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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/11/2025, n. 4798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4798 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3328/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide Rocco, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3328/2024, promosso da:
- DA nato in [...] il [...]; Parte_1
- , nato in [...] il [...]; Parte_2
- nato in [...] il [...]; CP_1 Parte_3
- nata in [...] il [...]; Parte_4
- nato in [...] il [...]; Controparte_2
- nato in [...] il [...]; Controparte_3
- nata in [...] il [...]; CP_4
- nata in [...] il [...]; Persona_1
- nato in [...] il [...], minorenne rappresentato da chi Parte_5 esercita la responsabilità genitoriale;
- nata in [...] il [...]; Parte_6 tutti con il patrocinio dell'avv. PIRISI Sebastiano RICORRENTI contro
; Controparte_5 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede; INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 6.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 17.3.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26
Pag. 1 di 7 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_2
, nato a [...] il [...], ed esposto quanto segue, riassunto e ricostruito anche sulla
[...] base della documentazione prodotta.
figlio di e nasceva il 30.6.1858 a Persona_2 Persona_3 Persona_4
LL (CR) (all.1); egli successivamente emigrava in Brasile e (senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano
o rinunciare alla cittadinanza italiana: v. all.2) ove il 17.4.1882 sposava (All.3); Persona_5 dalla loro unione nasceva il 4.2.1892 (All.5); costui il 4.7.1914 contraeva matrimonio Persona_6 con (All.6); dalla loro unione nascevano: il 3.11.1916 , Persona_7 Persona_8
(All.7) e il 2.7.1923 (All.8). Parte_7
il 24.10.1940 sposava , che adottò il nome Persona_8 Persona_9 di (All.9); dal loro matrimonio nascevano: il 18.12.1941 UR Parte_8
HO (All.10); il 17.11.1943 (All.11); il 10.12.1955 Parte_9 Parte_10
All.12).
[...]
UR HO il 5.10.1963 contraeva matrimonio con passando a Persona_10 chiamarsi UR HO DA HA (All.13); dalla coppia il 20.9.1964 nasceva Persona_11
(All.14); costui il 6.4.1982 sposava che assunse il nome di
[...] CP_6 [...]
, sino alla separazione del 10.12.1993, cui seguì il divorzio del 29.3.2004 (All.15); Controparte_7 dalla loro unione il 25.10.1982 nasceva (All.16); costui il 4.11.2017 si univa Persona_12 in matrimonio con , che cambiava nome in Controparte_8 Parte_11
(All.17).
[...] il 3.10.1970 sposava che adottava il nome Parte_9 Persona_13 di (All.18); dal loro matrimonio nascevano: il 12.5.1977 Persona_14 [...]
(All.19) e il 18.5.1985 (All.20). Parte_2 Parte_4 il 18.6.2003 si univa in matrimonio con , Parte_2 Controparte_9 che passava a firmarsi come sino al divorzio del Controparte_10
23.5.2016 (All.21); dalla coppia il 4.2.2003 nasceva (All.22). il Persona_15
l'1.3.2010 contraeva matrimonio con e assunse il Parte_4 Persona_16 nome di fino al divorzio del 22.11.2014 (All.24). Parte_4 Parte_12 il 22.1.1992 sposava , che prese il nome di Parte_10 Persona_17 [...]
(All.25); dalla loro unione il 5.9.1995 nasceva Persona_18 Controparte_2
(All.26), ricorrente.
[...] il 28.7.1945 si univa in matrimonio con , che adottava il Parte_7 Persona_19 Per_2 nome di (All.27); dalla coppia nascevano: il 18.12.1947 Persona_20 Pt_13
All.28); il 3.8.1956 (All.29);
[...] Parte_14 il 16.1.1982 sposava , che passava a firmarsi Parte_15 Persona_22 [...]
