 soggetti, con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il pagamento dell'importo di euro 12.516,28 a titolo di imposta sulle successioni e donazioni, oltre sanzioni e 8,75 euro a titolo di spese di notifica.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l'Agenzia delle Entrate.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il collegio che sia fondata l'eccezione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere sollevata dall'Amministrazione resistente, la quale evdenzia che l'imposta è stata pagata in toto da altro coobbligato, anche per la pozione di debito, pari a otto euro, imputabile alla ricorrente.
La particolarità della questione di fatto e l'esiguità dell'importo specificamente richiesto alla ricorrente dall'Amministrazione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate
Il relatore Il Presidente
TE ZZ AS TT