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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3315/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3315/2024 r.g. promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata a Pescara in viale G. Parte_1 C.F._1
Bovio n. 189 presso e nello studio dell'Avv. Alessandro PALUCCI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Via Falcone e Borsellino n. 26, presso e nello studio dell'avv. Tino Innaurato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08.11.2024 agiva in giudizio nei confronti del Parte_1 coniuge chiedendo che fosse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle Controparte_1 condizioni indicate in ricorso e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a LV (TE) in data 10.06.2010 alle medesime condizioni in ricorso.
2. Il resistente si costituiva in giudizio depositando apposita comparsa di risposta.
3. Veniva, quindi, pronunciata sentenza di separazione alle condizioni concordate dalle parti (sentenza n. 186/2025 pubb. il 13.02.2025) e, pertanto, fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 3 dicembre 2025 le parti, dichiarando di non essersi riconciliate, chiedevano congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 13.02.2025 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e delle figlie minori.
9. Spese compensate atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato l'08.11.2024 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LV (TE) il 10 giugno 2010 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro del Comune di Parte_1 Controparte_1
Pescara, atto n. 42, P.2, S. B, anno 2010, con conferma delle condizioni di separazione;
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara, 17 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3315/2024 r.g. promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata a Pescara in viale G. Parte_1 C.F._1
Bovio n. 189 presso e nello studio dell'Avv. Alessandro PALUCCI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Via Falcone e Borsellino n. 26, presso e nello studio dell'avv. Tino Innaurato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08.11.2024 agiva in giudizio nei confronti del Parte_1 coniuge chiedendo che fosse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi alle Controparte_1 condizioni indicate in ricorso e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a LV (TE) in data 10.06.2010 alle medesime condizioni in ricorso.
2. Il resistente si costituiva in giudizio depositando apposita comparsa di risposta.
3. Veniva, quindi, pronunciata sentenza di separazione alle condizioni concordate dalle parti (sentenza n. 186/2025 pubb. il 13.02.2025) e, pertanto, fissata successiva udienza per il giudizio di divorzio.
4. All'udienza del 3 dicembre 2025 le parti, dichiarando di non essersi riconciliate, chiedevano congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione.
5. Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di separazione giudiziale pronunciata con sentenza del 13.02.2025 dal Tribunale di Pescara.
6. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
8. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e delle figlie minori.
9. Spese compensate atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato l'08.11.2024 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LV (TE) il 10 giugno 2010 tra e , matrimonio trascritto nell'apposito registro del Comune di Parte_1 Controparte_1
Pescara, atto n. 42, P.2, S. B, anno 2010, con conferma delle condizioni di separazione;
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pescara di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara, 17 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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