Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7031
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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In tema di riscatto di immobile urbano con riguardo al termine del pagamento del prezzo che deve essere effettuato entro tre mesi decorrenti dalla prima udienza del relativo giudizio ovvero dal passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce a seconda che vi sia stata o meno opposizione da parte del retrattato, l'ampia formulazione dell'art. 39 della legge 392/78 che ha riguardo a qualsiasi motivo per il quale l'acquirente faccia opposizione, comporta che va considerata tale non soltanto quella inerente ai motivi che investono la sussistenza di tutte le condizioni soggettive e oggettive necessarie ai fini dell'utile esercizio del riscatto, ma anche tutte quelle opposizioni che in qualsiasi modo operano perché il diritto potestativo del retraente, di subentrare nella qualità di acquirente con effetti "ex tunc", non trovi immediata e diretta soddisfazione (nella specie, enunciando il principio che precede, la S.C. ha reputato corretta la decisione del giudice di merito il quale aveva ravvisato una opposizione nella dichiarazione dell'acquirente il quale pur affermando di non opporsi al riscatto aveva aggiunto che il prezzo doveva essere maggiorato dell'importo delle spese notarili e di quelle sostenute per lavori eseguiti sull'immobile, in quanto l'esatta determinazione della somma da versare ai fini del riscatto risultava subordinata alla statuizione del giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7031
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7031
    Data del deposito : 7 luglio 1999

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