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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/12/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2902/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Francesco Pellecchia presidente dott.ssa Sandra Moselli giudice dott.ssa Emanuela Gallo giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2902/2024 R.G., riservata per la decisione all' udienza del 19.11.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Di Pierro, Parte_1
presso il cui studio sito in CE, Via Piave n. 65, è elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE-
Conclusioni di parte ricorrente:
“come da verbale di udienza del 19.11.2025”
Svolgimento del processo
Con ricorso per separazione giudiziale del 06.09.2024, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 20.08.1993 con;
che dall'unione sono nati quattro Controparte_1
Per_ figli, EM nato il [...], , nato il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, , nato il [...], nato il [...], maggiorenne, non Per_2 Per_3
autosufficiente; che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile a causa dei continui dissapori tra i coniugi causati esclusivamente dal comportamento dispotico e violento del resistente;
che quest'
ultimo è dedito all' uso abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti;
che, a causa delle condotte maltrattanti poste in essere dal in data 08.05.2024, ella ha sporto denuncia querela nei CP_1
suoi confronti;
che, a seguito della predetta denuncia, il Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Trani, con ordinanza del 04.06.2024, ha disposto per il resistente la misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguirsi in Barletta, Via Ruggiero Scommegna n.123 presso l'abitazione della sorella di quest' ultimo;
che dal mese di maggio 2024 il ha smesso di contribuire CP_1
alle spese del nucleo familiare;
di essere totalmente priva di qualsivoglia reddito, avendole il resistente, subito dopo la celebrazione delle nozze, impedito di lavorare, imponendole il ruolo di casalinga, mentre il di professione camionista, dipendente dalla ditta DG Trasporti e CP_1
Logistica s.r.l., percepisce un reddito da lavoro pari ad €2.300,00 mensili;
di aver subito nel 2016 un intervento di mastectomia totale, circostanza, che le impedisce una piena mobilità brachiale nonché
eventuale collocamento lavorativo;
che il figlio , maggiorenne, malato oncologico non Per_2
operabile, pur percependo una pensione di invalidità pari ad € 1.200,00, comprensiva di accompagnamento, non è economicamente autosufficiente;
che è in cerca di collocamento Per_3
lavorativo; che la casa coniugale sita in CE, alla Via Giuseppe di Vittorio n. 55, è un alloggio popolare a lei assegnato – ha concluso chiedendo la separazione giudiziale con addebito al resistente;
onerando quest' ultimo della corresponsione della somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, Per_3 Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat, nonché di un assegno mensile a titolo di contributo al suo mantenimento nella misura di € 500,00; con assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, all'udienza dell'11.12.2024, è comparsa la sola ricorrente, nonostante la ritualità della notifica avvenuta nei confronti del resistente a mani proprie. Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 10.09.2024 come da attestazione di Cancelleria.
Svolta l'udienza di comparizione ai sensi dell'art.473bis.21 c.p.c., il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente, genitore convivente con i figli maggiorenni, non economicamente indipendenti;
quindi, ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, e , l'assegno mensile complessivo di Per_3 Per_2
€400,00 (€200,00 per ciascun figlio) da versare alla madre convivente, , entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda;
infine, ha onerato il resistente dell'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, l'assegno mensile di €150,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda.
Quindi, acquisita l'informativa richiesta all'Inps e al centro per l'impiego di CE sulla posizione lavorativa e previdenziale di , escussi i testimoni sui capitoli di prova ammessi, Controparte_1
appreso del decesso del figlio delle parti, , all' udienza del 19.11.2025, il Giudice, su richiesta Per_2
della parte, ha invitato il difensore presente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione al collegio ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c.
Motivi della decisione Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, la dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente, nella contumacia del resistente, costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis. Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, e , Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c.
Sulla domanda di addebito al resistente della responsabilità della separazione.
La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata. Va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le molte altre, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del
22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del 9.02.2015), la domanda di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento,
volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “In
tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica,
morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere ( cfr. tra le altre Cass. Sez.
