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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7586 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5129/2024
TRA
, difesa dall'avv. BENINO MIGLIACCIO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 difesa dall'avv. LUIGI BARONE;
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/03/24, il ricorrente in epigrafe dipendente della società convenuta con la qualifica di autista (operatore trasporti), esponeva di avere svolto fino al mese di aprile 1996 solo mansioni di guida dell'automezzo aziendale per il trasporto da Comune a
Comune delle messaggerie e di avere reso tale prestazione con altro dipendente addetto al ritiro ed alla consegna degli effetti postali;
che nell'aprile 1996 ha disposto una diversa organizzazione del CP_1 lavoro, attribuendo all'autista anche i compiti e le responsabilità di messaggere, realizzando un accorpamento di mansioni in un unico agente (cd. agente unico); che in data 12/9/1996, le OO.SS concludevano un accordo che prevedeva la corresponsione a ciascun agente unico di un incentivo di lire
6.500 lorde giornaliere, poi aumentato a lire 7.500 dal secondo semestre
1997. Il ricorrente asserisce che tale importo è stato corrisposto dal datore di lavoro solo fino al 31/12/1997, nonostante abbia continuato a svolgere le mansioni di agente unico.
Gli accordi del 2010 e del 2011 intercorsi tra i sindacati e la convenuta non hanno mutato la figura dell'agente unico;
in particolare l'accordo del
2011 aveva attribuito all'agente unico le ulteriori mansioni di carico e
1 scarico, prima di competenza di altro personale, con conseguente aggravio della prestazione lavorativa;
che i nuovi accordi sindacali avevano pertanto previsto solo la rimodulazione dell'orario di lavoro con una nuova turnistica;
deduceva la illegittimità del comportamento della società, posto in violazione dell' art. 2041 c.c.; rilevava che in passato la propria domanda di riconoscimento dell'indennità di agente unico è stata accolta con sentenza n. 1029/23 della Corte d'Appello di Napoli che ha riconosciuto il diritto all'ottenimento dell'indennità per il periodo dall'11/1/2010; che anche il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7243 del
29/11/2023, ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla suddetta indennità di agente unico.
Infine, adduceva che nel periodo dal 1/4/2023 al 28/2/2024 ha continuato a svolgere mansioni di agente unico in turni rotativi di cinque giorni settimanali e che le settimane sono 48 (dedotte le 4 settimane di ferie) per 1160 giornate all'anno rapportate a 22 giornate al mese.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva: “a) Accertare e dichiarare che all'istante spetta il riconoscimento dell'indennità di agente unico
01/04/2023 al 28/02/2024 b) Accertare e dichiarare che, per le causali di cui in premessa, all'istante compete la complessiva somma di Euro 851,4 e/o maggiore o minore somma risultante di giustizia a titolo di indennità di
Agente Unico per il periodo 01/04/2023 al 28/02/2024 3oltre interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
e per l'effetto c)
Condannare in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, con sede in Roma al Viale Europa n. 190 al pagamento in favore dell'istante della somma di Euro 851,4 a titolo di indennità di Agente
Unico per il periodo 01/02/2019 al 31/03/2023 e/o maggiore o minore somma risultante di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione dei crediti al saldo. Con riserva di chiedere in separato giudizio la indennità per le ulteriori giornate svolte dal
01.01.2019 in poi;
d) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione.”
La società convenuta, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda, chiedendone il rigetto. Proponeva in subordine un conteggio alternativo che veniva accettato dalla difesa del ricorrente che chiedeva pertanto la condanna della convenuta al pagamento del minor importo di € 607,59.
In adesione ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e condensati nella sentenza resa inter partes n.
7243 del 29/11/23, che ai sensi dell'art. 118 disp-. att. c.p.c. si richiama espressamente, il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati e va accolto per quanto di ragione.
