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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di conIGlio e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2042/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13 novembre
2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza al Viale della Repubblica n. Parte_1
77, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Palumbo, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
PARTE IMPUGNANTE
E
quale socio e legale rappresentante pro tempore del Controparte_1
Consorzio Agricolo Scavigno, e quale socia del Consorzio Agricolo Scavigno, CP_2
elettivamente domiciliati in Paola (CS) alla Piazza del Popolo n. 5, presso lo studio dell'Avv.
Gianfranco Parenti, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
PARTE IMPUGNATA
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro - in via principale, ogni Parte_1
avversa domanda, pretesa, eccezione respinta, per i motivi di cui in narrativa, di accogliere le domande dell'appellante e dichiarare la nullità del lodo impugnato e per l'effetto dichiarare
1 illegittima l'esclusione del socio dal consorzio agricolo scavigno in virtù della Parte_1
delibera impugnata. Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio d'appello e del lodo arbitrale”.
Per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in via Controparte_1 CP_2 preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto, per i motivi di cui al presente atto.
Nel merito, rigettare l'Appello proposto e confermare il Lodo Arbitrale emesso, alla luce delle argomentazioni di cui al presente atto.
Con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio del Lodo e del Giudizio di Appello, da liquidarsi in favore del costituito procuratore, ex art. 93 c.p.c.”.
RITENUTO IN FATTO
I. Avvalendosi della clausola compromissoria di cui all'art. 16 dello Statuto del Consorzio Agricolo
Scavigno, ha adito il Tribunale di Lamezia Terme per la nomina di arbitri, Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, Voglia nominare un collegio di tre arbitri, appartenenti al circondario del luogo dove è stato stipulato lo statuto societario, precisando quale fra i tre avrà la funzione di Presidente, i quali, previa accettazione dell'incarico, dovranno adempiere alle propria funzioni in base alle condizioni di cui allo statuto ed
a quelle di legge, e definire la controversia insorta con il ricorrente ed il Consorzio agricolo Scavigno formulando parte ricorrente sin da ora le seguenti conclusioni ovvero richieste: Piaccia al collegio di arbitri nominato, accertare e dichiarare l'illegittimità ovvero nullità della delibera del 20/2/2020 e per l'effetto dichiarare priva di efficacia l'esclusione del socio Con vittoria Parte_1 di spese e competenze del giudizio di arbitrato”.
II. Con decreto n. cronol. 3027/2020 del 31 marzo 2020, il Tribunale di Lamezia Terme ha accolto il ricorso e nominato quali Arbitri l'Avv. Massimiliano Carnovale e l'Avv. Andrea Parisi del Foro di
Lamezia Terme e il dottore commercialista con studio in Lamezia Terme. Persona_1
III. Alla prima seduta di comparizione, sono comparsi il socio in Controparte_1
proprio e quale legale rappresentante pro tempore del Consorzio Agricolo Scavigno, unitamente all'Avv. Gianfranco Parente, per mezzo del quale aveva proceduto a costituirsi nel procedimento arbitrale, nonché la IG.ra , la quale non procedeva formalmente alla costituzione in CP_2 giudizio, nonché il ricorrente IG. unitamente all'Avv. Ferdinando Palumbo. Parte_1
Alla seduta del 13 luglio 2020, su istanza motivata dell'Avv. Gianfranco Parenti, il Collegio ha differito il termine del 20 luglio 2020 assegnato per il deposito delle memorie di replica al 27 luglio
2020, attesa la mole di documentazione prodotta da parte ricorrente, riservando all'esito la decisione.
In ragione della consistente produzione documentale delle parti e delle numerose istanze istruttorie formulate, il Collegio ha prorogato per una sola volta il termine di 90 giorni di adozione del Lodo
Arbitrale, comunicandolo alle parti costituite.
2 IV. Con lodo definitivo sottoscritto in data 16 novembre 2020, il collegio arbitrale ha statuito nei seguenti termini:
“Il Collegio arbitrale, rigetta il ricorso presentato dal ricorrente IG. per Parte_1
tutte le motivazioni indicate in narrativa, accertando e dichiarando la legittimità della delibera assembleare del 20.02.2020, con la quale il Consorzio Agricolo Scavigno ha ritenuto di escludere il socio IG. Parte_1
Si liquida il compenso del Collegio arbitrale in € 30.000,00, oltre accessori e quindi rimborso forfettario, Cassa e Iva come per legge, oltre i diritti di segreteria stabiliti in € 1.000,00, compenso ed oneri accettati dalle parti in causa.
Si applica il principio della soccombenza ex art. 91, c.p.c.
Il presente lodo si compone di n. 20 pagine”.
Il Collegio Arbitrale, in via di estrema sintesi:
preliminarmente, ha disatteso l'eccezione formulata da parte ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti della IG.ra in quanto erede della defunta socia Controparte_3 ovvero dante causa della socia , argomentando che “Il Collegio, Parte_2 CP_2
confermando quanto deliberato in sede di prima comparizione, intende ad ogni modo specificare che la IG.ra è rappresentante della quota ereditaria, in seguito al decesso di CP_2 Parte_2
per come risulta dalla Visura Camerale del Consorzio Agricolo Scavigno” (cfr. lodo
[...]
arbitrale, pag. 4);
esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente, formulata da
[...] sull'assunto che, il Dott. sarebbe socio del Consorzio Controparte_1 Parte_1 nella qualità di titolare dell'Azienda Gb Odoardi, azienda agricola sottoposta a sequestro preventivo, giusto provvedimento del Tribunale di Lamezia terme, reso in seno al procedimento penale n,
627/2019 R.G.N.R. – n. 144/2020 R.G. GIP – ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva così motivando: “Dopo aver attentamente visionato i documenti prodotti da parte ricorrente, però, codesto Collegio ha potuto constatare che il IG. sia entrato a far parte Parte_1 del Consorzio Agricolo Scavigno a titolo di erede del defunto padre, giusto allegato “successione ereditaria e certificazione e visura catastale” (cartella 27), riportante la data del Per_2
01.03.1997; inoltre, l' è stata costituita Controparte_4 successivamente alla dichiarazione di successione ereditaria, giusto allegato rubricato “denuncia aziendale azienda (cartella 23) riportante la data del 24.04.1997. È doveroso precisare che Pt_1
la partecipazione originaria del consorziato ricorrente a titolo di erede possa aver subito delle modifiche dal 1997 ad oggi, ma, dagli elementi forniti, non è possibile accertare tale circostanza. Sulla base delle considerazioni finora svolte, il Collegio Arbitrale rigetta l'eccezione preliminare di difetto
3 di legittimazione attiva in capo all'odierno ricorrente IG. non sussistendo Parte_1
pregnanti elementi di fatto a supporto, tali da smentire la partecipazione a titolo ereditario” (cfr. lodo, pagg. 5-6);
ha, infine, rigettato l'istanza di sospensione del procedimento arbitrale, proposta da parte ricorrente, in ragione dell'art. 819 bis, comma 1, c.p.c. o dell'art. 295 c.p.c., non interferendo l'impugnazione della delibera assembleare con la quale è stata disposta l'esclusione del socio, con i diversi procedimenti penali che investono sia parte ricorrente che parte convenuta;
nel merito, il Collegio Arbitrale, dopo aver richiamato il contesto normativo di riferimento, ha rigettato la domanda con la quale il ricorrente ha contestato la legittimità della sua esclusione deliberata dall'Assemblea del Consorzio Agricolo Scavigno, disattendendo tutti i motivi articolati con il ricorso;
più in particolare, il Collegio Arbitrale ha rigettato il motivo n. 1 (sulla “Mancata eliminazione della causa di scioglimento del Consorzio”), col quale parte ricorrente ha contestato il verbale assembleare, lamentandosi della deliberazione di revoca dello stato di liquidazione, in quanto sarebbe stato necessario prima procedere alla rimozione della causa di scioglimento e solo all'esito di ciò deliberarne la revoca – osservando che la delibera impugnata dal ricorrente si è occupata esclusivamente dell'esclusione del socio e non anche della revoca dello stato di liquidazione Parte_1
del Consorzio Agricolo Scavigno;
ha rigettato il motivo n. 2 (sulla “Delibera adottata in conflitto di interessi ed abuso di potere”) osservando che la censura dell'ipotetico conflitto di interessi in riferimento alla delibera assembleare del 20 febbraio 2020, oltre ad essere del tutto generica, è in ogni caso infondata, posto che l'unico elemento valorizzato dal ricorrente per l'integrazione della fattispecie, vale a dire la conflittualità esistente tra le parti in causa, è elemento che “di per sé considerato non può integrare il caso della delibera assunta in conflitto di interessi, mancando uno degli elementi essenziali previsti, ovverosia il sacrificio dell'interesse sociale per il perseguimento di un interesse personale del socio, presupposto astrattamente individuato dallo stesso ricorrente nel proprio atto introduttivo” (cfr. lodo, par. 11);
ha disatteso il motivo n. 3 (sulla “Violazione dello statuto consortile. Convocazione effettuata da soggetto non legittimato”), con il quale parte ricorrente contestava la delibera di esclusione del socio ritenendo che la convocazione dell'assemblea sia stata effettuata da soggetto Parte_1
non legittimato;
ha rigettato il motivo n. 4 (sulla “Mancata nuova convocazione. Luogo modificato e non accessibile al socio”) con cui parte ricorrente aveva infondatamente dedotto la illegittimità della delibera impugnata, giacché il giorno prima della fissata assemblea si sarebbe proceduto alla modifica del luogo di convocazione e ciò avrebbe dovuto determinare una nuova convocazione;
4 ha rigettato il motivo n. 5 (sulla “Assenza di motivazione per esclusione del socio”), argomentando in ordine alla infondatezza del motivo col quale era stata contestata l'assenza di motivazione da parte dell'organo assembleare in merito alla decisione di esclusione del socio assunto. Ha evidenziato il
Collegio Arbitrale come l'assemblea validamente costituita “ha motivato l'esclusione del socio
, fornendo una numerosa elencazione di fatti, anche di rilevanza penale, Parte_3
addebitabili al consorziato escluso. Secondo la tesi dei consorziati di maggioranza, il socio escluso avrebbe, unitamente alla di Lui moglie, nelle qualità di amministratori, distratto ingenti somme dalle casse del Consorzio per scopi personali;
avrebbe, inoltre, generato un “falso” e ingente credito nei confronti del Consorzio Agricolo Scavigno, procedendo anche coattivamente per il recupero dello stesso;
ed ancora, egli avrebbe proceduto ad acquisire catastalmente il capannone, che era, invece, nella disponibilità del Consorzio Agricolo Scavigno, per averlo realizzato con i propri fondi;
avrebbe anche agito in contrasto con lo scopo sociale del Consorzio di appartenenza, mediante l'esercizio abusivo di una attività produttiva nel 2017 e mediante l'impossessamento del “ . Parte_4
Per tali fatti, il ricorrente e la IG.ra risulterebbero imputati Parte_1 Controparte_5
nel procedimento penale recante n. 108/2020, nel quale il Consorzio si sarebbe costituito parte civile.
Inoltre, il socio escluso avrebbe violato l'art. 508 c.p.c, non permettendo ai soci l'accesso alla sede legale e operativa del Consorzio. Per tali fatti, in data 10.02.2020 venivano notificati due provvedimenti di sequestro ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia
Terme, resi nel procedimento recante n. 627/2019 r.g.n.r.” (cfr. lodo, pag. 18). Ne ha quindi inferito che, nel caso in esame, la deliberata esclusione del socio “non può definirsi Parte_1 illegittima, avendo i consorziati comparenti proceduto all'individuazione specifica dei fatti addebitabili al socio escluso, non limitandosi alla mera allegazione delle condotte, ma anche fornendo
i riferimenti dei procedimenti penali instaurati a suo carico” (cfr. lodo, pag. 18).
ha interposto impugnazione avverso il lodo in parola. Parte_5
Premesso in limine che “il lodo impugnato è affetto da nullità per mancata inosservanza delle regole di diritto applicabili al caso concreto” (cfr. citazione, pag. 3); auspicata la applicabilità al caso di specie dell'art. 36 D. Lgs. n. 5 del 2003, ed evidenziato che “a parere di questa difesa, il collegio arbitrale ha omesso l'osservanza ovvero ha fatto erronea applicazione di una serie di disposizioni codicistiche, pienamente applicabili alla fattispecie in commento” (cfr. citazione, pag. 3),
l'impugnazione è stata affidata a quattro motivi.
Con il primo motivo, l'impugnante adduce la nullità del lodo per omessa osservanza dell'art. 2487 c.c..
Con il secondo motivo, adduce la nullità del lodo per omessa osservanza delle norme sulle modalità di convocazione assembleare.
5 Con il terzo motivo, adduce la nullità del lodo per omessa osservanza delle norme in materia di assunzione di una delibera in stato di conflitto di interessi e/o abuso di potere, lamentando violazione di legge con specifico riferimento agli artt. 2373 e 2479 ter, comma 2, c.c.
Con il quarto motivo, adduce la nullità del lodo per omessa osservanza delle norme in materia di esclusione del socio. Rappresenta che il collegio arbitrale ha inosservato ovvero erroneamente applicato la disciplina dell'esclusione del socio dettata dall'art. 2603 c.c.
VI. Si sono costituiti in giudizio , nella qualità di socio e quale legale Controparte_1
rappresentante pro tempore del Consorzio Agricolo Scavigno, e la IG.ra , resistendo CP_2 all'impugnazione, eccependone la inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito.
VII. Disposta una serie di rinvii, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13 novembre 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Indi, la Corte
– viste le note depositate dall'Avv. Parenti nell'interesse di e di Controparte_1 CP_2
– ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 18 novembre 2024 concedendo alle parti
[...]
i termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della ridetta ordinanza, avvenuta il
20 novembre 2024.
e hanno depositato la comparsa conclusionale, con la quale Controparte_1 CP_2 hanno insistito nell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si è già sopradetto che, di vero, l'impugnante adduce la nullità del lodo impugnato “per mancata inosservanza delle regole di diritto applicabili al caso di specie” (cfr. citazione, pag. 3). Più in dettaglio, rappresenta che il collegio arbitrale avrebbe omesso l'osservanza ovvero avrebbe fatto erronea applicazione di una serie di disposizioni codicistiche, pienamente applicabili alla fattispecie in commento. Richiama a sostegno della impugnabilità del lodo i principi enunciati dalla sentenza n.
138442 (recte: n. 13842) del 22 maggio 2019 “che ha affrontato la specifica questione del regime di efficacia intertemporale dell'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 rubricato “Decisione secondo diritto” …” (cfr. citazione, pag. 3).
Le parti impugnate insistono nell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione.
Occorre allora accertare quale sia il regime di impugnazione del lodo: se cioè sia ammissibile, nella concreta fattispecie, impugnare il lodo per violazione di regole di diritto, così come è stato fatto dall'impugnante Parte_1
Orbene, il regime giuridico pertinente all'impugnazione del lodo, è legato all'epoca di stipulazione della clausola compromissoria.
Nel caso in esame, la clausola compromissoria è stata stipulata in data 21 settembre 2006 (si veda il nuovo Statuto del Consorzio Agricolo Scavigno allegato all'atto modificativo (All. A), articolo 16,
6 avente il seguente tenore: consorzio, anche se promosse da amministratori, ovvero nei loro confronti è che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal
Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il consorzio (…). Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, come arbitro rituale, secondo le disposizioni previste in materia dal codice di rito (…). Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero (…)>>).
Trattandosi di clausola compromissoria stipulata il 21 settembre 2006 e, quindi, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006 (entrato in vigore il 2 marzo 2006), trova applicazione l'art. 829, comma 3, c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40/2006, che così dispone:
<<l per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia>
ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico>>.
L'art. 829 comma 3 c.p.c., dunque, prevede che l'impugnazione dei lodi arbitrali per violazione di norme di diritto sostanziali è ammessa solo «se espressamente disposta dalle parti o dalla legge».
Sicché il silenzio delle parti stipulanti, esclude l'impugnabilità del lodo per tali motivi.
Il che sarebbe già sufficiente ad escludere l'impugnabilità del lodo nel caso di specie, dacché le parti con la clausola compromissoria contemplata dall'art. 16 non hanno espressamente disposto la impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Occorre allora vagliare l'altra ipotesi prevista dalla norma in esame: l'impugnabilità del lodo ammessa espressamente dalla legge.
La giurisprudenza di legittimità si è interrogata su quale sia “la legge” la cui espressa previsione può rendere ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale anche «per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia>>. Ed ha ritenuto ragionevole ritenere che questa legge debba avere i tre seguenti connotati: (a) deve anzitutto trattarsi di una legge diversa dallo stesso art. 829 comma 3 c.p.c.; (b) deve trattarsi in secondo luogo di una legge che disciplini la convenzione di arbitrato, perché è quella convenzione a definire, anche per volontà delle parti, i limiti di impugnabilità del lodo;
(c) deve trattarsi infine della legge vigente nel momento in cui la convenzione di arbitrato viene stipulata, perché è solo la legge vigente in quel momento che può ascrivere al silenzio delle parti un IGnificato normativamente predeterminato. Quindi, è giunta alla conclusioni che i tre cennati connotati vadano riconosciuti all'art. 36 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, rubricato “Decisione secondo diritto” che così dispone:
7 secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari>>.
Secondo quanto affermato dal Supremo Collegio a Sezioni Unite, “nel rapporto con il nuovo testo dell'art. 829 c.p.c. l'art. 36 d. lgs. n. 5 del 2003 non può non essere considerato come una legge che
"dispone" l'impugnazione, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, dei lodi pronunciati su questioni non compromettibili o su questioni di validità di delibere assembleari. Sicché, essendo oggetto dell'attuale giudizio una questione di validità di delibere assembleari, ne consegue che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, è ammissibile l'impugnazione del lodo anche per errores in judicando” (cfr. Cass., Sez. Un., 9 maggio
2016, n. 9285).
E tuttavia, come pure precisato dalla Suprema Corte, l'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 “non consente
l'impugnazione per errore in udicando quale che sia il testo di riferimento di tale errore (se l'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. vigente al momento del d.lgs. n. 5 del 2003 ovvero l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006), se non nei casi di arbitrato su deliberazioni societarie (o su deliberati del c.d.a.: v. Cass. Sez. 1 n. 16780-22), o in quelli in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili” (cfr. Cass. civ., 5 aprile 2023, n. 9395).
In altri termini, l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 – che va letto unitamente all'art. 34 dello stesso decreto
– disciplina il cd. arbitrato societario. Più in dettaglio, l'art. 34, comma 1, d.lgs. 5/2003 prescrive che
"Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale"; mentre il successivo art.36 disciplinando la regola di giudizio da seguire nei lodi suddetti ha disposto "Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari".
La Suprema Corte ha chiarito che “In base alla giurisprudenza di questa Corte, l'art. 36 del d.lgs. n.
5 del 2003 deve essere interpretato in maniera estensiva, così da ricomprendere non solo le delibere dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2377 c.c., ma anche le delibere del conIGlio di amministrazione, di cui all'art. 2388 c.c., dal momento che entrambe le tipologie di delibere sono impugnabili dal socio
8 davanti all'autorità giudiziaria, in assenza di clausola compromissoria, dovendo ritenersi una diversa
e restrittiva interpretazione lesiva dei diritti del socio (Cass. 3 gennaio 2013, n. 28): è certo, pertanto, che il lodo avrebbe dovuto far riferimento, ratione materiae, alla detta disciplina” (cfr. Cass. civ., 24 maggio 2022, n. 16780).
La disciplina dettata dall'art. 36, cit., è applicabile esclusivamente in caso di clausola compromissoria societaria, così come è dato evincere anche dalla sentenza n. 13842 del 22 maggio 2019, richiamata dall'impugnante. Con la citata decisione la Suprema Corte ha ribadito che “in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile
l'impugnazione del lodo per errores in iudicando ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi appunto con
l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 (Cass. Sez. U n. 9285-16)”.
Ciò posto, deve certamente condividersi l'assunto delle parti impugnate secondo cui, di vero, nel caso in esame non viene in rilievo una ipotesi di arbitrato societario non essendo il Consorzio Agricolo
Scavigno una società, e, di conseguenza, non essendo la delibera impugnata una delibera societaria.
Invero, il Consorzio risulta costituito non in forma societaria. Secondo quanto è dato leggere nello
Statuto, si tratta di un Consorzio volontario costituito allo scopo di “condurre fondi rustici di natura prevalentemente uliveto, vigneto ed aranceto, e promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli degli associati”.
Orbene, il consorzio con attività interna è disciplinato dagli artt. 2602-2611 c.c., è costituisce un'organizzazione comune di imprenditori, di natura contrattuale, finalizzato alla programmazione di determinati segmenti delle rispettive fasi produttive. Tale forma di contratto consortile deve ritenersi assoggettata alla disciplina delle associazioni e pertanto non rientra nella sfera soggettiva di applicazione del D. Lgs. n. 5 del 2003. La natura dei rapporti tra i consorziati è infatti assimilabile a quella dei contratti plurilaterali e quindi soggetta alla regolamentazione codicistica dell'arbitrato comune ex art. 806 c.c.
Il consorzio con attività esterna è invece disciplinato dagli artt. 2612-2615 bis c.c. Si tratta di un ente collettivo che svolge un'attività organizzata nei confronti di soggetti terzi. I giudici di legittimità hanno escluso il consorzio esterno dalla sfera di applicazione del D. Lgs. n. 5 del 2003 (Cass. civ., 28 settembre 2020, n. 20462).
Pronunciando in merito alla questione relativa all'eventuale applicazione dell'art.34 D.Lgs. n. 5 del
2003, cit., al caso di consorzio costituito non in forma societaria, la Suprema Corte, con la decisione n. 22233 del 22 settembre 2017, ha infatti stabilito che, poiché la disposizione di cui al D.Lgs. n.
5/2003, nel prevedere che la nomina di tutti gli arbitri debba essere devoluta, a pena di nullità, a
9 soggetto estraneo alla società è testualmente riferita, in base al comma 1, alle clausole compromissorie contenute “negli atti costitutivi delle società”, ne consegue che detta norma a carattere dichiaratamente settoriale, risulta inapplicabile al caso di consorzio che non ha adottato una forma societaria (conf.
Cass. civ., 31 ottobre 2018, n. 27736 e Cass. civ., 13 febbraio 2018, n. 3483).
È evidente, pertanto, che, nel caso in esame, il lodo non poteva essere impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, non essendo espressamente disposta dalle parti o dalla legge, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., così che l'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato il 16 novembre 2020 è inammissibile.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri dettati dal
D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile di bassa complessità), alla tariffa minima per la non particolare complessità dell'unica questione trattata, e per tutte le fasi, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
3. Ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R.
115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore del CONSORZIO Controparte_1
AGRICOLO SCAVIGNO, e , e avverso il lodo arbitrale pronunciato il 16 novembre CP_2
2020, così provvede a) dichiara inammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale pronunciato il 16 novembre 2020;
b) condanna al pagamento, in favore delle parti impugnate, delle spese di lite, Parte_1 liquidate in € 4.996,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gianfranco Parenti dichiaratosi antistatario;
c) ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
Così deciso in data 21 febbraio 2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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