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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4466/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 900/2021 pubblicata il 10.5.2021, non notificata, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Molisso Simona (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Napoli, alla Via A. C. De Meis 131
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. p.iva , in persona del Sindaco e/o Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., , rappresentato e difeso dall'avv. Furno Erik (c.f. Parte_2
e dell'avv. Sabbatino Carmine (c.f. ), C.F._3 C.F._4 presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cesario Console n°. 3;
Pec, mail e Fax: 081/801.29.25 Email_1 Email_2 APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note conclusionali che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 900/2021, pubblicata il 10/05/2021, il Tribunale di Nola rigettava la domanda con cui aveva chiesto la condanna del ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite a seguito del sinistro stradale verificatosi in alla via Lufrano nei pressi del civico n. 14 il giorno CP_1
9.6.2010 alle ore 13/13,30 e condannava l'attore alle spese processuali in favore dell'ente convenuto, che liquidava in complessivi euro 1950,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
2. In primo grado l'attore aveva dedotto che il giorno 9.6.2010 verso le ore 13/13,30 viaggiava a bordo del motociclo Piaggio Beverly 500 tg BM32654, condotto dal padre, sig.
(anche proprietario del mezzo), quando il mezzo, nel percorrere a Controparte_2
velocità moderata la via Lufrano in -direzione Casoria- si in una buca CP_1 Parte_3 presente all'altezza del civico 14, non segnalata, e, dopo aver sbandato violentemente, per la presenza di brecciolino, rovinava al suolo malgrado il tentativo del conducente di controllarne la marcia, provocando la caduta di entrambi gli occupanti, a seguito della quale esso deducente aveva riportato le lesioni personali meglio descritte in atti, da cui erano derivati postumi permanenti del 35% e nonché l'invalidità temporanea totale e parziale nella misura specificata in citazione.
3. Costituitosi il contraddittorio, il aveva chiesto respingersi la domanda CP_1 contestando, tra l'altro, il fatto storico e il nesso causale con il danno lamentato nonché negato la propria responsabilità per cattiva manutenzione della strada.
4. Il tribunale adito, ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina dell'art. 2043 c.c. a preferenza dell'art. 2051 c.c., sulla base della valutazione complessiva del materiale probatorio (fotografie prodotte dall'attore ed esiti della prova testimoniale), rigettava la domanda sostenendo che la condizione di dissesto della strada teatro dell'evento fosse visibile ictu oculi e non costituisse insidia;
inoltre, assumeva che l'attore non avesse fornito la prova della dinamica del sinistro, essendo le dichiarazioni dei testi sul punto vaghe e generiche e la foto prodotta, relativa alla buca e al brecciolino, priva di ogni elemento idoneo ad indicare che si trattasse della medesima buca esistente sull'asserito luogo del sinistro e senza data.
5. Parte appellante ha criticato la decisione sulla base di tre motivi (di seguito illustrati) chiedendo, in riforma integrale della stessa, l'accoglimento della domanda proposta e quantificata in primo grado in euro 349.318,67 o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa anche a mezzo CTU, vinte le spese del doppio grado.
6. In data 5.1.2022 si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 per totale infondatezza, vinte le spese del giudizio.
7. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 31.1.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
8. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'impugnazione in quanto la sentenza n. 900/2021 è stata pubblicata il
10/05/2021, non è stata notificata, e l'atto di appello è stato notificato il 22/10/2021, risultando così rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2016.
9. Tanto debitamente premesso, l'appello, seppure evidenzia un vizio motivazionale della sentenza gravata, non è tale da sovvertire la decisione e va rigettato, comportando solo una rettifica dell'iter logico giuridico che sorregge la pronuncia gravata. 10. I tre motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente in quanto avvinti da stretta connessione, derivando dall'inquadramento giuridico della fattispecie il relativo onere probatorio e la verifica del suo assolvimento da parte del danneggiato.
11. Con il primo mezzo, rubricato “Error in judicando-Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2051 e 2043 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c).- difetto di motivazione, contraddittorietà”, l'appellante censura la decisione per aver fatto erroneo richiamo alla disciplina dell'art. 2043 cod. civ. in tema di responsabilità della p.a. per il risarcimento dei danni da cattiva manutenzione della strada, così disattendendo l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui è applicabile l'art. 2051 c.c., con onere gravante sul danneggiato di dimostrare l'esistenza (ed entità) del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, invece, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
inteso, quest'ultimo, come fattore estraneo che può essere integrato sia dall'alterazione, repentina ed imprevedibile, dello stato della cosa, sia dalla condotta imprudente e negligente del danneggiato, purché costituente causa esclusiva dell'evento, tale cioè da ridurre la “res” in custodia a mera occasione dell'infortunio.