2 Orbene, la questione se a fronte dello svolgimento delle mansioni di agente unico spetti il compenso aggiuntivo rivendicato anche dopo il 1.1.1998 ed anche per il periodo a decorrere dal gennaio 2011, è stata risolta fino al
31/03/23 con la pronuncia sopra richiamata.
Il giudice ha così argomentato:
«E' circostanza pacifica in causa che fino all'aprile del 1996 un agente provvedeva alla guida dell'automezzo e l'altro alla consegna ed al ritiro della posta e che dopo tale data, per razionalizzare le risorse economiche della società è stato introdotto l'agente unico addetto ad entrambe le mansioni.
In particolare, per come si evince altresì dagli atti, detta figura nacque con l'accordo del 12.9.96 nel quale le parti convennero la corresponsione a titolo di incentivo della somma di lire 6.500 lorde giornaliere;
vi si legge, infatti, che “….per quanto riguarda la parte economica si conviene che verrà corrisposto a titolo di incentivo la somma di lire 6.500 lorde giornaliere”.
Detto compenso fu poi aumentato a lire 7.500 per il secondo semestre 1997 con accordo del 22.12.97; in quest'ultimo, però, si legge che le OO.SS “ valuta-te negativamente le conclusioni aziendali in quanto nel merito non garantiscono l'indennità economica contrattata a tutto il
1997…disdettano…ogni precedente accordo circa l'attuazione dell'agente unico a far data dal 10.1.98”.
E' pacifico altresì che il compenso in questione dal 1.1.1998 non è stato più corrisposto.
Dallo stesso dato letterale si evince quindi che l'incentivo è stato determinato consensualmente dalle parti, a seguito di una specifica richiesta delle OO.SS., mentre non è dato ritenere che l'incentivo stesso sia stato concordato a titolo provvisorio, né che vi sia stato apposto un termine finale, in quanto nessun elemento letterale o logico può indurre una tale interpretazione della volontà delle parti.
La finalità dell'incentivo, infatti, è chiara: compensare, a fronte di un obiettivo risparmio di costi per la società, la diversa quantità e qualità del lavoro prestato dai dipendenti in conseguenza della nuova organizzazione del lavoro, per la quale, nello stesso orario di lavoro,
l'agente unico viene impiegato sia come autista che come incaricato della consegna e del prelievo degli effetti postali, assumendosi la responsabilità del servizio reso.
Non può ritenersi che l'indennità non avrebbe natura retributiva ma solo incentivante in quanto è evidente che nell'espletare quelle mansioni che in precedenza venivano effettuate da due persone, l'agente unico ha visto obiettiva-mente aumentare il lavoro svolto, sia sotto il profilo
3 dell'effettivo tempo lavora-to (mediante la eliminazione o riduzione dell'attività di semplice attesa e/o custodia dell'automezzo relative alle sole mansioni di autista) sia sotto quello della qualità del lavoro, essendo addetto anche alla consegna ed al ritiro di effetti postali laddove in precedenza non lo era.
Ritiene questo Giudice, conformemente del resto a quanto valutato dalla
Corte di Appello di Napoli sulla questione con sentenza del 26.6.2003, che nell'incontro del 22.12.1997 ( cfr. verbali in atti) non sia stato raggiunto un nuovo accordo tra le parti in relazione alla permanenza in vita o meno della indennità bensì solo quanto alla sua misura per un determinato periodo di tempo, poichè nei relativi verbali si dà solo atto che la società corrisponderà lire 7.500 lorde fino al 31.12.1997.
Infatti, in tale sede, le OO.SS. rivendicarono una maggiorazione dell'importo già convenuto;
i rappresentanti dell'ente prospettarono le difficoltà di carattere finanziario per accogliere detta richiesta e comunicarono che la società avrebbe corrisposto la somma di lire 7.500 fino al 31.12.1997, in vista, per il periodo successivo al 1.1.1998, di un'ulteriore rivisitazione del progetto.
