Sentenza 13 agosto 1987
Massime • 1
Poiché la Cassazione con rinvio di una sentenza resa in grado d'appello pone nel nulla la pronuncia sulle spese processuali in essa contenuta, il giudice di rinvio, anche d'ufficio, deve conseguentemente provvedere alla distinta e specifica regolamentazione delle spese relative alla pregressa fase di merito, tenendo conto dell'esito globale del processo. ( V 3274/84, mass n 435310).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/1987, n. 6927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6927 |
| Data del deposito : | 13 agosto 1987 |
Testo completo
Poiché la Cassazione con rinvio di una sentenza resa in grado d'appello pone nel nulla la pronuncia sulle spese processuali in essa contenuta, il giudice di rinvio, anche d'ufficio, deve conseguentemente provvedere alla distinta e specifica regolamentazione delle spese relative alla pregressa fase di merito, tenendo conto dell'esito globale del processo. ( V 3274/84, mass n 435310).*