Articolo 1 della Legge 3 giugno 1980, n. 260
Articolo 2
Versione
8 luglio 1980
Art. 1.
Il personale docente, in possesso del richiesto titolo di studio e di specializzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato, per almeno tre anni, compreso l'anno scolastico 1979-80, servizio di insegnamento nelle scuole elementari speciali parificate dallo Stato ai sensi dell'articolo 95 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , anche se gestite dagli enti soppressi ai sensi dell' articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 , o dagli enti locali, e che abbia cessato o cessi da tale attivita' di insegnamento presso le dette scuole in data successiva all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, in conseguenza della soppressione o della riduzione delle classi, ha titolo ad essere trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nel ruolo provinciale del personale insegnante delle scuole elementari statali secondo le anzianita' possedute.
Il predetto personale e' utilizzato prioritariamente nelle classi elementari speciali funzionanti nella provincia, o per le attivita' di sostegno.
Entrata in vigore il 8 luglio 1980