Le OO.SS., pur asserendo di rendersi conto dello sforzo aziendale per ottemperare alle loro richieste, si dichiararono insoddisfatte della proposta;
l'ente si impegnò a che la posizione dell'agente unico fosse tenuta in debita considera-zione a livello centrale nella definizione del nuovo sistema premiante.
Pertanto, da ciò non emerge alcuna adesione da parte delle organizzazioni sindacali al venir meno del compenso a decorrere dal 1.1.1998 di talchè la mancata erogazione dell'indennità agli agenti unici da parte della resistente, successiva a tale data, si configura illegittima.
In effetti, l'affermazione delle OO.SS. di disdettare “ogni precedente accordo circa l'attuazione dell'agente unico a far data dal 10.1.98”, poiché strettamente correlata alla frase “valutate negativamente le conclusioni aziendali in quanto nel merito non garantiscono l'indennità economica contrattata a tutto il 1997”, appare riferirsi ad una disdetta relativa esclusivamente alla entità del compenso così come da ultimo determinato dalla società poiché lo stesso non era stato garantito per tutto il 1997 ma di certo non fa riferimento al disconosci-mento di qualunque accordo circa il detto compenso;
infatti, non avrebbe avuto alcun senso rivendicare una maggiore somma per tutto il 1997 e nello stesso tempo, non essendo stata riconosciuta detta maggiore somma, aderire ad una proposta di eliminazione tout court del compenso per l'immediato futuro.
In buona sostanza, la convenuta risulta di fatto avere introdotto unilateralmente un termine finale all'incentivo, rispetto al quale le
4 organizzazioni sindacali avevano espresso valutazioni negative, come quelle sul meccanismo che non avrebbe garantito la continuità dell'indennità ovvero sull'entità dell'aumento comunicato inferiore alle aspettative.
Il datore di lavoro ha finito in tal modo per disporre unilateralmente la soppressione di un emolumento che era stato introdotto dalla contrattazione collettiva aziendale e senza alcuna limitazione temporale ( accordo
12.9.1996).
Nel caso di specie, nonostante il fatto che a decorrere dal gennaio 1998 non vi è alcuna norma pattizia che disciplina l'entità del compenso da corrispondere agli addetti al turno di agente unico, è evidente che non sono venute meno le esigenze che hanno determinato l'attribuzione dell'incentivo ( istituzione dell'agente unico), né è stato espresso il consenso alla eliminazione dello stesso che, d'altra parte, avendo natura retributiva, non poteva essere soppresso in assenza di una contestuale modifica della prestazione lavorativa.
Infatti, se da un lato il datore di lavoro è libero di mutare l'organizzazione del lavoro, nei limiti di cui all'art. 2103 c.c., dall'altro, a norma dell'art. 36 Cost., la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Al riguardo la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che il precetto dell'art. 36 Cost. è rivolto ad impedire ogni forma di sfruttamento del dipendente e pertanto, l'adeguatezza della retribuzione deve essere valutata tenendo conto, oltre che della qualità e quantità delle prestazioni, della sua incidenza proporzionale sul tempo complessivo occupato nel soddisfacimento delle indicate esigenze;
in tali casi la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione devono essere necessariamente valutate con riferimento al compenso complessivo per tutte le attività prestate dal dipendente nell'arco della normale durata dell'orario di lavoro (Cass. civ., 29 marzo 1990, n. 2554).
Pertanto, a fronte di un aggravio dell'impegno lavorativo del dipendente – sicuramente verificatosi nel caso di specie, in cui il lavoro svolto precedente-mente da due agenti viene svolto attualmente da un unico lavoratore, per co-me sopra rilevato, senza che ciò comporti la necessità di alcuna prova – la società non può non corrispondere il compenso aggiuntivo per il maggiore impegno richiesto.
