Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo ha pronunciato, all'esito dell'udienza cartolare del 15.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5573/2024 del ruolo generale Previdenza, avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
TRA
rappresentata e difesa per mandato in atti dall'avv. Parte_1
Marco Marrone;
opponente
CO N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro–tempore, rappresentato e difeso come in atti;
opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 3 ottobre 2024, l'istante in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito notificato l'11 gennaio precedente con il quale gli venivano richiesti per l'importo di €. 3,408,25 contributi IVS coltivatori diretti in ipotesi omessi per l'anno 2022, e, all'uopo, conveniva innanzi al giudice del lavoro del
1
non debenza del credito in contestazione .
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso . CP_1
L'opposizione deve essere accolta nei limiti della motivazione che segue.
E' prodotta in atti la cd. Comunicazione Unica prevista dall'art. art. 9 del
D.L. 31 gennaio 2007 n.2 conv. in L. 40/2007 commi 1 e 2, con cui il ricorrente ha comunicato in data 16.11.2010 all'ufficio del registro delle imprese la cessazione dell'attività a decorrere dall'1.1.2010.
Secondo il messaggio n. 4226 del 19.02.2008 "La comunicazione CP_1
unica - oltre che ai fini fiscali (attribuzione codice fiscale e /o partita
IVA) ed amministrativi (ad es. iscrizione al registro delle imprese) - ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali ed assistenziali".
Da ciò consegue l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi (Cass. lav., 21.3.94, n. 2658), poichè l'obbligazione contributiva sorge per effetto dell'inizio dell'attività mentre a seguito della cessazione dell'attività si verifica l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione ed indipendentemente dal momento in cui l'evento è stato notificato all'Istituto.
Pertanto deve dichiararsi la non debenza dei contribuiti di cui all'avviso di addebito opposto .
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa Antonella Paparo, quale giudice del lavoro, definitivamente
2 pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
A. In accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti i contributi portati nell'avviso di addebito impugnato;
B. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida CP_1
in complessivi € 1.350,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 17.4.2025
Il Giudice
Antonella Paparo
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