I n. 8548 del 14.4.2011; Cass. Sez. I n. 817 del 14.01.2011). Invero, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, le violenze esercitate da uno dei coniugi durante il matrimonio, anche nel caso in cui si tratti di un solo episodio di violenza, costituiscono un fatto talmente grave da giustificare l'addebito della separazione, salvo che trovino corrispondenza in comportamenti analoghi tenuti dall'altra parte (Cass. 14.1.2016 n. 433, Cass.
7.4.2005 n. 7321).
Ed ancora, la condotta del coniuge che fa abuso di sostanze alcoliche è contraria ai principi etici e di lealtà che debbono necessariamente accompagnare il rapporto tra i coniugi e costituisce comportamento sicuramente idoneo a rendere non solo intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, ma anche a integrare una palese violazione dell'obbligo fondamentale di lealtà coniugale,
con gravi conseguenze sull'equilibrio familiare. Alla stregua di tali condivisi principi giurisprudenziali, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, la difesa di parte ricorrente abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.
Ed invero, la ricorrente ha sostenuto che la separazione è stata determinata dal comportamento del marito che ha perpetrato violenze nei suoi confronti e verso i figli, nonché dalla dipendenza del resistente dall'uso di alcol e sostanze stupefacenti;
ha quindi dedotto che il culmine della violenza è
stato raggiunto nel maggio 2024, allorquando ella, temendo per l'incolumità sua e dei figli, ha sporto la denuncia allegata in atti.
L'allegazione attorea trova riscontro nel complesso delle risultanze probatorie. Il riscontro proviene,
in particolare, dagli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza del gip di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente.
Dall'ordinanza del g.i.p. depositata in atti si evince infatti che in data 8.5.2024 i carabinieri intervenivano presso l'abitazione dei coniugi, chiamati da un famigliare e udivano le urla provenire dal resistente. I figli delle parti riferivano ai carabinieri che la situazione famigliare era divenuta insostenibile a causa del continuo atteggiamento violento del nei confronti di tutti loro, CP_1
specificando che il resistente aveva minacciato di morte il figlio . Sentiti a sit i figli Per_2 Per_4
Per_
e confermavano il grave clima di violenze e sopraffazioni che aveva
[...] Per_3
instaurato il padre nei confronti di tutti i componenti della famiglia.
Nel corso della istruttoria orale svolta innanzi al Giudice relatore, , figlio delle parti, Testimone_1
escusso come testimone all'udienza del 19.11.2025, ha confermato l'utilizzo abituale del padre di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche, riferendo di aver trovato in una borsa a lui appartenente marjuana, hashish e cocaina. Anche la teste , sorella della ricorrente, alla medesima Testimone_2
udienza ha confermato di aver assistito, tra aprile e maggio del 2024, ad alcuni episodi di maltrattamento posti in essere dal resistente, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcool, contro la ricorrente.
Tanto premesso, può quindi dirsi provata l'allegazione della che ha attribuito Parte_1
l'irreversibilità della crisi coniugale all'aggressività del coniuge dipendente dall'alcol, dalle sostanze stupefacenti e alla sua noncuranza verso gli obblighi familiari.
In ragione di ciò la separazione personale dei coniugi va pronunciata con addebito al resistente,
[...]
, ai sensi dell'art 151 comma 2 c.c. CP_1
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Occorre preliminarmente rilevare che, in assenza di prole minore, non vi sono provvedimenti da adottare in ordine alla responsabilità genitoriale dei figli e che il figlio della coppia, Persona_5
nelle more del procedimento è deceduto in CE il 2.7.2025. Conseguentemente, va
[...]
revocato l'obbligo di mantenimento disposto nei suoi confronti a carico del resistente, con decorrenza dalla data del decesso.
In ordine alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , è bene precisare che, secondo l'orientamento tradizionale seguito dalla Per_3
giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il compimento della sua maggiore età e, quindi, in un momento temporale specificamente indicato, bensì quando questi consegue l'autosufficienza economica.
A tale riguardo deve rilevarsi che l'art. 337 septies, comma uno, cod. civ., introdotto dalla l. n.
219/2012, riproduce, in sostanza, il testo dell'abrogato art.155 quinquies cod. civ. e rappresenta la norma di riferimento in tema di obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni.