Tale impostazione del resto risulta conforme a quanto ritenuto dalla
Cassazione in analoga fattispecie ed in particolare con sent. 20310 del
23.7.2008 , secondo cui : “ Il principio della irriducibilità della retribuzione, che si può desumere dagli articoli 2103 cod. civ. e 36 Cost., ossia dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del
5 lavoro prestato, si estende alle indennità compensative di particolari e gravosi modi di svolgimento del lavoro, nel senso che quella voce retributiva può esser soppressa ove vengano meno quei modi di svolgimento della prestazione, ma deve essere conservata in caso contrario. Ne consegue che l'impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere l'ammontare della speciale voce retributiva entro un certo termine, comporta che alla scadenza di questo, non seguita dall'abolizione di quella prestazione, la indennità deve essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, ex art. 36 Cost., qualora il datore abbia disdettato l'accordo.
(Fattispecie relativa all'indennità di "agente unico" corrisposta dalla s.p.a. ) “ (v. anche Cass., 20339 /2006; 4821 /2007 ) . CP_1
Analogamente è a dirsi quanto al periodo successivo al 1.1.2011; è pur vero che sono intervenuti due accordi sindacali;
secondo l'impostazione di parte resistente , questi ultimi , a partire dall'anno 2011, avrebbero comportato il completo superamento della precedente organizzazione del settore trasporti.
Più in particolare, si tratta dell'accordo sindacale nazionale del
27/7/2010 e del successivo accordo sindacale regionale del 16/10/2010; nel primo è stato precisato che: “con il nuovo modello dei trasporti si intende superata la prece-dente organizzazione del settore” nell'ottica di nuovi modelli di pianificazione di essi (MPT), necessari per evitare eventuali situazioni di insaturazione per l'impiego delle risorse interessate nel medesimo turno di lavoro anche in altre attività collaterali, coerenti con i livelli inquadramentali posseduti, e ciò con la previsione di eseguire, a livello regionale, ulteriori approfondimenti su tale specifico punto.
A tal fine l'accordo sindacale regionale ha pertanto individuato, quali attività collaterali previste per il personale addetto ai trasporti, quelle del carico /scarico e del consolidamento prodotti.
Ritiene questo giudice, conformemente ad analogo precedente di questo
Tribunale, sent. n. 4152/21 (est. Dott. M.R. Palumbo, resa inter partes), che dal complessivo tenore degli accordi sindacali di cui si tratta non può evincersi l'avvenuta eliminazione dell'attività di messaggere e pertanto della conseguente indennità di agente unico in capo agli autisti;
deve ritenersi in particolare che l'attribuzione delle attività collaterali di carico e scarico al ricorrente, così come al restante personale della convenuta avente il suo medesimo inquadramento, non comporti necessariamente una modificazione della precedente attività di agente addetto alla guida del mezzo ed alla messaggeria, in quanto il carico e scarico risulta essere un'attività collaterale ulteriore rispetto a quella già svolta di agente unico;
in effetti, il carico e lo scarico dei prodotti postali viene di fatto ad attenere ad una fase ulteriore, in cui
6 l'operatore svolge la mansione aggiuntiva e diversa di prelievo dei prodotti postali presso il e/o dal magazzino per poi procedere, come del resto già faceva, alla guida del mezzo ed alla consegna degli effetti medesimi.
Del resto, entrambi gli accordi, dopo avere introdotto il concetto delle dette attività collaterali, hanno separatamente esaminato il servizio di messaggere, per come si evince dai capoversi successivi ad entrambi gli incisi degli accordi;
quanto all'accordo nazionale, si precisa: “ con specifico riferimento al servizio di messaggere, eventuali criticità tecnico logistiche che rendessero necessario l'uti-lizzo di tale servizio saranno valutate caso per caso”; così pure, nell'accordo regionale si evidenzia: “con riferimento al servizio di messaggere sarà cura del CMP comunicare agli RSU i casi in cui tale servizio si renda necessario per eventuali criticità tecnico logistiche “ .
