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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. ON Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1892/2024, pubblicata in data 16.2.2024, iscritto al n. 4117/2024 del ruolo generale affari civili contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), già con sede in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Domenichino n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del procedimento di primo grado, dall'avv. Paolo Bonalume (c.f. ), per quanto CodiceFiscale_1 ancora occorrer possa domiciliato presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
- appellante -
E
(c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Napoli, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (c.f. ), presso i cui uffici in Via P.IVA_3
Armando Diaz n.11 è domiciliata per legge,
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 1892/2024, pubblicata in data 16.2.2024, il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta dalla nei confronti dell'Istituto di Istruzione Parte_2 Secondaria Superiore I.S.I.S. ON SE in Napoli, per il pagamento dell'importo di 6.058,31 € a titolo di importo capitale, oltre interessi moratori da ritardato pagamento, e ulteriori interessi e spese, in relazione a prestazioni di pulizia effettuate dalla Manital S.C.P.A., cedente il credito in suo favore,
e documentate dalla fattura n. 104467/2018.
Affermava il Tribunale che il rapporto era nullo a monte, non essendo stato prodotto il contratto scritto regolante il rapporto tra le parti, e ciò era stato puntualmente eccepito dal convenuto, che aveva altresì sostenuto che servizio non era stato prestato;
che la domanda di ingiustificato arricchimento era generica nei suoi elementi costitutivi ed infondata, neanche appartenendo al cessionario del credito l'azione di ingiustificato arricchimento, che continuava ad essere di spettanza dell'originario titolare del negozio ed esecutore della prestazione.
Con atto notificato in data 14.9.2024 detta sentenza veniva impugnata dalla Parte_1
Premessa la sua qualità di cessionaria del credito da Manital, deduceva l'appellante l'erroneità della sentenza, con un primo motivo perché aveva ritenuto non provata l'esistenza di un valido contratto, non considerando sia la mancanza di contestazioni in ordine all'esistenza del contratto stesso sia il riconoscimento operato dall'Istituto; con un secondo motivo per non essere state considerate l'indicazione nella fattura del numero di C.I.G. – Codice Identificativo Gara, le schede di consuntivo lavori in cui si dava atto dell'esistenza del contratto e della data di esecuzione delle prestazioni, e la mancata contestazione delle prestazioni svolte. Instava quindi per il riconoscimento del credito vantato per sorta capitale e, quale conseguenza, del credito per interessi moratori, anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 231/2002. Con un terzo motivo di appello censurava il rigetto della domanda di indebito arricchimento, affermando sussistere tutti i presupposti di legge per il suo riconoscimento, e con un quarto motivo censurava la condanna alla rifusione delle spese di lite, quale necessaria conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
Concludeva pertanto per la condanna della controparte al pagamento degli importi richiesti, oltre interessi anche anatocistici e spese, in via subordinata anche ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Si costituiva in giudizio l'Istituto appellato, instando per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
All'udienza di trattazione del 12.3.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione, con assegnazione dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c., di poi la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte infondato ed in parte inammissibile e deve pertanto essere respinto.
E' infondato il primo motivo nonché quelli successivi con i quali si censura a vario modo la sentenza in punto di affermata mancanza di prova del contratto scritto. I contratti stipulati con la pubblica amministrazione devono infatti essere provati con la produzione del contratto scritto, non potendosi desumere l'esistenza di un rituale vincolo contrattuale da altra documentazione o dai comportamenti tenuti dalle parti.
