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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2333/2020 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 10.09.2025
tra
AVV. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Francesco Amodio, , in virtù di procura in atti, C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
“Capogruppo Controparte_1
del Gruppo Bancario (P.I. ), succeduta Controparte_1 P.IVA_1
nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche, tutte facenti capo alla
[...]
e del rappresentata e difesa dall'Avv. Italo CP_2 Controparte_3
Giovanni Dalmato Palumbo ), in virtù di procura in atti, C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 1839/2019
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, l'avv. impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di Benevento n. 1839/2019, pubblicata il 25.10.2019, con la quale, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
e conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1307/2014, compensava Parte_2
le spese di lite.
Si costituiva l'appellata resistendo Controparte_1
all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.07.2025 nessuno è comparso e la
Corte ha rinviato la causa all'udienza del 10.09.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25
giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-
legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha,
quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte
2 con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio della terza sezione civile il
10/09/2025
Il Presidente est.
Giulio Cataldi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2333/2020 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 10.09.2025
tra
AVV. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Francesco Amodio, , in virtù di procura in atti, C.F._2
presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
“Capogruppo Controparte_1
del Gruppo Bancario (P.I. ), succeduta Controparte_1 P.IVA_1
nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche, tutte facenti capo alla
[...]
e del rappresentata e difesa dall'Avv. Italo CP_2 Controparte_3
Giovanni Dalmato Palumbo ), in virtù di procura in atti, C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia
APPELLATA Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 1839/2019
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, l'avv. impugnava la Parte_1
sentenza del Tribunale di Benevento n. 1839/2019, pubblicata il 25.10.2019, con la quale, a seguito del rigetto dell'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
e conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1307/2014, compensava Parte_2
le spese di lite.
Si costituiva l'appellata resistendo Controparte_1
all'impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.07.2025 nessuno è comparso e la
Corte ha rinviato la causa all'udienza del 10.09.2025, ai sensi dell'art.309 c.p.c.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso, e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art.309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2019, è applicabile l'art.181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art.50 del d.l. 25
giugno 2008, n.112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n.133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-
legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha,
quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte
2 con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio della terza sezione civile il
10/09/2025
Il Presidente est.
Giulio Cataldi
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