Articolo 508 del Codice di procedura civile
Articolo 479Articolo 482
Versione
21 aprile 1942
Art. 508.
(Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario).

Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, puo' concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.

In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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