In punto di necessità di forma scritta del contratto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione
è condivisibilmente costante nell'affermare:
1) che i contratti degli enti pubblici – in forza di quanto disposto dagli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 – devono sempre essere conclusi per iscritto dagli organi di detti enti legittimati ad esprimerne la volontà all'esterno, essendo altrimenti nulli, sicché la loro conclusione e il loro contenuto non possono essere mai desunti da atti o fatti concludenti (v., ad es., Cass. 638/2019, 8621/2006 e 26047/2005);
2) che non è necessariamente richiesta la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n.9775/2022);
3) che il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018);
4) che la nullità dei contratti degli enti pubblici non stipulati per iscritto può e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice (v. Cass. 1702/2006);
5) che l'attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato (cfr. Cass. n. 19158/2012 e Cass. n. 14720/2024; si consideri altresì il c. 2 dell'art. 1 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative …..”).
E' pertanto evidente che il Giudice di prime cure, innanzitutto, ben poteva ed anzi doveva accertare se nella fattispecie vi fosse la debita prova della valida conclusione del contratto posto a fondamento della creditoria in oggetto, anche in mancanza di eccezioni in proposito da parte del convenuto, e correttamente ha statuito per il rigetto della domanda attorea, posto che non è stato prodotto alcun contratto scritto intercorso con l'istituzione scolastica fondante le prestazioni delle quali è chiesto il pagamento, nonostante l'eccezione fosse stata espressamente sollevata dalla convenuta.
La prova della stipula del contratto certamente non può poi essere ricavata nè dai documenti prodotti in giudizio, nè dai comportamenti processuali dell' convenuto, non potendo da tali CP_1
elementi derivarsi, come detto, un comportamento concludente idoneo a conseguire gli effetti di un contratto scritto impegnante la pubblica amministrazione.
Di nessun rilievo è poi la indicazione sulla fattura del CIG – Codice Identificativo Gara, posto che detto codice è acquisito dalla stazione appaltante in un momento che precede la indizione di una procedura di gara, ragion per cui non è assolutamente probante della avvenuta conclusione della procedura in favore di chi lo riporta nelle proprie fatture né può surrogare la carenza di contratto scritto.
Così come si presenta non rilevante il richiamo alle disposizioni di cui al d. lgs. 231/2002 e alle direttive comunitarie di riferimento, non risultando essere stato ivi statuito alcunchè in ordine ai requisiti di validità dei contratti con la pubblica amministrazione e alla prova dell'esistenza dei contratti stessi, bensì solo statuendosi sulle conseguenze dell'inadempimento (di tal che appare infondata la richiesta dell'appellante di rimessione pregiudiziale della causa alla Corte di Giustizia
Europea per valutare l'eventuale contrasto tra la normativa italiana e le direttive richiamate in ordine ai presupposti di validità del contratto).
La mancanza o la nullità del contratto per carenza della forma scritta ad substantiam determina, quindi, la non debenza delle somme richieste dall'appellante a titolo di interessi di mora e anatocistici, essendo questi degli accessori rispetto all'obbligazione principale, che trovano il proprio presupposto proprio nella esistenza e validità del contratto stesso.
E' inammissibile il terzo motivo di appello inerente il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c..
Il Tribunale ha infatti respinto la domanda sia perché generica sia perché ha ritenuto che la cessione del credito non comportasse anche cessione della titolarità del negozio e della connessa possibilità di agire con azione di ingiustificato arricchimento, e tale affermazione, di per sé sola idoena a sorreggere la pronuncia di rigetto, non è stata oggetto di censura, essendo state svolte solo considerazioni di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'istituto, con una motivazione dunque eccentrica rispetto a quanto statuito dal tribunale, evidentemente utilizzando motivazione già redatta per altri procedimenti. E' infondato il quarto motivo di appello, per la necessaria conseguenza della rifusione delle spese di lite.
Deve pertanto essere respinto l'appello, confermandosi la sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi, e con l'incremento richiesto dalla parte appellata per redazione dell'atto con collegamenti ipertestuali.
Vanno poi dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1892/2024, in contraddittorio con l'Istituto di
[...]
Istruzione Secondaria Superiore I.S.I.S. ON SE in Napoli;
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione e istanza, così provvede:
-----Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata, e condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate in 3.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, iva e cpa..
-----Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, il 12.3.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo