CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UR MO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3022/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Via San Francesco 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA AR FE OT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/12000 CANONE IDRICO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/12000 CANONE IDRICO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022/15053 CANONE IDRICO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022/15053 CANONE IDRICO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5076/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato://
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'INTIMAZIONE N. 2024/12000 emesso dal concessionario SO.GE.R.T. SPA per canoni idrici relativi all'anno 2018/2019, dovuti al Comune di Maddaloni
La ricorrente contestava l'atto deducendo: A) Nominativo_1 notifica atti presupposti;
B) Prescrizione/Decadenza;
C) Difetto di motivazione.
Chiedeva con vittoria delle spese di lite, l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva la SO.GE.R.T. chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.11.2025 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminramente va dichiarato il difetto di giurisdzione del giudice tributario. Di fatti il ricorso ha per oggetto canoni idrici relativi all'anno 2018/2019 dovuti al Comune di Maddaloni. Tale entrata costituisce un'entrata patrimoniale ed ogni controversia in ordine alla stessa è devoluta al Giudice Ordinario così come, tra l'altro, indicato nelle avvertenze riportate in calce ad ogni singolo atto notificato e non opposto. Sul punto, infatti, si ricorda che le controversie concernenti il canone per la fornitura di acqua potabile, così come quelle per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
39 del 11 febbraio 2010, sono devolute alla Giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio e per valore.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice di Pace competente per terriotorio, presso cui la causa va riassunta nel termine di legge. Nulla per le spese
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UR MO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3022/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Maddaloni - Via San Francesco 81024 Maddaloni CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
NA AR FE OT - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/12000 CANONE IDRICO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/12000 CANONE IDRICO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022/15053 CANONE IDRICO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022/15053 CANONE IDRICO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5076/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato://
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'INTIMAZIONE N. 2024/12000 emesso dal concessionario SO.GE.R.T. SPA per canoni idrici relativi all'anno 2018/2019, dovuti al Comune di Maddaloni
La ricorrente contestava l'atto deducendo: A) Nominativo_1 notifica atti presupposti;
B) Prescrizione/Decadenza;
C) Difetto di motivazione.
Chiedeva con vittoria delle spese di lite, l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva la SO.GE.R.T. chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18.11.2025 il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminramente va dichiarato il difetto di giurisdzione del giudice tributario. Di fatti il ricorso ha per oggetto canoni idrici relativi all'anno 2018/2019 dovuti al Comune di Maddaloni. Tale entrata costituisce un'entrata patrimoniale ed ogni controversia in ordine alla stessa è devoluta al Giudice Ordinario così come, tra l'altro, indicato nelle avvertenze riportate in calce ad ogni singolo atto notificato e non opposto. Sul punto, infatti, si ricorda che le controversie concernenti il canone per la fornitura di acqua potabile, così come quelle per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
39 del 11 febbraio 2010, sono devolute alla Giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio e per valore.
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice di Pace competente per terriotorio, presso cui la causa va riassunta nel termine di legge. Nulla per le spese