Sostiene l'appellante che nel caso in esame, non solo è mancato il caso fortuito, che sarebbe idoneo a escludere la responsabilità della p.a., ma l'assenza di segnaletica della buca, nel luogo dell'infortunio, ha comportato la presenza degli elementi costitutivi ed oggettivi dell'insidia stradale, dimostrando la negligenza del di tener fede agli Controparte_1
obblighi di diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa. Nello specifico, dallo street view di google maps del punto esatto dell'occorso sinistro, sarebbe visibile il manto stradale oggetto di “rattoppi” mal realizzati, tanto è vero che a distanza di diversi anni dall'evento di causa, nonostante la riparazione della buca, emerge che lo tesso si starebbe riaprendo nel medesimo identico punto.
12. Con il secondo motivo, intitolato “”Error in judicando- violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2051 e 2043 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c.) – difetto di motivazione, contraddittorietà”, si deduce l'errata interpretazione da parte del primo giudice dell'evento dannoso laddove aveva desunto dal sol fatto che il sinistro era avvenuto in piena luce che non vi fosse alcuna insidia e, soprattutto, che il pericolo non fosse occulto. Al contrario, come indicato sin dall'atto introduttivo, la caduta era stata provocata non tanto dalla buca in sè, che si presentava ampia e poco profonda, quanto dalla presenza del c.d. brecciolino che è una delle cause maggiori delle cadute dei motociclisti.
Nel caso di specie, la presenza del nesso di causalità tra il dissesto del manto stradale reso scivoloso dalla sabbia e dal brecciolino ed il verificarsi dell'evento dannoso sarebbe pienamente provata, anche documentalmente, nonché desumibile in via immediata e diretta alla luce dei più elementari principi di causalità materiale. Pertanto, l'onere probatorio incombente sull'odierno appellante sarebbe da ritenersi pienamente assolto.
In via subordinata, anche a voler ritenere inapplicabile l'art. 2051 c.c., la pretesa risarcitoria sarebbe comunque fondata ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto esso deducente avrebbe dimostrato la colpa del non solo per non aver assicurato il buono stato di Controparte_1 manutenzione del manto stradale ma, altresì, per aver colposamente omesso di segnalare lo stato di pericolo presente nel tratto stradale ove si è verificato il sinistro.
Di contro, l'appellato non avrebbe dimostrato i fatti impeditivi della propria responsabilità, come ad esempio una condotta negligente del conducente del mezzo.
13. Con la terza ragione, anch'essa rubricata “Error in judicando-violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2051 e 2043 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c.) – difetto di motivazione, contraddittorietà” l'appellante, in via subordinata, lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato la documentazione e le prove acquisite in corso di causa, in particolare le risultanze ricavabili dai reperti fotografici, compreso lo street view, verificabile con accesso a google maps, che ritraevano il luogo esatto del sinistro e la sconnessione del manto stradale che lo aveva causato, elementi entrambi chiaramente descritti e confermati anche dai testimoni escussi.
Sostiene, al riguardo, che proprio la sconnessione del manto stradale si caratterizzava per essere una buca poco profonda e non molto ampia ma intrisa di ghiaia e sassolini, ovvero, un'insidia che, tipicamente, colpisce i motociclisti causandone la caduta, allorquando, come nel caso di specie, non venga idoneamente segnalata e sia quindi evitabile con l'uso della normale diligenza. Sottolinea come i testi escussi avevano confermato che il sinistro de quo accadde in alla via Lufrano altezza civico 14 e la documentazione medica, a partire CP_1 dal primo referto di PS, riportava univocamente quale causa delle lesioni patire dal giovane attore un trauma della strada occorso in CP_1
14. In ordine al quantum debeatur, l'appellante si è riportato alle risultanze della perizia medico legale di parte, che ha osservato non essere stata contestata dal sulla scorta CP_1 della quale ha ribadito in sede di gravame la richiesta di condanna dell'appellato al pagamento della somma complessiva di euro 349.318,67, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia aumentata di interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno del fatto e sino all'effettivo soddisfo.
15 Le considerazioni critiche appaiono fondate solo in relazione all'inquadramento giuridico della vicenda (oggetto del primo motivo di appello), ma non comportano sovvertimento della decisione, che va confermata, sebbene con diversa motivazione.
16. Occorre vagliare la tenuta della decisione impugnata alla luce del consolidato orientamento di legittimità in materia di responsabilità della p.a. per la gestione e manutenzione di strade pubbliche, utili a dare risposta ai profili di censura svolti dall'impugnante.
17. Da tempo la Suprema Corte ha affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa a prescindere dall'estensione del bene demaniale e che tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno ( cfr ex plurimis Cass. Sentenza n.
15042 del 06/06/2008; Cass. Sent. n. 8157 del 03/04/2009; Cass. Sent. n. 24419 del
19/11/2009).
18. Decisiva è, poi, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20943 del
30/06/2022 che ha ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
Secondo la Corte la prova liberatoria del caso fortuito consiste nel dimostrare la ricorrenza di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto-
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito che, nell'ottica della previsione dell'art. 2051
c.c., attiene al piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi- quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi legati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
19. E' stato successivamente precisato (cfr Cass. Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022) che al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno).
20. Quanto al concetto di imprevedibilità, per un certo tempo è stato seguito l'orientamento formatosi a seguito di Cass. n. 25837/2017 (confermato, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020, da Cass. n. 4035/2021 e da ultimo da Cass. Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata...”.
21. Tuttavia, tale indirizzo è stato, ormai, definitivamente superato dalla Corte regolatrice che, a partire dall'ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con le ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), ha affermato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso”, e ciò “in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Tale principio di diritto – più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-
3, ord. 30 ottobre 2018; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass.. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1° dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord.
23 maggio 2023) anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943) – è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del
2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n.
21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
22. La suddetta impostazione è stata ribadita anche di recente dalla Corte regolatrice che ha riaffermato il principio secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (da ultimo Cass.
Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025; Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051; Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057).
23. Nel caso specifico, riguardata la controversia in esame alla luce dei formanti su detti e in applicazione dell'art. 2051 c.c., dalla attenta disamina delle risultanze istruttorie, in via assorbente appare corretto quanto ritenuto dal primo giudice, vale a dire il fallimento della prova – a carico dell'attore/appellante- della dinamica del sinistro e, quindi, del nesso di causalità tra la res e il danno.
24. Invero, si concorda con la valutazione del tribunale circa la vaghezza e genericità delle dichiarazioni dei due testi escussi insufficienti a dare conto della dinamica dell'accaduto.
In particolare, si osserva che dei due testi escussi ad istanza dell'allora attore, sig. Pt_4
e sig.ra (quest'ultima madre dell'appellante), solo il primo ha
[...] Parte_5 dichiarato di trovarsi nei pressi del luogo del sinistro al momento del suo verificarsi, mentre la seconda vi si è recata in un momento successivo, per soccorrere il figlio Parte_1
(nonché il marito) come dalla stessa affermato ( cfr verbale di udienza del 5.12.2017).
[...]
Dunque, per la ricostruzione della dinamica dell'evento rileva la sola testimonianza di il quale, nel rispondere alle domande oggetto dei capi di prova, ha così Testimone_1 ricordato i fatti cui ha assistito de visu (cfr. verbale di udienza del 5.12.2017): “Ricordo che era estate, credo giugno , dell'anno 2010. Io mi trovavo in via Lufrano in era ora di CP_1 pranzo e stavo mangiando una pizzetta fuori ad una pizzeria. Poco prima, a circa 40 mt da me, avveniva la caduta di un motorino con a bordo due persone. Mi sono avvicinato e ho aiutato sia il conducente che il ragazzo trasportato. I quali hanno chiamato parenti per i soccorsi”. “Ho potuto vedere una buca nella quale è impattato il mezzo”. “Riconosco nella foto mostratami la buca in cui è caduto il motorino”. “Ricordo che il ragazzo si fece male alla gamba destra”. “La buca non era recintata né segnalata”.
25. Tale essendo il contenuto della deposizione, mancano elementi sufficienti a confermare la dinamica del sinistro come descritta in citazione dall'allora attore e ribadita con forza in appello, in cui si sottolinea, in particolare, la presenza di brecciolino sull'asfalto quale fattore che avrebbe comportato la perdita di controllo del ciclomotore che- per come riportato nel libello introduttivo- avrebbe “sbandato violentemente” per poi rovinare al suolo.
Invero, la descrizione dell'accaduto riferita dall'unico teste oculare non risulta confermare la dinamica prospettata in citazione, essendosi il prefato limitato a dare conto della caduta del motorino e di essersi accorto dopo, avvicinandosi ai malcapitati per darvi soccorso, che ivi vi era una buca, ma non ha riferito anche di aver visto il motorino andare a finire proprio in detta buca, né che vi era del brecciolino e che il mezzo aveva sbandato prima di rovinare al suolo. Tanto più la discrasia è evidente se si considera che nel libello introduttivo è riportato che il ciclomotore “sbandava violentemente” e che il brecciolino, al pari della sconnessione del manto stradale, aveva causato la caduta del ciclomotore, circostanza quest'ultima, come detto, anche ribadita in appello per sostenere che il modo di essere del manto stradale , in quanto dissestato e reso scivoloso dalla sabbia e dal brecciolino, era causa dell'evento ( cfr. pag. 12 atto d'appello). 25. Dubbi sulla dinamica del sinistro sorgono anche considerando che quella che il teste ha definito come buca in realtà, come emerge dalla fotografia prodotta in primo Pt_4 grado ( sottoposta al teste e dallo stesso firmata;
cfr. fascicolo primo grado appellante) si presenta, piuttosto, come una sconnessione non profonda del manto stradale;
inoltre, non è dato evincere la sua esatta ubicazione, perché la foto ritrae esclusivamente la “buca”, senza il contesto circostante, sicchè non è dato sapere in quale parte della strada si trovasse (se lateralmente o al centro) e quindi se posta sulla traettoria di percorrenza del ciclomotore.
Sul punto, la circostanza che il teste abbia riconosciuto nella fotografia la “buca” da Pt_4
lui riscontrata al momento dell'accadimento non dimostra che il motorino sia passato proprio sulla sconnessione e che tale anomalia ne abbia provocato la caduta, dal momento che il teste ha dato conto di aver visto la “buca” una volta avvicinatosi ai malcapitati, inferendone che in essa il motorino era impattato, ma non ha , invece, riferito di aver assistito al passaggio del motorino sulla sconnessione con conseguente caduta. In altre parole, dalla deposizione del teste risulta solo che egli si sia accorto che era avvenuta la caduta di un motorino ma non anche le modalità del suo verificarsi.
26. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pur ricondotta la fattispecie nel perimetro dell'art. 2051 c.c. invece che del 2043 c.c. ( in questo dovendosi emendare la sentenza), risulta comunque fallita la prova, gravante sul danneggiato, del nesso eziologico tra l'anomalia della cosa in custodia e l'evento dannoso, profilo che rende superfluo esaminare la condotta del danneggiato ai fini della sua eventuale incidenza causale ex art. 1127 comma 1 c.c., in termini di causa esclusiva o concorso causale nella produzione del sinistro alla luce del più recente arresto della Suprema Corte sopra richiamato.
27. Resta, altresì, assorbito il profilo del “quantum debeatur” e irrilevante, pertanto,
l'accertamento medico-legale delle lesioni personali subite dall'appellante a seguito dei fatti di causa.
28. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata sebbene con la diversa motivazione sopra svolta.
29. La totale soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna alle spese del presente grado, liquidate come di seguito, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa (indeterminato, in quanto è stato richiesto il risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (in appello manca la fase istruttoria).
30. Poiché l'appello è successivo al 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti, stante il rigetto dello stesso, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater
DPR 115 del 2002
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 900/2021, pubblicata il Parte_1
10/05/2021 del tribunale di Nola, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1
del che liquida in complessivi euro 6946,00 per compensi di avvocato, Controparte_1 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 30.4.2025
Il presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 4466/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 900/2021 pubblicata il 10.5.2021, non notificata, vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Molisso Simona (c.f. ), presso il cui studio elettivamente C.F._2
domicilia in Napoli, alla Via A. C. De Meis 131
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. p.iva , in persona del Sindaco e/o Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., , rappresentato e difeso dall'avv. Furno Erik (c.f. Parte_2
e dell'avv. Sabbatino Carmine (c.f. ), C.F._3 C.F._4 presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cesario Console n°. 3;
Pec, mail e Fax: 081/801.29.25 Email_1 Email_2 APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note conclusionali che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 900/2021, pubblicata il 10/05/2021, il Tribunale di Nola rigettava la domanda con cui aveva chiesto la condanna del ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni per le lesioni personali subite a seguito del sinistro stradale verificatosi in alla via Lufrano nei pressi del civico n. 14 il giorno CP_1
9.6.2010 alle ore 13/13,30 e condannava l'attore alle spese processuali in favore dell'ente convenuto, che liquidava in complessivi euro 1950,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
2. In primo grado l'attore aveva dedotto che il giorno 9.6.2010 verso le ore 13/13,30 viaggiava a bordo del motociclo Piaggio Beverly 500 tg BM32654, condotto dal padre, sig.
(anche proprietario del mezzo), quando il mezzo, nel percorrere a Controparte_2
velocità moderata la via Lufrano in -direzione Casoria- si in una buca CP_1 Parte_3 presente all'altezza del civico 14, non segnalata, e, dopo aver sbandato violentemente, per la presenza di brecciolino, rovinava al suolo malgrado il tentativo del conducente di controllarne la marcia, provocando la caduta di entrambi gli occupanti, a seguito della quale esso deducente aveva riportato le lesioni personali meglio descritte in atti, da cui erano derivati postumi permanenti del 35% e nonché l'invalidità temporanea totale e parziale nella misura specificata in citazione.
3. Costituitosi il contraddittorio, il aveva chiesto respingersi la domanda CP_1 contestando, tra l'altro, il fatto storico e il nesso causale con il danno lamentato nonché negato la propria responsabilità per cattiva manutenzione della strada.
4. Il tribunale adito, ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina dell'art. 2043 c.c. a preferenza dell'art. 2051 c.c., sulla base della valutazione complessiva del materiale probatorio (fotografie prodotte dall'attore ed esiti della prova testimoniale), rigettava la domanda sostenendo che la condizione di dissesto della strada teatro dell'evento fosse visibile ictu oculi e non costituisse insidia;
inoltre, assumeva che l'attore non avesse fornito la prova della dinamica del sinistro, essendo le dichiarazioni dei testi sul punto vaghe e generiche e la foto prodotta, relativa alla buca e al brecciolino, priva di ogni elemento idoneo ad indicare che si trattasse della medesima buca esistente sull'asserito luogo del sinistro e senza data.
5. Parte appellante ha criticato la decisione sulla base di tre motivi (di seguito illustrati) chiedendo, in riforma integrale della stessa, l'accoglimento della domanda proposta e quantificata in primo grado in euro 349.318,67 o in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, da determinarsi in corso di causa anche a mezzo CTU, vinte le spese del doppio grado.
6. In data 5.1.2022 si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 per totale infondatezza, vinte le spese del giudizio.
7. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio cartaceo e telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 31.1.2025 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
8. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'impugnazione in quanto la sentenza n. 900/2021 è stata pubblicata il
10/05/2021, non è stata notificata, e l'atto di appello è stato notificato il 22/10/2021, risultando così rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2016.
9. Tanto debitamente premesso, l'appello, seppure evidenzia un vizio motivazionale della sentenza gravata, non è tale da sovvertire la decisione e va rigettato, comportando solo una rettifica dell'iter logico giuridico che sorregge la pronuncia gravata. 10. I tre motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente in quanto avvinti da stretta connessione, derivando dall'inquadramento giuridico della fattispecie il relativo onere probatorio e la verifica del suo assolvimento da parte del danneggiato.
11. Con il primo mezzo, rubricato “Error in judicando-Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2051 e 2043 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c).- difetto di motivazione, contraddittorietà”, l'appellante censura la decisione per aver fatto erroneo richiamo alla disciplina dell'art. 2043 cod. civ. in tema di responsabilità della p.a. per il risarcimento dei danni da cattiva manutenzione della strada, così disattendendo l'ormai consolidato orientamento di legittimità secondo cui è applicabile l'art. 2051 c.c., con onere gravante sul danneggiato di dimostrare l'esistenza (ed entità) del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, invece, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
inteso, quest'ultimo, come fattore estraneo che può essere integrato sia dall'alterazione, repentina ed imprevedibile, dello stato della cosa, sia dalla condotta imprudente e negligente del danneggiato, purché costituente causa esclusiva dell'evento, tale cioè da ridurre la “res” in custodia a mera occasione dell'infortunio.
Sostiene l'appellante che nel caso in esame, non solo è mancato il caso fortuito, che sarebbe idoneo a escludere la responsabilità della p.a., ma l'assenza di segnaletica della buca, nel luogo dell'infortunio, ha comportato la presenza degli elementi costitutivi ed oggettivi dell'insidia stradale, dimostrando la negligenza del di tener fede agli Controparte_1
obblighi di diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa. Nello specifico, dallo street view di google maps del punto esatto dell'occorso sinistro, sarebbe visibile il manto stradale oggetto di “rattoppi” mal realizzati, tanto è vero che a distanza di diversi anni dall'evento di causa, nonostante la riparazione della buca, emerge che lo tesso si starebbe riaprendo nel medesimo identico punto.
12. Con il secondo motivo, intitolato “”Error in judicando- violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2051 e 2043 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c.) – difetto di motivazione, contraddittorietà”, si deduce l'errata interpretazione da parte del primo giudice dell'evento dannoso laddove aveva desunto dal sol fatto che il sinistro era avvenuto in piena luce che non vi fosse alcuna insidia e, soprattutto, che il pericolo non fosse occulto. Al contrario, come indicato sin dall'atto introduttivo, la caduta era stata provocata non tanto dalla buca in sè, che si presentava ampia e poco profonda, quanto dalla presenza del c.d. brecciolino che è una delle cause maggiori delle cadute dei motociclisti.
Nel caso di specie, la presenza del nesso di causalità tra il dissesto del manto stradale reso scivoloso dalla sabbia e dal brecciolino ed il verificarsi dell'evento dannoso sarebbe pienamente provata, anche documentalmente, nonché desumibile in via immediata e diretta alla luce dei più elementari principi di causalità materiale. Pertanto, l'onere probatorio incombente sull'odierno appellante sarebbe da ritenersi pienamente assolto.
In via subordinata, anche a voler ritenere inapplicabile l'art. 2051 c.c., la pretesa risarcitoria sarebbe comunque fondata ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto esso deducente avrebbe dimostrato la colpa del non solo per non aver assicurato il buono stato di Controparte_1 manutenzione del manto stradale ma, altresì, per aver colposamente omesso di segnalare lo stato di pericolo presente nel tratto stradale ove si è verificato il sinistro.
Di contro, l'appellato non avrebbe dimostrato i fatti impeditivi della propria responsabilità, come ad esempio una condotta negligente del conducente del mezzo.
13. Con la terza ragione, anch'essa rubricata “Error in judicando-violazione e falsa applicazione di legge (artt. 2051 e 2043 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c.) – difetto di motivazione, contraddittorietà” l'appellante, in via subordinata, lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe correttamente valutato la documentazione e le prove acquisite in corso di causa, in particolare le risultanze ricavabili dai reperti fotografici, compreso lo street view, verificabile con accesso a google maps, che ritraevano il luogo esatto del sinistro e la sconnessione del manto stradale che lo aveva causato, elementi entrambi chiaramente descritti e confermati anche dai testimoni escussi.
Sostiene, al riguardo, che proprio la sconnessione del manto stradale si caratterizzava per essere una buca poco profonda e non molto ampia ma intrisa di ghiaia e sassolini, ovvero, un'insidia che, tipicamente, colpisce i motociclisti causandone la caduta, allorquando, come nel caso di specie, non venga idoneamente segnalata e sia quindi evitabile con l'uso della normale diligenza. Sottolinea come i testi escussi avevano confermato che il sinistro de quo accadde in alla via Lufrano altezza civico 14 e la documentazione medica, a partire CP_1 dal primo referto di PS, riportava univocamente quale causa delle lesioni patire dal giovane attore un trauma della strada occorso in CP_1
14. In ordine al quantum debeatur, l'appellante si è riportato alle risultanze della perizia medico legale di parte, che ha osservato non essere stata contestata dal sulla scorta CP_1 della quale ha ribadito in sede di gravame la richiesta di condanna dell'appellato al pagamento della somma complessiva di euro 349.318,67, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia aumentata di interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal giorno del fatto e sino all'effettivo soddisfo.
15 Le considerazioni critiche appaiono fondate solo in relazione all'inquadramento giuridico della vicenda (oggetto del primo motivo di appello), ma non comportano sovvertimento della decisione, che va confermata, sebbene con diversa motivazione.
16. Occorre vagliare la tenuta della decisione impugnata alla luce del consolidato orientamento di legittimità in materia di responsabilità della p.a. per la gestione e manutenzione di strade pubbliche, utili a dare risposta ai profili di censura svolti dall'impugnante.