Invero, l'obbligo di mantenimento, educazione ed istruzione, quale effetto immediato del rapporto di filiazione, si protrae finché il figlio non raggiunga un'autonomia reddituale, sempre che non versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o procurarsi un guadagno mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, ovvero, per averla ingiustificatamente rifiutata
(ex multis, Cass. 4534/2014).
In sostanza, l'autosufficienza economica consiste nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
infatti, il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno "de quo" risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento, nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio, nonché nelle condizioni economiche e sociali dei genitori, onde consentirgli una propria autonomia economica: dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa (Cass.
18974/2013).
Richiamando i principi sopra enunciati, la S.C. ha costantemente affermato come non sia possibile fissare un termine all'obbligo di mantenimento in parola, dal momento che, una volta stabilito il criterio secondo cui l'obbligo stesso può protrarsi oltre il raggiungimento della maggiore età sia per consentire il completamento degli studi, sia per le note difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, occorre, poi, determinare il limite di persistenza del medesimo sulla base non già di un termine astratto, rappresentato dal raggiungimento di una particolare età, bensì esclusivamente del concreto apprezzamento circa il fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta, dalle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa (in termini: Cass., n° 1773 del 2012, in una fattispecie in cui il figlio aveva compiuto i 35 anni).
In definitiva, il giudice di merito non può prefissare un termine finale dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto, in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
Tuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ha evidenziato che l'autonomia economica del figlio maggiorenne può essere dedotta anche in via presuntiva, attraverso l'allegazione di circostanze di fatto dalle quali desumere il venir meno dell'obbligazione in questione.
Detta valutazione, inoltre, deve essere effettuata “caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”
(Cass. 18076/2014; Cass. 12952/16).
Dunque, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale delineato, condiviso da questo Collegio, deve ritenersi che “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà
di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole….ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti,
all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” ( Cass. 12952/2016).
Applicando i suddetti principi al caso di specie per quanto riguarda non può dirsi ancora Per_3
venuto meno l'obbligo dei genitori di contribuire al suo mantenimento, non essendo egli allo stato economicamente indipendente né potendosi ritenere egli colpevolmente inerte nella ricerca di un'attività lavorativa, attesa la sua giovane età (appena ventunenne) ed essendo notoriamente complesso il collocamento nel mondo lavorativo per i giovani.
Orbene, in ordine alla determinazione del quantum, dall'audizione della ricorrente, dalla documentazione prodotta e dalle indagini effettuate, è emerso che il resistente, attualmente agli arresti domiciliari e percettore di indennità di disoccupazione ( di circa 1000,00 € mensili), ha sempre svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, guadagnando in media 1.500,00 euro mensili, mentre la ricorrente, casalinga, come dalla stessa dedotto, non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, vive in un alloggio popolare, non percepisce l'assegno di inclusione ma solo l'assegno unico per i figli dell'importo complessivo di €400,00 mensili.
Dunque, il Collegio, valutate all'attualità le condizioni economiche-reddituali delle parti reputa congruo determinare in €250,00 mensili la somma dovuta dal resistente a titolo di concorso al mantenimento del figlio , da corrispondere mensilmente alla entro il 5 di ogni Per_3 Parte_1
mese, soggetta a rivalutazione automatica secondo indici Istat, con decorrenza dell'an debeatur dalla domanda e con decorrenza dell'aumento dalla pubblicazione del presente provvedimento, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Va altresì confermata, l'assegnazione disposta in via provvisoria alla ricorrente della casa coniugale,
in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021, n. 24050). Nella vicenda in parola, tenuto conto della capacità lavorativa del CP_1
considerato il suo attuale stato di disoccupazione, preso atto dei presumibili risparmi da lui accumulati, rilevato che con il suo stipendio il resistente ha garantito il sostentamento della famiglia durante il matrimonio;
dall'altro lato, considerata la mancanza di qualsivoglia reddito della
, tenuto conto che ella, in ragione dell'età (di anni 51), dell'assenza di esperienza e Parte_1
competenze da spendere nel mercato del lavoro, per essersi sempre occupata della cura della famiglia,
e dei quattro figli, di cui uno malato oncologico, non può neanche aspirare ad un facile inserimento nel mondo del lavoro, considerato infine un significativo squilibrio fra le rispettive condizioni economiche e professionali dei coniugi, desumibili dalla documentazione in atti, si impone un concorso del resistente nel mantenimento della moglie, necessario a soddisfare le esigenze di vita personale della ricorrente, a cui prima della separazione provvedeva il marito.
Pertanto, il Tribunale, considerato il contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare attraverso l'accudimento dei figli e la gestione degli introiti familiari, ritiene congrua la somma mensile nella misura di € 150,00 mensili che il dovrà corrispondere alla CP_1 Parte_1
con decorrenza dalla domanda entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza di CP_1
e si liquidano come in dispositivo in base ai valori minimi dello scaglione da € 26.000,01 a
[...]
€ 52.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, considerato il valore indeterminabile della controversia ai sensi dell'art.5, co.6, del d.m.55/2014, con applicazione della tabella numero 2 dell'allegato attesa la natura contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 29.02.2024, garantito l'intervento del Controparte_1
pm, così provvede: - dispone la separazione personale dei coniugi, (atto n. 169, parte II, anno Parte_2
1993, serie A comune di CE);
- dichiara che la separazione è addebitata a;
Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
del figlio , maggiorenne non autosufficiente, l'assegno mensile di € 250,00 da versare alla Per_3
madre convivente, , entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico Parte_1
annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie,
con decorrenza come in motivazione;
- revoca con decorrenza dalla data del decesso l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio Persona_5
- assegna la casa coniugale alla ricorrente, in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne non economicamente indipendente;
- pone a carico di , l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento alla moglie, Controparte_1
, l'assegno mensile di €150,00, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Parte_1
annuale secondo indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
- dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfetario nella misura del Parte_1
15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di CE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Trani, il 25.11.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presid ente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Francesco Pellecchia presidente dott.ssa Sandra Moselli giudice dott.ssa Emanuela Gallo giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2902/2024 R.G., riservata per la decisione all' udienza del 19.11.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Francesco Di Pierro, Parte_1
presso il cui studio sito in CE, Via Piave n. 65, è elettivamente domiciliata;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE-
Conclusioni di parte ricorrente:
“come da verbale di udienza del 19.11.2025”
Svolgimento del processo
Con ricorso per separazione giudiziale del 06.09.2024, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 20.08.1993 con;
che dall'unione sono nati quattro Controparte_1
Per_ figli, EM nato il [...], , nato il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, , nato il [...], nato il [...], maggiorenne, non Per_2 Per_3
autosufficiente; che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile a causa dei continui dissapori tra i coniugi causati esclusivamente dal comportamento dispotico e violento del resistente;
che quest'
ultimo è dedito all' uso abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti;
che, a causa delle condotte maltrattanti poste in essere dal in data 08.05.2024, ella ha sporto denuncia querela nei CP_1
suoi confronti;
che, a seguito della predetta denuncia, il Giudice per le Indagini Preliminari del
Tribunale di Trani, con ordinanza del 04.06.2024, ha disposto per il resistente la misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguirsi in Barletta, Via Ruggiero Scommegna n.123 presso l'abitazione della sorella di quest' ultimo;
che dal mese di maggio 2024 il ha smesso di contribuire CP_1
alle spese del nucleo familiare;
di essere totalmente priva di qualsivoglia reddito, avendole il resistente, subito dopo la celebrazione delle nozze, impedito di lavorare, imponendole il ruolo di casalinga, mentre il di professione camionista, dipendente dalla ditta DG Trasporti e CP_1
Logistica s.r.l., percepisce un reddito da lavoro pari ad €2.300,00 mensili;
di aver subito nel 2016 un intervento di mastectomia totale, circostanza, che le impedisce una piena mobilità brachiale nonché
eventuale collocamento lavorativo;
che il figlio , maggiorenne, malato oncologico non Per_2
operabile, pur percependo una pensione di invalidità pari ad € 1.200,00, comprensiva di accompagnamento, non è economicamente autosufficiente;
che è in cerca di collocamento Per_3
lavorativo; che la casa coniugale sita in CE, alla Via Giuseppe di Vittorio n. 55, è un alloggio popolare a lei assegnato – ha concluso chiedendo la separazione giudiziale con addebito al resistente;
onerando quest' ultimo della corresponsione della somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, Per_3 Per_2
oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat, nonché di un assegno mensile a titolo di contributo al suo mantenimento nella misura di € 500,00; con assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, all'udienza dell'11.12.2024, è comparsa la sola ricorrente, nonostante la ritualità della notifica avvenuta nei confronti del resistente a mani proprie. Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 10.09.2024 come da attestazione di Cancelleria.