In tal modo le parti hanno lasciato intendere non solo che anche in sede sindacale tali attività sono state tematicamente tenute distinte ma anche che il servizio di messaggere non abolito, finisce di fatto per affiancarsi alle attività collaterali svolte dall'autista, pur necessitando di un monitoraggio maggiormente intenso rispetto al passato.
Ritiene questo giudice che se con gli accordi in parola le parti avessero voluto incidere sull'eliminazione della precedente indennità incentivante, tale intenzione avrebbe dovuto essere esplicitata in maniera chiara, incidendo proprio sull'attività di messaggeria, mediante qualificazione della stessa come attività collaterale a quella di autista, in luogo di quelle di carico e scarico e di consolidamento dei prodotti , invece introdotte.
La deduzioni difensive di ( che in particolare ha eccepito CP_1 che in base agli accordi sindacali del 2010 e 2011 è mutato radicalmente sia l'orario di lavoro sia l'assetto delle attività collaterali che rientrerebbero ormai, per espressa pattuizione tra le parti, tra le mansioni dell'operatore trasporti, quale è il ricorrente (cui eccezionalmente sarebbero affidate le mansioni di messaggere) sicché non sussisterebbe il dedotto inadempimento datoriale) non appaiono fondate alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis:
Cass. 22 dicembre 2016 n. 26848; Cass. 18 maggio 2016 n. 10288; Cass. 21 marzo 2016 n. 5571) da cui non vi è ragione di discostarsi, per la quale l'indennità di agente unico, pacificamente percepita dal ricorrente fino al
1997, remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicchè ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante;
è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere
7 ridotta e tanto meno abolita neppure ove - in ipotesi - siano mutate le condizioni economiche aziendali, non avendo la datrice di lavoro neppure invocato un'eventuale eccessiva onerosità sopravvenuta.
E' stato, altresì, precisato: che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro dall'obbligo di retribuzione ex art. 2099 c.c.; che non sarebbe, invero, plausibile configurare tale indennità sganciandola da un'attività lavorativa effettivamente prestata, poiché in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto di un'obbligazione corrispettiva in elargizione graziosa;
che va richiamato il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall'art. 2103 c.c. e art. 36 Cost.), esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l'espletamento di compiti aggiuntivi sicchè è stato ritenuto che l'impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l'importo dell'indennità in questione fa sì che, alla scadenza di questo (non seguita da ulteriore accordo modificativo od abolitivo),
l'indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il datore di lavoro ne abbia disdetto l'accordo istitutivo (cfr. anche Cass. 15 marzo 2010 n. 6274).
Tali principi costituiscono la premessa essenziale dalla quale emerge la fondatezza della pretesa azionata con riguardo al periodo successivo alla stipula dell'Accordo nazionale del 6/10/2010 ed al successivo verbale di incontro dell'11/1/2011. La società deduce – come già si è ricordato- che,
a seguito dei suddetti accordi, l'attività di carico e scarico di oggetti postali è stata inclusa e ricompresa nell'ordinaria attività di "operatore trasporti" e pertanto per la stessa non spetta alcuna indennità la quale, inoltre, non rientra neppure nella parte irriducibile della retribuzione.
Deduce che le attività di messaggere non avrebbero alcun rilievo al fine dell'eliminazione dell'indennità di agente unico ed ha espressamente richiamato l'affermazione contenuta negli accordi sindacali del 2010 e del
2011 secondo cui “con riferimento all'attività di messaggere sarà cura dell'ufficio CMP (Centro di Meccanizzazione Postale) comunicare agli RSU i casi in cui si renda necessario per eventuali criticità tecnico- logistiche”: tale affermazione renderebbe evidente, proprio per la sua dichiarata eventualità e non necessità, come tale attività, non si riferisce né può in alcun modo riferirsi all'attività di carico e scarico quotidianamente affidata al lavoratore addetto ai trasporti, quale l'odierno appellante , nè pertanto potrebbe ritenersi oggetto di indennità ulteriore di agente unico. Tuttavia, la società non ha provato in causa le effettive, invocate, ripercussioni della nuova organizzazione sull'attività prestata in concreto dal ricorrente e dagli altri dipendenti con il
8 medesimo inquadramento e, in particolare, non ha dimostrato che l'ulteriore mansione svolta dal ricorrente - ed aggiuntiva rispetto a quella di autista
- che aveva dato luogo al titolo retributivo richiesto in causa, sia effettivamente venuta meno.