All.30); dal loro matrimonio il 5.9.1983 nasceva (All.31); Persona_23 Controparte_3 costui il 13.9.2008 contraeva matrimonio con , che adottava il nome di Persona_24
(All.32). Persona_25 il 28.12.1974 contraeva matrimonio con e assunse il Parte_14 Persona_26 nome di (All.33); dalla coppia nascevano: il 23.12.1976 Parte_16 CP_4
(All.34), il 14.5.1980 (All.35) e il 3.3.1993 (All.36).
[...] Persona_1 Parte_6
il 3.10.2009 sposava e cambiava nome in CP_4 Persona_27 CP_4
Pag. 2 di 7 sino al divorzio del 3.12.2018 (All.37). Per_27
il 16.12.2005 si univa in matrimonio con e passava a Persona_1 Persona_28 chiamarsi (All.38); dalla loro il 10.7.2006 nasceva Persona_1 Parte_5
All.39).
[...]
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_5
3.10.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 26.3.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 6.11.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 14.10.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_17 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di OR AN II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
Pag. 3 di 7 − con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1);
− l'art. 3-bis l. 91/1992, introdotto con d.l. 28 marzo 2025, n. 36, conv., con mod., dalla l. 23 maggio 2025, n. 74, ha stabilito che è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero, anche prima della sua entrata in vigore, ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27.3.2025;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27.3.2025, a séguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
2.2. Tale ultima disposizione non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda giudiziale è stata formulata entro il 27.3.2025.
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889,
Pag. 4 di 7 a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie estintive Controparte_5 del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pag. 5 di 7 4. Con riguardo all'avo , è doveroso osservare come lo stesso sia nato a Persona_2
LL (CR) il 30.6.1858. Tale comune è entrato a far parte del Regno italiano nell'anno 1861 e pertanto, al momento della sua nascita, egli non era cittadino italiano. Tuttavia, come sopra già descritto, i cittadini degli Stati preunitari morti dopo l'unità d'Italia sono diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia; così anche per , deceduto in data 6.9.1939 e quindi Persona_2 successivamente all'entrata a far parte del Regno d'Italia del comune di LL (CR).
5. Deve, poi, osservarsi, con riferimento alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis anche per linea materna, come le già richiamate sentenze della Corte Costituzionale abbiano dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 e dell'art. 10 co. 3 della L. n. 555/1912: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna. Come già detto, deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865. A chiarimento degli effetti di tali pronunce di incostituzionalità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
Nel caso di specie, pertanto, alle discendenti di linea materna, ancora in vita – come da documentazione allegata al ricorso – al momento dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte, la richiamata normativa dichiarata incostituzionale non pare applicabile.
6. Da ultimo, con riguardo a deve osservarsi come ai sensi dell'art. 8 n. 3 Parte_15 della l. n. 555/12 perde la cittadinanza italiana colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”; nel caso di specie, non è emersa la prova di alcuna intimazione del Governo italiano, volta all'abbandono del suo impiego presso il Governo brasiliano, diretta a Per_21
Di tal ché, non pare possibile affermare la perdita della cittadinanza italiana dello Parte_13 stesso in quanto è assente un elemento essenziale della fattispecie in parola.
Di tal ché, può affermarsi ininterrotta, ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana, la linea di discendenza e il ricorso merita accoglimento.
7. A margine, con particolare riguardo al ricorrente minorenne, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
8. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Pag. 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che:
- DA nato in [...] il [...]; Parte_1
- , nato in [...] il [...]; Parte_2
- nato in [...] il [...]; CP_1 Parte_3
- nata in [...] il [...]; Parte_4
- nato in [...] il [...]; Controparte_2
- nato in [...] il [...]; Controparte_3
- nata in [...] il [...]; CP_4
- nata in [...] il [...]; Persona_1
- nato in [...] il [...], minorenne rappresentato da chi Parte_5 esercita la responsabilità genitoriale;
- nata in [...] il [...]; Parte_6 sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_5 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 10.11.2025.
Il Giudice Dott. Davide Rocco
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