Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente dott.ssa Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato il seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7837/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. BONACCORSO SEBASTIANO MAURO, presso il cui studio legale in Aci
Castello (CT), via Re Martino n. 40 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), PA C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. SCUDERI GIUSEPPE presso il cui studio legale in Catania, via Raffello
Sanzio n. 60 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
resistente e di
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._3
resistente contumace pagina 1 di 5
Con ricorso depositato il 22/07/2024 ha chiesto a questo Parte_1
tribunale in contraddittorio con e la modifica delle PA
condizioni come regolate dalla sentenza di divorzio n. 3915/2004 emessa dal Tribunale di
Catania il 2.12.2004, confermata in appello, come da ultimo modificata dal decreto n.
6883/2017 emesso da questo Tribunale il 13/10/2017, chiedendo in particolare la revoca dell'assegno di Euro 900,00 mensili posto a suo carico in favore del coniuge
[...]
per il mantenimento del figlio maggiorenne . PA CP_2
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. PA
non si costituiva in giudizio, benchè regolarmente citato. Controparte_2
Tanto premesso, la modifica delle condizioni nei presenti procedimenti è consentita tutte le volte in cui vi sia un mutamento dei presupposti di fatto sopravenuto rispetto all'epoca in cui è stato adottato il provvedimento della cui revisione si tratta.
Nel caso di specie ha sostenuto che il figlio, oggi di 33 anni, Parte_1
ha raggiunto l'indipendenza economica o comunque ha raggiunto un'età tale per cui la mancata indipendenza dipende da sua colpa.
si è opposta alla chiesta revoca, evidenziando che il figlio PA
sta frequentando un corso di specializzazione post-lauream. CP_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di in quale, nonostante la Controparte_2
rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.
Nel merito, la domanda di revoca formulata dal ricorrente appare fondata.
È invero incontroverso che , il quale ha 33 anni, si è laureato in psicologia e sta CP_2
ultimando la specializzazione. Ed invero è certo che all'età sopra indicata Persona_1
abbia ormai fruito di un sufficiente arco temporale per portare utilmente a
[...]
termine il suo percorso formativo, e che quindi il mancato conseguimento dell'indipendenza economica (ammesso che la scuola specialistica non sia “retribuita”) non può più gravare sul genitore, soggetto, questo, che va assolto dall'onere di mantenimento.
pagina 2 di 5 Ed infatti, aderisce questo Tribunale alla recente pronuncia di legittimità secondo cui
“L'obbligo di mantenimento oltre il raggiungimento della maggiore età sussiste ove il genitore convivente con il figlio o questo stesso dia la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) dell'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica” (così Cass. n. 17183/2020, e da ultimo vedi Cass. 27904/2021).
A tale fine la S.C. valorizza il concetto della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis c.c., comma 4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa">>.
In altri termini - sempre per come si legge nel ordinanza 17183/ del 2020 - < che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto,
l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che pagina 3 di 5 è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita>> (così testualmente Cass. 2020 n. 17183, cit.).
Per le su esposte ragioni, va revocato l'obbligo posto in capo a Parte_1
di corresponsione di Euro 900,00 mensili in favore di
[...] PA
per il mantenimento del figlio e ciò con decorrenza dalla data di
[...] CP_2
presentazione della domanda (22/07/2024).
Le spese di giudizio, stante la soccombenza di parte resistente, vanno poste a carico di essa e si liquidano in Euro 1.500,00, oltre spese generali 15%, iva PA
e cpa come per legge.
Dichiara irripetibili le spese processuali nei rapporti tra il ricorrente Parte_1
e , non potendosi configurare soccombenza stante la
[...] Controparte_2
contumacia del e dovendo necessariamente parte ricorrente ricorrere Controparte_2
al procedimento giudiziale per modificare le condizioni del mantenimento
P. Q. M.
Il Tribunale, decidendo su ricorso proposto da nei confronti Parte_1
di e , a modifica sentenza di divorzio n. PA Controparte_2
pagina 4 di 5 3915/2004 emessa dal Tribunale di Catania il 2.12.2004, confermata in appello, come da ultimo modificata dal decreto n. 6883/2017 emesso da questo Tribunale il 13/10/2017, così statuisce:
dichiara la contumacia di;
Controparte_2
revoca l'obbligo in capo a di corresponsione di Euro 900,00 Parte_1
mensili in favore di per il mantenimento del figlio PA CP_2
con decorrenza indicata in motivazione;
condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di PA
, per come esposto in parte motiva;
Parte_1
dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti di , per come Controparte_2
esposto in parte motiva.
Così deciso in Catania il 12/12/2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher
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