Né, del resto, la circostanza relativa al mancato svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di messaggere può essere dimostrata mediante l'ammissione del mezzo istruttorio testimoniale richiesto all'uopo nel presente procedimento da parte convenuta, tenuto conto del fatto che detta circostanza viene “costruita" come implicante una vera e propria valutazione in capo ai testi, i quali dovrebbero pervenire alla conclusione in parola sulla base della mancata “implementazione “ del servizio in questione, in quanto mai preceduta dalle comunicazioni alle r.s.u., richieste dagli accordi sopra indicati;
si tratterebbe, in buona sostanza, ad avviso di questo Giudice, di una mera ed inammissibile deduzione, scaturente da un presupposto del tutto formale (quello della mancata comunicazione), slegato come tale dal concreto verificarsi degli accadimenti .
Quanto sin qui argomentato non immuta alla luce delle pronunzie del 2017 della suprema Corte di Cassazione n. 3381/2017 e n. 3474/2017, cui ha fatto riferimento in memoria di costituzione la difesa della parte convenuta , atteso che nelle stesse, pur dandosi atto degli interventi delle parti sociali intesi alla ridefinizione della figura dell'agente unico all'interno dell'area operativa, tale da far venir meno la ragione dell'erogazione dell'indennità in esame, si fanno salve le ipotesi in cui per altra via rilevi, a contrario, il principio della irriducibilità della retribuzione ( non potendosi trascurare che entrambe le citate sentenze espressamente escludono ogni contrasto con le precedenti pronunce di questa
Corte basate sulla presenza certa del diritto all'indennità invocato e sul permanere dello svolgimento delle medesime mansioni).
Pertanto sulla base delle argomentazioni appena espresse, la domanda deve essere accolta».
Il medesimo vizio affligge le richieste istruttorie proposte in questa sede, evidentemente identiche a quelle già richieste in passato. La società chiede infatti ancora una volta di provare che il "servizio di messaggere" sarebbe stato «implementato nel CMP di Napoli».
In proposito, fermo restando che se l'allegazione verte su fatti storici, le possibili conseguenze sono quelle stabilite agli artt. 115 comma 1 e 416
c.p.c., se, per contro, i fatti sono riportati in modo generico, non solo non operano tali principi ma a monte la prova sul fatto diviene inammissibile. Secondo, infatti, quanto insegna il noto brocardo, da mihi factum dabo tibi ius, l'efficacia probatoria delle allegazioni delle parti
9 può vertere esclusivamente su fatti storici ma purché essi siano sufficientemente circostanziati.
Il ricorso va pertanto accolto.
Circa la quantificazione, il ricorrente fa riferimento alla cifra unitaria di € 3,87; tenuto conto del numero di turni di agente unico così come indicati in memoria di costituzione dalla convenuta ed accettati dal ricorrente, pari a 157, si perviene, secondo il medesimo schema di calcolo, all'importo di euro 607,59; l'accoglimento del ricorso deve essere quindi pronunciato in tali limiti.
Su tale somma spetteranno la rivalutazione secondo indice Istat e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) accerta il diritto del ricorrente all'indennità di agente unico per il periodo dal 01/04/23 al 28/02/24 limitatamente a 157 turni di utilizzo in tale mansione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 607,59, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole scadenze al saldo, rigettando per il resto il ricorso;
b) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
641,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 23/10/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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