17. Da tempo la Suprema Corte ha affermato che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa a prescindere dall'estensione del bene demaniale e che tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno ( cfr ex plurimis Cass. Sentenza n.
15042 del 06/06/2008; Cass. Sent. n. 8157 del 03/04/2009; Cass. Sent. n. 24419 del
19/11/2009).
18. Decisiva è, poi, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20943 del
30/06/2022 che ha ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».
Secondo la Corte la prova liberatoria del caso fortuito consiste nel dimostrare la ricorrenza di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode – come detto-
l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito che, nell'ottica della previsione dell'art. 2051
c.c., attiene al piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi- quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi legati ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
19. E' stato successivamente precisato (cfr Cass. Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022) che al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno).
20. Quanto al concetto di imprevedibilità, per un certo tempo è stato seguito l'orientamento formatosi a seguito di Cass. n. 25837/2017 (confermato, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020, da Cass. n. 4035/2021 e da ultimo da Cass. Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022), secondo cui «la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [...] La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata...”.
21. Tuttavia, tale indirizzo è stato, ormai, definitivamente superato dalla Corte regolatrice che, a partire dall'ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2482 (e, nello stesso senso, con le ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018), ha affermato che “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso”, e ciò “in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Tale principio di diritto – più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-
3, ord. 30 ottobre 2018; Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2019, n. 20312; Cass.. Sez. 3, ord. 2 dicembre 2021, n. 38089; Cass. Sez. 3, ord. 1° dicembre 2022, n. 35429; Cass. Sez. 3, ord.
23 maggio 2023) anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., 30 giugno 2022, n. 20943) – è stato riaffermato con ulteriori precisazioni. Si è, pertanto, statuito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.) che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., proprio perché ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. (bastando, appunto, la sola colpa del leso, senza che la condotta del danneggiato debba presentare ulteriori connotazioni: Cass. Sez. 3, ord. n. 21675 del
2023, cit.; Cass. Sez. 3, sent. 24 gennaio 2024, n. 2376; Cass. Sez. 3, ord. 27 luglio 2024, n.
21065), nonché, indefettibilmente, la seconda, dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
22. La suddetta impostazione è stata ribadita anche di recente dalla Corte regolatrice che ha riaffermato il principio secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (da ultimo Cass.
Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025; Cass. Sez. 3, sent. n. 2376 del 2024, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 25 luglio 2024, n. 4051; Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2024, n. 28057).
23. Nel caso specifico, riguardata la controversia in esame alla luce dei formanti su detti e in applicazione dell'art. 2051 c.c., dalla attenta disamina delle risultanze istruttorie, in via assorbente appare corretto quanto ritenuto dal primo giudice, vale a dire il fallimento della prova – a carico dell'attore/appellante- della dinamica del sinistro e, quindi, del nesso di causalità tra la res e il danno.
24. Invero, si concorda con la valutazione del tribunale circa la vaghezza e genericità delle dichiarazioni dei due testi escussi insufficienti a dare conto della dinamica dell'accaduto.
In particolare, si osserva che dei due testi escussi ad istanza dell'allora attore, sig. Pt_4
e sig.ra (quest'ultima madre dell'appellante), solo il primo ha
[...] Parte_5 dichiarato di trovarsi nei pressi del luogo del sinistro al momento del suo verificarsi, mentre la seconda vi si è recata in un momento successivo, per soccorrere il figlio Parte_1
(nonché il marito) come dalla stessa affermato ( cfr verbale di udienza del 5.12.2017).
[...]
Dunque, per la ricostruzione della dinamica dell'evento rileva la sola testimonianza di il quale, nel rispondere alle domande oggetto dei capi di prova, ha così Testimone_1 ricordato i fatti cui ha assistito de visu (cfr. verbale di udienza del 5.12.2017): “Ricordo che era estate, credo giugno , dell'anno 2010. Io mi trovavo in via Lufrano in era ora di CP_1 pranzo e stavo mangiando una pizzetta fuori ad una pizzeria. Poco prima, a circa 40 mt da me, avveniva la caduta di un motorino con a bordo due persone. Mi sono avvicinato e ho aiutato sia il conducente che il ragazzo trasportato. I quali hanno chiamato parenti per i soccorsi”. “Ho potuto vedere una buca nella quale è impattato il mezzo”. “Riconosco nella foto mostratami la buca in cui è caduto il motorino”. “Ricordo che il ragazzo si fece male alla gamba destra”. “La buca non era recintata né segnalata”.
