Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8391 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente presso lo studio Parte_1 dell'Avv. PAMPINELLA ROSA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...]; CP_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto la modi- Parte_1 fica dei provvedimenti del divorzio da , di cui alla sentenza CP_1
n.3493/1998, con la quale era stato posto a suo carico l'obbligo di versare mensilmente alla sig.ra la somma di lire settecentomila, a titolo di contributo per il manteni- CP_1 Per_ mento dei figli nato a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1
12/10/1989. Ha rappresentato, altresì, che con ordinanza n. 699 - 2012 V.G. del
26/10/2012, a parziale modifica delle condizioni suddette, il medesimo Tribunale aveva Per_ stabilito che l'assegno di mantenimento dei figli e venisse corrisposto diretta- Per_1 mente nelle mani di questi, con le modalità della rimessa diretta da parte dell nei CP_2 Per_ confronti del figlio e che l'obbligo di mantenimento dei figli cessasse con il raggiungi-
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha allegato che ormai da diversi anni i Per_ figli (di 38 anni) e (di 35 anni) oltre ad essere economicamente autosufficienti Per_1 si sono affrancati e svincolati dal nucleo familiare d'origine.
Nonostante la regolare evocazione in giudizio, restava contumace. CP_1 Per_ A seguito dell'ordinanza del 12/02/2025, i figli e hanno prodotto una dichia- Per_1 razione sottoscritta con la quale hanno manifestato espressamente di essere a conoscenza del giudizio e di non opporsi alla domanda di revoca dell'assegno corrisposto dal padre - mediante trattenuta dai suoi emolumenti pensionistici - a titolo di contributo per il loro mantenimento.
***
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , regolarmente citata CP_1
e non comparsa né costituita nel presente giudizio.
Nel caso di specie, sulla base della situazione dedotta dal ricorrente e della documentazio- ne dallo stesso offerta, in considerazione dell'espressa volontà dei figli - adulti ed economi- camente autosufficienti - di non opporsi alla revoca dell'assegno corrisposto dal padre a ti- tolo di contributo per il loro mantenimento e, tenuto conto del contegno processuale della resistente, la quale non costituendosi in giudizio non ha offerto prospettazioni di segno con- trario, si ritengono sussistenti gli elementi per l'accoglimento della domanda.
Va, pertanto, revocato l'obbligo al mantenimento gravante su , con Parte_1 decorrenza dalla domanda.
Le spese di giudizio restano a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando anche sulla contumacia di CP_1
;
[...] modifica le condizioni del divorzio tra le parti di cui alla sentenza di questo Tribunale n.
R.G. n. 3493/1998, poi modificate dal medesimo Tribunale con ordinanza n. 699/2012 e, per l'effetto, revoca l'obbligo posto a carico di di versare a Parte_1 CP_1 Per_
il contributo al mantenimento per i figli e con le modalità della ri-
[...] Per_1 messa diretta da parte dell con effetto a partire dalla data della domanda;
CP_2 lascia le spese di giudizio a carico del ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 24/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.