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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 415/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AR CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4344/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N.17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N.126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001493303000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001493303000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'AdE-Riscossione ed al competente Ass.to Regione Sicilia in data 09.05.2025, depositato in data 03.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259001493303/000, notificata in data 15.03.2025, per la complessiva somma di euro 987,98, a titolo di Tassa Automobilistica Regione Siciliana -sanzioni ed interessi, rispettivamente riferite agli anni 2016, 2018
e 2019, e di cui alle cartelle:
- n. 29520210059720374000 notificata il 22.07.2022;
- n. 29520210070249388000 notificata in data 08.06.2022;
- n. 29520220009407155000 notificata il 20.07.2022.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Nullità e illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle presupposte per la loro mancata preventiva notifica, con conseguente decadenza dalla riscossione tramite ruolo per la decorrenza dei termini di riscossione avvenuti in violazione dell'art.6 L.212/2000 e dell'art. 25 DPR 602/73;
2) Sopraggiunta prescrizione del termine triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art.5 D. L. n.953 del
1982, convertito, con modificazioni, dalla L. n.53 del 1983 e modificato dall'art.3 del D. L. n.2 del 1986 convertito, con modificazioni dalla L. n.60 del 1986 ex art. 2946 c.c., delle somme indicate nell'odierna ingiunzione e portate a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.
In data 07.11.2025 è stata disposta la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto impugnato.
Il 03.12.2025 DE si è costituita depositando memoria nella quale ha rivendicato la regolare notifica delle cartelle per sostenere la inammissibilità di censure da farsi valere con la relativa impugnazione e l'assenza di vizi propri dell'atto impugnato, oltre alla infondatezza della prescrizione, stante la normativa emergenziale
Covid19.
E' stato prodotto l'estratto di ruolo ed altresì la prova della notifica a mezzo posta delle tre cartelle, alle date indicate, con consegna a mani proprie ovvero di familiare convivente.
In data 20.01.2025 si è costituita anche la Regione Sicilia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Deve rilevarsi che la costituzione è avvenuta oltre il termine di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente farsi richiamo al disposto dell'art. 32 D.Lgs. n. 546/92 ed alla natura perentoria che la S.C. riconosce al termine ivi posto per la produzione documentale.
Va rammentato al riguardo che nel processo tributario di primo grado, il deposito di documenti ad opera delle parti è disciplinato dal citato art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1.”.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla norma citata, deve considerarsi nulla, espressamente argomentando come “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.” (Cass. n. 1771/2004; n. 20523/2013; n. 28073/2019; n. 18103/21;
n. 5585/23; n. 17638/2024).
La costituzione della Regione Sicilia è avvenuta oltre tale termine perentorio, con conseguente nullità della produzione documentale effettuata.
Senza peraltro obliterare che difetta l'attestazione di conformità delle copie all'originale.
Va rilevato che l'intimazione di pagamento risulta essere stata preceduta dalla regolare notifica di atti prodromici, di cui deve ritenersi la definitività per omessa impugnazione, in assenza di diverse indicazioni.
Ne deriva la cristallizzazione della pretesa tributaria.
Va rammentato in proposito che la S.C. ha chiaramente affermato che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, articolo 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta […] Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata (Cass. n. 23046 del 2016)” (cfr. Cass. n. 3005/2020)
Da ultimo, ancora Cass. n. 20476/2025, ove la SC ha equiparato l'avviso di intimazione all'avviso di mora, includendolo tra gli atti che devono essere necessariamente contestati per evitare la decadenza difensiva.
A maggior ragione ciò vale per il pignoramento presso terzi, di cui non è in discussione la natura di atto ad impugnazione necessaria.
Resta da puntualizzare che anche eventuali vizi inerenti il decorso di termini decadenziali e/o prescrizionali medio tempore maturati avrebbero dovuto essere fatti valere mediante l'impugnazione degli atti previamente notificati, e rimangono oggi definitivamente preclusi. Non maturato alcun termine dalla notifica dell'ultimo atto validamente notificato sino alla notifica dell'intimazione in odierna impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza ma si liquidano in favore della sola AdER, alla cui attività defenzionale si deve in via esclusiva l'esito della lite.
Compensazione verso la Regione Sicilia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali dell'agente della riscossione, liquidate in euro 400,00, oltre accessori come per legge.