25. Tale essendo il contenuto della deposizione, mancano elementi sufficienti a confermare la dinamica del sinistro come descritta in citazione dall'allora attore e ribadita con forza in appello, in cui si sottolinea, in particolare, la presenza di brecciolino sull'asfalto quale fattore che avrebbe comportato la perdita di controllo del ciclomotore che- per come riportato nel libello introduttivo- avrebbe “sbandato violentemente” per poi rovinare al suolo.
Invero, la descrizione dell'accaduto riferita dall'unico teste oculare non risulta confermare la dinamica prospettata in citazione, essendosi il prefato limitato a dare conto della caduta del motorino e di essersi accorto dopo, avvicinandosi ai malcapitati per darvi soccorso, che ivi vi era una buca, ma non ha riferito anche di aver visto il motorino andare a finire proprio in detta buca, né che vi era del brecciolino e che il mezzo aveva sbandato prima di rovinare al suolo. Tanto più la discrasia è evidente se si considera che nel libello introduttivo è riportato che il ciclomotore “sbandava violentemente” e che il brecciolino, al pari della sconnessione del manto stradale, aveva causato la caduta del ciclomotore, circostanza quest'ultima, come detto, anche ribadita in appello per sostenere che il modo di essere del manto stradale , in quanto dissestato e reso scivoloso dalla sabbia e dal brecciolino, era causa dell'evento ( cfr. pag. 12 atto d'appello). 25. Dubbi sulla dinamica del sinistro sorgono anche considerando che quella che il teste ha definito come buca in realtà, come emerge dalla fotografia prodotta in primo Pt_4 grado ( sottoposta al teste e dallo stesso firmata;
cfr. fascicolo primo grado appellante) si presenta, piuttosto, come una sconnessione non profonda del manto stradale;
inoltre, non è dato evincere la sua esatta ubicazione, perché la foto ritrae esclusivamente la “buca”, senza il contesto circostante, sicchè non è dato sapere in quale parte della strada si trovasse (se lateralmente o al centro) e quindi se posta sulla traettoria di percorrenza del ciclomotore.
Sul punto, la circostanza che il teste abbia riconosciuto nella fotografia la “buca” da Pt_4
lui riscontrata al momento dell'accadimento non dimostra che il motorino sia passato proprio sulla sconnessione e che tale anomalia ne abbia provocato la caduta, dal momento che il teste ha dato conto di aver visto la “buca” una volta avvicinatosi ai malcapitati, inferendone che in essa il motorino era impattato, ma non ha , invece, riferito di aver assistito al passaggio del motorino sulla sconnessione con conseguente caduta. In altre parole, dalla deposizione del teste risulta solo che egli si sia accorto che era avvenuta la caduta di un motorino ma non anche le modalità del suo verificarsi.
26. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, pur ricondotta la fattispecie nel perimetro dell'art. 2051 c.c. invece che del 2043 c.c. ( in questo dovendosi emendare la sentenza), risulta comunque fallita la prova, gravante sul danneggiato, del nesso eziologico tra l'anomalia della cosa in custodia e l'evento dannoso, profilo che rende superfluo esaminare la condotta del danneggiato ai fini della sua eventuale incidenza causale ex art. 1127 comma 1 c.c., in termini di causa esclusiva o concorso causale nella produzione del sinistro alla luce del più recente arresto della Suprema Corte sopra richiamato.
27. Resta, altresì, assorbito il profilo del “quantum debeatur” e irrilevante, pertanto,
l'accertamento medico-legale delle lesioni personali subite dall'appellante a seguito dei fatti di causa.
28. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata sebbene con la diversa motivazione sopra svolta.
29. La totale soccombenza dell'appellante ne comporta la condanna alle spese del presente grado, liquidate come di seguito, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod. tenuto conto del valore della causa (indeterminato, in quanto è stato richiesto il risarcimento dei danni nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta (in appello manca la fase istruttoria).
30. Poiché l'appello è successivo al 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti, stante il rigetto dello stesso, per l'applicazione a carico dell'appellante dell'art. 13 comma 1 quater
DPR 115 del 2002
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 900/2021, pubblicata il Parte_1
10/05/2021 del tribunale di Nola, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello;
2- condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1
del che liquida in complessivi euro 6946,00 per compensi di avvocato, Controparte_1 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto che l'appellante è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR
2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 30.4.2025
Il presidente rel.
Dott.ssa Alessandra Piscitiello