Svolta l'udienza di comparizione ai sensi dell'art.473bis.21 c.p.c., il Giudice delegato, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
ha assegnato la casa coniugale alla ricorrente, genitore convivente con i figli maggiorenni, non economicamente indipendenti;
quindi, ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli, e , l'assegno mensile complessivo di Per_3 Per_2
€400,00 (€200,00 per ciascun figlio) da versare alla madre convivente, , entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda;
infine, ha onerato il resistente dell'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, l'assegno mensile di €150,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda.
Quindi, acquisita l'informativa richiesta all'Inps e al centro per l'impiego di CE sulla posizione lavorativa e previdenziale di , escussi i testimoni sui capitoli di prova ammessi, Controparte_1
appreso del decesso del figlio delle parti, , all' udienza del 19.11.2025, il Giudice, su richiesta Per_2
della parte, ha invitato il difensore presente a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione al collegio ex art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c.
Motivi della decisione Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, la dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente, nella contumacia del resistente, costituiscono inequivoca corrispondenza della cessazione di ogni affectio coniugalis. Pertanto, va disposta la separazione personale dei coniugi, e , Parte_1 Controparte_1
ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c.
Sulla domanda di addebito al resistente della responsabilità della separazione.
La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente è fondata. Va premesso che, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le molte altre, Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del
22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del 9.02.2015), la domanda di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento,
volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte “In
tema di addebitabilità della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica,
morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere ( cfr. tra le altre Cass. Sez.
I n. 8548 del 14.4.2011; Cass. Sez. I n. 817 del 14.01.2011). Invero, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte, le violenze esercitate da uno dei coniugi durante il matrimonio, anche nel caso in cui si tratti di un solo episodio di violenza, costituiscono un fatto talmente grave da giustificare l'addebito della separazione, salvo che trovino corrispondenza in comportamenti analoghi tenuti dall'altra parte (Cass. 14.1.2016 n. 433, Cass.
7.4.2005 n. 7321).
Ed ancora, la condotta del coniuge che fa abuso di sostanze alcoliche è contraria ai principi etici e di lealtà che debbono necessariamente accompagnare il rapporto tra i coniugi e costituisce comportamento sicuramente idoneo a rendere non solo intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, ma anche a integrare una palese violazione dell'obbligo fondamentale di lealtà coniugale,
con gravi conseguenze sull'equilibrio familiare. Alla stregua di tali condivisi principi giurisprudenziali, ritiene il Collegio che, nel caso in esame, la difesa di parte ricorrente abbia adeguatamente provato la sussistenza dei presupposti costitutivi della domanda de qua.
Ed invero, la ricorrente ha sostenuto che la separazione è stata determinata dal comportamento del marito che ha perpetrato violenze nei suoi confronti e verso i figli, nonché dalla dipendenza del resistente dall'uso di alcol e sostanze stupefacenti;
ha quindi dedotto che il culmine della violenza è
stato raggiunto nel maggio 2024, allorquando ella, temendo per l'incolumità sua e dei figli, ha sporto la denuncia allegata in atti.
L'allegazione attorea trova riscontro nel complesso delle risultanze probatorie. Il riscontro proviene,
in particolare, dagli elementi probatori posti a fondamento dell'ordinanza del gip di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nonché dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte ricorrente.
Dall'ordinanza del g.i.p. depositata in atti si evince infatti che in data 8.5.2024 i carabinieri intervenivano presso l'abitazione dei coniugi, chiamati da un famigliare e udivano le urla provenire dal resistente. I figli delle parti riferivano ai carabinieri che la situazione famigliare era divenuta insostenibile a causa del continuo atteggiamento violento del nei confronti di tutti loro, CP_1
specificando che il resistente aveva minacciato di morte il figlio . Sentiti a sit i figli Per_2 Per_4
Per_
e confermavano il grave clima di violenze e sopraffazioni che aveva
[...] Per_3
instaurato il padre nei confronti di tutti i componenti della famiglia.