Compensazione nei confronti dell'ente impositore.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AR CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4344/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N.17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi N.126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001493303000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259001493303000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'AdE-Riscossione ed al competente Ass.to Regione Sicilia in data 09.05.2025, depositato in data 03.06.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29520259001493303/000, notificata in data 15.03.2025, per la complessiva somma di euro 987,98, a titolo di Tassa Automobilistica Regione Siciliana -sanzioni ed interessi, rispettivamente riferite agli anni 2016, 2018
e 2019, e di cui alle cartelle:
- n. 29520210059720374000 notificata il 22.07.2022;
- n. 29520210070249388000 notificata in data 08.06.2022;
- n. 29520220009407155000 notificata il 20.07.2022.
A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1) Nullità e illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle presupposte per la loro mancata preventiva notifica, con conseguente decadenza dalla riscossione tramite ruolo per la decorrenza dei termini di riscossione avvenuti in violazione dell'art.6 L.212/2000 e dell'art. 25 DPR 602/73;
2) Sopraggiunta prescrizione del termine triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art.5 D. L. n.953 del
1982, convertito, con modificazioni, dalla L. n.53 del 1983 e modificato dall'art.3 del D. L. n.2 del 1986 convertito, con modificazioni dalla L. n.60 del 1986 ex art. 2946 c.c., delle somme indicate nell'odierna ingiunzione e portate a titolo di imposte, sanzioni ed interessi.
In data 07.11.2025 è stata disposta la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto impugnato.
Il 03.12.2025 DE si è costituita depositando memoria nella quale ha rivendicato la regolare notifica delle cartelle per sostenere la inammissibilità di censure da farsi valere con la relativa impugnazione e l'assenza di vizi propri dell'atto impugnato, oltre alla infondatezza della prescrizione, stante la normativa emergenziale
Covid19.
E' stato prodotto l'estratto di ruolo ed altresì la prova della notifica a mezzo posta delle tre cartelle, alle date indicate, con consegna a mani proprie ovvero di familiare convivente.
In data 20.01.2025 si è costituita anche la Regione Sicilia, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Deve rilevarsi che la costituzione è avvenuta oltre il termine di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente farsi richiamo al disposto dell'art. 32 D.Lgs. n. 546/92 ed alla natura perentoria che la S.C. riconosce al termine ivi posto per la produzione documentale.
Va rammentato al riguardo che nel processo tributario di primo grado, il deposito di documenti ad opera delle parti è disciplinato dal citato art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale prevede che “Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1.”.
La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla norma citata, deve considerarsi nulla, espressamente argomentando come “In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.” (Cass. n. 1771/2004; n. 20523/2013; n. 28073/2019; n. 18103/21;
n. 5585/23; n. 17638/2024).
La costituzione della Regione Sicilia è avvenuta oltre tale termine perentorio, con conseguente nullità della produzione documentale effettuata.
Senza peraltro obliterare che difetta l'attestazione di conformità delle copie all'originale.
Va rilevato che l'intimazione di pagamento risulta essere stata preceduta dalla regolare notifica di atti prodromici, di cui deve ritenersi la definitività per omessa impugnazione, in assenza di diverse indicazioni.
Ne deriva la cristallizzazione della pretesa tributaria.
Va rammentato in proposito che la S.C. ha chiaramente affermato che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, articolo 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta […] Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata (Cass. n. 23046 del 2016)” (cfr. Cass. n. 3005/2020)
Da ultimo, ancora Cass. n. 20476/2025, ove la SC ha equiparato l'avviso di intimazione all'avviso di mora, includendolo tra gli atti che devono essere necessariamente contestati per evitare la decadenza difensiva.
A maggior ragione ciò vale per il pignoramento presso terzi, di cui non è in discussione la natura di atto ad impugnazione necessaria.
Resta da puntualizzare che anche eventuali vizi inerenti il decorso di termini decadenziali e/o prescrizionali medio tempore maturati avrebbero dovuto essere fatti valere mediante l'impugnazione degli atti previamente notificati, e rimangono oggi definitivamente preclusi. Non maturato alcun termine dalla notifica dell'ultimo atto validamente notificato sino alla notifica dell'intimazione in odierna impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza ma si liquidano in favore della sola AdER, alla cui attività defenzionale si deve in via esclusiva l'esito della lite.
Compensazione verso la Regione Sicilia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali dell'agente della riscossione, liquidate in euro 400,00, oltre accessori come per legge.
Compensazione nei confronti dell'ente impositore.