Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/1987, n. 6927
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Sentenza 13 agosto 1987

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Poiché la Cassazione con rinvio di una sentenza resa in grado d'appello pone nel nulla la pronuncia sulle spese processuali in essa contenuta, il giudice di rinvio, anche d'ufficio, deve conseguentemente provvedere alla distinta e specifica regolamentazione delle spese relative alla pregressa fase di merito, tenendo conto dell'esito globale del processo. ( V 3274/84, mass n 435310).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/1987, n. 6927
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6927
    Data del deposito : 13 agosto 1987

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