Nel corso della istruttoria orale svolta innanzi al Giudice relatore, , figlio delle parti, Testimone_1
escusso come testimone all'udienza del 19.11.2025, ha confermato l'utilizzo abituale del padre di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche, riferendo di aver trovato in una borsa a lui appartenente marjuana, hashish e cocaina. Anche la teste , sorella della ricorrente, alla medesima Testimone_2
udienza ha confermato di aver assistito, tra aprile e maggio del 2024, ad alcuni episodi di maltrattamento posti in essere dal resistente, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcool, contro la ricorrente.
Tanto premesso, può quindi dirsi provata l'allegazione della che ha attribuito Parte_1
l'irreversibilità della crisi coniugale all'aggressività del coniuge dipendente dall'alcol, dalle sostanze stupefacenti e alla sua noncuranza verso gli obblighi familiari.
In ragione di ciò la separazione personale dei coniugi va pronunciata con addebito al resistente,
[...]
, ai sensi dell'art 151 comma 2 c.c. CP_1
Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Occorre preliminarmente rilevare che, in assenza di prole minore, non vi sono provvedimenti da adottare in ordine alla responsabilità genitoriale dei figli e che il figlio della coppia, Persona_5
nelle more del procedimento è deceduto in CE il 2.7.2025. Conseguentemente, va
[...]
revocato l'obbligo di mantenimento disposto nei suoi confronti a carico del resistente, con decorrenza dalla data del decesso.
In ordine alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne , è bene precisare che, secondo l'orientamento tradizionale seguito dalla Per_3
giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio non cessa con il compimento della sua maggiore età e, quindi, in un momento temporale specificamente indicato, bensì quando questi consegue l'autosufficienza economica.
A tale riguardo deve rilevarsi che l'art. 337 septies, comma uno, cod. civ., introdotto dalla l. n.
219/2012, riproduce, in sostanza, il testo dell'abrogato art.155 quinquies cod. civ. e rappresenta la norma di riferimento in tema di obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni.
Invero, l'obbligo di mantenimento, educazione ed istruzione, quale effetto immediato del rapporto di filiazione, si protrae finché il figlio non raggiunga un'autonomia reddituale, sempre che non versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o procurarsi un guadagno mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa, ovvero, per averla ingiustificatamente rifiutata
(ex multis, Cass. 4534/2014).
In sostanza, l'autosufficienza economica consiste nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
infatti, il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno "de quo" risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza, che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento, nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio, nonché nelle condizioni economiche e sociali dei genitori, onde consentirgli una propria autonomia economica: dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa (Cass.
18974/2013).
Richiamando i principi sopra enunciati, la S.C. ha costantemente affermato come non sia possibile fissare un termine all'obbligo di mantenimento in parola, dal momento che, una volta stabilito il criterio secondo cui l'obbligo stesso può protrarsi oltre il raggiungimento della maggiore età sia per consentire il completamento degli studi, sia per le note difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, occorre, poi, determinare il limite di persistenza del medesimo sulla base non già di un termine astratto, rappresentato dal raggiungimento di una particolare età, bensì esclusivamente del concreto apprezzamento circa il fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta, dalle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa (in termini: Cass., n° 1773 del 2012, in una fattispecie in cui il figlio aveva compiuto i 35 anni).
In definitiva, il giudice di merito non può prefissare un termine finale dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto, in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini.
Tuttavia, la recente giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Collegio, ha evidenziato che l'autonomia economica del figlio maggiorenne può essere dedotta anche in via presuntiva, attraverso l'allegazione di circostanze di fatto dalle quali desumere il venir meno dell'obbligazione in questione.
Detta valutazione, inoltre, deve essere effettuata “caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura”
(Cass. 18076/2014; Cass. 12952/16).
Dunque, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale delineato, condiviso da questo Collegio, deve ritenersi che “con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà
di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole….ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti,
all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” ( Cass. 12952/2016).
Applicando i suddetti principi al caso di specie per quanto riguarda non può dirsi ancora Per_3
venuto meno l'obbligo dei genitori di contribuire al suo mantenimento, non essendo egli allo stato economicamente indipendente né potendosi ritenere egli colpevolmente inerte nella ricerca di un'attività lavorativa, attesa la sua giovane età (appena ventunenne) ed essendo notoriamente complesso il collocamento nel mondo lavorativo per i giovani.
Orbene, in ordine alla determinazione del quantum, dall'audizione della ricorrente, dalla documentazione prodotta e dalle indagini effettuate, è emerso che il resistente, attualmente agli arresti domiciliari e percettore di indennità di disoccupazione ( di circa 1000,00 € mensili), ha sempre svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, guadagnando in media 1.500,00 euro mensili, mentre la ricorrente, casalinga, come dalla stessa dedotto, non ha mai lavorato in costanza di matrimonio, vive in un alloggio popolare, non percepisce l'assegno di inclusione ma solo l'assegno unico per i figli dell'importo complessivo di €400,00 mensili.
Dunque, il Collegio, valutate all'attualità le condizioni economiche-reddituali delle parti reputa congruo determinare in €250,00 mensili la somma dovuta dal resistente a titolo di concorso al mantenimento del figlio , da corrispondere mensilmente alla entro il 5 di ogni Per_3 Parte_1
mese, soggetta a rivalutazione automatica secondo indici Istat, con decorrenza dell'an debeatur dalla domanda e con decorrenza dell'aumento dalla pubblicazione del presente provvedimento, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Va altresì confermata, l'assegnazione disposta in via provvisoria alla ricorrente della casa coniugale,
in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (Cassazione civile, sez. I, 06/09/2021, n. 24050). Nella vicenda in parola, tenuto conto della capacità lavorativa del CP_1
considerato il suo attuale stato di disoccupazione, preso atto dei presumibili risparmi da lui accumulati, rilevato che con il suo stipendio il resistente ha garantito il sostentamento della famiglia durante il matrimonio;
dall'altro lato, considerata la mancanza di qualsivoglia reddito della
, tenuto conto che ella, in ragione dell'età (di anni 51), dell'assenza di esperienza e Parte_1
competenze da spendere nel mercato del lavoro, per essersi sempre occupata della cura della famiglia,
e dei quattro figli, di cui uno malato oncologico, non può neanche aspirare ad un facile inserimento nel mondo del lavoro, considerato infine un significativo squilibrio fra le rispettive condizioni economiche e professionali dei coniugi, desumibili dalla documentazione in atti, si impone un concorso del resistente nel mantenimento della moglie, necessario a soddisfare le esigenze di vita personale della ricorrente, a cui prima della separazione provvedeva il marito.
Pertanto, il Tribunale, considerato il contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare attraverso l'accudimento dei figli e la gestione degli introiti familiari, ritiene congrua la somma mensile nella misura di € 150,00 mensili che il dovrà corrispondere alla CP_1 Parte_1
con decorrenza dalla domanda entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza di CP_1
e si liquidano come in dispositivo in base ai valori minimi dello scaglione da € 26.000,01 a
[...]
€ 52.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, considerato il valore indeterminabile della controversia ai sensi dell'art.5, co.6, del d.m.55/2014, con applicazione della tabella numero 2 dell'allegato attesa la natura contenziosa del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 29.02.2024, garantito l'intervento del Controparte_1
pm, così provvede: - dispone la separazione personale dei coniugi, (atto n. 169, parte II, anno Parte_2
1993, serie A comune di CE);
- dichiara che la separazione è addebitata a;
Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
del figlio , maggiorenne non autosufficiente, l'assegno mensile di € 250,00 da versare alla Per_3
madre convivente, , entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico Parte_1
annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie,
con decorrenza come in motivazione;
- revoca con decorrenza dalla data del decesso l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio Persona_5
- assegna la casa coniugale alla ricorrente, in quanto genitore convivente con il figlio maggiorenne non economicamente indipendente;
- pone a carico di , l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento alla moglie, Controparte_1
, l'assegno mensile di €150,00, entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Parte_1
annuale secondo indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
- dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in complessivi € 3.808,00 oltre rimborso forfetario nella misura del Parte_1
15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di CE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 3.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Trani, il 25.11.2025, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presid ente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia