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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1364 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, causa trattenuta in decisione in data 07/11/2024, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti,
e vertente t r a
, con l'avv. Francesca Lupieri, sostituita, a seguito di revoca del mandato, Parte_1
dagli avv.ti Massimiliano Sinacori e Alessio Bozzi Parutto
RICORRENTE
e
, con l'avv. Irene Missera, in seguito rinunciataria, sostituita dagli avv.ti CP_1
Elena Biasutti e Alessandra Domenighini
RESISTENTE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
“scioglimento del vincolo matrimoniale;
collocamento dei minori presso la madre e affidamento super esclusivo in suo favore, con potere di assumere tutte le decisioni inerenti ai figli minori (ivi comprese a titolo esemplificativo decisioni scolastiche, mediche e ricreative, nonché per la richiesta e ritiro di documenti validi per l'espatrio e permessi di soggiorno per i minori);
1 possibilità di vedere i figli da parte del padre secondo le indicazioni dei Servizi Sociali e in modalità protetta;
assegno di mantenimento a carico del resistente di euro 450,00 mensili con versamento diretto da parte del datore di lavoro;
spese straordinarie al 50% secondo il
Protocollo; assegno unico universale interamente a favore della madre;
spese rifuse.”
Per la parte resistente
“dichiararsi lo scioglimento del matrimonio;
allo stato attuale non c'è opposizione all'affido esclusivo anche rafforzato a tutela dei minori in favore della madre, salva però ogni azione a tutela dei diritti del padre;
per le visite, non vi è opposizione alle visite protette con ausilio dei SS, chiedendo che venga consentito ai SS di valutare un'eventuale attivazione di visite libere;
quanto al mantenimento, confermarsi il provvedimento del Tribunale di Udine con assegno mensile a carico del padre pari ad euro 350,00 euro già rivalutato secondo gli indici ISTAT a 372,40 (da ottobre 2024), spese straordinarie al 50%; non c'è opposizione all'integrale percezione dell'assegno unico in favore della madre. Vi è infine richiesta la ricorrente si impegni a comunicare le somme percepisce sia a titolo di assegno unico sia a titolo di contributi pubblici in favore della prole (dote famiglia) ad eventuale copertura di spese straordinarie;
spese di lite compensate.”
Conclusioni del P.M.
“visto, scioglimento del matrimonio, affidamento della minore alla madre con diritti di visita padre nell'interesse della stessa minore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Con ricorso depositato in data 21.04.2022 e regolarmente notificato, – Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio il 08.02.2011 in Kaçanik (Kosovo) con
[...]
Per_ ; che dalla loro unione erano nati tre figli, (il 02.06.2012), (il 16.04.2017) e CP_1 Per_2
(il 08.09.2018); che, infine, in data 03.06.2021 il Tribunale di Udine aveva omologato la Per_3
separazione consensuale dei coniugi – esponeva che, a seguito del provvedimento di omologa, il sig. non solo aveva posto in essere delle condotte di reato ai danni della ricorrente (la quale Pt_1
aveva sporto querela per atti persecutori), ma si era anche disinteressato della cura e del sostentamento dei figli. Inoltre, la ricorrente allegava il fatto che il sig. era sottoposto alla Pt_1
misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli e che era pendente, presso il
Tribunale dei minori di Trieste, un procedimento volto a vagliare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Chiedeva, quindi, lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento esclusivo dei figli in proprio favore, con diritto di visita paterno da esercitarsi secondo 2 i tempi e le modalità stabilite dal Tribunale;
assegno di mantenimento per i figli a carico del resistente pari a € 450,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico interamente in suo favore.
Si costituiva in giudizio nulla opponendo alla domanda di divorzio, al CP_1 collocamento dei figli presso l'abitazione materna e al percepimento per intero da parte della sig.ra dell'assegno unico, ma chiedendo l'affidamento condiviso dei figli e il pieno diritto di visita Pt_1
degli stessi. In particolare, il resistente contestava tutto quanto ex adverso dedotto con riferimento al disinteresse nei confronti della prole e ai maltrattamenti nei confronti della ricorrente. Il resistente, poi, attestava che il procedimento penale presso il Tribunale di Udine si era concluso in data 16.06.2022 con sentenza di patteggiamento e concessione della sospensione condizionale della pena. Chiedeva, altresì, la previsione, a suo carico, di un assegno di mantenimento per i figli pari a € 300,00 mensili, oltre ad un concorso nelle spese straordinario limitato alla quota del 30%.
