Art. 4.
Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , modificato con la legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e delle norme contenute nei precedenti articoli, l'esistenza dei caratteri di pubblica calamita' per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge e' dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio, sul proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Agli effetti dell'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334 , modificato con la legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e delle norme contenute nei precedenti articoli, l'esistenza dei caratteri di pubblica calamita' per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge e' dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio, sul proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.