All'udienza presidenziale del 13.07.2022, fallito il tentativo di conciliazione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle seguenti conclusioni congiunte: “
1. scioglimento del matrimonio;
2. quanto all'affido dei tre figli ci si rimette all'attuale decisione del Tribunale per i
Minorenni del 25 maggio 2022, fatti salvi gli esiti del reclamo e di eventuali ulteriori impugnazioni;
3. assegno di mantenimento per i tre figli a carico del padre di euro 350,00 al mese oltre istat da versarsi entro il 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le regole del Protocollo del Tribunale di Udine;
4. assegno unico familiare per i tre figli in favore della sola madre;
5. casa coniugale assegnata alla madre che vi abita con i figli;
6. la ricorrente si impegna a volturare il contratto di locazione e le utenze;
7. spese compensate.”.
Il Presidente disponeva provvisoriamente come da accordo delle parti e nominava il giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Con memoria dd. 27.06.2023, parte resistente riportava l'avvenuta revoca del divieto di avvicinamento imposto al sig. nei confronti della ricorrente e dei figli. In ragione di ciò, Pt_1 all'udienza del 26.09.2023, le parti concordavano sulla possibilità di introdurre, gradualmente e mediante la supervisione dei Servizi Sociali, visite libere tra il padre ed i figli.
Con ordinanza dd. 26.09.2023, lette le relazioni dei Servizi Sociali, il Giudice istruttore, in via provvisoria e urgente, ferme restando le altre statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale: affidava i minori all'Ente Locale di competenza, il , attribuendogli il potere di Controparte_2
assumere, previo ascolto dei genitori, tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse superiore dei minori;
disponeva che i Servizi Sociali, previo consenso delle parti, attivassero in loro favore dei percorsi di supporto alla bigenitorialità, al fine di migliorare le dinamiche comunicative e relazionali della coppia (tenuto conto dell'elevatissima conflittualità 3 genitoriale); disponeva, altresì, l'immediato aumento e la graduale liberalizzazione delle visite presenziate padre-figli; infine, ammoniva espressamente entrambe le parti ad assumere comportamenti maggiormente collaborativi l'uno verso l'altra.
Con successiva ordinanza, dd. 26.02.2024, sentite le parti e lette le relazioni dei Servizi Sociali, rilevata la perdurante difficoltà comunicativa e relazionale tra i genitori, il Giudice istruttore confermava tutte le misure disposte con l'ordinanza dd. 26.09.2023 e disponeva che i Servizi
Sociali supportassero maggiormente le parti nella predisposizione di una calendarizzazione più dettagliata e specifica di incontri padre-figli, in modo tale da sottrarre tale programmazione alla discrezionalità dei genitori. Disponeva, inoltre, che le visite padre-figli potessero svolgersi, senza pernotti, anche presso l'abitazione che il sig. condivideva temporaneamente con terzi presso Pt_1
la comunità ospitante, alla presenza di un educatore/educatrice.
Con successiva ordinanza dd. 18.06.2024, letta l'ultima relazione dei Servizi Sociali, ritenuto che nonostante le molteplici misure di supporto e sostegno il sig. si fosse dimostrato inadeguato Pt_1
a svolgere il proprio ruolo genitoriale e ad assumersi le proprie responsabilità, a parziale modifica dei precedenti provvedimenti, veniva disposto l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei minori alla madre, con autorizzazione della stessa ad assumere tutte le decisioni anche di maggior rilevanza nell'interesse della prole;
si prevedeva, altresì, la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e che il sig. avesse il diritto/dovere di vedere i figli Pt_1 esclusivamente nell'ambito di visite protette organizzate presso luoghi messi a disposizione dai
Servizi Sociali.
All'udienza del 07.11.2024, infine, le parti precisavano le conclusioni così come riportate in epigrafe e il Giudice istruttore assegnava i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione anche delle conclusioni del PM.
Sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale
Nulla osta alla domanda di scioglimento del matrimonio, avanti all'autorità giurisdizionale italiana e secondo la legge nazionale, tra la sig.ra e il sig. , celebrato in Parte_1 CP_1
Kosovo in data 8.2.2011, non trascritto.
Già alla data di deposito del ricorso (21.04.2022) risultava, infatti, già ampiamente decorso il termine di sei mesi decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente di questo
Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa dd. 28.05.2021.
Sull'affidamento e collocamento della prole minorenne 4 Il Tribunale ritiene di dover confermare, allo stato, l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei figli minori delle parti alla madre, sig.ra . Parte_1
Anzitutto, va ricordato che il Tribunale per i Minorenni, con provvedimento dd. 25.05.2022, aveva ben evidenziato il clima di tensioni, paura, mortificazione e avvilimento morale al quale i minori sono stati esposti a causa degli atteggiamenti gravemente molesti e persecutori posti in essere dal sig. in danno della moglie, dopo la fine della loro relazione sentimentale (per i quali, si Pt_1
ricorda, il resistente ha patteggiato la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, in data 16.06.2022).
Purtroppo, la conflittualità, anche reciproca, tra le parti non è mai cessata, nonostante i molteplici tentativi dei Servizi Sociali di mediare tra genitori al fine di garantire il diritto dei figli di ripristinare, gradualmente, un rapporto sereno ed equilibrato con entrambe le figure genitoriali (e quindi anche con il padre). Nel corso del giudizio, neppure con l'ausilio dei Servizi Sociali, è stato possibile attuare un canale comunicativo funzionale tra genitori focalizzato sui bisogni dei minori,
a causa delle accese rivendicazioni reciproche dei coniugi, spesso anche di carattere economico.
Inoltre, il sig. a causa di alcune rilevanti fragilità, emerse in corso di giudizio, che lo Pt_1
caratterizzano – si ritiene – come persona prima ancora che come genitore (difficoltà nella gestione del denaro e del tempo, difficoltà organizzative, scarsa intraprendenza e costanza negli impegni), non è riuscito a cogliere l'opportunità, pur a lui offerta dal Tribunale e, infine, anche dalla stessa ex moglie, di riottenere un ruolo attivo e presente nella vita quotidiana dei minori.
Infatti, una volta riscontrato il positivo e regolare andamento delle visite protette padre-figli
(avviate su disposizione del Tribunale per i Minorenni e monitorate dal giudice istruttore) e
Per_ appurato il profondo legame affettivo di , e verso il padre, nonché considerati Per_4 Per_2 gli sforzi compiuti, all'inizio del procedimento, dal resistente per riorganizzare la sua vita, il
Tribunale aveva disposto l'aumento e la graduale liberalizzazione delle visite presenziate padre- figli, demandando ai Servizi Sociali il compito di supportare il sig. nella gestione degli Pt_1
impegni anche quotidiani dei minori, in modo da responsabilizzarlo nel proprio ruolo genitoriale e coinvolgerlo nella vita dei bambini, anche a supporto della figura genitoriale materna (ordinanza dd. 26.09.2023).
Tuttavia, il resistente non è riuscito a garantire regolarità nelle visite (non rispettando spesso il calendario di incontri via via faticosamente costruito dagli assistenti sociali: cfr. relazione dd.
16.02.2024 e 03.06.2024) e non ha saputo accogliere e seguire i consigli dei Servizi Sociali per un pieno recupero delle proprie competenze genitoriali: “Il padre, nonostante gli stimoli della scrivente ed i suggerimenti dati dalla madre dei minori (es. accompagnamento agli allenamenti e alle partite di calcio, accompagnamento di ad una visita dentistica) non è stato capace di Per_3
esprimere alcun desiderio né pensiero in merito alle attività da proporre ai propri figli, si era però 5 impegnato a fare una riflessione in merito e a comunicare (sia al Servizio che alla signora, con un anticipo di due giorni) dove avrebbe portato i bambini, ciò anche al fine di informare adeguatamente questi ultimi. Si rende utile riportare che, nonostante la madre avesse informato il padre in sede di incontro del 17.04.2024 che i figli avrebbero gradito al sua presenza alle loro partite di calcio e si era resa disponibile a condividere il calendario, su istanza del sig. Pt_1 quest'ultimo non lo mai richiesto”. Gli incontri con i minori sono stati persino sospesi dai Servizi
“considerate le importanti difficoltà emerse, in particolare l'incapacità del sig. nel Pt_1 mantenere gli impegni assunti, il mancato riconoscimento ed il rifiuto nell'essere accompagnato negli incontri con i figli” (relazione dd. 03.06.2024).
Inoltre, il sig. si è reso, ad un certo punto, intenzionalmente inadempiente all'obbligo di Pt_1
mantenimento dei figli (dal mese di maggio 2024 a quello di settembre 2024), dichiarando, nel corso dell'udienza del 18.06.2024, di non voler corrispondere nulla per i figli finché costretto a dover rispondere ai Servizi Sociali e al Tribunale, così mettendo in luce la propria incapacità di cogliere e dare priorità alle esigenze dei minori.
Di fatto, il padre oggi continua a vedere i figli nell'ambito di visite protette una volta a settimana per circa un'ora: non è stato possibile attuare, per le ragioni esposte, una progettualità che lo vedesse maggiormente coinvolto nella vita dei minori e più responsabile nei loro riguardi.
Vi sono, come detto, delle evidenti limitazioni oggettive sulle quali il sig. dovrà lavorare a Pt_1
livello individuale, anche al fine di sviluppare maggiore consapevolezza circa i doveri e le responsabilità discendenti dalla genitorialità: egli, pur avendo trovato un lavoro stabile a
NO (dunque distante dal luogo di residenza dei figli), non ha ancora reperito un alloggio idoneo anche alla futura accoglienza dei bambini e non ha mai conseguito la patente di guida;
inoltre, su iniziativa dei Servizi Sociali è stata avviata la procedura per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno a supporto delle pregresse difficoltà di gestione delle sue risorse economiche.
Questo Collegio ritiene dunque che sia opportuno, quantomeno al momento, confermare
Per_ l'affidamento esclusivo rafforzato di , e alla madre, la quale, da sempre, Per_4 Per_2 costituisce l'unico genitore di riferimento quotidiano, affidabile e presente della prole minorenne: come si evince dalle relazioni dei Servizi, ella è idonea a prendersi cura dei minori e riesce a garantire le esigenze, morali e materiali, di cui loro hanno bisogno.
Il sig. avrà diritto/dovere di continuare a vedere i suoi figli nell'ambito delle visite protette Pt_1
organizzate dai Servizi Sociali;
il nucleo dovrà rimanere affidato ai Servizi, per supporto e monitoraggio della situazione familiare, per altri due anni, quale tempo massimo di durata dell'incarico. I Servizi potranno comunque valutare la possibilità di ampliare e liberalizzare 6 gradualmente e parzialmente le visite padre-figli (mantenendo comunque un monitoraggio iniziale e finale nel corso di ogni visita) solo nel caso in cui esse abbiano un andamento regolare e costante, tenuto conto comunque delle condizioni psico-fisiche ed emotive dei minori e del padre, nonché degli impegni lavorativi di quest'ultimo e dell'idoneità dell'alloggio cui eventualmente poter accogliere i minori.
Sugli oneri di mantenimento ordinario e straordinario della prole
Quanto alle misure economiche, va confermato l'assegno di mantenimento ordinario già stabilito dal Presidente in via provvisoria a carico del sig. in favore dei tre figli, pari a complessivi Pt_1
euro 350,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT.
Il sig. reduce da un periodo di permanenza presso una Comunità di recupero e ora assunto Pt_1
a tempo indeterminato, può contare su una retribuzione mensile che, almeno con riferimento al
2023, in media ammontava a circa 1.550,00 euro (CU 2024); non risulta avere risparmi significativi, tenuto conto delle sue problematiche di gestione del denaro, più volte ricordate.
Egli ha dichiarato di versare una somma di denaro mensile di circa 450/500 euro per l'occupazione di una stanza a NO, senza regolare contratto;
in ogni caso, deve tenersi conto dell'uscita che il sig. dovrà comunque sostenere per una soluzione abitativa eventualmente alternativa. Pt_1
La sig.ra vive attualmente presso i suoi genitori ed è disoccupata: percepisce l'indennità di Pt_1
disoccupazione per circa 740,00 euro mensili. Nondimeno, va considerato che la ricorrente ha un'età che le garantisce certamente significative potenzialità occupazionali e dunque reddituali, come dimostra il fatto che la stessa è sempre riuscita, nel corso del giudizio, a trovare impieghi, seppur sempre a tempo determinato.
Va infine considerato che la madre percepisce per l'intero l'assegno unico universale pari ad euro
695,000.
Tutto ciò considerato, si ritiene equo confermare l'assegno di mantenimento per i figli nell'importo di complessivi euro 350,00 mensili a carico del padre, con onere dello stesso di rimborsare, nei limiti del 50%, anche le spese straordinarie sostenute dalla madre e disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine.
L'assegno unico universale dovrà continuare ad essere percepito interamente dalla madre, quale genitore affidatario e collocatario.
Infine, il Collegio reputa di non poter accogliere la domanda di versamento diretto, da parte del datore di lavoro, dell'assegno di mantenimento a carico del resistente, considerato che egli, a quanto consta, ha ripreso a versare regolarmente l'assegno di mantenimento (sospeso tra maggio
7 e settembre 2024) e sta onorando, da ottobre, anche un piano di rientro concordato con l'ex moglie per gli arretrati di cui risulta ancora debitore.
Sulle spese di lite
Dal momento che la causa ha avuto principalmente ad oggetto diritti indisponibili, ossia l'individuazione del regime di affidamento, mantenimento e collocamento maggiormente conforme agli interessi superiori della prole minorenne, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra la sig.ra , C.F. Parte_1
, nata a [...], il [...] e il sig. , C.F._1 CP_1
C.F. , nato a [...], il [...], celebrato in Kosovo in C.F._2
data 8.2.2011, non trascritto;
2) dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato dei figli minori nata il Persona_5
2.6.2012, nato il [...], nato il [...], alla madre, sig.ra Persona_6 Persona_7
autorizzando la stessa ad assumere autonomamente, anche senza Parte_1
preventivo consenso del padre, tutte le decisioni nell'interesse della prole, anche di maggiore rilevanza: a titolo meramente esemplificativo in ambito medico, sanitario, terapeutico, scolastico, extrascolastico, educativo, religioso etc…;
3) dispone il collocamento dei figli minori nata il [...], nato il Persona_5 Persona_6
16.4.2017, nato il [...] presso la madre, sig.ra Persona_7 Parte_1
4) dispone la prosecuzione, per altri due anni, della presa in carico del nucleo familiare, per monitoraggio, supporto e controllo, da parte dei Servizi Sociali competenti per l'Ambito
Territoriale del Comune di;
CP_2
5) dispone che il padre sig. abbia diritto/dovere di vedere i figli CP_1 esclusivamente nell'ambito di visite protette organizzate presso luoghi neutri messi a disposizione dai Servizi Sociali, tenuto conto prioritariamente delle esigenze dei minori, delle loro condizioni psico-emotive e degli impegni lavorativi delle parti. I Servizi potranno comunque valutare la possibilità di ampliare e liberalizzare gradualmente e parzialmente le visite padre-figli (mantenendo comunque sempre un monitoraggio iniziale 8 e finale nel corso di ogni visita) solo nel caso in cui esse abbiano un andamento regolare e costante, tenuto conto comunque delle condizioni psico-fisiche ed emotive dei minori e del padre, nonché degli impegni lavorativi di quest'ultimo e dell'idoneità dell'alloggio cui eventualmente poter accogliere i minori;
6) dispone che il padre sig. versi, in favore della madre sig.ra CP_1 Parte_1
entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, un assegno mensile di complessivi euro 350,00, oltre a rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
7) dispone che le spese straordinarie nell'interesse dei minori siano disciplinate come da
Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine e continuino ad essere ripartite tra i genitori al 50% ciascuno;
8) dispone che l'assegno unico universale continui ad essere percepito in via integrale ed esclusiva dalla madre dei minori, sig.ra Parte_1
9) compensa per l'intero le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 30.01.2025
Si comunichi ai Servizi Sociali competenti per l'Ambito Territoriale del Comune di
Codroipo (UD).
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor
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